TRIB
Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/11/2025, n. 4601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4601 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7104/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno – Seconda Sezione Civile – Seconda Unità Operativa - in persona della dott.ssa
Daniela Oliva in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n. 7104-24 del Ruolo Generale Affari contenziosi civili
TRA
Prof Avv. (c.f. ) e Prof. Avv. Giuseppe Marini (c.f. Parte_1 C.F._1
) rappresentati e difesi dall'Avv. Rosaria Aurelia Giunta (c.f. C.F._2
) del foro di Roma, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in C.F._3
Roma alla via di Villa Sacchetti n. 9, come da procura in atti
Ricorrenti
Contro
“ , (CF ), in persona del legale rappresentante p.t. dott. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 corrente in Pellezzano, alla Via Amendola 1, rappresentata e difesa sia congiuntamente che disgiuntamente dagli Avv.ti Stefano Salimbene (c.f. ) e dall'Avv. Giovanni C.F._4
EG (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio Salimbene sito in C.F._5
Salerno alla Via Nizza 134, come da procura in atti
Resistente
pagina 1 di 11 conclusioni: come da verbale di udienza del 27/05/2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Gli avv.ti e Giuseppe Marini esponevano che, nell'anno 2013, la Parte_1 Controparte_3
concludeva con l'Agenzia delle Entrate di Salerno un atto di transazione fiscale e una
[...] transazione previdenziale con l' , finalizzati alla omologazione di un accordo di ristrutturazione ai CP_4 sensi dell'art. 182 bis L.F.
Codesto Tribunale di Salerno, con provvedimento depositato in data 12/02/2014, dichiarava inammissibile il ricorso per l'omologazione dell'accordo in parola presentato da stante la CP_1 mancata iscrizione della transazione fiscale conclusa con l'Agenzia delle Entrate nel registro delle imprese e l'asserita incompletezza dell'accordo.
La pertanto, proponeva reclamo avverso tale provvedimento dinanzi la Corte d'Appello di CP_1
Salerno (R.G. n. 138/14); l'impugnazione veniva rigettata con decreto del 3 marzo 2015.
Nelle more, l'Agenzia delle Entrate avviava nei confronti della odierna resistente dei pignoramenti per l'esecuzione coattiva anche di cartelle di pagamento già oggetto della transazione fiscale conclusa con l'Agenzia delle Entrate di Salerno.
Così, in persona dell'avv. Leonardo Calabrese (all'epoca amministratore p.t.), Controparte_1 incaricava i ricorrenti, Avv. e Avv. Giuseppe Marini, di impugnare il suddetto decreto di Parte_1 rigetto e adottare le più opportune iniziative per paralizzare le azioni esecutive dell'Agenzia delle
Entrate.
Nel mese aprile 2015, conferiva al prof. avv. , l'incarico di impugnare il Controparte_1 Parte_1 decreto di rigetto.
A parere degli odierni ricorrenti, per l'espletamento di tale attività, veniva concordato un compenso pari a € 30.000,00 oltre spese vive ed oneri di legge, di cui veniva corrisposto solo un acconto di €
15.000,00, oltre spese vive per € 1.263,00, e accessori di legge.
L'Avv. dopo l'esame della documentazione necessaria ai fini della redazione degli atti difensivi, Pt_1 introduceva il giudizio per cassazione, notificando il relativo ricorso all'Agenzia delle Entrate, all' , l'allora Equitalia Sud S.p.A.; redigeva la memoria ex art. 378 c.p.c.; partecipava all'udienza CP_4 di discussione del ricorso.
Il giudizio veniva definito con sentenza n. 12064/2019 pubblicata in data 18/05/2019.
Avverso il medesimo decreto di rigetto, l'avv. proponeva anche ricorso per revocazione dinanzi Pt_1 la Corte d'Appello di Salerno, introducendo il giudizio RG 426/2015. pagina 2 di 11 Per l'espletamento di tale attività, riportano i ricorrenti che, sempre in data 3 aprile 2015, le parti concordavano un compenso pari a € 10.000,00 oltre spese vive ed oneri di legge, di cui veniva corrisposto solo un acconto di € 5.000,00, oltre spese vive per € 804,00, e accessori di legge.
Con riferimento tale giudizio, l'avv. affermava di aver redatto l'atto introduttivo, di aver Pt_1 partecipato a tutte le udienze, anche mediante la redazione delle note di trattazione scritta, e di aver redatto gli scritti conclusionali e di replica. Il giudizio veniva definito con sentenza del 18/01/2022.
In data 22 luglio 2014, Equitalia notificava a (e all'ASL in qualità di terzo CP_1 Parte_2 pignorato) un atto di pignoramento di crediti verso terzi ex art. 72-bis, D.P.R. n. 602 del 1973 fasc. n.
100/2014/131884 (proc. n. 100 2014 277 00001 54002) per un importo complessivo di
€ 2.569.851,71. Avverso detto atto di pignoramento la Società aveva proposto opposizione ex art. 615
c.p.c. dinanzi a codesto Tribunale di Salerno il quale, con ordinanza del 18/12/2014 (confermata con provvedimento del 12/02.2015), disponeva la sospensione dell'esecuzione. L'Agenzia delle Entrate di
Salerno proponeva reclamo avverso tale ordinanza di sospensione, introducendo il giudizio R.G.
4877/2015. La affidava, pertanto, al Prof. Avv. l'incarico di prestarle assistenza CP_1 Parte_1 giudiziale in tale procedimento.
Per il reclamo dell'Ade, il prof. richiedeva un compenso di € 20.000,00, oltre oneri di legge, dei Pt_1 quali la Società corrispondeva solo un acconto di € 10.000,00, oltre accessori di legge. Il professionista, pertanto, dopo aver esaminato la questione, si costituiva in giudizio depositando la relativa memoria e partecipava all'udienza di discussione. Successivamente, in data 9 aprile 2015, l'Agenzia delle Entrate introduceva il giudizio di merito dell'opposizione RG 3240/2015.
Anche in tal caso, affidava l'incarico per l'assistenza in giudizio all'avv. , con CP_1 Parte_1 compenso richiesto e concordato in € 20.000,00, oltre accessori di legge. Il ricorrente, a tal proposito, riporta di aver eseguito la costituzione in giudizio, redatto le memorie istruttorie e partecipato alle udienze. Svolta la fase istruttoria, dopo una lunga serie di rinvii, in data 30 maggio 2022, questo giudizio veniva riunito con l'opposizione ad altri due atti di pignoramento.
Infatti, Equitalia Sud S.p.A., dopo aver notificato in data 22 luglio 2014, il pignoramento oggetto della prima opposizione, in data 05/01/2015 notificava alla società, in data 05/01/2015, un secondo atto di pignoramento di crediti verso terzi ex art. 72bis e 48bis DPR 602/73 per la somma vantata di complessivi € 659.995,05 e, in data 17/02/2015, un terzo atto di pignoramento di crediti verso terzi ex art. 72bis e 48bis DPR 602/73 per la somma vantata di complessivi € 513.469,24, in relazione ai titoli già sospesi nel procedimento RG 4877/2015.
