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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 01/12/2025, n. 5255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5255 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6125/2024
TRIBUNALE di BRESCIA
Sezione Seconda Civile
PROVVEDIMENTO A SEGUITO DI UDIENZA
EX ART. 127 TER C.P.C.
Il giudice, dott.ssa AR D'SI,
visto il proprio decreto con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
lette le note in sostituzione d'udienza depositate dalle parti,
viste le conclusioni precisate,
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
La comunicazione del presente provvedimento equivale alla lettura.
Il giudice
AR D'SI
pagina 1 di 9 R.G. 6125/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa AR D'SI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6125/2024 del ruolo generale affari contenziosi civili avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1174/2024 promossa da
(C.F. ), con sede in LL ON Parte_1 P.IVA_1
ed Uniti (CR), Via Dante n. 3, nonché personalmente il legale rappresentante della società dott.ssa
(CF: ), residente in [...]ed Uniti Parte_2 C.F._1
(CR) Via Clerici, n. 26 entrambe rappresentati e difesi dall'avv. Marco Gamba del Foro di Cremona, ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Cremona (CR) piazza Roma, n. 2
ATTORI OPPONENTI
contro
(P. IVA CF: ), con sede in Ospitaletto (BS), Via Brescia n. 89, in CP_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Davide Arnaldi
del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano (MI) Via Pietro Cossa,
n. 2,
CONVENUTA OPPOSTA pagina 2 di 9 Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1174/2024.
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per le attrici: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, reiectis contrariis, così giudicare: • in via
preliminare ed assorbente: - accertare e dichiarare l'incompetenza ratione territorii del Tribunale di
Brescia; - per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 1174/2024, impartendo le necessarie
prescrizioni per la riassunzione innanzi al Tribunale di Cremona;
• nel merito: - accertare e dichiarare
che il credito azionato monitoriamente da è privo dei requisiti di certezza, liquidità ed CP_1
esigibilità; - per l'effetto, revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 1174/2024; • nel merito, in via
d'estremo subordine: - condannare e la sig.ra al pagamento Parte_3 Parte_2
delle sole prestazioni in ordine alle quali si riterrà fornita da parte opposta esaustiva prova sotto il
profilo dell'an e del quantum debeatur;
- sempre, comunque, revocando l'opposto decreto ingiuntivo n.
1174/2024; • in ogni caso: - con vittoria di spese e compensi professionali”
Per la convenuta: “In via preliminare: Concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n.
1174 - RG 3875 del 2024, in quanto la presente opposizione non è fondata su prova scritta e/o di
pronta soluzione;
In via principale, nel merito: 1) rigettare, per i motivi esposti in narrativa, le
domande tutte formulate nell'atto introduttivo contro poiché infondate in fatto ed in diritto CP_1
e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
2) condannare l'attrice al pagamento delle
spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre alle spese generali ex art. 15 L.P., Iva e Cap.; 3) condannare
l'attrice opponente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. In via subordinata, sempre nel merito: 1) nella
denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare che è creditrice nei CP_1
confronti di (C.F./P.I. ), in Controparte_2 P.IVA_1
persona del socio contitolare, con sede legale in 26023 – LL ON ed Uniti (CR), Via
Dante n. 3 FR FE (pec: , nonché del socio amministratore Email_1
(C.F. ) nata a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._1
pagina 3 di 9 in 26023 – LL ON ed Uniti (CR), Via Clerici n. 26, e, per l'effetto, condannarli in solido
al pagamento, in favore di dell'importo di € 110.406,15, ovvero della somma maggiore o CP_1
minore che verrà accertata in corso di causa;
il tutto oltre interessi di mora, da calcolarsi ex art. 5 del
D.lgs. n. 231/2002, dal dovuto al saldo. Si allega: 1) atto di citazione notificato;
2) fascicolo
monitorio.”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depistato in data 27.03.2024, ., premesso di essere creditrice nei confronti CP_1
di e della sig.ra per la somma di € Parte_1 Parte_2
110.406,15, chiedeva al Tribunale di Brescia di ingiungere ad entrambe, il pagamento in proprio favore della somma predetta portata dai seguenti documenti: estratto conto societario, fatture e relativi DDT,
estratto autentico e fatture del Notaio, sollecito di pagamento.
