Sentenza 4 giugno 2013
Massime • 1
In tema di diffamazione, sussiste l'esimente dell'esercizio del diritto di critica sindacale nel caso in cui il segretario di un'organizzazione rappresentativa degli interessi dei lavoratori indirizzi una missiva a vari dirigenti amministrativi, con cui si censurano le scelte del direttore medico responsabile di un servizio di un'Azienda USL, in materia di espletamento di tale servizio, ponendone in dubbio la regolarità e denunciando favoritismi. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto che nella missiva fossero rilevabili, da un lato, espressioni non già con carattere di aggressione personale, bensì funzionali allo svolgimento della rappresentanza dei lavoratori coinvolti, dall'altro, l'utilizzo di modalità di estrinsecazione del diritto di critica entro i limiti della continenza espressiva, benché aspre).
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- 1. Diritto di critica: valutazione prescinde da veridicità (Cass. 14402/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 aprile 2024
Il tratto caratteristico del diritto di critica, quale diretta manifestazione della libertà di manifestazione del pensiero, consiste nel fatto che esso si manifesta attraverso giudizi e valutazioni: espressione di un giudizio, il diritto di critica; rappresentazione di fatti, il diritto di cronaca. Un giudizio, in quanto tale, è fondato su un'interpretazione necessariamente soggettiva dei fatti e dei comportamenti, rispetto al quale non si può prospettare un profilo di veridicità o meno dello stesso, ontologicamente incompatibile con la natura valutativa dell'affermazione: gli unici limiti, quindi, rimangono quelli costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento e dalla continenza …
Leggi di più… - 2. Diffamazione: non è punibile chi abbia ragionevole convinzione della verità dei fatti denunciati (Cass. Pen. n. 21145/2019)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023
La massima In tema di diffamazione, è configurabile l'esimente putativa dell'esercizio del diritto di critica nei confronti di chi abbia la ragionevole e giustificabile convinzione della veridicità dei fatti denunciati, lesivi dell'altrui reputazione, anche se di essa non sussista certezza processuale. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione di condanna, evidenziando che, per il ricorrente, che non aveva accusato la persona offesa della commissione di reati, ma di generiche irregolarità amministrative, tale convinzione fondava sulle specifiche contestazioni formulate a carico della predetta nelle sedi penale e amministrativa e sulla destituzione dalla funzione manageriale …
Leggi di più… - 3. Spetta alla Cassazione valutare l’offensività della frase diffamatoria: se manca la portata lesiva, l’imputato va assolto (Cass. Pen. n. 2473/2019)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023
La massima In materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare l'offensività della frase che si assume lesiva della altrui reputazione perché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la frase incriminata potesse essere scriminata in base al diritto di "critica sindacale" ed ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna pronunciata ai soli effetti civili - …
Leggi di più… - 4. Diffamazione: non sussiste diritto di critica se l’offeso è esposto al pubblico disprezzoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 4 settembre 2023
La massima In tema di diffamazione, nel caso di condotta realizzata attraverso "social network", nella valutazione del requisito della continenza, ai fini del legittimo esercizio del diritto di critica, si deve tener conto non solo del tenore del linguaggio utilizzato, ma anche dell'eccentricità delle modalità di esercizio della critica, restando fermo il limite del rispetto dei valori fondamentali, che devono ritenersi sempre superati quando la persona offesa, oltre che al ludibrio della sua immagine, sia esposta al pubblico disprezzo. (Fattispecie relativa alla pubblicazione di commenti "ad hominem" umilianti e ingiustificatamente aggressivi su una bacheca "facebook", pubblica "piazza …
Leggi di più… - 5. Critica sindacale può essere aspra e pungente (Cass.2473/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 giugno 2023