La depositava – con il ministero di altri professionisti – un ricorso ex art. 700 c.p.c. finalizzato CP_1 ad ordinare alla ASL di Salerno, terza pignorata, di non dar seguito al pignoramento diretto e pagina 3 di 11 corrispondere alla Società il pagamento delle somme maturate, inibendo alla Agenzia delle Entrate di
Salerno e, per essa, ad Equitalia Sud, di porre in essere azioni esecutive sino alla definizione del giudizio di impugnazione del Decreto di Rigetto. Tale ricorso veniva respinto dal Tribunale civile di
Salerno con ordinanza del 08/05/2015. La , pertanto, affidava al prof. Avv. CP_1 Parte_1
l'incarico di proporre reclamo avverso tale ordinanza e questi, dopo aver studiato la questione, redigeva e depositava il ricorso ex art. 669 terdecies c.p.c., introducendo il giudizio RG 4500/2015 e, successivamente, l'atto di rinuncia al ricorso. Anche per l'espletamento di tale incarico, il compenso veniva determinato in € 20.000,00, oltre accessori di legge.
La conferiva incarico al ricorrente per introdurre il merito del giudizio di opposizione CP_1 avverso il secondo e terzo atto di pignoramento di cui sopra. Il prof. pertanto, con atto di Pt_1 citazione notificato in data 15 ottobre 2015 introduceva tale giudizio RG 8627/2015.
Anche qui, dopo il deposito delle memorie istruttorie ed una lunga serie di rinvii, in data 30/05/2022, codesto Tribunale di Salerno disponeva la riunione del presente giudizio al Primo Giudizio di
Opposizione RG 3240/2015. Le opposizioni venivano definite con sentenza di accoglimento del
11/07/2023, con la quale il Tribunale di Salerno, tra l'altro, liquidava le spese di lite in favore della
Società nell'importo di € 96.205,20, oltre accessori di legge.
Affermano i ricorrenti che, nelle more del contenzioso di cui sopra, affidava al prof. CP_5 Pt_1 anche l'incarico di resistere alla istanza di fallimento della Società proposta da alcuni lavoratori, per lo svolgimento del quale, in data 2 luglio 2015, veniva concordato un compenso pari a € 30.000,00, oltre accessori di legge. Il ricorrente si costituiva nella procedura depositando la relativa comparsa e redigeva memoria difensiva nell'interesse della società. All'esito della relativa udienza, le parti raggiungevano un'intesa con conseguente desistenza dall'istanza proposta.
Relativamente all'attività tributaria, i professionisti ricorrenti riportano, altresì, che la società conferiva all'Avv. Giuseppe Marini l'incarico avente ad oggetto l'impugnazione della cartella di pagamento n.
10020150015330134, notificata in data 29/04/2015, avente ad oggetto imposte relative a somme ricomprese nell'accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis e 182 ter L.f., con la quale veniva richiesto il pagamento dell'importo di € 668.053,70.
In esecuzione dell'incarico conferito, l'avv. Marini proponeva ricorso dinanzi la
[...]
, eccependo l'illegittimità della cartella impugnata e chiedendone, Controparte_6 previa sospensione, l'annullamento (RG 5091/2015).
L'Avv. Marini espone di aver partecipato all'udienza di discussione dell'istanza inibitoria e a quella di discussione del ricorso. Il giudizio veniva definito con sentenza n. 1118, del 1° marzo 2016, con la quale la accoglieva parzialmente il ricorso de La Controparte_6
pagina 4 di 11 Quiete, riconoscendo la non debenza delle sanzioni irrogate. Per l'espletamento di tale incarico, il compenso veniva determinato in € 15.000,00, oltre accessori di legge. Avverso tale decisione proponeva appello l'Agenzia delle Entrate, chiedendone la riforma.
La , pertanto, conferiva al Prof. Marini l'incarico di costituirsi in giudizio dinanzi la competente CP_1 di Napoli – Sezione Distaccata di Salerno, anche al fine di Controparte_7 impugnare la sentenza nella parte in cui non aveva accolto il motivo di ricorso relativo all'illegittimità della cartella di pagamento in quanto avente ad oggetto somme ricomprese nell'accordo di ristrutturazione.
Il Prof. Marini depositava le controdeduzioni proponendo contestuale appello incidentale e partecipava all'udienza di discussione dell'appello. Il giudizio veniva definito con sentenza n. 2023 del 01/03/2018.
Per l'espletamento di tale incarico, il compenso veniva determinato in € 7.000,00, oltre accessori di legge.
La conferiva al Prof. Marini l'incarico di impugnare dinanzi la di CP_1 Controparte_6
Salerno la cartella di pagamento n. 10020160001429445 dinanzi la Corte d'Appello di Salerno (RG
3216/2016) con la quale veniva richiesto il pagamento di € 406.643,64, in relazione all'anno di imposta
2012. L'avv. Marini, pertanto, proponeva ricorso dinanzi la di Salerno Controparte_6 eccependo l'illegittimità della pretesa impositiva azionata con la cartella di pagamento in quanto anche questa relativa a somme già ricomprese nell'accordo di ristrutturazione. Il giudizio veniva definito con sentenza n. 2398/2017, con la quale la , in parziale Controparte_6 accoglimento del ricorso, disponeva una riduzione del 30 % delle sanzioni, disponendo il ricalcolo delle somme.
Per l'espletamento di tale incarico, il compenso veniva determinato in € 5.000,00, oltre accessori di legge. Infine, su istanza della Società, in data 10/06/2015, il Prof. Marini depositata presso l'Agenzia delle Entrate di Salerno una istanza di sospensione dei ruoli e partecipava a talune riunioni presso l'Agenzia delle Entrate per conto della Società. Per l'espletamento di tale attività, il compenso veniva determinato in € 3.000,00, oltre accessori di legge.
Affermano i ricorrenti che, nel corso degli anni, la società resistente non contestava mai l'attività svolta, né l'ammontare dei compensi maturati e richiesti a far data dal 2015, redatti in conformità ai preventivi approvati dalla Società e in applicazione dei criteri di cui al DM 55/2014, come convenuto.
In data 2 dicembre 2016, i professionisti inviavano alla società un prospetto degli onorari dovuti in relazione ai singoli incarichi conferiti, ribadendo per ciascuna posizione l'ammontare del compenso dovuto ammontante, all'epoca, a complessivi € 140.000,00.
pagina 5 di 11 Tuttavia, la società, pur non avendo mai formulato alcuna contestazione in ordine alle legittime richieste di pagamento formulate dall'avvocato ed al quantum dei compensi richiesti, corrispondeva solo qualche acconto non provvedendo al pagamento delle competenze dovute, nonostante la disponibilità del professionista a dilazionare il credito per agevolarne il pagamento.
Per tutti questi motivi appena dispiegati, con ricorso ex art 281 decies ed art. 14 d.lgs. 150/2011 del
24/09/2024, gli Avv.ti e Giuseppe Marini convenivano in giudizio la società Parte_1 CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., al fine di sentirla condannare al pagamento, in loro
[...] favore, dei compensi da essi maturati per l'attività professionale svolta in favore della società resistente per un complessivo importo di € 267.667,85, dei quali € 223.894,45, per l'attività civilistica, ed €
43.773,40, per l'attività in materia tributaria, ovvero del complessivo importo di € 343.611,31, dei quali
€ 270.096,47, per l'attività civilistica, ed € 73.514,84, per l'attività in materia tributaria, oltre interessi di mora nella misura di legge fino all'effettivo soddisfo.
