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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 24/12/2025, n. 4235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4235 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 5565/2024
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Terza Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della Giudice dott.ssa Federica
SA, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Nella causa civile iscritta al n. 5565/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi vertente tra quale mandataria di Parte_1 Parte_2
rappresentato e difeso dall'avv.to RANCHINO TOMMASO
RICORRENTE
E rappresentato e difeso dall'avv.to IAPICCA Controparte_1
SC e dall'avv.to FABBRI MARIA ROSARIA
RESISTENTE
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., quale mandataria di Parte_1
ha evocato in giudizio innanzi a questo Tribunale Parte_2 [...]
hiedendo l'accertamento dell'intervenuta risoluzione dei contratti Controparte_1
di leasing n. 5490064, 5490066, 5490067, 5490068, 5490069, 5490072 e 5490075 e la condanna al rilascio degli immobili oggetto di tali contratti.
La ricorrente ha esposto che, in data 14 marzo 2006, Centro Leasing s.p.a. e CP_2
avevano sottoscritto contratti di leasing n. 5490064, 5490066, 5490067, 5490068,
[...]
5490069, 5490072 e 5490075 aventi ad oggetto il godimento di 3 unità immobiliari ad uso
1 industriale e un'unità ad uso ufficio in Comune di Frosinone, località Le Lame, Via
ND VO snc, così descritti nel ricorso:
- “n. 3 unità immobiliari ad uso industriale al piano terra in corso di ristrutturazione, costituita da locale produttivo, uffici e servizi, della superficie complessiva di circa metriquadrati duemilaseicento (mq. 2.600), nonché due corpi adiacenti di fabbricato destinati a servizi, della superficie complessiva di circa metriquadrati centoquarantonove (mq. 149), con annessa corte esclusiva della superficie di circa metriquadrati settecentotrentacinque (mq. 735); confinante con corte comune a tre lati, società acquirente, salvo altri;
- Unità ad uso ufficio costituito da piano terra, primo e secondo, per complessivi vani catastali 41
(quarantuno); confinante con corte comune a tre lati e stessa società acquirente, nonché per entrambe le suddette unità immobiliari, con annessi e di pertinenza i proporzionali diritti indivisi sulla corte comune, in catasto, al foglio 43, numero 15, sub 14 (bene comune non censibile);
- il tutto risultava così censito al N.C.E.U. del Comune di Frosinone: foglio 43, Mappale numero 15, sub. 15 (oggi soppresso e diventato, piano T, (in corso di ristrutturazione); foglio 43, Mappale numero 15, sub. 12, piano T-1-2, z.c. 2, cat. A/10, cl. 1, vani 41, RC
Euro 6.458,29”.
Ha aggiunto che il 18 aprile 2007, Centro Leasing s.p.a. comunicava l'accettazione della richiesta di di cedere i contratti di leasing a con Controparte_2 Controparte_1
decorrenza ed efficacia dal 1° marzo 2007.
In merito alla titolarità del rapporto, la ricorrente ha evidenziato che Centro Leasing s.p.a.
è stata incorporata in con effetto dal 1° gennaio 2014 e che, dunque, Controparte_3
ha conferito a il ramo d'azienda costituito dai rapporti Controparte_3 Parte_3
giuridici derivanti dall'incorporazione di Centro Leasing s.p.a.
Inoltre, è stata fusa per incorporazione in Parte_3 Controparte_4
sempre con effetto decorrente dal 1° gennaio 2014. In seguito, il 30 ottobre 2019 è stata data attuazione alla fusione per incorporazione di in Controparte_4 [...]
con efficacia dal 11 novembre 2019. Controparte_3
Infine, con effetti giuridici al 19 dicembre 2022, ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, ha acquistato pro soluto da e Controparte_5 Controparte_3 Controparte_6
[..
[...] crediti derivanti da contratti di leasing scaduti e oggetto di risoluzione o di
[...]
scioglimento, come da avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 149 del 24 Dicembre
2022. Nel medesimo avviso è stato comunicato pure che, in forza di un contratto di cessione di rapporti giuridici e beni del 2 dicembre 2022 sottoscritto da Parte_2
e le cedenti e
[...] Controparte_5 Controparte_3 Controparte_6
sono stati trasferiti i rapporti giuridici derivanti dai contratti di leasing unitamente alla titolarità dei beni oggetto dei contratti.
Infine, la ricorrente ha evidenziato che con due atti di scissione del 2 Dicembre 2022 efficaci dal 19 dicembre 2022, l'uno tra Intesa Sanpaolo s.p.a. TO EA s.r.l., l'altro tra e sono stati assegnati a Controparte_6 Parte_2 [...]
i beni oggetto dei contratti di leasing e i diritti e obbligazioni derivanti da un Parte_2
contratto di gestione stipulato dalle rispettive cedenti con avente ad Controparte_5
oggetto la gestione e valorizzazione dei rapporti e dei beni oggetto della scissione.
