Sentenza 21 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/01/2002, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2002 |
Testo completo
......8.0617/02 Aula 'B' REPUBBLICA TALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio SAGGIO - Presidente R.G.N. 6355/99 Dott. Pietro CUOCO n. 1629 Consigliere Cro Dott. Luciano VIGOLO Rel. Consigliere Rep. Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Ud. 10/10/01 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: AT PA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato CABIBBO SALVATORE, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in INPS - persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17. presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2001 rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS 3842 CARLO, DI LULLO MICHELE, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta -1- delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avverso la sentenza n. 64/98 del Tribunale di PERUGIA, depositata il 26/05/98 R.G.N. 1346/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/01 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con ricorso al Pretore di Perugia la sig. US IO chiedeva nei confronti dell'INPS che l'Istituto fosse condannato a corrisponderle il trattamento minimo sulla pensione diretta IR/82013175 (in godimento dal novembre 1974), anziché sulla pensione di riversibilità SO/20020868 sulla quale era stata spostato in quanto alla seconda corrispondeva una contribuzione superiore alle 781 settimane, ai sensi dell'art.6, terzo comma, ultima parte, del d.l. 12 settembre 1983, n.463. Deduceva che tale disposizione era stata abrogata dall'art. 4, primo comma, della legge 15 aprile 1985, n.140. Il Pretore, con sentenza 5 dicembre 1996, rigettava la domanda ed il Tribunale della stessa sede, con sentenza in data 20 marzo /26 maggio 1998, rigettava l'appello proposto dall'assicurata. Il giudice di appello ha disatteso la tesi di quest'ultima secondo cui, avendo il citato art.4 concesso benefici economici ai c.d. settecentottantunisti ed avendo così eliminato quel trattamento deteriore che in precedenza era stato loro riservato, era venuto meno il fondamento del criterio seguito dall'art.6, terzo comma d.l. n.463/1983 ed applicato dall'INPS. Ha ritenuto il Tribunale che non avrebbe dovuto necessariamente ritenersi che la disposizione di cui all'art.6, terzo comma cit. sia intesa a favorire l'assicurato, anziché a contenere la spesa pubblica, né era provato che a seguito degli aumenti di cui alla legge n.140/1985, le pensioni con oltre 780 settimane di contributi, per le quali l'art. 14 quater della legge n.33/1980 (di conversione del d.l. 30 dic. 1979, n.663) già aveva previsto 635599.doc 3 una maggiorazione, avrebbero sempre ricevuto un trattamento non deteriore rispetto alle pensioni con contribuzione di minore durata. La tesi dell'INPS era confortata dal fatto che l'art.4 della legge n.140/85 contiene, al primo comma, un generico riferimento alle pensioni integrate al trattamento minimo ai sensi dell'art.6 del d.l. 12 settembre 1983, n.463 e dall'altro prevede espressamente, all'ottavo comma, l'abrogazione di alcune disposizioni fra le quali non figura alcuna di quelle di cui all'art.6, terzo comma, d.l. n.463/1983. Infine, la Corte costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1998, n.18 ha rigettato la questione di legittimità costituzionale della disposizione ult. cit.. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre l'assicurata con unico motivo. L'Istituto di previdenza ha depositato procura ed ha partecipato alla discussione della causa. MOTIVI DELLA DECISIONE. Con il solo motivo di ricorso, la IO deduce violazione e falsa applicazione dello art.6, comma terzo del d.l. 12 settembre 1983, n.463 convertito con modificazioni con L. 11.11.83, n.638 in relazione al n.3 dell'art. 360 c.p.c.. Premessa la diversità della fattispecie in esame, rispetto a quella considerata dalla sentenza della Corte costituzionale n.20/98 (recte: 18 febbraio 1998, n.18) in quanto la IO godeva di due trattamenti pensionistici, rispettivamente, di fondi diversi (pensione diretta, cat. IR a carico della gestione CD/MC e pensione di reversibilità cat. VO, a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti sul quale figuravano oltre 780 contributi settimanali), sostiene la t p m U 635599.doc 4 ricorrente che l'art. 6, comma terzo cit. individua due generali categorie e nell'ambito di ciascuna articola le modalità di attribuzione a seconda A) che si tratti di gestioni diverse, disponendo che l'integrazione è liquidata sulla gestione che eroga il trattamento minimo di importo più elevato o, a parità di detto trattamento, sulla gestione che ha liquidato la pensione con decorrenza più remota, oppure B) che i trattamenti siano a carico di un'unica gestione, ed allora, nel caso di pensioni dirette ed ai superstiti, l'integrazione è garantita sulla sola pensione diretta, ma nel caso in cui una delle pensioni risulti costituita per effetto di un numero di settimane di contribuzione non inferiore a 781, l'integrazione al trattamento minimo spetta su quest'ultima pensione. Dalla struttura lessicale delle disposizioni, si ricaverebbe che il trattamento per i settecentoottantunisti è previsto solo in caso di unica gestione che liquida le due pensioni. E che quella sia stata l'intenzione del legislatore si ricaverebbe anche dalla ratio legis che si pone al termine di tutta una legislazione premiale per i settecentoottantunisti;