Con memoria di costituzione e risposta del 28/03/2025, si costituiva nel presente giudizio la società
[...]
impugnando e contestando le somme richieste dai ricorrenti. In via preliminare, la resistente CP_1 chiedeva dichiararsi la nullità della domanda a causa dell'assoluta indeterminatezza degli importi richiesti giacché, a sua detta, era inesistente qualsiasi preventivo e qualsivoglia accettazione di preventivo.
Nel merito, la resistente chiedeva il rigetto della domanda o, in subordine concederla limitatamente alla somma di € 50.000,00 oltre accessori di legge in favore dell'Avv. . In via di gradazione Parte_1 chiedeva di limitare la domanda, per le ragioni di cui al Cap 3) della memoria di costituzione, riconoscendo la somma di € 67.360,00 oltre accessori di legge all'Avv. e la somma di € Parte_1
16.912,00 all'Avv. Giuseppe Marini. Il tutto con vittoria di spese del presente giudizio.
Introdotto così il giudizio e lette le note di udienza, la causa, in data 27/05/2025, veniva assegnata a sentenza.
- In punto di diritto
Nel caso di specie trattasi di prestazione d'opera intellettuale che i ricorrenti espletavano in favore della società resistente . CP_1
Il contratto d'opera intellettuale, che si differenzia dall'opera manuale, è un contratto a prestazioni corrispettive in base al quale un professionista (avvocato, commercialista, notaio, medico ecc.), accettando l'incarico conferitogli dal cliente, si impegna a fornire la propria opera intellettuale in cambio di un compenso. Tale contratto riguarda le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi tenuti dagli ordini professionali riconosciuti dalla legge
(c.d. professioni protette). pagina 6 di 11 Secondo recente orientamento giurisprudenziale, nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità è elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve provare solo il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo, mentre è onere del committente, invece, dimostrare l'eventuale accordo sulla gratuità della prestazione.
Quella dell'avvocato è un'obbligazione di mezzi, non di risultato.
In buona sostanza, con l'obbligazione di mezzi, il debitore non garantisce il risultato e, quindi, non può considerarsi inadempiente nel caso in cui non lo raggiunga;
l'esempio tipico è proprio dell'avvocato che si obbliga a difendere il cliente, ma non a vincere la causa.
Viceversa, nell'obbligazione di risultato, la finalità da raggiungere viene dedotta in obbligazione e il suo mancato perseguimento configura un inadempimento. Inoltre, un'ulteriore differenza è ravvisabile in ordine prova dell'adempimento, infatti, nelle obbligazioni di mezzi, spetta al creditore dimostrare la negligenza del debitore, mentre nelle obbligazioni di risultato, vale la regola generale dell'art. 1218
c.c., ossia il debitore deve dimostrare che l'inadempimento sia dipeso da causa a lui non imputabile.
- Nel merito
La domanda è fondata e va accolta.
Il diritto vantato dagli odierni ricorrenti è supportato da validi elementi probatori come la procura ad litem. Inoltre, essi hanno provveduto al deposito di tutti gli atti redatti per la difesa in giudizio della società resistente.
Rispetto alla eccezione primaria sollevata da parte resistente con la quale quest'ultima contestava la nullità della domanda per indeterminatezza del quantum debeatur (preventivo scritto), va precisato che ciò che rileva, ai fini del diritto del professionista al pagamento del compenso professionale, è la prova del conferimento dell'incarico.
Con ordinanza n. 33193 emessa dalla VI sezione della Corte di Cassazione e pubblicata in data
10/11/2022, è stato chiarito, a tal proposito, che non è l'esistenza di un preventivo scritto a far sorgere in capo al professionista il diritto al compenso, ma la sussistenza di un mandato, peraltro non soggetto a particolari formalità (Cass., sez. VI, ordinanza n. 8863 del 31/03/2021), nonché l'effettivo svolgimento della prestazione professionale.
Il professionista, dunque, per ottenere il pagamento della propria prestazione, deve esclusivamente fornire prova del conferimento dell'incarico e dell'adempimento dello stesso e non anche della pattuizione di un compenso. La violazione dell'obbligo del preventivo potrà far incorrere il professionista in conseguenze di natura civilistica o deontologica, ma non può far in alcun modo inficiare il diritto dello stesso ad ottenere il corrispettivo per la propria prestazione. pagina 7 di 11 L'avvocato ha il diritto di richiedere il pagamento dei compensi una volta completata la prestazione professionale, previa dimostrazione dell'esistenza del mandato e dell'effettivo svolgimento dell'incarico, anche attraverso la produzione di documenti, note spese ecc.
Si aggiunga che, nella fattispecie, la resistente società non contestava in nessun caso nel corso degli anni l'attività professionale svolta, né l'ammontare dei compensi maturati e richiesti a far data dal
2015.
Va posta l'attenzione sulla circostanza per la quale, in data 2 dicembre 2016, i ricorrenti inviavano alla società resistente un prospetto degli onorari dovuti in relazione ai singoli incarichi conferiti, ribadendo per ciascuna l'ammontare del compenso dovuto ammontante, all'epoca, a complessivi € 140.000,00. I compensi indicati in tale nota, sulla base della quale sono stati emessi i corrispondenti preavvisi di parcella inviati alla società, non sono mai stati contestati né nell'an, né nel quantum dalla società, con la conseguenza che gli importi ivi indicati non oggetto di uno specifico preventivo ad hoc, sono stati tacitamente accettati.
Si aggiunga a quanto appena detto che, in data 10 ottobre 2023, la società, in riscontro all'ennesimo sollecito di pagamento inviato dal ricorrente via PEC, affermava testualmente che “nonostante la grave crisi che attanaglia la società, restiamo aperti all'eventualità di una definizione transattiva degli onorari ad oggi maturati”.
Ad altra interlocuzione la resistente scriveva “stiamo completando i pagamenti delle rate rottamazione quater, in scadenza tra oggi e domani. Come può ben capire si tratta di importi di grosso impatto finanziario, nonostante ciò, crediamo di riuscire ad onorare gli impegni presi con l'Agenzia delle
Entrate. Superato l'ostacolo, spero entro fine anno di farle pervenire una proposta transattiva, sulla quale discutere per potere avvenire ad una migliore risoluzione della posizione relativa alle vostre competenze professionali”
A tal riguardo, va posto l'accento sul principio di non contestazione vigente nel nostro Codice di procedura civile che all'art. 115 espressamente prevede che, salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché
i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.
- In ordine al compenso spettante all'Avv. Parte_1
L'Avv. prestava attività professionale, di tipo civilistico, per la difesa e assistenza in giudizio Pt_1 della casa di cura . CP_1
Nel contenzioso con l'agenzia delle entrate, per la presentazione del Ricorso in Cassazione avverso il decreto di rigetto il Prof maturava un compenso pari a € 15.000,00, oltre spese vive, per € 67,20, Pt_1
e accessori di legge e così per complessivi € 21.954,00, come da preavviso di parcella n. 111/2021 pagina 8 di 11 depositato in atti (ricorso datato 3 aprile 2015). Per il giudizio di revocazione avverso il medesimo decreto di Rigetto maturava un compenso pari a € 5.000,00, oltre accessori di legge, e così per complessivi € 7.295,60, come da preavviso di parcella n. 108/2021.