La ricorrente agiva altresì per il pagamento degli interessi moratori dalla data di emissione delle singole fatture al saldo.
A tal fine, esponeva che: le società avevano all'attivo un contratto di fornitura;
all'esito delle prestazioni venivano emanate le fatture di cui al ricorso;
tali fatture non venivano saldate;
il credito era certo liquido ed esigibile.
Il Tribunale di Brescia emetteva, in data 02.04.2024 il decreto ingiuntivo n. 1174/2024.
Con atto di citazione in opposizione notificato in data 20.05.2024, le ingiunte,
[...]
e , proponevano opposizione avverso Controparte_2 Parte_2
il suddetto decreto ingiuntivo, eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Brescia e chiedendo, nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo;
in ogni caso con vittoria delle spese di lite.
A sostegno di tali pretese le opponenti deducevano che: la competenza spettava al Tribunale di
Cremona quale foro del convenuto-persona giuridica, ovvero quale foro destinatae solutionis ex art 20
c.p.c; tale era ex art 1182 cc il domicilio del debitore, posto che la somma di denaro non era pagina 4 di 9 determinata nel suo ammontare;
il credito vantato non era certo liquido ed esigibile;
la domanda di pagamento era infondata.
Tanto premesso, la società attrice, rassegnava le conclusioni come in epigrafe.
Si costituiva in giudizio , contestando tutto quanto ex adverso rappresentato, CP_1
domandando la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e deducendo che:
il credito portato dalle fatture di cui al ricorso per ingiunzione era riconosciuto da parte attrice opponente, stante l'emissione di un numero di assegni equivalente a quello delle fatture, nonché per lo stesso importo, rimasti non pagati;
l'opposizione non si basava né su prova scritta né di pronta soluzione.
Tutto ciò premesso la convenuta insisteva nell'accoglimento delle conclusioni come meglio trascritte in epigrafe.
Con decreto del 10.10.2024 il giudice confermava la prima udienza.
Alla prima udienza il giudice, dopo aver dato atto che tutti gli assegni prodotti in copia (doc. 6) in originale, nonché che le copie prodotte in giudizio risultavano conformi agli originali, si riservava sull'eccezione di incompetenza e sulla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato.
Con ordinanza del 19.12.2024 il giudice concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e fissava udienza di discussione ex art 218 sexies c.p.c., successivamente convertita nelle forme della trattazione scritta, all'esito della quale tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI
Eccezioni preliminari
Eccezione di incompetenza
È infondata e deve essere rigettata l'eccezione di incompetenza formulata da parte dell'attrice opponente. Invero, deve essere richiamata in questa sede l'ordinanza del 19.12.2024 con la quale già si pagina 5 di 9 anticipava la sussistenza, in capo al Tribunale di Brescia, del forum destinatae solutionis, posto che la società creditrice ha sede (in Ospitaletto) nel circondario del Tribunale di Brescia. Del resto, la prestazione dedotta in giudizio in capo all'attrice consiste nel pagamento di una somma di denaro;
in tale ipotesi l'articolo 1182 cc indica quale luogo dell'adempimento della prestazione il domicilio del creditore.
A nulla rileva l'assunto dedotto da parte attrice, secondo cui il credito sarebbe illiquido, poiché, alla luce dei documenti prodotti fin dal procedimento monitorio, deve ritenersi sufficientemente determinata la pretesa di pagamento.
Invero, è sufficiente esaminare le fatture e i DDT allegati al ricorso monitorio per verificare come il credito sia specificato nel suo ammontare.
