CASS
Sentenza 28 marzo 2023
Sentenza 28 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/03/2023, n. 13024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13024 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DO VALUE S.P.A. avverso l'ordinanza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere AT SESSA;
lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 13024 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: SESSA AT Data Udienza: 24/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La ricorrente doValue S.p.a. impugna l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Torino il 17 marzo 2022 che, quale G.E., ha dichiarato inammissibile la richiesta di riconoscere all'istante, quale mandataria di Unicredit S.p.a. creditrice in via privilegiata ipotecaria della somma di euro 566.595,99 nei confronti di IE UZ in virtù di decreto ingiuntivo (non opposto), e di accertare che detto credito non è pregiudicato dal provvedimento di confisca per equivalente disposto dal G,u,p, del Tribunale di Torino con la sentenza del 10 luglio 2014 all'esito del giudizio celebrato con rito abbreviato e concluso con la condanna di IE e ZI UZ in ordine a reati tributari. L'odierno ricorso fa seguito ad una vicenda che è il caso di riassumere. L'incidente di esecuzione è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di appello una prima volta, con ordinanza del 25 settembre 2020. Il giudice di merito ha ritenuto che l'odierna ricorrente difettasse di legittimazione perché mandataria per la gestione del credito altrui e non già titolare del detto credito, quale è Unicredit S.p.a. Il giudice di legittimità ha annullato con rinvio questa decisione osservando che "l'esistenza del mandato per la gestione del credito consente al soggetto mandatario di introdurre la domanda e di determinare l'apertura del procedimento r,'"" incidentale di verifica, in sede giurisdizionale, delle condizioni di legge per assicurare, o meno, tutela al diritto di credito vantato da Unicredit Spa". Il giudice del rinvio ha, con il provvedimento impugnato, nuovamente dichiarato inammissibile l'iniziativa della società istante assumendo che: a) difetterebbe l'interesse in capo all'istante poiché si profila solo un possibile conflitto tra esso terzo creditore e lo Stato quale titolare dell'interesse al provvedimento ablativo;
b) sotto altro profilo, sarebbe precluso al giudice dell'esecuzione statuire in ordine alla confisca dal momento che l'istante non introduce alcuna questione riguardante il titolo e richiede piuttosto una pronuncia certificatoria del suo diritto. Il ricorrente propone in questa sede due motivi di censura, rispettivamente connessi ai due profili anzidetti della motivazione del provvedimento impugnato. Innanzitutto, la difesa denuncia violazione di legge processuale (particolarmente dell'art. 676 del codice di rito) laddove la Corte territoriale ha ritenuto esorbitare dalla competenza del giudice dell'esecuzione la materia della confisca in argomento. In secondo luogo, parte ricorrente denuncia vizio di motivazione quanto alla ritenuta carenza di interesse laddove, in contrario, si deve osservare che il conflitto tra il terzo e creditore e lo Stato non è semplicemente "è possibile" ma concreto ed attuale. 2. Con memoria pervenuta in data 8.2.23, l'avv. Labate, difensore di UZ IE, ha chiesto rigettarsi il ricorso. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate. Premesso che la sentenza di annullamento emessa da questa Corte non si è pronunciata sul merito della domanda proposta dalla ricorrente, che è stata vagliata unicamente sotto il profilo della sua proponibilità, ritenuta sussistente in virtù della riconosciuta legittimazione ad agire della società istante quale mandataria di Unicredit s.p.a., si osserva quanto segue in ordine alle ulteriori questioni preliminari che si pongono all'esito della rinnovata declaratoria di inammissibilità pronunciata nell'ordinanza impugnata. Innanzitutto, il provvedimento impugnato, quanto all'aspetto qui prospettato come competenza del g.e. a decidere, si limita ad affermare genericamente che la domanda non introduce alcuna questione riguardante il titolo, chiedendo, di fatto, solo una pronuncia certificatoria del diritto preclusa al giudice dell'esecuzione. Ora, è evidente che nel caso di specie ciò che la banca Unicreclit, per il tramite della sua mandataria, chiede di accertare è non tanto il suo diritto reale di garanzia sui beni immobili di UZ IE, oggetto di confisca, trattandosi di diritto risultante per tabulas ed opponibile se regolarmente iscritto nei registri immobiliari in data antecedente alla confisca, quanto piuttosto se esso meriti tutela sotto il profilo della buona fede del suo titolare, e ciò per evitare la sua inefficacia ovvero la sua estinzione