CASS
Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/09/2025, n. 30371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30371 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE - Presidente - ON Di AS SENTENZA sul ricorso di IN BA, nata a [...] il [...], avverso l’ordinanza in data 11/02/2025 del Tribunale di Lecce, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere DA AC;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Giulio Monferini, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
dato atto che l’avv. Giammarco Conca per il ricorrente non è comparso ma ha depositato memoria con cui ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza in data 11 febbraio 2025 il Tribunale del riesame di Lecce ha dichiarato inammissibile l’appello cautelare presentato da BA IN avverso il decreto in data 9 dicembre 2024 del G.i.p. del Tribunale di Lecce che aveva dichiarato inammissibile e comunque rigettato l’istanza di dissequestro dei metalli preziosi, oggetto di investimento, specificamente oro, e di restituzione del controvalore in denaro.
2. La parte ricorrente, che assume di essere depositante presso la TO Group S.p.A. di metalli preziosi del tipo oro, sotto forma di “conto tesoro” e terza di buona fede rispetto al sequestro preventivo finalizzato alla confisca dei beni della società, contesta l’ordinanza del Tribunale del riesame che ha dichiarato inammissibile l’istanza di restituzione dell’oro o del suo controvalore in danaro, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione. Precisa che il patrimonio immobiliare della società, valutato con consulenza in euro 1.430.000, era sufficiente a garantire e a soddisfare il credito dello Stato;
ripercorre la disciplina del Testo Unico antimafia relativa alla tutela dei terzi di buona fede, richiamando la Penale Sent. Sez. 3 Num. 30371 Anno 2025 Presidente: ACETO ALDO Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 27/06/2025 2 giurisprudenza a sé favorevole;
osserva che l’oro era stato venduto dall’amministratore giudiziario e sostiene il suo interesse concreto e attuale all’attribuzione del controvalore spettante. Nella memoria insiste nelle sue ragioni. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è inammissibile. Nella ricostruzione della vicenda processuale, il Tribunale di Lecce ha ricordato, in apertura della sua ordinanza, che con ordinanza in data 9 dicembre 2024 il G.i.p. del Tribunale di Lecce aveva dichiarato inammissibile, e in ogni caso rigettato, l’istanza di dissequestro dell’oro perché riproponeva temi e questioni già affrontati nell’ordinanza in data 24 novembre 2023 dal G.i.p. del Tribunale di Lecce e che non erano stati dedotti fatti nuovi ovvero non previamente conosciuti, evidenziando anche che non ricorreva alcuna distinzione materiale né tanto meno contabile tra l’oro reperito e quello negoziato in rapporto al prodotto “Conto Tesoro”, essendo il suddetto bene di investimento normalmente utilizzato per le attività di EGM e stipato senza alcuna distinzione o vincolo di destinazione, circostanze tutte che ne impediscono la restituzione, non potendosi ravvisare in capo agli stessi alcun rapporto di proprietà in favore di soggetti estranei al reato. La parte ricorrente non ha mai contestato gli effetti preclusivi dell’ordinanza del 2023, né con l’appello cautelare né con il presente ricorso per cassazione, con conseguente originaria inammissibilità già dell’appello cautelare che non presentava i requisiti formali elaborati dalla giurisprudenza ai fini della sua validità. L'appello cautelare ha, infatti, la fisionomia strutturale e strumentale degli ordinari mezzi di impugnazione sicché deve individuare i punti della decisione oggetto di censura ed enunciare i motivi di fatto e di diritto che si sottopongono al giudice del gravame in termini specifici, o almeno con una specificità proporzionale a quella delle argomentazioni che sorreggono il provvedimento impugnato (tra le più recenti, Sez. 6, n. 1919 del 10/12/2024, dep. 2025, Franceschi, Rv. 287512 – 01, Sez. 5, n. 9432 del 12/01/2017, Cimino, Rv. 269098 – 01, e con specifico riguardo alla cautela reale, Sez. 2, n. 46575 del 11/11/2022, EM UR snc). Ciò nondimeno, la parte ricorrente ha continuato a riproporre le stesse questioni al Tribunale del riesame e alla Corte di cassazione - ha riaffermato, infatti, la pretesa alla restituzione