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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 30/10/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
Fascicolo n. 1221/2022
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nel procedimento trattenuto in decisione all'udienza del 2.10.2025
PROMOSSO DA
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 avv. MORO Giancarlo, c/o DRAGANI Fiorella, Via Bologna 8 - Pescara
CONTRO
CP_1 avv.ti PULSONI Fabio, NE Raffaella e D'NG AR, Via Palermo 136 - Pescara
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.132 comma 2 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)
Con ricorso ex art.414 c.p.c. depositato in data 18.10.2022 , Parte_1
e , in pro Parte_2 Parte_3 di eredi di già dipendente di Persona_1 CP_1 dal dicembre 1 ansioni di carrellista, giudizio esponendo che il predetto era deceduto in data 30.4.2019, CP_1 un mese dopo la sua denuncia all' di “malattia professionale diagnosi: CP_2 mesotelioma pleurico”, positivamente riscontrata dall' . CP_2
Domandavano il risarcimento dei danni subiti sia jure hereditatis (che quantificavano in €435.651,00) sia iure proprio (che quantificavano in
€827.790,00), deducendo che la causa della morte di Persona_1 fosse da ricondursi alla esposizione all'MI subita durante lo svolgimento del rapporto di lavoro (in ragione dunque della violazione, da parte della società convenuta, degli obblighi di sicurezza e prevenzione di cui all'art.2087 c.c.).
Nel ricorso erano esposte in particolare le seguenti allegazioni in fatto con riferimento alla esposizione a rischio:
• “Il signor ha lavorato dal 1.12.1969 al 15.12.1997 alle dipendenze della Parte_2 CP_1
con sede legale in Pescara (Pe), Via Volta 10, svolgendo mansioni di magazziniere e
[...] carrellista che lo hanno esposto ad inalazione di polveri di MI aerodisperse in assenza di qualsiasi precauzione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori (doc. 5: estratto conto previdenziale;
doc. 6: visura CCIAA). Il rapporto di lavoro del signor è sorto, si è Parte_2 sempre svolto ed è infine cessato presso lo stabilimento dell'azienda convenuta sito in Pescara, Via Raiale n. 108, ove è stata documentalmente accertata la presenza di materiali contenenti MI sotto forma di pannelli divisori presso le cabine elettriche denominate “mulini” ubicate presso il lotto C, nonché di lastre in cemento MI di copertura degli edifici aziendali per una superficie di circa 1500 mq, in particolare presso il lotto Q ove lavorava il de cuius”.
si costituiva in giudizio resistendo alla domanda, precisando che CP_1
l' aveva riconosciuto la natura professionale della malattia nonostante il CP_2 parere contrario in data 17.5.2019 di (nè l' aveva esercitato Per_2 CP_2
l'azione di regresso); che le prestazioni riconosciute dall' ai superstiti erano CP_2 pari all'importo di €171.497,38 e che dunque l'unica azione ammissibile poteva essere solo quella per il cd. danno differenziale;
richiamava la documentazione comprovante il difetto di esposizione a rischio del de cuius.
Assunte le prove testimoniali, veniva espletata una CTU di natura medico-legale ponendosi al CTU nominato il seguente quesito:
• “Verifichi il CTU, esaminati gli atti ed i documenti di causa, la sussistenza o meno del nesso di causalità, sul piano medico-legale, tra l'attività lavorativa prestata dal de cuius alle dipendenze della società resistente (considerate esclusivamente le risultanze, in ordine all'eventuale esposizione ad MI sul luogo di lavoro se ritenuta dal CTU rilevante, delle prove testimoniali espletate e della documentazione prodotta dalle parti) e la malattia che ha condotto al decesso.
In caso di ritenuta sussistenza del nesso di causalità, quantifichi il CTU l'entità del danno biologico (anche eventualmente di natura psichica) subito dal de cuius a causa della malattia
2 (in termini di invalidità permanente e/o temporanea)”.
Quindi, la controversia, trattenuta in decisione ex art.127-ter c.p.c. all'esito della discussione tenuta mediante trattazione scritta con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
***
Il consulente tecnico d'ufficio, sulla scorta di adeguati accertamenti e tenendo conto della documentazione prodotta in atti e delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi, è pervenuto alla persuasiva conclusione che non può ritenersi comprovata l'esposizione al rischio lamentata in ricorso.
Pertanto, non può ritenersi che l'insorgenza della patologia che ha condotto al decesso di sia stata determinata da fattori morbigeni Persona_1
(esposizione ad MI) derivanti dall'esercizio dell'attività lavorativa svolta dal predetto alle dipendenze di CP_1
Nella relazione del CTU inoltre si rappresenta, facendosi un ragionamento per esclusione, che l'esposizione all'MI potrebbe essersi verosimilmente verificata durante una precedente attività lavorativa presso altro datore di lavoro (zuccherificio), sicchè risulterebbe per tale verso equo il riconoscimento della malattia professionale già operato dall' (ma del tutto insussistenti i requisiti CP_2 minimi per affermare alcuna responsabilità di ex art.2087 c.c.). CP_1
***
Nella relazione di CTU si compie preliminarmente una opportuna ricognizione dell'ampia documentazione in atti, che è utile riportare con riferimento ai passi più significativi, di tale documentazione, relativamente all'eventuale esposizione a rischio:
• “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA/SANITARIA Si prende visione della seguente documentazione e si riportano i dati salienti:
- DIARIO GENERALE DELL' DAL 11.12.2018 AL 02.09.2019 CP_2 da cui emerge: "… dal 1968-1969 al 1997 ha lavorato sempre nella stessa ditta ha CP_3 sempre svolto attività di magazziniere/carrellista nel reparto spedizioni e si occupava di allestire i carichi trasportandoli con il carrello elevatore per lo smistamento tramite il nastro trasportatore e il caricamento sul camion… diagnosi certa: mesotelioma pleurico… in quiescenza lavorativa dal luglio 1999… 12.04.2019:… la consulenza tecnica ha portato a concludere che Per_2 per la mansione svolta l' non è s to ad attività comportanti Parte_4 interazione diretta con materiali contenenti MI né risulta aver lavorato con continuità all'interno di ambienti contenenti significative quantità di MCA… l'eccesso di rischio di morte per tumore/ mesotelioma a causa dell'esposizione in ambiente di vita risulta essere maggiore , di un ordine di grandezza, dell'eccesso di rischio di morte per tumore/ mesotelioma a causa della sola esposizione lavorativa. Tanto premesso, pur prendendo atto della stima dell'eccesso rischio morte elaborata dalla .. tenuto conto della Per_2 documentata presenza di manufatti in MI nello stabilimento presso il quale l' ha Parte_4 lavorato per quasi 30 anni, in considerazione della patologia denunciata, rara ad alta frazione eziologica e per la quale non è identificabile un livello (soglia) di esposizione sotto il quale il
3 rischio sia assente, si ritiene di non poterne escludere la genesi tecnopatica…". (…)
- PARERE CONTARP DELL' DEL 17.05.2019 CP_2 "“Curriculum lavorativo: ha lavorato dal 1957 al 1997 in qualità di lavoratore dipendente svolgendo le seguenti mansioni: dal 1957-1969 in maniera non continuativa. Compreso un anno di militare. dal 01.12.1969 al 15.12.1997 presso la anamnesi lavorativa Tes_1 CP_3 del 12.04.2019: riferisce di aver lavorato in un capannone con copertura in eternit... ha sempre svolto l'attività di magazziniere-carrellista, effettuava movimentazione di materie prime (plastiche e cellulosa) e prodotti finiti con il carrello elevatore…. Dal 1969 al 1989 carrellista reparto spedizioni, lotto di produzione C;
1989-1992: addetto produzione presso il lotto A;
1992-1993 carrellista per i tre lotti di produzione A,B,C; 1993-1995 operatore generico lotto di produzione C;
1993-1996 carrellista lotto di produzione C. Secondo la Contr ricostruzione dell' , nei suddetti lotti non era e non è presente e gli edifici sono in Pt_5 struttura metallica con copertura in lamiera. Non essendo presenti MCA non sono state effettuate indagini strumentali in tali aree. .. gli unici locali con presenza di MCA, sempre secondo il DL, sono quelli del magazzino prodotto finito o lotto Q, la palazzina portineria B, gli uffici ingegneria. Le indagini ambientali effettuate nel lotto Q e nella portineria B nel 2006 hanno evidenziato secondo il DL l'assenza di rischio MI. IL MCA è stato totalmente rimosso dall' in data 2008… le lavorazioni effettuate non comportano nè Pt_5 comportavano la presenza di MCA, ma esiste evidenza della presenza di coperture in MCA e altri elementi in MCA nel lotto C (cabine FNL, denominate anche “mulini”)… Conclusioni: 1) l' che ha lavorato presso la dal 1969 al 1997, secondo le Parte_4 CP_1 informazioni e la documentazione esaminata, non risulta essere stato adibito ad attività comportanti interazione diretta con materiali contenenti MI, né risulta aver lavorato con continuità all'interno di ambienti contenenti significative quantità di MCA. 2) L'unica fonte di rischio ambientale ravvisabile consiste nella presenza di MCA in alcune strutture limitrofe ai reparti dove lavorava l'assicurato. Oltre che alla presenza di n. 4 cabine FNL (denominate mulini) all'interno delle quali era confinato Cont
3) Le ubicazioni delle strutture contenenti MCA e i percorsi dell' nello Parte_4 stabilimento durante l'attività lavorativa sono stati forniti dall' , così come anche i Pt_5 risultati dei rilevamenti di fibre di MI aerodisperse sono stati forniti dall' e Pt_5 dall' che ha presentato documenti su interventi di bonifica richiesti a Parte_4 Pt_6
. 4) Sulla base della documentazione disponibile è stata stimata una
[...] esposizione media a fibre di MI aerodisperse di 0.44 ff/lt relativamente al periodo di 27 anni trascorso presso la Fater. 5) La suddetta esposizione è di 3 ordini di grandezza minore del TLV ACGIH e del livello di azione del D. Lgs, 81/2008. 6) la Suddetta esposizione in ambiente lavorativo risulta essere minore dell'esposizione stimata in ambiente di vita nel periodo 1969-1992, mentre nel periodo 1993-1997 la stessa risulta maggiore dell'esposizione in ambiente di vita. 7) L'eccesso di rischio di morte per tumore/mesotelioma a causa dell'esposizione in ambiente di vita risulta maggiore, in ordine di grandezza, dell'eccesso di rischio di morte per tumore/mesotelioma a causa della sola esposizione lavorativa".
Part
- RELAZIONE DELLA DI PESCARA DEL 12.09.2019 "… rilasciata (al figlio) la documentazione relativa a quattro interventi di bonifica di materiali contenenti MI in matrice compatta (risultante in buono stato di conservazione al momento degli interventi), realizzati tra marzo 2001 e novembre 2007, e riguardanti: 6 (sei) pareti divisorie scorrevoli all'interno della cabina elettrica B, per un totale di 18 pannelli (superficie complessiva di mq 45) nel marzo 2001; - Lastre di copertura ondulate in cemento-MI (mq 133 distribuiti su 6 corpi) su struttura in legno e ferro, posata su piccoli corpi di fabbrica;
- Pannelli in cemento-MI posti sulla parte inferiore del cornicione di un fabbricato multifunzionale (uffici, infermeria, mensa, cappella); Circa 260 mq di pannelli metallici preassemblati, con struttura a sandwich, contenenti una lastra piana di cemento MI compatto e un materassino in fibre, che costituivano le pareti e la copertura di cabine insonorizzate a protezione degli impianti di produzione (lotto C)…..”.Il figlio non è stato in grado di fornire informazioni sul servizio militare, né sull'anamnesi lavorativa antecedente l'assunzione presso la , avvenuta quando il Sig. CP_1 Persona_1
aveva 28 anni;
non stato più possibile in seguito, pur reiterando la richiesta,
[...] condurre l'intervista diretta, per l'aggravarsi delle condizioni dell'assicurato fino al decesso
4 avvenuto alla fine del mese di aprile 2019. Le informazioni desumibili dal questionario non forniscono elementi per la definizione di un'esposizione certa o probabile (ambientale, famigliare o professionale) ad MI;
la ricerca di casi di mesotelioma iscritti nel registro regionale con storia lavorativa presso la di Pescara ha avuto esito CP_1 negativo…. Il 17 luglio 2019 è stata acquisita presso di Pescara la documentazione riferita all'iter di CP_5 definizione del caso … (…) Nella documentazione fornita dall' è compresa una nota del medico competente CP_2 della che (avendo iniziato la propria attività in azienda nel 1997) riporta CP_1 quanto annotato nella cartella sanitaria aziendale del Sig. da Persona_1 parte dei medici che l'hanno preceduta. Tale nota conferma anno di assunzione (1969) e la mansione (carrellista), svolta principalmente nel Lotto C e, per brevi periodi, nei lotti A e B. Nel lotto C, dove risulta essere stato eseguito l'intervento di bonifica dei pannelli "sandwich" insonorizzanti nel novembre 2007, i campionamenti eseguiti prima, durante e dopo tale intervento (agli atti di questo Servizio), hanno evidenziato concentrazioni di fibre di MI aerodisperse notevolmente inferiori sia ai valori limite di esposizione professionale sia a quelli in ambiente di vita. La documentazione acquisita è stata sottoposta dai sanitari alla valutazione del CONTARP regionale, che ha concluso (…) CP_2 (…) Per il restante decennio compreso tra il 1959 e il 1969, è possibile operare la seguente ricostruzione: 1969-1960: carrellista presso industria (probabilmente produttrice dì vino) in Germania;
01/ 12/60 31/03/61: aiuto-geologo presso azienda del settore delle perforazioni / trivellazioni (probabilmente "Petrosud"); 1961: manovale edile in Germania;
Nel 1962, per 6 mesi: smerigliatore in Germania;
1/03/63 30/06/64: servizio di leva in marina (vedere annotazione riportata in prima pagina della cartella sanitaria in allegato n. 4); 01/07 /66 - 1968: manovale in zuccherificio;
(…) I. Partendo dal servizio di leva, e ritenendo probabile che il Sig. durante il Persona_1 periodo di ferma in marina sia stato imbarcato, è noto che in passato è stato fatto grande uso di MI e di materiali che lo contengono (in forma compatta- amiantite, marinite - o friabile) nei mezzi di navigazione civili e militari: la sua presenza è stata documentata ancora in tempi recentissimi e risulta che di MI nell'industria navale sia stato interrotto solo dopo il 1990. Nelle navi militari l'uso è stato massiccio e la presenza ubiquitaria (aree operative, alloggi, mense, locali motori, corridoi, vani scala, cucine), con funzioni di coibentazione, protezione dal fuoco, fonoassorbimento, antirombo. Secondo dati recenti, più di dei mesoteliomi notificati all'Osservatorio Epidemiologico della Difesa riguarda personale della Marina Militare.