Ancora, per l'espletamento dell'attività di assistenza giudiziale nella procedura per la dichiarazione di fallimento proposta dai lavoratori della Casa di Cura, in data 2 luglio 2015, il prof. inviava alla Pt_1
Società un preventivo dei compensi pari a € 30.000,00, oltre accessori di legge.
Tale preventivo veniva accettato dalla Società in data 04.07.2015. Per tale posizione, il ricorrente non ha ricevuto alcun acconto, conseguentemente il compenso dovrà essere liquidato in € 30.000,00, oltre accessori di legge, per un totale di € 43.773,60, come da preavviso di parcella n. 107/2021.
Per l'assistenza giudiziale prestata nella procedura di Reclamo dell'Ade, il prof. determinava le Pt_1 proprie competenze professionali in
€ 20.000,00, oltre accessori di legge, così come comunicato in data 02.12.2016, nella nota di riepilogo degli incarichi affidati al Professionista e nel preavviso di parcella per il pagamento del saldo, inviati alla Società e da questa approvati senza contestazione. La Società, però, corrispondeva un acconto di €
10.000,00, oltre accessori di legge, in data 02.04.2016, rimanendo così debitrice dell'ulteriore importo di € 10.000,00, oltre accessori di legge, e così per un complessivo importo di € 14.591,20, come da preavviso di parcella n. 105/2021, a saldo dell'importo convenuto.
Inoltre, le competenze per la procedura di Reclamo di La Quiete sono state oggetto di un accordo per fatti concludenti. Il Professionista, anche in tale caso, con la Nota dei Compensi determinava le proprie competenze professionali in € 20.000,00, oltre accessori di legge, senza che tale quantificazione venisse mai contestata dalla Società dopo la ricezione del preavviso di parcella e/o della Nota di cui sopra. Ed è in tale misura che deve essere liquidato in questa sede il compenso, per complessivi
€ 29.182,40, come da preavviso di parcella n. 106/2011.
In merito al primo giudizio di opposizione, va evidenziato che questo veniva riunito al secondo giudizio di opposizione quando la causa era ormai nella fase decisionale, con la conseguenza che il compenso deve essere autonomamente liquidato per ciascun giudizio, eccezion fatta per la fase decisionale. Per il primo giudizio di opposizione, per il quale la Società non ha versato alcun acconto, il prof. richiedeva un compenso forfettario di € 20.000,00, oltre accessori di legge, con la Nota Pt_1 tacitamente approvata dal Cliente e quindi per complessivi € 29.182,40, come da avviso di parcella n.
106/2011.
In ordine al secondo giudizio di opposizione, il compenso dovrà essere liquidato secondo i parametri di cui al DM 55/2014, sulla base del valore della controversia (€ 1.173.464 ed € 3.743.316,00 per la sola fase decisionale, stante la riunione dei giudizi). Alla luce di ciò, il compenso per tale giudizio dovrà pagina 9 di 11 essere liquidato come segue: fase di studio della controversia € 5.989,00; fase introduttiva del giudizio:
€ 3.951,00; fase istruttoria e/o di trattazione € 17.594,00; fase decisionale € 13.542,00. A tali somme va aggiunto l'aumento del 30 % per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2) € 12.322,80. Emerge un compenso maggiorato comprensivo degli aumenti pari a €
53.398,80.
Sulla base di tutte le attività professionali appena menzionate, emerge il totale compenso pari ad €
199.378,00.
- Relativamente all'attività svolta dall'Avv. Giuseppe Marini
Con riferimento agli incarichi di natura tributaria, per il ricorso alla CTP di Salerno, il professionista con Nota dei Compensi determinava le proprie competenze professionali in € 15.000,00, oltre accessori di legge.
Considerato che
parte resistente contestava tale accordo e che il valore della causa era ricompreso nello scaglione che va da € 520.001 a
€ 1.000.000, si ritiene di dover liquidare le competenze secondo i parametri standard di cui al DM
55/2014, calcolando il compenso in tale misura: per la fase di studio della controversia emerge un valore medio di € 4.563,00; per la fase introduttiva del giudizio un valore medio: € 1.931,00; per la fase istruttoria e/o di trattazione risulta un valore medio di € 2.542,00; per quella decisionale € 5.350,00 e la fase cautelare
€ 3.419,00 per un importo totale pari a € 17.805,00.
In ordine al Giudizio alla CTR Salerno, con la Nota dei Compensi, il ricorrente determinava le proprie competenze in € 7.000,00, oltre accessori di legge, senza che tale quantificazione sia mai stata oggetto di contestazione. Alla luce di ciò, il compenso per l'attività svolta nel Giudizio dovrà CP_8 essere liquidato in € 7.000,00, oltre accessori di legge e così per complessivi € 10.231,84, come da preavviso di parcella n. 112/2021.
Per il secondo ricorso alla CTP Salerno, con la Nota dei Compensi, il Professionista determinava le proprie competenze in € 5.000,00, oltre accessori di legge, senza che tale quantificazione, anche in tal caso, sia mai stata oggetto di contestazione. Per tale posizione, pertanto, il compenso dovrà essere liquidato nella misura convenuta di € 5.000,00, oltre accessori di legge, e così per complessivi €
7.295,60, come da preavviso di parcella n. 113/201.
In ultima analisi, inerentemente all'attività di assistenza per l'istanza di sospensione dei ruoli e le riunioni presso l'Agenzia delle Entrate, il compenso dovrà essere liquidato nella misura di € 3.000,00, oltre accessori di legge e così per complessivi € 4.377,36.
Concludendo, per le espletate attività, sommando gli importi descritti emerge la totale somma di €
39.709,80 da liquidare all'Avv. Giuseppe Marini. pagina 10 di 11 Per i motivi esposti, risulta provato il diritto vantato dai ricorrenti e, pertanto, la domanda va accolta.
Le spese di lite seguono da soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M
il Tribunale di Salerno – Sezione Seconda – Seconda Unità Operativa - in persona del Giudice
Istruttore dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice monocratico - definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, respinta ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:
- in accoglimento della domanda dei ricorrenti, accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti al pagamento Co dei compensi maturati per l'assistenza giudiziale prestata in favore della società con CP_1 sede in Pellezzano (SA) alla Via Amendola 1 e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento, in favore dell'Avv.ti del compenso maturato per l'attività professionale di natura Parte_1 civilistica svolta per un complessivo importo di € 199.378,00 e, in favore dell'Avv. Marini Giuseppe, del compenso maturato per l'attività svolta in materia tributaria, per un importo complessivo pari ad €
39.709,80 ad oltre interessi di mora nella misura di legge fino all'effettivo soddisfo;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese giudiziarie pari ad euro € 8.433,00, oltre competenze di causa, con gli accessori di legge.
