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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/12/2025, n. 5491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5491 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6831/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. ER ET PRESIDENTE
Dott. IA LA GIUDICE REL.
Dott. Annalisa Falconi GIUDICE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6831/2025 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. INSABATO SVEVA MARIA, presso cui è Parte_1 elettivamente domiciliata come da procura in atti
RICORRENTE contro
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
“Voglia il Tribunale Ill.mo di Torino, contrariis reiectis,
− pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in Albania in data 23.12.2003, atto n. 43 del 23.12.2003, Ufficio di Stato Civile R.3 FIER, tra la signora Parte_1
e il sig. , mandando all'Ufficiale di stato civile la trascrizione dell'emananda sentenza CP_1 nel Registro degli atti di matrimonio riguardante i coniugi, nonché di eseguire le prescritte annotazioni a margine dell'atto di matrimonio delle parti e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 947/39 n. 1238;
− darsi atto che la figlia maggiorenne abita con la madre e non è economicamente Per_1 autosufficiente;
pagina 1 di 4 − disporre che il padre contribuisca al mantenimento della figlia mediante il versamento Per_1 dell'importo mensile di euro 300,00, o altra somma ritenuta di giustizia, da corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra come da Protocollo di intesa sottoscritto dal Tribunale di Torino e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino;
− disporre che la signora riprenda il proprio cognome da nubile in luogo Parte_1 Per_2 di quello del marito. Con vittoria di onorari e spese del presente giudizio, da porsi provvisoriamente a carico dell'Erario”. Per il P.M.
“Visto nulla oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 CP_1
ALBANIA il 23/12/2003. Dal matrimonio è nato una figlia, il 29.3.2007. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza giudiziale n. 4670 emessa dal Tribunale di Torino in data 16.9.2024. Con ricorso depositato il 01/04/2025, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55. Chiedeva inoltre il riconoscimento di un contributo al mantenimento della figlia Per_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. All'udienza del 1.12.2025, innanzi al Giudice Relatore, veniva sentita la parte ricorrente. La parte convenuta, non costituita, non compariva e non poteva essere effettuato il tentativo di conciliazione. Il Giudice Relatore dichiarava la contumacia del resistente e, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava il difensore alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 473bis.22 comma 4 c.p.c. Precisate le conclusioni nei termini in epigrafe indicati, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Sulla domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55. È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto. È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
pagina 2 di 4 Sul contributo al mantenimento della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente. Come noto, l'obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio a norma degli artt. 315-bis e 316-bis c.c. non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato da parte del figlio. Nel caso di specie, che vive con la madre, ha appena compiuto 18 anni e frequenta l'ultimo Per_1 anno della scuola superiore di grafico pubblicitario. Nulla quaestio, pertanto, in merito alla sua mancanza di autosufficienza economica ed alla necessità di porre a carico del padre un assegno mensile di mantenimento. Rispetto alla quantificazione dell'assegno, occorre rilevare che non si hanno notizie certe sui redditi e sulla attività lavorativa del padre. Tuttavia, tenuto conto della sua età anagrafica e dei suoi precedenti impieghi, egli è certamente dotato di capacità lavorativa. La madre, dal canto suo, lavora come addetta alle pulizie con uno stipendio mensile minimo (euro 400 netti), e deve sostenere le spese per l'affitto (euro 120 mensili) oltre alle ulteriori spese per utenze. Peraltro, tutti gli oneri di mantenimento della figlia gravano esclusivamente ed integralmente sulla madre, posto che il padre (già condannato per maltrattamenti in danno della ricorrente) non ha mai versato alcunchè per il mantenimento della figlia (neppure il contributo previsto in sede di separazione) e non ha mantenuto con lei alcun rapporto (secondo quanto allegato dalla ricorrente, il resistente ha partecipato a due incontri in luogo neutro, così come previsto nella sentenza di separazione, salvo poi interrompere definitivamente ogni contatto). In questo contesto, si ritiene congruo quantificare l'assegno nella misura di euro 300 mensili, rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Sulle altre istanze Nulla deve disporsi in merito alla richiesta formulata dalla ricorrente di riacquisire il proprio cognome da nubile, in luogo del cognome del marito, trattandosi di effetto che discende ex lege in virtù del disposto di cui all'art. 5 co. 2 L. 898/70.
Spese di lite Le spese seguono la soccombenza e devono essere interamente poste a carico della parte resistente. L'importo, meglio visito in dispositivo, viene liquidato in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 (valori minimi delle fasi studio, introduttiva, e decisionale), tenuto conto della non particolare complessità del giudizio, dell'oggetto della causa e dell'assenza di attività di assunzione probatoria;
somma da pagarsi in favore dello Stato ex art. 133 d.P.R. 115/2022 essendo parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato. L'importo viene liquidato in sentenza senza operare la riduzione di cui all'art. 130 DPR cit., in ossequio al più recente orientamento della Suprema Corte in materia (Cass. Sez. n.2 ordinanza n.22017 del 11.9.2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente,
pagina 3 di 4 PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 [...] iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
CP_1
DISPONE che corrisponda a a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento della figlia entro il 5 di ogni mese ed a partire dal mese di deposito del ricorso Per_1 (marzo 2025), l'assegno di € 300, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino.
CONDANNA a rifondere a le spese di lite che liquida, CP_1 Parte_1 per il loro intero ammontare, in complessivi € 2.905,00 (di cui € 850,50 per fase di studio, € 602 per fase introduttiva, € 1452,50 per fase decisoria), oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
somma da pagarsi in favore dello Stato ex art. 133 d.P.R. 115/2022.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 05/12/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
IA LA ER ET
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. ER ET PRESIDENTE
Dott. IA LA GIUDICE REL.
