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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 23/09/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Brindisi
Volontaria giurisdizione proc. n. 2272/2025 V.G.
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa G. Del Mastro - Presidente
Dott. V. Gloria - Giudice
Dott.ssa R. Marra - Giudice
ha pronunciato la seguente sentenza fra
SI IC RL (C.F.: C.F. 1 ), nata il [...] a [...], ivi residente a[...], rappresentata e difesa dall'avv. Diego Rachiero
e
BI LT (C.F.: C.F. 2
), nato il [...] a [...], ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv. Diego Rachiero
OGGETTO: domanda congiunta di regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, ex art. 473-bis.51 c.p.c.
Motivi della decisione
Il Tribunale,
rilevato che le parti hanno convissuto more uxorio e che dalla loro unione sono nati i figli nato il [...] a [...] e Persona 2 , nata il [...] aPersona 1
,
Brindisi (BR);
osservato che con ricorso congiunto iscritto in data 11.06.2025 le parti hanno concordato le condizioni di affidamento, collocazione e mantenimento dei figli minori;
considerato che l'udienza di comparizione delle parti del 10.07.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., come richiamato dall'art. 473-bis.51, comma secondo,
c.p.c., con le quali le stesse hanno rinunciato alla comparizione personale dinanzi al giudice designato e hanno confermato le condizioni già concordate;
osservato che le condizioni concordate non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e non sono contrarie agli interessi dei figli;
p.q.m.
il Tribunale prende atto e dispone in conformità alle condizioni allegate al ricorso, da intendersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Spese compensate.
Brindisi, 31.07.2025.
Il presente provvedimento è stato redatto con l'ausilio della dott.ssa Valeria Leo, in servizio presso l'Ufficio del Processo del Tribunale di Brindisi.
Il Presidente dott.ssa Gabriella Del Mastro
Il Giudice est. dott.ssa Roberta Marra Avv. DIEGO RACHIERO Corso Umberto I, 100 - Tel./Fax 0831.527606
72100 BRINDISI
Cod. Elec. [...]-
Part. IVA 02069420749
TRIBUNALE DI BRINDISI
Giudizio iscritto sub n.2272/2025 R.G. V.G.
Giudice Dott.ssa Roberta Marra - Udienza 10.7.2025
FOGLIO CONDIZIONI
per
Il IG. VI BI nato a [...] il [...] e residente a [...],
codice fiscale [...]e la sig.ra TT VI BEATRICE, nata a Brindisi in [...]
8.4.1985 e residente in [...], codice fiscale [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Diego Rachiero
CONDIZIONI
1) I figli sono affidati a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avranno residenza presso la madre TT VI BEATRICE, in Brindisi alla Via XX
Settembre n.63.
2) Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
3) Il IG. VI BI potrà vedere e tenere con sé i figli nei tempi e con le modalità di seguito indicati:
il IG. LT avrà diritto di trascorrere con i figli il maggior tempo possibile, concordando con la sig.ra RL, liberamente, orari e modalità degli incontri. In caso di disaccordo, con riferimento ai figli, si stabiliscono comunque sin d'ora i seguenti tempi: lunedì, mercoledì e venerdì, in inverno dalle ore 17,00 alle ore 20,00 ed in estate dalle ore 17,00 alle ore 21,00,
durante i fine settimana i minori rimarranno con il padre, a settimane alterne, dalle ore 13,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica;
a Natale i figli staranno con il padre, ad anni alterni, dalle ore 10,00 del 24 dicembre alle ore
20,00 del 26 dicembre, ovvero dalle ore 10,00 del 31 dicembre alle ore 20,00 del 1° gennaio;
per Pasqua, sempre ad anni alterni, o dal Giovedì Santo al Sabato Santo, o nei giorni di
Pasqua e Pasquetta;
il padre potrà tenere i figli con sè quindici giorni continuativi durante il periodo estivo, periodo da concordare congruamente con la madre entro il mese di maggio;
parimenti, la
1- IG.ra RL avrà diritto di trascorrere con i figli, da sola, quindici giorni consecutivi, periodo da concordare con il padre entro il medesimo mese di maggio.
4) Il IG. VI BI si obbliga a corrispondere alla IG.ra TT VI BEATRICE,
entro il giorno 7 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei due figli, la somma complessiva di euro seicento/00 (€.600,00=), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat,
oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli;
5) Spese legali compensate.
Brindisi, li 30.6.2025
(BI LT) (SI IC RL) WE EE ZK AB LI
(Avv. Diego Rachiero) ве
2
Volontaria giurisdizione proc. n. 2272/2025 V.G.