In tema di diffamazione, nella valutazione del requisito della continenza, necessario ai fini del legittimo esercizio del diritto di critica, si deve tenere conto del complessivo contesto in cui si realizza la condotta e verificare se i toni utilizzati dall'agente, pur aspri e forti, non siano gravemente infamanti e gratuiti, ma siano, invece, comunque pertinenti al tema in discussione. Commenti che trovano la loro origine in comportamenti ritenuti lesivi della dignità della persona e dei diritti dei lavoratori/lavoratrico non possono non assumere rilievo ai fini della valutazione della sussistenza della scriminante del diritto di critica in relazione a quanto scritto proprio in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/06/2013, n. 38962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38962 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DUBOLINO Pietro - Presidente - del 04/06/2013
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 1733
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARZO Giuseppe - rel. Consigliere - N. 43511/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da
SA CO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 06/04/2012 del Tribunale di Pescara R.G. n. 43/2011;
nei confronti di Di EL TO, nato a [...] il [...];
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giuseppe De Marzo;
udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. Carmine Stabile, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
udito, per la parte civile, l'Avv. Giuseppe Bruno, il quale ha concluso per annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito, per l'imputato, l'Avv. Carmine Ciofani, il quale ha concluso per l'inammissibilità e, in subordine, per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 06/04/2012 il Tribunale di Pescara, riformando la decisione di primo grado, ha assolto TO Di EL dal delitto di diffamazione contestatogli, perché il fatto non sussiste. In particolare, al Di EL, segretario aziendale di un'organizzazione sindacale, era contestato di avere offeso, in una nota di protesta sindacale indirizzata al Direttore generale e al Direttore sanitario della Azienda USL di Pescara, la reputazione di CO SA, direttore medico responsabile dell'ufficio Prevenzione e Protezione per la sicurezza interna della citata Azienda Usl, esprimendo giudizi e critiche in relazione alle modalità di espletamento del servizio, con specifico riguardo agli accertamenti sanitari e alle relative prescrizioni nei confronti di medici in servizio presso il Dipartimento di salute mentale, qualificando queste ultime come "sconcertanti e grottesche" e ponendo in dubbio la regolarità di detto servizio, caratterizzata da favoritismi fastidiosi e sospetti, e infine qualificando l'attività dello SA come "vergogna aziendale".
Il Tribunale è giunto a tali conclusioni, per un verso, in ragione della sostanziale veridicità dei fatti affermati dall'imputato, suffragati dai documenti presenti in atti e dagli accertamenti effettuati dal NAS dei carabinieri, e, per altro verso, in considerazione delle espressioni adoperate dall'imputato, che non si traducevano in addebiti dileggiatori della professionalità dello SA, ma investivano, nel quadro dell'attività di denuncia sindacale, le modalità di svolgimento delle funzioni dell'Ufficio Prevenzione della ASL di Pescara.
2. Nell'interesse della parte civile, è stato proposto ricorso per cassazione, ai soli effetti civili, affidato a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali nonché violazione ed erronea applicazione dell'art. 595 c.p., dal momento che le affermazioni adoperate dall'imputato non erano volte a contestare le modalità di svolgimento del servizio, ma erano dirette esplicitamente nei confronti delle concrete prescrizioni sanitarie del Dott. SA nell'attività medica di prevenzione dallo stesso esercitata, qualificate come "sconcertanti e grottesche".
2.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione ed erronea applicazione dell'art. 51 c.p., dal momento che la critica esercitata dall'imputato, in quanto indirizzata all'attività medica del Dott. SA e non alle modalità organizzative del servizio, si era tradotta in rozze espressioni offensive e diffamatorie e nell'attribuzione di condotte illecite e disonorevoli.
