TRIB
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/06/2025, n. 2144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2144 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2952/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2952/2024
Oggi 16 giugno 2025 innanzi alla dott.ssa Micaela Picone, sono comparsi:
Per l'avv. BENDINELLI TOMMASO oggi sostituito da avv. Parte_1
Antonella Cosimelli la quale conclude come in atti anche in via istruttoria come da seconda memoria integrativa.
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. Persona_1
Dopo breve discussione orale, il procuratore attoreo dichiara di rinunciare alla lettura della sentenza e si allontana dall'aula.
A seguito di camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza concordata del procuratore attoreo.
Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, in funzione monocratica, nella persona della dott.ssa Micaela Picone, pronunzia ai sensi dell'art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. di R.G. 2952 del Ruolo generale degli affari civili contenziosi del
2024, promossa da,
Parte_1
con avv.ti Bendinelli Tommaso e Gori Chiara giusto mandato in atti
-attore-
contro
Controparte_1
-convenuto contumace -
Pag. 2 di 9 Oggetto: risarcimento danni per lesione personale
Conclusioni: per come rassegnate nell'allegato verbale dalla difesa attorea
In fatto ed in diritto
In fatto
Il sig. ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Firenze il sig. Parte_1
per ivi sentirlo condannare al risarcimento dei danni derivanti dai Controparte_1
reati per i quali lo stesso è stato condannato con sentenza passata in giudicato dal
Tribunale di Firenze.
Il sig. è rimasto contumace. Controparte_1
La causa è stata istruita solo con acquisizione della documentazione depositata da parte attrice e viene decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
In diritto
Il sig ha assunto che in data 26 settembre 2018, alle ore 9:30 circa, mentre si Pt_1
trovava in servizio quale infermiere presso il reparto di emodialisi dell'Azienda
Ospedaliera di Careggi, reparto DEAS, a seguito di un diverbio con il collega di lavoro veniva da questi fatto oggetto di pesanti ingiurie e gravi minacce Controparte_1
(" ") che si concretizzavano qualche ora più Parte_2
tardi, quando veniva colpito inaspettatamente e violentemente al volto dal convenuto con una testata per poi tornare a rivolgergli ancora più gravi minacce ("QUESTA
VOLTA TI ASPETTO FUORI PER AMMAZZARTI").
Il sig. ha prodotto in giudizio la sentenza di primo grado emessa a conclusione Pt_1
del procedimento penale definito dal Giudice di Pace di Firenze, n. 351/22 del 22 marzo 2022 (doc. 4), con la quale il CA è stato riconosciuto colpevole dei reati di cui agli artt. 81 cpv 582 e 612 c.p.c perché "con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, dopo una discussione col collega di lavoro , Parte_1
dapprima lo minacciava di un danno ingiusto proferendo le seguenti parole;
"figlio di puttana dopo ti aspetto fuori" e successivamente lo aggrediva sferrandogli una testata
Pag. 3 di 9 al volto e colpendolo all'occhio sinistro, dicendogli "questa volta ti aspetto fuori per ammazzarti", recandogli lesioni consistite in "piccola abrasione sopraccigliare sinistra""; ed è stato condannato al pagamento di una multa di € 1.400,00 oltre alla rifusione delle spese processuali.
E' stata altresì prodotta dalla difesa attorea la sentenza n. 13/23 del 22.5.23 del
Tribunale di Firenze (doc. 5), emessa a seguito del gravame proposto dal Sig. CP_1
che ha confermato in punto di responsabilità la sentenza di primo grado citata
[...]
nonché di rinvio al giudice civile per il risarcimento dei danni.
Venendo al merito della domanda azionata dal sig. la costante giurisprudenza Pt_1 attinente all'interpretazione degli effetti dell'art. 651 c.p.p. ritiene che la sentenza penale definitiva di condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile che demandi la liquidazione ad un successivo e separato giudizio ha efficacia vincolante nel giudizio civile soltanto in ordine all'accertamento del fatto e della sua illiceità, nonché alla riferibilità dello stesso al rispettivo autore, ma con la verifica, in sede civile, dell'esistenza ed entità del pregiudizio derivato dalla condotta incriminata atteso che, sebbene ogni reato contenga un'offesa, intesa quale disvalore giuridico e, come tale, sanzionata con la corrispondente pena, non tutti i reati sono fonte di danno risarcibile.
