CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XI, sentenza 18/02/2026, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 866/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
LUPI PIERFRANCESCO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3665/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1891 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1892 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1893 IMU 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1894 IMU 2023 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 628/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: in atti.
Resistente: in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 ricorre contro il Comune di Salerno avverso i segunti avvisi di accertamento
1– AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU 2020 N . 1891 DEL 14.04.2025 1-1-1-NOTIFICATO IN PARI DATA
DAL COMUNE DI SALERNO DI € 1.178,00 (MILLECENTO78/00) ;
2- AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU 2021 N . 1892 DEL 14.04.2025 NOTIFICATO IN PARI DATA DAL
COMUNE DI SALERNO DI € 1.153,00 (MILLECENTO53/00) ;
3- AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU 2022 N . 1893 DEL 14.04.2025 NOTIFICATO IN PARI DATA DAL
COMUNE DI SALERNO DI € 1.122,00 (MILLECENTO22/00) ;
4- AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU 2023 N . 1894 DEL 14.04.2025 NOTIFICATO IN PARI DATA DAL
COMUNE DI SALERNO DI € 1.122,00 (MILLECENTO22/00) ;
PER UN TOTALE COMPLESSIVO € 4.575,00 (QUATTROMILA575/00
in relazione alla unità immobiliare , ubicata in Indirizzo_1 in Salerno , meglio identificata con i seguenti riferimenti catastali Part.catast_1 che costituisce, a dire del ricorrente, l'abitazione principale del titolare del diritto di abitazione Sig. Nominativo_1 figlio deIl'odierno ricorrente e della loro madre sig.ra Nominativo_2 in virtù della allegata sentenza n. 1185 di separazione dei coniugi con assegnazione dei diritto di abitazione ai figli (allegato).
Si cotituisce il Comune di Salerno.
Alla fissata udienza, la causa veniva spedita in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La casa familiare continua a godere del regime di esenzione Imu in capo all'ex coniuge assegnatario di tale immobile e affidatario del figlio anche qualora quest'ultimo sia divenuto maggiorenne, purché non sia ancora economicamente autosufficiente. Sul punto, si ricorda che, generalmente, a seguito di separazione o divorzio, la casa familiare viene assegnata dal giudice, con proprio provvedimento, al genitore affidatario dei figli, tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei medesimi figli a conservare il loro «habitat domestico
» (articolo 337-sexies del Codice civile). Il genitore assegnatario della casa familiare rientra tra i soggetti passivi Imu. Secondo, infatti, quanto stabilito dall'articolo 1, comma 743 della legge n. 160/2019 il provvedimento giudiziale di assegnazione costituisce, ai soli fini dell'Imu, il diritto di abitazione del genitore affidatario sulla casa familiare. Per contro, il genitore non affidatario, anche se proprietario, è escluso dall'Imu, in quanto sulla casa familiare (o sulla quota della stessa nella sua titolarità) insiste il diritto reale di abitazione del genitore affidatario. Inoltre, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 741, lettera c) n. 4 della legge n. 160/2019, la casa familiare assegnata al genitore affidatario rientra tra le fattispecie assimilate all'abitazione principale, con le correlate agevolazioni ai fini dell'Imu.
Tutto ciò premesso, alla luce di una risposta del 6 marzo 2020 fornita dall'Ifel Anci (l'istituto per la Finanza
e l'Economia locale) e della ordinanza della Corte di cassazione n. 10204/2019, da sempre alcuni Comuni, tendono a disconoscere, ai fini dell'Imu, l'assimilazione all'abitazione principale della casa familiare, qualora il figlio (non portatore di grave handicap) sia divenuto maggiorenne, anche se non ancora economicamente autosufficiente. In verità, la circostanza che il figlio del genitore affidatario e assegnatario della casa familiare sia divenuto maggiorenne, ma non ancora economicamente indipendente, non fa venire meno l'applicabilità dell'esenzione da Imu. Quanto stabilito risulta in linea con i principi affermati, da ultimo, dalla Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 4303/2025 e l'ordinanza n. 23443/2025. Principi che operano in presenza, peraltro, dell'efficacia del provvedimento giudiziale di assegnazione e in presenza del requisito della residenza o dimora abituale.
In sostanza, per il Giudice di legittimità, l'esclusione dal tributo (anche a decorrere dal 2020) non si determina in ragione della mera esistenza del provvedimento di assegnazione, essendo necessaria anche la dimora e residenza nell'immobile.
Per la Cassazione, in particolare, le modifiche intervenute nel 2013 e poi nel 2019, hanno determinato “…. la sola traslazione della soggettività passiva dell'I.M.U. dal proprietario del bene (liberato dall'obbligo di pagare l'imposta) all'assegnatario dell'alloggio, restando impregiudicata la condizione oggettiva della residenza anagrafica e dimora abituale nell'alloggio assegnato, che identifica la generale e non derogata ragione fondante e giustificativa dell'esenzione dal pagamento dell'IMU…”.