2.3. Con il terzo motivo, si lamentano vizi motivazionali, per avere il Tribunale ritenuto che i fatti attribuiti alla parte civile rispondessero al vero, trascurando di considerare: a) le modalità dell'attività di prevenzione;
b) la documentazione in atti, comprovante la regolarità e correttezza delle prescrizioni mediche;
e) il fatto che queste ultime, all'esito degli accertamenti del NAS, erano state confermate integralmente, come emergeva dalla nota di riscontro n. 1048 del 17/07/2008; d) le osservazioni contenute nella nota n. 1068 del 10/05/2008, a firma del Dott. Iorio, coordinatore del DSM, il quale aveva rilevato, da un lato, che il pur elevato numero di medici con prescrizioni non comportava alcun reale disfunzionamento del servizio e, dall'altro, che le prescrizioni, inevitabile conseguenza dell'invecchiamento del corpo sanitario, rappresentavano esclusivamente misure protettive nei confronti dei colleghi interessati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'esame dei tre motivi di ricorso richiede una premessa di carattere generale. In tema di diffamazione, il diritto di critica si differenzia da quello di cronaca essenzialmente in quanto il primo non si concretizza, come l'altro, nella narrazione di fatti, bensì nell'espressione di un giudizio o, più genericamente, di un'opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la critica, per sua natura, non può che essere fondata su un'interpretazione, necessariamente soggettiva, di fatti e di comportamenti. Non si tratta dunque di valutare la veridicità di proposizioni assertive, per le quali possa configurarsi un onere di previo riscontro della loro rispondenza al vero, quanto piuttosto di stimare la correttezza delle espressioni usate (Sez. 5, n. 7499 del 14/04/2000, Chinigò, Rv. 216534). Proprio con riferimento alla critica sindacale, questa Corte ha puntualizzato che sussiste l'esimente dell'esercizio del diritto di critica sindacale (art. 51 c.p.) qualora il rappresentante di un'organizzazione sindacale indirizzi una missiva a vari enti istituzionali nonché alla stessa parte lesa, che censuri le scelte di quest'ultima - effettuate in qualità di Capo dell'Ufficio di Procura, in ordine alla gestione del personale amministrativo - ipotizzando a suo carico la realizzazione di comportamenti penalmente rilevanti (Sez. 5, n. 32180 del 12/06/2009, Dragone, Rv. 244495:
nella specie, la sentenza ha ritenuto la missiva non espressione di una querelle personale ma di critica in ordine all'operato istituzionale, essendo volta a stigmatizzarne, ancorché con toni aspri, eppur conferenti all'oggetto della controversia, le iniziative intraprese in campo disciplinare e giudiziario,censurando atteggiamenti ritenuti inutilmente persecutori e, quindi, intervenendo a tutela dei lavoratori del settore nella veste di rappresentante di categoria).
2. Ciò posto, con riguardo al primo e al secondo motivo, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, deve rilevarsi che la missiva inviata dall'imputato certamente non ha per oggetto immediato l'efficienza del servizio, ma, nella prospettiva sindacale assunta dall'autore, le modalità di svolgimento delle funzioni dell'Ufficio Prevenzione e Protezione. La ragione della ritenuta sussistenza dell'esimente, pertanto, sono state individuate proprio nel fatto che le espressioni, certamente aspre, adoperate dal Di EL, erano finalizzate a denunciare modalità di organizzazione del servizio, che, al di là dei riflessi sull'utenza, si traducevano, secondo l'assunto del primo, in favoritismi a favore di alcuni medici e in danno di altri.
Proprio l'assenza di una connotazione personale delle espressioni - tutte rivolte al risultato dell'attività e non al suo autore - e la loro funzionalizzazione allo svolgimento delle funzioni di rappresentanza degli interessi dei lavoratori interessati giustificano la conclusione raggiunta dal giudice di secondo grado. A ciò deve aggiungersi che le modalità di estrinsecazione del diritto di critica non hanno superato i limiti della continenza espressiva perché il carattere "sconcertante" o "grottesco" o "borbonico" della situazione, definita come "vergogna aziendale", senza tradursi in una gratuita ed immotivata aggressione alla sfera personale dell'odierno ricorrente, denuncia, come si diceva, il risultato dei denunciati favoritismi.
3. Anche il terzo motivo è infondato.
Premesso quanto sopra riportato a proposito del significato dell'esimente in esame, deve rilevarsi che, nella specie, sia i controlli operati a seguito della verifica dei Nas, sia le lamentele espresse da alcuni dei medici coinvolti comprovano, secondo la non manifestamente illogica motivazione del giudice di merito, la situazione di disagio lavorativo cui aveva fatto seguito la missiva del Di EL.
Per altro aspetto, anche a voler seguire il ricorso, deve prendersi atto dell'esistenza di un "alto numero di medici con prescrizione" (si veda il riportato contenuto della nota n. 1068 del 10/05/2008), talché tutt'altro che pretestuosa era l'esigenza di una verifica sulla rispondenza al vero di siffatta situazione (la missiva si apre, infatti, proprio con la richiesta delle basi cliniche o scientifiche dell'esenzione di alcuni medici dai turni di reperibilità notturna o delle ragioni giustificative del numero dei turni mensili dei singoli medici.
4. Alla decisione di rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2013