In sostanza, accertata la responsabilità dell'imputato, la condanna al risarcimento non potrà più essere oggetto di contestazione, mentre invece l'esistenza e l'entità del pregiudizio risarcibile potranno essere sottoposte ad ulteriore vaglio giurisdizionale da parte del giudice civile.
La sentenza penale di condanna di primo grado, confermata in sede d'appello, e passata in giudicato in punto di responsabilità, ha riconosciuto il sig. colpevole dei reati CP_1 di cui agli artt. 81 cpv 582 e 612 c.p.c perché “con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, dopo una discussione col collega di lavoro , Parte_1
dapprima lo minacciava di un danno ingiusto proferendo le seguenti parole;
"figlio di puttana dopo ti aspetto fuori" e successivamente lo aggrediva sferrandogli una testata al volto e colpendolo all'occhio sinistro, dicendogli "questa volta ti aspetto fuori per
Pag. 4 di 9 ammazzarti", recandogli lesioni consistite in "piccola abrasione sopraccigliare sinistra"".
Con riferimento al risarcimento dei danni lamentati dal è opportuno tenere Pt_1
conto, come anticipato, che la sentenza irrevocabile di condanna è vincolante soltanto in ordine all'accertamento del fatto e della sua illiceità, nonché alla riferibilità dello stesso al rispettivo autore, ma il giudice civile dovrà autonomamente procedere all'accertamento dell'esistenza di tutti i presupposti essenziali per l'insorgenza dell'obbligazione risarcitoria, nonché della misura del danno lamentato, in virtù della piena autonomia tra giudizio civile e penale.
Il danno non patrimoniale lamentato per il quale fa stato la condanna penale irrevocabile sono quelli subiti dal nel senso che non può mettersi in discussione in questa Pt_1 sede l'esistenza degli stessi, la loro illiceità penale e la commissione da parte del solo convenuto.
L'imputazione e, quindi, la condanna del parla di lesioni personali consistite in CP_1
una testata al volto che ha comportato lesioni consistite in "piccola abrasione sopraccigliare sinistra” giudicate guaribili in 1 giorno per come si legge nel referto di
Pronto soccorso depositato in atti (vedi doc. 1 attoreo).
Tuttavia, in questa sede può essere valutata la diversa ed effettiva gravità del danno non patrimoniale ai fini del risarcimento, avendo assunto il di aver riportato danni Pt_1
ben maggiori rispetto alle lesioni fisiche indicate dal personale sanitario del Pronto soccorso.
In atti è presente documentazione medica da cui si evince che a seguito delle minacce e dell'aggressione subita per il si sono resi necessari un supporto con colloqui Pt_1
psicodiagnostici (vedi doc.ti 6,7,8 attorei) e valutazioni sanitarie volte ad accertare la causa del malessere nella sua sfera occupazionale (doc. 9 attoreo) quale conseguenza di un disturbo che si è manifestato all'esito di esposizione ad un evento traumatico esterno
(disturbo post traumatico da stress), con sintomi persistenti di ansia o aumento della eccitabilità, che hanno comportato difficoltà di addormentarsi e mantenere il sonno, condotte da evitamento ed ipotimia mattutina.
Pag. 5 di 9 E' in atti, difatti, sia una consulenza tecnica medico-legale della dott.ssa che Per_2
una successiva certificazione di uno specialista psichiatra che ha confermato la prima valutazione medica a seguito di visita del e sulla base dei certificati prodotti in Pt_1
termini di 'Disturbo da stess post traumatico' e precisamente di 'Disturbo dell'adattamento con ansia ed umore despresso misti' (vedi doc. 10 attoreo).
Si rammenta, difatti, come l'accertamento medico-legale non è “strumento esclusivo e necessario” per accertare il danno biologico ma è nei poteri del giudice non disporre detto accertamento quando lo ritenga superfluo per essere i postumi e la relativa prognosi documentate da referti medici, nonché facendo ricorso alle nozioni di comune esperienza ed alle presunzioni.
