CASS
Sentenza 27 maggio 2026
Sentenza 27 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/05/2026, n. 16468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16468 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 16934/2024 proposto da: TI LE, rappresentato e difesa dall’Avv. PILERIO SPADAFORA;
- ricorrente -
contro COTRAL S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati GAETANO VENETO e MARIO ASSENNATO;
- controricorrente – OGGETTO: IMPIEGO PRIVATO- SANZIONE DISCIPLINARE Civile Sent. Sez. L Num. 16468 Anno 2026 Presidente: DORONZO ADRIANA Relatore: BUCONI MARIA LAVINIA Data pubblicazione: 27/05/2026 2 avverso la sentenza n. 523/2024 della CORTE D’APPELLO di ROMA pubblicata in data 12/02/2024 R.G.N. 565/2022; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6/05/2026 dal Consigliere Dott. MARIA LAVINIA BUCONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO CELENTANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato PILERIO SPADAFORA;
FATTI DI CAUSA 1.La Corte di Appello di Roma ha rigettato l’appello proposto da ES IN, dipendente di Cotral s.p.a. con la qualifica di operatore di esercizio, avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo che aveva rigettato le sue domande, volte ad ottenere l’accertamento della nullità, l’inefficacia o l’illegittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal soldo e dal servizio per tre giorni, a lui comminata dalla società datrice di lavoro in data 3.2.2021, a seguito della contestazione del 10.12.2020 e la condanna della medesima alla restituzione delle trattenute, nonché al risarcimento del danno morale e al risarcimento del danno ex art. 96 cod. proc. civ. 2. Al IN, comandato sui turni 5 (4.15-8.45) e W02 (9.15-16.40) del 24.9.2020 e sui turni 217 (5.25-11.05) e W52 (12.30-17) del 24.10.2020, era stato contestato di non avere effettuato il turno W02, causandone la soppressione e di non essersi presentato in servizio per effettuare il turno W52, causando disagi al servizio. 3. Il IN aveva dedotto l’inosservanza del principio di immediatezza della contestazione e l’insussistenza degli addebiti, nonché la violazione del principio di adeguatezza e proporzionalità della sanzione. 4. Aveva in particolare evidenziato che la società da mesi era a conoscenza della sua scelta, manifestata con modello A20 in data 16.6.2020, di non effettuare turni di lavoro diversi da quelli ordinari;
aveva in particolare precisato di essersi avvalso della facoltà di rinunciare alla massima saturazione dell’orario 3 di lavoro e di avere confermato tale opzione due giorni prima dell’assenza, senza ricevere alcun diniego. 5. La Corte territoriale, richiamati i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità sulla tempestività della contestazione disciplinare, ha ritenuto rispettati i termini previsti per la procedura. 6. Ha in particolare rilevato che la società aveva specificamente allegato l’articolazione del procedimento disciplinare, non confutata dall’appellante, ed aveva offerto a riguardo diversi elementi documentali;
ha inoltre valorizzato la complessità della struttura aziendale e la parziale coincidenza con le festività di fine anno, rilevata dal Tribunale, ed ha evidenziato che non era stata provata una concreta lesione del diritto di difesa del lavoratore, né la concreta induzione del lavoratore a fare affidamento sulla rinuncia della società datrice di lavoro alla potestà disciplinare. 7. Considerata la materialità del fatto relativo alle assenze dai turni nei giorni 24 settembre e 24 ottobre, ha ritenuto infondata la giustificazione addotta dal IN di essere stato autorizzato ad avvalersi della facoltà di rinunciare al raggiungimento della massima saturazione possibile del suo orario di lavoro, da lui sottoscritta in data 16.6.2020. 8. Dopo avere rilevato che il IN era stato pacificamente comandato in turno “su disposizione”, ha evidenziato che in base all’ordine di servizio del 24.11.2016, la mancata effettuazione del turno a compensazione per gli operatori con una media settimanale inferiore alle 37 ore è considerata assenza arbitraria e che in base alla comunicazione n. 28 del 13.12.2017, a fronte della rinuncia al raggiungimento della massima saturazione, l’agente non poteva rifiutare i turni assegnati durante le giornate di “disposizione”, nel caso di specie deliberatamente inadempiuti. 9. Ha inoltre escluso la violazione del tempo di pausa tra turni nelle date del 24.9.2020 e del 24.10.2020, avendo ritenuto che in base all’articolo 7 del regolamento CE 561/2006 l’interruzione debba essere parametrata in base al periodo di guida;