Parte ricorrente ha dedotto che, stante l'inadempimento del pagamento dei canoni, con lettera raccomandata del 7 gennaio 2019 erano stati risolti tutti i contratti di leasing azionando la clausola risolutiva espressa prevista dalle condizioni generali di contratto, realizzatosi il grave inadempimento dell'utilizzatrice ai sensi dell'art. 1 comma 137 Legge
n. 124/2017.
Tuttavia, nonostante i solleciti per la restituzione dell'immobile, l'utilizzatrice non aveva mai provveduto al rilascio. Perciò, la ricorrente ha agito in giudizio per ottenere la condanna al rilascio dell'immobile.
Si è costituita che ha richiesto il rigetto della domanda Controparte_1
in quanto infondata in fatto e in diritto.
Parte resistente ha eccepito il difetto di legittimazione sostanziale della ricorrente per la carenza di titolarità dei rapporti giuridici oggetto del giudizio, poiché controparte non ha prodotto i contratti di cessione in virtù dei quali sarebbe divenuta Parte_2
cessionaria dei rapporti giuridici.
Ha contestato che il mandato speciale in favore di (doc.1 fascicolo parte Parte_1
ricorrente) è privo di sottoscrizione e risulta generico, non individuando in maniera specifica i contratti che ne sono oggetto. Parimenti la procura di cui al doc. 2 non è stata
3 sottoscritta e risulta anch'essa generica, in quanto non individua i soggetti mandanti né i crediti inclusi nel mandato.
Ha contestato pure che l'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale è riferito alla cessione in favore di soggetto diverso dalla ricorrente, e non è possibile verificare Controparte_5
se la cessione oggetto di avviso è correlata ai contratti di locazione finanziaria di cui è causa, in assenza della produzione dei relativi contratti di cessione. Difatti, la ricorrente non ha assolto l'onere probatorio di dimostrare di essere effettivamente succeduta nei rapporti giuridici.
Parte resistente ha ulteriormente eccepito l'omessa ricezione della raccomandata del 7 gennaio 2019 e, in ogni caso, l'assenza di presupposti per la risoluzione dei contratti.
Da un lato mancano le ricevute di consegna della raccomandata con cui si è risolto i contratti n. 5490066, 5490068, 5490072 e 5490075, mentre mancano del tutto le lettere di risoluzione dei contratti n. 5490064, n. 5490067 e n. 5490069.
In ogni caso, la resistente ha evidenziato che l'art. 21 delle condizioni generali di contratto non è opponibile, in quanto non espressamente richiamato negli atti di cessione, e che comunque non ricorrano i presupposti dell'art. 1 comma 137 Legge n. 124/2017 per la risoluzione del contratto.
In primo luogo, ha sottolineato che al 1° gennaio 2019 il saldo nei movimenti dare/avere di per i contratti di leasing era a zero, con versamenti effettuati per € Controparte_1
1.506.085,83.
Inoltre, con riferimento alle risoluzioni dei contratti n. 5490072 e 5490075, la risoluzione
è stata invocata con riferimento a debiti inferiori al grave inadempimento, pari a sei canoni mensili scaduti, legislativamente imposto dall'art. 1 comma 137 Legge n. 124/2017.
La causa, documentalmente istruita, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 17 dicembre 2025, sulle conclusioni così come rassegnate a verbale e dopo la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
*****
1. La domanda di parte ricorrente, per i motivi di seguito illustrati, non merita accoglimento.
4 La ricorrente ha chiesto accertarsi la legittimità della risoluzione di diritto ex art. 1456
c.c. invocata a seguito dell'inadempimento della resistente, consistito nel mancato pagamento dei canoni di locazione, e conseguentemente condannare al rilascio dell'immobile occupato sine titulo.
2. Si rammenta, dunque, il granitico orientamento per cui, in tema di riparto dell'onere della prova, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dall'impossibilità di adempiere per causa a lui non imputabile (ex multis, Cass. SS.UU. n. 13533/2001; Cass. n. 1743/2007; Cass. n. 9351/2007).
3. Nel caso di specie, non si ritiene che la società ricorrente abbia assolto ai propri oneri probatori, fornendo dimostrazione dei fatti costitutivi delle domande avanzate.
3.1 In particolare, sono stati prodotti i contratti di leasing (doc. 5-11, fascicolo parte ricorrente), tramite i quali la concedente (allora Centro Leasing s.p.a.) ha concesso in locazione finanziaria gli immobili come descritti nell'atto di vendita del 22 marzo 2006.