Poiché, come anticipato, spetta al giudice civile determinare autonomamente la misura del danno subite per valutarne il risarcimento dovuto, può non tenersi conto semplicemente della prognosi di un giorno riportata nella imputazione ma fare riferimento agli altri elementi di prova documentale acquisiti che consentono di evidenziare in ogni caso un progressivo miglioramento del sig. in Pt_1 considerazione che l'ultima documentazione medica rinvenuta in atti reca la data del 12 ottobre 2021 mentre il presente giudizio è stato introdotto nel marzo 2024.
La stessa relazione medica, peraltro, evidenzia come tanto che, seppur nella relazione del dott. emerge la proposta di un trattamento Per_3
farmalogico con BDZ e AD, non vi sono riscontri documentali che il abbia Pt_1
ritenuto necessari seguire la stessa o di continuare un percorso psicologico che appare concluso nel marzo 2019.
Per il calcolo del risarcimento del danno biologico subito dal in seguito Pt_1 all'aggressione del da effettuarsi in forma equitativa, possono essere utilizzate CP_1 le attuali tabelle del Tribunale di Milano facendo riferimento all'età del danneggiato al momento della valutazione (48 anni) e di una percentuale di invalidità permanente che,
Pag. 6 di 9 per quanto osservato, si ravvisa essere nel 4%: il calcolo tiene conto dell'aumento per sofferenza soggettiva.
E' appena il caso di osservare che il consolidarsi del DPTS non può assorbire in sé
l'incremento del danno 'per sofferenza soggettiva', poiché esso concerne i sintomi clinici ad esso correlati che si sono manifestati, si manifestano e si manifesteranno nel vissuto dell'attore nel tempo a venire, ma non concerne, invece, il pretium doloris connesso all'esperienza stessa, che ha indotto sentimenti di impotenza, estrema paura e choc.
Nulla può riconoscersi in punto di personalizzazione in assenza di allegazioni in punto di ulteriori specifici pregiudizi alla persona, oltre alle conseguenze sull'integrità psico – fisica ed al turbamento soggettivo e di idonea prova inconferenti sul punto i capitoli di prova dedotti nella memoria istruttoria integrativa.
Per quanto detto il totale del danno biologico risarcibile è di € 6.329,00 sul quale computare la devalutazione al tempo del fatto e gli interessi sulla somma via via rivalutata sino alla pubblicazione della sentenza.
Il danno patrimoniale è pari ad € 818,00 che corrisponde alle spese mediche documentate. Tale somma va rivalutata, anno per anno dal dì dell'esborso documentato fino al giorno di pubblicazione della presente sentenza, secondo gli indici istat di riferimento.
Sui detti importi riconosciuti per danno non patrimoniale e patrimoniale competeranno inoltre gli interessi compensativi, nella misura legale, dalla pubblicazione della sentenza sino all'integrale soddisfo.
Il sig. ha chiesto ancora la condanna del convenuto al pagamento della somma Pt_1 di € 10.000,00 per danno morale, al netto della provvisionale riconosciuta nella sentenza penale definitiva e mai corrisposta.
Si rammenta che quando il fatto illecito integra gli estremi del reato la sussistenza del danno (anche non patrimoniale) non può mai essere ritenuta in re ipsa, ma va sempre debitamente allegata e provata da chi lo invoca, anche attraverso presunzioni semplici
(cfr., fra tante, Cass. 19173/2018, 7594/2018, 25420/2017 e 24474/2014).
Pag. 7 di 9 In tema di danno alla persona, premessa la diversa e non più discutibile ontologia del danno morale rispetto al danno biologico, in relazione al primo, attenendo esso ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, a questo fine rilevando pure le massime di esperienza che possono da sole essere sufficienti a fondare tale determinazione dell'organo giudicante (cfr. Cass. 25164/2020).
Nel caso di specie, tenuto conto delle allegazioni dell'attore e della documentazione in atti, può ritenersi che l'attore abbia dedotto e dimostrato di aver subito un danno morale a causa della condotta illecita del che è andata oltre il danno biologico, CP_1 comprensivo dell'incremento da sofferenza soggettiva già valutata.
Dovendo procedersi alla liquidazione del predetto danno morale, occorre considerare che, data la peculiarità del pregiudizio, di natura non economica, essa sfugge ad una valutazione analitica, restando affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi. Ciò non esclude, comunque, che il giudice è tenuto a indicare i criteri seguiti per una quantificazione proporzionata alla gravità del fatto e alle conseguenze patite dal danneggiato.
