Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/05/2001, n. 6333
CASS
Sentenza 5 maggio 2001

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In materia di obblighi contributivi delle imprese artigiane in riferimento alle fattispecie cui non sono applicabili "ratione temporis" le leggi n. 443 del 1985, n. 88 del 1989 e n. 335 del 1995 si deve considerare che, in base alla normativa antecedente alle citate leggi, le imprese artigiane che prestano servizi di trasporto e quelle esercenti autoservizi di linea extraurbani in concessione sono assoggettate a due regimi giuridici diversi (tra i quali non è configurabile alcuna possibilità di collisione) previsti rispettivamente dalle leggi n. 860 del 1956 e n. 1054 del 1960. Per effetto di tale diversità di disciplina le imprese esercenti autotrasporto di linea extraurbano in concessione anche se iscritte all'albo delle imprese artigiane ed anche se occupano meno di ventisei dipendenti, sono comunque tenute (in base all'art. 2 della legge n. 1054 del 1960) ad applicare ai propri dipendenti il medesimo trattamento economico e normativo previsto per il settore industriale di riferimento dell'attività svolta e sono, quindi, obbligate, ai fini della tutela previdenziale dei dipendenti stessi, alla contribuzione dovuta , ex art. 4, lettera b), della legge n. 889 del 1971, al Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto e non a quella prevista per il settore artigiano.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/05/2001, n. 6333
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6333
    Data del deposito : 5 maggio 2001

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