Sentenza 23 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 23/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1163/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g.1163/2021 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), (C.F. ), Parte_2 C.F._1 Parte_3 C.F._2
elett.te dom.ti in VIA MAGENTA 57 TORINO, presso lo studio dell'avv. BEVIONE SILVIA, che li rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione
OPPONENTI contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, elett.te dom.ta in Piazza della Repubblica, 7, 11100
Aosta, presso lo studio dell'avv. CARTA INDRA, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 26/06/2024 parte opponente ha precisato le conclusioni richiamando quelle dedotte nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 1, c.p.c. e rinnovando l'istanza di integrazione della CTU svolta nell'udienza del 05/05/2024. Nella memoria come sopra richiamata parte opponente ha così precisato le conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione:
in via istruttoria:
- ordinare ex art. 210 c.p.c. alla di produrre i Controparte_1 contratti di apertura di credito, quelli di modifica delle condizioni contrattuali, gli estratti scalari e gli pagina 1 di 13
- disporre CTU contabile sulla documentazione bancaria volta ad accertare l'entità degli interessi usurai ed anatocistici vietati ex lege, ovvero degli interessi non concordati, delle CMS (o commissioni disponibilità fondi) illegittimi e/o non concordati e delle altre commissioni, oneri e/o spese non concordate nei rapporti per cui è causa e l'ammontare delle somme dovute dalla CP_1 [...]
in restituzione alla in persona del legale Controparte_1 Parte_1
rappresentante pro tempore, sig. , al sig. ed alla sig.ra ; Parte_2 Parte_2 Parte_3 nel merito: accertato che nulla è dovuto dalla in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, sig. , dal sig. e dalla sig.ra alla Parte_2 Parte_2 Parte_3 [...]
dichiarare nullo e/o illegittimo l'impugnato decreto e, per Controparte_1
l'effetto, revocarlo e mandare assolti la in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, sig. , il sig. e la sig.ra da ogni avversa domanda in Parte_2 Parte_2 Parte_3
quanto infondata in fatto ed in diritto;
in via riconvenzionale:
a) accertata l'esistenza di usura ed anatocismo in violazione degli artt.1283 e 1284 c.c. e dell'art. 120
TUB novellato per i rapporti c/c n°17/01/40152 e 17/01/40527 (conti correnti), previa declaratoria della nullità delle clausole contrattuali afferenti la pattuizione di interessi contra legem, di commissioni di massimo scoperto, CIV e DIF e di tutti gli altri interessi, spese, commissioni, costi ed emolumenti dovuti per i contratti suddetti ovvero per la mancata pattuizione degli stessi e previa effettuazione del calcolo delle somme non dovute e corrisposte dalla dai sig. e dalla sig.ra Controparte_2 Parte_2
alla per i suddetti rapporti, Parte_3 Controparte_1 dichiarare tenuta e, per l'effetto, condannare la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore della dei Parte_1
sig. e della sig.ra della somma di €.77.478,29 o della maggiore o minore Parte_2 Parte_3
che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi legali ex art. 1284, 4° comma c.c. dalla data dei singoli pagamenti al saldo;
b) dichiarare tenuta e, per l'effetto, condannare la Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni a favore della
[...]
dei sig. e della sig.ra cagionati dalla condotta illegittima Parte_1 Parte_2 Parte_3 dell'istituto di credito e da determinarsi in via equitativa dall'Ill.ma autorità adita, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dei fatti al saldo.
pagina 2 di 13 in via subordinata: dichiarare compensate le rispettive ragioni di debito/credito tra la
[...]
e la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 Parte_1 tempore, sig. , il sig. e la sig.ra ; Parte_2 Parte_2 Parte_3
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre al rimborso del contributo unificato, CPA e IVA”.