Salerno 14 nov. 25
Il giudice
Dottoressa Daniela Oliva
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno – Seconda Sezione Civile – Seconda Unità Operativa - in persona della dott.ssa
Daniela Oliva in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n. 7104-24 del Ruolo Generale Affari contenziosi civili
TRA
Prof Avv. (c.f. ) e Prof. Avv. Giuseppe Marini (c.f. Parte_1 C.F._1
) rappresentati e difesi dall'Avv. Rosaria Aurelia Giunta (c.f. C.F._2
) del foro di Roma, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in C.F._3
Roma alla via di Villa Sacchetti n. 9, come da procura in atti
Ricorrenti
Contro
“ , (CF ), in persona del legale rappresentante p.t. dott. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 corrente in Pellezzano, alla Via Amendola 1, rappresentata e difesa sia congiuntamente che disgiuntamente dagli Avv.ti Stefano Salimbene (c.f. ) e dall'Avv. Giovanni C.F._4
EG (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio Salimbene sito in C.F._5
Salerno alla Via Nizza 134, come da procura in atti
Resistente
pagina 1 di 11 conclusioni: come da verbale di udienza del 27/05/2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Gli avv.ti e Giuseppe Marini esponevano che, nell'anno 2013, la Parte_1 Controparte_3
concludeva con l'Agenzia delle Entrate di Salerno un atto di transazione fiscale e una
[...] transazione previdenziale con l' , finalizzati alla omologazione di un accordo di ristrutturazione ai CP_4 sensi dell'art. 182 bis L.F.
Codesto Tribunale di Salerno, con provvedimento depositato in data 12/02/2014, dichiarava inammissibile il ricorso per l'omologazione dell'accordo in parola presentato da stante la CP_1 mancata iscrizione della transazione fiscale conclusa con l'Agenzia delle Entrate nel registro delle imprese e l'asserita incompletezza dell'accordo.
La pertanto, proponeva reclamo avverso tale provvedimento dinanzi la Corte d'Appello di CP_1
Salerno (R.G. n. 138/14); l'impugnazione veniva rigettata con decreto del 3 marzo 2015.
Nelle more, l'Agenzia delle Entrate avviava nei confronti della odierna resistente dei pignoramenti per l'esecuzione coattiva anche di cartelle di pagamento già oggetto della transazione fiscale conclusa con l'Agenzia delle Entrate di Salerno.
Così, in persona dell'avv. Leonardo Calabrese (all'epoca amministratore p.t.), Controparte_1 incaricava i ricorrenti, Avv. e Avv. Giuseppe Marini, di impugnare il suddetto decreto di Parte_1 rigetto e adottare le più opportune iniziative per paralizzare le azioni esecutive dell'Agenzia delle
Entrate.
Nel mese aprile 2015, conferiva al prof. avv. , l'incarico di impugnare il Controparte_1 Parte_1 decreto di rigetto.
A parere degli odierni ricorrenti, per l'espletamento di tale attività, veniva concordato un compenso pari a € 30.000,00 oltre spese vive ed oneri di legge, di cui veniva corrisposto solo un acconto di €
15.000,00, oltre spese vive per € 1.263,00, e accessori di legge.
L'Avv. dopo l'esame della documentazione necessaria ai fini della redazione degli atti difensivi, Pt_1 introduceva il giudizio per cassazione, notificando il relativo ricorso all'Agenzia delle Entrate, all' , l'allora Equitalia Sud S.p.A.; redigeva la memoria ex art. 378 c.p.c.; partecipava all'udienza CP_4 di discussione del ricorso.
Il giudizio veniva definito con sentenza n. 12064/2019 pubblicata in data 18/05/2019.
Avverso il medesimo decreto di rigetto, l'avv. proponeva anche ricorso per revocazione dinanzi Pt_1 la Corte d'Appello di Salerno, introducendo il giudizio RG 426/2015. pagina 2 di 11 Per l'espletamento di tale attività, riportano i ricorrenti che, sempre in data 3 aprile 2015, le parti concordavano un compenso pari a € 10.000,00 oltre spese vive ed oneri di legge, di cui veniva corrisposto solo un acconto di € 5.000,00, oltre spese vive per € 804,00, e accessori di legge.
Con riferimento tale giudizio, l'avv. affermava di aver redatto l'atto introduttivo, di aver Pt_1 partecipato a tutte le udienze, anche mediante la redazione delle note di trattazione scritta, e di aver redatto gli scritti conclusionali e di replica. Il giudizio veniva definito con sentenza del 18/01/2022.
In data 22 luglio 2014, Equitalia notificava a (e all'ASL in qualità di terzo CP_1 Parte_2 pignorato) un atto di pignoramento di crediti verso terzi ex art. 72-bis, D.P.R. n. 602 del 1973 fasc. n.
100/2014/131884 (proc. n. 100 2014 277 00001 54002) per un importo complessivo di
€ 2.569.851,71. Avverso detto atto di pignoramento la Società aveva proposto opposizione ex art. 615
c.p.c. dinanzi a codesto Tribunale di Salerno il quale, con ordinanza del 18/12/2014 (confermata con provvedimento del 12/02.2015), disponeva la sospensione dell'esecuzione. L'Agenzia delle Entrate di
Salerno proponeva reclamo avverso tale ordinanza di sospensione, introducendo il giudizio R.G.
4877/2015. La affidava, pertanto, al Prof. Avv. l'incarico di prestarle assistenza CP_1 Parte_1 giudiziale in tale procedimento.
Per il reclamo dell'Ade, il prof. richiedeva un compenso di € 20.000,00, oltre oneri di legge, dei Pt_1 quali la Società corrispondeva solo un acconto di € 10.000,00, oltre accessori di legge. Il professionista, pertanto, dopo aver esaminato la questione, si costituiva in giudizio depositando la relativa memoria e partecipava all'udienza di discussione. Successivamente, in data 9 aprile 2015, l'Agenzia delle Entrate introduceva il giudizio di merito dell'opposizione RG 3240/2015.
Anche in tal caso, affidava l'incarico per l'assistenza in giudizio all'avv. , con CP_1 Parte_1 compenso richiesto e concordato in € 20.000,00, oltre accessori di legge. Il ricorrente, a tal proposito, riporta di aver eseguito la costituzione in giudizio, redatto le memorie istruttorie e partecipato alle udienze. Svolta la fase istruttoria, dopo una lunga serie di rinvii, in data 30 maggio 2022, questo giudizio veniva riunito con l'opposizione ad altri due atti di pignoramento.
Infatti, Equitalia Sud S.p.A., dopo aver notificato in data 22 luglio 2014, il pignoramento oggetto della prima opposizione, in data 05/01/2015 notificava alla società, in data 05/01/2015, un secondo atto di pignoramento di crediti verso terzi ex art. 72bis e 48bis DPR 602/73 per la somma vantata di complessivi € 659.995,05 e, in data 17/02/2015, un terzo atto di pignoramento di crediti verso terzi ex art. 72bis e 48bis DPR 602/73 per la somma vantata di complessivi € 513.469,24, in relazione ai titoli già sospesi nel procedimento RG 4877/2015.