2. Il periodo di lavoro in Germania come manovale in edilizia nel 1961 rappresenta un ulteriore periodo di esposizione probabile ad MI: l'edilizia è il primo settore nel ReNaM per frequenza assoluta di casi di mesotelioma;
rappresenta (ancora oggi) un settore di esposizione spesso inconsapevole, ed è stato quello nel quale è stata utilizzata in assoluto la maggiore quantità di MI. (…) 4. In riferimento ai circa due anni di lavoro come manovale in zuccherificio (all'epoca di riferimento erano attivi, nella Marsica, due importanti insediamenti): sempre il VI Rapporto ReNaM segnala che per 160 casi, pari allo 0.8% dei Mesoteliomi certi, probabili o possibili, è stata definita un'esposizione professionale nel ciclo della produzione dello zucchero, caratterizzato dalla presenza di coibentazioni su condotte di vapore e liquidi a temperature elevate (sottoposte ad operazioni frequenti di manutenzione e sostituzione) e serbatoi / concentratori ("bolle di concentrazione"). Certamente non sono disponibili informazioni di dettaglio che consentano di definire la certezza di esposizione nei quattro periodi sopra individuati, ma è possibile quanto meno concludere per una esposizione "possibile" / probabile»» con un grado di probabilità logica certamente maggiore rispetto al periodo di lavoro presso la (anche tenendo conto delle CP_1 conclusioni del CONTARP regionale - riportate sopra - rifer cesso di rischio); d'altra parte non sono presenti nel registro regionale dei mesoteliomi casi con anamnesi positiva per periodi di lavoro alle dipendenze della . CP_1 In conclusione:
- Il mesotelioma maligno epitelioide a localizzazione pleurica definito positivamente dall' in CP_2
5 favore del Sig. , che ne ha determinato il decesso il 30 aprile 2019, è da Persona_1 ritenere di origine professionale (si concorda su questo con le conclusioni dei sanitari
);- L'esposizione professionale ad MI e però credibilmente da collocare nel CP_2 periodo di lavoro precedente l'assunzione presso la;
si ritengono condivisibili a CP_1 questo proposito le conclusioni del CONTARP regionale riportate nel diario CP_2 medico in allegato n. 3; si rileva che nella documentazione non viene presa in CP_2 considerazione l'anamnesi lavorativa riportata nella cartella sanitaria individuale fornita dal medico competente della (allegato n. 4);- In considerazione di quanto è CP_1 noto dalla letteratura e delle conoscenze rese disponibili dalla sorveglianza epidemiologica (rapporti ReNaM), si può ritenere “probabile” (applicando i criteri di attribuzione dei casi iscritti nel registro nazionale dei mesoteliomi) l'esposizione ad MI del Sig.
[...]
in tre distinti periodi antecedenti l'assunzione presso la : il periodo Persona_1 CP_1 di leva nella marina militare, il periodo di lavoro come manovale in edilizia in Germania;
il periodo di lavoro come manovale in zuccherificio. (…)
- I periodi di lavoro svolti dal Sig. prima dell'assunzione presso la Persona_1 CP_1 si collocano nel periodo compreso tra il 1951 e il 1970; la latenza tra l'inizio eventuale dell'esposizione in quel periodo e la diagnosi, oltre ad essere ampiamente compresa nel range osservato dal ReNaM, si colloca intorno al valore medio individuato;
per il periodo di lavoro come manovale nel ciclo della produzione dello zucchero, la latenza tra anno di assunzione e anno della diagnosi è pari a 52 anni, portando a ritenere maggiore la probabilità di inizio dell'esposizione ad MI proprio in quel periodo.- Non sono disponibili informazioni sufficienti per identificare l'insediamento presso il quale il Sig.
ha lavorato tra il 1966 e il 1968 (considerando che, anche solo in Abruzzo, erano Persona_1 all'epoca attivi due grandi insediamenti per la produzione di zucchero, entrambi nella provincia de L'Aquila ed entrambi dismessi da anni), e non è quindi possibile procedere nell'accertamento di eventuali responsabilità, che si collocherebbero peraltro in epoca remota". (…)
- COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI ASSEVERATA DEL 01.07.2016 "… La presente relazione tecnica illustrativa riguarda la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata per la sostituzione dei pannelli coibentati di una parte della copertura del fabbricato industriale denominato lotto "Q" sito all'interno dello stabilimento industriale di Via Raiale n. 108 a Pescara… L'area interessata dai lavori di manutenzione CP_1 straordinaria riguarda parte della copertura del fabbricato industriale denominato lotto "Q", di circa 1500 mq… Le tamponature furono realizzate con pannelli prefabbricati precompressi e la copertura fu rivestita in pannelli coibentati fissati sulle capriate in c.a. precompresso. Con il passare degli anni, quest'ultima, in molti tratti, ha subito corrosioni (vedi documentazione fotografica) a causa degli agenti atmosferici causando infiltrazioni d'acqua all'interno del magazzino del primo piano. Per questo motivo, l'azienda ha deciso di sostituire i pannelli coibentati esistenti. I lavori da realizzare consistono in: Copertura Lotto Q- Rimozione pannelli corrosi in copertura per un'area di circa 1500 mq - Messa in opera di pannelli metallici di tipo sandwich con spessore 5,0 cm, verniciati e con la caratteristica di resistenza agli agenti atmosferici…"
- TRASMISSIONE PIANO DI LAVORO DEL 26.03.2001
“… La sottoscritta Ditta, assuntrice dei lavori di rimozione-bonifica, e smaltimento in discarica autorizzata di pareti divisorie in cemento-MI presso il locale cabina elettrica “B” dello stabilimento Fater a. in Pescara… Caratteristiche strutturali e dimensionali delle pareti: Sei pareti divisorie scorrevoli, ubicati all'interno del locale come meglio evidenziati nella pianta ciascuna delle quali costituita da tre pannelli con bordatura in lamiera e dotati elementi naotanti alloggiati in due guide metalliche orizzontali. a "C" di scorrimento, superiore e inferiore (vedasi documentazione fotografica allegata). Superficie totale in sviluppo dei pannelli interessati all'intervento: In numero totale di 18 pannelli delle dimensioni di circa int. 2,50 x 11,00 complessivamente l'intervento interesserà una superficie totale pari a circa mq. 45. Condizione dei materiali da rimuovere: Risulta costituito da materiale compatto e non friabile in buono stato di conservazione…Tipologia dei materiali: Campioni del materiale da rimuovere sono stati prelevati ed analizzati da Laboratorio Chimico, Le determinazioni analitiche hanno evidenziato che l'MI, del tipo crisotilo e crocidolitea è presente in misura inferiore a 100 mg/kg. per cui il rifiuto è classificato come " SPECIALE NON
6 PERICOLOSO" smaltibili in discarica di Seconda Categoria Tipo IIB" o Tipo l'Al ' (…)
- RAPPORTO DI PROVA DEL 28.02.2001 "… il rifiuto in esame può essere classificato come RIFIUTO SPECIALE NON PERICOLOSO” non risultando presente nell'elenco di cui all'allegato D. L'MI (polveri e fibre libere) risulta presente in concentrazioni inferiori ai valori di concentrazione limite indicati nella Tab. 1 della Delibera C.I. 27/07/84”.
