Art. 5. Assistenza spirituale 1. Gli appartenenti agli organismi rappresentati dall'UII hanno diritto all'assistenza spirituale da parte dei ministri di culto, nonche' da parte di assistenti spirituali, anche quando siano militari in servizio, oppure ricoverati in strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali. Apposito elenco sara' tenuto dall'UII e trasmesso alle competenti amministrazioni.
2. Gli interessati e i loro congiunti devono fornire alle competenti amministrazioni le informazioni necessarie per reperire i ministri di culto di cui al comma 1 e gli assistenti spirituali richiesti. A essi deve essere assicurato l'accesso alle strutture di cui al comma 1 senza particolari autorizzazioni, affinche' possano garantire la richiesta assistenza spirituale.
3. Gli appartenenti agli organismi rappresentati dall'UII, se detenuti in istituti penitenziari, hanno diritto all'assistenza spirituale da parte dei ministri di culto induista. Ai ministri di culto, di cui l'UII trasmette apposito elenco alle autorita' competenti, deve essere assicurato senza particolare autorizzazione l'accesso agli istituti penitenziari.
4. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico dell'UII.
5. I militari in servizio appartenenti agli organismi rappresentati dall'UII possono ottenere, compatibilmente con le esigenze di servizio, opportuni permessi al fine di partecipare alle attivita' religiose della comunita' appartenente alla propria tradizione e geograficamente piu' vicina.
2. Gli interessati e i loro congiunti devono fornire alle competenti amministrazioni le informazioni necessarie per reperire i ministri di culto di cui al comma 1 e gli assistenti spirituali richiesti. A essi deve essere assicurato l'accesso alle strutture di cui al comma 1 senza particolari autorizzazioni, affinche' possano garantire la richiesta assistenza spirituale.
3. Gli appartenenti agli organismi rappresentati dall'UII, se detenuti in istituti penitenziari, hanno diritto all'assistenza spirituale da parte dei ministri di culto induista. Ai ministri di culto, di cui l'UII trasmette apposito elenco alle autorita' competenti, deve essere assicurato senza particolare autorizzazione l'accesso agli istituti penitenziari.
4. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico dell'UII.
5. I militari in servizio appartenenti agli organismi rappresentati dall'UII possono ottenere, compatibilmente con le esigenze di servizio, opportuni permessi al fine di partecipare alle attivita' religiose della comunita' appartenente alla propria tradizione e geograficamente piu' vicina.