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Sentenza 22 maggio 2023
Sentenza 22 maggio 2023
Commentario • 1
- 1. Ricorso inammissibile se presentato dal legale rappresentante non più in caricaAccesso limitatoRebecca Amato · https://www.eutekne.info/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/05/2023, n. 21677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21677 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso di LL ER YG, nato nella Repubblica Dominicana il 10/07/1996, avverso l'ordinanza in data 09/11/2022 del Tribunale di Bologna, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza in data 9 novembre 2022 il Tribunale del riesame di Bologna ha rigettato l'appello proposto nell'interesse dell'indagato di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari per il reato di cui agli art. 110 cod. pen., 73, comma 1 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990, consistente nella detenzione a fini di spaccio di 11,8 chili di cocaina. 2. L'indagato ricorre per cassazione sulla base di due motivi. Con il primo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione sotto il profilo dell'adeguatezza e proporzionalità della misura applicata. In particolare, lamenta l'omessa valutazione delle dichiarazioni confessorie anche dei co-indagati Penale Sent. Sez. 3 Num. 21677 Anno 2023 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 31/01/2023 che ne avevano ridimensionato la responsabilità, la restituzione dell'autovettura a seguito della pronuncia della Corte di cassazione, il reperimento di un alloggio per un'eventuale misura domiciliaì-e controllata. Con il secondo eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito all'apprezzamento delle condizioni familiari. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è manifestamente infondato perché consiste in generiche deduzioni già vagliate e disattese con adeguata motivazione giuridica dai Giudici di merito. Il Tribunale del riesame ha osservato che il LL si era limitato ad ammettere dei fatti che erano già emersi in modo incontrovertibile durante il suo arresto in flagranza, mentre aveva negato la consapevolezza dell'effettiva quantità di cocaina trattata con il complice Sanchez;
che la disponibilità della cocaina in ingente quantità era altamente sintomatica dello stabile legame fiduciario con i vertici dell'organizzazione criminale;
che quindi la sua incensuratezza era un elemento formale e privo di pregnanza. A differenza di quanto dedotto dalla difesa, il Tribunale del riesame, che ha riportato tutti i motivi a supporto della richiesta di sostituzione della misura carceraria, ha argomentato le ragioni della conferma della decisione di rigetto del GIP in modo logico e coerente con le risultanze processuali. Né vale in senso contrario che non abbia risposto su ogni specifica deduzione (a esempio in merito alla restituzione dell'autoveicolo e al reperimento dell'alloggio), trattandosi di elementi di giudizio recessivi .rispetto a quelli valorizzati per la conferma della custodia in carcere. Il Tribunale del riesame ha ? infatti conclusivamente osservato che per la gravità del fatto e i legami con i vertici dell'organizzazione criminale la misura degli arresti domiciliari, sia pure con il braccialetto elettronico, non avrebbe impedito al prevenuto di continuare a delinquere, rimanendo nella propria abitazione e aggirando gli eventuali divieti di comunicazione. La decisione è in linea con i principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità in merito alla valutazione dell'attualità e concretezza del pericolo (Sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016, Stannegna, Rv. 267785-01). Ineccepibile è la motivazione anche con riferimento all'inapplicabilità dell'art. 275, comma 4, cod. proc. pen., che ha valutato le esigenze psicologiche 'della figlia minore sub-valenti rispetto alle esigenze cautelari e ha evidenziato la compatibilità del lavoro materno con le esigenze di accudimento della bambina. In questo contesto, la prospettazione difensiva consiste nella proposta di un'interpretazione alternativa dei fatti, il cui sindacato è precluso al giudice di legittimità, per giunta in termini di difficoltà e non di assoluta impossibilità di cura 2 v9h e custodia della prole come invece richiesto dalla giurisprudenza (Sez. 1, n. 10583 del 25/11/2020, dep. 2021, Arena, Rv. 281353-01) Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ckmmende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 31 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza in data 9 novembre 2022 il Tribunale del riesame di Bologna ha rigettato l'appello proposto nell'interesse dell'indagato di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari per il reato di cui agli art. 110 cod. pen., 73, comma 1 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990, consistente nella detenzione a fini di spaccio di 11,8 chili di cocaina. 2. L'indagato ricorre per cassazione sulla base di due motivi. Con il primo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione sotto il profilo dell'adeguatezza e proporzionalità della misura applicata. In particolare, lamenta l'omessa valutazione delle dichiarazioni confessorie anche dei co-indagati Penale Sent. Sez. 3 Num. 21677 Anno 2023 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 31/01/2023 che ne avevano ridimensionato la responsabilità, la restituzione dell'autovettura a seguito della pronuncia della Corte di cassazione, il reperimento di un alloggio per un'eventuale misura domiciliaì-e controllata. Con il secondo eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito all'apprezzamento delle condizioni familiari. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è manifestamente infondato perché consiste in generiche deduzioni già vagliate e disattese con adeguata motivazione giuridica dai Giudici di merito. Il Tribunale del riesame ha osservato che il LL si era limitato ad ammettere dei fatti che erano già emersi in modo incontrovertibile durante il suo arresto in flagranza, mentre aveva negato la consapevolezza dell'effettiva quantità di cocaina trattata con il complice Sanchez;
che la disponibilità della cocaina in ingente quantità era altamente sintomatica dello stabile legame fiduciario con i vertici dell'organizzazione criminale;
che quindi la sua incensuratezza era un elemento formale e privo di pregnanza. A differenza di quanto dedotto dalla difesa, il Tribunale del riesame, che ha riportato tutti i motivi a supporto della richiesta di sostituzione della misura carceraria, ha argomentato le ragioni della conferma della decisione di rigetto del GIP in modo logico e coerente con le risultanze processuali. Né vale in senso contrario che non abbia risposto su ogni specifica deduzione (a esempio in merito alla restituzione dell'autoveicolo e al reperimento dell'alloggio), trattandosi di elementi di giudizio recessivi .rispetto a quelli valorizzati per la conferma della custodia in carcere. Il Tribunale del riesame ha ? infatti conclusivamente osservato che per la gravità del fatto e i legami con i vertici dell'organizzazione criminale la misura degli arresti domiciliari, sia pure con il braccialetto elettronico, non avrebbe impedito al prevenuto di continuare a delinquere, rimanendo nella propria abitazione e aggirando gli eventuali divieti di comunicazione. La decisione è in linea con i principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità in merito alla valutazione dell'attualità e concretezza del pericolo (Sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016, Stannegna, Rv. 267785-01). Ineccepibile è la motivazione anche con riferimento all'inapplicabilità dell'art. 275, comma 4, cod. proc. pen., che ha valutato le esigenze psicologiche 'della figlia minore sub-valenti rispetto alle esigenze cautelari e ha evidenziato la compatibilità del lavoro materno con le esigenze di accudimento della bambina. In questo contesto, la prospettazione difensiva consiste nella proposta di un'interpretazione alternativa dei fatti, il cui sindacato è precluso al giudice di legittimità, per giunta in termini di difficoltà e non di assoluta impossibilità di cura 2 v9h e custodia della prole come invece richiesto dalla giurisprudenza (Sez. 1, n. 10583 del 25/11/2020, dep. 2021, Arena, Rv. 281353-01) Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ckmmende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 31 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente