Rigetto
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 02/04/2025, n. 2837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2837 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02837/2025REG.PROV.COLL.
N. 02377/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2377 del 2024, proposto da
Comune di Foglianise, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Oreste Di Giacomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Imparato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Cassa Depositi e Prestiti s.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Terza) n. 5304/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e della Cassa Depositi e Prestiti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 marzo 2025 il Cons. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti gli avvocati Maria Imparato. Si dà atto che l'avv. Oreste Di Giacomo ha depositato domanda di passaggio in decisione senza discussione.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Comune di Foglianise ha impugnato innanzi al TAR Campania il decreto dirigenziale regionale n. 562 del 30.12.2019, di revoca del precedente decreto di concessione del contributo regionale sul mutuo funzionale alla realizzazione di lavori pubblici.
Costituitasi in giudizio, la Regione Campania ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 5304/23 il TAR Campania ha rigettato il ricorso.
Avverso tale pronuncia giudiziale il Comune di Foglianise ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) error in iudicando ; violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990; artt. 64, 65, 66 e 68 della L.R. Campania n. 3/2007; art. 3, co. 5, della L.R. Campania n. 1 del 2008, introdotto dall’art. 1 della L.R. Campania n. 7 del 2008; art. 1, co. 36, della L.R. Campania 15 marzo 2011 n. 4); eccesso di potere; 2) error in iudicando ; difetto di motivazione; errata applicazione del principio tempus regit actum ; 3) omessa pronuncia.
Ha chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento dell’atto impugnato in primo grado. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, la Regione Campania ha chiesto il rigetto dell’appello, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza pubblica del 27.3.2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. L’appello è infondato.
3. Con i primi due motivi di gravame (atto di appello, pp. 6-13) l’appellante lamenta che: “ la revoca del contributo, in realtà, fondava su di un falso presupposto, ovvero l’applicazione/violazione del termine perentorio del 23.09.2009, introdotto dall’art. 1 della L.R. 16.08.2008 n. 7 ” (atto di appello, p. 7).
In termini speculari, l’appellante lamenta l’illegittimità dell’atto impugnato, per avere l’Amministrazione: “ ... applicato un termine di decadenza dal contributo regionale che, all’epoca dell’adozione dell’atto di revoca (30.12.2019), risultava differito dal Legislatore al 31.12.2010 ” (atto di appello, p. 12).
Gli assunti sono infondati.
4. In via preliminare va rammentato che, come evidenziato nella sentenza di questa Sezione n. 4750/24, e ribadito dalla successiva pronuncia, sempre di questa Sezione, n. 5090/24:
“ Dal combinato disposto dell’art. 1, comma 36, della legge regionale n. 4 del 2011 e dell’art. 66 della legge regionale n. 3 del 2007 … si ricava la regola che, per evitare la decadenza dai contributi regionali, entro il 31 dicembre 2010 non solo doveva essere stipulato il contratto di mutuo, ma doveva anche pervenire alla Regione Campania l’ulteriore documentazione prevista nel piano annuale di finanziamento, tra cui sono pacificamente ricompresi il documento contrattuale e la connessa delegazione di pagamento in favore di CDP ”;
Si è poi condivisibilmente affermato che:
- “ in seguito all’adesione al patto di stabilità e crescita, in applicazione del comma 76 dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004 la Cassa DD.PP. ha modificato le modalità di concessione e di erogazione dei prestiti. Prestiti che vengono contratti direttamente non più dalle Regioni ma dagli enti locali che non si trovino in stato di forte indebitamento o addirittura di dissesto. Le nuove modalità, ampiamente illustrate nella Circolare Cassa DD.PP. n. 1255 del 27 gennaio 2005 e richiamate nella nota della CCDDPP n. 185 del 30 ottobre 2007, imponevano infatti che il debito derivante da ciascun prestito concesso dall’Istituto di credito fosse rilevabile nel bilancio dell’Ente beneficiario che, in questo modo, si assumeva l’onere del pagamento delle rate di mutuo rilasciando, previamente, la relativa delegazione di pagamento. Successivamente, la Regione avrebbe poi provveduto al rimborso di tali pagamenti/anticipazioni. Dell’intervenuta modifica delle procedure di contrazione dei mutui, la Regione Campania ha informato i Comuni interessati