Sentenza 2 aprile 2003
Massime • 1
Per l'applicazione dell'attenuante della lieve entità del fatto prevista dal comma 5 dell'art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990, il dato ponderale della sostanza detenuta assume valore preclusivo solo quando esso è preponderante; mentre, qualora tale dato non sia rilevante, assumono valore i parametri sussidiari previsti dalla norma e relativi ai mezzi, alle modalità e dalle circostanze dell'azione. (Fattispecie relativa ad annullamento con rinvio di una sentenza che aveva negato l'attenuante in relazione alla detenzione di hashish suddivisa in 80 barrette,pari a grammi 90 con principi attivi pari a grammi 4,3).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/04/2003, n. 21962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21962 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ACQUARONE Renato - Presidente - del 02/04/2003
1. Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - N. 507
3. Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 20192/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RM IO e IL LU,
avverso la sentenza 27/2/02 Corte di Appello di Napoli, Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Gramendola Francesco Paolo;
Udito il P.G. in persona del Dott. Carmine Di Zenzo che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 27/2/02 la Corte di Appello di Napoli confermava la condanna inflitta a RM IO e IL LU con sentenza in data 16/12/00 del G.I.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90. I predetti erano stati fermati a bordo di una autovettura, condotta dal IL, all'interno della quale veniva rinvenuto, occultato sotto il sedile anteriore destro occupato dall'RM, un involucro di cellophane contenente barrette di hashish, pari a gr. 92, 68, ed altre barrette della stessa sostanza venivano rinvenute qua e là nell'abitacolo della medesima vettura.
Rispondendo alle censure mosse nei motivi di appello, ed integrando la carente motivazione del G.I.P., osservava la corte che la prova della destinazione allo spaccio dello stupefacente ad opera di entrambi gli imputati andava desunta dalle modalità della detenzione, dal dato ponderale, essendo esso risultato sufficiente per il confezionamento di ottanta dosi, e dalle condizioni fisiche ed economiche dei predetti, giovani studenti, privi di fonte di reddito, ritenendo ininfluente lo stato di tossicodipendente dichiarato dal IL.
Avverso tale decisione propongono ricorso entrambi gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori, chiedendone l'annullamento. In difesa dell'RM l'avv. Stellato denunziava la violazione di legge e il difetto di motivazione sul punto specifico della destinazione allo spaccio dello stupefacente che i giudici di merito avevano affidato ad elementi indiziari incerti e contraddittori sopravalutando le modalità del fatto e travisando la testimonianza della teste Ottaviano sullo stato di tossicodipendenza del IL al cui uso personale lo stupefacente era destinato;
la violazione di legge e il difetto di motivazione nella valutazione del dato quantitativo, di per sè non esaustivo ai fini dell'esclusione dell'attenuante specifica, e nella determinazione della pena. Analogamente in difesa di IL l'avv. De Vivo deduceva il vizio motivazionale nell'esclusione dell'effetto abrogativo del parametro tabellare della dose media giornaliera, determinato dal D.P.R. n.171/1993, comportante la perdita della illiceità penale della detenzione della droga per uso personale, avendo la corte di merito desunto la prova della destinazione allo spaccio dalla riduzione dello stupefacente in pezzetti e dalle condizioni fisiche ed economiche dell'imputato, laddove da un lato la riduzione in pezzetti non risultava agli atti, le barrette rinvenute non costituivano ancora un insieme di dosi cedibili, e il principio attivo era pari al 4,3% della sostanza, dall'altro era stata sottovalutata la deposizione della teste Ottaviano, che aveva in cura il IL, e non erano stati indicati gli elementi a sostegno della incapacità economica dell'imputato all'acquisto di stupefacente, per giunta di scarso valore;
il difetto di motivazione sulla incompatibilità dell'attenuante de qua e il quantitativo di droga repertato, che andava valutato in una con gli altri elementi acquisiti e sulla determinazione della pena.
La omogeneità delle questioni trattate nei rispettivi ricorsi, articolate sostanzialmente in tre motivi e la analogia tra le posizioni individuali dei ricorrente, rendono opportuna l'adozione di un metodo di valutazione unitaria degli stessi.
Il primo dei tre motivi è destituito di fondamento.
Entrambi i ricorrenti, infatti, nel censurare il vizio motivazionale nella valutazione della destinazione allo spaccio dello stupefacente repertato, e del coinvolgimento nel reato di entrambi gli imputati, introducono in sostanza una rilettura degli elementi di fatto, già compiutamente vagliati dai giudici del merito, e posti a sostegno della decisione impugnata, e suggeriscono una diversa interpretazione delle stesse risultanze processuali.