Dott. Annalisa Falconi GIUDICE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6831/2025 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. INSABATO SVEVA MARIA, presso cui è Parte_1 elettivamente domiciliata come da procura in atti
RICORRENTE contro
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
“Voglia il Tribunale Ill.mo di Torino, contrariis reiectis,
− pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in Albania in data 23.12.2003, atto n. 43 del 23.12.2003, Ufficio di Stato Civile R.3 FIER, tra la signora Parte_1
e il sig. , mandando all'Ufficiale di stato civile la trascrizione dell'emananda sentenza CP_1 nel Registro degli atti di matrimonio riguardante i coniugi, nonché di eseguire le prescritte annotazioni a margine dell'atto di matrimonio delle parti e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 947/39 n. 1238;
− darsi atto che la figlia maggiorenne abita con la madre e non è economicamente Per_1 autosufficiente;
pagina 1 di 4 − disporre che il padre contribuisca al mantenimento della figlia mediante il versamento Per_1 dell'importo mensile di euro 300,00, o altra somma ritenuta di giustizia, da corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra come da Protocollo di intesa sottoscritto dal Tribunale di Torino e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino;
− disporre che la signora riprenda il proprio cognome da nubile in luogo Parte_1 Per_2 di quello del marito. Con vittoria di onorari e spese del presente giudizio, da porsi provvisoriamente a carico dell'Erario”. Per il P.M.
“Visto nulla oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 CP_1
ALBANIA il 23/12/2003. Dal matrimonio è nato una figlia, il 29.3.2007. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza giudiziale n. 4670 emessa dal Tribunale di Torino in data 16.9.2024. Con ricorso depositato il 01/04/2025, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55. Chiedeva inoltre il riconoscimento di un contributo al mantenimento della figlia Per_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. All'udienza del 1.12.2025, innanzi al Giudice Relatore, veniva sentita la parte ricorrente. La parte convenuta, non costituita, non compariva e non poteva essere effettuato il tentativo di conciliazione. Il Giudice Relatore dichiarava la contumacia del resistente e, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava il difensore alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 473bis.22 comma 4 c.p.c. Precisate le conclusioni nei termini in epigrafe indicati, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Sulla domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55. È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto. È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
pagina 2 di 4 Sul contributo al mantenimento della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente. Come noto, l'obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio a norma degli artt. 315-bis e 316-bis c.c. non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato da parte del figlio. Nel caso di specie, che vive con la madre, ha appena compiuto 18 anni e frequenta l'ultimo Per_1 anno della scuola superiore di grafico pubblicitario. Nulla quaestio, pertanto, in merito alla sua mancanza di autosufficienza economica ed alla necessità di porre a carico del padre un assegno mensile di mantenimento. Rispetto alla quantificazione dell'assegno, occorre rilevare che non si hanno notizie certe sui redditi e sulla attività lavorativa del padre. Tuttavia, tenuto conto della sua età anagrafica e dei suoi precedenti impieghi, egli è certamente dotato di capacità lavorativa. La madre, dal canto suo, lavora come addetta alle pulizie con uno stipendio mensile minimo (euro 400 netti), e deve sostenere le spese per l'affitto (euro 120 mensili) oltre alle ulteriori spese per utenze. Peraltro, tutti gli oneri di mantenimento della figlia gravano esclusivamente ed integralmente sulla madre, posto che il padre (già condannato per maltrattamenti in danno della ricorrente) non ha mai versato alcunchè per il mantenimento della figlia (neppure il contributo previsto in sede di separazione) e non ha mantenuto con lei alcun rapporto (secondo quanto allegato dalla ricorrente, il resistente ha partecipato a due incontri in luogo neutro, così come previsto nella sentenza di separazione, salvo poi interrompere definitivamente ogni contatto). In questo contesto, si ritiene congruo quantificare l'assegno nella misura di euro 300 mensili, rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Sulle altre istanze Nulla deve disporsi in merito alla richiesta formulata dalla ricorrente di riacquisire il proprio cognome da nubile, in luogo del cognome del marito, trattandosi di effetto che discende ex lege in virtù del disposto di cui all'art. 5 co. 2 L. 898/70.
Spese di lite Le spese seguono la soccombenza e devono essere interamente poste a carico della parte resistente. L'importo, meglio visito in dispositivo, viene liquidato in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 (valori minimi delle fasi studio, introduttiva, e decisionale), tenuto conto della non particolare complessità del giudizio, dell'oggetto della causa e dell'assenza di attività di assunzione probatoria;
somma da pagarsi in favore dello Stato ex art. 133 d.P.R. 115/2022 essendo parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato. L'importo viene liquidato in sentenza senza operare la riduzione di cui all'art. 130 DPR cit., in ossequio al più recente orientamento della Suprema Corte in materia (Cass. Sez. n.2 ordinanza n.22017 del 11.9.2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente,
pagina 3 di 4 PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 [...] iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
CP_1
DISPONE che corrisponda a a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento della figlia entro il 5 di ogni mese ed a partire dal mese di deposito del ricorso Per_1 (marzo 2025), l'assegno di € 300, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino.
CONDANNA a rifondere a le spese di lite che liquida, CP_1 Parte_1 per il loro intero ammontare, in complessivi € 2.905,00 (di cui € 850,50 per fase di studio, € 602 per fase introduttiva, € 1452,50 per fase decisoria), oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
somma da pagarsi in favore dello Stato ex art. 133 d.P.R. 115/2022.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 05/12/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
IA LA ER ET
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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