- TRASMISSIONE PIANO DI LAVORO DEL 02.03.2003 (…)
RAPPORTO DI PROVA DEL 19.02.2003 "… dal risultato delle fibre libere o liberabili. il campione ha presentato un valore che se confrontato con i limiti di correlazione previsti dalla norma italiana UNI 10608… consente di definire limitatamente al campione esaminato, come scadente lo stato della superficie del materiale”. (…)”;
Nella relazione di CTU si procede quindi alla conseguente discussione medico- legale, della quale risultano maggiormente significativi, ai fini del decidere, i seguenti passi:
• “CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI (…) Risulta, dunque, dalla documentazione versata in atti, che il Sig. (…) nel Persona_1 marzo 2018, in quiescenza lavorativa e all'età di 76 anni, era riscontrato affetto da mesotelioma maligno epitelioide. Pertanto, il 30 novembre 2018 presentava all' denuncia della malattia CP_2 professionale “mesotelioma pleurico”; l' riconosceva l'origine tecnopatica della CP_2 patologia denunciata con conseguente valutazione di una menomazione dell'integrità psico-fisica in misura pari al 100%. Il 30 aprile 2019, nonostante i trattamenti chemioterapici effettuati, il Sig. decedeva per mesotelioma pleurico e l'Istituto Assicuratore erogava Parte_2 successivamente una rendita ai superstiti, in quanto la morte del era Parte_2 riconducibile causalmente alla già riconosciuta malattia professionale. (…) Si tratta quindi di verificare se l'attività lavorativa svolta presso la FATER S.p,A. dal dicembre 1969 al dicembre 1997, abbia esposto dal al rischio di inalazione di Parte_2 polveri di MI aerodisperse e se sussista il nesso di causalità tra attività lavorativa e mesotelioma pleurico. A proposito dell'esposizione al rischio, si deve sottolineare preliminarmente che, dalla documentazione in atti, non risulta che l' abbia svolto Parte_4 mansioni con uso diretto/manipolazione diretta di MI o di materiali contenenti MI. Le sue mansioni consistevano, infatti, nella movimentazione, mediante carrello elevatore, di confezioni di materie prime (plastiche e cellulosa) e di prodotti finiti (pannolini e assorbenti per signora) che non contenevano, né potevano contenere, MI. Il rischio sarebbe derivato dalla presenza, nell'ambiente di lavoro, di materiale contenente MI/cemento-MI, sotto forma di pannelli/coperture. Tale materiale può essere dannoso per la salute solo se si deteriora e rilascia fibre nell'aria. La presenza di manufatti contenenti MI/cemento MI in buono stato di conservazione non costituisce di per se stessa un rischio per la salute finché il materiale è in condizioni integre e in buono stato di conservazione. Tuttavia, se il materiale si degrada o viene danneggiato, le fibre di MI possono essere liberate, aerodisperse e inalate con conseguenze anche gravi sull'apparato respiratorio (asbestosi, mesotelioma ecc.) e/o su altri apparati. E' necessario, quindi, appurare, in primo luogo e sulla base di quanto riportato in atti, se negli ambienti di lavoro in cui l' ha prestato la propria opera, Parte_4 era presente materiale strutturale contenente MI e verificare, sempre sugli atti, se è possibile desumere lo stato di conservazione del materiale stesso. Relativamente agli ambienti di lavoro, nel diario generale dell' non viene precisato CP_2 alcunchè; viene trascritto unicamente quanto riferito dal , vale a dire che Parte_2
“ha sempre svolto attività di magazziniere/carrellista nel reparto di spedizioni e si
7 occupava di allestire i carichi trasportandoli con il carrello elevatore per lo smistamento tramite il nastro trasportatore e il caricamento sul camion”. Nel parere redatto dalla in data Per_2 17.05.2019, oltre alla carriera lavorativa, vengono specificati anche ti in cui il Sig. ha lavorato. In particolare si evince "… nella nota allegata alla denuncia di Parte_2 malattia professionale della datata 03.04.2019, viene dettagliata la carriera lavorativa CP_1 dell'Assicurato: dal 1969 al 1989 carrellista presso il Reparto spedizioni, lotto di produzione C;
dal 1989 al 1992 addetto alla produzione presso il lotto A;
dal 1992 al 1993 carrellista per i tre lotti di produzione A, B e C;
dal 1993 al 1995 operatore generico presso il lotto C e dal 1995 al 1997 carrellista nel lotto di produzione C". Dal ricorso giudiziario dell'Avv. Moro si apprende, invece, che il Sig. , oltre ad aver svolto mansioni di carico Parte_2 e scarico presso il lotto “C, avrebbe lavorat sso il lotto “Q”. Emergono quindi due scenari diversi: la rappresenta che il Sig. ha lavorato nei lotti A,B,C CP_1 Parte_2 mentre la Parte Ricorrente afferma che lo stesso ha lavorato nei lotti C e Q. Si tratta ora di verificare, sempre sulla base dei documenti prodotti, se, nei lotti menzionati presente materiale strutturale contenente MI, con particolare riferimento ai lotti C e Q (…)”;
Il CTU infine, dopo aver proceduto all'analisi delle dichiarazioni rese dai testimoni e della documentazione relativa ai lavori di rimozione e smaltimento in discarica di materiali contenti MI (da partire dal 2001), Controparte_6 formula le seguenti conclusioni:
• “Sulla base dei dati sopra riportati è quindi possibile addivenire alle seguenti conclusioni: Le mansioni lavorative del Sig. sono state quelle di magazziniere/carrellista. Parte_2 Non risulta l'uso diretto/manipolazione diretta di MI o di materiali contenenti MI. Relativamente alla presenza di materiale contenente MI/cemento- MI, sotto forma di coperture/pannelli, negli ambienti lavorativi in cui l' ha prestato la propria Parte_4 attività, si evince che nel lotto C negli anni 90 furono inserite 4 cabine insonorizzanti contenenti ventilatori e mulini allo scopo di riparare l'ambiente circostante dal rumore prodotto dai Mulini;
la coibentazione fonoassorbente era garantita da lastre di MI sigillato, incapsulato in ulteriori pannelli isolanti di metallo fuori e dentro. Non è chiaro se il abbia lavorato nel lotto Q dove erano presenti lastre di Parte_2 copertura, installate nel 1990, contenenti MI. Non è possibile evincere lo stato di conservazione delle strutture contenenti MI/cemento-MI presenti nei lotti dove il ha lavorato negli anni 1969-1997. Parte_2 I primi dati disponibili sono successivi agli anni 2000 e riguardano gli interventi di rimozione/bonifica: in particolare risulta che i pannelli rimossi nel lotto C negli anni 2001- 2007 erano in buono stato di conservazione e che i pannelli di copertura del lotto Q rimossi nel 2016 erano danneggiati dagli agenti atmosferici. E' doveroso segnalare, infine, per completezza, che nel Registro Nazionale Mesoteliomi (ReNaM), attivo dal 2002, non risultano casi di mesotelioma contratti da Lavoratori con anamnesi positiva per attività svolte alle dipendenze della . Parte_7 (…) Risulta, quindi, che la maggior parte dei mesoteliomi riconosce un'origine professionale;
che le attività maggiormente esposte al rischio sono quelle svolte nei cantieri navali, nell'edilizia e nelle industrie automobilistiche, che l'aumento della esposizione cumulativa ad MI comporta l'aumento del rischio tumorale e che non esiste un valore soglia. Esistono tuttavia, anche fonti di esposizione non occupazionale, di natura extra-lavorativa, per utilizzo di materiali contenenti asbesto durante l'attività di fa-da-te casalingo o nella pratica di hobbies (specie negli anni antecedenti il 1992); per contatto con indumenti da lavoro contaminati o per convivenza con lavoratori esposti ad asbesto;
per esposizione ambientale, per domicilio nei pressi di industrie che utilizzano asbesto o in prossimità di fonti naturali di questo materiale. Si tratta ora di rispondere al quesito proposto, vale a dire accertare, dal punto di vista medico-legale, la sussistenza del nesso di causalità “tra l'attività lavorativa prestata dal de cuius alle dipendenze della resistente e la malattia (mesotelioma) che ha condotto al CP_7 decesso”. Sulla base della documentazione disponibile e allegata in atti, dal punto di vista medico- legale, non è possibile rispondere al quesito indicato. Infatti, se da un lato è possibile escludere la manipolazione diretta di materiali contenenti MI da parte
8 dell'Assicurato, dall'altro risulta la presenza nell'ambiente lavorativo di manufatti contenenti MI/cemento MI (pannelli/coperture). Tuttavia, la sola presenza di tali materiali non rappresenta di per se stessa un rischio, se gli stessi materiali sono in buono stato di conservazione. Relativamente a quest'ultimo punto non risultano dati oggettivi relativamente al periodo 1969- 1997, periodo durante il quale il è Parte_2 stato dipendente della che documentino lo stato di conservazione dei pannelli/coperture CP_1 presenti nell'ambiente lavorativo né risultano altri dati, quali ad esempio livelli di esposizione ecc. da cui poter desumere l'effettiva esposizione al rischio. Sono disponibili soltanto dichiarazioni testimoniali postume, spesso tra loro divergenti, che il sottoscritto CTU ritiene non idonee, dal punto di vista medico-legale, per ammettere/escludere la sussistenza del nesso di causalità tra attività lavorativa e mesotelioma pleurico, in quanto, si ribadisce, tra loro non concordanti. In via puramente teorica, qualora l'illustrissimo Giudice ritenesse provata l'esposizione al rischio lavorativo di inalazione di fibre di MI aerodisperse, sulla base delle dichiarazioni testimoniali disponibili e/o altro, il nesso di causalità tra attività lavorativa e malattia che ha provocato il decesso del Sig. , vale a dire il mesotelioma pleurico, risulterebbe “più probabile che non”. Il Parte_2 danno biologico conseguente sarebbe pari al 100%”.
Il CTU ha altresì risposto alle osservazioni dei consulenti di entrambe le parti nei seguenti termini:
• “- si ribadisce che le testimonianze agli atti non sono concordanti, anzi sono spesso contradditorie, e non è compito del sottoscritto CTU stabilire a quali di queste si debba dare maggior rilievo e attendibilità.
- lo stato di conservazione dei manufatti contenenti MI/cemento MI è certificato nel momento della loro rimozione avvenuta a decorrere dal 2001 mentre il Sig. ha cessato la propria attività lavorativa nel 1997. Non sono Parte_2 disponibili dati relativi al periodo 1969-1997; (…)
- relativamente all'attività prestata dal Sig. nello zuccherificio di Chieti, Parte_2 questa risulta dalle notizie anamnestiche raccolte dal medico competente della in CP_1 base alle quali lo stesso dal 1966 al 1968 avrebbe lavorato nel predetto zuccherificio come manovale. Non sono però disponibili documenti in tal senso (documenti dello zuccherificio) e quello avente per oggetto i lavori di demolizione avvenuti nel 2023, “fotografa” la situazione ambientale in quel determinato periodo ma non dice nulla relativamente a quella preesistente riferibile agli 1966-1968. Ciò detto è noto che negli zuccherifici l'MI è stato utilizzato per l'isolamento di sistemi termo-idraulici (caldaie, tubature) e i forni. L'esposizione alle fibre di asbesto va quindi ricercata nel possibile deterioramento di apparecchiature e tubature sottoposte ad importanti stress termici e negli interventi di manutenzione, riparazione, modifica di apparecchiature e strutture contenenti MI, interessando in primis gli addetti ai lavori di manutenzione (rimozione delle guarnizioni usurate contenenti MI, operazioni di taglio delle guarnizioni ecc.) ma anche gli altri dipendenti operanti all'interno dello stabilimento per la presenza delle fibre aerodisperse liberatesi dalle apparecchiature/tubature deteriorate e durante le operazioni di manutenzione delle stesse. Risulta, inoltre, che il tempo di latenza, cioè il periodo che intercorre tra l'inizio della esposizione e la comparsa dei primi segni o sintomi della neoplasia (mesotelioma), è estremamente variabile, dai 20 fino ai 50 anni. Nel caso di specie l'Assicurato, lavorando come manovale/operaio presso lo zuccherificio di Chieti, potrebbe essere stato esposto al rischio di inalazione di fibre aerodisperse e l'intervallo di tempo trascorso tra la cessazione della attività lavorativa svolta presso lo zuccherificio e l'insorgenza del Parte_8 mesotelioma, pari a circa 50 anni, risulterebbe compatibile con una esposizione al rischio negli anni 1966-1968”.
***
Ritiene il giudicante di dover aderire alle risultanze all'approfondito parere espresso dal consulente (specialista in medicina legale), in quanto esso è sorretto
9 da ampia e adeguata motivazione, all'esito di una approfondita discussione medico-legale focalizzata sugli aspetti specialistici della patologia.
Il CTU ha dunque asseverato, da un punto di vista tecnico ossia medico legale, l'impossibilità di ritenere sufficientemente provata l'esposizione ad MI durante l'attività lavorativa alle dipendenze di conclusione che, CP_1 peraltro, già sembra evincibile alla luce della documentazione già in atti (difatti valorizzata in tal senso dal perito), ivi compresi gli autorevoli pareri tecnici
Controparte_8Controparte_9
CP_2 rilevazione degli elementi utili alla valutazione del rischio professionale), ed in data 12.9.2019 dalla (su incarico della Polizia Giudiziaria), Parte_6 nonché all'esito della prova testimoniale, viste le dichiarazioni rese dai testimoni che hanno in concreto lavorato presso nella fabbrica (e che neppure hanno confermato che il de cuius avesse lavorato nel lotto Q, riferendosi invece solo al lotto C), dichiarazioni che pare opportuno di seguito riportare, quanto ai passi maggiormente significativi:
• “(…) ho lavorato in Fater dal 2.09.1985 (…) sono ingegnere e ho lavorato nel reparto engeneering fino al 1992, poi dal 1993 al 2014 sono stato nel reparto servizio tecnico come responsabile degli impianti generali di stabilimento e della sicurezza tecnica (…) la mia mansione mi portava a girare in vari settore dello stabilimento (…) nel periodo dal 2014 al 2018 sono stato anche RSPP (…) posso dire di non aver mai sentito denunciare da parte di un dipendente una qualche patologia riconducibile all'MI (…) ) il lotto C fino agli anni 90 era un magazzino non era un'area produttiva, solo all'inizio degli anni 90 fu trasformato in reparto di produzione. Non mi risulta che nel C ci fosse MI, la struttura era tutta di lamiera ondulata sul tetto e sulle pareti laterali che poggiavano su un muretto di cemento di circa 1 metro. Quando era magazzino all'interno vi erano solo scaffali, quando poi è stato trasformato in area produttiva è stato dotato di tutti gli impianti. Nel detto lotto i mulini, ossia le parti più rumorose della linea di produzione erano rinchiusi all'interno di cabine coibentate per riparare dal rumore. Negli anni 2000 ho saputo che alcune di queste cabine contenevano MI che però era incapsulato all'interno delle pareti della cabina (…) io non ero del reparto ma so che per prassi della manutenzione anche delle cabine si occupavano i manutentori ossia meccanici ed elettricisti specializzati nella manutenzione di quelle apparecchiature, si trattava anche di macchine pericolose per cui persone inesperte potevano farsi male. La manutenzione riguardava solo i ventilatori e il mulino e non la cabina di per sé. Non ho mai visto qualcuno utilizzare un raschietto per pulire la cabina (…) Anche le lastre ondulate che ricoprivano la parte bassa del tetto del lotto Q sono state oggetto di controllo in quanto si è scoperto che vi era dell'MI nella CP_1 matrice dei pannelli di copertura. Preciso che dall'esito dei controlli eseguiti dalla ditta è emerso che non vi era rischio di dispersione di polveri di MI in quanto le fibre erano all'interno della matrice solida, ciononostante il nostro direttore le ha volute cambiare. Inoltre all'interno di una cabina di trasformazione elettrica in un edificio separato ove risultò che vi erano pannelli di separazione dei trasformatori contenenti fibre di MI sempre in matrice solida senza rischio di dispersione delle polveri in ambiente, anche queste sono state oggetto di bonifica. All'interno della cabina potevano entrare solo elettricisti specializzati nei lavori in alta tensione, la cabina era chiusa a chiave e la chiave era solo a loro disposizione (…) il carrellista faceva solo il suo lavoro e al più si occupava del cambio della batteria sul suo muletto, di norma il carrellista non faceva altra manutenzione (…) il lotto Q è stato messo in funzione all'inizio degli anni 90 e ha preso il posto del lotto C che era diventato lotto di produzione, per cui il lotto Q era un magazzino (…) Il lotto Q è completamente automatico (…) robot alti 30 m che prendono i pallet e li mettono nelle celle per le spedizioni. Quindi il lotto Q per una parte è formata in acciaio e dentro ci sono i robot non c'è personale, dall'altro lato vi è una parte più bassa ove si svolgono le attività di manipolazione degli scatoloni e dove vi è del personale Fater. La parte alta del tetto era in acciaio quella bassa era composta dalle lastre di copertura che contenevano MI e di cui ho già parlato (…) all'interno del lotto Q vi erano i manutentori e gli addetti alla logistica.
