Sentenza 28 aprile 2017
Massime • 1
In tema di prevenzione patrimoniale, la presunzione di fittizietà prevista dall'art. 2-ter, comma quattordicesimo, L. 31 maggio 1965, n. 575, per i soli trasferimenti ed intestazioni effettuati nei due anni antecedenti alla proposta della misura di prevenzione non viene in rilievo qualora, a fronte di plurimi trasferimenti, il primo dei quali anteriore al biennio, sia stata formulata autonoma proposta di prevenzione a carico dei cessionari intermedi - successivi cedenti - in ragione della loro autonoma pericolosità sociale, derivante dall'intestazione fittizia dei beni oggetto di misura, che costituisce condotta punibile ai sensi dell'art. 12-quinquies, comma primo, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in L. 7 agosto 1992, n. 356.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/04/2017, n. 27430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27430 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2017 |
Testo completo
27430-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n.758 GIOVANNI DIOTALLEVI - Presidente - sez. CC 28/04/2017 MARGHERITA TADDEI R.G.N. 38789/2016 -Relatore - ANDREA PELLEGRINO AN PI FA DI PISA ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi rispettivamente proposti nell'interesse di PA VI OR, n. a Palermo il 01/08/1973, rappresentato e assistito dall'avv. Alberto Alessandri e dall'avv. Alberto Stagno D'Alcontres PA GA, n. a Palermo il 04/05/1976, rappresentato e assistito dall'avv. Giovanni Di Benedetto e dall'avv. Simone Lonati PA RB, n. a Palermo il 12/03/1972, rappresentata e assistita dall'avv. Giuseppe Oddo e dall'avv. Salvino Mondello PA IA, n. a Palermo il 19/02/1987, rappresentata e assistita dall'avv. Giuseppe Oddo e dall'avv. Salvino Mondello avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo, sezione misure di prevenzione, n. 34/2014, in data 02/05/2016, con la quale erano state rigettate le opposizioni proposte avverso il decreto di sequestro reso in data 12/02/2015; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
lette le memorie di replica presentate in data 18/01/2017 rispettivamente nell'interesse di VI OR PA e GA PA la prima, e nell'interesse di RB PA e IA PA la seconda;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea Pellegrino;
1 A letta la prima requisitoria in data 15/12/2016 del Sostituto Procuratore generale dott. Roberto Aniello che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
letta altresì la seconda requisitoria in data 31/03/2017 del Sostituto Procuratore generale dott. Roberto Aniello che, ritirando le precedenti conclusioni, ha chiesto che la Suprema Corte proceda ad annullamento senza rinvio del decreto del Tribunale di Palermo in data 02/05/2016 e del decreto di sequestro in data 12/02/2015 nei confronti dei ricorrenti. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 16/12/2015, la Suprema Corte (VI sezione penale, sent. n. 579/2016) aveva annullato i decreti di sequestro emessi, ex art. 18, comma 3, d.lgs. n. 159/2011 dal Tribunale di Palermo rispettivamente in data 24/03/2014 e in data 26/06/2014 limitatamente ai beni sequestrati a VI OR PA, GA PA, RB PA e IA PA.
2. I decreti in parola erano stati emessi sul presupposto che i fratelli VI OR e GA PA fossero eredi o avessero ereditato di fatto i beni (oggetto del sequestro) dal nonno VI PA, deceduto il 29/03/2009, condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa. Nell'annullare i decreti in questione, i giudici di legittimità avevano escluso che dette misure di prevenzione patrimoniale potessero essere avviate nei confronti dei sunnominati, in quanto gli stessi non erano mai stati eredi, né successori a titolo universale o particolare di VI PA;
con la medesima pronuncia, la Suprema Corte annullava il decreto di sequestro del 26/06/2014 anche perché la relativa proposta era stata avanzata dopo il decorso del quinquennio dal decesso di VI PA.
