Ordinanza cautelare 12 febbraio 2025
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 19/01/2026, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00354/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00333/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 333 del 2025, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Candida D'Agostino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del decreto Cat. n.-OMISSIS-del 14.11.2024 del Prefetto di Napoli, recante divieto di detenzione armi e revoca dei titoli di polizia in materia di armi, della comunicazione di avvio del procedimento -OMISSIS-del 15.7.2024, del verbale di ritiro di armi e del porto d’armi del 9.2.2024 e di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del ministero dell’interno, U.T.G. - Prefettura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 il dott. VI SO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all'esame, notificato il 14 gennaio e depositato il 20 gennaio 2025, il ricorrente impugna il provvedimento indicato in epigrafe con il quale il Prefetto di Napoli – nell’esercizio del potere previsto dall’articolo 39 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 –gli ha vietato la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti e revocato i titoli di polizia in materia di armi detenuti.
Il provvedimento trae origine dalla circostanza che il ricorrente è coinvolto in dissidi familiari originati da “ problemi di proprietà ”; nello specifico il ricorrente risultava indagato per i reati di cui agli articoli 612 e 582 c.p. ed era stato destinatario, unitamente al padre, di una denuncia per occupazione/invasione di aree e lesioni personali; il provvedimento menziona inoltre una diffida risalente al 2023 inviata da un familiare attraverso un legale. Sulla base di questi elementi il Prefetto riteneva che il ricorrente non desse più garanzia di non abusare delle armi.
Di qui il ricorso all’esame con il quale il ricorrente denuncia che il provvedimento è illegittimo per difetto e erroneità di presupposti, difetto di istruttoria e motivazione e violazione degli articoli 11, 39 e 43 r.d. n. 773 del 1931 citato.
L’amministrazione resiste al ricorso.
Con ordinanza n. 312 in data 11 febbraio 2025 la sezione ha respinto l’istanza di tutela cautelare.
Il ricorso è fondato.
In estrema sintesi il ricorrente premette: a) di essere in possesso dei requisiti richiesti per l’ottenimento delle autorizzazioni di polizia dall’articolo 11 r.n. 773 citato; b) che il giudizio di non affidabilità in ordine all’abuso delle armi, pur avendo natura discrezionale, non può essere arbitrario “ dovendo essere effettuato sulla base del prudente apprezzamento di tutte le circostanze di fatto rilevanti nella concreta fattispecie, al fine di verificare il potenziale pericolo rappresentato dalla possibilità di utilizzo delle armi possedute, e deve estrinsecarsi in una congrua motivazione, che consenta in sede giurisdizionale di verificare la sussistenza dei presupposti idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate non siano irrazionali o arbitrarie ”.
Ciò premesso, egli denuncia che il provvedimento anzitutto si fonda su un completo fraintendimento dei risultati dell’istruttoria compiuta, dato che questa aveva avuto un esito a lui favorevole; e infatti il procedimento penale a suo carico per minaccia e lesioni (che era stato occasionato da un violento alterco con suo zio e che, in base all’avviso di procedimento, costituiva la ragione della proposta di divieto di detenzione armi formulata dal commissariato di CA di TA ) era stato archiviato dal Tribunale di Torre Annunziata in epoca precedente al provvedimento impugnato e lo stesso commissariato nel darne notizia alla Prefettura sosteneva che né il ricorrente né il padre fossero “ soggetti rissosi o inclini a porre in essere condotte di natura violenta ”. In sostanza il presupposto del giudizio di inaffidabilità formulato nei suoi confronti era venuto meno prima del provvedimento cosicché esso risulta del tutto ingiustificato.
Queste censure sono in parte fondate. Benché il presupposto dell’atto impugnato non sia – come sostenuto in ricorso - il procedimento penale in sé e per sé ma i fatti storici che tale procedimento hanno occasionato e benché questi fatti storici dimostrino l’esistenza nell’ambito del nucleo familiare del ricorrente (inteso come “famiglia allargata”) di gravi contrasti e tensioni che gli interessati hanno difficoltà a controllare (come dimostra la dinamica dell’episodio del 16 febbraio 2024 in cui, secondo lo stesso racconto del ricorrente, egli e lo zio hanno avuto un vero e proprio “scontro fisico” a seguito del quale il primo afferma di aver avuto uno svenimento e di essere stato costretto a ricorrere a cure mediche presso un ospedale), il provvedimento non spiega le ragioni che abbiano indotto il Prefetto a ritenere che il ricorrente non desse più pieno affidamento di non abusare delle armi detenute, tenuto conto che il Dirigente del commissariato di CA di TA aveva ritenuto il ricorrente soggetto non rissoso o violento; in altri termini, come sostenuto in ricorso, dall’istruttoria del provvedimento risultava un giudizio dell’autorità di polizia favorevole al ricorrente, per cui la censura di difetto di motivazione risulta fondata, nel senso che il Prefetto non ha chiarito le ragioni concrete per cui ha ritenuto di discostarsi da tale giudizio.
Occorre puntualizzare che non è in discussione il potere del Prefetto di discostarsi dalla valutazione compiuta dal commissariato di polizia, dato che il provvedimento di divieto di detenzione armi ha per sua natura un carattere preventivo e cautelare, mirando a evitare (anche) il solo rischio di abuso delle armi, e un contesto di forte conflittualità in ambito familiare (quale quello che ricorre incontestatamente nella fattispecie) costituisce– secondo costante giurisprudenza – un presupposto sufficiente per tale misura anche quando gli episodi in cui questa conflittualità si è estrinsecata non costituiscano reato o il procedimento penale cui essi abbia dato luogo sia stato archiviato (Consiglio di Stato, sez. III, 14 aprile 2025, n. 3213, T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 19 gennaio 2024, n. 499). Tuttavia il caso in esame presenta la singolarità costituita dalla nota del 26 ottobre 2024, in cui il Commissariato di polizia di CA di TA esprimeva un giudizio esplicitamente favorevole sulla personalità del ricorrente; di tale giudizio non risulta che il Prefetto abbia tenuto conto, come conferma la circostanza che la nota - che ha preceduto di tre settimane circa l’adozione dell’atto impugnato - non è citata nel preambolo di quest’ultimo.
In definitiva il divieto di detenzione armi è viziato da un difetto di motivazione, non dando conto dei risultati complessivi dell’istruttoria compiuta e delle ragioni per cui le risultanze favorevoli al ricorrente siano state disattese. Esso va quindi annullato con salvezza delle ulteriori determinazioni dell’autorità.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna il ministero dell’interno al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro duemila, oltre accessori di legge, con distrazione all’avvocato D’Agostino per dichiarato anticipo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA ZE, Presidente
VI SO, Consigliere, Estensore
Gianluca Di Vita, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI SO | IA ZE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.