L'esenzione dal pagamento dell'IMU prevista dall'art. 1, comma 707, della legge n. 147/2013 in relazione alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, postula che nell'unità immobiliare assegnata il contribuente abbia stabilito la propria residenza anagrafica e la dimora abituale. La specialità della previsione normativa risiede esclusivamente nella traslazione della soggettività passiva dell'imposta dal coniuge proprietario non assegnatario al coniuge assegnatario, con conseguente liberazione del primo dall'obbligo di pagamento, ma non introduce una nuova ipotesi di esenzione svincolata dai requisiti ordinari previsti per l'abitazione principale. Restano pertanto immutate le condizioni generali per godere del beneficio fiscale, costituite dalla contemporanea presenza della residenza anagrafica e della dimora abituale nell'immobile, atteso che le norme fiscali di agevolazione sono di stretta interpretazione e non consentono applicazioni estensive a casi e situazioni non riconducibili al loro significato letterale.
Con riferimento ai requisiti per l'assegnazione della casa familiare,la Corte di cassazione ha, in generale, affermato che la relativa statuizione deve essere effettuata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni o dei figli maggiorenni economicamente non autosufficienti a restare nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti durante la vita matrimoniale, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali, che in tale ambiente si sono radicate, con la conseguenza che la revoca dell'assegnazione della casa familiare richiede come esclusivo presupposto l'accertamento del venir meno dell'interesse dei figli alla conservazione dell'habitat domestico in conseguenza del raggiungimento della maggiore età e del conseguimento dell'autosufficienza economica o della cessazione del rapporto di convivenza con il genitore assegnatario (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 32151 del 20/11/2023).
La Corte di cassazione ha, poi, precisato, con riferimento alle ipotesi in cui si tratti di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti, che la nozione di convivenza rilevante ai fini dell'assegnazione della casa familiare ex art. 337 sexies c.c. implica la stabile dimora del figlio presso la stessa, sia pure con eventuali sporadici allontanamenti per brevi periodi e con esclusione delle ipotesi di rarità dei ritorni, ancorché regolari (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 16134 del 17/06/2019).
Deve, in sintesi, risultare l'esistenza, al momento della decisione, di quel collegamento tra il figlio, la casa familiare e il genitore convivente che sia in grado di giustificare l'assegnazione dell'abitazione a quest'ultimo. Nel caso in esame, il ricorrente ha dichirato di essere residente a [...]alla Indirizzo_2
,nè fonisce prova di essere economicamente non autosufficiente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno, Sezione XI in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che si quantificano in euro 200,00 .
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
LUPI PIERFRANCESCO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3665/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1891 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1892 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1893 IMU 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1894 IMU 2023 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 628/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: in atti.
Resistente: in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 ricorre contro il Comune di Salerno avverso i segunti avvisi di accertamento
1– AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU 2020 N . 1891 DEL 14.04.2025 1-1-1-NOTIFICATO IN PARI DATA
DAL COMUNE DI SALERNO DI € 1.178,00 (MILLECENTO78/00) ;
2- AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU 2021 N . 1892 DEL 14.04.2025 NOTIFICATO IN PARI DATA DAL
COMUNE DI SALERNO DI € 1.153,00 (MILLECENTO53/00) ;
3- AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU 2022 N . 1893 DEL 14.04.2025 NOTIFICATO IN PARI DATA DAL
COMUNE DI SALERNO DI € 1.122,00 (MILLECENTO22/00) ;
4- AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU 2023 N . 1894 DEL 14.04.2025 NOTIFICATO IN PARI DATA DAL
COMUNE DI SALERNO DI € 1.122,00 (MILLECENTO22/00) ;
PER UN TOTALE COMPLESSIVO € 4.575,00 (QUATTROMILA575/00
in relazione alla unità immobiliare , ubicata in Indirizzo_1 in Salerno , meglio identificata con i seguenti riferimenti catastali Part.catast_1 che costituisce, a dire del ricorrente, l'abitazione principale del titolare del diritto di abitazione Sig. Nominativo_1 figlio deIl'odierno ricorrente e della loro madre sig.ra Nominativo_2 in virtù della allegata sentenza n. 1185 di separazione dei coniugi con assegnazione dei diritto di abitazione ai figli (allegato).
Si cotituisce il Comune di Salerno.
Alla fissata udienza, la causa veniva spedita in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La casa familiare continua a godere del regime di esenzione Imu in capo all'ex coniuge assegnatario di tale immobile e affidatario del figlio anche qualora quest'ultimo sia divenuto maggiorenne, purché non sia ancora economicamente autosufficiente. Sul punto, si ricorda che, generalmente, a seguito di separazione o divorzio, la casa familiare viene assegnata dal giudice, con proprio provvedimento, al genitore affidatario dei figli, tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei medesimi figli a conservare il loro «habitat domestico
» (articolo 337-sexies del Codice civile). Il genitore assegnatario della casa familiare rientra tra i soggetti passivi Imu. Secondo, infatti, quanto stabilito dall'articolo 1, comma 743 della legge n. 160/2019 il provvedimento giudiziale di assegnazione costituisce, ai soli fini dell'Imu, il diritto di abitazione del genitore affidatario sulla casa familiare. Per contro, il genitore non affidatario, anche se proprietario, è escluso dall'Imu, in quanto sulla casa familiare (o sulla quota della stessa nella sua titolarità) insiste il diritto reale di abitazione del genitore affidatario. Inoltre, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 741, lettera c) n. 4 della legge n. 160/2019, la casa familiare assegnata al genitore affidatario rientra tra le fattispecie assimilate all'abitazione principale, con le correlate agevolazioni ai fini dell'Imu.
