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Sentenza 14 settembre 2023
Sentenza 14 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/09/2023, n. 37509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37509 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AD ID nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AR DI NA che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 37509 Anno 2023 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO Data Udienza: 17/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano cori sentenza del 23 settembre 2022 ha confermato la decisione del Tribunale di Milano (G.U.P., giudizio abbreviato) che aveva condannato IN DE alla pena di mesi 2 di reclusione in continuazione con la pena più grave di anni 2 di reclusione di cui alla sentenza del Tribunale di Milano del 28 febbraio 2019, irrevocabile il 20 marzo 2019 (in totale anni 2 e mesi 2 di reclusione) relativamente al reato di cui agli art. 81 cod. pen. e 8 d. Igs. N. 74 del 2000; reato commesso alla data di emissione delle singole fatture (anno 2016). 2. Ricorre in cassazione l'imputato, deducendo un unico motivo di seguito enunciato, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge (art. 81 cod. pen. e 53 l. 689/1981) per omessa conversione della pena detentiva in quella pecuniaria. Per la sentenza impugnata la pena non può essere convertita in quanto la stessa con la continuazione supera i limiti di applicabilità della norma (art. 53, I. 689/1981). Tale soluzione discrimina coloro che scelgono il rito abbreviato, con violazione dell'art. 3 della costituzione. Il ricorrente era stato condannato, con la sentenza del Tribunale di Milano del 28 febbraio 2019, alla pena di anni 2 di reclusione, superiore ai limiti per la sostituzione della pena detentiva in quella pecuniaria. Conseguentemente la pena di mesi 2 irrogata in continuazione per il reato in odierno giudizio avrebbe dovuto essere sostituita con quella pecuniaria. Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta infondato e deve respingersi, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La disciplina della sostituzione delle pene detentive in quella pecuniaria nelle ipotesi di rito abbreviato, risulta di maggior favore per l'imputato e, quindi, nessuna violazione dell'ad 3 della costituzione si configura: "In tema di patteggiamento sulla pena o sul rito per più reati uniti dal vincolo della continuazione, il giudizio sulla concedibilità della pena sostitutiva alla pena detentiva breve, ex art.53 della legge 24 novembre 1981, n.689, deve essere fatto con riferimento alla quantificazione della pena risultante all'esito della diminuzione di un terzo della pena da irrogare in concreto e perciò dopo l'aumento determinato dalla continuazione. Ciò in deroga al principio stabilito dall'ultimo comma del succitato art.53 che prevede come riferimento la pena per il reato più grave prima dell'aumento per la continuazione. Detto trattamento, derivante dalla disciplina specifica dei procedimenti speciali, costituisce una situazione di maggior favore per l'imputato ed è coerente con la funzione deflattiva attribuita a tali riti" (Sez. 3, Sentenza n. 2070 del 02/06/1999 Cc. (dep. 09/10/1999) Rv. 215068 - 01; vedi anche Sez. 3, Sentenza n. 45450 del 18/07/2014 Ucl. (dep. 04/11/2014 ) Rv. 260866 - 0). Il reato più grave è stato ritenuto quello della sentenza di Milano del 28 febbraio 2019, che aveva disposto la condanna alla pena di anni 2 di reclusione, superiore ai limiti per la sostituzione della pena detentiva in quella pecuniaria. E' di questa pena che occorre tenere conto per la sostituzione della pena detentiva in quella pecuniaria. Pena che supera i limiti previsti dalla norma, come rilevato dalla sentenza impugnata ("In tema di sostituzione della pena detentiva in pecuniaria, anche quando si procede nelle forme del rito abbreviato o di applicazione della pena, rileva comunque, ai fini dei limiti di legge di cui all'art. 53 della legge n. 689 del 1981, nel caso di più reati uniti dal vincolo della continuazione, la sanzione risultante all'esito della diminuzione di un terzo di quella da irrogare in concreto, e perciò successiva all'aumento determinato dalla continuazione, salvo che la pena per il reato più grave sia già comunque suscettibile di sostituzione a prescindere dal rito prescelto, riacquistando in tal caso vigore il principio stabilito dall'ultimo comma dell'art. 53 cit. che prevede, come riferimento, la pena per il reato più grave prima dell'aumento per la continuazione" Sez. 3 - , Sentenza n. 35973 del 07/05/2021 Ud. (dep. 04/10/2021 ) Rv. 282478 - 01). Del resto, come esattamente osservato dalla Procura generale il principio di diritto sopra evidenziato trova applicazione nelle sole ipotesi di condanna a pena superiore ai limiti previsti dall'art. 53 primo comma, I. 689/1981, non si applica quando la pena per il reato più grave può comunque essere sostituita, a prescindere dal rito prescelto (abbreviato o altro) e i successivi aumenti applicati a titolo di continuazione devono sempre essere effettuati con l'aumento della pena pecuniaria (vedi Sez. 3 - , Sentenza n. 35973 del 07/05/2021 Ud. (dep. 04/10/2021 ) Rv. 282478 0); tuttavia, nel caso in giudizio la pena per il reato più grave non poteva comunque essere sostituita.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17/01/2022