Con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 23/09/2024 parte opposta ha così precisato le conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, previe le opportune declaratorie, in via preliminare,
a) accertato e dichiarato che l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto n. 331/2021 DI del 16.10.2021-
n. 973/2021 RG Tribunale di Aosta;
nel merito in via principale a) respingere tutte le domande avversarie in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto e, accertato il credito della nei confronti Controparte_3
della debitrice principale e dei fideiussori, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 331/2021
DI- n. 973/2021 RG Tribunale di Aosta in ogni sua parte;
b) respingere le eccezioni avversarie in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto;
in subordine d) respingere tutte le domande ex adverso proposte e condannare gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento in favore della delle somme che risulteranno come dovute in corso di causa, CP_1
oltre interessi di mora convenzionali come richiesti con ricorso per decreto ingiuntivo;
e) accertato e dichiarato che i sig.ri e si sono obbligati alla restituzione Parte_2 Parte_3
delle somme comunque erogate dalla alla società condannarli in solido CP_1 Controparte_4
tra loro al pagamento in favore di delle predette somme Controparte_1
nella misura richiesta con decreto ingiuntivo ed in ogni caso nella maggiore e/o minore somma che risulterà accertata in corso di causa, previa compensazione con eventuali crediti di controparte, oltre interessi di mora convenzionali come richiesti con ricorso per decreto ingiuntivo;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
Inoltre, alla luce delle risultanze processuali, la Controparte_3
precisa e chiede:
pagina 3 di 13 - che la condanna della debitrice principale e dei garanti, alla luce delle risultanze emerse dalla consulenza tecnica, sia contenuta nell'importo indicato dal CTU, maggiorato degli interessi contrattuali di mora come indicati nel ricorso per decreto ingiuntivo;
- che le spese di lite vengano integralmente compensate tra le parti in considerazione del tenore delle rispettive pretese e tenuto conto che gli opponenti, con atto di citazione, in via riconvenzionale avevano chiesto la condanna della Banca al pagamento in favore della
[...]
e dei sig.ri e della somma di € 77.478,29, ritenuta l'esistenza CP_4 Parte_2 Parte_3
di usura e anatocismo, assolutamente esclusi dal CTU nella propria relazione;
- che le spese di CTU vengano poste a carico delle parti in misura del 50% ciascuna, tenuto conto che la richiesta di verifica di usura e anatocismo formulata dagli opponenti ha dato esito negativo e che l'ammontare del ricalcolo è stato determinato dalla mancata produzione dei contratti in corso di rapporto, non rinvenuti dalla Banca a causa della chiusura della Filiale di EY (AO) e conseguente trasferimento dei faldoni cartacei in quella di LL (AO)”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, e proponevano opposizione avverso il Controparte_4 Parte_2 Parte_3
decreto ingiuntivo n. 331/2021 emesso dal Tribunale di Aosta in data 16.10.2021, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore di Controparte_1
Contr (di seguito ) dell'importo di € 46.708,85, oltre interessi e spese di lite, in relazione alle posizioni debitorie di cui ai C/C n. 17/01/40152 e C/C N. 17/01/40527. Contr Parte opponente sosteneva, nella specie, la mancanza di prova del credito da parte di , nonché la “nullità delle clausole afferenti gli interessi, gli altri accessori e le CMS dei contratti oggetto di causa per violazione della L. 108/96 e della L. 2/2009 e nullità dell'anatocismo applicato”, chiedendo la restituzione di quanto indebitamente percepito dalla controparte e il risarcimento dei danni conseguenti alle trattenute.
Contr
si costituiva in data 11/03/2022 chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, in via principale, il rigetto dell'opposizione. In subordine, chiedeva la condanna delle controparti al pagamento delle somme dovute, oltre gli interessi di mora come richiesti con il ricorso monitorio.
