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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XII, sentenza 22/01/2026, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 387/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 12, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MAROTTA SERGIO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5017/2025 depositato il 31/10/2025
proposto da
Difensore_1 Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Ricorrente_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Degli Uffici Finanziari 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250032897244000 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata. MOTIVAZIONI
Con atto introduttivo ritualmente notificato, il dott. Difensore_1 ricorreva nei confronti della Agenzia delle Entrate-Riscossione Direzione Provinciale di Salerno per sentir dichiarare l'annullamento della cartella di pagamento n. 100 2025 00328972 44 000 - notificata a mezzo p.e.c. in data 1.9.2025 -, con la quale, contestata la “decadenza dalla rateazione per mancato pagamento nei termini della rata numero 14 dovuta alla scadenza del 28.2.2023”, gli veniva intimato il pagamento di euro 1.038,23, di cui euro 262,97 per IVA, euro 655,97 per sanzioni ed, il resto, per interessi e diritti di notifica.
A tal fine, prodotta la documentazione afferente il pagamento, nei termini concordati, della rata oggetto di contestazione, eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato, stante la infondatezza nel merito della pretesa tributaria avanzata dall'ente della riscossione.
Chiedeva, altresì, in via cautelare, la sospensione della efficacia dell'atto impugnato.
Instauratosi il contraddittorio, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione non si costituiva in giudizio.
Nel corso della odierna udienza il ricorrente dichiarava di rinunciare all'istanza di sospensione e chiedeva che la causa venisse decisa nel merito ai sensi dell'art. 47-ter d.lvo 546/1992. Concludeva, quindi, per l'accoglimento del ricorso.
La domanda è fondata.
Invero, dalla documentazione offerta in comunicazione, chiaramente si evince che il ricorrente, nel pieno rispetto del termine imposto dal piano stilato dalla Agenzia delle Entrate-Riscossione, effettuava, in data
28.2.2023, tramite modello F24, il pagamento della rata n. 14. Tale circostanza, del resto, paradossalmente, si evince anche dallo stesso schema riassuntivo delle rate versate dal contribuente riportato nell'atto impugnato.
Il ricorso va, pertanto, senz'altro accolto con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n. 100 2025 00328972 44 000.
Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 250,00, oltre oneri di legge se dovuti.
Salerno, 21.1.2016
Il Giudice monocratico ER MA
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 12, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MAROTTA SERGIO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5017/2025 depositato il 31/10/2025
proposto da
Difensore_1 Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Ricorrente_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Degli Uffici Finanziari 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250032897244000 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata. MOTIVAZIONI
Con atto introduttivo ritualmente notificato, il dott. Difensore_1 ricorreva nei confronti della Agenzia delle Entrate-Riscossione Direzione Provinciale di Salerno per sentir dichiarare l'annullamento della cartella di pagamento n. 100 2025 00328972 44 000 - notificata a mezzo p.e.c. in data 1.9.2025 -, con la quale, contestata la “decadenza dalla rateazione per mancato pagamento nei termini della rata numero 14 dovuta alla scadenza del 28.2.2023”, gli veniva intimato il pagamento di euro 1.038,23, di cui euro 262,97 per IVA, euro 655,97 per sanzioni ed, il resto, per interessi e diritti di notifica.
A tal fine, prodotta la documentazione afferente il pagamento, nei termini concordati, della rata oggetto di contestazione, eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato, stante la infondatezza nel merito della pretesa tributaria avanzata dall'ente della riscossione.
Chiedeva, altresì, in via cautelare, la sospensione della efficacia dell'atto impugnato.
Instauratosi il contraddittorio, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione non si costituiva in giudizio.
Nel corso della odierna udienza il ricorrente dichiarava di rinunciare all'istanza di sospensione e chiedeva che la causa venisse decisa nel merito ai sensi dell'art. 47-ter d.lvo 546/1992. Concludeva, quindi, per l'accoglimento del ricorso.
La domanda è fondata.
Invero, dalla documentazione offerta in comunicazione, chiaramente si evince che il ricorrente, nel pieno rispetto del termine imposto dal piano stilato dalla Agenzia delle Entrate-Riscossione, effettuava, in data
28.2.2023, tramite modello F24, il pagamento della rata n. 14. Tale circostanza, del resto, paradossalmente, si evince anche dallo stesso schema riassuntivo delle rate versate dal contribuente riportato nell'atto impugnato.
Il ricorso va, pertanto, senz'altro accolto con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n. 100 2025 00328972 44 000.
Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 250,00, oltre oneri di legge se dovuti.
Salerno, 21.1.2016
Il Giudice monocratico ER MA