3. In data 12/02/2015 il Tribunale di Palermo, in accoglimento della proposta di prevenzione del 24/12/2014, emetteva nuovo provvedimento di sequestro nei confronti di VI OR PA e di GA PA sul presupposto dell'autonoma loro pericolosità in conseguenza dell'attribuzione in prima persona ai medesimi, secondo una valutazione di carattere indiziario, di condotte punibili ex art. 12 quinquies, comma 1, D.L. n. 306/1992, convertito dalla L. n. 356/1992 (intestatari fittizi ricondotti alle categorie di cui all'art. 4, comma 1 lett. b) e c) d. lgs. n. 159/2011). 2 4. Con atto di opposizione del 19/01/2016, la difesa di VI OR PA e di GA PA deduceva l'improcedibilità della proposta di prevenzione del 24/12/2014 chiedendo la revoca del decreto di sequestro del 12/02/2015 e la restituzione di tutte le quote societarie e dei beni aziendali di loro proprietà. A sostegno delle richieste avanzate con l'opposizione, si osservava come il decreto di sequestro del 12/02/2015 fosse stato emesso in violazione del termine quinquennale di cui all'art. 18, comma 3, d. lgs. n. 159/2011, norma applicabile nel caso di specie trattandosi di misura attinente a beni ritenuti riconducibili a persona deceduta prima dell'inizio del procedimento. Si era al riguardo osservato come il Tribunale di Palermo avesse finito con il disporre un provvedimento ablativo in pregiudizio degli eredi (meglio, dei successori universali) di VI PA: in altri termini, qualora si volesse assumere che i fratelli PA fossero meri intestatari fittizi delle quote in sequestro, si sarebbe reso necessario (ex art. 26 d.lgs. n. 159/2011) annullare i relativi atti dispositivi (di intestazione fittizia) e ricondurre i beni in parola entro il compendio successorio di VI PA, proprietario occulto secondo l'accusa, di tal che, sarebbero stati i successori di quest'ultimo ad essere destinatari della misura ablativa.
5. Con ordinanza in data 02/05/2016, il Tribunale di Palermo, nel rigettare le opposizioni dei proposti e degli intervenienti, riconosceva come il decreto di sequestro del 12/02/2015 si fondasse sull'autonoma pericolosità dei fratelli PA, intestatari fittizi dei beni.
6. Avverso detto provvedimento, VI OR PA e GA PA propongono ricorso per cassazione per lamentare, quale motivo unico, la violazione dell'art. 18, comma 3, d. lgs. n. 159/2011 assumendo l'improcedibilità della misura di prevenzione patrimoniale in quanto avviata dopo il decorso del termine quinquennale. -non ancora-In particolare, si rileva come secondo la dimostrata impostazione del Tribunale, l'avvenuta ricezione da parte di VI OR PA e di GA PA, quali intestatari fittizi, di beni intrinsecamente pericolosi avrebbe avuto l'effetto di una "contaminazione" del loro intero patrimonio, facendo assumere ai medesimi la qualità di soggetti pericolosi: detta "autonoma pericolosità sociale" dei due ricorrenti, tuttavia, veniva rilevata solo in occasione dell'ultima proposta di prevenzione e all'evidente fine di "aggirare" l'applicazione del perentorio termine quinquennale.
7. Avendo il decreto di sequestro datato 12/02/2015 avuto ad oggetto anche le quote sociali della Simsider s.r.l., di cui RB PA e IA PA avevano addotto la titolarità nella misura del 25% ciascuna, queste ultime proponevano opposizione con atto depositato in data 28/01/2016 assumendo l'illegittimità del provvedimento ablatorio dal momento che, anche le quote in parola avrebbero potuto costituire oggetto di procedimento di prevenzione nei confronti dei soli eredi di VI PA (nonno delle opponenti), tra i quali non rientravano né le stesse né i loro fratelli: procedimento che si sarebbe dovuto instaurare nel termine di anni cinque dal decesso di quest'ultimo, termine, nella fattispecie, già spirato.