Nella fattispecie per cui è causa si può ben presumere che la gravità del reato perpetrato nei confronti del abbia determinato in lui un effettivo pregiudizio, consistito nel Pt_1 disagio, nell'umiliazione, nella paura e nella sofferenza patiti in conseguenza del medesimo stante anche la gratuità ('diniego di spostamento di un carrello'), la natura
(plurime condotte: minacce verbali e testata al volto) ed il luogo in cui si è perpetrata l'aggressione (ospedale dove aggredito ed aggressore prestavano la propria attività quali infermieri).
Per quanto osservato si ritiene equo riconoscere al l'importo all'attualità di € Pt_1
5.000,00 in via equitativa al netto di quanto già riconosciuto in via provvisionale nella sentenza penale emessa in danno del Su tale importo spetteranno gli interessi CP_1
legali dalla data di pubblicazione al saldo.
Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in
Pag. 8 di 9 applicazione del D.M. n. 55/2014, come da ultimo aggiornato dal D.M. 13 agosto 2022,
n. 147 tenuto conto dei parametri medi per la fase introduttiva e di studio, minimi per le fasi istruttoria e decisionale in assenza di attività specifica stante l'accertamento solo in punto di quantum e della contumacia del convenuto nonché del valore dato dalla misura dell'importo risarcitorio accertato (principio del decisum: art. 5 comma 1, terzo periodo, del d.m. n. 55 del 10 marzo 2014. Cfr Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 9237 del
22/03/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, assorbita ogni altra eccezione deduzione e domanda:
1. Condanna il sig. al pagamento in favore del sig. Controparte_1 Parte_1 degli importi di € 6.329,00 (danno biologico), € 818,00 (spese mediche) ed € 5.000,00
(danno morale, oltre interessi per come specificati in motivazione per ogni singola voce.
2. Condanna il sig. al pagamento in favore del sig. Controparte_1 Parte_1 delle spese legali che si liquidano in € 3.387,00 oltre spese generali, iva, cpa e spese vive documentate.
Così deciso in Firenze, lì 16 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone
Pag. 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2952/2024
Oggi 16 giugno 2025 innanzi alla dott.ssa Micaela Picone, sono comparsi:
Per l'avv. BENDINELLI TOMMASO oggi sostituito da avv. Parte_1
Antonella Cosimelli la quale conclude come in atti anche in via istruttoria come da seconda memoria integrativa.
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. Persona_1
Dopo breve discussione orale, il procuratore attoreo dichiara di rinunciare alla lettura della sentenza e si allontana dall'aula.
A seguito di camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza concordata del procuratore attoreo.
Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, in funzione monocratica, nella persona della dott.ssa Micaela Picone, pronunzia ai sensi dell'art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. di R.G. 2952 del Ruolo generale degli affari civili contenziosi del
2024, promossa da,
Parte_1
con avv.ti Bendinelli Tommaso e Gori Chiara giusto mandato in atti
-attore-
contro
Controparte_1
-convenuto contumace -
Pag. 2 di 9 Oggetto: risarcimento danni per lesione personale
Conclusioni: per come rassegnate nell'allegato verbale dalla difesa attorea
In fatto ed in diritto
In fatto
Il sig. ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Firenze il sig. Parte_1
per ivi sentirlo condannare al risarcimento dei danni derivanti dai Controparte_1
reati per i quali lo stesso è stato condannato con sentenza passata in giudicato dal
Tribunale di Firenze.
Il sig. è rimasto contumace. Controparte_1
La causa è stata istruita solo con acquisizione della documentazione depositata da parte attrice e viene decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
In diritto
Il sig ha assunto che in data 26 settembre 2018, alle ore 9:30 circa, mentre si Pt_1
trovava in servizio quale infermiere presso il reparto di emodialisi dell'Azienda
Ospedaliera di Careggi, reparto DEAS, a seguito di un diverbio con il collega di lavoro veniva da questi fatto oggetto di pesanti ingiurie e gravi minacce Controparte_1
(" ") che si concretizzavano qualche ora più Parte_2
tardi, quando veniva colpito inaspettatamente e violentemente al volto dal convenuto con una testata per poi tornare a rivolgergli ancora più gravi minacce ("QUESTA
VOLTA TI ASPETTO FUORI PER AMMAZZARTI").