3.2 Non è stata, tuttavia, data prova della titolarità del diritto dedotto in capo a
[...]
Parte_2
Si rammenta, infatti, che «la titolarità attiva o passiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio
è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, così che grava sull'attore l'onere di allegarne e provarne i fatti costitutivi, salvo che il convenuto li riconosca o svolga difese incompatibili con la loro negazione, ovvero li contesti oltre il momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito»
(Cass. n. 16904/2018, Cass. n. 10435/2025).
3.2.1 Parte resistente si è costituita contestando specificatamente la titolarità attiva della ricorrente rispetto ai contratti di leasing dedotti in giudizio. In particolare, ha lamentato che non siano state provate le vicende negoziali che avrebbero infine condotto alla titolarità dell'odierna ricorrente.
5 3.2.2 Del resto, parte ricorrente si è limitata ad allegare l'intervento di fusioni per incorporazione di una società in un'altra e il conferimento di ramo d'azienda, senza produrre alcunché a sostegno di tali allegazioni, neanche in via presuntiva o indiziaria.
La ricorrente si è limitata a produrre avviso ex art. 58 TUB con pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale dell'asserita cessione, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge n. 130/1999, da e Controparte_3 Controparte_6
a e Controparte_5 Parte_2
Nessuna produzione documentale, invece, vi è stata con riguardo all'asserita fusione di
Centro Leasing s.p.a. in il successivo conferimento di ramo Controparte_3
d'azienda a l'ulteriore fusione di in Parte_3 Parte_3 Controparte_4
nonché la fusione di quest'ultima in Controparte_3
Senza dubbio tali vicissitudini societarie non possono essere considerate fatti notori e, pertanto, spettava alla ricorrente soddisfare l'onere probatorio circa la titolarità attiva del diritto dedotto in giudizio, cui non ha ottemperato neanche in sede di memorie ex art. 281 duodecies c.p.c.
3.2.3 Peraltro, sebbene gli avvisi di cessione pubblicati in Gazzetta Ufficiale, le iscrizioni di tali vicissitudini nel Registro delle Imprese richiamate in atti, nonché le visure catastali storiche sugli immobili, aventi tutti carattere indiziario, se sufficientemente specifici, avrebbero potuto complessivamente essere valutati come idonei a fornire la prova dell'avvenuta cessione degli specifici crediti e diritti oggetto della controversia.
Invece, parte ricorrente ha solamente prodotto visure catastali degli immobili con riferimento al Foglio 43 Particella 15 Subalterno 12 e Foglio 43 Particella 15 Subalterno
15 del N.C.E.U. del Comune di Frosinone, che sono stati soppressi e sostituiti da diversa individuazione catastale, che risultano intestati a Centro Leasing s.p.a. (doc. 19 e 20).
3.2.4 A ciò si aggiunga che parte ricorrente non ha soddisfatto l'onere probatorio incombente neppure a fronte della concessione di termine per memorie ex art. 281 duodecies
c.p.c. per precisare e/o modificare la domanda e produrre documenti.
Nella memoria depositata, per quanto interessa in tema di prova della titolarità del diritto fatto valere, è stata prodotta unicamente la dichiarazione resa da Controparte_3
di cessione dei rapporti giuridici in favore di e TO EA
[...] Controparte_5
6 s.r.l. nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione (doc. 21), l'atto di scissione di
[...]
in favore di (doc. 22) e la visura catastale del 2 Controparte_3 Parte_2
Dicembre 2025 dell'immobile identificato al foglio 43, particella 15, subalterno 27 (doc.
23).
3.2.5 In particolare, è rilevante evidenziare che la domanda proposta dalla ricorrente è relativa alla condanna al rilascio di immobili identificati dal N.C.E.U. da foglio 43, Mappale numero 15, sub. 15, piano T, (in corso di ristrutturazione); foglio 43, Mappale numero 15, sub. 12, piano T-1-2, z.c. 2, cat. A/10, cl. 1, vani 41, RC Euro 6.458,29.
Nelle visure catastali prodotte quali doc. 19 e doc. 20, relative ai predetti sub. 15 e 12, risulta unicamente che i predetti immobili erano di proprietà di Centro Leasing s.p.a. e che tali dati identificativi sono stati soppressi.
Alla soppressione del Foglio 43 Particella 15 Subalterno 12, è seguita la costituzione di immobili identificati come
- Foglio 43 Particella 15 Subalterno 26;
- Foglio 43 Particella 15 Subalterno 25;
- Foglio 43 Particella 15 Subalterno 24;
- Foglio 43 Particella 15 Subalterno 23.