8. Con ordinanza in data 02/05/2016, il Tribunale di Palermo rigettava l'opposizione evidenziando anche con riferimento alle posizioni di RB PA e di IA PA come il decreto di sequestro del 12/02/2015 si fondasse sull'autonoma pericolosità di PP PA nonché di VI OR PA e di GA PA nel presupposto - come si è già detto dell'attribuibilità ai medesimi, in prima persona, di fatti punibili - ex art. 12 quinquies, comma 1, D.L. n. 306/1992, con conseguente inoperatività nei loro confronti del termine quinquennale per l'esercizio dell'azione. Il Tribunale ha quindi ritenuto del tutto rituale l'emissione di un provvedimento di sequestro avente ad oggetto le quote della Simsider s.r.l., anche qualora parte di esse sia stato oggetto di trasferimento essendosi accertato che: VI OR PA e GA PA sono divenuti titolari delle quote della Simsider s.r.l. allorchè VI PA era ancora in vita;
in data 02/07/2013, RB PA e IA PA hanno acquistato dai fratelli, ciascuna per l'importo di euro 3.000,00, il 25% delle quote della società in parola, corrispondendone un prezzo (pari al valore nominale delle quote) ritenuto del tutto incongruo (per difetto) rispetto all'effettivo patrimonio della società; non fosse stato nemmeno ipotizzato un trasferimento fraudolento di valori a favore di RB PA e di IA PA in concorso necessario con un soggetto già defunto al momento dell'atto traslativo. Da qui la conclusione secondo la quale i reali titolari delle quote non potessero che essere i proposti VI OR PA e GA PA e non anche le intervenute RB PA e IA PA.
9. Avverso detta ordinanza, veniva proposto separato ricorso per cassazione anche nell'interesse di RB PA e di IA PA, terze intervenute, per lamentare, con tre distinti motivi, la violazione dell'art. 18 d. lgs. n. 159/2011 (primo motivo), dell'art. 20 d. lgs. n. 159/2011 4 (secondo motivo) e dell'art. 26 d. lgs. n. 159/2011 (terzo motivo).
9.1. In relazione al primo motivo, si evidenzia come il reato di cui all'art. 12 quinquies I. n. 356/1992 è a concorso necessario, la cui condotta richiede la compresenza e la imprescindibile convergenza degli apporti materiali dell'intestatario reale e dell'intestatario fittizio: situazione che, evidentemente, non può ricorrere nel caso di specie, in cui il supposto intestatario è deceduto e lo era già al momento della formulazione della proposta. Conseguentemente, se la sostanziale appartenenza a VI PA è il presupposto che concretamente ha determinato il sequestro opposto, l'ablazione del bene si sarebbe resa possibile solo attraverso il percorso indicato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 2306/2016. 9.2. In relazione al secondo motivo, si censura la decisione impugnata che ha ritenuto di poter desumere la disponibilità delle quote in capo ai proposti (i fratelli PA) dal solo fatto che l'acquisto sarebbe avvenuto ad un prezzo più basso rispetto al postulato valore economico della Simsider.
9.3. In relazione al terzo motivo, si evidenzia come il pregiudizio posto dall'Accusa presuppone un doppio passaggio traslativo dei beni, attraverso una serie di fittizie intestazioni, dal defunto VI PA ai nipoti VI OR PA e GA PA e da costoro alle sorelle RB PA e IA PA: orbene, con sentenza n. 10153/2013, la Suprema Corte (VI sez., c.c. del 18/10/2012, dep. 04/03/2013, Coli e altri, Rv. 254547), ha statuito che "in tema di prevenzione patrimoniale, la presunzione di intestazione fittizia, prevista dal comma 14 dell'art. 2 ter, legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificato dall'art. 10, comma primo, lett. d) del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in I. 24 luglio 2008, n. 125 non si applica nel caso di una pluralità di atti traslativi, quando il primo di essi sia stato effettuato antecedentemente al biennio dalla proposta della misura di prevenzione": insegnamento, che i giudici di merito non avevano tenuto in alcun conto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono tutti infondati e, come tali, non meritevoli di accoglimento.