10 Per alcune attività in particolare di picking vi erano anche i carrellisti Sul cap. R) preciso che alla fine degli anni 80 arrivavano in stabilimento dei carri ferroviari su rimorchi stradali in quanto non vi erano rotaie che arrivavano fino allo stabilimento Sul cap. S) non ho mai visto teli in MI all'interno dello stabilimento né vi erano prodotti termosensibili che cioè richiedessero stoccaggio a temperatura elevata (…) la mascherina non era fornita ai carrellisti in quanto per mansione non erano esposti al rischio di inalazione polveri che c'era invece sulla linea di produzione per quanto riguarda la polvere di cellulosa (…) Sul cap. Z) anche in un edificio adibito ad ufficio risultò la presenza di lastre contenenti MI sempre in matrice solida e senza rischio di dispersione che sono state rimosse sempre a metà degli anni 2000 (…) non mi risulta che i carrellisti entrassero nei vagoni ferroviari. Con le forche del carrello da terra prelevavano il materiale che era posto sul carro ferroviario (…)”
(teste ); Tes_2
• “Sono dipendente della società resistente dal maggio 1997, dal 2021 sono responsabile del programma di salute, ambiente e sicurezza e qualità Sul Cap. B): non ho conosciuto il quando sono entrato nel 1997 lui era ancora nello stabilimento in quanto è andato Persona_3
nel dicembre del 1997 ma io non lo ricordo. Preciso che dal 2001 ho lavorato nel servizio di prevenzione come addetto e non è mai successo che un dipendente abbia denunciato una malattia professionale per MI Sul Cap. D): Per quanto riguarda il lotto C quando sono entrato era reparto di produzione, ma in precedenza mi è stato riferito essere un magazzino di prodotti finiti. So che all'interno dei pannelli sigillati delle cabine si trovava dell'MI. Preciso che il lotto C aveva una struttura in acciaio con tetto in metallo, all'interno del lotto vi erano e ci sono le linee di produzione degli assorbenti, ogni linea aveva una parte di essa coibentata con i pannelli di cui ho parlato. Tali pannelli sono stati creati per insonorizzare l'ambiente di lavoro, si tratta di una sorta di cubo in cui i pannelli sono sigillati e all'interno c'erano lastre di MI. Ogni linea produttiva ne aveva una Sul Cap. F): la cabina non era oggetto di manutenzione, la manutenzione era limitata ai motori all'interno della cabina, ossia ai mulini e ventilatori. Vi erano operai specializzati di linea che si occupavano della manutenzione. Non si faceva la manutenzione dei pannelli contenenti MI in quanto erano sigillati. Sul Cap. G): non si utilizzava un raschietto per fare la manutenzione dei pannelli. Sulle linee c'era presenza di polvere ma si trattava di polvere di cellulosa Sul Cap. H): per quello che so io Il è sempre stato carrellista e i carrellisti non possono fare manutenzione Persona_3 (…) il lotto Q prima del '90 non c'era, il terreno è stato acquistato da dal precedente CP_1 proprietario , mi è stato riferito. Da quando io lo conosco il lotto Q è un edificio a 2 piani, Per_4 uno molto più alto che è un magazzino automatico intensivo, e l'altra parte più bassa è un magazzino in cui vengono formati i pallet. Vi lavorano pochissime persone in quanto è un magazzino automatizzato. In questo lotto l'MI era sulla copertura del tetto della parte bassa del magazzino. I divisori interni non contenevano MI, le porte erano scorrevoli e di plastica. Il lotto non è cambiato da quando lo conosco (…) Sul Cap. P): se il ha fatto sempre il carrellista, non ha mai lavorato nel lotto Q in quanto Parte_2 non vi lavorano i carrellisti perché è un magazzino automatico ADR dell'Avv. Di Muzio: mi hanno riferito che il ha sempre fatto il carrellista e non anche il Parte_2 magazziniere Sul Cap. r): le merci arrivavano in Fater con i camion non c'erano binari, nessuno mai mi ha riferito dell'esistenza di rotaie Sul Cap. s): i prodotti non sono mai stati CP_1 ricoperti con teli in MI e nemmeno le materie prime (…) i carrellisti non fanno manutenzione non rientra nel loro ruolo e non hanno competenza (…)”
(teste ; Tes_3
• “(…) ho lavorato alla dal 1974 al 1997 (…) Non so dire in quale lotto lavorasse (…) posso CP_1 solo dire che faceva il lavoro di carrellista (…) ricordo di aver visto nello stabilimento un carro ferroviario che veniva portato con un rimorchiatore in quanto non vi era la ferrovia che arrivava fino allo stabilimento, non so dire che cosa trasportasse. Non ricordo di aver visto teli in MI (…) nel periodo in cui ho lavorato in Fater non si è mai parlato di MI neanche tra noi operai (…)”
(teste ; Tes_4
11
• “(…) Sono stato dipendente della società resistente dal 1981 al 1997 ero direttore dello stabilimento di via Raiale (…) Ho conosciuto il lui lavorava come carrellista nel Persona_3 magazzino prodotto finito inizialmente nel lotto C e poi successivamente quando il lotto è stato chiuso come magazzino lui si occupava di movimentare le materie prime nei vari magazzini ma non andava nel lotto Q perché non era tra i pochi carrellisti di quel lotto in quanto quel lotto era particolarmente automatizzato. Non ricordo i nomi di questi carrellisti. Nel lotto C mi risulta che ci fossero cabine insonorizzate che potevano contenere tracce di MI, erano pannelli sandwich che contenevano altri materiali, lo scopo era di insonorizzare gli ambienti in quanto erano a protezione del personale di macchina poiché i mulini di macinazione erano rumorosi, erano pannelli sigillati che componevano la cabina. Non vi era manutenzione di queste cabine che veniva solo pulite da una impresa di pulizia esterna. La manutenzione veniva fatta su macchine ed impianti del lotto C utilizzando meccanici ed elettricisti interni e in alcuni casi ditte esterne specializzate (…) . Non mi risulta che ci fossero altre parti nel lotto C contenenti MI. Non ho mai visto usare il raschietto per la manutenzione può darsi che se vi fosse stato del grasso sulle macchine poteva essere usato ma quella non è manutenzione. Non è mai risultato che vi fosse dispersione di fibre di MI. La cellulosa che si sprigionava per effetto delle lavorazioni nel lotto C come in tutti gli altri lotti veniva aspirata trasportata dentro dei cicloni che con l'acqua abbattevano le polveri e venivano strizzate dall'acqua e la polpa di cellulosa veniva rivenduta a ditte esterne. (…) Il lotto Q è un magazzino alto circa 30 m e lungo circa 115 m e diviso in 2 parti, una parte conteneva bancali di prodotto finito e lì non vi erano operatori ma si interveniva solo per manutenzione delle macchine che sono trans elevatori, poiché era altamente automatizzata e l'altra parte era movimentazione . La manutenzione la faceva la ditta produttrice delle macchine e non noi. (…) all'interno del lotto Q poteva entrare solo il personale autorizzato che erano quelli del magazzino in forza al lotto Q ed in più eventuali meccanici per eseguire riparazioni. Le porte in testa e in coda al lotto Q ove si posizionavano i camion erano di plastica con intelaiatura metallica. Ribadisco che il lì non lavorava . Persona_3 Potrebbe essere stato chiamato solo per fare sostituzione ma raramente (…) i carri ferroviari per una decina di anni sono arrivati in stabilimento con un carrello e quindi su ruote , non vi erano rotaie Sul Cap. S): non ho mai visto teli in MI né si utilizzavano materie prime che dovevano stare ad alte temperature, l'unico elemento che aveva necessità di temperatura più elevata era sulle macchine di produzione un fusore di colla che non dovevano essere coperti con teli. (…) : non mi risulta che il si sia mai lamentato per Persona_3 la presenza di MI, inoltre il sindacato non ha mai sollevato il problema dell'MI. Ho sentito nominare il signor ma non ho mai parlato con lui, preciso Per_5 che le riunioni del sindacato si svolgevano in una saletta al di fuori del reparto di produzione e se andavano in reparto non lo so ma non succedeva con frequenza (…) I carrellisti che ricordo lavoravano nel lotto Q erano ed altri che non Per_6 ricordo. Il mio ufficio era tra il lotto A e il lotto B ma la maggior parte del tempo lo passavo a girare nello stabilimento sui di giorno che di notte (…)”
(teste . Tes_5
A fronte di tali specifiche dichiarazioni, un solo testimone ha invece riferito che il de cuius era sicuramente e continuativamente esposto all'MI, che la polvere presente in fabbrica era di MI e non già di cellulosa, che il de cuius aveva lavorato non solo nel lotto C ma anche nel lotto Q, che si occupava anche della manutenzione delle cabine coibentate del lotto C.
Detto teste non ha tuttavia mai lavorato in fabbrica (era sindacalista) e sulle sue uniche dichiarazioni, del tutto contrastanti con tutte le altre, non sembra potersi fondare una pronuncia di accoglimento:
• “(…) sono stato dirigente sindacale CIGL di Pescara e regione Abruzzo per 40 anni (…) Il
[...]
lavorava nel lotto Q ove era il magazzino. Preciso che la copertura del magazzino nel Pt_2
12 lotto Q era in MI in quanto si trattava di eternit e poi vi erano delle pareti mobili in MI circa 17-18 che si aprivano e si chiudevano provocando aerodispersione di polveri di MI. Ciò ci era stato segnalato da e da altri lavoratori del reparto in più Parte_2 occasioni, mi sono recato personalmente sul posto per verificare l'esistenza dei pannelli e l'aerodispersione delle polveri, così come il mancato uso dei dispositivi di protezione da parte dei lavoratori, inoltre non vi era un impianto di aereazione. Ciò è accaduto negli anni 90 e a seguito di queste segnalazioni abbiamo portato la questione in azienda segnalando la presenza di polveri (…) Inoltre il ha anche lavorato nel lotto C ove scaricava Persona_3 materie prime e dove si trovavano delle cabine coibentate con materiale di MI scarsamente oggetto di manutenzione che necessitavano di interventi manuali cui si prestava il che utilizzava un raschietto. Nel lotto C lui ha lavorato per 6-7 anni, Parte_2 inoltre vi erano materie prime che dovevano essere conservate ad una temperatura alta e che dovevano essere coperte con teli contenenti MI. Questi teli erano sempre presenti nel lotto C ed occorreva cambiarli periodicamente e lui si occupava del ricambio dei teli e ciò produceva aerodispersione di MI (…) il mi riferiva che negli Parte_2 anni 70 in Fater le merci arrivavano anche con il carro ferroviario e poichè lui era addetto al carico e scarico e alla movimentazione del carico e scarico respirava polveri di MI all'interno dei vagoni ferroviari nonché quando i carri arrivavano frenando. (…) : negli anni 90 il ha cominciato a lamentarsi con il sindacato per il Parte_2 rischio MI (…) ADR (…) non ho mai lavorato in Fater, ho riferito quello che mi diceva il signor a proposito dei carri ferroviari, negli anni 70 non ero in Fater, Parte_2 andavamo in azienda 1 volta a settimana (…) I materiali da conservare ad alte temperature erano delle materie prime di cui non ricordo i componenti, i teli li ho visti erano fluorescenti (…)”
(teste . Per_5
***
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate, considerate le difficoltà probatorie ed il contrasto tra dichiarazioni testimoniali (ma anche il contrasto tra le determinazioni e le conclusioni rese dalla sua struttura CP_2 tecnica CONTARP).
Le spese di CTU, come separatamente liquidate, vengono perciò poste solidalmente a carico di entrambe le parti.
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese.
- pone solidalmente a carico di entrambe le parti le spese di CTU, come separatamente liquidate.