con circolari n. 1022916 del 30/11/2007 e n. 1076279 del 18/12/2007. Inoltre il legislatore regionale ha novellato l’art. 68, comma 2, della L.R. 3/07 (cfr. art. 7, comma 1, lettera ee), della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1), stabilendo, appunto, che il mutuo dovesse essere erogato direttamente agli enti locali interessati (i quali avrebbero onorato le singole rate per poi farsi rimborsare dalla Regione a titolo di benefici finanziari). Pertanto, soltanto quei Comuni dotati della necessaria “capacità di indebitamento”, e che avessero deciso di aderire alle nuove e più onerose procedure prescritte, avrebbero potuto ottenere la concessione del finanziamento. In altri termini, nella nuova procedura l’onere di garantire la necessaria “capacità di indebitamento” è stato posto in capo ai Comuni, i quali hanno in questo modo l’obbligo di iscrivere nel proprio bilancio le somme occorrenti, rilasciando la delegazione di pagamento ai sensi dell’art. 206 del d. lgs. 267/2000 onde accedere ai decreti regionali di finanziamento ”;
- “ In questa stessa direzione, l’art. 27 della legge regionale n. 1 del 2008 ha poi introdotto l’art. 68-bis della legge regionale n. 3 del 2007 a norma del quale: “i comuni che presentano richiesta corredata da idonea documentazione diretta ad accertare la concreta possibilità dell'ottenimento di finanziamenti da parte di istituti di credito”. Il che sta a significare che spetta poi (anche) alla Regione indicare quale debba essere la “idonea documentazione” che possa attestare la possibilità ossia la capacità di contrarre debito anche attraverso i mutui quali quelli di specie. Si veda, ancora in tal senso, proprio quanto previsto dalla successiva circolare regionale del 25 febbraio 2008, con cui si indicava sempre la delegazione di pagamento quale indefettibile documentazione a corredo della domanda ”;
- “ Riassumendo i termini della questione: a) nel nuovo sistema il Comune deve direttamente assumere l’obbligo di onorare le singole rate di mutuo (che verranno poi rimborsate dalla Regione): b) in questa specifica direzione, lo stesso Comune deve allora dimostrare la propria “capacità di indebitamento”; c) tale capacità è ragionevolmente e proporzionalmente dimostrabile mediante delegazione di pagamento (in favore di un funzionario comunale) a valere sulle entrate previste dal bilancio comunale di previsione (trattasi dunque di impegno assunto mediante risorse finanziarie preventivamente vincolate); d) un simile impegno è sintomo della idoneità del comune ad onorare determinati debiti; e) in questo modo, i successivi benefici finanziari (nel caso di specie, l’eventuale rimborso regionale) vanno dunque a premiare le amministrazioni locali più virtuose ”.
5. Ciò premesso, e venendo ora alla fattispecie in esame, costituisce circostanza pacifica il mancato rispetto, da parte del Comune appellante, del termine perentorio del 23.7.2009, definito dall’art.1 della L.R. 16/08/2008 n. 7, al fine dell’invio della documentazione attestante la propria capacità di indebitamento.
Per tali ragioni, la revoca del contributo costituiva atto a contenuto sostanzialmente vincolato, essendosi la Regione limitata a prendere atto del mancato inoltro, da parte del Comune, nel termine perentorio del 23.7.2009, della suddetta documentazione. Ed è appena il caso di soggiungere che tale modus operandi è del tutto rispettoso del principio tempus regit actum , avendo la Regione preso atto delle modifiche normative medio tempore intervenute in ordine alla materia in esame, ed essendosi pertanto ad esse puntualmente adeguata.
Per tali ragioni, i primi due motivi di gravame sono infondati, e vanno pertanto disattesi.
6. Va altresì disatteso il terzo motivo di gravame, con il quale l’appellante lamenta la violazione della previsione di cui all’art. 21 nonies l. n. 241/90. Sul punto, è sufficiente osservare che, per le ragioni prima esposte, il procedimento in esame ha natura complessa, prevedendo, per la sua conclusione, la partecipazione di più soggetti (Comune, Regione, Cassa DD.PP.), ciascuno dei quali tenuto a particolari adempimenti, da evadersi in termini perentori. Nella specie, come sopra detto, il Comune aveva l’onere del deposito della prescritta documentazione entro il termine perentorio del 23.9.2009. Tale termine non è stato rispettato, sicché del tutto legittimamente ( rectius : doverosamente) la Regione ha adottato l’impugnato atto di revoca.
7. Alla luce di tali considerazioni, l’appello è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
8. Sussistono giusti motivi, legati alla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2025, con l'intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Valerio Perotti, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Francesco Caringella |
IL SEGRETARIO