2. Ricorso nell'interesse di VI OR PA e GA PA. Va evidenziato in premessa come, con sentenza n. 12621 del 22/12/2016, dep. il 16/03/2017 (ric. De Angelis e altri), le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno ritenuto che la confisca può avere per oggetto 5 non solo i beni pervenuti a titolo di successione ereditaria, ma anche i beni che, al momento del decesso del soggetto socialmente pericoloso, erano nella disponibilità del de cuius per essere stati solo fittiziamente intestati o trasferiti a terzi. Non v'è dubbio, infatti, che l'interesse pubblico all'eliminazione dal circuito economico di beni di sospetta illegittima provenienza (cfr., Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262604), sussiste per il solo fatto che quei beni siano andati ad incrementare il patrimonio del soggetto e prescinde dal fatto che perduri in capo a quest'ultimo lo stato di pericolosità, perché la finalità preventiva che si intende perseguire con la confisca risiede proprio nell'impedire che il sistema economico legale sia funzionalmente alterato da anomali accumuli di ricchezza, quale che sia la condizione del soggetto che poi si trovi a farne in qualsiasi modo uso (cfr., Sez. 1, n. 23641 del 11/02/2014, Mondini, Rv. 269104).
2.1. VI OR PA e GA PA hanno chiesto di dichiararsi improcedibile la proposta del pubblico ministero datata 24/12/2014 in ragione della quale è stato emesso il decreto di sequestro del 12/02/2015 nonché di disporsi la restituzione dei propri beni oggetto di tale ultima cautela. A tal fine, hanno denunciato come il decreto di sequestro de quo fosse stato disposto in mancanza dei presupposti di legge dal momento che i cespiti da esso attinti avrebbero potuto costituire oggetto di procedimento di prevenzione nei confronti dei successori universali di VI PA, nel cui novero non rientrano gli opponenti (nipoti di VI PA), e solo nel termine di cinque anni (nella fattispecie decorsi) dal suo decesso.
2.2. I ricorrenti, peraltro, pur denunciando formalmente la violazione e l'erronea applicazione di legge, tendono in sostanza a confutare, nell'illustrazione delle relative doglianze, la motivazione del provvedimento impugnato, nella chiara prospettiva di accreditare una diversa interpretazione delle circostanze di fatto emerse e di togliere così valenza agli elementi posti alla base del giudizio di pericolosità sociale formulato nei confronti del de cuius e della misura di prevenzione patrimoniale nei confronti dei suoi successori conseguentemente adottata. Al riguardo, è il caso di sottolineare che la limitazione del ricorso alla sola "violazione di legge" è stata riconosciuta dalla stessa Corte Costituzionale non irragionevole (sent. n. 321/2004), data la peculiarità del procedimento di prevenzione sia sul piano processuale che su quello sostanziale. Le censure nel ricorso articolate, inoltre, si limitano a riproporre le medesime questioni già esaminate e risolte dai giudici di merito, riformulando sostanzialmente le medesime doglianze in punto di omissioni argomentative nelle quali essi sarebbero incorsi in merito alla verifica della genesi lecita e dell'effettiva disponibilità dei beni oggetto del provvedimento ablativo. Il provvedimento impugnato, di contro, è dettagliatamente motivato ed è sorretto da un apparato argomentativo del tutto congruo ed esaustivo, logicamente correlato alle rappresentate emergenze processuali, che sono state dal giudice del gravame apprezzate e valutate tenendo conto dei rilievi nel caso di speciedifensivi - motivatamente disattesi e nel pieno rispetto di un quadro di principi esattamente interpretati ed applicati, sicché non può sotto alcun profilo parlarsi di una motivazione mancante o apparente riguardo ai punti sopra evidenziati.