Così deciso in Pescara in data 30.10.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
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REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nel procedimento trattenuto in decisione all'udienza del 2.10.2025
PROMOSSO DA
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 avv. MORO Giancarlo, c/o DRAGANI Fiorella, Via Bologna 8 - Pescara
CONTRO
CP_1 avv.ti PULSONI Fabio, NE Raffaella e D'NG AR, Via Palermo 136 - Pescara
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.132 comma 2 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)
Con ricorso ex art.414 c.p.c. depositato in data 18.10.2022 , Parte_1
e , in pro Parte_2 Parte_3 di eredi di già dipendente di Persona_1 CP_1 dal dicembre 1 ansioni di carrellista, giudizio esponendo che il predetto era deceduto in data 30.4.2019, CP_1 un mese dopo la sua denuncia all' di “malattia professionale diagnosi: CP_2 mesotelioma pleurico”, positivamente riscontrata dall' . CP_2
Domandavano il risarcimento dei danni subiti sia jure hereditatis (che quantificavano in €435.651,00) sia iure proprio (che quantificavano in
€827.790,00), deducendo che la causa della morte di Persona_1 fosse da ricondursi alla esposizione all'MI subita durante lo svolgimento del rapporto di lavoro (in ragione dunque della violazione, da parte della società convenuta, degli obblighi di sicurezza e prevenzione di cui all'art.2087 c.c.).
Nel ricorso erano esposte in particolare le seguenti allegazioni in fatto con riferimento alla esposizione a rischio:
• “Il signor ha lavorato dal 1.12.1969 al 15.12.1997 alle dipendenze della Parte_2 CP_1
con sede legale in Pescara (Pe), Via Volta 10, svolgendo mansioni di magazziniere e
[...] carrellista che lo hanno esposto ad inalazione di polveri di MI aerodisperse in assenza di qualsiasi precauzione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori (doc. 5: estratto conto previdenziale;
doc. 6: visura CCIAA). Il rapporto di lavoro del signor è sorto, si è Parte_2 sempre svolto ed è infine cessato presso lo stabilimento dell'azienda convenuta sito in Pescara, Via Raiale n. 108, ove è stata documentalmente accertata la presenza di materiali contenenti MI sotto forma di pannelli divisori presso le cabine elettriche denominate “mulini” ubicate presso il lotto C, nonché di lastre in cemento MI di copertura degli edifici aziendali per una superficie di circa 1500 mq, in particolare presso il lotto Q ove lavorava il de cuius”.
si costituiva in giudizio resistendo alla domanda, precisando che CP_1
l' aveva riconosciuto la natura professionale della malattia nonostante il CP_2 parere contrario in data 17.5.2019 di (nè l' aveva esercitato Per_2 CP_2
l'azione di regresso); che le prestazioni riconosciute dall' ai superstiti erano CP_2 pari all'importo di €171.497,38 e che dunque l'unica azione ammissibile poteva essere solo quella per il cd. danno differenziale;
richiamava la documentazione comprovante il difetto di esposizione a rischio del de cuius.
Assunte le prove testimoniali, veniva espletata una CTU di natura medico-legale ponendosi al CTU nominato il seguente quesito:
• “Verifichi il CTU, esaminati gli atti ed i documenti di causa, la sussistenza o meno del nesso di causalità, sul piano medico-legale, tra l'attività lavorativa prestata dal de cuius alle dipendenze della società resistente (considerate esclusivamente le risultanze, in ordine all'eventuale esposizione ad MI sul luogo di lavoro se ritenuta dal CTU rilevante, delle prove testimoniali espletate e della documentazione prodotta dalle parti) e la malattia che ha condotto al decesso.
In caso di ritenuta sussistenza del nesso di causalità, quantifichi il CTU l'entità del danno biologico (anche eventualmente di natura psichica) subito dal de cuius a causa della malattia
2 (in termini di invalidità permanente e/o temporanea)”.
Quindi, la controversia, trattenuta in decisione ex art.127-ter c.p.c. all'esito della discussione tenuta mediante trattazione scritta con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
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Il consulente tecnico d'ufficio, sulla scorta di adeguati accertamenti e tenendo conto della documentazione prodotta in atti e delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi, è pervenuto alla persuasiva conclusione che non può ritenersi comprovata l'esposizione al rischio lamentata in ricorso.
Pertanto, non può ritenersi che l'insorgenza della patologia che ha condotto al decesso di sia stata determinata da fattori morbigeni Persona_1
(esposizione ad MI) derivanti dall'esercizio dell'attività lavorativa svolta dal predetto alle dipendenze di CP_1
Nella relazione del CTU inoltre si rappresenta, facendosi un ragionamento per esclusione, che l'esposizione all'MI potrebbe essersi verosimilmente verificata durante una precedente attività lavorativa presso altro datore di lavoro (zuccherificio), sicchè risulterebbe per tale verso equo il riconoscimento della malattia professionale già operato dall' (ma del tutto insussistenti i requisiti CP_2 minimi per affermare alcuna responsabilità di ex art.2087 c.c.). CP_1
***
Nella relazione di CTU si compie preliminarmente una opportuna ricognizione dell'ampia documentazione in atti, che è utile riportare con riferimento ai passi più significativi, di tale documentazione, relativamente all'eventuale esposizione a rischio:
• “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA/SANITARIA Si prende visione della seguente documentazione e si riportano i dati salienti:
- DIARIO GENERALE DELL' DAL 11.12.2018 AL 02.09.2019 CP_2 da cui emerge: "… dal 1968-1969 al 1997 ha lavorato sempre nella stessa ditta ha CP_3 sempre svolto attività di magazziniere/carrellista nel reparto spedizioni e si occupava di allestire i carichi trasportandoli con il carrello elevatore per lo smistamento tramite il nastro trasportatore e il caricamento sul camion… diagnosi certa: mesotelioma pleurico… in quiescenza lavorativa dal luglio 1999… 12.04.2019:… la consulenza tecnica ha portato a concludere che Per_2 per la mansione svolta l' non è s to ad attività comportanti Parte_4 interazione diretta con materiali contenenti MI né risulta aver lavorato con continuità all'interno di ambienti contenenti significative quantità di MCA… l'eccesso di rischio di morte per tumore/ mesotelioma a causa dell'esposizione in ambiente di vita risulta essere maggiore , di un ordine di grandezza, dell'eccesso di rischio di morte per tumore/ mesotelioma a causa della sola esposizione lavorativa. Tanto premesso, pur prendendo atto della stima dell'eccesso rischio morte elaborata dalla .. tenuto conto della Per_2 documentata presenza di manufatti in MI nello stabilimento presso il quale l' ha Parte_4 lavorato per quasi 30 anni, in considerazione della patologia denunciata, rara ad alta frazione eziologica e per la quale non è identificabile un livello (soglia) di esposizione sotto il quale il
3 rischio sia assente, si ritiene di non poterne escludere la genesi tecnopatica…". (…)
- PARERE CONTARP DELL' DEL 17.05.2019 CP_2 "“Curriculum lavorativo: ha lavorato dal 1957 al 1997 in qualità di lavoratore dipendente svolgendo le seguenti mansioni: dal 1957-1969 in maniera non continuativa. Compreso un anno di militare. dal 01.12.1969 al 15.12.1997 presso la anamnesi lavorativa Tes_1 CP_3 del 12.04.2019: riferisce di aver lavorato in un capannone con copertura in eternit... ha sempre svolto l'attività di magazziniere-carrellista, effettuava movimentazione di materie prime (plastiche e cellulosa) e prodotti finiti con il carrello elevatore…. Dal 1969 al 1989 carrellista reparto spedizioni, lotto di produzione C;
1989-1992: addetto produzione presso il lotto A;
1992-1993 carrellista per i tre lotti di produzione A,B,C; 1993-1995 operatore generico lotto di produzione C;
1993-1996 carrellista lotto di produzione C. Secondo la Contr ricostruzione dell' , nei suddetti lotti non era e non è presente e gli edifici sono in Pt_5 struttura metallica con copertura in lamiera. Non essendo presenti MCA non sono state effettuate indagini strumentali in tali aree. .. gli unici locali con presenza di MCA, sempre secondo il DL, sono quelli del magazzino prodotto finito o lotto Q, la palazzina portineria B, gli uffici ingegneria. Le indagini ambientali effettuate nel lotto Q e nella portineria B nel 2006 hanno evidenziato secondo il DL l'assenza di rischio MI. IL MCA è stato totalmente rimosso dall' in data 2008… le lavorazioni effettuate non comportano nè Pt_5 comportavano la presenza di MCA, ma esiste evidenza della presenza di coperture in MCA e altri elementi in MCA nel lotto C (cabine FNL, denominate anche “mulini”)… Conclusioni: 1) l' che ha lavorato presso la dal 1969 al 1997, secondo le Parte_4 CP_1 informazioni e la documentazione esaminata, non risulta essere stato adibito ad attività comportanti interazione diretta con materiali contenenti MI, né risulta aver lavorato con continuità all'interno di ambienti contenenti significative quantità di MCA. 2) L'unica fonte di rischio ambientale ravvisabile consiste nella presenza di MCA in alcune strutture limitrofe ai reparti dove lavorava l'assicurato. Oltre che alla presenza di n. 4 cabine FNL (denominate mulini) all'interno delle quali era confinato Cont
3) Le ubicazioni delle strutture contenenti MCA e i percorsi dell' nello Parte_4 stabilimento durante l'attività lavorativa sono stati forniti dall' , così come anche i Pt_5 risultati dei rilevamenti di fibre di MI aerodisperse sono stati forniti dall' e Pt_5 dall' che ha presentato documenti su interventi di bonifica richiesti a Parte_4 Pt_6
. 4) Sulla base della documentazione disponibile è stata stimata una
[...] esposizione media a fibre di MI aerodisperse di 0.44 ff/lt relativamente al periodo di 27 anni trascorso presso la Fater. 5) La suddetta esposizione è di 3 ordini di grandezza minore del TLV ACGIH e del livello di azione del D. Lgs, 81/2008. 6) la Suddetta esposizione in ambiente lavorativo risulta essere minore dell'esposizione stimata in ambiente di vita nel periodo 1969-1992, mentre nel periodo 1993-1997 la stessa risulta maggiore dell'esposizione in ambiente di vita. 7) L'eccesso di rischio di morte per tumore/mesotelioma a causa dell'esposizione in ambiente di vita risulta maggiore, in ordine di grandezza, dell'eccesso di rischio di morte per tumore/mesotelioma a causa della sola esposizione lavorativa".
Part
- RELAZIONE DELLA DI PESCARA DEL 12.09.2019 "… rilasciata (al figlio) la documentazione relativa a quattro interventi di bonifica di materiali contenenti MI in matrice compatta (risultante in buono stato di conservazione al momento degli interventi), realizzati tra marzo 2001 e novembre 2007, e riguardanti: 6 (sei) pareti divisorie scorrevoli all'interno della cabina elettrica B, per un totale di 18 pannelli (superficie complessiva di mq 45) nel marzo 2001; - Lastre di copertura ondulate in cemento-MI (mq 133 distribuiti su 6 corpi) su struttura in legno e ferro, posata su piccoli corpi di fabbrica;
- Pannelli in cemento-MI posti sulla parte inferiore del cornicione di un fabbricato multifunzionale (uffici, infermeria, mensa, cappella); Circa 260 mq di pannelli metallici preassemblati, con struttura a sandwich, contenenti una lastra piana di cemento MI compatto e un materassino in fibre, che costituivano le pareti e la copertura di cabine insonorizzate a protezione degli impianti di produzione (lotto C)…..”.Il figlio non è stato in grado di fornire informazioni sul servizio militare, né sull'anamnesi lavorativa antecedente l'assunzione presso la , avvenuta quando il Sig. CP_1 Persona_1
aveva 28 anni;
non stato più possibile in seguito, pur reiterando la richiesta,
[...] condurre l'intervista diretta, per l'aggravarsi delle condizioni dell'assicurato fino al decesso
4 avvenuto alla fine del mese di aprile 2019. Le informazioni desumibili dal questionario non forniscono elementi per la definizione di un'esposizione certa o probabile (ambientale, famigliare o professionale) ad MI;
la ricerca di casi di mesotelioma iscritti nel registro regionale con storia lavorativa presso la di Pescara ha avuto esito CP_1 negativo…. Il 17 luglio 2019 è stata acquisita presso di Pescara la documentazione riferita all'iter di CP_5 definizione del caso … (…) Nella documentazione fornita dall' è compresa una nota del medico competente CP_2 della che (avendo iniziato la propria attività in azienda nel 1997) riporta CP_1 quanto annotato nella cartella sanitaria aziendale del Sig. da Persona_1 parte dei medici che l'hanno preceduta. Tale nota conferma anno di assunzione (1969) e la mansione (carrellista), svolta principalmente nel Lotto C e, per brevi periodi, nei lotti A e B. Nel lotto C, dove risulta essere stato eseguito l'intervento di bonifica dei pannelli "sandwich" insonorizzanti nel novembre 2007, i campionamenti eseguiti prima, durante e dopo tale intervento (agli atti di questo Servizio), hanno evidenziato concentrazioni di fibre di MI aerodisperse notevolmente inferiori sia ai valori limite di esposizione professionale sia a quelli in ambiente di vita. La documentazione acquisita è stata sottoposta dai sanitari alla valutazione del CONTARP regionale, che ha concluso (…) CP_2 (…) Per il restante decennio compreso tra il 1959 e il 1969, è possibile operare la seguente ricostruzione: 1969-1960: carrellista presso industria (probabilmente produttrice dì vino) in Germania;
01/ 12/60 31/03/61: aiuto-geologo presso azienda del settore delle perforazioni / trivellazioni (probabilmente "Petrosud"); 1961: manovale edile in Germania;
Nel 1962, per 6 mesi: smerigliatore in Germania;
1/03/63 30/06/64: servizio di leva in marina (vedere annotazione riportata in prima pagina della cartella sanitaria in allegato n. 4); 01/07 /66 - 1968: manovale in zuccherificio;
(…) I. Partendo dal servizio di leva, e ritenendo probabile che il Sig. durante il Persona_1 periodo di ferma in marina sia stato imbarcato, è noto che in passato è stato fatto grande uso di MI e di materiali che lo contengono (in forma compatta- amiantite, marinite - o friabile) nei mezzi di navigazione civili e militari: la sua presenza è stata documentata ancora in tempi recentissimi e risulta che di MI nell'industria navale sia stato interrotto solo dopo il 1990. Nelle navi militari l'uso è stato massiccio e la presenza ubiquitaria (aree operative, alloggi, mense, locali motori, corridoi, vani scala, cucine), con funzioni di coibentazione, protezione dal fuoco, fonoassorbimento, antirombo. Secondo dati recenti, più di dei mesoteliomi notificati all'Osservatorio Epidemiologico della Difesa riguarda personale della Marina Militare.