ha altresì escluso il superamento dell’orario massimo di servizio. 4 10. Avverso tale sentenza ES IN ha proposto per cassazione sulla base di tre motivi, illustrati da memoria. 11. Cotral s.p.a. ha resistito con controricorso. 12. La Procura Generale ha depositato requisitoria scritta e ha concluso per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma secondo, n. 4 cod. proc. civ. Lamenta l’apparenza della motivazione sulla tempestività delle contestazioni disciplinari. Addebita alla Corte territoriale di essersi limitata a riportare le generiche deduzioni della società datrice di lavoro, senza effettuare un esame critico di tali assunti e senza un autonomo ed effettivo riscontro con gli elementi oggettivi acquisiti al processo. Evidenzia che i fogli di servizio non avevano indicato turni a disposizione (che non possono consistere in servizi di guida); rimarca la semplicità dei fatti, immediatamente rilevati e segnalati ai fini disciplinari attraverso le relazioni giornaliere di servizio, nonché l’assenza di prova delle dedotte complessità di accertamento e di un qualsiasi approfondimento fattuale di tali circostanze. 2. Con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 7 legge n. 300/1970. Insiste nel sostenere l’immediata rilevazione e segnalazione dei fatti ai fini disciplinari attraverso le relazioni giornaliere di servizio, inoltrate lo stesso giorno agli organi aziendali competenti, nonché l’assenza di indagini, verifiche o complesse valutazioni dell’iter aziendale. IC la documentazione prodotta, evidenziando il carattere compensativo dei turni oggetto della contestazione, nonché la legittima ed irrevocabile scelta del lavoratore, che aveva rinunciato al raggiungimento della massima saturazione, dandone formale conferma due giorni prima dei turni W in discussione, senza che l’azienda avesse dedotto e provato la sopravvenienza 5 di impreviste esigenze di servizio che avessero reso necessaria la sospensione dell’opzione. Deduce che con la contestazione disciplinare la società per la prima volta aveva manifestato il suo dissenso rispetto alla scelta del lavoratore. Sostiene che la sequenza dei fatti, il ritardo intenzionale nella contestazione ed il generico riferimento all’astruso e farraginoso iter disciplinare denotavano un preconcetto verso il lavoratore, funzionale all’obiettivo di infliggergli un’ingiusta sanzione;
rimarca l’irrilevanza del riferimento alla parziale coincidenza con le feste natalizie, peraltro mai addotta dalla controparte. 3. Con il terzo motivo, proposto in via subordinata, il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 6 del d.lgs. n. 66/2003 di attuazione dell’art. 17, comma 6, del Regolamento CE 561/2006, degli artt. 7 e 8 della legge n. 138/1958, nonché dell’art. 27 del CCNL Autoferrotranvieri del 28.11.2015 e dell’Accordo sindacale aziendale del 21.2.2017, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ. Lamenta che la programmazione dei due turni per i giorni 24 settembre e 24 ottobre 2020 aveva superato l’orario massimo di servizio, fissato dall’azienda in 7 ore e 10 minuti;
evidenzia che il turno del 24 settembre 2020 aveva previsto 11,55 ore di guida, mentre il turno del 24 ottobre 2020 aveva previsto 11 ore, con pause inferiori ai 45 minuti. Sostiene che nelle ore di guida devono ricomprendersi tutte le attività connesse all’espletamento del servizio e del turno. 4. Il ricorso nel suo complesso supera il vaglio di ammissibilità. Questa Corte ha chiarito che il ricorso deve essere redatto con modalità che consentano di delimitare capo o i capi della sentenza impugnata esplicitando con chiarezza le ragioni in iure per le quali quel capo è affetto dal vizio denunciato;
la riproposizione degli argomenti disattesi dal giudice di merito non determina l’inammissibilità del ricorso ove quegli argomenti siano idonei a confutare l’iter argomentativo seguito dalla sentenza impugnata (v. Cass. n. 5505/2025 e la giurisprudenza ivi richiamata). 6 Nel caso di specie il ricorso soddisfa tali requisiti, in quanto riporta le statuizioni censurate e chiarisce l’oggetto delle doglianze mosse alla sentenza impugnata. 5. Il primo motivo presenta invece profili di inammissibilità. Nel prospettare che i fogli di servizio non avevano indicato turni a disposizione (turni che non possono consistere in servizi di guida), la censura prospetta una diversa ricostruzione del fatto rispetto a quella effettuata dalla Corte territoriale. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (vedi, per tutte: Cass. S.U. 27 dicembre 2019, n. 34476 e Cass. 14 aprile 2017, n. 8758). Nella restante parte la censura è infondata. Non sussiste l’apparenza della motivazione, avendo la sentenza impugnata dato atto delle allegazioni della società riguardanti l’articolazione del procedimento disciplinare, non specificamente contestate, ed avendo altresì evidenziato la complessità della struttura aziendale e la parziale coincidenza con le festività di fine anno rilevata dal Tribunale. La Corte territoriale ha in particolare considerato l’insieme dei passaggi procedimentali e la complessità della struttura aziendale ed ha ritenuto rispettati i termini della procedura, essendo rimaste indimostrate la lesione del diritto alla difesa del lavoratore e la concreta induzione del lavoratore a fare affidamento sulla rinuncia della società datrice di lavoro alla potestà disciplinare. Ha inoltre rilevato che il IN aveva confuso la conoscenza dell’illecito disciplinare con la conoscenza di taluni antecedenti, come la comunicazione del modello A20 (utilizzata per argomentare la tardività della contestazione) ed ha evidenziato la necessità di effettuare i riscontri, attraverso la disamina della documentazione prodotta dal ricorrente, per verificare l’ipotesi di partenza. 7 La Corte territoriale ha dunque effettuato un’autonoma e complessiva valutazione, ritenendo congruo il tempo trascorso tra gli illeciti e le relative contestazioni. 6. Il secondo motivo è inammissibile nelle parti in cui prospetta l’immediata rilevazione e segnalazione dei fatti ai fini disciplinari attraverso le relazioni giornaliere di servizio, inoltrate lo stesso giorno agli organi aziendali competenti (circostanze che non risultano dalla sentenza impugnata e rispetto alle quali la censura, in violazione dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., non chiarisce in quali atti dei gradi di merito sono state prospettare), il carattere compensativo dei turni “W”, nonché l’assenza di indagini, verifiche o complesse valutazioni dell’iter aziendale, in contrasto con l’accertamento effettuato dalla Corte territoriale Nella restante parte la censura è infondata. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno rammentato che “in materia di licenziamento disciplinare il principio dell’immediatezza della contestazione mira, da un lato, ad assicurare al lavoratore incolpato il diritto di difesa nella sua effettività, così da consentirgli il pronto allestimento del materiale difensivo per poter contestare più efficacemente il contenuto degli addebiti e, dall’altro, in caso di ritardo nella contestazione, a tutelare il legittimo affidamento del prestatore – in relazione al carattere facoltativo dell’esercizio del potere disciplinare, nella cui esplicazione il datore di lavoro deve comportarsi in conformità ai canoni della buona fede – sulla mancanza di connotazioni disciplinari del fatto incriminabile. Inoltre, tra l’interesse del datore di lavoro a prolungare le indagini in assenza di una obiettiva ragione e il diritto del lavoratore ad una pronta ed effettiva difesa, non può non prevalere la posizione di quest’ultimo, tutelata “ex lege”, senza che abbia valore giustificativo, a tal fine, la complessità dell’organizzazione aziendale (v. in tal senso Cass. sez. lav. n. 13167 del 8.6.2009)” (Cass. S.U. n. 30985/2017). Questa Corte ha inoltre affermato che il principio di immediatezza implica che il datore di lavoro proceda alla contestazione non appena abbia acquisito una compiuta e meditata conoscenza dei fatti oggetto di addebito, atteso che il ritardo nella contestazione lede il diritto di difesa del lavoratore e, in particolare, 8 il suo affidamento sulla mancanza di rilievo disciplinare attribuito dal datore di lavoro alla condotta inadempiente (Cass. n. 29627/2018). L’immediatezza della contestazione va valutata non in relazione al momento in cui il datore avrebbe potuto accorgersi dell’infrazione ove avesse controllato assiduamente l’operato del dipendente, ma riguardo all’epoca in cui ne abbia acquisito piena conoscenza (Cass. n. 7467/2023). Si è inoltre chiarito che l’immediatezza della contestazione disciplinare va intesa in senso relativo, poiché deve correlarsi con la specifica natura dell’illecito disciplinare, con l’avvenuta conoscenza dei fatti ascrivibili al lavoratore da parte del datore di lavoro, con il tempo occorrente per l’espletamento delle indagini e con la complessità o meno dell’organigramma aziendale (Cass. n. 11933/2003; Cass. n. 30558/2022; Cass. n. 1248/2016), dovendosi dare conto delle ragioni che possono cagionare il ritardo (quali il tempo necessario per l’accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell’impresa), con valutazione riservata al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici (tra le più recenti Cass. n. 14726/2024; Cass. n. 16841/2018; Cass. n. 281/2016; Cass. n. 20719/2013). E’ dunque conforme a tali principi la sentenza impugnata, che avendo accertato una specifica ragione organizzativa costituita dall’articolazione del procedimento disciplinare ed avendo valorizzato la complessità della struttura e la mancata lesione del diritto alla difesa, oltre alla parziale coincidenza con le festività di fine anno rilevata dal Tribunale, ha ritenuto rispettati i termini previsti dalla procedura. 7. Il terzo motivo è inammissibile. La Corte territoriale ha accertato che i turni “W” del IN del 24.9.2020 e del 24.10.2020 erano “su disposizione” e dunque obbligatori;
