Articolo 3 della Legge 1 dicembre 1956, n. 1436
Articolo 2Articolo 4
Versione
4 gennaio 1957
Art. 3.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere vigore, nei confronti del personale subalterno delle Dogane, le disposizioni di cui all' art. 117 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 .
Entrata in vigore il 4 gennaio 1957