Alla soppressione del Foglio 43 Particella 15 Subalterno 15, è seguita la costituzione di immobili identificati come
- Foglio 43 Particella 15 Subalterno 22;
- Foglio 43 Particella 15 Subalterno 21;
- Foglio 43 Particella 15 Subalterno 20;
- Foglio 43 Particella 15 Subalterno 19.
Tuttavia, parte ricorrente ha integrato la documentazione catastale unicamente con la produzione “a titolo di esempio” della visura catastale del Foglio 43 Particella 15 Subalterno
27 asserendo quanto segue: “la scrivente difesa deposita una visura catastale per immobile da cui si risulta che – a seguito di diverse variazioni catastali con soppressione degli originari subalterni e variazioni toponomastiche - l'attuale subalterno 28, ad esempio, originato dalla soppressione del sub. 19, a sua volta originato dalla soppressione del subalterno 15 (già di titolarità di Centro Leasing Spa, cfr doc. 19 ricorso)
è di titolarità di in forza dell'Atto del 02/12/2022 Pubblico Parte_2
7 ufficiale DE CO AN ED NO (MI) Repertorio n. 14519 - SCISSIONE DI
SOCIETA' Efficacia atto dal 19/12/2022” (pag. 4 memoria ex art. 281 duodecies c.p.c. di parte ricorrente).
Tale visura catastale del 2 dicembre 2025, unica visura in cui risulta la proprietà dell'immobile in capo a non è una visura storica, ma una visura Parte_2
attuale che non dà conto di quanto asserito, ossia la variazione da sub. 15 a sub. 19 a, infine, sub. 27. Come tale, essa costituisce una mera asserzione che non trova riscontro documentale.
Inoltre, anche a voler ritenere provata la titolarità di in riferimento Parte_2
all'immobile identificato dal Foglio 43 Particella 15 Subalterno 27, si devono svolgere due considerazioni.
Da un lato, la prova della titolarità dell'immobile di cui ai predetti dati identificativi non
è automaticamente estensibile agli altri immobili identificati al catasto da differenti subalterni.
Dall'altro, la domanda di parte ricorrente identifica gli immobili oggetto di richiesta di condanna al rilascio come quelli identificati al N.C.E.U. da foglio 43, Mappale numero 15, sub. 15, piano T, (in corso di ristrutturazione); foglio 43, Mappale numero 15, sub. 12, piano T-1-2, soppressi e sostituiti da Foglio 43, particella 15, sub. 19-26 come da visure prodotte. Esula, dunque, da quanto richiesto da parte ricorrente, ogni accertamento in riferimento alla particella 15, sub. 27, in assenza di prova di un'ulteriore variazione dei dati identificativi.
3.2.6 Parimenti, non si può ritenere sufficiente ai fini dell'integrazione della prova delle vicissitudini societarie la dichiarazione unilaterale di circa la cessione Controparte_3
dei rapporti giuridici, tra i quali rientrerebbero quelli oggetto del presente giudizio (doc.
21).
Se questa può costituire indizio idoneo a far ritenere provata la cessione della titolarità dei diritti in favore di in quanto resa dal soggetto cedente, una dichiarazione Parte_2
unilaterale non è comunque sufficiente a provare l'asserita titolarità dei rapporti giuridici in capo a quale cessionaria degli stessi, così sopperendo alla Controparte_3
mancanza di prova documentale delle precedenti vicende societarie.
8 3.2.7 In altri termini, l'odierna ricorrente non ha provato la successione nel diritto da
Centro Leasing s.p.a. a concentrandosi solamente nella parte finale Parte_2
della catena di successioni nel diritto (operazione di cartolarizzazione da Controparte_3
a e omettendo qualsiasi prova, anche indiziaria, delle asserite
[...] Parte_2
precedenti vicende successorie.
Non risulta provata, pertanto, la successione di nel diritto fatto Parte_2
valere e tanto comporta il rigetto della domanda per difetto di titolarità attiva del diritto dedotto in giudizio.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte ricorrente e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello di valore indeterminabile complessità bassa (petitum di condanna al rilascio di immobile) per le sole fasi di studio e introduttiva e nei valori minimi per le fasi di trattazione e decisionale, stante l'assenza di attività istruttoria e la semplificazione processuale (discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese,
- RIGETTA la domanda di parte ricorrente;
- ON parte ricorrente quale mandataria di Parte_1
lla rifusione delle spese legali del presente giudizio in Parte_2
favore di parte resistente che si liquidano Controparte_1
complessivamente in € 5.261, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA, CPA come per legge.