per effetto della confisca comportante il trasferimento allo Stato della proprietà del bene su cui insiste, estinzione che si verifica nel caso in cui non venga accertata giudizialmente la buona fede del titolare del diritto medesimo all'atto della sua costituzione. D'altra parte è pacifico che il creditore assistito da garanzia reale non è legittimato a chiedere la revoca della misura mentre il processo è pendente, al fine di svincolare il bene e restituirlo all'intrapresa procedura esecutiva civile, in quanto la sua posizione giuridica non è assimilabile a quella del titolare del diritto di proprietà e il suo diritto di sequela è destinato a trovare soddisfazione solo nella successiva fase della confisca definitiva (cfr. tra tante, Sez. 2, n. 57407 del 23/10/2018 Rv. 274259 — 01, in motivazione, questa Corte ha affermato la compatibilità di detto principio con le recenti previsioni degli artt. 240-bis cod. pen. e 104-bis, comma 1-quinquies, disp. att. cod. proc. pen., in tema di partecipazione al processo di cognizione dei terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in sequestro, in quanto dette previsioni non comportano l'anticipazione della tutela di tali diritti prima delle definitive statuizioni sulla confisca;
conf. Sez. 3, n. 42464 del 10/06/2015, Rv. 265392 — 01, cfr. altresì Sez. U, n. 48126 del 20/07/2017, Rv. 270938 — 01). Come ha opportunamente osservato il Procuratore generale di questa Corte nella requisitoria scritta, in un caso del tutto analogo all'attuale, in cui un istituto bancario vantava un diritto di garanzia reale sul bene confiscato, questa Corte ha espressamente 3 affermato che "in tema di confisca per equivalente, la natura sanzionatoria del provvedimento non osta alla tutela del diritto sul bene oggetto di confisca vantato da un terzo estraneo alla condotta illecita altrui, che versa in condizione di buona fede" (Sez. 1, Sentenza n. 15534 del 27/10/2017, Intesa San Paolo Spa). A questa conclusione (che cioè il diritto creditorio abbia cittadinanza in caso di confisca per equivalente dei beni del debitore) fa d'altra parte implicitamente riferimento anche la decisione che ha annullato, nel presente procedimento, la prima decisione del g.e. La Corte di legittimità, nell'affermare detta legittimazione di dol/alue Spa, ha chiaramente specificato che questa è legittimata con riguardo alla verifica del diritto di credito rispetto al quale è mandataria gestionale. Venendo quindi più specificamente al tema sollevato in ricorso, della posizione dei terzo titolare di diritti di garanzia rispetto ai beni confiscati, involgente anche il conseguente collegato profilo dell'interesse a ricorrere, in siffatta ipotesi, al giudice dell'esecuzione - interesse implicitamente escluso nel provvedimento impugnato che non ravvisa l'attualità di un conflitto tra Stato e odierno ricorrente - , si annota che la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato il principio secondo cui, in tema di confisca di beni gravati da ipoteca, l'estinzione della garanzia reale non si verifica qualora il terzo acquirente del credito ipotecario dimostri la propria buona fede, nel senso di aver positivamente adempiuto agli obblighi di informazione e di accertamento imposti dal caso concreto, e di aver fatto quindi affidamento incolpevole sul proprio dante causa (cfr. ex multis Sez. 1, n. 32648 del 16/06/2009, Rv. 244816 e Sez. 1, n. 45260 del 27/09/2013, Rv. 257913, che si segnala anche per la sua ampiezza di richiami giurisprudenziali). Invero, la questione era stata già affrontata dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 9 del 28/04/1999, Rv. 213511), secondo cui il sacrificio dei diritti vantati da terzi su res oggetto di confisca non può essere ritenuto conforme ai principi generali dell'ordinamento lì dove il terzo sia da ritenersi "estraneo" alla condotta illecita altrui, precisandosi in tal senso che l'essere la confisca un modo "autoritativo" di acquisto del diritto di proprietà non comporta che il trasferimento stesso possa avere un contenuto diverso e più ampio di quello che faceva capo al precedente titolare del bene, lì dove insistano diritti non estinti di terzi estranei;
