Sentenza 10 giugno 1999
Massime • 1
L'art. 6, ottavo comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria del 1986) prevedendo per i dipendenti dello Stato e degli altri enti pubblici indicati nel primo comma (tra cui le aziende municipalizzate e quelle esercenti pubblici servizi di trasporto in regime di concessione) che tutte le indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere (escluse le mensilità aggiuntive) comprensivi di una quota di indennità integrativa speciale o di indennità di contingenza, o in altro modo rivalutabili in relazione a tali istituti, siano corrisposti per gli anni 1986, 1987 e 1988 nella stessa misura dell'anno 1985, non contiene solo la prescrizione di un tetto di spesa complessiva, ma stabilisce il blocco della misura retributiva unitaria di tali compensi in relazione ai singoli lavoratori, in tal senso modificando l'obbligazione retributiva del datore di lavoro. Ne consegue che per i detti compensi resta esclusa la possibilità, nei limiti temporali specificati, della rivalutazione automatica derivante da meccanismi di indicizzazione, restando salva la possibilità di una rivalutazione contrattuale connessa a incentivi di produttività, prevista dagli accordi contrattuali di cui al precedente comma settimo dello stesso articolo. La suddetta "sterilizzazione" concerne anche la maggiorazione per il lavoro straordinario, essendo tale compenso certamente influenzato dalla rivalutazione automatica della retribuzione base derivante dai meccanismi di indicizzazione. Nè ciò è in contrasto con l'art. 36 della Costituzione, tenuto conto della temporaneità della misura legislativa e considerato che il meccanismo di indicizzazione della retribuzione non è principio di rilievo costituzionale, dovendo il parametro della retribuzione adeguata essere verificato in concreto e non in astratto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/06/1999, n. 5719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5719 |
| Data del deposito : | 10 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dai magistrati:
Dott. NC Sommella Presidente
" Guglielmo Sciarelli Consigliere
" Bruno D'NG "
" Ettore Mercurio "
" Pasquale Picone Rel. "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da GI NG;
IG GI;
IG ZI;
AL MI;
Dl RO AN;
ZO NG;
RN CL erede di RN AN;
AM RM;
RI GI;
DA TR;
NE SA;
SI GI;
CC NO;
CI AT;
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Dl GRANDl NG;
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DO GI;
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IN RG;
DI AL RM;
DI AL TR;
DI AL MO quali eredi di DI AL RT;
ND ZI;
DI AL RG, DI AL RM, DI AL OS MA quali eredi di Dl AL TR;
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LA SA;
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Dl OS NG;
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DI CO NO;
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CE NT PA, BO AR, BO MA, quali eredi di BO AN;
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GR GI;
Dl ON ZO;
CA NG NO;
CA RM;
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ZO AN;
BA PA, quale erede di Dl AL NU;
AL GI;
VI MA;
ZO GI e VI GI - elettivamente domiciliati in Roma, Via MA Cristina, n. 8, presso l'avv.
Luisa Gobbi, rappresentati e difesi dall'avv. NC Cataldi in virtù di procura speciale a margine del ricorso;
-ricorrenti-
contro
AZIENDA SICILIANA TRASPORTI - A. S. T. - in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, Corso Vittorio NU II, n. 326, presso l'avv. Renato Scognamiglio, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale;
-controricorrente-
e sul ricorso proposto da AZIENDA SICILIANA TRASPORTI - A. S. T. - in persona del legale rappresentante, come sopra rappresentata, domiciliata e difesa;
contro
GI NG;
IG GI;
IG ZI;
AL MI;
Dl RO AN;
ZO NG;
RN CL erede di RN CL erede di RN AN;
AM RM;
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DI AL MO quali eredi di DI AL RT;
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CE NT PA, BO AR, BO MA, quali eredi di BO AN;
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CA NG NO;
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ZO AN;
BA PA, quale erede di Dl AL NU;
AL GI;
VI MA;
ZO GI e VI GI - come sopra domiciliati, rappresentati e difesi;
-intimati-
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Modica n 106 in data 2 aprile 1996 (R.G. 1266/92). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3.3.1999 dal Consigliere dott. Pasquale Picone;
udito l'avv. Renato Scognamiglio;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Dario Cafiero che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale.
