Versione
4 gennaio 1957
4 gennaio 1957
Art. 3.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere vigore, nei confronti del personale subalterno delle Dogane, le disposizioni di cui all' art. 117 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 .
Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere vigore, nei confronti del personale subalterno delle Dogane, le disposizioni di cui all' art. 117 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 .