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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/04/2025, n. 1403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1403 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11345/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Sezione specializzata in materia di Imprese CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Rana Presidente dott. Raffaella Simone Giudice dott. Paola Cesaroni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11345/2020 promossa da:
, in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, con l'avv. Pietro Fenech,
ATTRICE contro
, con l'avv. Nicola Fabio de Feo, Controparte_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.12.2024, sulle conclusioni dei procuratori delle parti riportate nelle note di trattazione scritta dell'udienza inviate in ossequio al decreto del 06.11.2024, la causa era riservata per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, , Pt_1 Parte_1 premesso di essere una società di produzione e lavoro, senza finalità di lucro, titolare delle emittenti di radiodiffusione denominate “Canale 100 Bari”, “Canale 100 Classic”, “Radiofarfalla” e “Reteotto” e concessionaria delle relative frequenze, oltre che titolare dei diritti di sfruttamento economico di ventisette impianti (o diffusori) dislocati nelle regioni Puglia e Basilicata, evocava in giudizio _1
, amministratrice unica della società dal 3 dicembre 2004 all'11 novembre 2019, invocando
[...] l'accertamento della sua responsabilità nei confronti della società per le condotte di mala gestio contestate e la condanna al risarcimento del danno causato, quantificato in € 417.490,53, oltre accessori.
Lamentava, in particolare, le seguenti condotte attive e/o omissive:
aver omesso di convocare l'assemblea dei soci, nell'immediatezza della modifica apportata al testo dell'art. 2542 cod. civ. dalla L. n. 205/2017 (in vigore dal 01 gennaio 2018), onde procedere pagina 1 di 5 all'adeguamento dell'organo amministrativo, ritardando di circa due anni il mutamento dell'organo gestorio e continuando a gestire la società;
aver omesso la regolare tenuta delle scritture contabili e dei libri obbligatori della Società, rendendo difficoltosa una ripresa “informata” dell'attività sociale;
aver compiuto atti di disposizione patrimoniale che hanno comportato l'azzeramento della cassa sociale e il depauperamento della giacenza in conto corrente e che non trovano nessuna giustificazione contabile e causale nella documentazione societaria, con un danno per complessivi
Euro 44.490,53 (di cui Euro 30.868,53 per l'inspiegabile azzeramento della casa sociale e Euro
13.622,00 per spese non giustificate e/o non giustificabili);
aver provocato l'ammaloramento degli impianti di radiodiffusione, non avendone curato la manutenzione e l'efficienza e, per l'effetto,
o aver causato una gravissima contrazione dell'attività di radiodiffusione esercitata dalla con inevitabili ricadute negative in termini di mancato guadagno per non meno Pt_1 di Euro 252.000,00 (limitando l'accertamento agli anni 2018 e 2019);
o aver determinato la necessità di eseguire interventi sugli impianti, volti a ripristinarne il funzionamento, per Euro 21.000,00 circa che si sarebbero potuti evitare;
aver unilateralmente deciso di far modificare lo status delle emittenti radiofoniche da commerciali a comunitarie, così cagionando ulteriori mancati introiti quantificabili nella misura del 15% della capacità produttiva delle stesse, percentuale pari alla differenza del limite massimo di inserimenti pubblicitari orari tra emittenti commerciali (pari al 25%) e comunitarie (pari al 10%);
aver causato il fallimento di un affare vantaggioso per la Società, ossia la vendita dell'impianto di Monte Celano in favore della al corrispettivo di Euro 100.000,00. Parte_2
Si costituiva la convenuta, contestando la fondatezza della domanda.
Istruita la causa a mezzo ctu, era fissata udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi il 10.12.2024, data nella quale la causa era riservata per la decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c., previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda è in parte fondata e viene accolta per quanto di ragione.
Deve premettersi che, ai sensi dell'art. 2476 c.c., l'azione di responsabilità esercitata dalla società nei confronti dell'amministratore ai sensi dell'alt. 2476 c.c. mira ad accertare le responsabilità per i danni che conseguono dalla violazione dei doveri che gli incombono in relazione alla carica assunta. La relativa responsabilità inoltre ha natura contrattuale talché, mentre su chi promuove la relativa azione grava l'onere di dimostrare la condotta inadempiente, il danno ed il nesso di causalità tra queste ed il danno verificatosi, incombe sull'amministratore convenuto l'onere di dimostrare la non imputabilità a se' del fatto dannoso, fornendo, con riferimento all'addebito contestato, la prova dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi che gli sono imposti dalla legge e dallo Statuto della società amministrata (cfr. in tema di s.p.a. –ma la questione non muta in parte qua per le s.r.l.- Cass. n. 19742/18).