Parimenti infondata è l'allegazione per cui la dicitura “R.D. 60 GG D.F.F.M” “significa che parte
creditrice aveva stabilito una precisa ed esclusiva modalità per ricevere soddisfazione, con implicita
rinuncia a ricevere il pagamento al proprio domicilio, il che secondo la Cassazione (vedi ad esempio
Cass. Civ., 19 aprile 1995, n. 4362) rende inapplicabile il forum destinatae solutionis.”. Tale
allegazione è puntualmente smentita dalla stessa Sentenza richiamata: “Ai fini della competenza per
territorio ex art. 20 cod. proc. civ. non incide sul "forum destinatae solutionis" la pattuita modalità di
pagamento del prezzo della vendita per mezzo delle cosiddette ricevute bancarie poiché queste, non
avendo efficacia di obbligazione cartolare ma essendo destinate soltanto a facilitare la riscossione
delle rate del credito per mezzo dei servizi bancari, non determinano lo spostamento del luogo di
adempimento dal domicilio del creditore, come previsto dall'art. 1182 comma terzo, cod. civ., a quello
del debitore, a meno che la suddetta modalità di pagamento sia stata convenuta con carattere esclusivo
ed il creditore abbia rinunziato espressamente al suo diritto di ricevere il pagamento nel proprio
domicilio, ai sensi dello stesso art. 1182 e dell'art. 1498 ultimo comma del cod. civ..”. In questo senso la Corte di Cassazione esclude la trasferibilità del forum destinatae solutionis al domicilio del debitore se non per una espressa volontà.
pagina 6 di 9 In questo senso la dicitura “R.D. 60 GG D.F.F.M” si riferisca alla modalità di pagamento “Rimessa
Diretta, in 60 giorni Data Fattura Fine Mese”. La dicitura “rimessa diretta” vuole specificare che il pagamento deve avvenire senza intermediari, e non può costituire in alcun modo rinuncia al pagamento presso il domicilio del Creditore.
In definitiva, il Tribunale di Brescia è giudice competente in forza del forum destinatae solutionis.
Per tali motivi l'eccezione di incompetenza va rigettata.
Sull'obbligo di deposito dell'assegno alla cancelleria ex art 58 R.D. 1933/36
Parte attrice eccepisce la carenza della condizione di procedibilità di cui all'art 58 R.D. 1933/36.
Invero, la ratio del citato articolo è quella, sia di preservare l'azione di regresso, sia di impedire il rischio di una “duplicazione” della domanda di pagamento. Tuttavia, tale norma non può trovare applicazione nel caso di specie.
Ciò poiché, in primo luogo gli assegni prodotti in copia e poi esibiti non sono trasferibili, di tal ché non danno diritto ad alcun regresso. Secondariamente, non può verificarsi alcuna “duplicazione” del credito, dato che gli assegni in parola hanno perso esecutività, per l'intervenuta scadenza del termine per l'esigibilità.
Del resto, si rileva come parte attrice opponente, non abbia comunque domandato in giudizio la restituzione degli assegni. Tale l'eccezione si presenta pure irrilevante ai fini della decisione.
Merito
Domanda principale di revoca del decreto ingiuntivo
Parte attrice domanda la revoca del decreto ingiuntivo contestando l'an ed il quantum del credito.
Tale domanda è infondata e deve essere rigettata per le ragioni che si vanno ad esporre.
Anzitutto si osserva che parte attrice non ha mai contestato l'esistenza di un contratto di fornitura intercorrente fra e di tal che detta Parte_4 CP_1
circostanza deve considerata dal giudice come pacifica.
pagina 7 di 9 Ulteriormente si osserva come parte convenuta, come detto, già nel giudizio monitorio abbia prodotto fatture e DDT relativi alle forniture eseguite. Di contro, l'attrice ha solamente contestato l'efficacia probatoria delle fatture ritenendole di per sé insufficienti a dimostrare l'esistenza di un diritto di credito. Tuttavia, parte attrice non ha mai contestato la veridicità del documento in sé, né, tantomeno,
ha disconosciuto le firme del destinatario sui DDT e sulle fatture (doc. 2 convenuta).
Dette sottoscrizioni sono di per sé sufficienti a dimostrare l'esecuzione delle prestazioni portate dalle fatture.
Ulteriore circostanza che deve essere considerata è l'emissione da parte della Parte_3
di 14 assegni, ciascuno dell'esatto importo delle fatture portate in esecuzione.