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Modica, accogliendo l'appello proposto dall'Azienda Siciliana Trasporti - A.S.T. - , in riforma della decisione del Pretore della stessa sede, ha rigettato la domanda proposta da NG DI e dagli altri litisconsorti elencati nell'epigrafe della sentenza, tutti dipendenti o ex dipendenti dell'azienda, di accertamento del diritto al computo, per la determinazione dei compensi spettanti per lavoro straordinario diurno, notturno e festivo, dell'intera indennità di contingenza maturata al 1 gennaio 1985 e di condanna dell'azienda al pagamento delle differenze retributive conseguenziali.
Con l'atto di appello, l'azienda aveva criticato la sentenza impugnata per l'erronea interpretazione delle disposizioni contenute nell'art. 7 della legge n. 887 del 1984 e nell'art. 6 della legge n.41 del 1986, che sancivano il blocco degli incrementi automatici dovuti alla contingenza per determinate voci retributive, tra cui il compenso per lavoro straordinario;
per l'omesso accertamento del superamento del tetto di spesa programmato per gli anni 1984 e 1985;
per l'omessa considerazione del trattamento complessivo di maggior favore assicurato ai dipendenti in forza delle disposizioni aziendali in tema di compenso per il lavoro straordinario. Gli appellati non si erano costituiti nel giudizio di secondo grado. Il Tribunale, giudicando infondata l'interpretazione secondo cui le leggi n. 887 del 1984 e n. 41 del 1986 si erano limitate a fissare un tetto complessivo di spesa, mediante il riferimento a quanto erogato nell'anno precedente per le prestazioni la cui rimunerazione è comprensiva dell'indennità integrativa speciale, ha condiviso le argomentazioni dell'appellante intese a riferire il "blocco" alla tariffa unitaria del compenso per lavoro straordinario, con assorbimento degli altri motivi dell'impugnazione. In ordine al regolamento delle spese, ha compensato quelle del giudizio di primo grado e dichiarato irripetibili le spese del giudizio di appello. Per la cassazione della sentenza ricorrono per due motivi i lavoratori. Resiste con controricorso l'azienda, chiedendo a sua volta, in via incidentale, la cassazione della sentenza per un motivo. L'A.S.T. ha anche depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. Motivi della decisione
1. Preliminarmente, la Corte riunisce i ricorsi proposti contro la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.).
2. Con il primo motivo - con il quale si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 6, commi 7 e 8, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, nonché motivazione insufficiente e contraddittoria - i ricorrenti deducono che il Tribunale aveva omesso di considerare che il lavoro straordinario, in esecuzione di accordi collettivi aziendali, era stato prestato in via normale e continuativa secondo i turni di servizio prefissati, ed in questo modo l'azienda aveva realizzato un incremento di produttività ed un risparmio di spesa, per cui si versava nell'ambito di ipotesi estranea al "blocco" disposto dalle leggi applicate dalla sentenza impugnata per decidere la controversia.
Il motivo è inammissibile perché introduce una questione coinvolgente profili di fatto che non risultano, secondo il thema decidendum individuato sulla base della sentenza impugnata, sottoposti al vaglio dei giudici di merito. In questa situazione, infatti, i ricorrenti avrebbero potuto superare il divieto dell'introduzione di questioni nuove nel giudizio di cassazione soltanto deducendo che il giudice di appello aveva omesso di pronunziare su punti decisivi prospettati dalle parti (art. 112 e 437 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 4 e n. 5, c.p.c.).
3. Con il secondo motivo - con il quale si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, nonché motivazione insufficiente e contraddittoria,
difetto di ragionevolezza e illegittimità costituzionale ex art. 1 e 24 Cost. - i ricorrenti sostengono la tesi che destinatarie del "blocco" sono soltanto le amministrazioni pubbliche assoggettate ai controlli del Dipartimento per la funzione pubblica, non gli enti pubblici economici, perché, diversamente opinando, resterebbe esclusa soltanto per questi ultimi la possibilità di intervento della contrattazione collettiva per superare il "blocco" (possibilità subordinata a verifiche demandate al Dipartimento per la funzione pubblica), con una lettura della norma sicuramente in contrasto con la Costituzione sotto più profili.