Firenze, 24 dicembre 2025
La Giudice
Dott.ssa Federica SA
9
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Terza Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della Giudice dott.ssa Federica
SA, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Nella causa civile iscritta al n. 5565/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi vertente tra quale mandataria di Parte_1 Parte_2
rappresentato e difeso dall'avv.to RANCHINO TOMMASO
RICORRENTE
E rappresentato e difeso dall'avv.to IAPICCA Controparte_1
SC e dall'avv.to FABBRI MARIA ROSARIA
RESISTENTE
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., quale mandataria di Parte_1
ha evocato in giudizio innanzi a questo Tribunale Parte_2 [...]
hiedendo l'accertamento dell'intervenuta risoluzione dei contratti Controparte_1
di leasing n. 5490064, 5490066, 5490067, 5490068, 5490069, 5490072 e 5490075 e la condanna al rilascio degli immobili oggetto di tali contratti.
La ricorrente ha esposto che, in data 14 marzo 2006, Centro Leasing s.p.a. e CP_2
avevano sottoscritto contratti di leasing n. 5490064, 5490066, 5490067, 5490068,
[...]
5490069, 5490072 e 5490075 aventi ad oggetto il godimento di 3 unità immobiliari ad uso
1 industriale e un'unità ad uso ufficio in Comune di Frosinone, località Le Lame, Via
ND VO snc, così descritti nel ricorso:
- “n. 3 unità immobiliari ad uso industriale al piano terra in corso di ristrutturazione, costituita da locale produttivo, uffici e servizi, della superficie complessiva di circa metriquadrati duemilaseicento (mq. 2.600), nonché due corpi adiacenti di fabbricato destinati a servizi, della superficie complessiva di circa metriquadrati centoquarantonove (mq. 149), con annessa corte esclusiva della superficie di circa metriquadrati settecentotrentacinque (mq. 735); confinante con corte comune a tre lati, società acquirente, salvo altri;
- Unità ad uso ufficio costituito da piano terra, primo e secondo, per complessivi vani catastali 41
(quarantuno); confinante con corte comune a tre lati e stessa società acquirente, nonché per entrambe le suddette unità immobiliari, con annessi e di pertinenza i proporzionali diritti indivisi sulla corte comune, in catasto, al foglio 43, numero 15, sub 14 (bene comune non censibile);
- il tutto risultava così censito al N.C.E.U. del Comune di Frosinone: foglio 43, Mappale numero 15, sub. 15 (oggi soppresso e diventato, piano T, (in corso di ristrutturazione); foglio 43, Mappale numero 15, sub. 12, piano T-1-2, z.c. 2, cat. A/10, cl. 1, vani 41, RC
Euro 6.458,29”.
Ha aggiunto che il 18 aprile 2007, Centro Leasing s.p.a. comunicava l'accettazione della richiesta di di cedere i contratti di leasing a con Controparte_2 Controparte_1
decorrenza ed efficacia dal 1° marzo 2007.
In merito alla titolarità del rapporto, la ricorrente ha evidenziato che Centro Leasing s.p.a.
è stata incorporata in con effetto dal 1° gennaio 2014 e che, dunque, Controparte_3
ha conferito a il ramo d'azienda costituito dai rapporti Controparte_3 Parte_3
giuridici derivanti dall'incorporazione di Centro Leasing s.p.a.
Inoltre, è stata fusa per incorporazione in Parte_3 Controparte_4
sempre con effetto decorrente dal 1° gennaio 2014. In seguito, il 30 ottobre 2019 è stata data attuazione alla fusione per incorporazione di in Controparte_4 [...]
con efficacia dal 11 novembre 2019. Controparte_3
Infine, con effetti giuridici al 19 dicembre 2022, ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, ha acquistato pro soluto da e Controparte_5 Controparte_3 Controparte_6
[..
[...] crediti derivanti da contratti di leasing scaduti e oggetto di risoluzione o di
[...]
scioglimento, come da avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 149 del 24 Dicembre
2022. Nel medesimo avviso è stato comunicato pure che, in forza di un contratto di cessione di rapporti giuridici e beni del 2 dicembre 2022 sottoscritto da Parte_2
e le cedenti e
[...] Controparte_5 Controparte_3 Controparte_6
sono stati trasferiti i rapporti giuridici derivanti dai contratti di leasing unitamente alla titolarità dei beni oggetto dei contratti.
Infine, la ricorrente ha evidenziato che con due atti di scissione del 2 Dicembre 2022 efficaci dal 19 dicembre 2022, l'uno tra Intesa Sanpaolo s.p.a. TO EA s.r.l., l'altro tra e sono stati assegnati a Controparte_6 Parte_2 [...]
i beni oggetto dei contratti di leasing e i diritti e obbligazioni derivanti da un Parte_2
contratto di gestione stipulato dalle rispettive cedenti con avente ad Controparte_5
oggetto la gestione e valorizzazione dei rapporti e dei beni oggetto della scissione.