infatti, dal 1° maggio al 31 dicembre 1980 (in attesa della legge di riforma delle pensioni) l'art.14 quater della legge 30 dicembre 1979, n.663, attribuiva un superminimo. Per siffatta ragione il comma terzo dell'art.6 del d.l. 463/1983 ha privilegiato, per il caso di un unico fondo erogatore, la pensione liquidata su un numero di contributi superiore a 780, proprio al fine di conferire il trattamento minimo più elevato o superminimo, il che era espressamente disposto dalla norma per l'ipotesi di più gestioni. La successiva evoluzione normativa, con l'entrata in vigore dell'art.4 della legge 140/1985, è caratterizzata da aumenti della pensione base, peraltro con 635599.doc 5 riassorbimento del superminimo attraverso l'abrogazione esplicita dall'art.14 quater della legge 33/80, sicché la disciplina del minimo torna nell'alveo di quella dettata per la generalità dei lavoratori. Nel caso in esame, pur in presenza di due diverse gestioni erogatrici del trattamento pensionistico, il Tribunale non ha tenuto conto di quanto sopra dedotto in diritto. Il motivo è fondato. L'art. 6, comma 3, del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983 n. 638, disciplina, nella prima parte, il caso di concorso di due o più pensioni a carico di gestioni diverse e, nella seconda parte, il caso di titolarità di pensioni diretta e ai superstiti a carico della stessa gestione. Sempre che non siano superati i limiti di reddito stabiliti dai precedenti commi, la norma dispone che nel primo caso (pensioni a carico di gestioni diverse) l'integrazione è liquidata sulla pensione a carico della gestione che eroga il trattamento minimo di importo più elevato o, a parità di importo, della gestione che ha liquidato la pensione avente decorrenza più remota. Nel secondo caso (pensioni dirette e ai superstiti a carico della stessa gestione), è previsto che l'integrazione sia garantita sulla sola pensione diretta;
se però una delle due pensioni è costituita per effetto di un numero di settimane di contribuzione non inferiore a 781, l'integrazione al trattamento minimo spetta su quest'ultima pensione. Né può sostenersi che l'interpretazione letterale della norma risulterebbe esatta solo fino al 31 dicembre 1987; mentre, dal 1° gennaio 1988, essendo stati parificati, ad opera dell'art. 7 della legge n. 140 del 1985, i trattamenti minimi delle gestioni speciali (artigiani, commercianti, coltivatori diretti) a quello del 635599.doc 6 Fondo lavoratori dipendenti, non vi sarebbe più ragione di sottrarre alla speciale disciplina dettata per l'ipotesi di concorso di pensione diretta con pensione di reversibilità il caso che dette pensioni gravino su gestioni diverse e bisognerebbe tener conto del fatto che il legislatore aveva inteso privilegiare, ai fini della integrazione al trattamento minimo, la pensione avente titolo al trattamento più elevato: tale sarebbe, per i benefici concessi con l'art. 4 della legge n. 140 del 1985 e poi con l'art. 1 del D.P.C.M. del 16 dicembre 1989, la pensione costituita per effetto di almeno 781 contributi settimanali. Osserva la Corte che la formulazione del citato comma 3 dell'art. 6 è rimasta la stessa anche dopo che è divenuto operativo l'art. 7 della legge 15 aprile 1985 n. 140 (miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale); il fatto che l'art. 7 della legge n. 140/85 abbia disposto, a decorrere dal 1° gennaio 1988, la parificazione dell'importo mensile del trattamento minimo delle pensioni a carico delle gestioni speciali (per gli artigiani, per gli esercenti attività commerciali e per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri) all'importo del trattamento minimo a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, non autorizza ad interpretare in maniera diversa il citato comma 3. Se il legislatore avesse voluto innovare, a seguito della ricordata parificazione degli importi minimi, la disciplina della pensione integrabile in caso di contitolarità di pensioni inferiori al minimo, avrebbe espressamente provveduto con la stessa legge n. 140 del 1985 o con altre successive, atteso il non breve lasso di tempo intercorso tra la pubblicazione della legge 15.4.1985 n. 140 (in G.U. n. 93 del 19 aprile 1985) e l'operatività della nuova disciplina dettata dall'art.
7. Non essendo stata modificata la norma, non è consentito dare ad essa una interpretazione 635599.doc 7 difforme da quella letterale (cfr. in tal senso Cass. 10 gennaio 2000, n.161; 2 febbraio 1999, n.871; 10 agosto 1998, n.7840; 16 ottobre 1998, n.10276).. Il Tribunale, il quale ha pur rilevato che l'assicurata aveva dedotto già con l'atto introduttivo del giudizio di essere titolare di pensioni di gestioni distinte (come si evince dalla sigle identificative adottate dall'Istituto, rispettivamente IR, dal novembre 1974, e di riversibilità SO), non ne ha tratto le conseguenze che, come sopra detto, si sarebbero imposte sul piano dell'integrazione al minimo. Assorbito ogni altro profilo di censura, il ricorso deve essere accolto;
la sentenza impugnata deve essere annullata e, essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, la causa deve essere rinviata ad altro giudice equiordinato, designato in dispositivo, il quale si adeguerà al principio di diritto secondo cui, nel caso di due o più pensioni liquidate a carico di gestioni diverse, si applica la regola stabilita dall'art.6, comma terzo, prima proposizione, del d.l. 12 settembre 1983, n.463, convertito con modificazioni dalla legge 12 settembre 1983 (integrazione al minimo della pensione a carico della gestione che eroga il trattamento minimo di importo più elevato o, a parità di importo, della gestione che ha liquidato la pensione avente decorrenza più remota), anziché la regola di cui alla seconda proposizione, seconda ipotesi (integrazione al trattamento minimo della pensione costituita per effetto di un numero di settimane non inferiore a 781). Allo stesso giudice è opportuno, altresì, demandare il regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P. T. M. 008 635599.doc La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza anche per le spese alla Corte di appello di L'Aquila. Così deciso in Roma, addì 10 ottobre 2001. STENSOREIL CONSIGLIERE ESTENSORE. Helle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 21 GEN. 2002 oggi, IL CANCELLIERECANE O N M 635599.doc 9 1 CENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 impugnata e rinvia la causa IL PRESIDENTE тиш