ciò che rileva è pertanto l'attenta qualificazione della particolare condizione fattuale e giuridica del terzo che deve connotarsi, per evitare di ricadere nella condizione di soggetto colpevolmente avvantaggiato dall'altrui azione illecita, in termini di buona fede, intesa come non conoscibilità, con l'uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta, del rapporto di derivazione della propria posizione soggettiva dal reato commesso dal condannato. In definitiva, per ottenere il riconoscimento del suo diritto correlato a un bene confiscato in via definitiva, il terzo non può che adire il giudice dell'esecuzione ed allegare elementi idonei a rappresentare non solo la sua buona fede (intesa come assenza di accordi sottostanti che 4 svelino la consapevolezza dell'attività illecita realizzata all'epoca dal contraente poi sottoposto al sequestro) ma anche l'affidamento incolpevole, inteso come applicazione, in sede contrattuale, di un livello di media diligenza, da rapportarsi al caso in esame, volto a escludere una rimproverabilità di tipo colposo. L'elaborazione giurisprudenziale ha trovato peraltro una parziale conferma a livello normativo con l'art. 52 del d. Igs. n. 159 del 2011, il cui primo comma dispone che la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano determinate condizioni (a, che il proposto non disponga di altri beni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea al soddisfacimento del credito, salvo che per í crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati;
b) che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, sempre che il creditore dimostri la buona fede e l'inconsapevole affidamento;
c) nel caso di promessa di pagamento o di ricognizione di debito, che sia provato il rapporto fondamentale;
d) nel caso di titoli di credito, che il portatore provi il rapporto fondamentale e quello che ne legittima il possesso). Tale previsione, per quanto riferita alla cd. confisca di prevenzione, esprime un principio generale che deve ritenersi valido anche per gli altri tipi di confisca, come quella in ambito tributario ex art. 12 bis del d. Igs. n. 74/2000, per i quali venga in rilievo la posizione del terzo titolare di diritti di credito o di garanzia, a nulla rilevando che si tratti di confisca disposta non in via diretta ma per equivalente. Ora, venendo alla vicenda in esame, deve rilevarsi e concludersi che con l'incidente di esecuzione, appropriatamente introdotto per far valere l'istanza in argomento, si era appunto chiesta proprio la verifica circa la sussistenza dei requisiti della buona fede e dell'affidamento incolpevole dal momento che era, ed è, in re ipsa l'attualità del conflitto esistente tra lo Stato e la ricorrente, venutosi evidentemente a creare in virtù della definitività della confisca che, secondo la prospettazione attorea, attinge beni su cui la società vanta diritto reale di garanzia. 2. In conclusione, nei limiti sin qui esposti, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Torino affinché proceda a nuovo esame dell'istanza, attenendosi alle coordinate sopra indicate.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Torino. Così deciso il 24/2/2023.
lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 13024 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: SESSA AT Data Udienza: 24/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La ricorrente doValue S.p.a. impugna l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Torino il 17 marzo 2022 che, quale G.E., ha dichiarato inammissibile la richiesta di riconoscere all'istante, quale mandataria di Unicredit S.p.a. creditrice in via privilegiata ipotecaria della somma di euro 566.595,99 nei confronti di IE UZ in virtù di decreto ingiuntivo (non opposto), e di accertare che detto credito non è pregiudicato dal provvedimento di confisca per equivalente disposto dal G,u,p, del Tribunale di Torino con la sentenza del 10 luglio 2014 all'esito del giudizio celebrato con rito abbreviato e concluso con la condanna di IE e ZI UZ in ordine a reati tributari. L'odierno ricorso fa seguito ad una vicenda che è il caso di riassumere. L'incidente di esecuzione è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di appello una prima volta, con ordinanza del 25 settembre 2020. Il giudice di merito ha ritenuto che l'odierna ricorrente difettasse di legittimazione perché mandataria per la gestione del credito altrui e non già titolare del detto credito, quale è Unicredit S.p.a. Il giudice di legittimità ha annullato con rinvio questa decisione osservando che "l'esistenza del mandato per la gestione del credito consente al soggetto mandatario di introdurre la domanda e di determinare l'apertura del procedimento r,'"" incidentale di verifica, in sede giurisdizionale, delle condizioni di legge per assicurare, o meno, tutela al diritto di credito vantato da Unicredit Spa". Il giudice del rinvio ha, con il provvedimento impugnato, nuovamente dichiarato inammissibile l'iniziativa della società istante assumendo che: a) difetterebbe l'interesse in capo all'istante poiché si profila solo un possibile conflitto tra esso terzo creditore e lo Stato quale titolare dell'interesse al provvedimento ablativo;