Parte ricorrente ha dedotto che, stante l'inadempimento del pagamento dei canoni, con lettera raccomandata del 7 gennaio 2019 erano stati risolti tutti i contratti di leasing azionando la clausola risolutiva espressa prevista dalle condizioni generali di contratto, realizzatosi il grave inadempimento dell'utilizzatrice ai sensi dell'art. 1 comma 137 Legge
n. 124/2017.
Tuttavia, nonostante i solleciti per la restituzione dell'immobile, l'utilizzatrice non aveva mai provveduto al rilascio. Perciò, la ricorrente ha agito in giudizio per ottenere la condanna al rilascio dell'immobile.
Si è costituita che ha richiesto il rigetto della domanda Controparte_1
in quanto infondata in fatto e in diritto.
Parte resistente ha eccepito il difetto di legittimazione sostanziale della ricorrente per la carenza di titolarità dei rapporti giuridici oggetto del giudizio, poiché controparte non ha prodotto i contratti di cessione in virtù dei quali sarebbe divenuta Parte_2
cessionaria dei rapporti giuridici.
Ha contestato che il mandato speciale in favore di (doc.1 fascicolo parte Parte_1
ricorrente) è privo di sottoscrizione e risulta generico, non individuando in maniera specifica i contratti che ne sono oggetto. Parimenti la procura di cui al doc. 2 non è stata
3 sottoscritta e risulta anch'essa generica, in quanto non individua i soggetti mandanti né i crediti inclusi nel mandato.
Ha contestato pure che l'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale è riferito alla cessione in favore di soggetto diverso dalla ricorrente, e non è possibile verificare Controparte_5
se la cessione oggetto di avviso è correlata ai contratti di locazione finanziaria di cui è causa, in assenza della produzione dei relativi contratti di cessione. Difatti, la ricorrente non ha assolto l'onere probatorio di dimostrare di essere effettivamente succeduta nei rapporti giuridici.
Parte resistente ha ulteriormente eccepito l'omessa ricezione della raccomandata del 7 gennaio 2019 e, in ogni caso, l'assenza di presupposti per la risoluzione dei contratti.
Da un lato mancano le ricevute di consegna della raccomandata con cui si è risolto i contratti n. 5490066, 5490068, 5490072 e 5490075, mentre mancano del tutto le lettere di risoluzione dei contratti n. 5490064, n. 5490067 e n. 5490069.
In ogni caso, la resistente ha evidenziato che l'art. 21 delle condizioni generali di contratto non è opponibile, in quanto non espressamente richiamato negli atti di cessione, e che comunque non ricorrano i presupposti dell'art. 1 comma 137 Legge n. 124/2017 per la risoluzione del contratto.
In primo luogo, ha sottolineato che al 1° gennaio 2019 il saldo nei movimenti dare/avere di per i contratti di leasing era a zero, con versamenti effettuati per € Controparte_1
1.506.085,83.
Inoltre, con riferimento alle risoluzioni dei contratti n. 5490072 e 5490075, la risoluzione
è stata invocata con riferimento a debiti inferiori al grave inadempimento, pari a sei canoni mensili scaduti, legislativamente imposto dall'art. 1 comma 137 Legge n. 124/2017.
La causa, documentalmente istruita, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 17 dicembre 2025, sulle conclusioni così come rassegnate a verbale e dopo la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
*****
1. La domanda di parte ricorrente, per i motivi di seguito illustrati, non merita accoglimento.
4 La ricorrente ha chiesto accertarsi la legittimità della risoluzione di diritto ex art. 1456
c.c. invocata a seguito dell'inadempimento della resistente, consistito nel mancato pagamento dei canoni di locazione, e conseguentemente condannare al rilascio dell'immobile occupato sine titulo.
2. Si rammenta, dunque, il granitico orientamento per cui, in tema di riparto dell'onere della prova, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dall'impossibilità di adempiere per causa a lui non imputabile (ex multis, Cass. SS.UU. n. 13533/2001; Cass. n. 1743/2007; Cass. n. 9351/2007).
3. Nel caso di specie, non si ritiene che la società ricorrente abbia assolto ai propri oneri probatori, fornendo dimostrazione dei fatti costitutivi delle domande avanzate.
3.1 In particolare, sono stati prodotti i contratti di leasing (doc. 5-11, fascicolo parte ricorrente), tramite i quali la concedente (allora Centro Leasing s.p.a.) ha concesso in locazione finanziaria gli immobili come descritti nell'atto di vendita del 22 marzo 2006.
