Sentenza 8 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/06/2001, n. 7774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7774 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2001 |
Testo completo
O L 2 L 7 - O 0 B 1 - I 6 2 D L E A D T 2 S 4 6 O . P .R R M P I . D CONTES T ཏུ སྱཱ|:ཀཧུ ཀ A B . D l l U 7 7 74701 a E . T b a N t Richies a copia studio E 2 S 2 dal Sig. IL SOLE 24 ORE E . t r a per diriti L 6002 & GIU 2001 DCV IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E VARIE IL CANCELLE LA CORTE SUPREMA di CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE 10 OGGETTO: 1111 10 Opposizione alla stima di indennità di esproprio Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Pasquale REALE PRESIDENTE R.G.N. 7238/99 Dott. Mario ADAMO CONSIGLIERE Dott. Massimo BONOMO CONSIGLIERE Dott. Sergio DI AMATO CONSIGLIERE Cron H Dott. Paolo GIULIANI CONSIGLIERE Rel. Rep. 2857 ha pronunciato la seguente Ud. 18.1.2001 SENTENZA sul ricorso proposto dal COMUNE di CAVALLINO (LE), elettivamente domiciliato in Roma, Via Laura Mantegazza n.24, presso il Cav. Luigi Gardin, rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano De Mauro del foro di Lecce in forza di procura speciale a margine del ricorso -· RICORRENTE -
CONTRO
NO ST, elettivamente domiciliato in Roma, Via Merulana n. 141, presso l'Avv. Maurizio Alviti che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale del 29.3.1999, autenticata in pari data dal notaio Domenico Mancuso di Lecce, гер.254834
- CONTRORICORRENTE -
136 2001 avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce n.485 pubblicata il 9.12.1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18.1.2001 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani. Uditi i difensori delle parti. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio Uccella, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 28.5.1990, NO CA conveniva davanti alla Corte di Appello di Lecce il Comune di Cavallino per sentir dichiarare: a) inadeguata l'indennità offerta da quest'ultimo per l'espropriazione di mq.6782 in ragione di lire 99.206.059 per il suolo e lire 7.156.250 per il soprassuolo;
b) dovuto l'indennizzo per "villetta a rustico" esistente sul fondo;
c) dovuta l'indennità temporanea;
d) dovuti gli accessori. Costituitosi, il convenuto eccepiva che l'indennità di espropriazione fosse stata correttamente determinata. In data 15.11.1991, veniva notificata al CA, a cura del medesimo Comune, copia della decisione n.861 assunta in data 26.9.1991 dalla Commissione Provinciale per la determinazione dell'indennità di espropriazione, la quale aveva fissato quest'ultima in lire 152.595.000 ed in lire 12.716.250 l'indennità di occupazione annua. Avverso siffatta determinazione, il CA proponeva ulteriore opposizione, dinanzi alla stessa Corte territoriale, con atto notificato il 13.12.1991. Costituitosi, il Comune convenuto assumeva di nuovo che i valori di esproprio fossero stati determinati in maniera corretta. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE - Richiesta copia esecutiva DIRITTI DI dal Sig. ALV I per diritti L2000 + es AL CANCELLIERE A Riunite le due cause, il giudice adito, con sentenza del 2.10/9.12.1998, così statuiva: a) determinava in lire 440.175.735 l'indennità di espropriazione dovuta all'attore, oltre gli interessi legali dal 15.9.1989 fino alla data di deposito della somma presso la Cassa Depositi e Prestiti;
b) determinava l'indennità di occupazione spettante al medesimo in ragione degli interessi legali, calcolati sulla predetta somma, dal 4.5.1988 al 15.9.1989; c) determinava in lire 23.775.000 il risarcimento del danno riguardante la recinzione del fondo ed il preesistente fabbricato, oltre gli interessi legali dal 4.5.1988 fino al deposito della somma;
