Sentenza 23 gennaio 2004
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di usurpazione del comando di nave, di cui all'art. 1117 del cod. nav., è ininfluente la stazza dell'imbarcazione, ovvero la distinzione tra navi maggiori, cosiddetto alturiere e minori, atteso che la disposizione in questione è rivolta a tutelare l'interesse della sicurezza della navigazione in genere.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/01/2004, n. 14781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14781 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPADIA Umberto - Presidente - del 23/01/2004
Dott. ZUMBO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRILLO Carlo M. - Consigliere - N. 76
Dott. VANGELISTA Vittorio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 33112/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TT IO TT, n. a La Spezia il 15/02/1956;
avverso la sentenza 25.3.2003 della Corte di Appello di Genova. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in Pubblica Udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo FIALE;
udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. IACOVIELLO Francesco Mauro che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv.to Fabio IACOBELLI, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 25.3.2003 la Corte di Appello di Genova, in parziale riforma della sentenza 27.4.2001 del Tribunale monocratico di La Spezia, ribadiva l'affermazione della responsabilità penale di ER GI TA in ordine ai reati di cui:
- all'art. 1216 cod. nav., per avere impiegato un'imbarcazione, denominata "Giulia 2^", iscritta nel registro delle navi minori e galleggianti di Viareggio, senza essere dotato di licenza di navigazione;
- all'art. 1117 cod. nav., per avere indebitamente assunto il comando della predetta imbarcazione, essendo sprovvisto della necessaria abilitazione (fatti accertati in Monterosso al Mare, il 2.8.1999);
e, con le riconosciute circostanze attenuanti generiche, essendo stati unificati i reati nel vincolo della continuazione ex art. 81 c.p.v. cod. pen., determinava la pena complessiva - condizionalmente sospesa - in mesi 5, giorni 22 di reclusione.
Avverso tale sentenza - limitatamente alla sola pronuncia di condanna per il delitto di cui all'art. 1117 cod. nav. - ha proposto ricorso lo ER, il quale - sotto i profili del vizio di motivazione e della erronea applicazione di legge - ha eccepito:
- la inconfigurabilità del delitto di usurpazione del comando di nave senza il titolo specifico abilitativo, in quanto l'imbarcazione avrebbe avuto un motore di circa 38 cv. di potenza, sicché si trattava di "imbarcazione di piccola stazza e con motore di ridottissima potenza", per la quale non poteva considerarsi prevista una particolare abilitazione, ne' configurarsi gli estremi del "comando di nave";
- la mancata applicazione dell'art. 39, comma 1, della legge n. 50/1971 sul diporto nautico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato, poiché infondato.
1. I giudici del merito hanno accertato, in punto di fatto, che l'imputato venne sorpreso mentre conduceva un'imbarcazione iscritta nel registro delle navi minori e galleggianti (e non in uno dei registri previsti, dall'art. 5 della legge n. 50/1971, per le imbarcazioni da diporto), priva di equipaggio, di 8 metri di lunghezza e 125 cavalli di potenza motore, sulla quale erano trasportati, a fini turistici e non gratuitamente, undici passeggeri. Egli era sprovvisto del titolo di abilitazione prescritto dall'art. 292 cod. nav.. 2. Si ha "comando di nave", ai fini dell'art. 1117 cod. nav., allorquando l'agente (privo del necessario titolo abilitativo) assuma il completo controllo dell'imbarcazione sotto il profilo della condotta di navigazione, della direzione delle operazioni ed attività di bordo, delle funzioni di ordine e disciplina nei confronti del personale di bordo e dei passeggeri (vedi Cass., Sez. 3^, 7.12.1991, n. 12413, Triglione). La norma in esame non pone alcuna distinzione tra navi "maggiori" (altutiere) e "minori" (costiere) e, a fronte dell'assunzione del pieno controllo dell'imbarcazione - tenuto conto che la "ratio" della norma incriminatrice è rivolta alla tutela della sicurezza della navigazione, sicché essenziale rilievo deve attribuirsi alla direzione nautica del mezzo - all'assenza di equipaggio non può attribuirsi alcuna valenza in ordine alla configurazione della fattispecie incriminatrice.
3. Esattamente non è stato applicato, nella specie, l'art. 39 della legge 11.2.1971, n. 50 (Norme sulla navigazione da diporto), che puniva già come reato contravvenzionale l'assunzione del comando o della condotta di unità da diporto senza la prescritta abilitazione:
condotta successivamente depenalizzata nella nuova formulazione dello stesso art. 39 introdotta dalla legge 87.2003, n 172 (Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico).
Ai sensi dell'art. 1, 2^ comma, della legge n. 50/1971 (comma non modificato dalla legge n. 172/2003), infatti, "è navigazione da diporto quella effettuata a scopi sportivi o ricreativi, dai quali esuli il fine di lucro". Nel caso in esame, invece, veniva svolta un'attività di navigazione turistico-commerciale, con finalità di lucro e questa Corte si è già espressa nel senso che l'utilizzazione, anche temporanea, di un battello da diporto per il trasporto di passeggeri con finalità di guadagno, esula dalla regolamentazione della nautica da diporto (vedi Cass., Sez. 3^, 29.3.1984, n. 2881, D'Ambra).
4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2004