Sentenza 1 marzo 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/03/2002, n. 2971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2971 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA 2 9 7 1/0 2 ' Oggetto: IVA Accertamento IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE R.G.N. 20468/1999 Cron. 7046 composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Rep. Dott. Enrico Altieri Dott. Giulio Graziadei Consigliere Ud. 20.11.2001 Dott. Massimo Oddo Consigliere Consigliere Dott. Mario Cicala Dott. Achille Meloncelli Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto: dal signor EZ AG, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Mezzet- ti, come da delega a margine del ricorso, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Marco Rossi, in Roma, Via Germanico, n. 162;
- ricorrente -
contro il MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro delle finanze pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale in Roma, Via dei Portoghesi 12, è domiciliato ope legis,
- intimato -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Roma 7 luglio 1998, n. 145/23/98, depositata il 10 settembre 1998; 2327 udita la relazione sulla causa svolta nella udienza pubblica del 20 novembre 2001 dal Cons. Achille Meloncelli;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Carlo De- stro, che ha concluso per il rigetto del primo motivo e per l'accoglimento del secondo motivo del ricorso;
Svolgimento del processo 1.1. Il signor EZ GI ricorre per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale di Roma 7 luglio 1998, n. 145/23/98, depositata il 10 settembre 1998, che ha accolto l'appello dell'Ufficio IVA di Viterbo contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Vi- terbo 11 marzo 1997, n. 262/02/97, che aveva accolto il ricorso del contri- buente avverso l'avviso di accertamento IVA 1987 n. 107295. 1.2. I presupposti della controversia sono i seguenti: il 2 dicembre 1993 l'Ufficio IVA di Viterbo notifica al signor EZ G- - gini l'avviso di accertamento n. 107295, rettificativo della dichiarazione IVA per il 1987 sulla base dei coefficienti stabiliti dal DPCM 28 luglio 1989; il ricorso del contribuente è accolto dalla Commissione tributaria provin- ciale di Viterbo con sentenza 11 marzo 1997, n. 262/02/97. 1.3. La sentenza della Commissione tributaria regionale di Roma 7 luglio 1998, n. 145/23/98, è così motivata: i primi giudici hanno dichiarato illegittimo l'avviso di rettifica emesso in base coefficienti, fissati dal DPCM 28 luglio 1989, ritenendoli inapplicabili perché il contribuente non aveva usufruito del differimento dei termini di cui all'art. 14 DL 2 marzo 1989, n. 69; 2 - la Commissione ritiene, invece, che l'esclusione dai controlli a sorteggio o in base a criteri selettivi era inoperante nei confronti di quei contribuenti che non avevano riproposto nuove dichiarazioni o, se proposte, dichiaravano imponibili inferiori a quelli determinabili in via induttiva ai sensi dell'art. 11 DL 2 marzo 1989, n. 69, e, ricorrendone i presupposti, l'Ufficio poteva le- gittimamente procedere alla determinazione induttiva dei ricavi ed alla con- seguente rettifica delle dichiarazioni ritenute inesatte.
2.1. Il ricorso per cassazione del signor EZ GI è sostenuto con due motivi d'impugnazione.
2.2. Il ricorrente conclude chiedendo che sia cassata la sentenza im- pugnata, con condanna del resistente alle le spese di giudizio di cassazione e dei precedenti giudizi.
3. Il Ministero delle finanze non si è costituito in giudizio. Motivi della decisione 4.1. Con il primo motivo di ricorso il signor EZ GI denuncia la violazione e la falsa applicazione degli art. 54 e 55 DPR 26 ottobre 1972, n. 633, dell'art.
2.29 DL 19 dicembre 1984, n. 853, degli art. 13, 14 e 17 DL 2 marzo 1989, n. 69, dell'art. 4 DPCM 28 luglio 1989; violazione e falsa ap- plicazione dell'art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale.