d) ordinava il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti delle somme come sopra determinate. Assumeva in particolare la Corte di merito che la zona interessata dall'espropriazione fosse da considerare, ai fini della valutazione, come destinata alla edificazione (secondo il criterio adottato dalla stessa Amministrazione espropriante per la determinazione delle indennità offerte) e che dovesse essere dichiarata non operativa la decurtazione del 40%, avendo il CA, oltre che con comportamenti concludenti, espressamente dichiarato nelle conclusioni di voler accettare l'indennità determinata ai sensi dell'art.5 bis della legge n.359 del 1992, laddove l'Amministrazione comunale aveva esplicitamente rifiutato la stima operata dal consulente tecnico. Avverso tale sentenza, propone ricorso per cassazione il Comune di Cavallino, deducendo tre motivi di gravame ai quali resiste il CA con controricorso. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di impugnazione, lamenta il ricorrente nullità della sentenza ex art.360, nn.3 e 5, c.p.c., per violazione del disposto dell'art.5 bis della legge n.359 del 1992, assumendo in particolare: 1) che il quadro che il consulente di ufficio ha offerto al giudice di prime cure e che quest'ultimo ha supinamente acquisito a dato inoppugnabile non consente di valutare l'iter procedimentale in forza del quale è stata stabilita l'edificabilità dell'area in questione, non emergendo da alcun elemento tale edificabilità in relazione agli strumenti urbanistici vigenti all'atto dell'immissione in possesso e risultando irrilevante la circostanza che il fondo di proprietà del CA sia stato inserito in un piano di edilizia economica e popolare, onde, da un lato, non sussisteva all'atto della procedura ablativa alcuna possibilità (né legale né effettiva) di edificazione, posto che l'adozione del P.E.E.P. non consente l'acquisizione al fondo medesimo della qualità edificatoria, laddove, dall'altro lato, la determinazione dell'indennità di esproprio andava effettuata sulla base del valore agricolo del terreno in oggetto e l'adozione del relativo criterio comporta, di conseguenza, la modifica del calcolo della stessa indennità di occupazione;
2) che la consulenza risulta, comunque, viziata sotto il profilo della determinazione dell'indice di fabbricabilità territoriale, da quantificarsi, secondo il corretto criterio illustrato nella relazione tecnica di parte agli atti, nella misura di 1,82 mc/mq., secondo quanto risulta dalla convenzione 10.6.1988, rep. 72738, per notar IT. Il motivo non è fondato. Sotto il primo profilo, infatti, conviene osservare: 4 a) che il terzo comma dell'art.5 bis della legge n.359 del 1992, in forza del quale, ai fini della valutazione dell'edificabilità delle aree, si deve tenere conto delle loro “possibilità legali ed effettive di edificazione", introduce il precetto secondo cui non può essere classificata come "edificabile” un'area che gli strumenti urbanistici non preordinati all'espropriazione (come, ad esempio, un piano regolatore generale) assoggettino a vincolo di inedificabilità (così, ad esempio, a verde pubblico o a zona agricola) precludendone in tal modo le possibilità legali di edificazione, onde, per un verso, il carattere edificatorio del fondo espropriato non è desumibile dalla mera edificabilità “di fatto” (occorrendo che questa si armonizzi con la edificabilità “di diritto”) e deve essere escluso in presenza di vincoli di inedificabilità ovvero di destinazione agricola, mentre, per altro verso, l'edificabilità dell'area va ritenuta per il solo fatto che essa risulti tale in base alle previsioni urbanistiche, indipendentemente da ogni valutazione circa le possibilità effettive di edificazione, le cui eventuali cause di esclusione o di riduzione non trasformano il terreno edificabile in terreno agricolo, ma, incidendo sulla sua concreta utilizzazione e, quindi, sul valore di mercato dell'immobile, assumono influenza solo in sede di liquidazione dell'indennità di espropriazione (Cass. 11 dicembre 1996, n.11037; Cass. 10 aprile 1998, n.3717; Cass. 17 aprile 1999, n.3839; Cass. 1° settembre 1999, n.9207; Cass. 9 giugno 2000, n.7874; Cass. 13 giugno 2000, n.8035); b) che il piano di edilizia economica e popolare (P.E.E.P.) rientra in un disegno normativo volto a consentire che l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare sia inquadrata in uno strumento urbanistico più ampio, sicché esso non