dell’oro o del suo controvalore in quanto depositaria, terza di buona fede rispetto al depositante TO Group S.p.A., i cui beni erano stati sequestrati -, senza confrontarsi con la ratio decidendi dei provvedimenti impugnati. Premesso che il Tribunale del riesame ha accertato che l’amministratore giudiziario ha provveduto, con l’autorizzazione del G.i.p., ad alienare l’oro, ricavando la somma di euro 3.399.201,35 destinata al FUG, è pacifico - anche per la parte ricorrente che, non a caso, ha chiesto la restituzione del controvalore -, che non è più possibile la soddisfazione della pretesa in forma specifica con la restituzione dell’oro. Il punto controverso attiene invece all’individuazione del giudice e della procedura per ottenere tale restituzione. L’art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., che disciplina l’esecuzione della misura cautelare reale, espressamente rinvia alla disciplina del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e in particolare del titolo IV del libro I, per la tutela dei terzi e nei rapporti con la liquidazione giudiziaria. Pertanto, la rappresentazione dei fatti relativi alla propria legittimazione ad agire, le questioni del titolo della detenzione, della buona fede del terzo e, in ultima analisi, del diritto alla restituzione nonché la capienza del patrimonio della debitrice depositaria devono essere prospettate non in questa sede bensì 3 all’amministratore giudiziario a cui si deve chiedere la restituzione del controvalore e, in ipotesi contenziosa, al giudice dell’attuazione della misura che procederà secondo gli art. 52 e seg. d.lgs. n. 159 del 2011. La parte ricorrente ha infine contestato la decisione anche nella parte in cui il Tribunale del riesame ha negato il suo interesse ad agire e ha ribadito di avere un interesse specifico, concreto e attuale alla restituzione del controvalore. Ritiene il Collegio che, anche sotto tale profilo, la parte ricorrente non abbia colto la ratio decidendi dell’ordinanza, atteso che il Tribunale del riesame non ha negato l’interesse ad agire in generale, ma l’interesse a chiedere la restituzione del controvalore dell’oro al di fuori delle regole e delle procedure stabilite dall’art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Così deciso, il 27 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente DA AC DO AC
udita la relazione svolta dal consigliere DA AC;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Giulio Monferini, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
dato atto che l’avv. Giammarco Conca per il ricorrente non è comparso ma ha depositato memoria con cui ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza in data 11 febbraio 2025 il Tribunale del riesame di Lecce ha dichiarato inammissibile l’appello cautelare presentato da BA IN avverso il decreto in data 9 dicembre 2024 del G.i.p. del Tribunale di Lecce che aveva dichiarato inammissibile e comunque rigettato l’istanza di dissequestro dei metalli preziosi, oggetto di investimento, specificamente oro, e di restituzione del controvalore in denaro.
2. La parte ricorrente, che assume di essere depositante presso la TO Group S.p.A. di metalli preziosi del tipo oro, sotto forma di “conto tesoro” e terza di buona fede rispetto al sequestro preventivo finalizzato alla confisca dei beni della società, contesta l’ordinanza del Tribunale del riesame che ha dichiarato inammissibile l’istanza di restituzione dell’oro o del suo controvalore in danaro, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione. Precisa che il patrimonio immobiliare della società, valutato con consulenza in euro 1.430.000, era sufficiente a garantire e a soddisfare il credito dello Stato;
ripercorre la disciplina del Testo Unico antimafia relativa alla tutela dei terzi di buona fede, richiamando la Penale Sent. Sez. 3 Num. 30371 Anno 2025 Presidente: ACETO ALDO Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 27/06/2025 2 giurisprudenza a sé favorevole;
