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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 135/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 03/12/2024 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
GALLI FRANCESCO, Presidente
TA AF, RE
MANCINI FRANCESCO, Giudice
in data 03/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 739/2023 depositato il 13/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Frosinone - Via G. Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Frosinone - Via G. Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CPI n. 04776202300000780000 IRES-ALIQUOTE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720210015208585000 IRES-ALIQUOTE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore di parte ricorrente insiste sui motivi dedotti negli atti depositati.
Chiede l'accoglimento del ricorso e la condanna al pagamento delle spese di giudizio a carico del resistente.
Il difensore di parte resistente si riporta alle motivazioni controdedotte nelle costituzioni di parte depositate.
Chiede il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali a carico del ricorrente.
La Corte si riserva di decidere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto tempestivamente notificato alla controparte e poi ritualmente depositato presso la segreteria di questa Corte, la società Ricorrente_1 s.r.l. - in persona del legale rappresentante pro tempore e rappresentata e difesa in giudizio come in atti – ha proposto ricorso per l'annullamento della
Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 04776202300000780000 notificata in data 8/09/23 dall'Agenzia delle Entrate/Riscossione per un preteso mancato pagamento della cartella sottesa n.
04720210015208585000 con la quale si chiedeva il pagamento dell'IRES per l'anno 2017, per contestare formalmente e sostanzialmente la cartella per inesigibilità del credito nonché l'omessa notifica dell'atto presupposto. In particolare, assume innanzitutto il ricorrente che l'atto impugnato è illegittimo e come tale dovrà essere dichiarato inefficace e/o nullo e/o annullabile in quanto scaturisce dal mancato pagamento della cartella esattiva n. 04720210015208585000, per la quale è stata chiesta ed ottenuta dal contribuente la rateazione da parte del Concessionario. Di conseguenza, assume il ricorrente che in ossequio al principio nulla executio sine titulo, ai fini della legittimità di ciascun atto della riscossione occorre che il titolo esecutivo sussista nel momento in cui l'esecuzione è minacciata o intrapresa, mentre nella specie la sopravvenuta caducazione del titolo − quale effetto della intervenuta rateazione del titolo da parte del concessionario comporta la nullità del preavviso di ipoteca giacché non sussiste la perdurante esistenza del titolo presupposto alla cartella di pagamento n. 04720210015208585000, fermo restando inoltre che nella specie l'AdER non ha neanche provveduto, in effetti, alla notifica di alcun avviso bonario al ricorrente e tantomeno dell'atto presupposto a quello qui oggetto di contenzioso.
Si è ritualmente costituita l'Agenzia evocata in giudizio per sollecitare il rigetto delle richieste avversarie, sostenendo in particolare (SULL'ASSERITA ILLEGITTIMITÀ DELLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI
ISCRIZIONE IPOTECARIA) che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oggetto del presente ricorso è stata notificata a mezzo pec in data 08.09.2023, mentre l'istanza di rateizzazione della sottesa cartella di pagamento n. 04720210015208585000 è stata presentata dal contribuente solamente in data
05.10.2023 e, pertanto, in data successiva alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, la quale dunque è stata legittimamente notificata. Ne consegue per la resistente che – stante il disposto dell'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973 al comma 1-quater secondo cui “A seguito della presentazione della richiesta di cui al comma 1 e fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell'eventuale decadenza dalla dilazione ai sensi del comma 3: a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive.” - nel caso di specie è evidente come la comunicazione preventiva di ipoteca notificata alla società contribuente sia legittima, poiché notificata in data antecedente alla presentazione della richiesta di dilazione. A ciò si aggiunga che nella comunicazione di accoglimento dell'istanza di rateizzazione inviata dall'ADER viene espressamente previsto che la prima rata debba essere versata entro il 17.10.2023, versamento non comprovato al momento al momento della presentazione del ricorso.
Nel corso del giudizio parte ricorrente ha depositato un atto di memorie EX ART. 32 D.LGS con il quale, nel ribadire le richieste di cui all'originario ricorso, ha confermato con idonea documentazione di supporto di aver presentato istanza di rateizzazione per la cartella n. 04720210015208585000, con la conseguenza che la dilazione di pagamento di cui all'articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602 determina effetti rilevanti ai fini della sua sospensione o estinzione della procedura esecutiva in corso, nel senso che a seguito della mera presentazione dell'istanza e fino alla data dell'eventuale rigetto o della decadenza del piano di dilazione nel frattempo concesso, non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione, né possono essere avviate nuove azioni esecutive. Se poi la domanda è accolta, il pagamento della prima rata determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate. Il che secondo la ricorrente è appunto avvenuto nel caso di specie, avendo essa ottenuto l'accoglimento dell'istanza di rateazione presentata ed adempiuto al pagamento dei ratei previsti, cosicché la comunicazione preventiva di ipoteca risulta essere stata avviata su titoli divenuti inesigibili in quanto oggetto di pagamento, così divenendo inefficace per nullità derivata.