richiamata la sentenza del Tribunale, ha poi accertato il rispetto del tempo di pausa di 45 minuti tra i turni programmati nelle date del 24.9.2020 e del 24.10.2020 ed ha ritenuto che ai sensi dell’articolo 7 del regolamento CE n. 561/2006, il tempo di guida è solo quello di effettiva movimentazione del mezzo, non anche le altre operazioni come guida, carico e scarico o altre attività. 9 Ha poi rilevato che il limite di 7 ore e 10 minuti fissato dall’Ordine di Servizio n. 58 del 20.6.2017 (quale specifica fonte addotta ai fini del riscontro dal IN nel giudizio di primo grado) vale solo per i turni continui, mentre per i turni spezzati oggetto del presente giudizio, vale il limite di 12 ore e 50 minuti previsto dallo stesso Ordine di Servizio, ha accertato che nelle date del 24.9.2020 e del 24.10.2020 il IN era stato impiegato in turni spezzati a nastro ed ha pertanto escluso il superamento dell’orario massimo di servizio. La censura, assumendo genericamente il superamento dell’orario massimo di servizio di 7 ore e 10 minuti, da un lato non si confronta con la puntuale ricostruzione in fatto contenuta nella sentenza impugnata, e dall’altro non coglie che la Corte territoriale nell’indicare l’orario che il IN avrebbe dovuto osservare nelle date del 24.9.2020 e 24.10.2020 ha valutato l’intero orario di servizio (e non solo le ore di guida) rilevando che nel caso di specie detto limite non è stato superato. Nel prospettare che le programmazioni del 24.9.2020 e del 24.10.2020 contrastano con le prescrizioni del Regolamento CEE n. 561/2006, con il d.lgs. n. 234/2007, con il CCNL e con accordi aziendali, la censura non chiarisce quale specifica affermazione della Corte territoriale sarebbe in contrasto con le norme di cui denuncia la violazione (peraltro in rubrica menziona gli artt. 3, 4 e 8 del d.lgs n. 66/2003, sostenendo che tale decreto ha dato attuazione all’articolo 17, comma 6, del Regolamento CE 561/2006, che è successivo, e menziona gli artt. 7 e 8 della legge n. 138/1958, mentre nella parte espositiva richiama gli articoli 6 e 7 del Regolamento CE 561/2006 e l’art. 5 della legge n. 138/1958). Inoltre, nel sostenere che i turni “W” non erano obbligatori, la censura mette in discussione l’accertamento in fatto della Corte territoriale riguardo ai turni “su disposizione”, sollecitando un giudizio di merito (v. pagg. 8 e 9 della sentenza che richiamano l’accordo sindacale del 21/2/2017 e la comunicazione di servizio del 13/12/2017 in ordine all’obbligatorietà dei suddetti turni). In ogni caso, l’eventuale illegittimità della programmazione dei turni sarebbe priva di decisività, in quanto non avrebbe legittimato in via automatica il rifiuto del lavoratore ad eseguire la prestazione lavorativa;
vertendosi in ipotesi di contratto a prestazioni corrispettive, trova infatti applicazione il disposto dell’art. 10 1460, secondo comma, cod. civ., secondo cui la parte adempiente può rifiutarsi di eseguire la prestazione a proprio carico solo ove tale rifiuto non risulti contrario alla buona fede, avuto riguardo alle circostanze concrete (v. Cass. n. 12777/2019; 10227/2023). In proposito la Corte d’appello, in una valutazione complessiva e comparativa del comportamento delle parti e condividendo la valutazione del Tribunale, ha, da un lato, rilevato la conformità della condotta aziendale all’accordo sindacale e alle norme sull’orario di lavoro di cui al Regolamento CE 561/2006 (affermazione, come si è detto, non adeguatamente censurata), dall'altro, ha acclarato che il comportamento del IN aveva determinato inevitabili ripercussioni sulla regolarità del servizio, così giungendo ad un giudizio di legittimità e proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità dell'illecito, “da valutare anche alla luce della assoluta mancanza di ravvedimento, anch’essa non contestata ed emergente anzi dall’insistenza nella tesi di parte appellante” (pag. 13 della sentenza). 8. Il ricorso va pertanto rigettato. 9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo 10. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 2.500,00 per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15% e accessori di legge;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. 11 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, del 6 maggio 2026. Consigliere estensore Presidente RI IN CO AD DO
