CASS
Sentenza 6 settembre 2024
Sentenza 6 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/09/2024, n. 33862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33862 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da Di CI NL, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/06/2023 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla confisca. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 14 giugno 2023, la Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Rieti del 8 luglio 2022, resa all'esito di giudizio abbreviato, con la quale l'imputato, in un procedimento a suo carico quale titolare di una ditta individuale per reati di cui all'art. 10 -ter del d.lgs. n. 74 del 2000 - era stato condannato per la fattispecie riferita all'anno di imposta 2012 (capo B, euro 404.740,00), mentre si era dichiarato non doversi procedere Penale Sent. Sez. 3 Num. 33862 Anno 2024 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA Data Udienza: 31/05/2024 nei suoi confronti in ordine alla fattispecie riferita all'anno 2011 (capo A, euro 797.690,00). La Corte di appello ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione anche in relazione al capo B, revocando le pene accessorie e confermando la confisca, già disposta in primo grado fino alla concorrenza di euro 404.740,00. 2. Avverso la sentenza l'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, la violazione dell'art. 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, nonché il vizio di motivazione in relazione alla conferma della confisca. Il ricorrente sostiene che il profitto illecito realizzato attraverso risparmio di imposta aveva visto quale beneficiaria la sua società, così che la confisca non avrebbe potuto essere considerata come diretta, non potendosi applicare in caso di reato prescritto una confisca per equivalente. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto pare asserito dalla difesa, l'imputazione non riguarda il ricorrente quale legale rappresentante di una società, ma quale titolare di una ditta individuale, la Borghesi Auto di Di CI NL, priva di autonomia patrimoniale rispetto alla sua persona fisica. Ciò risulta dalla sentenza impugnata, dall'imputazione, dagli atti, dalla stessa contraddittoria prospettazione difensiva (pag. 2 del ricorso). La confisca disposta è, dunque, una confisca diretta e non una confisca per equivalente, perché colpisce il soggetto che si è avvantaggiato economicamente del mancato adempimento dell'obbligo fiscale, e non viene meno a seguito della dichiarazione di prescrizione del reato (ex plurimis, Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Rv. 264434 - 01). 4. Il ricorso, per tali motivi, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
2 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/05/2024.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla confisca. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 14 giugno 2023, la Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Rieti del 8 luglio 2022, resa all'esito di giudizio abbreviato, con la quale l'imputato, in un procedimento a suo carico quale titolare di una ditta individuale per reati di cui all'art. 10 -ter del d.lgs. n. 74 del 2000 - era stato condannato per la fattispecie riferita all'anno di imposta 2012 (capo B, euro 404.740,00), mentre si era dichiarato non doversi procedere Penale Sent. Sez. 3 Num. 33862 Anno 2024 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA Data Udienza: 31/05/2024 nei suoi confronti in ordine alla fattispecie riferita all'anno 2011 (capo A, euro 797.690,00). La Corte di appello ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione anche in relazione al capo B, revocando le pene accessorie e confermando la confisca, già disposta in primo grado fino alla concorrenza di euro 404.740,00. 2. Avverso la sentenza l'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, la violazione dell'art. 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, nonché il vizio di motivazione in relazione alla conferma della confisca. Il ricorrente sostiene che il profitto illecito realizzato attraverso risparmio di imposta aveva visto quale beneficiaria la sua società, così che la confisca non avrebbe potuto essere considerata come diretta, non potendosi applicare in caso di reato prescritto una confisca per equivalente. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto pare asserito dalla difesa, l'imputazione non riguarda il ricorrente quale legale rappresentante di una società, ma quale titolare di una ditta individuale, la Borghesi Auto di Di CI NL, priva di autonomia patrimoniale rispetto alla sua persona fisica. Ciò risulta dalla sentenza impugnata, dall'imputazione, dagli atti, dalla stessa contraddittoria prospettazione difensiva (pag. 2 del ricorso). La confisca disposta è, dunque, una confisca diretta e non una confisca per equivalente, perché colpisce il soggetto che si è avvantaggiato economicamente del mancato adempimento dell'obbligo fiscale, e non viene meno a seguito della dichiarazione di prescrizione del reato (ex plurimis, Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Rv. 264434 - 01). 4. Il ricorso, per tali motivi, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
2 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/05/2024.