La depositava – con il ministero di altri professionisti – un ricorso ex art. 700 c.p.c. finalizzato CP_1 ad ordinare alla ASL di Salerno, terza pignorata, di non dar seguito al pignoramento diretto e pagina 3 di 11 corrispondere alla Società il pagamento delle somme maturate, inibendo alla Agenzia delle Entrate di
Salerno e, per essa, ad Equitalia Sud, di porre in essere azioni esecutive sino alla definizione del giudizio di impugnazione del Decreto di Rigetto. Tale ricorso veniva respinto dal Tribunale civile di
Salerno con ordinanza del 08/05/2015. La , pertanto, affidava al prof. Avv. CP_1 Parte_1
l'incarico di proporre reclamo avverso tale ordinanza e questi, dopo aver studiato la questione, redigeva e depositava il ricorso ex art. 669 terdecies c.p.c., introducendo il giudizio RG 4500/2015 e, successivamente, l'atto di rinuncia al ricorso. Anche per l'espletamento di tale incarico, il compenso veniva determinato in € 20.000,00, oltre accessori di legge.
La conferiva incarico al ricorrente per introdurre il merito del giudizio di opposizione CP_1 avverso il secondo e terzo atto di pignoramento di cui sopra. Il prof. pertanto, con atto di Pt_1 citazione notificato in data 15 ottobre 2015 introduceva tale giudizio RG 8627/2015.
Anche qui, dopo il deposito delle memorie istruttorie ed una lunga serie di rinvii, in data 30/05/2022, codesto Tribunale di Salerno disponeva la riunione del presente giudizio al Primo Giudizio di
Opposizione RG 3240/2015. Le opposizioni venivano definite con sentenza di accoglimento del
11/07/2023, con la quale il Tribunale di Salerno, tra l'altro, liquidava le spese di lite in favore della
Società nell'importo di € 96.205,20, oltre accessori di legge.
Affermano i ricorrenti che, nelle more del contenzioso di cui sopra, affidava al prof. CP_5 Pt_1 anche l'incarico di resistere alla istanza di fallimento della Società proposta da alcuni lavoratori, per lo svolgimento del quale, in data 2 luglio 2015, veniva concordato un compenso pari a € 30.000,00, oltre accessori di legge. Il ricorrente si costituiva nella procedura depositando la relativa comparsa e redigeva memoria difensiva nell'interesse della società. All'esito della relativa udienza, le parti raggiungevano un'intesa con conseguente desistenza dall'istanza proposta.
Relativamente all'attività tributaria, i professionisti ricorrenti riportano, altresì, che la società conferiva all'Avv. Giuseppe Marini l'incarico avente ad oggetto l'impugnazione della cartella di pagamento n.
10020150015330134, notificata in data 29/04/2015, avente ad oggetto imposte relative a somme ricomprese nell'accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis e 182 ter L.f., con la quale veniva richiesto il pagamento dell'importo di € 668.053,70.
In esecuzione dell'incarico conferito, l'avv. Marini proponeva ricorso dinanzi la
[...]
, eccependo l'illegittimità della cartella impugnata e chiedendone, Controparte_6 previa sospensione, l'annullamento (RG 5091/2015).
L'Avv. Marini espone di aver partecipato all'udienza di discussione dell'istanza inibitoria e a quella di discussione del ricorso. Il giudizio veniva definito con sentenza n. 1118, del 1° marzo 2016, con la quale la accoglieva parzialmente il ricorso de La Controparte_6
pagina 4 di 11 Quiete, riconoscendo la non debenza delle sanzioni irrogate. Per l'espletamento di tale incarico, il compenso veniva determinato in € 15.000,00, oltre accessori di legge. Avverso tale decisione proponeva appello l'Agenzia delle Entrate, chiedendone la riforma.
La , pertanto, conferiva al Prof. Marini l'incarico di costituirsi in giudizio dinanzi la competente CP_1 di Napoli – Sezione Distaccata di Salerno, anche al fine di Controparte_7 impugnare la sentenza nella parte in cui non aveva accolto il motivo di ricorso relativo all'illegittimità della cartella di pagamento in quanto avente ad oggetto somme ricomprese nell'accordo di ristrutturazione.
Il Prof. Marini depositava le controdeduzioni proponendo contestuale appello incidentale e partecipava all'udienza di discussione dell'appello. Il giudizio veniva definito con sentenza n. 2023 del 01/03/2018.
Per l'espletamento di tale incarico, il compenso veniva determinato in € 7.000,00, oltre accessori di legge.
La conferiva al Prof. Marini l'incarico di impugnare dinanzi la di CP_1 Controparte_6
Salerno la cartella di pagamento n. 10020160001429445 dinanzi la Corte d'Appello di Salerno (RG
3216/2016) con la quale veniva richiesto il pagamento di € 406.643,64, in relazione all'anno di imposta
2012. L'avv. Marini, pertanto, proponeva ricorso dinanzi la di Salerno Controparte_6 eccependo l'illegittimità della pretesa impositiva azionata con la cartella di pagamento in quanto anche questa relativa a somme già ricomprese nell'accordo di ristrutturazione. Il giudizio veniva definito con sentenza n. 2398/2017, con la quale la , in parziale Controparte_6 accoglimento del ricorso, disponeva una riduzione del 30 % delle sanzioni, disponendo il ricalcolo delle somme.
Per l'espletamento di tale incarico, il compenso veniva determinato in € 5.000,00, oltre accessori di legge. Infine, su istanza della Società, in data 10/06/2015, il Prof. Marini depositata presso l'Agenzia delle Entrate di Salerno una istanza di sospensione dei ruoli e partecipava a talune riunioni presso l'Agenzia delle Entrate per conto della Società. Per l'espletamento di tale attività, il compenso veniva determinato in € 3.000,00, oltre accessori di legge.
Affermano i ricorrenti che, nel corso degli anni, la società resistente non contestava mai l'attività svolta, né l'ammontare dei compensi maturati e richiesti a far data dal 2015, redatti in conformità ai preventivi approvati dalla Società e in applicazione dei criteri di cui al DM 55/2014, come convenuto.
In data 2 dicembre 2016, i professionisti inviavano alla società un prospetto degli onorari dovuti in relazione ai singoli incarichi conferiti, ribadendo per ciascuna posizione l'ammontare del compenso dovuto ammontante, all'epoca, a complessivi € 140.000,00.
pagina 5 di 11 Tuttavia, la società, pur non avendo mai formulato alcuna contestazione in ordine alle legittime richieste di pagamento formulate dall'avvocato ed al quantum dei compensi richiesti, corrispondeva solo qualche acconto non provvedendo al pagamento delle competenze dovute, nonostante la disponibilità del professionista a dilazionare il credito per agevolarne il pagamento.
Per tutti questi motivi appena dispiegati, con ricorso ex art 281 decies ed art. 14 d.lgs. 150/2011 del
24/09/2024, gli Avv.ti e Giuseppe Marini convenivano in giudizio la società Parte_1 CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., al fine di sentirla condannare al pagamento, in loro
[...] favore, dei compensi da essi maturati per l'attività professionale svolta in favore della società resistente per un complessivo importo di € 267.667,85, dei quali € 223.894,45, per l'attività civilistica, ed €
43.773,40, per l'attività in materia tributaria, ovvero del complessivo importo di € 343.611,31, dei quali
€ 270.096,47, per l'attività civilistica, ed € 73.514,84, per l'attività in materia tributaria, oltre interessi di mora nella misura di legge fino all'effettivo soddisfo.