può essere in contrasto con un precedente piano urbanistico generale, di cui costituisce pur sempre l'attuazione nella versione originaria o in 5 quella modificata dal P.E.E.P. medesimo che del P.R.G. o del piano di fabbricazione ha effetto di variante, onde il fatto che un terreno sia compreso nel P.E.E.P. ed in questo abbia destinazione all'edilizia economica e popolare è di per sé elemento giustificativo del legale carattere edificatorio del terreno stesso e comporta ipso facto la valutazione dell'area in termini di edificabilità, sia pure nei limiti che il P.E.E.P. consente, ai fini di cui all'art. 5 bis della legge n.359 del 1992, nel senso esattamente che la valutazione della natura edificabile del suolo secondo diritto, a scopi espropriativi o risarcitori in una rispettiva fattispecie di espropriazione o di occupazione acquisitiva, indipendentemente dal riferimento al P.R.G. nella sua originaria formulazione ed ancorché questa preveda la collocazione in zona agricola del terreno in questione, postula l'apprezzamento della destinazione assunta da quest'ultimo nel P.E.E.P. sì da riconoscerne la natura edificatoria e valutarne le caratteristiche (Cass. 18 novembre 1997, n.11433; Cass. 18 aprile 1998, n.3948; Cass. 20 maggio 1999, n.4903; Cass. 21 settembre 1999, n.10183; Cass. 29 novembre 1999, n.13307); c) che, nella specie, pur non contenendo la sentenza impugnata un riferimento esplicito alle possibilità legali di edificazione del terreno de quo, è lo stesso ricorrente, senza peraltro alcun richiamo all'esistenza di vincoli di inedificabilità ovvero di destinazione agricola, ad accennare espressamente alla "circostanza che il fondo di proprietà del CA sia stato inserito in un piano di edilizia economica e popolare" (pagina 3 del ricorso), onde il rilievo che tale circostanza, ai fini che qui interessano, assume la valenza sopra indicata e che, per ciò solo, deve quindi stimarsi corretta la conclusione del giudice di merito circa il fatto che la zona in cui ricade il suolo oggetto di causa vada considerata “come destinata alla edificazione". 6 Sotto il secondo profilo, poi, è da notare: a) che, qualora con il ricorso per cassazione venga dedotta l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata per l'asserita, mancata valutazione di risultanze processuali, è necessario, allo scopo di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente la precisi - ove occorra, mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso - indicando le ragioni di siffatta decisività, dato che, per il principio dell'autosufficienza dello stesso ricorso per cassazione, il controllo deve essere consentito al predetto giudice sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (Cass. 1° febbraio 1995, n.1161; Cass. 13 gennaio 1997, n.265; Cass. 5 aprile 1997, n.2965; Cass. 11 ottobre 1999, n.11386; Cass. 13 settembre 2000, n. 12080); b) che, nella specie, difettando nella sentenza impugnata qualsiasi riferimento all'indice di fabbricabilità territoriale" (ciò che, di per sé, non ha costituito oggetto di doglianza da parte del ricorrente) e contenendo del resto tale sentenza l'accenno al fatto che alle "censure mosse dall'Amministrazione convenuta alla relazione dell'Ing. Gatto...il C.T.U. ha puntualmente replicato, contestandole con motivazione congrua e logicamente condivisibile" (pagina 3), il mero richiamo dello stesso ricorrente al "corretto criterio indicato nella relazione tecnica di parte agli atti...dedotto dalla convenzione 10.6.1988 rep. 72738 per notar IT dalla quale emerge come superficie territoriale mq. 12547 e come volume realizzabile 22.925 mc.", non consente di controllare la decisività della risultanza che si pretende non valutata o insufficientemente valutata, non essendo stato neppure illustrato, segnatamente, in quali termini detto indice sia stato 7 invece determinato dal consulente tecnico d'ufficio e se, ed in quale misura, tale determinazione abbia, ove mai, influito sulla stima del valore di mercato del terreno fatta poi propria dalla Corte territoriale. Con il secondo motivo di impugnazione, lamenta il ricorrente nullità