Articolo 8 della Legge 11 giugno 1962, n. 546
Articolo 7Articolo 9
Versione
1 luglio 1962
Art. 8.
L' articolo 124 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229 , e' sostituito dal seguente:

Art. 124. - "Per l'iscrizione di ogni atto in uno dei registri di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'articolo 116 e' dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto di cronologico nella misura di lire 20".
Entrata in vigore il 1 luglio 1962
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