2.3. Nel merito, va rilevato che come riconosciuto nell'ordinanza impugnata non vi sia dubbio sul fatto che l'art. 18, comma 3, d. lgs. n. 159/2011 consenta l'esercizio dell'azione di prevenzione nei confronti degli eredi del soggetto che avrebbe potuto essere destinatario della medesima azione solo nel termine predetto: tuttavia, ciò vale solo nel caso "... in cui con la proposta si intenda attingere il patrimonio del de cuius in relazione alla pericolosità di lui e non anche in relazione alla pericolosità dell'erede, il quale potrebbe aver ricevuto i beni iure hereditario senza rientrare tra i ... soggetti di cui all'art. 4 d. lgs. n. 159/2011 e senza aver manifestato 414 qualsivoglia pericolosità. In questo caso, il termine posto dalla legge salvaguarda l'affidamento dell'erede che non è socialmente pericoloso e la certezza dei rapporti giuridici".
2.3.1. L'impugnata pronunzia, infatti, ha dato conto delle ragioni giustificative dell'esito decisorio (i ricorrenti sono intestatari fittizi dei beni oggetto del decreto di sequestro in data 12/02/2015 e, come tali, imputabili ex art. 12 quinquies, comma 1, D.L. n. 306/1992, conv. dalla L. n. 356/1992; inoltre, in quanto soggetti considerati autonomamente come pericolosi, sono passibili di misura di prevenzione) cui è pervenuta, sia attraverso la compiuta individuazione degli elementi dimostrativi della continuativa dedizione del de cuius ad attività delittuose, anche risalenti nel tempo, sia attraverso la specifica indicazione delle diverse fonti di prova valutate ai fini dell'apprezzamento in merito alla sussistenza di ingiustificate disponibilità economiche, siccome ritenute di entità del tutto sproporzionata ai redditi propri, a quelli dichiarati dai loro nuclei familiari ed alle attività economiche svolte, il tutto al fine, da un lato, di escludere che VI OR PA e GA PA avessero mezzi propri sufficienti per costituire gli enti delle cui partecipazioni sono titolari o per 1 7 finanziare le operazioni da loro compiute e, dall'altro, comprovare (nella prospettiva della probatio minor tipica della fase procedimentale), la pericolosità in proprio dei ricorrenti.
2.3.2. Del resto, il giudizio di prevenzione, lungi dal consistere in una mera valutazione di pericolosità soggettiva (la parte prognostica del giudizio) si alimenta in primis dalla valutazione di "fatti" storicamente apprezzabili e costituenti a loro volta "indicatori" della possibilità di iscrivere il soggetto proposto in una delle categorie criminologiche previste dalla legge (la parte constatativa e dunque ricostruttiva del giudizio). Il soggetto coinvolto in un procedimento di prevenzione, in altre parole, non viene ritenuto "colpevole" o "non colpevole" in ordine alla realizzazione di un fatto specifico, ma viene ritenuto "pericoloso" o "non pericoloso" in rapporto al suo precedente agire (per come ricostruito attraverso le diverse fonti di conoscenza) elevato ad "indice rivelatore" della possibilità di compiere future condotte perturbatrici dell'ordine sociale costituzionale o dell'ordine economico e ciò in rapporto all'esistenza di precise disposizioni di legge che "qualificano" le diverse categorie di pericolosità (artt. 1 e 3 d. lgs. n. 159/2011).
2.4. Nel suo percorso motivazionale, in particolare, l'impugnato provvedimento ha posto in evidenza come: -i due ricorrenti avessero iniziato la loro attività imprenditoriale negli anni '90, quando erano ancora molto giovani ed ancora conviventi con il padre PP PA (figlio di VI PA); -non consta che VI OR PA e GA PA disponessero all'epoca di risorse proprie, avendo la stessa difesa ipotizzato come i mezzi economici da costoro impiegati all'inizio dell'attività di impresa provenissero dal nucleo familiare di origine;
-v'è compendio indiziario che depone per l'unitarietà della gestione delle attività di famiglia da parte di VI PA e per la riferibilità a quest'ultimo, al di là del dato formale, della titolarità delle quote di lui e dei familiari negli enti già oggetto di sequestro nei confronti di PP PA (v. pag. 6 dell'ordinanza impugnata).