- ricorrente -
contro COTRAL S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati GAETANO VENETO e MARIO ASSENNATO;
- controricorrente – OGGETTO: IMPIEGO PRIVATO- SANZIONE DISCIPLINARE Civile Sent. Sez. L Num. 16468 Anno 2026 Presidente: DORONZO ADRIANA Relatore: BUCONI MARIA LAVINIA Data pubblicazione: 27/05/2026 2 avverso la sentenza n. 523/2024 della CORTE D’APPELLO di ROMA pubblicata in data 12/02/2024 R.G.N. 565/2022; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6/05/2026 dal Consigliere Dott. MARIA LAVINIA BUCONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO CELENTANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato PILERIO SPADAFORA;
FATTI DI CAUSA 1.La Corte di Appello di Roma ha rigettato l’appello proposto da ES IN, dipendente di Cotral s.p.a. con la qualifica di operatore di esercizio, avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo che aveva rigettato le sue domande, volte ad ottenere l’accertamento della nullità, l’inefficacia o l’illegittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal soldo e dal servizio per tre giorni, a lui comminata dalla società datrice di lavoro in data 3.2.2021, a seguito della contestazione del 10.12.2020 e la condanna della medesima alla restituzione delle trattenute, nonché al risarcimento del danno morale e al risarcimento del danno ex art. 96 cod. proc. civ. 2. Al IN, comandato sui turni 5 (4.15-8.45) e W02 (9.15-16.40) del 24.9.2020 e sui turni 217 (5.25-11.05) e W52 (12.30-17) del 24.10.2020, era stato contestato di non avere effettuato il turno W02, causandone la soppressione e di non essersi presentato in servizio per effettuare il turno W52, causando disagi al servizio. 3. Il IN aveva dedotto l’inosservanza del principio di immediatezza della contestazione e l’insussistenza degli addebiti, nonché la violazione del principio di adeguatezza e proporzionalità della sanzione. 4. Aveva in particolare evidenziato che la società da mesi era a conoscenza della sua scelta, manifestata con modello A20 in data 16.6.2020, di non effettuare turni di lavoro diversi da quelli ordinari;
aveva in particolare precisato di essersi avvalso della facoltà di rinunciare alla massima saturazione dell’orario 3 di lavoro e di avere confermato tale opzione due giorni prima dell’assenza, senza ricevere alcun diniego. 5. La Corte territoriale, richiamati i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità sulla tempestività della contestazione disciplinare, ha ritenuto rispettati i termini previsti per la procedura. 6. Ha in particolare rilevato che la società aveva specificamente allegato l’articolazione del procedimento disciplinare, non confutata dall’appellante, ed aveva offerto a riguardo diversi elementi documentali;
ha inoltre valorizzato la complessità della struttura aziendale e la parziale coincidenza con le festività di fine anno, rilevata dal Tribunale, ed ha evidenziato che non era stata provata una concreta lesione del diritto di difesa del lavoratore, né la concreta induzione del lavoratore a fare affidamento sulla rinuncia della società datrice di lavoro alla potestà disciplinare. 7. Considerata la materialità del fatto relativo alle assenze dai turni nei giorni 24 settembre e 24 ottobre, ha ritenuto infondata la giustificazione addotta dal IN di essere stato autorizzato ad avvalersi della facoltà di rinunciare al raggiungimento della massima saturazione possibile del suo orario di lavoro, da lui sottoscritta in data 16.6.2020. 8. Dopo avere rilevato che il IN era stato pacificamente comandato in turno “su disposizione”, ha evidenziato che in base all’ordine di servizio del 24.11.2016, la mancata effettuazione del turno a compensazione per gli operatori con una media settimanale inferiore alle 37 ore è considerata assenza arbitraria e che in base alla comunicazione n. 28 del 13.12.2017, a fronte della rinuncia al raggiungimento della massima saturazione, l’agente non poteva rifiutare i turni assegnati durante le giornate di “disposizione”, nel caso di specie deliberatamente inadempiuti. 9. Ha inoltre escluso la violazione del tempo di pausa tra turni nelle date del 24.9.2020 e del 24.10.2020, avendo ritenuto che in base all’articolo 7 del regolamento CE 561/2006 l’interruzione debba essere parametrata in base al periodo di guida;