All'esito della prima udienza, con provvedimento del 05/04/2022 l'istanza ex art. 648 c.p.c. veniva respinta, ritenuto che “l'opposizione in esame, pure del tutto generica in relazione alle contestazioni svolte in merito alla carenza di prova dell'esistenza del crediti vantati dalla Banca ricorrente opposta pagina 4 di 13 in carenza di documentazione alcuna dei rapporti dedotti in giudizio – in effetti compiutamente depositata già in sede monitoria – ed all'applicazione nei rapporti in contestazione di interessi usurari ed anatocistici, pare invece almeno parzialmente confortata dalle stesse allegazioni difensive svolte dalla parte ricorrente opposta in comparsa di costituzione, laddove assume applicate commissioni di massimo scoperto pattuite in forza dei contrati prodotti ai documenti nn. 3 e 4, che invece non recano al riguardo alcuna compiuta pattuizione”; era, inoltre, assegnato alle parti termine di 15 giorni per l'instaurazione della procedura obbligatoria di mediazione.
Accertato il verificarsi della condizione di procedibilità, alle parti venivano concessi i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c. con provvedimento del 22/09/2022.
Con provvedimento del 17/02/2023 il Giudice nominava CTU la dott.ssa , alla quale, con Persona_1 provvedimento del 30/05/2023, veniva conferito l'incarico di rispondere al seguente quesito: “Dica il
CTU, nel costante contraddittorio con le parti ed i rispettivi c.t.p. (ove nominati), quale sia il rapporto dare/avere tra le parti, in ragione dei seguenti criteri:
1) in mancanza di determinazione per iscritto degli interessi superiori alla misura legale, o in presenza di clausola interessi 'uso piazza', il tasso di interesse è quello legale per i contratti stipulati prima del
9/7/1992, mentre per quelli stipulati dopo tale data è il tasso indicato dall'articolo 117 comma 7 lettera a) ed il requisito della forma scritta del contratto bancario stipulato dopo l'entrata in vigore Pt_4
il 9/7/1992 della L. n. 154/1992 è soddisfatto anche nel caso di sottoscrizione della scheda negoziale unicamente da parte del cliente (Cass. Sez. Un. n. 898/2018), mentre per i contratti stipulati precedentemente occorre la sottoscrizione di entrambe le parti (Cass. n. 19298/2022);
2) in presenza di determinazione per iscritto di interessi oggettivamente usurari ex art. 1815 comma 2
c.c. per superamento del tasso soglia di cui alla L. n. 108/1996 già al momento della pattuizione o per effetto dello ius variandi esercitato dalla banca, nessun interesse è dovuto, e l'usura può riguardare sia gli interessi convenzionali, sia gli interessi moratori, intesi peraltro singolarmente e non già
cumulati. Laddove, peraltro, l'usura sia relativa solo agli interessi moratori e non anche a quelli corrispettivi, la non debenza riguarda i soli interessi moratori, continuando ad essere dovuti gli interessi corrispettivi se non usurari (Cass. Sez. Un. n. 19597/2020).
La valutazione dell'usurarietà va effettuata tenendo conto del costo complessivo del credito effettivamente sostenuto dal cliente ai sensi dell'art. 644 comma 4 c.p.; applicando la metodologia
T.E.G. nell'algoritmo di calcolo elaborato da Banca d'Italia; tenendo conto delle spese di assicurazione allorché sussista un collegamento necessario tra le stesse e l'operazione, collegamento presunto in caso di contestualità (Cass. n. 3025/2022, Cass. n. 17466/2020 e Cass. n. 8806/2017); non tenendo conto delle spese per estinzione anticipata (App. Bologna n. 402/2019).
pagina 5 di 13 Alla determinazione del tasso effettivo globale medio concorre la commissione massimo scoperto a decorrere dalla prima rilevazione effettuata con D.M. in attuazione dell'articolo 2 bis D.L. n. 185/2008 convertito in L. 2/2009, e quindi dal 1/1/2010.