Con memoria di costituzione e risposta del 28/03/2025, si costituiva nel presente giudizio la società
[...]
impugnando e contestando le somme richieste dai ricorrenti. In via preliminare, la resistente CP_1 chiedeva dichiararsi la nullità della domanda a causa dell'assoluta indeterminatezza degli importi richiesti giacché, a sua detta, era inesistente qualsiasi preventivo e qualsivoglia accettazione di preventivo.
Nel merito, la resistente chiedeva il rigetto della domanda o, in subordine concederla limitatamente alla somma di € 50.000,00 oltre accessori di legge in favore dell'Avv. . In via di gradazione Parte_1 chiedeva di limitare la domanda, per le ragioni di cui al Cap 3) della memoria di costituzione, riconoscendo la somma di € 67.360,00 oltre accessori di legge all'Avv. e la somma di € Parte_1
16.912,00 all'Avv. Giuseppe Marini. Il tutto con vittoria di spese del presente giudizio.
Introdotto così il giudizio e lette le note di udienza, la causa, in data 27/05/2025, veniva assegnata a sentenza.
- In punto di diritto
Nel caso di specie trattasi di prestazione d'opera intellettuale che i ricorrenti espletavano in favore della società resistente . CP_1
Il contratto d'opera intellettuale, che si differenzia dall'opera manuale, è un contratto a prestazioni corrispettive in base al quale un professionista (avvocato, commercialista, notaio, medico ecc.), accettando l'incarico conferitogli dal cliente, si impegna a fornire la propria opera intellettuale in cambio di un compenso. Tale contratto riguarda le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi tenuti dagli ordini professionali riconosciuti dalla legge
(c.d. professioni protette). pagina 6 di 11 Secondo recente orientamento giurisprudenziale, nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità è elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve provare solo il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo, mentre è onere del committente, invece, dimostrare l'eventuale accordo sulla gratuità della prestazione.
Quella dell'avvocato è un'obbligazione di mezzi, non di risultato.
In buona sostanza, con l'obbligazione di mezzi, il debitore non garantisce il risultato e, quindi, non può considerarsi inadempiente nel caso in cui non lo raggiunga;
l'esempio tipico è proprio dell'avvocato che si obbliga a difendere il cliente, ma non a vincere la causa.
Viceversa, nell'obbligazione di risultato, la finalità da raggiungere viene dedotta in obbligazione e il suo mancato perseguimento configura un inadempimento. Inoltre, un'ulteriore differenza è ravvisabile in ordine prova dell'adempimento, infatti, nelle obbligazioni di mezzi, spetta al creditore dimostrare la negligenza del debitore, mentre nelle obbligazioni di risultato, vale la regola generale dell'art. 1218
c.c., ossia il debitore deve dimostrare che l'inadempimento sia dipeso da causa a lui non imputabile.
- Nel merito
La domanda è fondata e va accolta.
Il diritto vantato dagli odierni ricorrenti è supportato da validi elementi probatori come la procura ad litem. Inoltre, essi hanno provveduto al deposito di tutti gli atti redatti per la difesa in giudizio della società resistente.
Rispetto alla eccezione primaria sollevata da parte resistente con la quale quest'ultima contestava la nullità della domanda per indeterminatezza del quantum debeatur (preventivo scritto), va precisato che ciò che rileva, ai fini del diritto del professionista al pagamento del compenso professionale, è la prova del conferimento dell'incarico.
Con ordinanza n. 33193 emessa dalla VI sezione della Corte di Cassazione e pubblicata in data
10/11/2022, è stato chiarito, a tal proposito, che non è l'esistenza di un preventivo scritto a far sorgere in capo al professionista il diritto al compenso, ma la sussistenza di un mandato, peraltro non soggetto a particolari formalità (Cass., sez. VI, ordinanza n. 8863 del 31/03/2021), nonché l'effettivo svolgimento della prestazione professionale.
Il professionista, dunque, per ottenere il pagamento della propria prestazione, deve esclusivamente fornire prova del conferimento dell'incarico e dell'adempimento dello stesso e non anche della pattuizione di un compenso. La violazione dell'obbligo del preventivo potrà far incorrere il professionista in conseguenze di natura civilistica o deontologica, ma non può far in alcun modo inficiare il diritto dello stesso ad ottenere il corrispettivo per la propria prestazione. pagina 7 di 11 L'avvocato ha il diritto di richiedere il pagamento dei compensi una volta completata la prestazione professionale, previa dimostrazione dell'esistenza del mandato e dell'effettivo svolgimento dell'incarico, anche attraverso la produzione di documenti, note spese ecc.
Si aggiunga che, nella fattispecie, la resistente società non contestava in nessun caso nel corso degli anni l'attività professionale svolta, né l'ammontare dei compensi maturati e richiesti a far data dal
2015.
Va posta l'attenzione sulla circostanza per la quale, in data 2 dicembre 2016, i ricorrenti inviavano alla società resistente un prospetto degli onorari dovuti in relazione ai singoli incarichi conferiti, ribadendo per ciascuna l'ammontare del compenso dovuto ammontante, all'epoca, a complessivi € 140.000,00. I compensi indicati in tale nota, sulla base della quale sono stati emessi i corrispondenti preavvisi di parcella inviati alla società, non sono mai stati contestati né nell'an, né nel quantum dalla società, con la conseguenza che gli importi ivi indicati non oggetto di uno specifico preventivo ad hoc, sono stati tacitamente accettati.
Si aggiunga a quanto appena detto che, in data 10 ottobre 2023, la società, in riscontro all'ennesimo sollecito di pagamento inviato dal ricorrente via PEC, affermava testualmente che “nonostante la grave crisi che attanaglia la società, restiamo aperti all'eventualità di una definizione transattiva degli onorari ad oggi maturati”.
Ad altra interlocuzione la resistente scriveva “stiamo completando i pagamenti delle rate rottamazione quater, in scadenza tra oggi e domani. Come può ben capire si tratta di importi di grosso impatto finanziario, nonostante ciò, crediamo di riuscire ad onorare gli impegni presi con l'Agenzia delle
Entrate. Superato l'ostacolo, spero entro fine anno di farle pervenire una proposta transattiva, sulla quale discutere per potere avvenire ad una migliore risoluzione della posizione relativa alle vostre competenze professionali”
A tal riguardo, va posto l'accento sul principio di non contestazione vigente nel nostro Codice di procedura civile che all'art. 115 espressamente prevede che, salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché
i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.
- In ordine al compenso spettante all'Avv. Parte_1
L'Avv. prestava attività professionale, di tipo civilistico, per la difesa e assistenza in giudizio Pt_1 della casa di cura . CP_1
Nel contenzioso con l'agenzia delle entrate, per la presentazione del Ricorso in Cassazione avverso il decreto di rigetto il Prof maturava un compenso pari a € 15.000,00, oltre spese vive, per € 67,20, Pt_1
e accessori di legge e così per complessivi € 21.954,00, come da preavviso di parcella n. 111/2021 pagina 8 di 11 depositato in atti (ricorso datato 3 aprile 2015). Per il giudizio di revocazione avverso il medesimo decreto di Rigetto maturava un compenso pari a € 5.000,00, oltre accessori di legge, e così per complessivi € 7.295,60, come da preavviso di parcella n. 108/2021.
