CGT1
Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 20/01/2026, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 430/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
LICASTRO MARIA, Relatore
PELLINGRA DANIELA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2911/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Giueseppe Grezal N 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500005675000 IRPEF-ALTRO 2006
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500005675000 IRPEF-ALTRO 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 53/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig.Ricorrente_1, come rappresentato in atti, previa istanza di sospensione, si oppone alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria di cui in epigrafe emessa dall'Agenzia delle Entrate-
Riscossione e notificata il 18/06/2025 per l'importo asseritamente non pagato di € 463.454,45, contestandone la legittimità e fondatezza e chiedendone la sospensione.
Afferma che il provvedimento impugnato si riferisce a tre cartelle di pagamento e a due avvisi di addebito emessi dall'INPS che trovano il loro fondamento in due avvisi di accertamento relativi ad IRPEF e Add.le
Reg.le e Com.le , IRAP e IVA con contestuale irrogazione delle sanzioni con riferimento agli Anni 2006 e
2007.
In particolare, assume la violazione dell'art.77, comma 1 del D.P.R. 602/1973 atteso che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata è illegittima per carenza dei titolo esecutivi sottesi.
Invero, le pretese contenute nei due avvisi di accertamento posti a base delle cartelle e degli avvisi di addebito richiamati nel provvedimento impugnato sono state annullate prima con le sentenze nn.136 e
137/2013 della CTP di Palermo, e poi con le sentenze della Suprema Corte nn.4616 e 4625/2025 che hanno cassato le sentenze del Giudice di Appello sfavorevoli al contribuente.
Pertanto, ad avviso di parte ricorrente, le iscrizioni a ruolo contenute nelle cartelle e negli avvisi di addebito fondate sugli avvisi di accertamento annullati non possono produrre ad oggi alcun effetto .
Altri due motivi di censura sono rappresentati dal difetto di motivazione in considerazione della natura discrezionale del provvedimento di iscrizione ipotecaria e dalla mancata individuazione dei beni immobili e del loro valore su cui verrebbe iscritta ipoteca.
Si costituisce L'Agenzia delle Entrate-Riscossione che contesta quanto dedotto dal contribuente chiedendo il rigetto del ricorso e dell'istanza di sospensione .
Replica con memoria illustrativa parte ricorrente
Con Ordinanza n.1898/2025, depositata in data 03/11/2025, veniva accolta l'istanza di sospensione rinviando la trattazione del merito all'udienza odierna.
La causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene il presente ricorso meritevole di accoglimento per le ragioni che di seguito si rappresentano.
In virtù del principio della ragione più liquida questo Collegio tratterà soltanto il primo motivo di ricorso- ritenuto dirimente- costituito dalla illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria stante la carenza dei titoli sottesi in quanto annullati.
Come correttamente affermato da parte ricorrente le iscrizioni a ruolo indicate nel provvedimento impugnato sono prive di effetto.
In particolare l'Agenzia delle Entrate-Riscossione non può procedere alla notificazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, atteso che tale atto è illegittimo per la evidente carenza dei titoli esecutivi previsti dalla legge.
Invero le pretese contenute nei due avvisi di accertamento (n.TY301B700966/2011 per l'anno d'imposta
2006; n. TY301B701141/2011 per l'anno d'imposta 2007), sulla base dei quali sono state emesse le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito richiamati nel provvedimento indicato in oggetto, sono state annullate per effetto:
- delle sentenze della Suprema Corte n. 4616/2025 e 4625/2925, che hanno cassato le sentenze del
Giudice dell'appello sfavorevoli al contribuente;
- delle sentenze n. 136/07/13 e n. 137/07/13 emesse dalla Commissione Tributaria Provinciale di
Palermo, che hanno annullato gli avvisi di accertamento emessi dalla Direzione Provinciale di Palermo dell'Agenzia delle entrate.
In particolare è pacifico che a seguito delle sentenze della Commissione Tributaria Provinciale che hanno disposto l'annullamento degli avvisi di accertamento n. TY301B700966/2011 per l'anno d'imposta 2006 e n. TY301B701141/2011 per l'anno d'imposta 2007, tali provvedimenti non possono produrre alcun effetto e di conseguenza non possono produrre alcun effetto le iscrizioni a ruolo su di essi fondate, contenute nelle cartelle di pagamento e negli avvisi di addebito indicati nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria indicata in oggetto.
