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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 17175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17175 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 34457/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Antonella Di Tullio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 34457/2024 promossa da:
rappresentata e difesa come in atti Parte_1
ATTORE contro
, e , rappresentati e difesi CP_1 Controparte_2 Controparte_3 come in atti
CONVENUTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il giudizio deve essere deciso in merito all'eccezione dei convenuti di improcedibilità della domanda per non avere l'attrice tempestivamente iniziato l'obbligatorio procedimento di mediazione ( art. 5 del
D.Lgs. 28/2010) avendo la stessa chiesto di essere risarcita dei danni conseguenti ad asserite condotte diffamatorie poste in essere ai suoi danni ( diffamazione a mezzo stampa).
Dagli atti di causa risulta e non è contestato che l'attrice ha proposto il giudizio senza avere preventivamente esperito il tentativo di mediazione e che il giudice su espressa eccezione della parte convenuta con ordinanza del 14.11.2024 ha invitato la parte attrice ad instaurare il procedimento di mediazione e rinviato la causa all'udienza dell'11.3.2025 al fine di verificare l'adempimento.
Con ordinanza del 12.3.2025 il giudice, sull' eccezione della parte convenuta di improcedibilità della pagina 1 di 3 domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione, dava atto che dagli atti di causa risultava solo “la pec del 10.3.2025 della ricorrente dell'inoltro all'organismo di mediazione della domanda di mediazione, laddove con ordinanza del 14.11.2024 il giudice aveva rinviato all'udienza dell'11.3.2024 al fine di verificarne l'utile esperimento del procedimento di mediazione “.
Quanto premesso rivela che all'udienza dell'11.3.2025 il procedimento di mediazione neppure risultava iniziato , visto che l'attrice con le note di udienza del 10.3.2025 si è limitata a depositare la sola domanda di mediazione del 10.3.2025 inviata all'organismo di mediazione , CP_4 circostanza che dimostra inequivocabilmente che alla data dell'udienza dell'11.3.2025 fissata per verificare l' effettivo adempimento della condizione di procedibilità, la stessa non risultava soddisfatta e dunque ai sensi dell'art. 5 co. II D. Lgs. 28/2010 la domanda dell'attrice deve essere dichiarata improcedibile.
L'attrice ha chiesto la condanna dei “ convenuti in solido tra loro al risarcimento di una danno non patrimoniale pari ad Euro 30.000 o quella maggiore o minore somma che il Giudice riterrà equa”.
Recentemente le Sezioni Unite ( 20805/25) hanno statuito che nel caso di integrale rigetto della domanda di condanna al pagamento di una somma determinata di denaro, contenente l'indicazione alternativa del «diverso importo che dovesse risultare dovuto in corso di causa», la liquidazione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa si determina sulla base dello scaglione corrispondente alla somma specificamente indicata dall'attore, ove lo stesso attribuisca compensi superiori rispetto a quelli accordati per le cause di valore indeterminabile. (Fattispecie relativa a una domanda di risarcimento del danno nella quale, alla specifica quantificazione della somma invocata, si accompagnava il riferimento al «diverso importo che dovesse essere liquidato dal giudice con valutazione equitativa ex artt. 1226 e
2056 c.c.»).
Il valore della controversia è da individuare nell'ammontare complessivo della richiesta risarcitoria proposta in via solidale verso i soggetti evocati in giudizio ( Nel caso di domanda di proposta verso più debitori in solido, il valore della causa, ai fini della liquidazione delle spese di lite, è costituito dall'ammontare complessivo dell'obbligazione dedotta in giudizio, senza che abbia rilievo la successiva ed eventuale fase del regresso tra condebitori solidali, siccome estranea alla specifica pretesa azionata dall'attore 40832 del 20/12/2021).
Dovendo prendere come riferimento lo scaglione di valore di 30.000 euro e liquidati gli onorari minimi, visto che il giudizio è stato definito in rito ( gli onorari sono pari a quelli relativi a giudizi di valore indeterminato di complessità bassa ), le spese da liquidare a favore della parte convenuta ammontano a 3.809 euro, oltre accessori di legge.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara improcedibile la domanda dell'attrice;
- condanna l'attrice a pagare alla parte convenuta la spese di lite che liquida in 3.809 euro, oltre accessori di legge.