2. Il periodo di lavoro in Germania come manovale in edilizia nel 1961 rappresenta un ulteriore periodo di esposizione probabile ad MI: l'edilizia è il primo settore nel ReNaM per frequenza assoluta di casi di mesotelioma;
rappresenta (ancora oggi) un settore di esposizione spesso inconsapevole, ed è stato quello nel quale è stata utilizzata in assoluto la maggiore quantità di MI. (…) 4. In riferimento ai circa due anni di lavoro come manovale in zuccherificio (all'epoca di riferimento erano attivi, nella Marsica, due importanti insediamenti): sempre il VI Rapporto ReNaM segnala che per 160 casi, pari allo 0.8% dei Mesoteliomi certi, probabili o possibili, è stata definita un'esposizione professionale nel ciclo della produzione dello zucchero, caratterizzato dalla presenza di coibentazioni su condotte di vapore e liquidi a temperature elevate (sottoposte ad operazioni frequenti di manutenzione e sostituzione) e serbatoi / concentratori ("bolle di concentrazione"). Certamente non sono disponibili informazioni di dettaglio che consentano di definire la certezza di esposizione nei quattro periodi sopra individuati, ma è possibile quanto meno concludere per una esposizione "possibile" / probabile»» con un grado di probabilità logica certamente maggiore rispetto al periodo di lavoro presso la (anche tenendo conto delle CP_1 conclusioni del CONTARP regionale - riportate sopra - rifer cesso di rischio); d'altra parte non sono presenti nel registro regionale dei mesoteliomi casi con anamnesi positiva per periodi di lavoro alle dipendenze della . CP_1 In conclusione:
- Il mesotelioma maligno epitelioide a localizzazione pleurica definito positivamente dall' in CP_2
5 favore del Sig. , che ne ha determinato il decesso il 30 aprile 2019, è da Persona_1 ritenere di origine professionale (si concorda su questo con le conclusioni dei sanitari
);- L'esposizione professionale ad MI e però credibilmente da collocare nel CP_2 periodo di lavoro precedente l'assunzione presso la;
si ritengono condivisibili a CP_1 questo proposito le conclusioni del CONTARP regionale riportate nel diario CP_2 medico in allegato n. 3; si rileva che nella documentazione non viene presa in CP_2 considerazione l'anamnesi lavorativa riportata nella cartella sanitaria individuale fornita dal medico competente della (allegato n. 4);- In considerazione di quanto è CP_1 noto dalla letteratura e delle conoscenze rese disponibili dalla sorveglianza epidemiologica (rapporti ReNaM), si può ritenere “probabile” (applicando i criteri di attribuzione dei casi iscritti nel registro nazionale dei mesoteliomi) l'esposizione ad MI del Sig.
[...]
in tre distinti periodi antecedenti l'assunzione presso la : il periodo Persona_1 CP_1 di leva nella marina militare, il periodo di lavoro come manovale in edilizia in Germania;
il periodo di lavoro come manovale in zuccherificio. (…)
- I periodi di lavoro svolti dal Sig. prima dell'assunzione presso la Persona_1 CP_1 si collocano nel periodo compreso tra il 1951 e il 1970; la latenza tra l'inizio eventuale dell'esposizione in quel periodo e la diagnosi, oltre ad essere ampiamente compresa nel range osservato dal ReNaM, si colloca intorno al valore medio individuato;
per il periodo di lavoro come manovale nel ciclo della produzione dello zucchero, la latenza tra anno di assunzione e anno della diagnosi è pari a 52 anni, portando a ritenere maggiore la probabilità di inizio dell'esposizione ad MI proprio in quel periodo.- Non sono disponibili informazioni sufficienti per identificare l'insediamento presso il quale il Sig.
ha lavorato tra il 1966 e il 1968 (considerando che, anche solo in Abruzzo, erano Persona_1 all'epoca attivi due grandi insediamenti per la produzione di zucchero, entrambi nella provincia de L'Aquila ed entrambi dismessi da anni), e non è quindi possibile procedere nell'accertamento di eventuali responsabilità, che si collocherebbero peraltro in epoca remota". (…)
- COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI ASSEVERATA DEL 01.07.2016 "… La presente relazione tecnica illustrativa riguarda la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata per la sostituzione dei pannelli coibentati di una parte della copertura del fabbricato industriale denominato lotto "Q" sito all'interno dello stabilimento industriale di Via Raiale n. 108 a Pescara… L'area interessata dai lavori di manutenzione CP_1 straordinaria riguarda parte della copertura del fabbricato industriale denominato lotto "Q", di circa 1500 mq… Le tamponature furono realizzate con pannelli prefabbricati precompressi e la copertura fu rivestita in pannelli coibentati fissati sulle capriate in c.a. precompresso. Con il passare degli anni, quest'ultima, in molti tratti, ha subito corrosioni (vedi documentazione fotografica) a causa degli agenti atmosferici causando infiltrazioni d'acqua all'interno del magazzino del primo piano. Per questo motivo, l'azienda ha deciso di sostituire i pannelli coibentati esistenti. I lavori da realizzare consistono in: Copertura Lotto Q- Rimozione pannelli corrosi in copertura per un'area di circa 1500 mq - Messa in opera di pannelli metallici di tipo sandwich con spessore 5,0 cm, verniciati e con la caratteristica di resistenza agli agenti atmosferici…"
- TRASMISSIONE PIANO DI LAVORO DEL 26.03.2001
“… La sottoscritta Ditta, assuntrice dei lavori di rimozione-bonifica, e smaltimento in discarica autorizzata di pareti divisorie in cemento-MI presso il locale cabina elettrica “B” dello stabilimento Fater a. in Pescara… Caratteristiche strutturali e dimensionali delle pareti: Sei pareti divisorie scorrevoli, ubicati all'interno del locale come meglio evidenziati nella pianta ciascuna delle quali costituita da tre pannelli con bordatura in lamiera e dotati elementi naotanti alloggiati in due guide metalliche orizzontali. a "C" di scorrimento, superiore e inferiore (vedasi documentazione fotografica allegata). Superficie totale in sviluppo dei pannelli interessati all'intervento: In numero totale di 18 pannelli delle dimensioni di circa int. 2,50 x 11,00 complessivamente l'intervento interesserà una superficie totale pari a circa mq. 45. Condizione dei materiali da rimuovere: Risulta costituito da materiale compatto e non friabile in buono stato di conservazione…Tipologia dei materiali: Campioni del materiale da rimuovere sono stati prelevati ed analizzati da Laboratorio Chimico, Le determinazioni analitiche hanno evidenziato che l'MI, del tipo crisotilo e crocidolitea è presente in misura inferiore a 100 mg/kg. per cui il rifiuto è classificato come " SPECIALE NON
6 PERICOLOSO" smaltibili in discarica di Seconda Categoria Tipo IIB" o Tipo l'Al ' (…)
- RAPPORTO DI PROVA DEL 28.02.2001 "… il rifiuto in esame può essere classificato come RIFIUTO SPECIALE NON PERICOLOSO” non risultando presente nell'elenco di cui all'allegato D. L'MI (polveri e fibre libere) risulta presente in concentrazioni inferiori ai valori di concentrazione limite indicati nella Tab. 1 della Delibera C.I. 27/07/84”.