b) sotto altro profilo, sarebbe precluso al giudice dell'esecuzione statuire in ordine alla confisca dal momento che l'istante non introduce alcuna questione riguardante il titolo e richiede piuttosto una pronuncia certificatoria del suo diritto. Il ricorrente propone in questa sede due motivi di censura, rispettivamente connessi ai due profili anzidetti della motivazione del provvedimento impugnato. Innanzitutto, la difesa denuncia violazione di legge processuale (particolarmente dell'art. 676 del codice di rito) laddove la Corte territoriale ha ritenuto esorbitare dalla competenza del giudice dell'esecuzione la materia della confisca in argomento. In secondo luogo, parte ricorrente denuncia vizio di motivazione quanto alla ritenuta carenza di interesse laddove, in contrario, si deve osservare che il conflitto tra il terzo e creditore e lo Stato non è semplicemente "è possibile" ma concreto ed attuale. 2. Con memoria pervenuta in data 8.2.23, l'avv. Labate, difensore di UZ IE, ha chiesto rigettarsi il ricorso. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate. Premesso che la sentenza di annullamento emessa da questa Corte non si è pronunciata sul merito della domanda proposta dalla ricorrente, che è stata vagliata unicamente sotto il profilo della sua proponibilità, ritenuta sussistente in virtù della riconosciuta legittimazione ad agire della società istante quale mandataria di Unicredit s.p.a., si osserva quanto segue in ordine alle ulteriori questioni preliminari che si pongono all'esito della rinnovata declaratoria di inammissibilità pronunciata nell'ordinanza impugnata. Innanzitutto, il provvedimento impugnato, quanto all'aspetto qui prospettato come competenza del g.e. a decidere, si limita ad affermare genericamente che la domanda non introduce alcuna questione riguardante il titolo, chiedendo, di fatto, solo una pronuncia certificatoria del diritto preclusa al giudice dell'esecuzione. Ora, è evidente che nel caso di specie ciò che la banca Unicreclit, per il tramite della sua mandataria, chiede di accertare è non tanto il suo diritto reale di garanzia sui beni immobili di UZ IE, oggetto di confisca, trattandosi di diritto risultante per tabulas ed opponibile se regolarmente iscritto nei registri immobiliari in data antecedente alla confisca, quanto piuttosto se esso meriti tutela sotto il profilo della buona fede del suo titolare, e ciò per evitare la sua inefficacia ovvero la sua estinzione per effetto della confisca comportante il trasferimento allo Stato della proprietà del bene su cui insiste, estinzione che si verifica nel caso in cui non venga accertata giudizialmente la buona fede del titolare del diritto medesimo all'atto della sua costituzione. D'altra parte è pacifico che il creditore assistito da garanzia reale non è legittimato a chiedere la revoca della misura mentre il processo è pendente, al fine di svincolare il bene e restituirlo all'intrapresa procedura esecutiva civile, in quanto la sua posizione giuridica non è assimilabile a quella del titolare del diritto di proprietà e il suo diritto di sequela è destinato a trovare soddisfazione solo nella successiva fase della confisca definitiva (cfr. tra tante, Sez. 2, n. 57407 del 23/10/2018 Rv. 274259 — 01, in motivazione, questa Corte ha affermato la compatibilità di detto principio con le recenti previsioni degli artt. 240-bis cod. pen. e 104-bis, comma 1-quinquies, disp. att. cod. proc. pen., in tema di partecipazione al processo di cognizione dei terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in sequestro, in quanto dette previsioni non comportano l'anticipazione della tutela di tali diritti prima delle definitive statuizioni sulla confisca;
conf. Sez. 3, n. 42464 del 10/06/2015, Rv. 265392 — 01, cfr. altresì Sez. U, n. 48126 del 20/07/2017, Rv. 270938 — 01). Come ha opportunamente osservato il Procuratore generale di questa Corte nella requisitoria scritta, in un caso del tutto analogo all'attuale, in cui un istituto bancario vantava un diritto di garanzia reale sul bene confiscato, questa Corte ha espressamente 3 affermato che "in tema di confisca per equivalente, la natura sanzionatoria del provvedimento non osta alla tutela del diritto sul bene oggetto di confisca vantato da un terzo estraneo alla condotta illecita altrui, che versa in condizione di buona fede" (Sez. 1, Sentenza n. 15534 del 27/10/2017, Intesa San Paolo Spa). A questa conclusione (che cioè il diritto creditorio abbia cittadinanza in caso di confisca per equivalente dei beni del debitore) fa d'altra parte implicitamente riferimento anche la decisione che ha annullato, nel presente procedimento, la prima decisione del g.e. La Corte di legittimità, nell'affermare detta legittimazione di dol/alue Spa, ha chiaramente specificato che questa è legittimata con riguardo alla verifica del diritto di credito rispetto al quale è mandataria gestionale. Venendo quindi più specificamente al tema sollevato in ricorso, della posizione dei terzo titolare di diritti di garanzia