Quanto sopra detto trova conferma e riconoscimento, peraltro, nelle considerazioni rassegnate dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione laddove afferma: “Chiaramente una volta avuta conoscenza della sentenza cassata ADER non avrebbe completato la procedura di iscrizione ipotecaria e pertanto ne deriva che la doglianza di parte ricorrente è pleonastica;
sarebbe bastato notificare la Sentenza cassata ovvero presentare semplice istanza in autotutela per interrompere la procedura”.
Controparte in tal modo riconosce che le iscrizioni a ruolo, contenute nelle cartelle di pagamento e negli avvisi di addebito indicati nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria indicata in oggetto, sono prive di effetto.
Tuttavia, dalla memoria di parte ricorrente emerge che Il Sig. Ricorrente_1 in data 18 agosto 2025, e quindi in data antecedente all'atto di costituzione in giudizio di controparte, depositato il 15 ottobre 2025, ha notificato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione una istanza di sospensione legale della riscossione evidenziando il deposito di sentenze della Corte di Cassazione che hanno annullato in tutto la pretesa dell'Ente creditore notificate unitamente alla istanza di sospensione in autotutela.
Ma l'Agente della Riscossione, contrariamente a quanto dedotto, non ha “interrotto la procedura”.
Tanto sopra premesso ne consegue l'illegittimità del provvedimento impugnato che pertanto va annullato.
Tenuto conto che parte resistente avrebbe potuto evitare il presente contenzioso attraverso un comportamento improntato alla leale collaborazione sancito dall'art.10 dello Statuto del contribuente si ritiene di dovere disporre la condanna alle spese di lite nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-
Riscossione che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La CGT di primo grado di Palermo,Sez.3, definitivamente pronunciando: -accoglie il ricorso proposto da Ricorrente_1; -condanna l'Agenzia delle Entrate -Riscossione al pagamento delle spese di lite, in favore di parte ricorrente, che liquida in euro 2000,00 oltre oneri accessori di legge. Così deciso in
Palermo, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
LICASTRO MARIA, Relatore
PELLINGRA DANIELA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2911/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Giueseppe Grezal N 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500005675000 IRPEF-ALTRO 2006
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500005675000 IRPEF-ALTRO 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 53/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig.Ricorrente_1, come rappresentato in atti, previa istanza di sospensione, si oppone alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria di cui in epigrafe emessa dall'Agenzia delle Entrate-
Riscossione e notificata il 18/06/2025 per l'importo asseritamente non pagato di € 463.454,45, contestandone la legittimità e fondatezza e chiedendone la sospensione.
Afferma che il provvedimento impugnato si riferisce a tre cartelle di pagamento e a due avvisi di addebito emessi dall'INPS che trovano il loro fondamento in due avvisi di accertamento relativi ad IRPEF e Add.le
Reg.le e Com.le , IRAP e IVA con contestuale irrogazione delle sanzioni con riferimento agli Anni 2006 e
2007.
In particolare, assume la violazione dell'art.77, comma 1 del D.P.R. 602/1973 atteso che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata è illegittima per carenza dei titolo esecutivi sottesi.
Invero, le pretese contenute nei due avvisi di accertamento posti a base delle cartelle e degli avvisi di addebito richiamati nel provvedimento impugnato sono state annullate prima con le sentenze nn.136 e
137/2013 della CTP di Palermo, e poi con le sentenze della Suprema Corte nn.4616 e 4625/2025 che hanno cassato le sentenze del Giudice di Appello sfavorevoli al contribuente.
Pertanto, ad avviso di parte ricorrente, le iscrizioni a ruolo contenute nelle cartelle e negli avvisi di addebito fondate sugli avvisi di accertamento annullati non possono produrre ad oggi alcun effetto .
Altri due motivi di censura sono rappresentati dal difetto di motivazione in considerazione della natura discrezionale del provvedimento di iscrizione ipotecaria e dalla mancata individuazione dei beni immobili e del loro valore su cui verrebbe iscritta ipoteca.
Si costituisce L'Agenzia delle Entrate-Riscossione che contesta quanto dedotto dal contribuente chiedendo il rigetto del ricorso e dell'istanza di sospensione .
