Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. III, sentenza 29/01/2026, n. 526
CGT1
Sentenza 29 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Carenza di motivazione

    La cartella, pur richiamando il contenuto degli atti impositivi presupposti, appare congruamente motivata, consentendo al contribuente di comprendere le ragioni della imposizione e di predisporre adeguata difesa.

  • Rigettato
    Omessa indicazione modalità di calcolo interessi

    Gli interessi sono stati determinati seguendo i dettami legislativi, essendo la loro determinazione vincolata alla normativa primaria.

  • Rigettato
    Omessa notifica atti presupposto

    Gli atti presupposto sono stati notificati mediante raccomandata A/R con compiuta giacenza. La notifica dell'atto presupposto rende inammissibili i motivi propri di tali atti, potendo il contribuente far valere esclusivamente vizi propri della cartella impugnata. La notifica della cartella e dei precedenti atti presupposti ha impedito sia il verificarsi della prescrizione della tassa automobilistica sia la decadenza dal potere impositivo.

  • Rigettato
    Prescrizione del tributo

    La notifica della cartella e dei precedenti atti presupposti ha impedito il verificarsi della prescrizione della tassa automobilistica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. III, sentenza 29/01/2026, n. 526
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno
    Numero : 526
    Data del deposito : 29 gennaio 2026

    Testo completo