Può quindi procedersi all'esame nel dettaglio delle condotte contestate, condividendo sul punto le conclusioni esposte nell'accertamento tecnico espletato in giudizio.
1. La legge di bilancio 2018 ha modificato l'art. 2542 c.c., abolendo la figura dell'amministratore unico ed imponendo l'adozione di un organo amministrativo collegiale composto da almeno tre membri e con una durata massima di tre esercizi. La norma è entrata in vigore il 1° gennaio 2018 e non è stato previsto un regime transitorio. A fronte di tale obbligo, la convenuta è rimasta colpevolmente inerte, procedendo ad una prima _1
pagina 2 di 5 convocazione dell'assemblea per la modifica dell'organo amministrativo solo nel mese di maggio 2019, giungendo tuttavia ad una delibera oggetto di rifiuto di iscrizione presso il
Registro delle Imprese, non essendo stato adeguato lo Statuto sociale, con definitiva variazione dell'organo amministrativo avvenuta in data 11.11.2019, iscritta presso il Registro Imprese in data 28.01.2020. Nonostante tale grave omissione, non è stata né allegata né dimostrata l'esistenza di un danno causalmente collegato alla predetta omissione, non risultando alcun evento rilevante dalla consultazione dei bilanci dei due esercizi coinvolti (i quali, peraltro, registrano un piccolo utile di esercizio) e non essendo derivata alcuna sanzione in danno della società attrice.
2. Il bilancio di esercizio 2018 riporta come “cassa” la somma di € 30.868,53. Dal bilancio 2020 redatto dal nuovo C.d.A. si evince quanto segue: “Si ritiene opportuno riferire in merito alle disponibilità liquide, in quanto, anche se nel bilancio è riportata una consistenza di cassa di
Euro 37.605,78, di fatto, il saldo effettivo non corrisponde alla realtà in quanto, a seguito del passaggio di consegna delle cariche dal precedente rappresentante legale, IG.ra
[...]
la somma iscritta in bilancio al 31.12.2018 per Euro 30.868,53 non risulta mai _1 essere stata consegnata al nuovo Presidente del C.d.A. Ciò viene evidenziato anche nel verbale del 29 febbraio 2020 con il quale venivano richiesti chiarimenti sia sulle disponibilità liquide e sia sui prelievi effettuati sui conti correnti senza alcuna giustificazione di spesa. Si
è provveduto ad inoltrare denuncia al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Bari Picone, il cui procedimento è tutt'ora in essere”. La convenuta è stata sostituita nella carica di amministratore a novembre 2019 (la delibera, iscritta a gennaio 2020, è opponibile sia alla società che alla sin dalla sua adozione nel novembre 2019, trattandosi delle parti e non _1 di soggetti terzi). Ne consegue che l'ultimo valore di cassa riconducibile alla convenuta è quello del bilancio 2018, che riporta una somma mai consegnata nelle mani del nuovo C.d.A.
Tale omissione è indubbiamente imputabile alla convenuta, quale amministratore in carica responsabile sia della indicazione di un valore di cassa eventualmente errato o non corrispondente alla realtà sia della mancata consegna della somma al momento della nomina del nuovo organo amministrativo. Aggiungasi, infine, che incombe, per le medesime motivazioni, sulla convenuta l'onere di fornire giustificazione delle spese e degli esborsi eventualmente sostenuti dal 31.12.2018 all'11.11.2019 in grado di ridurre la cassa, onere rimasto totalmente inevaso nel caso di specie. Pertanto, tale contestazione è da ritenersi fondata ed addebitabile alla convenuta.
3. Dall'esame della movimentazione del c/c n. 1000/6522 acceso presso la
[...]
è emersa la presenza di prelievi effettuati nel periodo 01.01.2019 - 07.02.2020 CP_2
a mezzo carte di debito, rimasti ingiustificati nella loro causale, addebitabili all'amministratrice convenuta, per complessivi € 13.622,00. Tale somma è addebitabile alla convenuta, la quale non ha fornito alcuna giustificazione a sostegno della correttezza del prelievo. Condividendo quanto affermato dal ctu, la somma deve essere ridotta ad €
12.022,00, in quanto dall'esame degli estratti conto prodotti emerge che i primi due prelievi indebiti sono stati eseguiti nel dicembre 2018, pertanto presumibilmente inclusi nella cassa riportata in bilancio al 31.12.2018 e già addebitata quale danno risarcibile alla convenuta.