Tali assegni, seppur inidonei, allo stato, a fondare l'azione cartolare, valgono comunque come promessa di pagamento e comprovano l'esistenza del credito, nonché il suo ammontare. Tanto è
sufficiente ad accertare l'an ed il quantum del credito portato in esecuzione.
Per tali motivi, a conferma dell'ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione, va accertato il diritto di credito della convenuta opposta verso l'attrice opponente per l'importo di € 110.406,15.
Per tali motivi l'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto va confermato
Spese
In ordine alle spese processuali non vi sono ostacoli all'applicazione della regola della soccombenza.
Parte attrice opponente deve essere condannata a rifondere nei confronti della convenuta opposta le spese di lite nella misura che si liquida in dispositivo, sulla base del decisum ed in applicazione dei parametri minimi per le fasi di studio ed introduttiva, tenuto conto della non particolare difficoltà della controversia, della natura documentale della causa. Nulla si liquida per le fasi istruttoria e decisoria,
stante il mancato deposito delle memorie ex 171 ter cpc e conclusive.
Responsabilità aggravata.
Parte convenuta opposta chiede la condanna di parte attrice opponente al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art 96 c.p.c.
pagina 8 di 9 La domanda va accolta, tenuto conto della radicale infondatezza (al limite della pretestuosità) dei motivi di opposizione, che denota, in sé, la colpa grave nell'aver contestato il credito consacrato nel decreto ingiuntivo.
Il danno viene liquidato, equitativamente, in misura proporzionata all'impegno processuale profuso dalla parte convenuta e, dunque, in misura pari a circa il 50 % dei compensi di avvocato liquidati in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
condanna parte attrice opponente a rifondere alla convenuta le spese di lite che si liquidano in €
2.090,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA di legge;
visto l'art. 96 c.p.c.,
condanna parte attrice al pagamento in favore della convenuta della somma di € 1.000,00 a titolo di risarcimento del danno.
Brescia, 1 dicembre 2025.
Il giudice
AR D'SI
“Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35,
comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209”
pagina 9 di 9
TRIBUNALE di BRESCIA
Sezione Seconda Civile
PROVVEDIMENTO A SEGUITO DI UDIENZA
EX ART. 127 TER C.P.C.
Il giudice, dott.ssa AR D'SI,
visto il proprio decreto con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
lette le note in sostituzione d'udienza depositate dalle parti,
viste le conclusioni precisate,
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
La comunicazione del presente provvedimento equivale alla lettura.
Il giudice
AR D'SI
pagina 1 di 9 R.G. 6125/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa AR D'SI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6125/2024 del ruolo generale affari contenziosi civili avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1174/2024 promossa da
(C.F. ), con sede in LL ON Parte_1 P.IVA_1
ed Uniti (CR), Via Dante n. 3, nonché personalmente il legale rappresentante della società dott.ssa
(CF: ), residente in [...]ed Uniti Parte_2 C.F._1
(CR) Via Clerici, n. 26 entrambe rappresentati e difesi dall'avv. Marco Gamba del Foro di Cremona, ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Cremona (CR) piazza Roma, n. 2
ATTORI OPPONENTI
contro
(P. IVA CF: ), con sede in Ospitaletto (BS), Via Brescia n. 89, in CP_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Davide Arnaldi
del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano (MI) Via Pietro Cossa,
n. 2,
CONVENUTA OPPOSTA pagina 2 di 9 Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1174/2024.
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per le attrici: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, reiectis contrariis, così giudicare: • in via
preliminare ed assorbente: - accertare e dichiarare l'incompetenza ratione territorii del Tribunale di
Brescia; - per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 1174/2024, impartendo le necessarie
prescrizioni per la riassunzione innanzi al Tribunale di Cremona;
• nel merito: - accertare e dichiarare
che il credito azionato monitoriamente da è privo dei requisiti di certezza, liquidità ed CP_1
esigibilità; - per l'effetto, revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 1174/2024; • nel merito, in via
d'estremo subordine: - condannare e la sig.ra al pagamento Parte_3 Parte_2
delle sole prestazioni in ordine alle quali si riterrà fornita da parte opposta esaustiva prova sotto il
profilo dell'an e del quantum debeatur;
- sempre, comunque, revocando l'opposto decreto ingiuntivo n.