ha altresì escluso il superamento dell’orario massimo di servizio. 4 10. Avverso tale sentenza ES IN ha proposto per cassazione sulla base di tre motivi, illustrati da memoria. 11. Cotral s.p.a. ha resistito con controricorso. 12. La Procura Generale ha depositato requisitoria scritta e ha concluso per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma secondo, n. 4 cod. proc. civ. Lamenta l’apparenza della motivazione sulla tempestività delle contestazioni disciplinari. Addebita alla Corte territoriale di essersi limitata a riportare le generiche deduzioni della società datrice di lavoro, senza effettuare un esame critico di tali assunti e senza un autonomo ed effettivo riscontro con gli elementi oggettivi acquisiti al processo. Evidenzia che i fogli di servizio non avevano indicato turni a disposizione (che non possono consistere in servizi di guida); rimarca la semplicità dei fatti, immediatamente rilevati e segnalati ai fini disciplinari attraverso le relazioni giornaliere di servizio, nonché l’assenza di prova delle dedotte complessità di accertamento e di un qualsiasi approfondimento fattuale di tali circostanze. 2. Con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 7 legge n. 300/1970. Insiste nel sostenere l’immediata rilevazione e segnalazione dei fatti ai fini disciplinari attraverso le relazioni giornaliere di servizio, inoltrate lo stesso giorno agli organi aziendali competenti, nonché l’assenza di indagini, verifiche o complesse valutazioni dell’iter aziendale. IC la documentazione prodotta, evidenziando il carattere compensativo dei turni oggetto della contestazione, nonché la legittima ed irrevocabile scelta del lavoratore, che aveva rinunciato al raggiungimento della massima saturazione, dandone formale conferma due giorni prima dei turni W in discussione, senza che l’azienda avesse dedotto e provato la sopravvenienza 5 di impreviste esigenze di servizio che avessero reso necessaria la sospensione dell’opzione. Deduce che con la contestazione disciplinare la società per la prima volta aveva manifestato il suo dissenso rispetto alla scelta del lavoratore. Sostiene che la sequenza dei fatti, il ritardo intenzionale nella contestazione ed il generico riferimento all’astruso e farraginoso iter disciplinare denotavano un preconcetto verso il lavoratore, funzionale all’obiettivo di infliggergli un’ingiusta sanzione;
rimarca l’irrilevanza del riferimento alla parziale coincidenza con le feste natalizie, peraltro mai addotta dalla controparte. 3. Con il terzo motivo, proposto in via subordinata, il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 6 del d.lgs. n. 66/2003 di attuazione dell’art. 17, comma 6, del Regolamento CE 561/2006, degli artt. 7 e 8 della legge n. 138/1958, nonché dell’art. 27 del CCNL Autoferrotranvieri del 28.11.2015 e dell’Accordo sindacale aziendale del 21.2.2017, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ. Lamenta che la programmazione dei due turni per i giorni 24 settembre e 24 ottobre 2020 aveva superato l’orario massimo di servizio, fissato dall’azienda in 7 ore e 10 minuti;
evidenzia che il turno del 24 settembre 2020 aveva previsto 11,55 ore di guida, mentre il turno del 24 ottobre 2020 aveva previsto 11 ore, con pause inferiori ai 45 minuti. Sostiene che nelle ore di guida devono ricomprendersi tutte le attività connesse all’espletamento del servizio e del turno. 4. Il ricorso nel suo complesso supera il vaglio di ammissibilità. Questa Corte ha chiarito che il ricorso deve essere redatto con modalità che consentano di delimitare capo o i capi della sentenza impugnata esplicitando con chiarezza le ragioni in iure per le quali quel capo è affetto dal vizio denunciato;
la riproposizione degli argomenti disattesi dal giudice di merito non determina l’inammissibilità del ricorso ove quegli argomenti siano idonei a confutare l’iter argomentativo seguito dalla sentenza impugnata (v. Cass. n. 5505/2025 e la giurisprudenza ivi richiamata). 6 Nel caso di specie il ricorso soddisfa tali requisiti, in quanto riporta le statuizioni censurate e chiarisce l’oggetto delle doglianze mosse alla sentenza impugnata. 5. Il primo motivo presenta invece profili di inammissibilità. Nel prospettare che i fogli di servizio non avevano indicato turni a disposizione (turni che non possono consistere in servizi di guida), la censura prospetta una diversa ricostruzione del fatto rispetto a quella effettuata dalla Corte territoriale. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (vedi, per tutte: Cass. S.U. 27 dicembre 2019, n. 34476 e Cass. 14 aprile 2017, n. 8758). Nella restante parte la censura è infondata. Non sussiste l’apparenza della motivazione, avendo la sentenza impugnata dato atto delle allegazioni della società riguardanti l’articolazione del procedimento disciplinare, non specificamente contestate, ed avendo altresì evidenziato la complessità della struttura aziendale e la parziale coincidenza con le festività di fine anno rilevata dal Tribunale. La Corte territoriale ha in particolare considerato l’insieme dei passaggi procedimentali e la complessità della struttura aziendale ed ha ritenuto rispettati i termini della procedura, essendo rimaste indimostrate la lesione del diritto alla difesa del lavoratore e la concreta induzione del lavoratore a fare affidamento sulla rinuncia della società datrice di lavoro alla potestà disciplinare. Ha inoltre rilevato che il IN aveva confuso la conoscenza dell’illecito disciplinare con la conoscenza di taluni antecedenti, come la comunicazione del modello A20 (utilizzata per argomentare la tardività della contestazione) ed ha evidenziato la necessità di effettuare i riscontri, attraverso la disamina della documentazione prodotta dal ricorrente, per verificare l’ipotesi di partenza. 7 La Corte territoriale ha dunque effettuato un’autonoma e complessiva valutazione, ritenendo congruo il tempo trascorso tra gli illeciti e le relative contestazioni. 6. Il secondo motivo è inammissibile nelle parti in cui prospetta l’immediata rilevazione e segnalazione dei fatti ai fini disciplinari attraverso le relazioni giornaliere di servizio, inoltrate lo stesso giorno agli organi aziendali competenti (circostanze che non risultano dalla sentenza impugnata e rispetto alle quali la censura, in violazione dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., non chiarisce in quali atti dei gradi di merito sono state prospettare), il carattere compensativo dei turni “W”, nonché l’assenza di indagini, verifiche o complesse valutazioni dell’iter aziendale, in contrasto con l’accertamento effettuato dalla Corte territoriale Nella restante parte la censura è infondata. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno rammentato che “in materia di licenziamento disciplinare il principio dell’immediatezza della contestazione mira, da un lato, ad assicurare al lavoratore incolpato il diritto di difesa nella sua effettività, così da consentirgli il pronto allestimento del materiale difensivo per poter contestare più efficacemente il contenuto degli addebiti e, dall’altro, in caso di ritardo nella contestazione, a tutelare il legittimo affidamento del prestatore – in relazione al carattere facoltativo dell’esercizio del potere disciplinare, nella cui esplicazione il datore di lavoro deve comportarsi in conformità ai canoni della buona fede – sulla mancanza di connotazioni disciplinari del fatto incriminabile. Inoltre, tra l’interesse del datore di lavoro a prolungare le indagini in assenza di una obiettiva ragione e il diritto del lavoratore ad una pronta ed effettiva difesa, non può non prevalere la posizione di quest’ultimo, tutelata “ex lege”, senza che abbia valore giustificativo, a tal fine, la complessità dell’organizzazione aziendale (v. in tal senso Cass. sez. lav. n. 13167 del 8.6.2009)” (Cass. S.U. n. 30985/2017). Questa Corte ha inoltre affermato che il principio di immediatezza implica che il datore di lavoro proceda alla contestazione non appena abbia acquisito una compiuta e meditata conoscenza dei fatti oggetto di addebito, atteso che il ritardo nella contestazione lede il diritto di difesa del lavoratore e, in particolare, 8 il suo affidamento sulla mancanza di rilievo disciplinare attribuito dal datore di lavoro alla condotta inadempiente (Cass. n. 29627/2018). L’immediatezza della contestazione va valutata non in relazione al momento in cui il datore avrebbe potuto accorgersi dell’infrazione ove avesse controllato assiduamente l’operato del dipendente, ma riguardo all’epoca in cui ne abbia acquisito piena conoscenza (Cass. n. 7467/2023). Si è inoltre chiarito che l’immediatezza della contestazione disciplinare va intesa in senso relativo, poiché deve correlarsi con la specifica natura dell’illecito disciplinare, con l’avvenuta conoscenza dei fatti ascrivibili al lavoratore da parte del datore di lavoro, con il tempo occorrente per l’espletamento delle indagini e con la complessità o meno dell’organigramma aziendale (Cass. n. 11933/2003; Cass. n. 30558/2022; Cass. n. 1248/2016), dovendosi dare conto delle ragioni che possono cagionare il ritardo (quali il tempo necessario per l’accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell’impresa), con valutazione riservata al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici (tra le più recenti Cass. n. 14726/2024; Cass. n. 16841/2018; Cass. n. 281/2016; Cass. n. 20719/2013). E’ dunque conforme a tali principi la sentenza impugnata, che avendo accertato una specifica ragione organizzativa costituita dall’articolazione del procedimento disciplinare ed avendo valorizzato la complessità della struttura e la mancata lesione del diritto alla difesa, oltre alla parziale coincidenza con le festività di fine anno rilevata dal Tribunale, ha ritenuto rispettati i termini previsti dalla procedura. 7. Il terzo motivo è inammissibile. La Corte territoriale ha accertato che i turni “W” del IN del 24.9.2020 e del 24.10.2020 erano “su disposizione” e dunque obbligatori;