Invece, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis D.L. n. 185/2008, convertito in L. 2/2009, deve attenersi al criterio indicata dalla Suprema Corte a Sezioni Unite n. 16303/2018, e, in particolare: “ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento – rispettivamente con il tasso soglia e con la 'CMS soglia', calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della
CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il 'margine' degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”;
3) nel caso di interessi moratori, il tasso soglia deve essere individuato con la maggiorazione rilevata dalla Banca d'Italia e secondo il metodo chiarito da Cass. Sez. Un. n. 19597/2020;
4) gli interessi ab origine non usurari ma divenuti usurari nel corso del rapporto, rimangono esigibili
(Cass. Sez. Un. n. 24675/2017);
5) gli interessi debitori:
• non vanno capitalizzati per il periodo precedente il 1 luglio 2000 (Cass. n. 24156/2017);
• per il periodo dal 1/7/2000 al 1/10/2016, vanno capitalizzati reciprocamente e trimestralmente se la clausola è stata specificamente approvata per iscritto (Cass. nn. 26779/2019 e 22681/2019);
• successivamente, vanno capitalizzati reciprocamente ed annualmente se la clausola è stata specificamente approvata per iscritto;
6) con riferimento alla commissione di massimo scoperto, di disponibilità fondi o comunque chiamate:
• per il periodo antecedente l'adeguamento ex lege del contratto all'articolo 2 bis D.L. n. 185/2008 convertito in L. 2/2009, conteggio della stessa solo se vi è una pattuizione contrattuale che chiaramente e inequivocabilmente determina l'onere aggiuntivo che viene ad imporsi al cliente sotto il profilo sia del tasso della commissione, sia dei criteri di calcolo, sia della sua periodicità, ed in ogni caso esclusione se è stata applicata anche per scoperto di conto in assenza di fido;
pagina 6 di 13 • per il periodo successivo, applicazione della commissione soltanto se prevista e se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo superiore a 30 giorni (la commissione di massimo scoperto non va comunque applicata a fronte di utilizzo in assenza di fido); eventuali ulteriori remunerazioni per la messa a disposizione di fondi, previsti da ulteriori clausole, vanno calcolati limitatamente al periodo successivo all'adeguamento ex lege sopra indicato, soltanto se le clausole in questione sono conformi al disposto del citato articolo 2 bis;
7) nel caso di mancata disponibilità di tutti gli estratti conto relativi al rapporto in contestazione (cfr.
Cass. n. 24059/2019, Cass. n. 11543/2019):
• laddove sia la ad agire per il pagamento (la nel caso di specie è attrice sostanziale, CP_1 CP_1 essendo ricorrente in sede monitoria), la ricostruzione dell'andamento del rapporto deve essere effettuata partendo dal saldo del primo estratto conto disponibile se a credito per il cliente;
nel caso invece il primo estratto conto disponibile sia a debito per il cliente, occorrerà ripartire dal saldo zero;
nel caso in cui, dopo il primo estratto conto disponibile, manchino estratti conto successivi, la ricostruzione dell'andamento del conto corrente deve essere effettuata sulla base degli estratti conto effettivamente disponibili, partendo dal primo estratto conto a cui seguano in via continuativa quelli successivi;
• laddove sia il correntista ad agire in ripetizione (nel caso di specie gli opponenti, convenuti sostanziali, hanno formulato domanda riconvenzionale), nel caso in cui, dopo il primo estratto conto disponibile, manchino estratti conto successivi, la ricostruzione del rapporto sarà effettuata con riferimento al periodo in relazione al quale risultano prodotti gli estratti conto in modo continuativo;
mentre i singoli addebiti illegittimi contenuti negli estratti conto precedenti e non seguiti in modo continuativo da altri, non potendosi valutare la natura solutoria o ripristinatoria, potranno essere ripetuti solo se non è nemmeno astrattamente configurabile la prescrizione;
• in nessun caso è quindi possibile utilizzare scritture di raccordo, simulando l'andamento del rapporto tra un estratto conto e l'altro;
8) applicazione dell'articolo 120 comma 1 T.U.B. per la decorrenza delle valute e comunque epurazione di tutte le spese non oggetto di pattuizione contrattuale;
9) verifica che lo ius variandi sia applicato nel rispetto dell'articolo 118 TUB, ed in caso negativo epurazione delle maggiori spese e dei maggiori tassi non correttamente comunicati;
10) Si intendono pagate le somme annotate su conto in saldo attivo alla data di esecuzione.