1174/2024; • in ogni caso: - con vittoria di spese e compensi professionali”
Per la convenuta: “In via preliminare: Concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n.
1174 - RG 3875 del 2024, in quanto la presente opposizione non è fondata su prova scritta e/o di
pronta soluzione;
In via principale, nel merito: 1) rigettare, per i motivi esposti in narrativa, le
domande tutte formulate nell'atto introduttivo contro poiché infondate in fatto ed in diritto CP_1
e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
2) condannare l'attrice al pagamento delle
spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre alle spese generali ex art. 15 L.P., Iva e Cap.; 3) condannare
l'attrice opponente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. In via subordinata, sempre nel merito: 1) nella
denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare che è creditrice nei CP_1
confronti di (C.F./P.I. ), in Controparte_2 P.IVA_1
persona del socio contitolare, con sede legale in 26023 – LL ON ed Uniti (CR), Via
Dante n. 3 FR FE (pec: , nonché del socio amministratore Email_1
(C.F. ) nata a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._1
pagina 3 di 9 in 26023 – LL ON ed Uniti (CR), Via Clerici n. 26, e, per l'effetto, condannarli in solido
al pagamento, in favore di dell'importo di € 110.406,15, ovvero della somma maggiore o CP_1
minore che verrà accertata in corso di causa;
il tutto oltre interessi di mora, da calcolarsi ex art. 5 del
D.lgs. n. 231/2002, dal dovuto al saldo. Si allega: 1) atto di citazione notificato;
2) fascicolo
monitorio.”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depistato in data 27.03.2024, ., premesso di essere creditrice nei confronti CP_1
di e della sig.ra per la somma di € Parte_1 Parte_2
110.406,15, chiedeva al Tribunale di Brescia di ingiungere ad entrambe, il pagamento in proprio favore della somma predetta portata dai seguenti documenti: estratto conto societario, fatture e relativi DDT,
estratto autentico e fatture del Notaio, sollecito di pagamento.
La ricorrente agiva altresì per il pagamento degli interessi moratori dalla data di emissione delle singole fatture al saldo.
A tal fine, esponeva che: le società avevano all'attivo un contratto di fornitura;
all'esito delle prestazioni venivano emanate le fatture di cui al ricorso;
tali fatture non venivano saldate;
il credito era certo liquido ed esigibile.
Il Tribunale di Brescia emetteva, in data 02.04.2024 il decreto ingiuntivo n. 1174/2024.
Con atto di citazione in opposizione notificato in data 20.05.2024, le ingiunte,
[...]
e , proponevano opposizione avverso Controparte_2 Parte_2
il suddetto decreto ingiuntivo, eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Brescia e chiedendo, nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo;
in ogni caso con vittoria delle spese di lite.
A sostegno di tali pretese le opponenti deducevano che: la competenza spettava al Tribunale di
Cremona quale foro del convenuto-persona giuridica, ovvero quale foro destinatae solutionis ex art 20
c.p.c; tale era ex art 1182 cc il domicilio del debitore, posto che la somma di denaro non era pagina 4 di 9 determinata nel suo ammontare;
il credito vantato non era certo liquido ed esigibile;
la domanda di pagamento era infondata.
Tanto premesso, la società attrice, rassegnava le conclusioni come in epigrafe.
Si costituiva in giudizio , contestando tutto quanto ex adverso rappresentato, CP_1
domandando la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e deducendo che:
il credito portato dalle fatture di cui al ricorso per ingiunzione era riconosciuto da parte attrice opponente, stante l'emissione di un numero di assegni equivalente a quello delle fatture, nonché per lo stesso importo, rimasti non pagati;
l'opposizione non si basava né su prova scritta né di pronta soluzione.
Tutto ciò premesso la convenuta insisteva nell'accoglimento delle conclusioni come meglio trascritte in epigrafe.