Anche questo motivo deve essere giudicato privo di fondamento giuridico. Si deve, preliminarmente, negare qualsiasi rilievo autonomo alle censure formulate con riguardo alla motivazione della sentenza impugnata, atteso che, in relazione ad una questione la cui soluzione dipende esclusivamente dall'interpretazione di un atto normativo, la cognizione del giudice di legittimità investe direttamente la disposizione, senza il "filtro" rappresentato dalla motivazione della sentenza impugnata.
La critica mossa alla decisione del Tribunale è, quindi, di avere falsamente applicato l'art. 6, comma 8, della legge 28 febbraio 1986 n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986 -) ad un settore, quello delle imprese pubbliche, che non poteva essere compreso nel "blocco" delle retribuzioni.
I ricorrenti, pertanto, non sostengono - come in altri giudizi analoghi - che i limiti alla dinamica salariale nel settore del lavoro pubblico allargato siano stati posti esclusivamente a livello macroeconomico, senza incidenza sulla regolamentazione del rapporto di lavoro e degli istituti retributivi.
Sulla questione, infatti, gli stessi ricorrenti mostrano di essere ben consapevoli degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza della Corte, secondo i quali l'art. 6, ottavo comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria per il 1986) - con disposizione sostanzialmente identica a quella già contenuta nell'art. 7, sedicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria per il 1985), salva l'estensione dell'eccezione alle mensilità aggiuntive ulteriori rispetto alla tredicesima mensilità - prevedendo per i dipendenti dello Stato e degli altri enti pubblici indicati nel primo comma (tra cui le aziende municipalizzate e quelle esercenti pubblici servizi di trasporto in regime di concessione) che tutte le indennità, gratifiche ed emolumenti comprensivi di una quota di indennità integrativa speciale o di indennità di contingenza, o in altro modo rivalutabili in relazione a tali istituti, siano corrisposti per gli anni 1986, 1987 e 1988, nella stessa misura dell'anno 1985, non contiene la prescrizione di un tetto di spesa complessiva, ma stabilisce il "blocco" della misura unitaria di tali compensi in relazione ai singoli lavoratori, in tal senso modificando l'obbligazione retributiva del datore di lavoro. Con la conseguenza che, per i detti compensi, resta esclusa l'incidenza, nei limiti temporali specificati, della rivalutazione automatica della retribuzione derivante da meccanismi di indicizzazione, restando salva soltanto la possibilità di una rivalutazione contrattuale connessa a incentivi di produttività, prevista dagli accordi collettivi secondo quanto stabilito dal precedente comma settimo dello stesso articolo. Poiché la maggiorazione per il lavoro straordinario è certamente influenzata dalla rivalutazione automatica della retribuzione base derivante da meccanismi di indicizzazione, la "sterilizzazione" concerne anche questo compenso, alla stregua dell'ampio elenco di voci retributive contenuto nella norma. Nè tale interpretazione della norma autorizza fondati dubbi di legittimità costituzionale in relazione all'art., 36 Cost., tenuto conto della temporaneità della misura legislativa e considerato che il meccanismo di indicizzazione della retribuzione dei lavoratori non è principio di rilievo costituzionale, dovendo il parametro della retribuzione adeguata essere verificato in concreto e non in astratto. Ciò è tanto più vero con riguardo ad una fattispecie in cui non è in questione il livello retributivo normale, ma compensi accessori, tra i quali il lavoro straordinario e l'ammontare della maggiorazione dovuta rispetto al lavoro ordinario (Cass. 14 1992, n. 5722; 1 giugno 1992, n. 6576; 1 giugno 1992, n. 6579; 1 giugno 1992, n. 6582; 10 gennaio 1994, n. 186). Che questa debba essere la lettura della norma riceve una conferma definitiva dalla chiara lettera del già richiamato comma 7 dell'art.6 l. 41/1986, secondo il quale "gli accordi contrattuali potranno prevedere rivalutazioni dei trattamenti economici accessori solo se diretti a incentivare la produttività individuale e di gruppo...". Non vi può essere dubbio, infatti, circa la natura imperativa e inderogabile della disposizione, la quale, da una parte modifica gli assetti contrattuali precedenti, dall'altro pone precisi limiti all'autonomia individuale e collettiva. Orbene, proprio sul contenuto di questo comma fa leva il motivo di ricorso per sostenere che non è possibile riferirlo, se se ne vuole dare una lettura conforme alla Costituzione, alle aziende ed enti estranei al comparto delle amministrazioni statali, ma si tratta di una prospettazione non condivisibile.