2.5. Conclusivamente, si può affermare quindi che l'avvenuto comprovato riconoscimento dei fratelli PA come persone socialmente pericolose riconducibili alle categorie di soggetti di cui all'art. 4 comma 1 lett. b) e c) d. lgs. cit., rende inoperante nei loro confronti il termine quinquennale decorrente dal decesso del de cuius (28/03/2009) per la proposta di misura di prevenzione patrimoniale (art. 18, comma 3 d. lgs. n. 159/2011). 8 3. Ricorso nell'interesse di RB PA e IA PA.
3.1. Infondato è il primo motivo. Come i germani VI OR PA e GA PA, anche RB e IA PA, nel proporre opposizione avverso il decreto di sequestro del 12/02/2015 con riferimento alle quote sociali della Simsider s.r.l. di cui le medesime hanno addotto la titolarità nella misura ciascuna del 25%, hanno assunto come il provvedimento giudiziale fosse stato emesso in mancanza dei presupposti di legge, dal momento che anche le quote in parola avrebbero potuto costituire oggetto di procedimento di prevenzione nei confronti dei soli eredi di VI PA (nonno defunto delle ricorrenti) da instaurarsi nel termine di anni cinque dal decesso di quest'ultimo, termine già spirato all'atto del sequestro in parola. Inoltre, le ricorrenti hanno contestato la pericolosità sociale dei familiari di VI PA (ivi compresi VI OR PA e GA PA) ed affermato la propria effettiva titolarità delle quote indicandone e documentandone l'acquisto ed il pagamento.
3.1.1. Come già evidenziato in precedenza trattando delle posizioni dei ricorrenti VI OR PA e GA PA, presupposto per l'applicazione di una misura di prevenzione è la sussumibilità del proposto tra i soggetti di cui all'art. 4 d. lgs. n. 159/2011 e la valutazione della sua pericolosità sociale. Nella fattispecie, entrambi i presupposti risultano ricorrere.
3.1.2. In relazione al primo, il Tribunale ha correttamente evidenziato come, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, il delitto previsto dall'art. 12 quinquies, comma 1, D.L. 08/06/1992, n. 306, conv. dalla L. 07/08/1992, n. 356, integri una fattispecie a concorso necessario che può sanzionare sia il fatto di chi attribuisca fittiziamente i beni ad altri, sia coloro che accettino di acquisirne la titolarità o la disponibilità (cfr., Sez. 5, n. 13083 del 28/02/2014, Pollifroni, Rv. 262764; Sez. 5, n. 15489 del 26/02/2004, Iervolino ed altro, Rv. 229343).
3.1.3. In relazione al secondo, si è altrettanto chiaramente precisato come il giudizio sulla pericolosità può trarsi da elementi di natura prettamente fattuale rivelatrici di una agire perturbatore dell'ordine sociale e di quello economico (cfr., Sez. 5, n. 23041 del 28/03/2002, Ferrara ed altri).
3.1.4. Fermo quanto precede, va evidenziato come il Tribunale dopo aver riconosciuto che risulta provato che, con atto pubblico in data 02/07/2013, RB PA e IA PA hanno acquistato, ciascuna per l'importo di euro 3.000,00 (rispettivamente da GA PA e da VI OR PA) il 25% delle quote della società Simsider, che il prezzo è stato corrisposto con assegni bancari non trasferibili e la provvista è stata fornita a IA PA da RB PA - abbia ritenuto, con motivazione priva di vizi logico-giuridici, come "il prezzo che PA RB e PA IA risultano aver pagato come corrispettivo delle stesse partecipazioni non può dirsi congruo rispetto al valore che ad esse deve attribuirsi" avuto riguardo al fatto che nel 2013 (quando vi è stata la cessione a favore delle PA), la soc. Simsider "aveva un patrimonio netto di euro 648.864,00, un attivo circolante di euro 784.314,00, immobilizzazioni (comprensive di riserve pari ad euro 651.995,00) ... ed una perdita di esercizio di soli euro 2.160,00...". E, a tutto questo, andava aggiunto e considerata l'identità dei cedenti ed i rapporti tra questi e le cessionarie (tutti discendenti di VI PA) nonchè il tempo in cui i cedenti avevano acquisito la titolarità delle quote (esistenza in vita di VI PA): trattasi di elementi di fatto caratterizzati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza che, nell'ottica della sufficienza indiziaria propria della fase in discussione, consentono di ritenere adeguatamente dimostrata l'esistenza di una situazione che avalla concretamente l'ipotesi del carattere puramente formale di detta intestazione, e, corrispondentemente, del permanere della disponibilità dei beni nella effettiva ed autonoma disponibilità di fatto dei proposti, VI OR e GA PA (cfr., Sez. 2, n. 6977 del 09/02/2011, Battaglia e altri, Rv. 249364).