Con decreto del 10.10.2024 il giudice confermava la prima udienza.
Alla prima udienza il giudice, dopo aver dato atto che tutti gli assegni prodotti in copia (doc. 6) in originale, nonché che le copie prodotte in giudizio risultavano conformi agli originali, si riservava sull'eccezione di incompetenza e sulla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato.
Con ordinanza del 19.12.2024 il giudice concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e fissava udienza di discussione ex art 218 sexies c.p.c., successivamente convertita nelle forme della trattazione scritta, all'esito della quale tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI
Eccezioni preliminari
Eccezione di incompetenza
È infondata e deve essere rigettata l'eccezione di incompetenza formulata da parte dell'attrice opponente. Invero, deve essere richiamata in questa sede l'ordinanza del 19.12.2024 con la quale già si pagina 5 di 9 anticipava la sussistenza, in capo al Tribunale di Brescia, del forum destinatae solutionis, posto che la società creditrice ha sede (in Ospitaletto) nel circondario del Tribunale di Brescia. Del resto, la prestazione dedotta in giudizio in capo all'attrice consiste nel pagamento di una somma di denaro;
in tale ipotesi l'articolo 1182 cc indica quale luogo dell'adempimento della prestazione il domicilio del creditore.
A nulla rileva l'assunto dedotto da parte attrice, secondo cui il credito sarebbe illiquido, poiché, alla luce dei documenti prodotti fin dal procedimento monitorio, deve ritenersi sufficientemente determinata la pretesa di pagamento.
Invero, è sufficiente esaminare le fatture e i DDT allegati al ricorso monitorio per verificare come il credito sia specificato nel suo ammontare.
Parimenti infondata è l'allegazione per cui la dicitura “R.D. 60 GG D.F.F.M” “significa che parte
creditrice aveva stabilito una precisa ed esclusiva modalità per ricevere soddisfazione, con implicita
rinuncia a ricevere il pagamento al proprio domicilio, il che secondo la Cassazione (vedi ad esempio
Cass. Civ., 19 aprile 1995, n. 4362) rende inapplicabile il forum destinatae solutionis.”. Tale
allegazione è puntualmente smentita dalla stessa Sentenza richiamata: “Ai fini della competenza per
territorio ex art. 20 cod. proc. civ. non incide sul "forum destinatae solutionis" la pattuita modalità di
pagamento del prezzo della vendita per mezzo delle cosiddette ricevute bancarie poiché queste, non
avendo efficacia di obbligazione cartolare ma essendo destinate soltanto a facilitare la riscossione
delle rate del credito per mezzo dei servizi bancari, non determinano lo spostamento del luogo di
adempimento dal domicilio del creditore, come previsto dall'art. 1182 comma terzo, cod. civ., a quello
del debitore, a meno che la suddetta modalità di pagamento sia stata convenuta con carattere esclusivo
ed il creditore abbia rinunziato espressamente al suo diritto di ricevere il pagamento nel proprio
domicilio, ai sensi dello stesso art. 1182 e dell'art. 1498 ultimo comma del cod. civ..”. In questo senso la Corte di Cassazione esclude la trasferibilità del forum destinatae solutionis al domicilio del debitore se non per una espressa volontà.
pagina 6 di 9 In questo senso la dicitura “R.D. 60 GG D.F.F.M” si riferisca alla modalità di pagamento “Rimessa
Diretta, in 60 giorni Data Fattura Fine Mese”. La dicitura “rimessa diretta” vuole specificare che il pagamento deve avvenire senza intermediari, e non può costituire in alcun modo rinuncia al pagamento presso il domicilio del Creditore.
In definitiva, il Tribunale di Brescia è giudice competente in forza del forum destinatae solutionis.
Per tali motivi l'eccezione di incompetenza va rigettata.
Sull'obbligo di deposito dell'assegno alla cancelleria ex art 58 R.D. 1933/36
Parte attrice eccepisce la carenza della condizione di procedibilità di cui all'art 58 R.D. 1933/36.