- TRASMISSIONE PIANO DI LAVORO DEL 02.03.2003 (…)
RAPPORTO DI PROVA DEL 19.02.2003 "… dal risultato delle fibre libere o liberabili. il campione ha presentato un valore che se confrontato con i limiti di correlazione previsti dalla norma italiana UNI 10608… consente di definire limitatamente al campione esaminato, come scadente lo stato della superficie del materiale”. (…)”;
Nella relazione di CTU si procede quindi alla conseguente discussione medico- legale, della quale risultano maggiormente significativi, ai fini del decidere, i seguenti passi:
• “CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI (…) Risulta, dunque, dalla documentazione versata in atti, che il Sig. (…) nel Persona_1 marzo 2018, in quiescenza lavorativa e all'età di 76 anni, era riscontrato affetto da mesotelioma maligno epitelioide. Pertanto, il 30 novembre 2018 presentava all' denuncia della malattia CP_2 professionale “mesotelioma pleurico”; l' riconosceva l'origine tecnopatica della CP_2 patologia denunciata con conseguente valutazione di una menomazione dell'integrità psico-fisica in misura pari al 100%. Il 30 aprile 2019, nonostante i trattamenti chemioterapici effettuati, il Sig. decedeva per mesotelioma pleurico e l'Istituto Assicuratore erogava Parte_2 successivamente una rendita ai superstiti, in quanto la morte del era Parte_2 riconducibile causalmente alla già riconosciuta malattia professionale. (…) Si tratta quindi di verificare se l'attività lavorativa svolta presso la FATER S.p,A. dal dicembre 1969 al dicembre 1997, abbia esposto dal al rischio di inalazione di Parte_2 polveri di MI aerodisperse e se sussista il nesso di causalità tra attività lavorativa e mesotelioma pleurico. A proposito dell'esposizione al rischio, si deve sottolineare preliminarmente che, dalla documentazione in atti, non risulta che l' abbia svolto Parte_4 mansioni con uso diretto/manipolazione diretta di MI o di materiali contenenti MI. Le sue mansioni consistevano, infatti, nella movimentazione, mediante carrello elevatore, di confezioni di materie prime (plastiche e cellulosa) e di prodotti finiti (pannolini e assorbenti per signora) che non contenevano, né potevano contenere, MI. Il rischio sarebbe derivato dalla presenza, nell'ambiente di lavoro, di materiale contenente MI/cemento-MI, sotto forma di pannelli/coperture. Tale materiale può essere dannoso per la salute solo se si deteriora e rilascia fibre nell'aria. La presenza di manufatti contenenti MI/cemento MI in buono stato di conservazione non costituisce di per se stessa un rischio per la salute finché il materiale è in condizioni integre e in buono stato di conservazione. Tuttavia, se il materiale si degrada o viene danneggiato, le fibre di MI possono essere liberate, aerodisperse e inalate con conseguenze anche gravi sull'apparato respiratorio (asbestosi, mesotelioma ecc.) e/o su altri apparati. E' necessario, quindi, appurare, in primo luogo e sulla base di quanto riportato in atti, se negli ambienti di lavoro in cui l' ha prestato la propria opera, Parte_4 era presente materiale strutturale contenente MI e verificare, sempre sugli atti, se è possibile desumere lo stato di conservazione del materiale stesso. Relativamente agli ambienti di lavoro, nel diario generale dell' non viene precisato CP_2 alcunchè; viene trascritto unicamente quanto riferito dal , vale a dire che Parte_2
“ha sempre svolto attività di magazziniere/carrellista nel reparto di spedizioni e si
7 occupava di allestire i carichi trasportandoli con il carrello elevatore per lo smistamento tramite il nastro trasportatore e il caricamento sul camion”. Nel parere redatto dalla in data Per_2 17.05.2019, oltre alla carriera lavorativa, vengono specificati anche ti in cui il Sig. ha lavorato. In particolare si evince "… nella nota allegata alla denuncia di Parte_2 malattia professionale della datata 03.04.2019, viene dettagliata la carriera lavorativa CP_1 dell'Assicurato: dal 1969 al 1989 carrellista presso il Reparto spedizioni, lotto di produzione C;
dal 1989 al 1992 addetto alla produzione presso il lotto A;
dal 1992 al 1993 carrellista per i tre lotti di produzione A, B e C;
dal 1993 al 1995 operatore generico presso il lotto C e dal 1995 al 1997 carrellista nel lotto di produzione C". Dal ricorso giudiziario dell'Avv. Moro si apprende, invece, che il Sig. , oltre ad aver svolto mansioni di carico Parte_2 e scarico presso il lotto “C, avrebbe lavorat sso il lotto “Q”. Emergono quindi due scenari diversi: la rappresenta che il Sig. ha lavorato nei lotti A,B,C CP_1 Parte_2 mentre la Parte Ricorrente afferma che lo stesso ha lavorato nei lotti C e Q. Si tratta ora di verificare, sempre sulla base dei documenti prodotti, se, nei lotti menzionati presente materiale strutturale contenente MI, con particolare riferimento ai lotti C e Q (…)”;
Il CTU infine, dopo aver proceduto all'analisi delle dichiarazioni rese dai testimoni e della documentazione relativa ai lavori di rimozione e smaltimento in discarica di materiali contenti MI (da partire dal 2001), Controparte_6 formula le seguenti conclusioni:
• “Sulla base dei dati sopra riportati è quindi possibile addivenire alle seguenti conclusioni: Le mansioni lavorative del Sig. sono state quelle di magazziniere/carrellista. Parte_2 Non risulta l'uso diretto/manipolazione diretta di MI o di materiali contenenti MI. Relativamente alla presenza di materiale contenente MI/cemento- MI, sotto forma di coperture/pannelli, negli ambienti lavorativi in cui l' ha prestato la propria Parte_4 attività, si evince che nel lotto C negli anni 90 furono inserite 4 cabine insonorizzanti contenenti ventilatori e mulini allo scopo di riparare l'ambiente circostante dal rumore prodotto dai Mulini;
la coibentazione fonoassorbente era garantita da lastre di MI sigillato, incapsulato in ulteriori pannelli isolanti di metallo fuori e dentro. Non è chiaro se il abbia lavorato nel lotto Q dove erano presenti lastre di Parte_2 copertura, installate nel 1990, contenenti MI. Non è possibile evincere lo stato di conservazione delle strutture contenenti MI/cemento-MI presenti nei lotti dove il ha lavorato negli anni 1969-1997. Parte_2 I primi dati disponibili sono successivi agli anni 2000 e riguardano gli interventi di rimozione/bonifica: in particolare risulta che i pannelli rimossi nel lotto C negli anni 2001- 2007 erano in buono stato di conservazione e che i pannelli di copertura del lotto Q rimossi nel 2016 erano danneggiati dagli agenti atmosferici. E' doveroso segnalare, infine, per completezza, che nel Registro Nazionale Mesoteliomi (ReNaM), attivo dal 2002, non risultano casi di mesotelioma contratti da Lavoratori con anamnesi positiva per attività svolte alle dipendenze della . Parte_7 (…) Risulta, quindi, che la maggior parte dei mesoteliomi riconosce un'origine professionale;
che le attività maggiormente esposte al rischio sono quelle svolte nei cantieri navali, nell'edilizia e nelle industrie automobilistiche, che l'aumento della esposizione cumulativa ad MI comporta l'aumento del rischio tumorale e che non esiste un valore soglia. Esistono tuttavia, anche fonti di esposizione non occupazionale, di natura extra-lavorativa, per utilizzo di materiali contenenti asbesto durante l'attività di fa-da-te casalingo o nella pratica di hobbies (specie negli anni antecedenti il 1992); per contatto con indumenti da lavoro contaminati o per convivenza con lavoratori esposti ad asbesto;
per esposizione ambientale, per domicilio nei pressi di industrie che utilizzano asbesto o in prossimità di fonti naturali di questo materiale. Si tratta ora di rispondere al quesito proposto, vale a dire accertare, dal punto di vista medico-legale, la sussistenza del nesso di causalità “tra l'attività lavorativa prestata dal de cuius alle dipendenze della resistente e la malattia (mesotelioma) che ha condotto al CP_7 decesso”. Sulla base della documentazione disponibile e allegata in atti, dal punto di vista medico- legale, non è possibile rispondere al quesito indicato. Infatti, se da un lato è possibile escludere la manipolazione diretta di materiali contenenti MI da parte
8 dell'Assicurato, dall'altro risulta la presenza nell'ambiente lavorativo di manufatti contenenti MI/cemento MI (pannelli/coperture). Tuttavia, la sola presenza di tali materiali non rappresenta di per se stessa un rischio, se gli stessi materiali sono in buono stato di conservazione. Relativamente a quest'ultimo punto non risultano dati oggettivi relativamente al periodo 1969- 1997, periodo durante il quale il è Parte_2 stato dipendente della che documentino lo stato di conservazione dei pannelli/coperture CP_1 presenti nell'ambiente lavorativo né risultano altri dati, quali ad esempio livelli di esposizione ecc. da cui poter desumere l'effettiva esposizione al rischio. Sono disponibili soltanto dichiarazioni testimoniali postume, spesso tra loro divergenti, che il sottoscritto CTU ritiene non idonee, dal punto di vista medico-legale, per ammettere/escludere la sussistenza del nesso di causalità tra attività lavorativa e mesotelioma pleurico, in quanto, si ribadisce, tra loro non concordanti. In via puramente teorica, qualora l'illustrissimo Giudice ritenesse provata l'esposizione al rischio lavorativo di inalazione di fibre di MI aerodisperse, sulla base delle dichiarazioni testimoniali disponibili e/o altro, il nesso di causalità tra attività lavorativa e malattia che ha provocato il decesso del Sig. , vale a dire il mesotelioma pleurico, risulterebbe “più probabile che non”. Il Parte_2 danno biologico conseguente sarebbe pari al 100%”.
Il CTU ha altresì risposto alle osservazioni dei consulenti di entrambe le parti nei seguenti termini:
• “- si ribadisce che le testimonianze agli atti non sono concordanti, anzi sono spesso contradditorie, e non è compito del sottoscritto CTU stabilire a quali di queste si debba dare maggior rilievo e attendibilità.
- lo stato di conservazione dei manufatti contenenti MI/cemento MI è certificato nel momento della loro rimozione avvenuta a decorrere dal 2001 mentre il Sig. ha cessato la propria attività lavorativa nel 1997. Non sono Parte_2 disponibili dati relativi al periodo 1969-1997; (…)
- relativamente all'attività prestata dal Sig. nello zuccherificio di Chieti, Parte_2 questa risulta dalle notizie anamnestiche raccolte dal medico competente della in CP_1 base alle quali lo stesso dal 1966 al 1968 avrebbe lavorato nel predetto zuccherificio come manovale. Non sono però disponibili documenti in tal senso (documenti dello zuccherificio) e quello avente per oggetto i lavori di demolizione avvenuti nel 2023, “fotografa” la situazione ambientale in quel determinato periodo ma non dice nulla relativamente a quella preesistente riferibile agli 1966-1968. Ciò detto è noto che negli zuccherifici l'MI è stato utilizzato per l'isolamento di sistemi termo-idraulici (caldaie, tubature) e i forni. L'esposizione alle fibre di asbesto va quindi ricercata nel possibile deterioramento di apparecchiature e tubature sottoposte ad importanti stress termici e negli interventi di manutenzione, riparazione, modifica di apparecchiature e strutture contenenti MI, interessando in primis gli addetti ai lavori di manutenzione (rimozione delle guarnizioni usurate contenenti MI, operazioni di taglio delle guarnizioni ecc.) ma anche gli altri dipendenti operanti all'interno dello stabilimento per la presenza delle fibre aerodisperse liberatesi dalle apparecchiature/tubature deteriorate e durante le operazioni di manutenzione delle stesse. Risulta, inoltre, che il tempo di latenza, cioè il periodo che intercorre tra l'inizio della esposizione e la comparsa dei primi segni o sintomi della neoplasia (mesotelioma), è estremamente variabile, dai 20 fino ai 50 anni. Nel caso di specie l'Assicurato, lavorando come manovale/operaio presso lo zuccherificio di Chieti, potrebbe essere stato esposto al rischio di inalazione di fibre aerodisperse e l'intervallo di tempo trascorso tra la cessazione della attività lavorativa svolta presso lo zuccherificio e l'insorgenza del Parte_8 mesotelioma, pari a circa 50 anni, risulterebbe compatibile con una esposizione al rischio negli anni 1966-1968”.
***
Ritiene il giudicante di dover aderire alle risultanze all'approfondito parere espresso dal consulente (specialista in medicina legale), in quanto esso è sorretto
9 da ampia e adeguata motivazione, all'esito di una approfondita discussione medico-legale focalizzata sugli aspetti specialistici della patologia.
Il CTU ha dunque asseverato, da un punto di vista tecnico ossia medico legale, l'impossibilità di ritenere sufficientemente provata l'esposizione ad MI durante l'attività lavorativa alle dipendenze di conclusione che, CP_1 peraltro, già sembra evincibile alla luce della documentazione già in atti (difatti valorizzata in tal senso dal perito), ivi compresi gli autorevoli pareri tecnici
Controparte_8Controparte_9
CP_2 rilevazione degli elementi utili alla valutazione del rischio professionale), ed in data 12.9.2019 dalla (su incarico della Polizia Giudiziaria), Parte_6 nonché all'esito della prova testimoniale, viste le dichiarazioni rese dai testimoni che hanno in concreto lavorato presso nella fabbrica (e che neppure hanno confermato che il de cuius avesse lavorato nel lotto Q, riferendosi invece solo al lotto C), dichiarazioni che pare opportuno di seguito riportare, quanto ai passi maggiormente significativi:
• “(…) ho lavorato in Fater dal 2.09.1985 (…) sono ingegnere e ho lavorato nel reparto engeneering fino al 1992, poi dal 1993 al 2014 sono stato nel reparto servizio tecnico come responsabile degli impianti generali di stabilimento e della sicurezza tecnica (…) la mia mansione mi portava a girare in vari settore dello stabilimento (…) nel periodo dal 2014 al 2018 sono stato anche RSPP (…) posso dire di non aver mai sentito denunciare da parte di un dipendente una qualche patologia riconducibile all'MI (…) ) il lotto C fino agli anni 90 era un magazzino non era un'area produttiva, solo all'inizio degli anni 90 fu trasformato in reparto di produzione. Non mi risulta che nel C ci fosse MI, la struttura era tutta di lamiera ondulata sul tetto e sulle pareti laterali che poggiavano su un muretto di cemento di circa 1 metro. Quando era magazzino all'interno vi erano solo scaffali, quando poi è stato trasformato in area produttiva è stato dotato di tutti gli impianti. Nel detto lotto i mulini, ossia le parti più rumorose della linea di produzione erano rinchiusi all'interno di cabine coibentate per riparare dal rumore. Negli anni 2000 ho saputo che alcune di queste cabine contenevano MI che però era incapsulato all'interno delle pareti della cabina (…) io non ero del reparto ma so che per prassi della manutenzione anche delle cabine si occupavano i manutentori ossia meccanici ed elettricisti specializzati nella manutenzione di quelle apparecchiature, si trattava anche di macchine pericolose per cui persone inesperte potevano farsi male. La manutenzione riguardava solo i ventilatori e il mulino e non la cabina di per sé. Non ho mai visto qualcuno utilizzare un raschietto per pulire la cabina (…) Anche le lastre ondulate che ricoprivano la parte bassa del tetto del lotto Q sono state oggetto di controllo in quanto si è scoperto che vi era dell'MI nella CP_1 matrice dei pannelli di copertura. Preciso che dall'esito dei controlli eseguiti dalla ditta è emerso che non vi era rischio di dispersione di polveri di MI in quanto le fibre erano all'interno della matrice solida, ciononostante il nostro direttore le ha volute cambiare. Inoltre all'interno di una cabina di trasformazione elettrica in un edificio separato ove risultò che vi erano pannelli di separazione dei trasformatori contenenti fibre di MI sempre in matrice solida senza rischio di dispersione delle polveri in ambiente, anche queste sono state oggetto di bonifica. All'interno della cabina potevano entrare solo elettricisti specializzati nei lavori in alta tensione, la cabina era chiusa a chiave e la chiave era solo a loro disposizione (…) il carrellista faceva solo il suo lavoro e al più si occupava del cambio della batteria sul suo muletto, di norma il carrellista non faceva altra manutenzione (…) il lotto Q è stato messo in funzione all'inizio degli anni 90 e ha preso il posto del lotto C che era diventato lotto di produzione, per cui il lotto Q era un magazzino (…) Il lotto Q è completamente automatico (…) robot alti 30 m che prendono i pallet e li mettono nelle celle per le spedizioni. Quindi il lotto Q per una parte è formata in acciaio e dentro ci sono i robot non c'è personale, dall'altro lato vi è una parte più bassa ove si svolgono le attività di manipolazione degli scatoloni e dove vi è del personale Fater. La parte alta del tetto era in acciaio quella bassa era composta dalle lastre di copertura che contenevano MI e di cui ho già parlato (…) all'interno del lotto Q vi erano i manutentori e gli addetti alla logistica.
