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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. III, sentenza 29/01/2026, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 526/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
INDINNIMEO PIETRO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4065/2025 depositato il 01/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250006332808000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 314/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato Ricorrente_1 impugna la cartella esattoriale specificamente indicata nel ricorso costituendo in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione e la Regione Campania ed instando per il suo annullamento sul rilievo della carenza di motivazione dell'atto impugnato, della omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, dell'omessa notifica degli atti presupposto, della conseguente decadenza della Amministrazione dal diritto di esigere il tributo nonché della sua prescrizione.
I resistenti uffici si costituivano in giudizio e chiedevano entrambi il rigetto del ricorso.
All'esito della camera di consiglio del 22.1.2026 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado decideva come da dispositivo munito dei motivi che seguono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Ed invero gli atti presupposto della cartella impugnata sono stati notificati alla contribuente mediante raccomandata A/R con compiuta giacenza del 30.11.2022.
Deve precisarsi come tale modalità semplificata di notificazione per le tasse automobilistiche sia prevista dall'art.
3-comma 5- del D.L. 261/90, come modificato dall'art. 38 bis del D.L. 248/2007 e come alla spedizione degli atti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento non risulti applicabile la normativa in materia di notificazione da parte dell'ufficiale giudiziario a mezzo posta di cui alla legge
890/82, ma esclusivamente la normativa sul servizio postale, regolato dal D.M. del 9 aprile 2001 del
Ministero delle Comunicazioni
Anche la giurisprudenza di legittimità, di recente, ha confermato il pregresso orientamento secondo il quale nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982 ( Cass. n. 8293 del 2018, Cass. n. 12083 del 2016, Cass. n. 17598 del 2010) e ritenendo valida la notifica dell'avviso di accertamento presupposto della cartella di pagamento impugnata, effettuata, secondo le norme concernenti il servizio postale ordinario, per compiuta giacenza, senza necessità di notifica a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (CAD).
Il perfezionamento della notificazione dell'atto presupposto rende inammissibili i motivi propri di tali atti potendo il contribuente far valere esclusivamente vizi propri della cartella impugnata;
ebbene sul punto si osserva che proprio la notifica della cartella e dei precedenti atti presupposti ha impedito sia il verificarsi della prescrizione della tassa automobilistica sia la decadenza dal potere impositivo (anno di imposta 2019 con notifica novembre 2022 e con le sospensioni note del periodo della pandemia); inoltre la cartella pur richiamando il contenuto degli atti impositivi presupposti appare congruamente motivata consentendo al contribuente di comprendere le ragioni della imposizione e di predisporre adeguata difesa. Quanto al calcolo degli interessi gli stessi sono stati determinati seguendo i dettami legislativi essendo la loro determinazione vincolata alla normativa primaria di tal che il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente, posta la soccombenza, condannata al pagamento delle spese di giudizio che si determinano in euro 200 oltre oneri e accessori ove previsti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che si determinano in euro 200 oltre oneri e accessori ove previsti
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
INDINNIMEO PIETRO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4065/2025 depositato il 01/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250006332808000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 314/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato Ricorrente_1 impugna la cartella esattoriale specificamente indicata nel ricorso costituendo in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione e la Regione Campania ed instando per il suo annullamento sul rilievo della carenza di motivazione dell'atto impugnato, della omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, dell'omessa notifica degli atti presupposto, della conseguente decadenza della Amministrazione dal diritto di esigere il tributo nonché della sua prescrizione.
I resistenti uffici si costituivano in giudizio e chiedevano entrambi il rigetto del ricorso.
All'esito della camera di consiglio del 22.1.2026 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado decideva come da dispositivo munito dei motivi che seguono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Ed invero gli atti presupposto della cartella impugnata sono stati notificati alla contribuente mediante raccomandata A/R con compiuta giacenza del 30.11.2022.
Deve precisarsi come tale modalità semplificata di notificazione per le tasse automobilistiche sia prevista dall'art.
3-comma 5- del D.L. 261/90, come modificato dall'art. 38 bis del D.L. 248/2007 e come alla spedizione degli atti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento non risulti applicabile la normativa in materia di notificazione da parte dell'ufficiale giudiziario a mezzo posta di cui alla legge
890/82, ma esclusivamente la normativa sul servizio postale, regolato dal D.M. del 9 aprile 2001 del
Ministero delle Comunicazioni
Anche la giurisprudenza di legittimità, di recente, ha confermato il pregresso orientamento secondo il quale nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982 ( Cass. n. 8293 del 2018, Cass. n. 12083 del 2016, Cass. n. 17598 del 2010) e ritenendo valida la notifica dell'avviso di accertamento presupposto della cartella di pagamento impugnata, effettuata, secondo le norme concernenti il servizio postale ordinario, per compiuta giacenza, senza necessità di notifica a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (CAD).
Il perfezionamento della notificazione dell'atto presupposto rende inammissibili i motivi propri di tali atti potendo il contribuente far valere esclusivamente vizi propri della cartella impugnata;
ebbene sul punto si osserva che proprio la notifica della cartella e dei precedenti atti presupposti ha impedito sia il verificarsi della prescrizione della tassa automobilistica sia la decadenza dal potere impositivo (anno di imposta 2019 con notifica novembre 2022 e con le sospensioni note del periodo della pandemia); inoltre la cartella pur richiamando il contenuto degli atti impositivi presupposti appare congruamente motivata consentendo al contribuente di comprendere le ragioni della imposizione e di predisporre adeguata difesa. Quanto al calcolo degli interessi gli stessi sono stati determinati seguendo i dettami legislativi essendo la loro determinazione vincolata alla normativa primaria di tal che il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente, posta la soccombenza, condannata al pagamento delle spese di giudizio che si determinano in euro 200 oltre oneri e accessori ove previsti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che si determinano in euro 200 oltre oneri e accessori ove previsti