Il sig. ha prodotto in giudizio la sentenza di primo grado emessa a conclusione Pt_1
del procedimento penale definito dal Giudice di Pace di Firenze, n. 351/22 del 22 marzo 2022 (doc. 4), con la quale il CA è stato riconosciuto colpevole dei reati di cui agli artt. 81 cpv 582 e 612 c.p.c perché "con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, dopo una discussione col collega di lavoro , Parte_1
dapprima lo minacciava di un danno ingiusto proferendo le seguenti parole;
"figlio di puttana dopo ti aspetto fuori" e successivamente lo aggrediva sferrandogli una testata
Pag. 3 di 9 al volto e colpendolo all'occhio sinistro, dicendogli "questa volta ti aspetto fuori per ammazzarti", recandogli lesioni consistite in "piccola abrasione sopraccigliare sinistra""; ed è stato condannato al pagamento di una multa di € 1.400,00 oltre alla rifusione delle spese processuali.
E' stata altresì prodotta dalla difesa attorea la sentenza n. 13/23 del 22.5.23 del
Tribunale di Firenze (doc. 5), emessa a seguito del gravame proposto dal Sig. CP_1
che ha confermato in punto di responsabilità la sentenza di primo grado citata
[...]
nonché di rinvio al giudice civile per il risarcimento dei danni.
Venendo al merito della domanda azionata dal sig. la costante giurisprudenza Pt_1 attinente all'interpretazione degli effetti dell'art. 651 c.p.p. ritiene che la sentenza penale definitiva di condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile che demandi la liquidazione ad un successivo e separato giudizio ha efficacia vincolante nel giudizio civile soltanto in ordine all'accertamento del fatto e della sua illiceità, nonché alla riferibilità dello stesso al rispettivo autore, ma con la verifica, in sede civile, dell'esistenza ed entità del pregiudizio derivato dalla condotta incriminata atteso che, sebbene ogni reato contenga un'offesa, intesa quale disvalore giuridico e, come tale, sanzionata con la corrispondente pena, non tutti i reati sono fonte di danno risarcibile.
In sostanza, accertata la responsabilità dell'imputato, la condanna al risarcimento non potrà più essere oggetto di contestazione, mentre invece l'esistenza e l'entità del pregiudizio risarcibile potranno essere sottoposte ad ulteriore vaglio giurisdizionale da parte del giudice civile.
La sentenza penale di condanna di primo grado, confermata in sede d'appello, e passata in giudicato in punto di responsabilità, ha riconosciuto il sig. colpevole dei reati CP_1 di cui agli artt. 81 cpv 582 e 612 c.p.c perché “con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, dopo una discussione col collega di lavoro , Parte_1
dapprima lo minacciava di un danno ingiusto proferendo le seguenti parole;
"figlio di puttana dopo ti aspetto fuori" e successivamente lo aggrediva sferrandogli una testata al volto e colpendolo all'occhio sinistro, dicendogli "questa volta ti aspetto fuori per
Pag. 4 di 9 ammazzarti", recandogli lesioni consistite in "piccola abrasione sopraccigliare sinistra"".
Con riferimento al risarcimento dei danni lamentati dal è opportuno tenere Pt_1
conto, come anticipato, che la sentenza irrevocabile di condanna è vincolante soltanto in ordine all'accertamento del fatto e della sua illiceità, nonché alla riferibilità dello stesso al rispettivo autore, ma il giudice civile dovrà autonomamente procedere all'accertamento dell'esistenza di tutti i presupposti essenziali per l'insorgenza dell'obbligazione risarcitoria, nonché della misura del danno lamentato, in virtù della piena autonomia tra giudizio civile e penale.
Il danno non patrimoniale lamentato per il quale fa stato la condanna penale irrevocabile sono quelli subiti dal nel senso che non può mettersi in discussione in questa Pt_1 sede l'esistenza degli stessi, la loro illiceità penale e la commissione da parte del solo convenuto.
L'imputazione e, quindi, la condanna del parla di lesioni personali consistite in CP_1
una testata al volto che ha comportato lesioni consistite in "piccola abrasione sopraccigliare sinistra” giudicate guaribili in 1 giorno per come si legge nel referto di
Pronto soccorso depositato in atti (vedi doc. 1 attoreo).