della sentenza ex art.360, nn.3 e 5, c.p.c., per violazione ed errata interpretazione dell'art. 2043 c.c., deducendo come erroneamente la Corte territoriale abbia concesso al CA il risarcimento del danno per la perdita della recinzione del fondo e del preesistente fabbricato (in parte al rustico) sullo stesso presente, posto che i manufatti in parola non potevano non considerarsi "abusivi” non essendo in alcun modo conformi alla legislazione urbanistica vigente, onde la loro incommerciabilità e la stessa impossibilità di qualificarli alla stregua di beni ex art.810 c.c. siccome insuscettibili di costituire oggetto di alcun diritto. Il motivo non è fondato. Premesso, infatti, come sia lo stesso ricorrente a fare espresso riferimento (pagina 5 del ricorso) alla "autorizzazione del 9.2.1972 in forza della quale furono eseguite le opere che il CTU rinviene sul terreno" (ciò che, di per sé, si palesa sufficiente ai fini del riconoscimento della "concreta utilizzabilità legale" del manufatto, indipendentemente dalla conformità della costruzione agli strumenti urbanistici in vigore nel 1988, siccome successivi alla realizzazione della stessa), si osserva che, essendo stata la questione espressamente sollevata in sede di merito e non essendovi censura per omessa pronuncia nei riguardi dell'impugnata sentenza, va ritenuto che la Corte territoriale abbia implicitamente considerato le opere in questione come "non abusive”, laddove, non essendovi neppure censura per difetto di motivazione circa siffatto implicito apprezzamento, quest'ultimo deve reputarsi di per sé incontestato. 8 Con il terzo motivo di impugnazione, lamenta il ricorrente nullità della sentenza impugnata ex art.360, nn.3 e 5, c.p.c., per violazione dell'art. 5 bis della legge n.359del 1992, deducendo come erroneamente il giudice a quo abbia escluso l'applicazione della riduzione del quaranta per cento prevista nel primo comma del richiamato art.5 bis, atteso che l'odierno controricorrente ha proceduto all'adeguamento della propria richiesta solo una volta conosciuto l'esito della relazione tecnica di ufficio, laddove neppure può dirsi che sia imputabile all'Ente territoriale un difetto di manifestazione di volontà, dal momento che quest'ultimo ha proposto la stima di esproprio che riteneva congrua, in applicazione dei criteri indicati dal già citato art. 5 bis. Il motivo non è fondato. Secondo quanto la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di riconoscere ripetutamente (Cass. 21 gennaio 1998, n.509; Cass. 11 giugno 1998, n.5821; Cass. 26 giugno 1998, n.6307; Cass. 2 luglio 1998, n.6467; Cass. 4 novembre 1998, n.11058; Cass. 9 febbraio 1999, n.1090; Cass. 16 febbraio 1999, n.1303; Cass. 5 marzo 1999, n. 1867; Cass. 22 aprile 1999, n.3994; Cass.28 aprile 1999, n.4287; Cass. 6 novembre 1999, n.12353; Cass.22 febbraio 2000, n.1997; Cass. 21 marzo 2000, n.3325; Cass. 16 marzo 2000, n.3040; Cass.29 settembre 2000, n. 12939), giova infatti osservare: a) che la pronuncia additiva della Corte Costituzionale n.283 del 16 giugno 1993, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.5 bis, secondo comma, della legge n.359 del 1992, nella parte in cui non prevede in favore dei soggetti già espropriati al momento della sua entrata in vigore e nei confronti dei quali l'indennità di espropriazione non sia ancora divenuta incontestabile, il diritto di accettare l'indennità prevista dal comma primo con esclusione della riduzione del quaranta per cento, ha introdotto, limitatamente agli specifici casi di diritto transitorio, l'istituto giuridico dell'accettazione come accordo sulla determinazione dell'indennità, in aggiunta all'istituto dell'accordo sulla cessione del bene;