Ma il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta in sede di merito, bensì di stabilire se il giudice di merito abbia esaminato tutti gli elementi a sua disposizione, e se abbia fornito una corretta interpretazione di essi, e se abbia esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni, che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Cass. Sez. Un. 13/12/95 Clark CP 96, 2134; Cass. 10/3/99 Capriati CED 212997).
Nel caso in esame tale verifica, in riferimento alla dimostrazione della destinazione allo spaccio dello stupefacente e al concorso di entrambi gli imputati nel reato, non può che essere positiva, essendo il percorso argomentativo all'uopo seguito per giungere a tale conclusione congruo ed esaustivo e immune da vizi logici e giuridici. Ed invero la corte di merito, dopo avere richiamato l'esito della consultazione referendaria, a seguito del quale la detenzione di stupefacente per uso esclusivamente personale non costituisce più reato, e correttamente osservato, in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità, che la valutazione della destinazione allo spaccio, con il venir meno del principio della dose media giornaliera, deve essere eseguita tenendo conto di tutte le circostanze soggettive ed oggettive del fatto, non ha avuto dubbi che nel caso in esame fosse provata la destinazione - ad opera di entrambi gli imputati - allo spaccio della droga rinvenuta a bordo dell'auto sulla quale viaggiavano. E ciò ha fatto, richiamando prima di tutto il dato ponderale dello stupefacente, poi le modalità della detenzione, le dichiarazioni ammissive della detenzione rese da entrambi gli imputati e la loro personalità, ed infine l'esito negativo della prova a discarico, intesa a dimostrare lo stato di tossicodipendenza del IL, risoltasì invece, a giudizio della corte territoriale, nella certezza di una mera patologia depressiva. Un tale argomentare resiste quindi alle censure dei ricorrenti, i quali, oltre a prospettare una tesi alternativa a loro favorevole, che, come si è detto non può trovare spazio in questa sede, si sono inutilmente appuntati sul mancato rinvenimento degli strumenti tipici per il confezionamento di dosi, dimenticando che l'hashish era già ridotto in pezzetti, nonché sul distinguo tra "barrette" e "pezzetti", per osservare che, se si fosse trattato di barrette, non si era ancora nel concetto di dose cedibile, laddove invece è notorio che l'hashish si vende a barrette e non a dosi. Fondata ed assorbente rispetto al terzo motivo è invece la denuncia del vizio motivazionale in ordine alla valutazione dell'attenuante di cui al co. 5^ art. 73. Ed invero la giurisprudenza di questa Sezione è ormai attestata sul principio, qui pienamente condiviso, a mente del quale il parametro quantitativo assume valore preclusivo solo quando esso appaia decisamente preponderante, di guisa che, quando tale dato non sia rilevante - posto che è quello maggiormente significativo per individuare la lesione dell'interesse protetto- l'attenuante non può essere negata, a meno che i parametri sussidiari determinino un non trascurabile allarme sociale (Cass. 6^ 11/3/99 P.G./Valsecchi; 27/1/99 Prati;
24/2/99 Catona;
18/1/01 Cannizzaro).
Nel caso in esame la corte di merito, nell'escludere la ricorrenza dell'attenuante de qua, ha tenuto conto esclusivamente del dato ponderale, calcolato in 80 dosi, trascurando che, come già si è detto, l'hashish si vende in barrette e non in dosi;
ed ha inoltre solo accennato al numero di persone che la quantità dello stupefacente poteva rifornire in maniera generica, senza specificare il tipo di mercato, la zona da saturare e il numero di persone da rifornire. Non ha tenuto poi conto del principio attivo contenuto nella sostanza, accertato in sede di consulenza in gr. 4,3% rispetto ai gr. 90 sequestrati, ed ha omesso infine la necessaria valutazione globale in ordine alla portata dell'offensività per la collettività del fatto contestato. Una tale motivazione non soddisfa pienamente l'esigenza della risposta alle specifiche deduzioni difensive, e non giustifica completamente la scelta della conclusione assunta. Per tale profilo si impone l'annullamento sul punto della sentenza impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli, che nel demandato nuovo esame proceda ad eliminare l'evidenziata carenza motivazionale, rendendo chiaro il passaggio argomentativo in ordine all'esclusione dell'attenuante specifica del fatto di lieve entità, di cui al co. 5^ dell'art. 73 cit. Nel resto i ricorsi vanno rigettati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego dell'attenuante, di cui all'art. 73 co. 5^ D.P.R. 309/90 con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli. Rigetta nel resto i ricorsi.
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2003