4.2. Il ricorrente sostiene, al riguardo, che, ai sensi degli art. 13, 14 e 17 DL 2 marzo 1989, n. 69, il potere di rettifica in base ai coefficienti pre- suntivi, previsti dal DPCM 28 luglio 1989, poteva esercitarsi nei confronti delle domande di condono, non conformi ai coefficienti, e nei confronti del- le dichiarazioni ordinarie successive all'emanazione dello stesso DPCM, mentre non poteva assolutamente applicarsi alle dichiarazioni ordinarie rife- 3 rite a periodi di imposta antecedenti all'entrata in vigore della normativa ci- tata.
4.3. Il primo motivo di ricorso è infondato. L'art. 17 DL 2 marzo 1989, n. 69, convertito nella L. 27 aprile 1989, n. 154, prevede l'esclusione, ai fini dell'accertamento, dal controllo, a sor- teggio o in base a criteri selettivi, per coloro che abbiano presentato una di- chiarazione sostitutiva o non sostitutiva di contenuto tale da condurre ad u- n'imposta uguale o superiore a quella risultante dall'applicazione di criteri presuntivi. L'art. 14 DL 2 marzo 1989, n. 69, prevede che, in materia di IVA 1987, ove non sia intervenuto accertamento definitivo, sono riaperti i termi- ni per la presentazione di dichiarazioni sostitutive. Il contribuente, che, si deve presumere, nel 1988 si è avvalso del re- gime forfetario di determinazione del reddito di lavoro autonomo e di im- presa, non ha usufruito del differimento del termine per la presentazione della dichiarazione sostitutiva. Il fatto è irrilevante ai fini dell'applicazione dei criteri presuntivi dell'imponibile, se si tiene conto, come si deve, non dell'art. 17 DL 2 marzo 1989, n. 69, ma del testo risultante dalla conversione in L. 27 aprile 1989, n. 154, che ha eliminato dal testo dell'atto normativo del Governo la parola "sostitutiva" per qualificare la dichiarazione. Ne con- segue che, come già riconosciuto in relazione a una diversa fattispecie da questa Corte con sentenza 29 agosto 2000, n. 11303, l'art. 17 DL 2 marzo 1989, n. 69, convertito in L. 27 aprile 1989, n. 154, si applica sia alle dichiarazioni sostitutive sia alle dichiarazioni non sostitutive.
5.1. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente fa valere l'omesso 4 esame e l'omessa motivazione sulla domanda subordinata.
5.2. Il ricorrente sostiene, al riguardo, che sin dal ricorso in primo grado egli ha rilevato l'erronea applicazione dei coefficienti presuntivi, lad- dove l'ufficio ha calcolato un ricarico del 508%. Secondo il ricorrente, ai sensi dell'art. 6 L. 14 novembre 1992, n. 438, il ricarico dichiarato del 134,49% era perfettamente congruo alla luce dei coefficienti questione. La domanda subordinata del contribuente è stata ribadita in grado di appello. La Commissione tributaria regionale, pur respingendo la domanda principa- le di conferma della decisione primo grado, avrebbe comunque omesso di esaminare la contestazione riferita all'erronea applicazione dei coefficienti.
5.3. Il secondo motivo di ricorso è fondato. Infatti, già nel ricorso introduttivo (vedansi le pagine 5 e 6) il signor GI aveva denunciato la mancata applicazione dell'art. 6 L. 14 novembre 1992, n. 438, ed aveva rin- novato la censura in sede di controdeduzioni e di appello incidentale (vedasi la pagina 4). Su tale motivo di impugnazione dell'avviso di accertamento, riproposto dal signor GI in secondo grado, la sentenza impugnata non si è in alcun modo espressa.
6. In conclusione, rigettato il primo motivo di ricorso, se ne deve accogliere il secondo. Conseguentemente si cassa la sentenza impugnata e si rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale del Lazio, altra Sezio- ne, che si pronuncerà anche sulle spese processuali relative al giudizio di cassazione.
PQM
la Corte rigetta il primo motivo di ricorso, ne accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale الله 5 del Lazio, altra Sezione, anche per le spese processuali relative al giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 novembre 2001. Il Presidente лоз Il relatore ed estensore Ливански IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Pattista DEPOSITATO IN CANCELLERIA -1 MAR. 2002 Oggi IL CANCELIVIERE C1 Innocenze TI