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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/07/2025, n. 3228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3228 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 08/07/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Antonella Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 2596/2025 RGL, promosso da
Parte_1
[...] contro
CP_1
alle ore 10.35 sono presenti l'avv. Marcello Assante in sostituzione dell'avv. LO VOI
GERACI EMANUELE per parte ricorrente e per l' l'avv. Ciancimino. L'avv. CP_1
Assante fa presente che l' in autotutela ha provveduto ad annullare l'ordinanza CP_1 ingiunzione opposta e chiede dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna alle spese.
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 14.30 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa Antonella Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2596 /2025 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
Parte_1
GIUDIZIARIA , con l'avv. LO VOI GERACI EMANUELE
[...]
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, con l'avv. CIANCIMINO ROSARIA
- resistente - oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione avente il seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
- dichiara cessata la materia del contendere
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida CP_1
complessivamente in euro 2.021,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20/02/2025, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' proponendo opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI- CP_1
002905326, notificata in data 23.01.2025
Si costituiva il convenuto, comunicando di avere provveduto all'annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
All'udienza odierna le parti formulavano richiesta di cessazione della materia del contendere, chiedendo comunque la ricorrente la condanna dell' al pagamento delle CP_1
spese di lite in ragione della tardività del provvedimento di annullamento.
Conformemente alla richiesta dei procuratori costituiti va quindi dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno tra le parti ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta in giudizio.
In ragione del fatto che l' ha provveduto all'annullamento solo CP_2
successivamente al deposito ed alla notifica del ricorso, va comunque condannato alle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 08/07/2025
Il Giudice Onorario
Antonella Di Maio
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 08/07/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Antonella Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 2596/2025 RGL, promosso da
Parte_1
[...] contro
CP_1
alle ore 10.35 sono presenti l'avv. Marcello Assante in sostituzione dell'avv. LO VOI
GERACI EMANUELE per parte ricorrente e per l' l'avv. Ciancimino. L'avv. CP_1
Assante fa presente che l' in autotutela ha provveduto ad annullare l'ordinanza CP_1 ingiunzione opposta e chiede dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna alle spese.
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 14.30 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa Antonella Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2596 /2025 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
Parte_1
GIUDIZIARIA , con l'avv. LO VOI GERACI EMANUELE
[...]
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, con l'avv. CIANCIMINO ROSARIA
- resistente - oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione avente il seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
- dichiara cessata la materia del contendere
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida CP_1
complessivamente in euro 2.021,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20/02/2025, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' proponendo opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI- CP_1
002905326, notificata in data 23.01.2025
Si costituiva il convenuto, comunicando di avere provveduto all'annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
All'udienza odierna le parti formulavano richiesta di cessazione della materia del contendere, chiedendo comunque la ricorrente la condanna dell' al pagamento delle CP_1
spese di lite in ragione della tardività del provvedimento di annullamento.
Conformemente alla richiesta dei procuratori costituiti va quindi dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno tra le parti ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta in giudizio.
In ragione del fatto che l' ha provveduto all'annullamento solo CP_2
successivamente al deposito ed alla notifica del ricorso, va comunque condannato alle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 08/07/2025
Il Giudice Onorario
Antonella Di Maio