Cass. pen., sez. II, sentenza 28/04/2017, n. 27430
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Sentenza 28 aprile 2017

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In tema di prevenzione patrimoniale, la presunzione di fittizietà prevista dall'art. 2-ter, comma quattordicesimo, L. 31 maggio 1965, n. 575, per i soli trasferimenti ed intestazioni effettuati nei due anni antecedenti alla proposta della misura di prevenzione non viene in rilievo qualora, a fronte di plurimi trasferimenti, il primo dei quali anteriore al biennio, sia stata formulata autonoma proposta di prevenzione a carico dei cessionari intermedi - successivi cedenti - in ragione della loro autonoma pericolosità sociale, derivante dall'intestazione fittizia dei beni oggetto di misura, che costituisce condotta punibile ai sensi dell'art. 12-quinquies, comma primo, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in L. 7 agosto 1992, n. 356.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 28/04/2017, n. 27430
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 27430
    Data del deposito : 28 aprile 2017

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