pagina 7 di 13 • La rilevazione delle rimesse solutorie o ripristinatorie deve essere effettuata sul cd. 'saldo rettificato' dal CTU a seguito dell'eliminazione degli addebiti illegittimamente effettuati dall'istituto di credito, non già sul cd. 'saldo banca' rilevabile dagli estratti conto (Cass. n. 9141/2020).
• La concessione di un fido può risultare sia direttamente da un contratto stipulato inter partes, sia indirettamente dalla documentazione agli atti quali estratti conto, riassunti scalari e comunicazioni alla centrale rischi, laddove sia possibile evincere con ragionevole certezza l'esistenza del fido nei suoi elementi essenziali quali durata, importo e costo.
• A seguito di sconfinamento, le successive rimesse del correntista hanno natura di pagamento, e quindi solutoria, solo per la parte necessaria a rientrare dallo sconfinamento, mentre nel caso in cui il passivo non supera l'affidamento i versamenti del correntista hanno funzione meramente ripristinatoria della provvista (cfr. Cass. n. 3858/2021 e Cass. n. 10941/2016)”;
La relazione peritale veniva depositata in data 19/10/2023 e all'udienza del 07/02/2024, dinanzi a questo Giudice, al quale il presente fascicolo è stato assegnato a seguito della presa di funzioni presso l'intestato Tribunale, avvenuta in data 22.01.2024 ai sensi del D.M. del 22.01.2024, la causa veniva rinviata per sentire le parti e il CTU in ordine all'integrazione peritale richiesta da parte opponente.
Con provvedimento del 05/06/2024 veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale la causa era trattenuta in decisione in data 05/10/2024, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che l'opposizione ex art. 645 c.p.c. introduce un ordinario giudizio di cognizione di merito, che devolve al giudice dell'opposizione il completo esame del rapporto giuridico controverso. Trattasi di giudizio che: i) “si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo” (Cass. civ., Sez. Un.,
13/01/2022, n. 927); ii) è diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere
Contr dall'ingiungente opposto (nel caso di specie, ), che nel giudizio de quo assume la posizione sostanziale di attore, nonché delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'ingiunto opponente (nel caso di specie, , e ), che assume la Controparte_4 Parte_2 Parte_3
posizione sostanziale di convenuto, con la precisazione che il regime probatorio e la disciplina delle facoltà processuali operano con riguardo alla posizione sostanziale delle parti (cfr., Cass. civ., sez. III, 27/11/2023, n. 32933; Cass. Sez. Un., 27/12/2010, n. 26128).