Tuttavia, in questa sede può essere valutata la diversa ed effettiva gravità del danno non patrimoniale ai fini del risarcimento, avendo assunto il di aver riportato danni Pt_1
ben maggiori rispetto alle lesioni fisiche indicate dal personale sanitario del Pronto soccorso.
In atti è presente documentazione medica da cui si evince che a seguito delle minacce e dell'aggressione subita per il si sono resi necessari un supporto con colloqui Pt_1
psicodiagnostici (vedi doc.ti 6,7,8 attorei) e valutazioni sanitarie volte ad accertare la causa del malessere nella sua sfera occupazionale (doc. 9 attoreo) quale conseguenza di un disturbo che si è manifestato all'esito di esposizione ad un evento traumatico esterno
(disturbo post traumatico da stress), con sintomi persistenti di ansia o aumento della eccitabilità, che hanno comportato difficoltà di addormentarsi e mantenere il sonno, condotte da evitamento ed ipotimia mattutina.
Pag. 5 di 9 E' in atti, difatti, sia una consulenza tecnica medico-legale della dott.ssa che Per_2
una successiva certificazione di uno specialista psichiatra che ha confermato la prima valutazione medica a seguito di visita del e sulla base dei certificati prodotti in Pt_1
termini di 'Disturbo da stess post traumatico' e precisamente di 'Disturbo dell'adattamento con ansia ed umore despresso misti' (vedi doc. 10 attoreo).
Si rammenta, difatti, come l'accertamento medico-legale non è “strumento esclusivo e necessario” per accertare il danno biologico ma è nei poteri del giudice non disporre detto accertamento quando lo ritenga superfluo per essere i postumi e la relativa prognosi documentate da referti medici, nonché facendo ricorso alle nozioni di comune esperienza ed alle presunzioni.
Poiché, come anticipato, spetta al giudice civile determinare autonomamente la misura del danno subite per valutarne il risarcimento dovuto, può non tenersi conto semplicemente della prognosi di un giorno riportata nella imputazione ma fare riferimento agli altri elementi di prova documentale acquisiti che consentono di evidenziare in ogni caso un progressivo miglioramento del sig. in Pt_1 considerazione che l'ultima documentazione medica rinvenuta in atti reca la data del 12 ottobre 2021 mentre il presente giudizio è stato introdotto nel marzo 2024.
La stessa relazione medica, peraltro, evidenzia come tanto che, seppur nella relazione del dott. emerge la proposta di un trattamento Per_3
farmalogico con BDZ e AD, non vi sono riscontri documentali che il abbia Pt_1
ritenuto necessari seguire la stessa o di continuare un percorso psicologico che appare concluso nel marzo 2019.
Per il calcolo del risarcimento del danno biologico subito dal in seguito Pt_1 all'aggressione del da effettuarsi in forma equitativa, possono essere utilizzate CP_1 le attuali tabelle del Tribunale di Milano facendo riferimento all'età del danneggiato al momento della valutazione (48 anni) e di una percentuale di invalidità permanente che,
Pag. 6 di 9 per quanto osservato, si ravvisa essere nel 4%: il calcolo tiene conto dell'aumento per sofferenza soggettiva.
E' appena il caso di osservare che il consolidarsi del DPTS non può assorbire in sé
l'incremento del danno 'per sofferenza soggettiva', poiché esso concerne i sintomi clinici ad esso correlati che si sono manifestati, si manifestano e si manifesteranno nel vissuto dell'attore nel tempo a venire, ma non concerne, invece, il pretium doloris connesso all'esperienza stessa, che ha indotto sentimenti di impotenza, estrema paura e choc.
Nulla può riconoscersi in punto di personalizzazione in assenza di allegazioni in punto di ulteriori specifici pregiudizi alla persona, oltre alle conseguenze sull'integrità psico – fisica ed al turbamento soggettivo e di idonea prova inconferenti sul punto i capitoli di prova dedotti nella memoria istruttoria integrativa.
Per quanto detto il totale del danno biologico risarcibile è di € 6.329,00 sul quale computare la devalutazione al tempo del fatto e gli interessi sulla somma via via rivalutata sino alla pubblicazione della sentenza.
Il danno patrimoniale è pari ad € 818,00 che corrisponde alle spese mediche documentate. Tale somma va rivalutata, anno per anno dal dì dell'esborso documentato fino al giorno di pubblicazione della presente sentenza, secondo gli indici istat di riferimento.
Sui detti importi riconosciuti per danno non patrimoniale e patrimoniale competeranno inoltre gli interessi compensativi, nella misura legale, dalla pubblicazione della sentenza sino all'integrale soddisfo.
Il sig. ha chiesto ancora la condanna del convenuto al pagamento della somma Pt_1 di € 10.000,00 per danno morale, al netto della provvisionale riconosciuta nella sentenza penale definitiva e mai corrisposta.
Si rammenta che quando il fatto illecito integra gli estremi del reato la sussistenza del danno (anche non patrimoniale) non può mai essere ritenuta in re ipsa, ma va sempre debitamente allegata e provata da chi lo invoca, anche attraverso presunzioni semplici
(cfr., fra tante, Cass. 19173/2018, 7594/2018, 25420/2017 e 24474/2014).
Pag. 7 di 9 In tema di danno alla persona, premessa la diversa e non più discutibile ontologia del danno morale rispetto al danno biologico, in relazione al primo, attenendo esso ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, a questo fine rilevando pure le massime di esperienza che possono da sole essere sufficienti a fondare tale determinazione dell'organo giudicante (cfr. Cass. 25164/2020).
Nel caso di specie, tenuto conto delle allegazioni dell'attore e della documentazione in atti, può ritenersi che l'attore abbia dedotto e dimostrato di aver subito un danno morale a causa della condotta illecita del che è andata oltre il danno biologico, CP_1 comprensivo dell'incremento da sofferenza soggettiva già valutata.
Dovendo procedersi alla liquidazione del predetto danno morale, occorre considerare che, data la peculiarità del pregiudizio, di natura non economica, essa sfugge ad una valutazione analitica, restando affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi. Ciò non esclude, comunque, che il giudice è tenuto a indicare i criteri seguiti per una quantificazione proporzionata alla gravità del fatto e alle conseguenze patite dal danneggiato.
Nella fattispecie per cui è causa si può ben presumere che la gravità del reato perpetrato nei confronti del abbia determinato in lui un effettivo pregiudizio, consistito nel Pt_1 disagio, nell'umiliazione, nella paura e nella sofferenza patiti in conseguenza del medesimo stante anche la gratuità ('diniego di spostamento di un carrello'), la natura
(plurime condotte: minacce verbali e testata al volto) ed il luogo in cui si è perpetrata l'aggressione (ospedale dove aggredito ed aggressore prestavano la propria attività quali infermieri).
Per quanto osservato si ritiene equo riconoscere al l'importo all'attualità di € Pt_1
5.000,00 in via equitativa al netto di quanto già riconosciuto in via provvisionale nella sentenza penale emessa in danno del Su tale importo spetteranno gli interessi CP_1
legali dalla data di pubblicazione al saldo.
Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in
Pag. 8 di 9 applicazione del D.M. n. 55/2014, come da ultimo aggiornato dal D.M. 13 agosto 2022,
n. 147 tenuto conto dei parametri medi per la fase introduttiva e di studio, minimi per le fasi istruttoria e decisionale in assenza di attività specifica stante l'accertamento solo in punto di quantum e della contumacia del convenuto nonché del valore dato dalla misura dell'importo risarcitorio accertato (principio del decisum: art. 5 comma 1, terzo periodo, del d.m. n. 55 del 10 marzo 2014. Cfr Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 9237 del
22/03/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, assorbita ogni altra eccezione deduzione e domanda:
1. Condanna il sig. al pagamento in favore del sig. Controparte_1 Parte_1 degli importi di € 6.329,00 (danno biologico), € 818,00 (spese mediche) ed € 5.000,00
(danno morale, oltre interessi per come specificati in motivazione per ogni singola voce.
2. Condanna il sig. al pagamento in favore del sig. Controparte_1 Parte_1 delle spese legali che si liquidano in € 3.387,00 oltre spese generali, iva, cpa e spese vive documentate.
Così deciso in Firenze, lì 16 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone
Pag. 9 di 9