Ordinanza cautelare 3 luglio 2024
Improcedibile
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 04/05/2026, n. 3439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3439 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03439/2026REG.PROV.COLL.
N. 04590/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4590 del 2024, proposto da -OMISSIS-rappresentato e difeso dall'avvocato Corrado Valvo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro pro tempore , Comando generale della Guardia di finanza, in persona del Comandante generale pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, sono domiciliati;
nei confronti
-OMISSIS-non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione quarta) n.-OMISSIS- resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’economia e delle finanze, Comando generale della Guardia di finanza;
Vista l’ordinanza n.-OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2026 il consigliere RO NI e udito per la parte ricorrente l’avvocato Corrado Valvo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e IR
Rilevato che:
- il -OMISSIS- ha agito per l’annullamento: a) dalla determinazione prot. n.368818/2023 del 15 dicembre 2023 a firma del Capo del I Reparto - Ufficio reclutamento e addestramento del Comando generale della Guardia di finanza, di esclusione dal“ Concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di n. 1230 allievi marescialli al 95° corso presso la scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza, per l’anno accademico 2023/2024 ” poiché “ non in possesso dei requisiti di moralità e di condotta previsti dall’art. 2, comma 1, lettera b), numero 9) del bando di concorso ”; b) della nota prot. n. 35366/2023/1211 del 19 dicembre 2023 del Centro di reclutamento – Reparto concorsi – Ufficio procedure reclutative – Sezione AA.MM, della Guardia di Finanza con cui è stata notificata al ricorrente l’esclusione dal concorso; c) dell’avviso del 15 gennaio 2024, pubblicato dal Comando Generale della Guardia di Finanza I Reparto – Ufficio reclutamento e addestramento, con cui sono state rese note le graduatorie finali di merito del concorso in epigrafe, approvate con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza n. 10909 del 12 gennaio 2024; d) della determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza prot. n. 10909 del 12 gennaio 2024 e pubblicata in data 15 gennaio 2024 sul portale concorsi della Guardia di Finanza, con la quale sono state approvate le graduatorie finali di merito relative al “ Concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di n. 1230 allievi marescialli al 95° corso presso la scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza, per l’anno accademico 2023/2024 ” e sono stati dichiarati vincitori per il contingente di mare, per la specializzazione “Tecnico di Macchine (TDM)” i candidati collocatisi nelle posizioni dalla n. 1 alla n. 21 inclusa; e) della graduatoria finale di merito – di mare, per la specializzazione “Tecnico di Macchine (TDM)”, relativa ai posti di cui all’art. 1, comma 2, lett. b), punto 3 del bando di “ Concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di n. 1230 allievi marescialli al 95° corso presso la scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza, per l’anno accademico 2023/2024 ”, approvata con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza n. 10909 del 12 gennaio 2024 e pubblicata in data 15 gennaio 2024 sul portale concorsi della Guardia di finanza, nella parte in cui non risulta il nominativo di-OMISSIS- f) ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, dall’art. 2, comma 1, lettera b), numero 9) del bando di concorso, nella parte in cui dispone che i candidati debbano essere “ in possesso dei requisiti di cui all’articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53. A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d’ufficio, l’irreprensibilità del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione dall’arruolamento anche l’esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l’uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti ”; g) ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, dall’art. 2, commi 2 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante “Nuova disciplina dell’accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell’art. 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150”, nella parte in cui prevede che i candidati al relativo concorso devono risultare di condotta incensurabile; h) degli eventuali ulteriori atti e verbali, anche promananti dal Comando generale della Guardia di finanza e di tutti gli altri atti presupposti, connessi e conseguenziali, anche allo stato non conosciuti, comunque lesivi dei diritti e degli interessi del ricorrente;
- il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha respinto il gravame, compensando le spese;
- il -OMISSIS- ha interposto l’appello in trattazione, chiedendo di annullare, previa sospensione della sua efficacia, la sentenza gravata, con integrale accoglimento di quanto richiesto nel ricorso di primo grado e vittoria di spese;
- in data 10 giugno 2024 il Ministero dell’economia e delle finanze e il Comando generale della Guardia di finanza si sono costituiti in giudizio;
- con l’ordinanza n.-OMISSIS- la sezione ha respinto la domanda cautelare, compensando le spese della fase cautelare;
- con istanza depositata il 19 aprile 2026 parte appellata ha chiesto che la causa sia trattenuta per la decisione, senza la preventiva discussione, sulla base degli atti difensivi depositati;
- con la memoria depositata il 16 marzo 2026 la difesa di parte appellante, dopo avere rappresentato che il suo assistito non ha mai commesso il reato di resistenza a pubblico ufficiale erroneamente posto a base dell’esclusione dal concorso di cui al caso di specie e che ha successivamente superato un concorso del Ministero della difesa per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata iniziale (VFI) in quanto ritenuto in possesso dei necessari requisiti di moralità, ha insistito per l’accoglimento delle richieste formulate in sede di appello;
- con dichiarazione depositata il 22 aprile 2026 parte appellante ha rinunciato agli atti del giudizio e all’azione proposta con ricorso in appello;
- ritenuto conseguentemente di dover dichiarare l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
- ritenuto infine, eccezionalmente, di potere compensare le spese del grado di giudizio, a cagione della circostanza che l’appellante ha dichiarato a verbale (con dichiarazione rimasta incontestata da controparte) che soltanto cinque giorni prima dell’udienza ha avuto notizia di avere superato un altro concorso, il che ha comportato la propria sopravvenuta carenza di interesse.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 4590/2024), lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AB AO, Presidente
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere
RO NI, Consigliere, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| RO NI | AB AO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.