Roma, 7 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Di Tullio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Antonella Di Tullio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 34457/2024 promossa da:
rappresentata e difesa come in atti Parte_1
ATTORE contro
, e , rappresentati e difesi CP_1 Controparte_2 Controparte_3 come in atti
CONVENUTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il giudizio deve essere deciso in merito all'eccezione dei convenuti di improcedibilità della domanda per non avere l'attrice tempestivamente iniziato l'obbligatorio procedimento di mediazione ( art. 5 del
D.Lgs. 28/2010) avendo la stessa chiesto di essere risarcita dei danni conseguenti ad asserite condotte diffamatorie poste in essere ai suoi danni ( diffamazione a mezzo stampa).
Dagli atti di causa risulta e non è contestato che l'attrice ha proposto il giudizio senza avere preventivamente esperito il tentativo di mediazione e che il giudice su espressa eccezione della parte convenuta con ordinanza del 14.11.2024 ha invitato la parte attrice ad instaurare il procedimento di mediazione e rinviato la causa all'udienza dell'11.3.2025 al fine di verificare l'adempimento.
Con ordinanza del 12.3.2025 il giudice, sull' eccezione della parte convenuta di improcedibilità della pagina 1 di 3 domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione, dava atto che dagli atti di causa risultava solo “la pec del 10.3.2025 della ricorrente dell'inoltro all'organismo di mediazione della domanda di mediazione, laddove con ordinanza del 14.11.2024 il giudice aveva rinviato all'udienza dell'11.3.2024 al fine di verificarne l'utile esperimento del procedimento di mediazione “.
Quanto premesso rivela che all'udienza dell'11.3.2025 il procedimento di mediazione neppure risultava iniziato , visto che l'attrice con le note di udienza del 10.3.2025 si è limitata a depositare la sola domanda di mediazione del 10.3.2025 inviata all'organismo di mediazione , CP_4 circostanza che dimostra inequivocabilmente che alla data dell'udienza dell'11.3.2025 fissata per verificare l' effettivo adempimento della condizione di procedibilità, la stessa non risultava soddisfatta e dunque ai sensi dell'art. 5 co. II D. Lgs. 28/2010 la domanda dell'attrice deve essere dichiarata improcedibile.
L'attrice ha chiesto la condanna dei “ convenuti in solido tra loro al risarcimento di una danno non patrimoniale pari ad Euro 30.000 o quella maggiore o minore somma che il Giudice riterrà equa”.
Recentemente le Sezioni Unite ( 20805/25) hanno statuito che nel caso di integrale rigetto della domanda di condanna al pagamento di una somma determinata di denaro, contenente l'indicazione alternativa del «diverso importo che dovesse risultare dovuto in corso di causa», la liquidazione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa si determina sulla base dello scaglione corrispondente alla somma specificamente indicata dall'attore, ove lo stesso attribuisca compensi superiori rispetto a quelli accordati per le cause di valore indeterminabile. (Fattispecie relativa a una domanda di risarcimento del danno nella quale, alla specifica quantificazione della somma invocata, si accompagnava il riferimento al «diverso importo che dovesse essere liquidato dal giudice con valutazione equitativa ex artt. 1226 e
2056 c.c.»).
Il valore della controversia è da individuare nell'ammontare complessivo della richiesta risarcitoria proposta in via solidale verso i soggetti evocati in giudizio ( Nel caso di domanda di proposta verso più debitori in solido, il valore della causa, ai fini della liquidazione delle spese di lite, è costituito dall'ammontare complessivo dell'obbligazione dedotta in giudizio, senza che abbia rilievo la successiva ed eventuale fase del regresso tra condebitori solidali, siccome estranea alla specifica pretesa azionata dall'attore 40832 del 20/12/2021).
Dovendo prendere come riferimento lo scaglione di valore di 30.000 euro e liquidati gli onorari minimi, visto che il giudizio è stato definito in rito ( gli onorari sono pari a quelli relativi a giudizi di valore indeterminato di complessità bassa ), le spese da liquidare a favore della parte convenuta ammontano a 3.809 euro, oltre accessori di legge.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara improcedibile la domanda dell'attrice;
- condanna l'attrice a pagare alla parte convenuta la spese di lite che liquida in 3.809 euro, oltre accessori di legge.
Roma, 7 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Di Tullio
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