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa G. Del Mastro - Presidente
Dott. V. Gloria - Giudice
Dott.ssa R. Marra - Giudice
ha pronunciato la seguente sentenza fra
SI IC RL (C.F.: C.F. 1 ), nata il [...] a [...], ivi residente a[...], rappresentata e difesa dall'avv. Diego Rachiero
e
BI LT (C.F.: C.F. 2
), nato il [...] a [...], ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv. Diego Rachiero
OGGETTO: domanda congiunta di regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, ex art. 473-bis.51 c.p.c.
Motivi della decisione
Il Tribunale,
rilevato che le parti hanno convissuto more uxorio e che dalla loro unione sono nati i figli nato il [...] a [...] e Persona 2 , nata il [...] aPersona 1
,
Brindisi (BR);
osservato che con ricorso congiunto iscritto in data 11.06.2025 le parti hanno concordato le condizioni di affidamento, collocazione e mantenimento dei figli minori;
considerato che l'udienza di comparizione delle parti del 10.07.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., come richiamato dall'art. 473-bis.51, comma secondo,
c.p.c., con le quali le stesse hanno rinunciato alla comparizione personale dinanzi al giudice designato e hanno confermato le condizioni già concordate;
osservato che le condizioni concordate non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e non sono contrarie agli interessi dei figli;
p.q.m.
il Tribunale prende atto e dispone in conformità alle condizioni allegate al ricorso, da intendersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Spese compensate.
Brindisi, 31.07.2025.
Il presente provvedimento è stato redatto con l'ausilio della dott.ssa Valeria Leo, in servizio presso l'Ufficio del Processo del Tribunale di Brindisi.
Il Presidente dott.ssa Gabriella Del Mastro
Il Giudice est. dott.ssa Roberta Marra Avv. DIEGO RACHIERO Corso Umberto I, 100 - Tel./Fax 0831.527606
72100 BRINDISI
Cod. Elec. [...]-
Part. IVA 02069420749
TRIBUNALE DI BRINDISI
Giudizio iscritto sub n.2272/2025 R.G. V.G.
Giudice Dott.ssa Roberta Marra - Udienza 10.7.2025
FOGLIO CONDIZIONI
per
Il IG. VI BI nato a [...] il [...] e residente a [...],
codice fiscale [...]e la sig.ra TT VI BEATRICE, nata a Brindisi in [...]
8.4.1985 e residente in [...], codice fiscale [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Diego Rachiero
CONDIZIONI
1) I figli sono affidati a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avranno residenza presso la madre TT VI BEATRICE, in Brindisi alla Via XX
Settembre n.63.
2) Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
3) Il IG. VI BI potrà vedere e tenere con sé i figli nei tempi e con le modalità di seguito indicati:
il IG. LT avrà diritto di trascorrere con i figli il maggior tempo possibile, concordando con la sig.ra RL, liberamente, orari e modalità degli incontri. In caso di disaccordo, con riferimento ai figli, si stabiliscono comunque sin d'ora i seguenti tempi: lunedì, mercoledì e venerdì, in inverno dalle ore 17,00 alle ore 20,00 ed in estate dalle ore 17,00 alle ore 21,00,
durante i fine settimana i minori rimarranno con il padre, a settimane alterne, dalle ore 13,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica;
a Natale i figli staranno con il padre, ad anni alterni, dalle ore 10,00 del 24 dicembre alle ore
20,00 del 26 dicembre, ovvero dalle ore 10,00 del 31 dicembre alle ore 20,00 del 1° gennaio;
per Pasqua, sempre ad anni alterni, o dal Giovedì Santo al Sabato Santo, o nei giorni di
Pasqua e Pasquetta;
il padre potrà tenere i figli con sè quindici giorni continuativi durante il periodo estivo, periodo da concordare congruamente con la madre entro il mese di maggio;
parimenti, la
1- IG.ra RL avrà diritto di trascorrere con i figli, da sola, quindici giorni consecutivi, periodo da concordare con il padre entro il medesimo mese di maggio.
4) Il IG. VI BI si obbliga a corrispondere alla IG.ra TT VI BEATRICE,
entro il giorno 7 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei due figli, la somma complessiva di euro seicento/00 (€.600,00=), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat,
oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli;
5) Spese legali compensate.
Brindisi, li 30.6.2025
(BI LT) (SI IC RL) WE EE ZK AB LI
(Avv. Diego Rachiero) ве
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