b) che nella situazione in cui, come nella specie, alla data di entrata in vigore del richiamato art.5 bis, essendo già intervenuto il decreto di esproprio, penda ancora il giudizio sulla misura della relativa indennità, occorre tuttavia, affinché l'espropriato venga assoggettato alla decurtazione in parola, vuoi che l'espropriante, dopo il decreto ablatorio precedentemente emesso, abbia formulato nel corso del medesimo giudizio una nuova offerta commisurata ai nuovi criteri la quale risulti ragionevolmente tempestiva, congrua e non palesemente mirata ad ottenere l'abbattimento dell'indennità, vuoi che la predetta offerta non sia stata accettata dall'espropriato, nel senso esattamente che la prospettiva aperta dalla richiamata pronuncia della Corte Costituzionale postula l'insufficienza della determinazione dell'Amministrazione attuata nel corso del procedimento amministrativo ormai concluso e la necessità di una nuova offerta adeguata al sopravvenuto criterio normativo, onde, se tale offerta sia mancata ovvero sia stata effettuata in misura ritenuta inattendibile dal giudice di merito stesso, il comportamento omissivo dell'espropriante, cui sia addebitabile l'impossibilità della definizione consensuale, non può frustrare il diritto dell'espropriato all'indennità non decurtata, il quale deve perciò essere riconosciuto attraverso la determinazione giudiziale dell'indennità medesima secondo il criterio dell'art.5 bis, primo comma, della legge n.359 del 1992, esclusa l'applicazione della riduzione;
c) che, in definitiva, il proprietario espropriato alla data dell'entrata in vigore 10 dell'art.5 bis ha la possibilità di sottrarsi all'abbattimento del quaranta per cento dell'indennità sempre che sia stato posto in condizione di accettare la nuova proposta dell'ente espropriante, il quale risulta il solo soggetto ad essere investito del relativo potere, così come riformulata secondo i criteri introdotti dalla normativa sopravvenuta, restando escluso che l'accettazione possa riguardare la determinazione giudiziale o la consulenza tecnica di ufficio o l'indennità stabilita in via amministrativa prima dell'entrata in vigore dell'art.5 bis, onde, in mancanza di offerta, il giudice deve astenersi dall'operare la decurtazione, la quale presuppone appunto l'esistenza della corrispondente facoltà di scelta;
d) che, nella specie, secondo l'incensurato apprezzamento di fatto della Corte territoriale, "l'amministrazione comunale espropriante ha esplicitamente rifiutato la stima operata dal C.T.U." (avendo del resto, ancora in sede di precisazione delle conclusioni, ribadito la stima operata dalla Commissione Espropri nel 1991), laddove il CA, "oltreché con comportamenti concludenti, ha espressamente, nelle sue conclusioni, dichiarato di volere accettare l'indennità determinata ai sensi dell'art.5 bis", onde risulta palese, ed il rilievo appare di per sé decisivo, che non può dirsi intervenuta, ad opera del Comune, alcuna valida offerta nei sensi e per gli effetti sopra specificati, senza che, quindi, possa evidentemente dirsi intervenuta neppure la mancata accettazione di detta offerta da parte dell'espropriato, cui solamente consegue l'applicazione della decurtazione del quaranta per cento, dovendo così, riconosciuta per un verso l'ininfluenza e per altro verso l'infondatezza dei due distinti profili di censura rispettivamente dedotti dal ricorrente, reputarsi l'esattezza, sotto il profilo dispositivo, dell'impugnata sentenza, la cui motivazione, tuttavia, ex art.384, secondo comma, c.p.c., va corretta sul punto nei termini che si sono detti. 11 i Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. La sorte delle spese del giudizio di cassazione segue il dettato dell'art.385, primo comma, c.p.c., liquidandosi dette spese in lire , di cui lire 6.000.000 per onorario.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore del controricorrente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in lire 6.130.000 'di cui lire 6.000.000 per onorario. Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2001. IL PRESIDENTE Popelle thes L'ESTENSORE Good Vulkan Dence RE 2 O L A L 2 O -7 M B -10 I O 6 D 2 R L A E T D TE S 2 O 64 A P R . A IM 4 .R T L . I .P N A D e 0 M 1 E i D r ll.B 0 A i T e 0 E E 0 r o a . T L S S ia 0 i . z L N 0 z b i t 2 i E ta E 5 v d a U S r u 2 E r 2 i D e G d 2 p G A rt. S i i n N tt i IO IN a D A 6. O o ia H t o IC IC i z 6 iz a T a tr F v r C 1 r N F is C e G E 3 U S A g la C R le e E . bi u 4 R U M a M s . D . n p a (Dr 0 o s e p s ir . s l e ( D ( R