Sentenza 17 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/02/2004, n. 3066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3066 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLINI Giovanni - Presidente -
Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere -
Dott. EBNER Vittorio Glauco - rel. Consigliere -
Dott. SOTGIU Simonetta - Consigliere -
Dott. FERRARA Ettore - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA DI MA TE & C. S.N.C., in persona del legale rappresentante MA RT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI VILLA GRAZIOLI 20, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO ROMANO, che lo difende unitamente all'avvocato RICCARDO CONTI, giusta delega a margine;
- ricorrente -
contro
UTE FIRENZE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 353/99 della Commissione tributaria regionale di Firenze, depositata il 25/09/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/10/03 dal Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RT RT, titolare della ditta omonima, impugnava il provvedimento dell'Ufficio Tecnico Erariale (UTE) di Firenze, di classamento in categoria C/3 di un complesso immobiliare, di proprietà di esso RT, sito nel Comune di Sesto Fiorentino, assumendo che la categoria assegnata non era conforme alla realtà, trattandosi nella specie di un capannone ad uso artigianale da ricomprendersi nella categoria D/7, dichiarata da esso RT. L'adita Commissione Tributaria di primo grado di Firenze, con decisione n. 481/04/94, rigettava il ricorso rilevando che, in base agli atti, il compendio immobiliare(indicato quale laboratorio ad uso artigianale)risultava essere un edificio a due piani: entrambi liberi, non essendovi alcun impianto fisso destinato alla produzione. L'appello del contribuente avverso tale decisione veniva rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana con sentenza n. 353/10/99, pronunciata il 25.10.1999 e depositata il 25.9.2000, sul rilievo che il classamento operato dall'Ufficio rispecchiava effettivamente la tipologia del compendio immobiliare oggetto di controversia. Ricorre per Cassazione la RT s.n.c. di RT MA & C., quale attuale proprietaria dell'immobile, per effetto di conferimento fattone dal precedente proprietario, RT RT, in sede di costituzione della stessa società: con due motivi di gravame, deduce omessa e/o insufficiente motivazione della sentenza di secondo grado;
inoltre, errata e/o omessa applicazione e/o valutazione degli artt. 8 e 75 D.P.R. 1142/1949, e della L. 23.2.1960 e successive modificazioni. L'intimato Ufficio non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rilevato che la società ricorrente - che non è stata parte del giudizio di merito - ha documentato la propria qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, allegando al ricorso copia dell'atto costitutivo, dal quale è dato desumere la esistenza del conferimento dell'immobile nella società stessa da parte del dante causa RT RT, titolare della ditta omonima. Il ricorso della societario stato unica parte effettivamente interessata alla controversia, deve ritenersi, sotto questo profilo - come in casi analoghi più volte questa Corte ha avuto modo di affermare, (ex plurimis, Cass. 12412, 6503, 2292/2000; Cass. 7027/1997; Cass. 92 27/1995; Cass. 6220/1993; Cass. ss. uu.
2424/1993; Cass. 7270/1983) - del tutto ammissibile. Ciò posto, ritiene il Collegio di dovere rilevare la inammissibilità del ricorso sotto un diverso profilo. Invero, il contraddittorio con l'Amministrazione non può ritenersi ritualmente instaurato, essendo stato evocato in giudizio un Ufficio periferico della Amministrazione Finanziaria nella specie, l'Ufficio Tecnico Erariale di Firenze) - al quale soltanto il ricorso per Cassazione è stato poi notificato in data 10.01.2001 - e non l'Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore, legale rappresentante pro tempore (cui i servizi relativi al contenzioso tributario sono stati trasferiti con D.M. 28.12.2000, emanato in attuazione della L. n. 300/1999) o comunque il Ministero delle Finanze, in persona del Ministro in carica, trattandosi di successione a titolo particolare nel diritto controverso, ex art. 11 c.p.c. (Cass. ss. uu. 6774 e 6633/2003).
Al riguardo si è opportunamente rilevato che la facoltà attribuita dall'art. 12 del D. Lgs.vo 31.12.1992 n. 546 ai singoli Uffici Finanziari di curare relativamente ai tributi di rispettiva competenza la rappresentanza e la difesa dell'Amministrazione innanzi alle Commissioni Tributarie si esaurisce con il giudizio di secondo grado. Infatti, non è prevista, per il giudizio di Cassazione, alcuna deroga a quanto stabilito dagli artt. 11 R.D. 30.10.1993 n. 1611 e 9 L.
3.4.1979 n. 103 circa la rappresentanza e difesa dello
Stato (Cass. 6034/1998) - ed ora anche della Agenzia delle Entrate:
artt. 72 L. 300/1999 e 43 R.D. 1611/1933 citt. (Cass. 7344 e 7329/2003) - da parte dell'Avvocatura dello Stato. In definitiva, gli Uffici periferici della Amministrazione Finanziaria, in quanto privi - nei termini anzidetti - di soggettività esterna, devono correlativamente ritenersi carenti di legittimazione sia attiva che passiva in ordine al giudizio di Cassazione conseguente alla impugnazione delle sentenze delle Commissioni Tributarie: dovendosi soggettività e legittimazione riconoscersi invece unicamente al Ministero delle Finanze (Cass. 8714/2001; 1217/2001; 657/2000;
2807/1999) - nonché, come prima rilevato, dall'1.1.2001, all'Agenzia delle Entrate - cui il ricorso andava notificato, ai sensi dell'art. 144 c.p.c. presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma.
L'accertata inammissibilità del ricorso preclude ovviamente l'esame dei motivi posti a sostegno dello stesso. Quanto alle spese del presente giudizio, in ordine alle stesse non vi è luogo a provvedere, poiché la parte intimata non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 ottobre 2003. Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2004