Replica con memoria illustrativa parte ricorrente
Con Ordinanza n.1898/2025, depositata in data 03/11/2025, veniva accolta l'istanza di sospensione rinviando la trattazione del merito all'udienza odierna.
La causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene il presente ricorso meritevole di accoglimento per le ragioni che di seguito si rappresentano.
In virtù del principio della ragione più liquida questo Collegio tratterà soltanto il primo motivo di ricorso- ritenuto dirimente- costituito dalla illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria stante la carenza dei titoli sottesi in quanto annullati.
Come correttamente affermato da parte ricorrente le iscrizioni a ruolo indicate nel provvedimento impugnato sono prive di effetto.
In particolare l'Agenzia delle Entrate-Riscossione non può procedere alla notificazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, atteso che tale atto è illegittimo per la evidente carenza dei titoli esecutivi previsti dalla legge.
Invero le pretese contenute nei due avvisi di accertamento (n.TY301B700966/2011 per l'anno d'imposta
2006; n. TY301B701141/2011 per l'anno d'imposta 2007), sulla base dei quali sono state emesse le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito richiamati nel provvedimento indicato in oggetto, sono state annullate per effetto:
- delle sentenze della Suprema Corte n. 4616/2025 e 4625/2925, che hanno cassato le sentenze del
Giudice dell'appello sfavorevoli al contribuente;
- delle sentenze n. 136/07/13 e n. 137/07/13 emesse dalla Commissione Tributaria Provinciale di
Palermo, che hanno annullato gli avvisi di accertamento emessi dalla Direzione Provinciale di Palermo dell'Agenzia delle entrate.
In particolare è pacifico che a seguito delle sentenze della Commissione Tributaria Provinciale che hanno disposto l'annullamento degli avvisi di accertamento n. TY301B700966/2011 per l'anno d'imposta 2006 e n. TY301B701141/2011 per l'anno d'imposta 2007, tali provvedimenti non possono produrre alcun effetto e di conseguenza non possono produrre alcun effetto le iscrizioni a ruolo su di essi fondate, contenute nelle cartelle di pagamento e negli avvisi di addebito indicati nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria indicata in oggetto.
Quanto sopra detto trova conferma e riconoscimento, peraltro, nelle considerazioni rassegnate dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione laddove afferma: “Chiaramente una volta avuta conoscenza della sentenza cassata ADER non avrebbe completato la procedura di iscrizione ipotecaria e pertanto ne deriva che la doglianza di parte ricorrente è pleonastica;
sarebbe bastato notificare la Sentenza cassata ovvero presentare semplice istanza in autotutela per interrompere la procedura”.
Controparte in tal modo riconosce che le iscrizioni a ruolo, contenute nelle cartelle di pagamento e negli avvisi di addebito indicati nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria indicata in oggetto, sono prive di effetto.
Tuttavia, dalla memoria di parte ricorrente emerge che Il Sig. Ricorrente_1 in data 18 agosto 2025, e quindi in data antecedente all'atto di costituzione in giudizio di controparte, depositato il 15 ottobre 2025, ha notificato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione una istanza di sospensione legale della riscossione evidenziando il deposito di sentenze della Corte di Cassazione che hanno annullato in tutto la pretesa dell'Ente creditore notificate unitamente alla istanza di sospensione in autotutela.
Ma l'Agente della Riscossione, contrariamente a quanto dedotto, non ha “interrotto la procedura”.
Tanto sopra premesso ne consegue l'illegittimità del provvedimento impugnato che pertanto va annullato.
Tenuto conto che parte resistente avrebbe potuto evitare il presente contenzioso attraverso un comportamento improntato alla leale collaborazione sancito dall'art.10 dello Statuto del contribuente si ritiene di dovere disporre la condanna alle spese di lite nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-
Riscossione che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La CGT di primo grado di Palermo,Sez.3, definitivamente pronunciando: -accoglie il ricorso proposto da Ricorrente_1; -condanna l'Agenzia delle Entrate -Riscossione al pagamento delle spese di lite, in favore di parte ricorrente, che liquida in euro 2000,00 oltre oneri accessori di legge. Così deciso in
Palermo, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026.