richiamata la sentenza del Tribunale, ha poi accertato il rispetto del tempo di pausa di 45 minuti tra i turni programmati nelle date del 24.9.2020 e del 24.10.2020 ed ha ritenuto che ai sensi dell’articolo 7 del regolamento CE n. 561/2006, il tempo di guida è solo quello di effettiva movimentazione del mezzo, non anche le altre operazioni come guida, carico e scarico o altre attività. 9 Ha poi rilevato che il limite di 7 ore e 10 minuti fissato dall’Ordine di Servizio n. 58 del 20.6.2017 (quale specifica fonte addotta ai fini del riscontro dal IN nel giudizio di primo grado) vale solo per i turni continui, mentre per i turni spezzati oggetto del presente giudizio, vale il limite di 12 ore e 50 minuti previsto dallo stesso Ordine di Servizio, ha accertato che nelle date del 24.9.2020 e del 24.10.2020 il IN era stato impiegato in turni spezzati a nastro ed ha pertanto escluso il superamento dell’orario massimo di servizio. La censura, assumendo genericamente il superamento dell’orario massimo di servizio di 7 ore e 10 minuti, da un lato non si confronta con la puntuale ricostruzione in fatto contenuta nella sentenza impugnata, e dall’altro non coglie che la Corte territoriale nell’indicare l’orario che il IN avrebbe dovuto osservare nelle date del 24.9.2020 e 24.10.2020 ha valutato l’intero orario di servizio (e non solo le ore di guida) rilevando che nel caso di specie detto limite non è stato superato. Nel prospettare che le programmazioni del 24.9.2020 e del 24.10.2020 contrastano con le prescrizioni del Regolamento CEE n. 561/2006, con il d.lgs. n. 234/2007, con il CCNL e con accordi aziendali, la censura non chiarisce quale specifica affermazione della Corte territoriale sarebbe in contrasto con le norme di cui denuncia la violazione (peraltro in rubrica menziona gli artt. 3, 4 e 8 del d.lgs n. 66/2003, sostenendo che tale decreto ha dato attuazione all’articolo 17, comma 6, del Regolamento CE 561/2006, che è successivo, e menziona gli artt. 7 e 8 della legge n. 138/1958, mentre nella parte espositiva richiama gli articoli 6 e 7 del Regolamento CE 561/2006 e l’art. 5 della legge n. 138/1958). Inoltre, nel sostenere che i turni “W” non erano obbligatori, la censura mette in discussione l’accertamento in fatto della Corte territoriale riguardo ai turni “su disposizione”, sollecitando un giudizio di merito (v. pagg. 8 e 9 della sentenza che richiamano l’accordo sindacale del 21/2/2017 e la comunicazione di servizio del 13/12/2017 in ordine all’obbligatorietà dei suddetti turni). In ogni caso, l’eventuale illegittimità della programmazione dei turni sarebbe priva di decisività, in quanto non avrebbe legittimato in via automatica il rifiuto del lavoratore ad eseguire la prestazione lavorativa;
vertendosi in ipotesi di contratto a prestazioni corrispettive, trova infatti applicazione il disposto dell’art. 10 1460, secondo comma, cod. civ., secondo cui la parte adempiente può rifiutarsi di eseguire la prestazione a proprio carico solo ove tale rifiuto non risulti contrario alla buona fede, avuto riguardo alle circostanze concrete (v. Cass. n. 12777/2019; 10227/2023). In proposito la Corte d’appello, in una valutazione complessiva e comparativa del comportamento delle parti e condividendo la valutazione del Tribunale, ha, da un lato, rilevato la conformità della condotta aziendale all’accordo sindacale e alle norme sull’orario di lavoro di cui al Regolamento CE 561/2006 (affermazione, come si è detto, non adeguatamente censurata), dall'altro, ha acclarato che il comportamento del IN aveva determinato inevitabili ripercussioni sulla regolarità del servizio, così giungendo ad un giudizio di legittimità e proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità dell'illecito, “da valutare anche alla luce della assoluta mancanza di ravvedimento, anch’essa non contestata ed emergente anzi dall’insistenza nella tesi di parte appellante” (pag. 13 della sentenza). 8. Il ricorso va pertanto rigettato. 9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo 10. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 2.500,00 per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15% e accessori di legge;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. 11 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, del 6 maggio 2026. Consigliere estensore Presidente RI IN CO AD DO