3.2 Non è stata, tuttavia, data prova della titolarità del diritto dedotto in capo a
[...]
Parte_2
Si rammenta, infatti, che «la titolarità attiva o passiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio
è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, così che grava sull'attore l'onere di allegarne e provarne i fatti costitutivi, salvo che il convenuto li riconosca o svolga difese incompatibili con la loro negazione, ovvero li contesti oltre il momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito»
(Cass. n. 16904/2018, Cass. n. 10435/2025).
3.2.1 Parte resistente si è costituita contestando specificatamente la titolarità attiva della ricorrente rispetto ai contratti di leasing dedotti in giudizio. In particolare, ha lamentato che non siano state provate le vicende negoziali che avrebbero infine condotto alla titolarità dell'odierna ricorrente.
5 3.2.2 Del resto, parte ricorrente si è limitata ad allegare l'intervento di fusioni per incorporazione di una società in un'altra e il conferimento di ramo d'azienda, senza produrre alcunché a sostegno di tali allegazioni, neanche in via presuntiva o indiziaria.
La ricorrente si è limitata a produrre avviso ex art. 58 TUB con pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale dell'asserita cessione, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge n. 130/1999, da e Controparte_3 Controparte_6
a e Controparte_5 Parte_2
Nessuna produzione documentale, invece, vi è stata con riguardo all'asserita fusione di
Centro Leasing s.p.a. in il successivo conferimento di ramo Controparte_3
d'azienda a l'ulteriore fusione di in Parte_3 Parte_3 Controparte_4
nonché la fusione di quest'ultima in Controparte_3
Senza dubbio tali vicissitudini societarie non possono essere considerate fatti notori e, pertanto, spettava alla ricorrente soddisfare l'onere probatorio circa la titolarità attiva del diritto dedotto in giudizio, cui non ha ottemperato neanche in sede di memorie ex art. 281 duodecies c.p.c.
3.2.3 Peraltro, sebbene gli avvisi di cessione pubblicati in Gazzetta Ufficiale, le iscrizioni di tali vicissitudini nel Registro delle Imprese richiamate in atti, nonché le visure catastali storiche sugli immobili, aventi tutti carattere indiziario, se sufficientemente specifici, avrebbero potuto complessivamente essere valutati come idonei a fornire la prova dell'avvenuta cessione degli specifici crediti e diritti oggetto della controversia.
Invece, parte ricorrente ha solamente prodotto visure catastali degli immobili con riferimento al Foglio 43 Particella 15 Subalterno 12 e Foglio 43 Particella 15 Subalterno
15 del N.C.E.U. del Comune di Frosinone, che sono stati soppressi e sostituiti da diversa individuazione catastale, che risultano intestati a Centro Leasing s.p.a. (doc. 19 e 20).
3.2.4 A ciò si aggiunga che parte ricorrente non ha soddisfatto l'onere probatorio incombente neppure a fronte della concessione di termine per memorie ex art. 281 duodecies
c.p.c. per precisare e/o modificare la domanda e produrre documenti.
Nella memoria depositata, per quanto interessa in tema di prova della titolarità del diritto fatto valere, è stata prodotta unicamente la dichiarazione resa da Controparte_3
di cessione dei rapporti giuridici in favore di e TO EA
[...] Controparte_5
6 s.r.l. nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione (doc. 21), l'atto di scissione di
[...]
in favore di (doc. 22) e la visura catastale del 2 Controparte_3 Parte_2
Dicembre 2025 dell'immobile identificato al foglio 43, particella 15, subalterno 27 (doc.
23).
3.2.5 In particolare, è rilevante evidenziare che la domanda proposta dalla ricorrente è relativa alla condanna al rilascio di immobili identificati dal N.C.E.U. da foglio 43, Mappale numero 15, sub. 15, piano T, (in corso di ristrutturazione); foglio 43, Mappale numero 15, sub. 12, piano T-1-2, z.c. 2, cat. A/10, cl. 1, vani 41, RC Euro 6.458,29.
Nelle visure catastali prodotte quali doc. 19 e doc. 20, relative ai predetti sub. 15 e 12, risulta unicamente che i predetti immobili erano di proprietà di Centro Leasing s.p.a. e che tali dati identificativi sono stati soppressi.
Alla soppressione del Foglio 43 Particella 15 Subalterno 12, è seguita la costituzione di immobili identificati come
- Foglio 43 Particella 15 Subalterno 26;
- Foglio 43 Particella 15 Subalterno 25;
- Foglio 43 Particella 15 Subalterno 24;
- Foglio 43 Particella 15 Subalterno 23.