Ancora, per l'espletamento dell'attività di assistenza giudiziale nella procedura per la dichiarazione di fallimento proposta dai lavoratori della Casa di Cura, in data 2 luglio 2015, il prof. inviava alla Pt_1
Società un preventivo dei compensi pari a € 30.000,00, oltre accessori di legge.
Tale preventivo veniva accettato dalla Società in data 04.07.2015. Per tale posizione, il ricorrente non ha ricevuto alcun acconto, conseguentemente il compenso dovrà essere liquidato in € 30.000,00, oltre accessori di legge, per un totale di € 43.773,60, come da preavviso di parcella n. 107/2021.
Per l'assistenza giudiziale prestata nella procedura di Reclamo dell'Ade, il prof. determinava le Pt_1 proprie competenze professionali in
€ 20.000,00, oltre accessori di legge, così come comunicato in data 02.12.2016, nella nota di riepilogo degli incarichi affidati al Professionista e nel preavviso di parcella per il pagamento del saldo, inviati alla Società e da questa approvati senza contestazione. La Società, però, corrispondeva un acconto di €
10.000,00, oltre accessori di legge, in data 02.04.2016, rimanendo così debitrice dell'ulteriore importo di € 10.000,00, oltre accessori di legge, e così per un complessivo importo di € 14.591,20, come da preavviso di parcella n. 105/2021, a saldo dell'importo convenuto.
Inoltre, le competenze per la procedura di Reclamo di La Quiete sono state oggetto di un accordo per fatti concludenti. Il Professionista, anche in tale caso, con la Nota dei Compensi determinava le proprie competenze professionali in € 20.000,00, oltre accessori di legge, senza che tale quantificazione venisse mai contestata dalla Società dopo la ricezione del preavviso di parcella e/o della Nota di cui sopra. Ed è in tale misura che deve essere liquidato in questa sede il compenso, per complessivi
€ 29.182,40, come da preavviso di parcella n. 106/2011.
In merito al primo giudizio di opposizione, va evidenziato che questo veniva riunito al secondo giudizio di opposizione quando la causa era ormai nella fase decisionale, con la conseguenza che il compenso deve essere autonomamente liquidato per ciascun giudizio, eccezion fatta per la fase decisionale. Per il primo giudizio di opposizione, per il quale la Società non ha versato alcun acconto, il prof. richiedeva un compenso forfettario di € 20.000,00, oltre accessori di legge, con la Nota Pt_1 tacitamente approvata dal Cliente e quindi per complessivi € 29.182,40, come da avviso di parcella n.
106/2011.
In ordine al secondo giudizio di opposizione, il compenso dovrà essere liquidato secondo i parametri di cui al DM 55/2014, sulla base del valore della controversia (€ 1.173.464 ed € 3.743.316,00 per la sola fase decisionale, stante la riunione dei giudizi). Alla luce di ciò, il compenso per tale giudizio dovrà pagina 9 di 11 essere liquidato come segue: fase di studio della controversia € 5.989,00; fase introduttiva del giudizio:
€ 3.951,00; fase istruttoria e/o di trattazione € 17.594,00; fase decisionale € 13.542,00. A tali somme va aggiunto l'aumento del 30 % per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2) € 12.322,80. Emerge un compenso maggiorato comprensivo degli aumenti pari a €
53.398,80.
Sulla base di tutte le attività professionali appena menzionate, emerge il totale compenso pari ad €
199.378,00.
- Relativamente all'attività svolta dall'Avv. Giuseppe Marini
Con riferimento agli incarichi di natura tributaria, per il ricorso alla CTP di Salerno, il professionista con Nota dei Compensi determinava le proprie competenze professionali in € 15.000,00, oltre accessori di legge.
Considerato che
parte resistente contestava tale accordo e che il valore della causa era ricompreso nello scaglione che va da € 520.001 a
€ 1.000.000, si ritiene di dover liquidare le competenze secondo i parametri standard di cui al DM
55/2014, calcolando il compenso in tale misura: per la fase di studio della controversia emerge un valore medio di € 4.563,00; per la fase introduttiva del giudizio un valore medio: € 1.931,00; per la fase istruttoria e/o di trattazione risulta un valore medio di € 2.542,00; per quella decisionale € 5.350,00 e la fase cautelare
€ 3.419,00 per un importo totale pari a € 17.805,00.
In ordine al Giudizio alla CTR Salerno, con la Nota dei Compensi, il ricorrente determinava le proprie competenze in € 7.000,00, oltre accessori di legge, senza che tale quantificazione sia mai stata oggetto di contestazione. Alla luce di ciò, il compenso per l'attività svolta nel Giudizio dovrà CP_8 essere liquidato in € 7.000,00, oltre accessori di legge e così per complessivi € 10.231,84, come da preavviso di parcella n. 112/2021.
Per il secondo ricorso alla CTP Salerno, con la Nota dei Compensi, il Professionista determinava le proprie competenze in € 5.000,00, oltre accessori di legge, senza che tale quantificazione, anche in tal caso, sia mai stata oggetto di contestazione. Per tale posizione, pertanto, il compenso dovrà essere liquidato nella misura convenuta di € 5.000,00, oltre accessori di legge, e così per complessivi €
7.295,60, come da preavviso di parcella n. 113/201.
In ultima analisi, inerentemente all'attività di assistenza per l'istanza di sospensione dei ruoli e le riunioni presso l'Agenzia delle Entrate, il compenso dovrà essere liquidato nella misura di € 3.000,00, oltre accessori di legge e così per complessivi € 4.377,36.
Concludendo, per le espletate attività, sommando gli importi descritti emerge la totale somma di €
39.709,80 da liquidare all'Avv. Giuseppe Marini. pagina 10 di 11 Per i motivi esposti, risulta provato il diritto vantato dai ricorrenti e, pertanto, la domanda va accolta.
Le spese di lite seguono da soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M
il Tribunale di Salerno – Sezione Seconda – Seconda Unità Operativa - in persona del Giudice
Istruttore dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice monocratico - definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, respinta ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:
- in accoglimento della domanda dei ricorrenti, accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti al pagamento Co dei compensi maturati per l'assistenza giudiziale prestata in favore della società con CP_1 sede in Pellezzano (SA) alla Via Amendola 1 e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento, in favore dell'Avv.ti del compenso maturato per l'attività professionale di natura Parte_1 civilistica svolta per un complessivo importo di € 199.378,00 e, in favore dell'Avv. Marini Giuseppe, del compenso maturato per l'attività svolta in materia tributaria, per un importo complessivo pari ad €
39.709,80 ad oltre interessi di mora nella misura di legge fino all'effettivo soddisfo;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese giudiziarie pari ad euro € 8.433,00, oltre competenze di causa, con gli accessori di legge.
Salerno 14 nov. 25
Il giudice
Dottoressa Daniela Oliva
pagina 11 di 11