Art. 5.
I contributi degli iscritti e degli enti a favore delle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e ai salariati degli Enti locali, previsti dalle vigenti disposizioni, vengono, con effetto dal 1 gennaio 1954, modificati nelle misure di cui al comma seguente.
Il contributo annuale a carico dell'iscritto e' costituito da una parte pari al 6 per cento della retribuzione pensionabile aumentata del 30 per cento e da una parte fissa di lire 3600. Quello a carico dell'Ente e' costituito da una parte pari al 19 per cento della retribuzione pensionabile aumentata del 30 per cento e da una parte fissa di lire 26.400.
Restano abrogate, a partire dal 1 gennaio 1954, le disposizioni contenute nell' art. 12 della legge 21 novembre 1949, n. 914 .
I contributi degli iscritti e degli enti a favore delle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e ai salariati degli Enti locali, previsti dalle vigenti disposizioni, vengono, con effetto dal 1 gennaio 1954, modificati nelle misure di cui al comma seguente.
Il contributo annuale a carico dell'iscritto e' costituito da una parte pari al 6 per cento della retribuzione pensionabile aumentata del 30 per cento e da una parte fissa di lire 3600. Quello a carico dell'Ente e' costituito da una parte pari al 19 per cento della retribuzione pensionabile aumentata del 30 per cento e da una parte fissa di lire 26.400.
Restano abrogate, a partire dal 1 gennaio 1954, le disposizioni contenute nell' art. 12 della legge 21 novembre 1949, n. 914 .