Sentenza 21 maggio 2010
Massime • 1
La sentenza di patteggiamento che abbia omesso di statuire in ordine alla misura di sicurezza dell'espulsione, a norma dell'art. 86, comma primo, d.P.R. n. 309 del 1990, è rettificabile in sede di legittimità con la procedura prevista dall'art. 619 cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/05/2010, n. 21384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21384 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 21/05/2010
Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 849
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 11478/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore generale presso la Corte d'appello di Firenze;
2) AM GU, nato l'[...] in [...];
contro la sentenza del 27 gennaio 2010 emessa dal Tribunale di Lucca;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
lette le richieste del sostituto procuratore generale, dott. GALATI Giovanni, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata;
sentita la relazione del consigliere dott. FIDELBO Giorgio. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Contro la sentenza in epigrafe, con cui il Tribunale di Lucca ha applicato ex art. 444 c.p.p. la pena di anni due, mesi due di reclusione ed Euro 4.000 di multa nei confronti di AM GU, per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3, hanno proposto ricorso per cassazione il procuratore generale e l'imputato.
Il procuratore generale deduce vizio di motivazione ed erronea qualificazione giuridica del fatto in relazione alla riconosciuta sussistenza dell'ipotesi prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art.73, comma 5;
inoltre denuncia la violazione dell'art. 445 c.p.p. in ordine all'omessa condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e alla mancata espulsione dal territorio dello Stato. L'imputato, con un unico motivo, censura la sentenza per aver escluso l'ipotesi di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. senza alcuna motivazione.
Il primo motivo proposto dal procuratore generale è infondato, in quanto il giudice di merito ha motivato il riconoscimento dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 in base ai risultati della consulenza tossicologica, assolvendo in questo modo all'onere giustificativo che, in questi casi, viene meno solo se, in base all'imputazione, il fatto risulti a prima vista privo di gravità (Sez. 4, 12 novembre 2008, n. 4104, P.G c. Corazzini).
Sono invece fondati gli altri motivi. Il giudice ha applicato, su richiesta delle parti, una pena superiore ai due anni, sicché non trova applicazione l'art. 445 c.p.p., comma 1 che per le condanne non superiori ai due anni esclude la condanna al pagamento delle spese processuali e l'applicazione delle misure di sicurezza. Nella specie, l'imputato andava condannato al pagamento delle spese del procedimento e, inoltre, nei suoi confronti il giudice avrebbe dovuto provvedere in ordine alla misura di sicurezza dell'espulsione prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 86. Tuttavia all'accoglimento parziale del ricorso non consegue l'annullamento della sentenza impugnata, in quanto le omissioni denunciate riguardano statuizioni obbligatorie consequenziali alla pronuncia adottata e come tali suscettibili di rettificazione. In particolare, quella inerente alle spese processuali è espressamente dichiarata rettificabile dall'art. 535 c.p.p., comma 4. Anche per quanto riguarda la misura di sicurezza dell'espulsione deve ritenersi che la sentenza possa essere rettificata, ex art. 619 c.p.p.. Questa disposizione viene attivata nei casi in cui la procedura di correzione si risolva in aggiunte che non comportino esercizio di potere discrezionale da parte del giudice di merito, in quanto si tratta di elementi che avrebbero dovuto ex lege far parte del provvedimento;
invero, nel caso di specie si tratta di una misura di sicurezza, la cui concreta applicazione è sempre subordinata all'accertamento in concreto della pericolosità sociale dell'imputato straniero (Corte cost. n. 58/1995), accertamento che però è rimesso, alla fine, al giudice dell'esecuzione. Sicché in questa sede può procedersi comunque alla rettifica, integrando la sentenza ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 86, spettando poi al giudice dell'esecuzione l'accertamento in concreto sulla pericolosità del soggetto.
La Cancelleria provvederà alle necessaire annotazioni. Il ricorso presentato nell'interesse di AM GU è manifestamente infondato.
L'obbligo della motivazione delle sentenze è imposto dall'art. 111 Cost. e art. 125 c.p.p. ed opera anche rispetto a quelle di applicazione della pena su richiesta delle parti, ma in tal caso esso deve conformarsi alla particolarità dell'istituto del patteggiamento, rispetto al quale lo sviluppo dell'argomentazione è necessariamente correlato all'esistenza di un atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione, dovendosi comunque escludere che il compito del giudice si riduca ad una mera presa d'atto del patto concluso fra le parti. In questo senso depone lo stesso richiamo all'art. 129 c.p.p. contenuto nell'art. 444 c.p.p.. In particolare, la giurisprudenza ritiene che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi previste dal citato art. 129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni difensive emergano concreti elementi sulla possibile applicazione di una causa di non punibilità, mentre in caso contrario deve ritenersi sufficiente una motivazione che dia atto, anche implicitamente, dell'avvenuta verifica richiesta dalla legge, escludendo che ricorrano le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. (Sez. un., 27 settembre 1995, n. 10372). Nel caso di specie, il Tribunale si è attenuto a tale univoco indirizzo e in assenza di specifiche deduzioni si è correttamente limitato ad escludere la sussistenza di una delle cause di proscioglimento indicate dall'art. 129 c.p.p., facendo riferimento ai risultati delle indagini, menzionando il verbale di arresto, quelli di perquisizione e di sequestro, le sommarie informazioni acquisite, nonché gli esiti della consulenza tossicologica, elementi che hanno consentito di escludere le ipotesi di cui all'art. 129 c.p.p.. Alla manifesta infondatezza del ricorso consegue la pronuncia di inammissibilità dello stesso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di denaro in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., somma che in relazione ai motivi proposti si ritiene equo determinare in Euro 1.500,00.
P.Q.M.
Rettifica la sentenza impugnata nella parte in cui non ha provveduto alla condanna al pagamento delle spese processuali e all'espulsione, che dispone entrambe.
Rigetta nel resto il ricorso del procuratore generale. Dichiara inammissibile il ricorso di AM GU, che condanna al pagamento delle spese processuali di questo giudizio ed alla somma di Euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2010