10 Per alcune attività in particolare di picking vi erano anche i carrellisti Sul cap. R) preciso che alla fine degli anni 80 arrivavano in stabilimento dei carri ferroviari su rimorchi stradali in quanto non vi erano rotaie che arrivavano fino allo stabilimento Sul cap. S) non ho mai visto teli in MI all'interno dello stabilimento né vi erano prodotti termosensibili che cioè richiedessero stoccaggio a temperatura elevata (…) la mascherina non era fornita ai carrellisti in quanto per mansione non erano esposti al rischio di inalazione polveri che c'era invece sulla linea di produzione per quanto riguarda la polvere di cellulosa (…) Sul cap. Z) anche in un edificio adibito ad ufficio risultò la presenza di lastre contenenti MI sempre in matrice solida e senza rischio di dispersione che sono state rimosse sempre a metà degli anni 2000 (…) non mi risulta che i carrellisti entrassero nei vagoni ferroviari. Con le forche del carrello da terra prelevavano il materiale che era posto sul carro ferroviario (…)”
(teste ); Tes_2
• “Sono dipendente della società resistente dal maggio 1997, dal 2021 sono responsabile del programma di salute, ambiente e sicurezza e qualità Sul Cap. B): non ho conosciuto il quando sono entrato nel 1997 lui era ancora nello stabilimento in quanto è andato Persona_3
nel dicembre del 1997 ma io non lo ricordo. Preciso che dal 2001 ho lavorato nel servizio di prevenzione come addetto e non è mai successo che un dipendente abbia denunciato una malattia professionale per MI Sul Cap. D): Per quanto riguarda il lotto C quando sono entrato era reparto di produzione, ma in precedenza mi è stato riferito essere un magazzino di prodotti finiti. So che all'interno dei pannelli sigillati delle cabine si trovava dell'MI. Preciso che il lotto C aveva una struttura in acciaio con tetto in metallo, all'interno del lotto vi erano e ci sono le linee di produzione degli assorbenti, ogni linea aveva una parte di essa coibentata con i pannelli di cui ho parlato. Tali pannelli sono stati creati per insonorizzare l'ambiente di lavoro, si tratta di una sorta di cubo in cui i pannelli sono sigillati e all'interno c'erano lastre di MI. Ogni linea produttiva ne aveva una Sul Cap. F): la cabina non era oggetto di manutenzione, la manutenzione era limitata ai motori all'interno della cabina, ossia ai mulini e ventilatori. Vi erano operai specializzati di linea che si occupavano della manutenzione. Non si faceva la manutenzione dei pannelli contenenti MI in quanto erano sigillati. Sul Cap. G): non si utilizzava un raschietto per fare la manutenzione dei pannelli. Sulle linee c'era presenza di polvere ma si trattava di polvere di cellulosa Sul Cap. H): per quello che so io Il è sempre stato carrellista e i carrellisti non possono fare manutenzione Persona_3 (…) il lotto Q prima del '90 non c'era, il terreno è stato acquistato da dal precedente CP_1 proprietario , mi è stato riferito. Da quando io lo conosco il lotto Q è un edificio a 2 piani, Per_4 uno molto più alto che è un magazzino automatico intensivo, e l'altra parte più bassa è un magazzino in cui vengono formati i pallet. Vi lavorano pochissime persone in quanto è un magazzino automatizzato. In questo lotto l'MI era sulla copertura del tetto della parte bassa del magazzino. I divisori interni non contenevano MI, le porte erano scorrevoli e di plastica. Il lotto non è cambiato da quando lo conosco (…) Sul Cap. P): se il ha fatto sempre il carrellista, non ha mai lavorato nel lotto Q in quanto Parte_2 non vi lavorano i carrellisti perché è un magazzino automatico ADR dell'Avv. Di Muzio: mi hanno riferito che il ha sempre fatto il carrellista e non anche il Parte_2 magazziniere Sul Cap. r): le merci arrivavano in Fater con i camion non c'erano binari, nessuno mai mi ha riferito dell'esistenza di rotaie Sul Cap. s): i prodotti non sono mai stati CP_1 ricoperti con teli in MI e nemmeno le materie prime (…) i carrellisti non fanno manutenzione non rientra nel loro ruolo e non hanno competenza (…)”
(teste ; Tes_3
• “(…) ho lavorato alla dal 1974 al 1997 (…) Non so dire in quale lotto lavorasse (…) posso CP_1 solo dire che faceva il lavoro di carrellista (…) ricordo di aver visto nello stabilimento un carro ferroviario che veniva portato con un rimorchiatore in quanto non vi era la ferrovia che arrivava fino allo stabilimento, non so dire che cosa trasportasse. Non ricordo di aver visto teli in MI (…) nel periodo in cui ho lavorato in Fater non si è mai parlato di MI neanche tra noi operai (…)”
(teste ; Tes_4
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• “(…) Sono stato dipendente della società resistente dal 1981 al 1997 ero direttore dello stabilimento di via Raiale (…) Ho conosciuto il lui lavorava come carrellista nel Persona_3 magazzino prodotto finito inizialmente nel lotto C e poi successivamente quando il lotto è stato chiuso come magazzino lui si occupava di movimentare le materie prime nei vari magazzini ma non andava nel lotto Q perché non era tra i pochi carrellisti di quel lotto in quanto quel lotto era particolarmente automatizzato. Non ricordo i nomi di questi carrellisti. Nel lotto C mi risulta che ci fossero cabine insonorizzate che potevano contenere tracce di MI, erano pannelli sandwich che contenevano altri materiali, lo scopo era di insonorizzare gli ambienti in quanto erano a protezione del personale di macchina poiché i mulini di macinazione erano rumorosi, erano pannelli sigillati che componevano la cabina. Non vi era manutenzione di queste cabine che veniva solo pulite da una impresa di pulizia esterna. La manutenzione veniva fatta su macchine ed impianti del lotto C utilizzando meccanici ed elettricisti interni e in alcuni casi ditte esterne specializzate (…) . Non mi risulta che ci fossero altre parti nel lotto C contenenti MI. Non ho mai visto usare il raschietto per la manutenzione può darsi che se vi fosse stato del grasso sulle macchine poteva essere usato ma quella non è manutenzione. Non è mai risultato che vi fosse dispersione di fibre di MI. La cellulosa che si sprigionava per effetto delle lavorazioni nel lotto C come in tutti gli altri lotti veniva aspirata trasportata dentro dei cicloni che con l'acqua abbattevano le polveri e venivano strizzate dall'acqua e la polpa di cellulosa veniva rivenduta a ditte esterne. (…) Il lotto Q è un magazzino alto circa 30 m e lungo circa 115 m e diviso in 2 parti, una parte conteneva bancali di prodotto finito e lì non vi erano operatori ma si interveniva solo per manutenzione delle macchine che sono trans elevatori, poiché era altamente automatizzata e l'altra parte era movimentazione . La manutenzione la faceva la ditta produttrice delle macchine e non noi. (…) all'interno del lotto Q poteva entrare solo il personale autorizzato che erano quelli del magazzino in forza al lotto Q ed in più eventuali meccanici per eseguire riparazioni. Le porte in testa e in coda al lotto Q ove si posizionavano i camion erano di plastica con intelaiatura metallica. Ribadisco che il lì non lavorava . Persona_3 Potrebbe essere stato chiamato solo per fare sostituzione ma raramente (…) i carri ferroviari per una decina di anni sono arrivati in stabilimento con un carrello e quindi su ruote , non vi erano rotaie Sul Cap. S): non ho mai visto teli in MI né si utilizzavano materie prime che dovevano stare ad alte temperature, l'unico elemento che aveva necessità di temperatura più elevata era sulle macchine di produzione un fusore di colla che non dovevano essere coperti con teli. (…) : non mi risulta che il si sia mai lamentato per Persona_3 la presenza di MI, inoltre il sindacato non ha mai sollevato il problema dell'MI. Ho sentito nominare il signor ma non ho mai parlato con lui, preciso Per_5 che le riunioni del sindacato si svolgevano in una saletta al di fuori del reparto di produzione e se andavano in reparto non lo so ma non succedeva con frequenza (…) I carrellisti che ricordo lavoravano nel lotto Q erano ed altri che non Per_6 ricordo. Il mio ufficio era tra il lotto A e il lotto B ma la maggior parte del tempo lo passavo a girare nello stabilimento sui di giorno che di notte (…)”
(teste . Tes_5
A fronte di tali specifiche dichiarazioni, un solo testimone ha invece riferito che il de cuius era sicuramente e continuativamente esposto all'MI, che la polvere presente in fabbrica era di MI e non già di cellulosa, che il de cuius aveva lavorato non solo nel lotto C ma anche nel lotto Q, che si occupava anche della manutenzione delle cabine coibentate del lotto C.
Detto teste non ha tuttavia mai lavorato in fabbrica (era sindacalista) e sulle sue uniche dichiarazioni, del tutto contrastanti con tutte le altre, non sembra potersi fondare una pronuncia di accoglimento:
• “(…) sono stato dirigente sindacale CIGL di Pescara e regione Abruzzo per 40 anni (…) Il
[...]
lavorava nel lotto Q ove era il magazzino. Preciso che la copertura del magazzino nel Pt_2
12 lotto Q era in MI in quanto si trattava di eternit e poi vi erano delle pareti mobili in MI circa 17-18 che si aprivano e si chiudevano provocando aerodispersione di polveri di MI. Ciò ci era stato segnalato da e da altri lavoratori del reparto in più Parte_2 occasioni, mi sono recato personalmente sul posto per verificare l'esistenza dei pannelli e l'aerodispersione delle polveri, così come il mancato uso dei dispositivi di protezione da parte dei lavoratori, inoltre non vi era un impianto di aereazione. Ciò è accaduto negli anni 90 e a seguito di queste segnalazioni abbiamo portato la questione in azienda segnalando la presenza di polveri (…) Inoltre il ha anche lavorato nel lotto C ove scaricava Persona_3 materie prime e dove si trovavano delle cabine coibentate con materiale di MI scarsamente oggetto di manutenzione che necessitavano di interventi manuali cui si prestava il che utilizzava un raschietto. Nel lotto C lui ha lavorato per 6-7 anni, Parte_2 inoltre vi erano materie prime che dovevano essere conservate ad una temperatura alta e che dovevano essere coperte con teli contenenti MI. Questi teli erano sempre presenti nel lotto C ed occorreva cambiarli periodicamente e lui si occupava del ricambio dei teli e ciò produceva aerodispersione di MI (…) il mi riferiva che negli Parte_2 anni 70 in Fater le merci arrivavano anche con il carro ferroviario e poichè lui era addetto al carico e scarico e alla movimentazione del carico e scarico respirava polveri di MI all'interno dei vagoni ferroviari nonché quando i carri arrivavano frenando. (…) : negli anni 90 il ha cominciato a lamentarsi con il sindacato per il Parte_2 rischio MI (…) ADR (…) non ho mai lavorato in Fater, ho riferito quello che mi diceva il signor a proposito dei carri ferroviari, negli anni 70 non ero in Fater, Parte_2 andavamo in azienda 1 volta a settimana (…) I materiali da conservare ad alte temperature erano delle materie prime di cui non ricordo i componenti, i teli li ho visti erano fluorescenti (…)”
(teste . Per_5
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Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate, considerate le difficoltà probatorie ed il contrasto tra dichiarazioni testimoniali (ma anche il contrasto tra le determinazioni e le conclusioni rese dalla sua struttura CP_2 tecnica CONTARP).
Le spese di CTU, come separatamente liquidate, vengono perciò poste solidalmente a carico di entrambe le parti.
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese.
- pone solidalmente a carico di entrambe le parti le spese di CTU, come separatamente liquidate.
Così deciso in Pescara in data 30.10.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
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