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AR DI NA che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 37509 Anno 2023 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO Data Udienza: 17/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano cori sentenza del 23 settembre 2022 ha confermato la decisione del Tribunale di Milano (G.U.P., giudizio abbreviato) che aveva condannato IN DE alla pena di mesi 2 di reclusione in continuazione con la pena più grave di anni 2 di reclusione di cui alla sentenza del Tribunale di Milano del 28 febbraio 2019, irrevocabile il 20 marzo 2019 (in totale anni 2 e mesi 2 di reclusione) relativamente al reato di cui agli art. 81 cod. pen. e 8 d. Igs. N. 74 del 2000; reato commesso alla data di emissione delle singole fatture (anno 2016). 2. Ricorre in cassazione l'imputato, deducendo un unico motivo di seguito enunciato, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge (art. 81 cod. pen. e 53 l. 689/1981) per omessa conversione della pena detentiva in quella pecuniaria. Per la sentenza impugnata la pena non può essere convertita in quanto la stessa con la continuazione supera i limiti di applicabilità della norma (art. 53, I. 689/1981). Tale soluzione discrimina coloro che scelgono il rito abbreviato, con violazione dell'art. 3 della costituzione. Il ricorrente era stato condannato, con la sentenza del Tribunale di Milano del 28 febbraio 2019, alla pena di anni 2 di reclusione, superiore ai limiti per la sostituzione della pena detentiva in quella pecuniaria. Conseguentemente la pena di mesi 2 irrogata in continuazione per il reato in odierno giudizio avrebbe dovuto essere sostituita con quella pecuniaria. Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta infondato e deve respingersi, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La disciplina della sostituzione delle pene detentive in quella pecuniaria nelle ipotesi di rito abbreviato, risulta di maggior favore per l'imputato e, quindi, nessuna violazione dell'ad 3 della costituzione si configura: "In tema di patteggiamento sulla pena o sul rito per più reati uniti dal vincolo della continuazione, il giudizio sulla concedibilità della pena sostitutiva alla pena detentiva breve, ex art.53 della legge 24 novembre 1981, n.689, deve essere fatto con riferimento alla quantificazione della pena risultante all'esito della diminuzione di un terzo della pena da irrogare in concreto e perciò dopo l'aumento determinato dalla continuazione. Ciò in deroga al principio stabilito dall'ultimo comma del succitato art.53 che prevede come riferimento la pena per il reato più grave prima dell'aumento per la continuazione. Detto trattamento, derivante dalla disciplina specifica dei procedimenti speciali, costituisce una situazione di maggior favore per l'imputato ed è coerente con la funzione deflattiva attribuita a tali riti" (Sez. 3, Sentenza n. 2070 del 02/06/1999 Cc. (dep. 09/10/1999) Rv. 215068 - 01; vedi anche Sez. 3, Sentenza n. 45450 del 18/07/2014 Ucl. (dep. 04/11/2014 ) Rv. 260866 - 0). Il reato più grave è stato ritenuto quello della sentenza di Milano del 28 febbraio 2019, che aveva disposto la condanna alla pena di anni 2 di reclusione, superiore ai limiti per la sostituzione della pena detentiva in quella pecuniaria. E' di questa pena che occorre tenere conto per la sostituzione della pena detentiva in quella pecuniaria. Pena che supera i limiti previsti dalla norma, come rilevato dalla sentenza impugnata ("In tema di sostituzione della pena detentiva in pecuniaria, anche quando si procede nelle forme del rito abbreviato o di applicazione della pena, rileva comunque, ai fini dei limiti di legge di cui all'art. 53 della legge n. 689 del 1981, nel caso di più reati uniti dal vincolo della continuazione, la sanzione risultante all'esito della diminuzione di un terzo di quella da irrogare in concreto, e perciò successiva all'aumento determinato dalla continuazione, salvo che la pena per il reato più grave sia già comunque suscettibile di sostituzione a prescindere dal rito prescelto, riacquistando in tal caso vigore il principio stabilito dall'ultimo comma dell'art. 53 cit. che prevede, come riferimento, la pena per il reato più grave prima dell'aumento per la continuazione" Sez. 3 - , Sentenza n. 35973 del 07/05/2021 Ud. (dep. 04/10/2021 ) Rv. 282478 - 01). Del resto, come esattamente osservato dalla Procura generale il principio di diritto sopra evidenziato trova applicazione nelle sole ipotesi di condanna a pena superiore ai limiti previsti dall'art. 53 primo comma, I. 689/1981, non si applica quando la pena per il reato più grave può comunque essere sostituita, a prescindere dal rito prescelto (abbreviato o altro) e i successivi aumenti applicati a titolo di continuazione devono sempre essere effettuati con l'aumento della pena pecuniaria (vedi Sez. 3 - , Sentenza n. 35973 del 07/05/2021 Ud. (dep. 04/10/2021 ) Rv. 282478 0); tuttavia, nel caso in giudizio la pena per il reato più grave non poteva comunque essere sostituita.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17/01/2022