Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/04/2003, n. 21962
CASS
Sentenza 2 aprile 2003

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Massime1

Per l'applicazione dell'attenuante della lieve entità del fatto prevista dal comma 5 dell'art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990, il dato ponderale della sostanza detenuta assume valore preclusivo solo quando esso è preponderante; mentre, qualora tale dato non sia rilevante, assumono valore i parametri sussidiari previsti dalla norma e relativi ai mezzi, alle modalità e dalle circostanze dell'azione. (Fattispecie relativa ad annullamento con rinvio di una sentenza che aveva negato l'attenuante in relazione alla detenzione di hashish suddivisa in 80 barrette,pari a grammi 90 con principi attivi pari a grammi 4,3).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/04/2003, n. 21962
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21962
Data del deposito : 2 aprile 2003

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