pagina 8 di 13 Contr Quanto all'azione promossa da , la domanda di parte opposta risulta supportata da puntuale documentazione, essendo stati, tra l'altro, depositati: i) i contratti stipulati in data 15/04/2010 e
05/11/2010 da aventi ad oggetto l'apertura dei conti correnti n. 17/01/40512 Controparte_4
e n. 17/01/40527 (docc. 1 e 2 di parte opposta), nonché i relativi contratti di apertura di credito stipulati in data 16/04/2010 e 09/11/2010 rispettivamente dell'importo di € 50.000,00 e di €
30.000,00 (docc. 3 e 4 di parte opposta); ii) i contratti di fideiussione omnibus stipulati in data
16/04/2010 da e in favore di fino a Parte_2 Parte_3 Controparte_4 concorrenza dell'importo di € 156.000,00 (docc. 5 e 6 di parte opposta), elevato ad € 231.000,00 in data 09/11/2020 (doc. 7 e 8 di parte opposta); iii) gli atti sottoscritti in data 03/04/2020 dalla società debitrice e dai fideiussori, con relativi piani di rientro, nei quali sono riconosciuti il debito di € 21.131,90, oltre interessi di mora, in relazione agli affidamenti concessi dall'opposta sul C/C
n. 21/01/40512 (così identificato a seguito del trasferimento del C/C n. 17/01/40512 dalla filiale di
EY-Saint-Andrè a quella di Chatillon) e quello di € 29.200,81, oltre interessi di mora, in relazione agli affidamenti concessi sul C/C n. 21/01/40527 (così identificato a seguito del trasferimento del C/C n. 17/01/40527 dalla filiale di EY-Saint-Andrè a quella di Chatillon)
(docc. 9 e 10 di parte opposta); iv) le lettere di revoca dell'apertura di credito in C/C n. 21/01/40512
e n. 21/01/40527 e di costituzione in mora della società e dei fideiussori (doc. 11 e 12 di parte opposta, con raccomandata inviata a in data 24/09/2021); v) gli estratti conto ex art Parte_2
50 TUB relativi al C/C n. 21/01/40512 e al C/C n. 21/01/40527 (doc. 13 e 14 di parte opposta). Contr A seguito dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. ha poi depositato: vi) il contratto stipulato in data
10.12.2010 da avente ad oggetto l'apertura del conto corrente di Controparte_4
corrispondenza n. 17/13/40527 (conto anticipi) (doc. 15 di parte opposta); vii) il contratto di affidamento accordato a in data 10.12.2010 (doc. 16 di parte opposta); viii) Controparte_4
il contratto di mutuo n. 17/21/90071 concesso a in data 04.05.2010 per Controparte_4
l'importo di € 50.000,00 (doc. 17 di parte opposta, comprensivo, tra l'altro, della lettera di autorizzazione all'addebito in conto); ix) le modifiche del 08/03/2017 ai contratti di cui ai C/C n.
17/01/40512 e C/C n. 17/01/40527 (docc. 25 e 26 di parte opposta); x) il conto scalare 21/01/40512 dal 15/04/2010 al 21/09/2021 C/C (doc. 18 di parte opposta); xi) il conto scalare C/C 21/01/40527 dal 05/11/2010 al 21/09/2021 (doc. 19 di parte opposta); xii) l'estratto conto C/C 17/13/40527 (doc.
20 di parte opposta); xiii) il conto scalare C/C 17/13/40527 dal 10.12.2010 al 31.12.2016 (doc. 21 di parte opposta).
pagina 9 di 13 A fronte della documentazione in atti l'assunto di parte opponente, secondo non è provata l'esistenza del rapporto sotteso alla pretesa creditoria, non può essere condiviso;
la sussistenza di tale rapporto, peraltro, costituisce un presupposto della domanda di parte opponente e, pertanto, è da quest'ultima implicitamente ammesso, svolgendo difese incompatibili con il disconoscimento del suddetto rapporto.
In ogni caso, parte opponente non ha contestato in maniera specifica la documentazione prodotta dalla controparte, limitandosi a contestarne la completezza ai fini della prova del credito.
A questo riguardo si evidenzia che gli estratti conto certificati ex art. 50 TUB possono assolvere all'onere di dimostrare l'ammontare del credito nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., qualora, come nel caso di specie, controparte non ne abbia contestato in modo specifico la conformità alle scritture contabili della banca e avuto riguardo al complessivo comportamento processuale della parte (cfr. Cass. civ., sez. III, 10/05/2024, n. 12818; Tribunale di Spoleto, sez. I,
22/08/2022, n.582: “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria,
l'Opponente è gravato dall'onere di sollevare specifici addebiti sulle singole poste che avrebbero portato a quel saldo muovendo censure circostanziate e dirette contro determinate annotazioni relative alla contabilità tenuta dall'istituto di credito Opposto”). Tale idoneità, poi, è ancora più evidente nel caso di specie, tenuto conto della presenza nel riconoscimento del debito di cui al punto iii) sopra citato, della seguente dichiarazione: “confermiamo la veridicità degli estratti conto e dei dati in essi contenuti”. Trattasi di elemento che rileva al fine di valutare l'idoneità probatoria della documentazione in atti.