All'esito dell'odierna udienza di trattazione del ricorso – svoltasi come da verbale in conformità alle vigenti disposizioni di rito – la Corte ha trattenuto la causa in decisione, deliberando infine come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato quanto sopra esposto ed esaminata la documentazione ritualmente acquisita in atti, ritiene la Corte doversi senz'altro accogliere il proposto ricorso, avendo la ricorrente documentato di aver tempestivamente presentato istanza di rateazione, debitamente accolta dall'Ufficio con successivo pagamento del primo rateo previsto, con la conseguenza che la dilazione di pagamento di cui all'articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ha comportato che a seguito della mera presentazione dell'istanza e fino alla data dell'eventuale rigetto o della decadenza del piano di dilazione nel frattempo concesso, non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione (il che non è avvenuto nella specie, essendosi trattato non di un'iscrizione ma di una mera comunicazione di preavviso), né possono essere avviate nuove azioni esecutive. Se poi la domanda
è accolta, come appunto pacificamente avvenuto nel caso in esame, con una comunicazione preventiva di ipoteca legittimamente avviata, ma su titoli subito dopo divenuti inesigibili in quanto oggetto di pagamento rateizzato regolarmente attuato dal contribuente, così divenendo detta comunicazione inefficace per nullità derivata.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte – nelle quali deve intendersi assorbita ai fini del decidere ogni altra argomentazione o richiesta formulata dalle parti – deve dunque accogliersi il proposto ricorso. Stante la peculiarità del contenzioso, la Corte ritiene di dover peraltro dichiarare equamente compensate le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia accoglie il proposto ricorso. Spese di lite compensate. Così deciso in Frosinone in data
3/12/2024.
Il RE estensore Il Presidente
Dr. Raffaele Montaldi Dr. Francesco Galli
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 03/12/2024 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
GALLI FRANCESCO, Presidente
TA AF, RE
MANCINI FRANCESCO, Giudice
in data 03/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 739/2023 depositato il 13/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Frosinone - Via G. Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Frosinone - Via G. Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CPI n. 04776202300000780000 IRES-ALIQUOTE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720210015208585000 IRES-ALIQUOTE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore di parte ricorrente insiste sui motivi dedotti negli atti depositati.
Chiede l'accoglimento del ricorso e la condanna al pagamento delle spese di giudizio a carico del resistente.
Il difensore di parte resistente si riporta alle motivazioni controdedotte nelle costituzioni di parte depositate.
Chiede il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali a carico del ricorrente.
La Corte si riserva di decidere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto tempestivamente notificato alla controparte e poi ritualmente depositato presso la segreteria di questa Corte, la società Ricorrente_1 s.r.l. - in persona del legale rappresentante pro tempore e rappresentata e difesa in giudizio come in atti – ha proposto ricorso per l'annullamento della
Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 04776202300000780000 notificata in data 8/09/23 dall'Agenzia delle Entrate/Riscossione per un preteso mancato pagamento della cartella sottesa n.
04720210015208585000 con la quale si chiedeva il pagamento dell'IRES per l'anno 2017, per contestare formalmente e sostanzialmente la cartella per inesigibilità del credito nonché l'omessa notifica dell'atto presupposto. In particolare, assume innanzitutto il ricorrente che l'atto impugnato è illegittimo e come tale dovrà essere dichiarato inefficace e/o nullo e/o annullabile in quanto scaturisce dal mancato pagamento della cartella esattiva n. 04720210015208585000, per la quale è stata chiesta ed ottenuta dal contribuente la rateazione da parte del Concessionario. Di conseguenza, assume il ricorrente che in ossequio al principio nulla executio sine titulo, ai fini della legittimità di ciascun atto della riscossione occorre che il titolo esecutivo sussista nel momento in cui l'esecuzione è minacciata o intrapresa, mentre nella specie la sopravvenuta caducazione del titolo − quale effetto della intervenuta rateazione del titolo da parte del concessionario comporta la nullità del preavviso di ipoteca giacché non sussiste la perdurante esistenza del titolo presupposto alla cartella di pagamento n. 04720210015208585000, fermo restando inoltre che nella specie l'AdER non ha neanche provveduto, in effetti, alla notifica di alcun avviso bonario al ricorrente e tantomeno dell'atto presupposto a quello qui oggetto di contenzioso.
