Sentenza 19 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/05/2003, n. 7798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7798 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2003 |
Testo completo
E cc 65374 N 6 O 8 I IN07798/03 9 5 Z 1 . / A 4 N R / U B T R 6 S 2 I B . A G . I L EL POPO ITAL NO E P L . R R A D A , L A T B E SUPREMA D I CASSAZIONE D A U D T B I E I S 1 T N R 3 SEZIONE QUINTA CIVILE A N E 1 I T S E R I S OGG. Contenzioso tributario- E E A dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: T P . o C A Vecchio rito -Ricorso - M Presidente SACCUCCI Dott. Bruno Spedizione o consegna di copia Consigliere all'Ufficio- Individuazione Dott. Massimo ODDO - Errore Conseguenze Consigliere Dott. Giuseppe VA MAGNO Cons. Rel. Dott. Francesco Ant. GENOVESE R.G.N.14500/99 Cron.17151 Dott. Achille MELONCELLI Consigliere ha pronunciato la seguente: Rep. SENTENZA Ud. 02/12/02 sul ricorso proposto da: Ministero delle Finanze, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, presso l'Avv. Gen. dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
- ricorrente JURIE SUPREMA DI CASSAZIONE
contro
CAMPIONE CIVILE D'Agostino Antonio, in persona del curatore 65374 fallimentare Martello Patrizia;
N. intimato- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 132/98 del 21 maggio 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/02 dal Relatore Cons. Francesco Antonio GENOVESE;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 4384 Svolgimento del processo Antonio adiva la Commissione Tributaria D'Agostino di Verona contro l'avviso di rettifica Provinciale dell'Amministrazione finanziaria, relativa alla dichiarazione dei redditi, a fini IRPEF e ILOR, per l'anno d'imposta 1983. Il ricorrente notificava il 199° e depositava alla ricorso in data 28 dicembre il ricorso, ma spediva (con Commissione Tributaria raccomandata n. 5543 del 14 febbraio 1990) la copia del medesimo al Centro di servizio delle Imposte dirette, il quale lo trasmetteva per errore ricorso alla Commissione tributaria anziché all'Ufficio competente, dove pervenne solo in data 11 novembre 1992. La commissione di primo grado, con sentenza n. 386/07/95, disattendeva l'eccezione di rito e pronunciava nel merito accogliendo il ricorso. L'Ufficio distrettuale delle Imposte dirette proponeva appello, deducendo la violazione dell'art. 17 del d. P. R. n. 636 del 1972, per non aver considerato il motivo la tardiva consegna о spedizione delriguardante ricorso di primo grado all'Ufficio finanziario. La Commissione Tributaria Regionale di Venezia respingeva l'appello. ricorre davanti a questa Contro tale ultima decisione, Finanze chiedendo la Corte il Ministero delle per violazione ed errata cassazione della sentenza applicazione dell'art. 17 del d. P. R. n. 636 del 1972, per la tardiva consegna o spedizione della copia del ricorso di primo grado del contribuente. 2 Il contribuente non ha articolato difese. Motivi della decisione 1. Il ricorso, proposto avverso la suindicata sentenza della Commissione Tributaria Regionale, è fondato e va accolto in quanto, come emerge dal medesimo e dal fascicolo processuale, la decisione di secondo grado ha respinto il motivo, riproposto dall'Amministrazione finanziaria nell'atto di appello, riguardante la tardiva consegna (o spedizione) della copia del ricorso di primo grado, ai sensi dell'art. 17, comma primo, del d. P. R. n. 636 del 1972, all'Ufficio tributario, considerando il quale il giudice di secondo grado avrebbe dovuto annullare la prima sentenza nella parte rigetto dellain relativa al richiesta di inammissibilità del ricorso di primo grado presentato dal contribuente. E' insegnamento consolidato di questa Corte quello per il quale, dalle disposizioni degli artt. 17 e 18 del d. P. R. n. 636 del 1972, si ricava che l'omissione della formalità della consegna о spedizione di una copia del ricorso originale all'Ufficio tributario determina l'inammissibilità del ricorso medesimo, dell'oggetto della posto che solo la conoscenza vertenza, desunta dalla copia del ricorso, consente all'Ufficio stesso di apprestare le proprie difese nel termine previsto dall'ultima delle menzionate disposizioni. (Cassazione, V sez. civile, sent. 7 dicembre 1999, n. 13670, in CED, massima n. 531917). 3 Nella specie, peraltro la causa verteva in materia di invio della copia del ricorso ad un Ufficio finanziario incompetente (il Centro servizi). In casi siffatti, va (in conformità a Cass. sez. 5, sent. 15riconosciuto maggio 2000, n. 6212) che la omissione della consegna o spedizione di una copia del ricorso all'ufficio finanziario competente, determina, ai sensi dell'art. 17 del d. P. R. 26 ottobre 1972 n. 633, come modificato dall'art. 8 del d. P. R. 3 novembre 1981, la inammissibilità del ricorso, anche se copia dello stesso sia stata consegnata o spedita ad altro ufficio appartenente alla stessa Amministrazione finanziaria che possa(nella specie Centro di Servizio), senza invocarsi, al fine di evitare la declaratoria di inammissibilità del ricorso, l'art. 3 del d. P. R. 24 novembre 1981, laddove dispone che i ricorsi rivolti, nel termine prescritto, a organi diversi da quello competente, ma appartenenti alla medesima amministrazione, non possono essere dichiarati irricevibili, ma devono essere trasmessi d'ufficio all'organo competente, atteso che tale disposizione vale solo per i ricorsi amministrativi e non anche per quelli giurisdizionali >>. Non essendo state portate ragioni contrarie al principio già elaborato dalla Corte, che inducano questo Collegio a riconsiderarlo, si deve concludere, ai sensi dell'art. 382, terzo comma, ultima parte, cod. proc. civ., che la causa non avrebbe potuto essere iniziata per l'originaria mancata instaurazione del contraddittorio fra le parti. La sentenza va, pertanto, cassata senza rinvio, in accoglimento del ricorso. Le spese dell'intero giudizio vanno compensate perché il contribuente ha visto per due volte accolta la sua domanda. РОМ Accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara inammissibile il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, nella sede della Corte di Cassazione, il 2 dicembre 2002. L'Estensore Dr. Francesco Antonio GENOVESE a.
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