Le doglianze di parte opponente risulta comunque smentite anche in sede peritale, avendo il CTU dichiarato “di avere esaminato i documenti prodotti in atti e di non avere ravvisato mancanze di estratti conto” (v. verbale d'udienza del 07/05/2024). La documentazione depositata da parte opposta risulta infatti sufficiente a ricostruire il rapporto di dare e avere tra le parti, a partire dall'inizio del rapporto (v. doc. 13, 14, 18 e 19 di parte opposta). Anche la contestazione di parte opponente – peraltro neppure prospettata in sede di CTP – relativa all'applicazione del criterio del
“saldo zero” risulta priva di fondamento, in quanto, come ribadito dal CTU all'udienza del
07/05/2024 “gli estratti conto che indicano la data di apertura del contratto riportano saldo iniziale zero, a partire dal quale sono stati effettuati i conteggi”. Né sul punto merita accoglimento l'istanza di rinnovazione della CTU, tenuto conto del contenuto dei documenti in atti, che, come anche accertato dal CTU (v. pp. 8 e 13 della relazione peritale) risultano completi.
pagina 10 di 13 Quanto all'entità del credito vantato da parte opposta, si osserva che quest'ultima in sede di precisazione delle conclusioni, dopo avere riportato le conclusioni formulate nella comparsa di costituzione e risposta, ha chiesto “che la condanna della debitrice principale e dei garanti, alla luce delle risultanze emerse dalla consulenza tecnica, sia contenuta nell'importo indicato dal CTU, maggiorato degli interessi contrattuali di mora come indicati nel ricorso per decreto ingiuntivo”.
Parte opposta ha così manifestato la volontà di rinunciare al maggiore credito vantato e di ridurre la domanda alla somma risultante dalla CTU;
la volontà di ridurre la pretesa creditoria ad €
18.711,06 (€ 4.825,95 per il conto corrente n. 17/01/40152 e € 13.885,11 per il conto corrente n.
17/01/40527), oltre interessi di mora dal 21/09/2021 al saldo, trova conferma nel tenore della comparsa conclusionale e, in particolare, a pp. 11 e 13 della stessa.
L'importo così determinato è il risultato delle decurtazioni effettuate dal CTU in ragione del fatto che “non ha rinvenuto nel fascicolo di causa la comunicazione di proposta di modifica unilaterale del contratto ex art. 118 TUB né una modifica del contratto di conto corrente, relativa all'applicazione della commissione onnicomprensiva né relativa all'applicazione della CIV in misura maggiore al pattuito” e, pertanto, “Dovendo epurare nel caso di ius variandi applicato non nel rispetto dell'art. 118 TUB come da quesito del giudice (PUNTO 9) maggiori spese e maggiori tassi non correttamente comunicati […] ha provveduto ad espungere le spese per la parte incrementale (lasciando immutata la spesa originariamente prevista) e ad applicare il tasso debitore annuo nominale per sconfinamento originariamente pattuito ai saldi così rideterminati”
(pp. 10 e 16 della CTU). Dette decurtazioni sono state effettuate, in quanto in mancanza della prova dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 118 TUB, ossia della comunicazione delle modifiche contrattuali, le condizioni più sfavorevoli applicate dalla banca sono illegittime, ai sensi del c. 3 della detta norma (cfr. Tribunale Bari, sez. IV, 06/05/2024, n. 2082).