Si è ritualmente costituita l'Agenzia evocata in giudizio per sollecitare il rigetto delle richieste avversarie, sostenendo in particolare (SULL'ASSERITA ILLEGITTIMITÀ DELLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI
ISCRIZIONE IPOTECARIA) che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oggetto del presente ricorso è stata notificata a mezzo pec in data 08.09.2023, mentre l'istanza di rateizzazione della sottesa cartella di pagamento n. 04720210015208585000 è stata presentata dal contribuente solamente in data
05.10.2023 e, pertanto, in data successiva alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, la quale dunque è stata legittimamente notificata. Ne consegue per la resistente che – stante il disposto dell'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973 al comma 1-quater secondo cui “A seguito della presentazione della richiesta di cui al comma 1 e fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell'eventuale decadenza dalla dilazione ai sensi del comma 3: a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive.” - nel caso di specie è evidente come la comunicazione preventiva di ipoteca notificata alla società contribuente sia legittima, poiché notificata in data antecedente alla presentazione della richiesta di dilazione. A ciò si aggiunga che nella comunicazione di accoglimento dell'istanza di rateizzazione inviata dall'ADER viene espressamente previsto che la prima rata debba essere versata entro il 17.10.2023, versamento non comprovato al momento al momento della presentazione del ricorso.
Nel corso del giudizio parte ricorrente ha depositato un atto di memorie EX ART. 32 D.LGS con il quale, nel ribadire le richieste di cui all'originario ricorso, ha confermato con idonea documentazione di supporto di aver presentato istanza di rateizzazione per la cartella n. 04720210015208585000, con la conseguenza che la dilazione di pagamento di cui all'articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602 determina effetti rilevanti ai fini della sua sospensione o estinzione della procedura esecutiva in corso, nel senso che a seguito della mera presentazione dell'istanza e fino alla data dell'eventuale rigetto o della decadenza del piano di dilazione nel frattempo concesso, non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione, né possono essere avviate nuove azioni esecutive. Se poi la domanda è accolta, il pagamento della prima rata determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate. Il che secondo la ricorrente è appunto avvenuto nel caso di specie, avendo essa ottenuto l'accoglimento dell'istanza di rateazione presentata ed adempiuto al pagamento dei ratei previsti, cosicché la comunicazione preventiva di ipoteca risulta essere stata avviata su titoli divenuti inesigibili in quanto oggetto di pagamento, così divenendo inefficace per nullità derivata.
All'esito dell'odierna udienza di trattazione del ricorso – svoltasi come da verbale in conformità alle vigenti disposizioni di rito – la Corte ha trattenuto la causa in decisione, deliberando infine come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato quanto sopra esposto ed esaminata la documentazione ritualmente acquisita in atti, ritiene la Corte doversi senz'altro accogliere il proposto ricorso, avendo la ricorrente documentato di aver tempestivamente presentato istanza di rateazione, debitamente accolta dall'Ufficio con successivo pagamento del primo rateo previsto, con la conseguenza che la dilazione di pagamento di cui all'articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ha comportato che a seguito della mera presentazione dell'istanza e fino alla data dell'eventuale rigetto o della decadenza del piano di dilazione nel frattempo concesso, non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione (il che non è avvenuto nella specie, essendosi trattato non di un'iscrizione ma di una mera comunicazione di preavviso), né possono essere avviate nuove azioni esecutive. Se poi la domanda
è accolta, come appunto pacificamente avvenuto nel caso in esame, con una comunicazione preventiva di ipoteca legittimamente avviata, ma su titoli subito dopo divenuti inesigibili in quanto oggetto di pagamento rateizzato regolarmente attuato dal contribuente, così divenendo detta comunicazione inefficace per nullità derivata.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte – nelle quali deve intendersi assorbita ai fini del decidere ogni altra argomentazione o richiesta formulata dalle parti – deve dunque accogliersi il proposto ricorso. Stante la peculiarità del contenzioso, la Corte ritiene di dover peraltro dichiarare equamente compensate le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia accoglie il proposto ricorso. Spese di lite compensate. Così deciso in Frosinone in data
3/12/2024.
Il RE estensore Il Presidente
Dr. Raffaele Montaldi Dr. Francesco Galli