3.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo. Trattasi di censura in fatto che involge valutazioni di solo merito non scrutinabili nella presente sede di legittimità.
3.3. Infondato è il terzo motivo. impugnata abbiaAssumono le ricorrenti come l'ordinanza completamente disatteso l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di prevenzione patrimoniale, la presunzione di intestazione fittizia, prevista dal comma 14 dell'art. 2 ter, legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificato dall'art. 10, comma primo, lett. d) del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in 1. 24 luglio 2008, n. 125 non si applichi nel caso di una pluralità di atti traslativi, quando il primo di essi sia stato effettuato antecedentemente al biennio dalla proposta della misura di prevenzione: si cita al riguardo una sentenza, la n. 10153 della sesta sezione, emessa in data 18/10/2012, dep. nel 2013, Coli e altri, Rv. 254547, in fattispecie avente ad oggetto la peraltro diversa, rispetto al- 10 1 caso di specie - donazione di beni immobili).
3.3.1. La summenzionata disposizione normativa dispiega i suoi effetti sulla ripartizione dell'onere della prova in materia di intestazioni e trasferimenti (a qualsiasi titolo) di beni a prossimi congiunti, con inversione, ex lege, dell'onere della prova circa una titolarità effettiva, e non fittizia (in capo al prossimo congiunto del proposto), dei beni assoggettati o assoggettabili alle misure di prevenzione. Essa, dunque, riflette la scelta di tipizzare alcuni negozi giuridici che si ritengono, per esplicita volontà normativa, in base ad una presunzione iuris tantum, fittizi sino a prova contraria, ove intercorrenti tra il proposto e determinate categorie di soggetti (coniuge, conviventi ed alcune categorie di parenti del medesimo proposto;
qualsiasi altra categoria di soggetti, se si tratta di trasferimenti a titolo gratuito), stabilendo un limite temporale di operatività della presunzione nei due anni antecedenti la proposta della misura (in motivazione, v. Sez. 1, n. 39799 del 20/10/2010, Fiorisi e altri, Rv. 248845).
3.3.2. In realtà, nella fattispecie, il doppio passaggio traslativo ed in particolare il dato storico-fattuale dell'antecedenza - superiore al biennio - tra la prima cessione e la proposta della misura di prevenzione (il passaggio delle quote da VI PA ai due nipoti maschi è certamente avvenuto prima del 28/03/2009, data di decesso del nonno) appare del tutto irrilevante attesa la valutata pericolosità sociale in proprio dei successivi (VI OR PA e GA PA) cedenti, destinatari della proposta la cui (esclusiva) condotta è oggetto di valutazione in relazione alle posizioni delle due PA: circostanza che consente di "tagliare fuori" per quanto qui d'interesse la posizione di VI PA, non potendo spiegare alcun effetto né assumere alcuna rilevanza un'eventuale pregressa incidenza della volontà del de cuius in ordine ai successivi trasferimenti del bene.
4. I rigetti dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 28/04/2017. Il Consigliere estensore PresidenteDEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 1 GIU. 2017 Andrea Pellegrino Giovanni DiotalleyIL CANCELLIERE MA Claudia Pianei E T R O C