rispetto ai beni confiscati, involgente anche il conseguente collegato profilo dell'interesse a ricorrere, in siffatta ipotesi, al giudice dell'esecuzione - interesse implicitamente escluso nel provvedimento impugnato che non ravvisa l'attualità di un conflitto tra Stato e odierno ricorrente - , si annota che la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato il principio secondo cui, in tema di confisca di beni gravati da ipoteca, l'estinzione della garanzia reale non si verifica qualora il terzo acquirente del credito ipotecario dimostri la propria buona fede, nel senso di aver positivamente adempiuto agli obblighi di informazione e di accertamento imposti dal caso concreto, e di aver fatto quindi affidamento incolpevole sul proprio dante causa (cfr. ex multis Sez. 1, n. 32648 del 16/06/2009, Rv. 244816 e Sez. 1, n. 45260 del 27/09/2013, Rv. 257913, che si segnala anche per la sua ampiezza di richiami giurisprudenziali). Invero, la questione era stata già affrontata dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 9 del 28/04/1999, Rv. 213511), secondo cui il sacrificio dei diritti vantati da terzi su res oggetto di confisca non può essere ritenuto conforme ai principi generali dell'ordinamento lì dove il terzo sia da ritenersi "estraneo" alla condotta illecita altrui, precisandosi in tal senso che l'essere la confisca un modo "autoritativo" di acquisto del diritto di proprietà non comporta che il trasferimento stesso possa avere un contenuto diverso e più ampio di quello che faceva capo al precedente titolare del bene, lì dove insistano diritti non estinti di terzi estranei;
ciò che rileva è pertanto l'attenta qualificazione della particolare condizione fattuale e giuridica del terzo che deve connotarsi, per evitare di ricadere nella condizione di soggetto colpevolmente avvantaggiato dall'altrui azione illecita, in termini di buona fede, intesa come non conoscibilità, con l'uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta, del rapporto di derivazione della propria posizione soggettiva dal reato commesso dal condannato. In definitiva, per ottenere il riconoscimento del suo diritto correlato a un bene confiscato in via definitiva, il terzo non può che adire il giudice dell'esecuzione ed allegare elementi idonei a rappresentare non solo la sua buona fede (intesa come assenza di accordi sottostanti che 4 svelino la consapevolezza dell'attività illecita realizzata all'epoca dal contraente poi sottoposto al sequestro) ma anche l'affidamento incolpevole, inteso come applicazione, in sede contrattuale, di un livello di media diligenza, da rapportarsi al caso in esame, volto a escludere una rimproverabilità di tipo colposo. L'elaborazione giurisprudenziale ha trovato peraltro una parziale conferma a livello normativo con l'art. 52 del d. Igs. n. 159 del 2011, il cui primo comma dispone che la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano determinate condizioni (a, che il proposto non disponga di altri beni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea al soddisfacimento del credito, salvo che per í crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati;
b) che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, sempre che il creditore dimostri la buona fede e l'inconsapevole affidamento;
c) nel caso di promessa di pagamento o di ricognizione di debito, che sia provato il rapporto fondamentale;
d) nel caso di titoli di credito, che il portatore provi il rapporto fondamentale e quello che ne legittima il possesso). Tale previsione, per quanto riferita alla cd. confisca di prevenzione, esprime un principio generale che deve ritenersi valido anche per gli altri tipi di confisca, come quella in ambito tributario ex art. 12 bis del d. Igs. n. 74/2000, per i quali venga in rilievo la posizione del terzo titolare di diritti di credito o di garanzia, a nulla rilevando che si tratti di confisca disposta non in via diretta ma per equivalente. Ora, venendo alla vicenda in esame, deve rilevarsi e concludersi che con l'incidente di esecuzione, appropriatamente introdotto per far valere l'istanza in argomento, si era appunto chiesta proprio la verifica circa la sussistenza dei requisiti della buona fede e dell'affidamento incolpevole dal momento che era, ed è, in re ipsa l'attualità del conflitto esistente tra lo Stato e la ricorrente, venutosi evidentemente a creare in virtù della definitività della confisca che, secondo la prospettazione attorea, attinge beni su cui la società vanta diritto reale di garanzia. 2. In conclusione, nei limiti sin qui esposti, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Torino affinché proceda a nuovo esame dell'istanza, attenendosi alle coordinate sopra indicate.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Torino. Così deciso il 24/2/2023.