Alla soppressione del Foglio 43 Particella 15 Subalterno 15, è seguita la costituzione di immobili identificati come
- Foglio 43 Particella 15 Subalterno 22;
- Foglio 43 Particella 15 Subalterno 21;
- Foglio 43 Particella 15 Subalterno 20;
- Foglio 43 Particella 15 Subalterno 19.
Tuttavia, parte ricorrente ha integrato la documentazione catastale unicamente con la produzione “a titolo di esempio” della visura catastale del Foglio 43 Particella 15 Subalterno
27 asserendo quanto segue: “la scrivente difesa deposita una visura catastale per immobile da cui si risulta che – a seguito di diverse variazioni catastali con soppressione degli originari subalterni e variazioni toponomastiche - l'attuale subalterno 28, ad esempio, originato dalla soppressione del sub. 19, a sua volta originato dalla soppressione del subalterno 15 (già di titolarità di Centro Leasing Spa, cfr doc. 19 ricorso)
è di titolarità di in forza dell'Atto del 02/12/2022 Pubblico Parte_2
7 ufficiale DE CO AN ED NO (MI) Repertorio n. 14519 - SCISSIONE DI
SOCIETA' Efficacia atto dal 19/12/2022” (pag. 4 memoria ex art. 281 duodecies c.p.c. di parte ricorrente).
Tale visura catastale del 2 dicembre 2025, unica visura in cui risulta la proprietà dell'immobile in capo a non è una visura storica, ma una visura Parte_2
attuale che non dà conto di quanto asserito, ossia la variazione da sub. 15 a sub. 19 a, infine, sub. 27. Come tale, essa costituisce una mera asserzione che non trova riscontro documentale.
Inoltre, anche a voler ritenere provata la titolarità di in riferimento Parte_2
all'immobile identificato dal Foglio 43 Particella 15 Subalterno 27, si devono svolgere due considerazioni.
Da un lato, la prova della titolarità dell'immobile di cui ai predetti dati identificativi non
è automaticamente estensibile agli altri immobili identificati al catasto da differenti subalterni.
Dall'altro, la domanda di parte ricorrente identifica gli immobili oggetto di richiesta di condanna al rilascio come quelli identificati al N.C.E.U. da foglio 43, Mappale numero 15, sub. 15, piano T, (in corso di ristrutturazione); foglio 43, Mappale numero 15, sub. 12, piano T-1-2, soppressi e sostituiti da Foglio 43, particella 15, sub. 19-26 come da visure prodotte. Esula, dunque, da quanto richiesto da parte ricorrente, ogni accertamento in riferimento alla particella 15, sub. 27, in assenza di prova di un'ulteriore variazione dei dati identificativi.
3.2.6 Parimenti, non si può ritenere sufficiente ai fini dell'integrazione della prova delle vicissitudini societarie la dichiarazione unilaterale di circa la cessione Controparte_3
dei rapporti giuridici, tra i quali rientrerebbero quelli oggetto del presente giudizio (doc.
21).
Se questa può costituire indizio idoneo a far ritenere provata la cessione della titolarità dei diritti in favore di in quanto resa dal soggetto cedente, una dichiarazione Parte_2
unilaterale non è comunque sufficiente a provare l'asserita titolarità dei rapporti giuridici in capo a quale cessionaria degli stessi, così sopperendo alla Controparte_3
mancanza di prova documentale delle precedenti vicende societarie.
8 3.2.7 In altri termini, l'odierna ricorrente non ha provato la successione nel diritto da
Centro Leasing s.p.a. a concentrandosi solamente nella parte finale Parte_2
della catena di successioni nel diritto (operazione di cartolarizzazione da Controparte_3
a e omettendo qualsiasi prova, anche indiziaria, delle asserite
[...] Parte_2
precedenti vicende successorie.
Non risulta provata, pertanto, la successione di nel diritto fatto Parte_2
valere e tanto comporta il rigetto della domanda per difetto di titolarità attiva del diritto dedotto in giudizio.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte ricorrente e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello di valore indeterminabile complessità bassa (petitum di condanna al rilascio di immobile) per le sole fasi di studio e introduttiva e nei valori minimi per le fasi di trattazione e decisionale, stante l'assenza di attività istruttoria e la semplificazione processuale (discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese,
- RIGETTA la domanda di parte ricorrente;
- ON parte ricorrente quale mandataria di Parte_1
lla rifusione delle spese legali del presente giudizio in Parte_2
favore di parte resistente che si liquidano Controparte_1
complessivamente in € 5.261, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA, CPA come per legge.
Firenze, 24 dicembre 2025
La Giudice
Dott.ssa Federica SA
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