Il ricalcolo compiuto dal CTU non è pertanto dipeso dall'applicazione di interessi contra legem e/o usurari e/o anatocistici, di cui è stata accertata l'inesistenza da parte del CTU, il quale non ha riscontrato le ulteriori doglianze di parte opponente, neppure con riguardo all'applicazione della commissione di massimo scoperto. Del resto, parte opponente non ha altrimenti provato gli asseriti indebiti, non essendo a tal fine sufficienti generiche contestazioni (cfr., in tema di interessi usurari,
Cass. civ., sez. un., 18/09/2020, n. 19597; Tribunale Avellino sez. II, 10/07/2023, n.1147;
Tribunale Napoli Nord sez. IV, 01/08/2022, n.2992; Tribunale Napoli sez. II, 04/02/2021, n. 1098;
e più in generale, Tribunale Palermo, sez. V, 04/10/2021, n. 3665).
pagina 11 di 13 La somma dovuta da parte opponente alla controparte è pertanto pari ad € 18.711,06, oltre interessi di mora convenzionali dal 21/09/2021 al saldo. Quanto alla decorrenza di tali interessi, si evidenzia che i rapporti di dare-avere sono stati oggetto di un ricalcolo da parte del CTU, tenuto conto delle contestazioni di parte opponente;
vi è stata pertanto una rideterminazione dell'intero rapporto, escludendo le somme richieste dalla banca e accertate come non dovute. Avendo decurtato ab origine i maggiori importi richiesti e risultando un credito finale in capo a parte opponente, in favore di quest'ultima non sussiste un obbligo restitutorio né la maturazione di interessi moratori.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e parte opponente deve essere condannata in favore della controparte al pagamento di € 18.711,06, oltre interessi di mora convenzionali dal 21/09/2021, data del passaggio a sofferenza, al saldo.
Per contro la domanda riconvenzionale proposta dagli opponenti va integralmente respinta.
L'esito della causa giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite nella misura di 1/3, mentre la restante quota deve porsi a carico di parte opponente, in quanto prevalentemente soccombente;
tali spese sono liquidate applicando i valori medi di liquidazione previsti dal DM
147/2022 per lo scaglione compreso tra € 52.001,00 e 260.000,00.
Le spese di CTU, liquidate con provvedimento del 20/10/2023, sono poste a carico di parte opposta nella misura di 1/3 e a carico di parte opponente per i restanti 2/3.
Riguardo ai compensi per la mediazione, ai sensi dell'art. 20, c. 1 bis, D.M. 55/2014, introdotto dall'art. 5 DM 37/2018 - con previsione non retroattiva - l'attività svolta è liquidata in base ai parametri numerici di cui alla tabella n. 25 bis, che contempla le fasi di attivazione, negoziazione e conciliazione. Nel caso di specie, le spese di mediazione vengono liquidate per la sola fase svoltasi (fase di attivazione) e compensate tra le parti nella misura di 1/3, restando a carico di parte opponente la restante quota di 2/3.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 331/2021 emesso dal Tribunale di Aosta;
2. condanna , quale debitore principale, in solido con i fideiussori Controparte_4 [...]
e , al pagamento di € 18.711,06, oltre interessi di mora Pt_2 Parte_3
convenzionali dal 21/09/2021 al saldo, in favore di Controparte_1
[...]
3. respinge la domanda proposta da parte opponente;
pagina 12 di 13 4. dichiara compensate le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna , Controparte_4
e , in solido tra loro, al pagamento in favore di Parte_2 Parte_3 [...]
di € 9.402,00 per compensi, oltre 15% Controparte_1
di spese forfettarie, IVA e CPA come per legge;
5. dichiara compensate le spese di mediazione nella misura di 1/3 e condanna CP_4
e , in solido tra loro, al pagamento in favore di
[...] Parte_2 Parte_3 [...] di € 357,33 per compensi, oltre IVA Controparte_1
e CPA come per legge;
6. Pone le spese di CTU a carico di parte opposta nella misura di 1/3 e a carico di parte opponente per i restanti 2/3.
Così deciso in Aosta, 23/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca
pagina 13 di 13