Invero, la ratio del citato articolo è quella, sia di preservare l'azione di regresso, sia di impedire il rischio di una “duplicazione” della domanda di pagamento. Tuttavia, tale norma non può trovare applicazione nel caso di specie.
Ciò poiché, in primo luogo gli assegni prodotti in copia e poi esibiti non sono trasferibili, di tal ché non danno diritto ad alcun regresso. Secondariamente, non può verificarsi alcuna “duplicazione” del credito, dato che gli assegni in parola hanno perso esecutività, per l'intervenuta scadenza del termine per l'esigibilità.
Del resto, si rileva come parte attrice opponente, non abbia comunque domandato in giudizio la restituzione degli assegni. Tale l'eccezione si presenta pure irrilevante ai fini della decisione.
Merito
Domanda principale di revoca del decreto ingiuntivo
Parte attrice domanda la revoca del decreto ingiuntivo contestando l'an ed il quantum del credito.
Tale domanda è infondata e deve essere rigettata per le ragioni che si vanno ad esporre.
Anzitutto si osserva che parte attrice non ha mai contestato l'esistenza di un contratto di fornitura intercorrente fra e di tal che detta Parte_4 CP_1
circostanza deve considerata dal giudice come pacifica.
pagina 7 di 9 Ulteriormente si osserva come parte convenuta, come detto, già nel giudizio monitorio abbia prodotto fatture e DDT relativi alle forniture eseguite. Di contro, l'attrice ha solamente contestato l'efficacia probatoria delle fatture ritenendole di per sé insufficienti a dimostrare l'esistenza di un diritto di credito. Tuttavia, parte attrice non ha mai contestato la veridicità del documento in sé, né, tantomeno,
ha disconosciuto le firme del destinatario sui DDT e sulle fatture (doc. 2 convenuta).
Dette sottoscrizioni sono di per sé sufficienti a dimostrare l'esecuzione delle prestazioni portate dalle fatture.
Ulteriore circostanza che deve essere considerata è l'emissione da parte della Parte_3
di 14 assegni, ciascuno dell'esatto importo delle fatture portate in esecuzione.
Tali assegni, seppur inidonei, allo stato, a fondare l'azione cartolare, valgono comunque come promessa di pagamento e comprovano l'esistenza del credito, nonché il suo ammontare. Tanto è
sufficiente ad accertare l'an ed il quantum del credito portato in esecuzione.
Per tali motivi, a conferma dell'ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione, va accertato il diritto di credito della convenuta opposta verso l'attrice opponente per l'importo di € 110.406,15.
Per tali motivi l'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto va confermato
Spese
In ordine alle spese processuali non vi sono ostacoli all'applicazione della regola della soccombenza.
Parte attrice opponente deve essere condannata a rifondere nei confronti della convenuta opposta le spese di lite nella misura che si liquida in dispositivo, sulla base del decisum ed in applicazione dei parametri minimi per le fasi di studio ed introduttiva, tenuto conto della non particolare difficoltà della controversia, della natura documentale della causa. Nulla si liquida per le fasi istruttoria e decisoria,
stante il mancato deposito delle memorie ex 171 ter cpc e conclusive.
Responsabilità aggravata.
Parte convenuta opposta chiede la condanna di parte attrice opponente al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art 96 c.p.c.
pagina 8 di 9 La domanda va accolta, tenuto conto della radicale infondatezza (al limite della pretestuosità) dei motivi di opposizione, che denota, in sé, la colpa grave nell'aver contestato il credito consacrato nel decreto ingiuntivo.
Il danno viene liquidato, equitativamente, in misura proporzionata all'impegno processuale profuso dalla parte convenuta e, dunque, in misura pari a circa il 50 % dei compensi di avvocato liquidati in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
condanna parte attrice opponente a rifondere alla convenuta le spese di lite che si liquidano in €
2.090,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA di legge;
visto l'art. 96 c.p.c.,
condanna parte attrice al pagamento in favore della convenuta della somma di € 1.000,00 a titolo di risarcimento del danno.
Brescia, 1 dicembre 2025.
Il giudice
AR D'SI
“Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35,
comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209”
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