Tutto ciò premesso, alla luce di una risposta del 6 marzo 2020 fornita dall'Ifel Anci (l'istituto per la Finanza
e l'Economia locale) e della ordinanza della Corte di cassazione n. 10204/2019, da sempre alcuni Comuni, tendono a disconoscere, ai fini dell'Imu, l'assimilazione all'abitazione principale della casa familiare, qualora il figlio (non portatore di grave handicap) sia divenuto maggiorenne, anche se non ancora economicamente autosufficiente. In verità, la circostanza che il figlio del genitore affidatario e assegnatario della casa familiare sia divenuto maggiorenne, ma non ancora economicamente indipendente, non fa venire meno l'applicabilità dell'esenzione da Imu. Quanto stabilito risulta in linea con i principi affermati, da ultimo, dalla Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 4303/2025 e l'ordinanza n. 23443/2025. Principi che operano in presenza, peraltro, dell'efficacia del provvedimento giudiziale di assegnazione e in presenza del requisito della residenza o dimora abituale.
In sostanza, per il Giudice di legittimità, l'esclusione dal tributo (anche a decorrere dal 2020) non si determina in ragione della mera esistenza del provvedimento di assegnazione, essendo necessaria anche la dimora e residenza nell'immobile.
Per la Cassazione, in particolare, le modifiche intervenute nel 2013 e poi nel 2019, hanno determinato “…. la sola traslazione della soggettività passiva dell'I.M.U. dal proprietario del bene (liberato dall'obbligo di pagare l'imposta) all'assegnatario dell'alloggio, restando impregiudicata la condizione oggettiva della residenza anagrafica e dimora abituale nell'alloggio assegnato, che identifica la generale e non derogata ragione fondante e giustificativa dell'esenzione dal pagamento dell'IMU…”.
L'esenzione dal pagamento dell'IMU prevista dall'art. 1, comma 707, della legge n. 147/2013 in relazione alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, postula che nell'unità immobiliare assegnata il contribuente abbia stabilito la propria residenza anagrafica e la dimora abituale. La specialità della previsione normativa risiede esclusivamente nella traslazione della soggettività passiva dell'imposta dal coniuge proprietario non assegnatario al coniuge assegnatario, con conseguente liberazione del primo dall'obbligo di pagamento, ma non introduce una nuova ipotesi di esenzione svincolata dai requisiti ordinari previsti per l'abitazione principale. Restano pertanto immutate le condizioni generali per godere del beneficio fiscale, costituite dalla contemporanea presenza della residenza anagrafica e della dimora abituale nell'immobile, atteso che le norme fiscali di agevolazione sono di stretta interpretazione e non consentono applicazioni estensive a casi e situazioni non riconducibili al loro significato letterale.
Con riferimento ai requisiti per l'assegnazione della casa familiare,la Corte di cassazione ha, in generale, affermato che la relativa statuizione deve essere effettuata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni o dei figli maggiorenni economicamente non autosufficienti a restare nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti durante la vita matrimoniale, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali, che in tale ambiente si sono radicate, con la conseguenza che la revoca dell'assegnazione della casa familiare richiede come esclusivo presupposto l'accertamento del venir meno dell'interesse dei figli alla conservazione dell'habitat domestico in conseguenza del raggiungimento della maggiore età e del conseguimento dell'autosufficienza economica o della cessazione del rapporto di convivenza con il genitore assegnatario (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 32151 del 20/11/2023).
La Corte di cassazione ha, poi, precisato, con riferimento alle ipotesi in cui si tratti di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti, che la nozione di convivenza rilevante ai fini dell'assegnazione della casa familiare ex art. 337 sexies c.c. implica la stabile dimora del figlio presso la stessa, sia pure con eventuali sporadici allontanamenti per brevi periodi e con esclusione delle ipotesi di rarità dei ritorni, ancorché regolari (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 16134 del 17/06/2019).
Deve, in sintesi, risultare l'esistenza, al momento della decisione, di quel collegamento tra il figlio, la casa familiare e il genitore convivente che sia in grado di giustificare l'assegnazione dell'abitazione a quest'ultimo. Nel caso in esame, il ricorrente ha dichirato di essere residente a [...]alla Indirizzo_2
,nè fonisce prova di essere economicamente non autosufficiente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno, Sezione XI in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che si quantificano in euro 200,00 .