osserva che l’oro era stato venduto dall’amministratore giudiziario e sostiene il suo interesse concreto e attuale all’attribuzione del controvalore spettante. Nella memoria insiste nelle sue ragioni. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è inammissibile. Nella ricostruzione della vicenda processuale, il Tribunale di Lecce ha ricordato, in apertura della sua ordinanza, che con ordinanza in data 9 dicembre 2024 il G.i.p. del Tribunale di Lecce aveva dichiarato inammissibile, e in ogni caso rigettato, l’istanza di dissequestro dell’oro perché riproponeva temi e questioni già affrontati nell’ordinanza in data 24 novembre 2023 dal G.i.p. del Tribunale di Lecce e che non erano stati dedotti fatti nuovi ovvero non previamente conosciuti, evidenziando anche che non ricorreva alcuna distinzione materiale né tanto meno contabile tra l’oro reperito e quello negoziato in rapporto al prodotto “Conto Tesoro”, essendo il suddetto bene di investimento normalmente utilizzato per le attività di EGM e stipato senza alcuna distinzione o vincolo di destinazione, circostanze tutte che ne impediscono la restituzione, non potendosi ravvisare in capo agli stessi alcun rapporto di proprietà in favore di soggetti estranei al reato. La parte ricorrente non ha mai contestato gli effetti preclusivi dell’ordinanza del 2023, né con l’appello cautelare né con il presente ricorso per cassazione, con conseguente originaria inammissibilità già dell’appello cautelare che non presentava i requisiti formali elaborati dalla giurisprudenza ai fini della sua validità. L'appello cautelare ha, infatti, la fisionomia strutturale e strumentale degli ordinari mezzi di impugnazione sicché deve individuare i punti della decisione oggetto di censura ed enunciare i motivi di fatto e di diritto che si sottopongono al giudice del gravame in termini specifici, o almeno con una specificità proporzionale a quella delle argomentazioni che sorreggono il provvedimento impugnato (tra le più recenti, Sez. 6, n. 1919 del 10/12/2024, dep. 2025, Franceschi, Rv. 287512 – 01, Sez. 5, n. 9432 del 12/01/2017, Cimino, Rv. 269098 – 01, e con specifico riguardo alla cautela reale, Sez. 2, n. 46575 del 11/11/2022, EM UR snc). Ciò nondimeno, la parte ricorrente ha continuato a riproporre le stesse questioni al Tribunale del riesame e alla Corte di cassazione - ha riaffermato, infatti, la pretesa alla restituzione dell’oro o del suo controvalore in quanto depositaria, terza di buona fede rispetto al depositante TO Group S.p.A., i cui beni erano stati sequestrati -, senza confrontarsi con la ratio decidendi dei provvedimenti impugnati. Premesso che il Tribunale del riesame ha accertato che l’amministratore giudiziario ha provveduto, con l’autorizzazione del G.i.p., ad alienare l’oro, ricavando la somma di euro 3.399.201,35 destinata al FUG, è pacifico - anche per la parte ricorrente che, non a caso, ha chiesto la restituzione del controvalore -, che non è più possibile la soddisfazione della pretesa in forma specifica con la restituzione dell’oro. Il punto controverso attiene invece all’individuazione del giudice e della procedura per ottenere tale restituzione. L’art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., che disciplina l’esecuzione della misura cautelare reale, espressamente rinvia alla disciplina del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e in particolare del titolo IV del libro I, per la tutela dei terzi e nei rapporti con la liquidazione giudiziaria. Pertanto, la rappresentazione dei fatti relativi alla propria legittimazione ad agire, le questioni del titolo della detenzione, della buona fede del terzo e, in ultima analisi, del diritto alla restituzione nonché la capienza del patrimonio della debitrice depositaria devono essere prospettate non in questa sede bensì 3 all’amministratore giudiziario a cui si deve chiedere la restituzione del controvalore e, in ipotesi contenziosa, al giudice dell’attuazione della misura che procederà secondo gli art. 52 e seg. d.lgs. n. 159 del 2011. La parte ricorrente ha infine contestato la decisione anche nella parte in cui il Tribunale del riesame ha negato il suo interesse ad agire e ha ribadito di avere un interesse specifico, concreto e attuale alla restituzione del controvalore. Ritiene il Collegio che, anche sotto tale profilo, la parte ricorrente non abbia colto la ratio decidendi dell’ordinanza, atteso che il Tribunale del riesame non ha negato l’interesse ad agire in generale, ma l’interesse a chiedere la restituzione del controvalore dell’oro al di fuori delle regole e delle procedure stabilite dall’art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Così deciso, il 27 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente DA AC DO AC