Come si è riferito, tanto l'art. 7, comma primo, della l. 887/1984 che l'art. 6, comma 1, della l. 41/1986 elencano espressamente tra i destinatari delle disposizioni sia le aziende municipalizzate che quelle esercenti pubblici servizi di trasporto in regime di concessione (anche soggetti privati, quindi) e, in particolare, nessun dubbio è consentito sul significato del comma sedicesimo dell'art. 7 l. 887/1984 che recita: <<Per le categorie indicate nel presente articolo, tutti gli emolumenti, compensi, gratifiche ed assegni a qualsiasi titolo corrisposti, ad eccezione della tredicesima mensilità, comprensivi, per disposizione di legge o atto amministrativo previsto dalla legge o per disposizione contrattuale, di una quota dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, o dell'indennità di contingenza prevista per il settore privato, o che siano in altro modo rivalutabili in relazione ai predetti istituti, sono corrisposti, nel 1985, in misura non superiore a quella corrisposta nel 1984>>. Nel confermare, con l'aggiunta delle mensilità aggiuntive oltre la tredicesima all'eccezione già contemplata per quest'ultima, per le categorie considerate il "blocco" già disposto per il 1984 per gli anni 1985, 1986 e 1987, il comma 8 dell'art. 6, ha innovato facendo "salva l'applicazione del disposto di cui al precedente comma". Il contenuto del comma 7 è il seguente: <<Gli accordi contrattuali potranno prevedere rivalutazioni dei trattamenti economici accessori, solo se diretti ad incentivare la produttività individuale e di gruppo obiettivamente e rigorosamente rilevata dal Dipartimento per la funzione pubblica, fermo restando che alle spese relative si dovrà far fronte con le medesime disponibilità e nel rispetto dei limiti di cui ai precedenti commi >>.
Lo scopo perseguito dal legislatore è stato, quindi, di attenuare gli effetti degli "automatismi", consentendo, tuttavia, il superamento dei limiti di carattere generale, preordinati al contenimento complessivo della spesa della singola amministrazione, ente o azienda, e il conseguente "blocco" delle retribuzioni individuali, mediante la contrattazione, a condizione che gli aumenti concernano (non i trattamenti economici fondamentali ma) i trattamenti accessori incentivanti (tra i quali non rientra in senso proprio il lavoro straordinario), in quanto collegati alla produttività individuale o collettiva.
Così interpretato il dato normativo, la disposta "sterilizzazione" del compenso per il lavoro straordinario non può essere posta in discussione, mentre le questioni sollevate con il motivo di ricorso potrebbero rilevare, con i profili di legittimità costituzionale prospettati, soltanto in una controversia che ponesse in discussione la legittimità di aumenti contrattuali dei trattamenti accessori non collegati alla produttività o non ritenuti tali dal Dipartimento della funzione pubblica, questioni totalmente estranee a questo giudizio.
4. Con il ricorso incidentale, l'A.S.T. denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., nonché carenza e contraddittorietà della motivazione, perché il Tribunale, mentre ha insindacabilmente disposto la compensazione delle spese del primo giudizio, ha erroneamente dichiarato irripetibili le spese del giudizio di appello a causa della contumacia degli appellati soccombenti. Il motivo non è fondato perché il Tribunale, malgrado l'espressione adoperata, ha in realtà compensato per giusti motivi - tra i quali ha considerato la mancata resistenza in appello dei lavoratori - anche le spese del giudizio di appello, ritenendo solo di dover adoperare la locuzione "irripetibilità" a causa della contumacia degli appellati. Per convincersi di ciò è sufficiente riportare l'intera argomentazione che sorregge la statuizione sulle spese:
"...sembra equo che le spese, attesa la complessità del thema decidendum e la contumacia degli appellati, debbano essere interamente compensate tra le parti quelle del primo grado e dichiarate irripetibili quelle del secondo grado di giudizio".
5. La reciproca soccombenza e i profili nuovi della questione sottoposta al giudizio della Corte inducono a ritenere la sussistenza di giusti motivi per compensare interamente le spese del giudizio tra le parti.
P. Q. M
La Corte riunisce i ricorsi e rigetta il ricorso principale e quello incidentale;
compensa interamente tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Roma il 3 marzo 1999.