4. Non integra una voce di danno riconoscibile –né come danno emergente né come lucro cessante- l'omessa manutenzione degli impianti aziendali. In particolare, premesso che la relazione tecnica di parte non integra un mezzo di prova a sostegno della tesi attorea, in assenza di ulteriore supporto probatorio, in ogni caso deve evidenziarsi come non possa addebitarsi alla convenuta il costo preventivato per il ripristino degli impianti di trasmissione aziendali inattivi, in assenza di prova effettiva circa:
pagina 3 di 5 - l'addebitabilità alla convenuta dello status degli impianti (potenzialmente derivante in tutto o in parte dal decorso del tempo e/o dalla vetustà dell'impianto medesimo);
- la presenza negli anni pregressi delle disponibilità economiche per far fronte ai predetti costi, in assenza delle quali non sarebbe contestabile alcuna inerzia alla convenuta (circostanza che non parrebbe sussistere a fronte dell'esame dei valori riportati nei bilanci di esercizio, che indicato utili molto ridotti e valori di cassa inaffidabili);
- la successiva riparazione degli stessi impianti da parte del nuovo organo amministrativo e l'esborso sostenuto.
5 Con riferimento al lucro cessante, non è stata fornita prova sufficiente del danno lamentato, una volta ribadita l'assoluta insufficienza della relazione tecnica di parte prodotta a tale fine. Infatti, non vi è alcuna prova concreta della effettiva possibilità di incrementare notevolmente la raccolta pubblicitaria e l'ascolto sul territorio, tenuto conto dei dati registrati negli esercizi precedenti esaminati, che rendono del tutto inverosimile la stima presuntiva del lucro cessante. Aggiungasi che –come rilevato dal ctu- la società attrice è una microimpresa, peraltro in forma di cooperativa senza scopo di lucro, con un volume di ricavi modesto ed una struttura dei costi minimale e non comprimibile.
6 Infine, è stata contestata la mancata conclusione della trattativa avviata dallo
[...] per conto della società avente ad oggetto Parte_3 Parte_2 l'acquisto dell'impianto ubicato in località Monte Celano (FG). Dagli atti prodotti, emerge che in data 08.08.2019 era inviata manifestazione di interesse per l'acquisto del suddetto impianto prospettando un prezzo di € 100.000,00 e condizionando la validità della proposta alla definizione della trattativa nel periodo immediatamente successivo a Ferragosto e, comunque, entro il
26.08.2019. In data 17.12.2019 era inviata altra PEC dalla società di con cui CP_3 Pt_3 si comunicava l'annullamento della precedente proposta di acquisto, lamentando in sostanza un ritardo nella definizione delle pratiche circa la modifica dell'organo gestorio e la formalizzazione della modifica presso il Registro delle Imprese. Sul punto, la produzione delle sole due PEC, di cui la seconda proveniente da un mittente diverso rispetto alla prima, unitamente al lasso temporale intercorso tra la prima e la seconda, non essendo stato rispettato il termine previsto nella prima mail, non consente di ritenere assistita da ragionevole probabilità la conclusione circa l'addebitabilità alla convenuta della mancata conclusione dell'accordo e dell'omesso incasso della somma indicata nella prima mail, tenuto peraltro conto della circostanza che a novembre
2019 –quindi prima dell'invio della seconda PEC-si era in realtà cristallizzata la modifica dell'organo gestorio ed era in corso l'iscrizione della relativa delibera presso il R.I.
Sulla base di tali elementi, la domanda è accolta in parte.
Su tale somma spetta la rivalutazione monetaria, la quale non costituisce un risarcimento per il maggior danno, ma attiene all'intrinseca natura di debito di valore dell'obbligazione risarcitoria, che, come è noto, si trasforma in debito di valuta – risultando, così, assoggettata al principio nominalistico di cui all'art. 1224 c.c. – solo al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna. Ne consegue che, fino a quel momento, la somma dovuta a titolo risarcitorio deve essere via via rivalutata, applicando l'indice ISTAT, in base al mutato valore del denaro (tra le altre, Cass. n. 13225/2016).
Oltre alla predetta somma non possono essere riconosciuti in favore della attrice gli interessi Pt_4
c.d. compensativi, non avendo questa specificamente dimostrato un nocumento, sub specie di lucro cessante, derivante dalla mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo risarcitorio.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, sulla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno non possono essere riconosciuti gli interessi “compensativi” qualora l'attore non provi un nocumento pagina 4 di 5 finanziario (lucro cessante) subìto a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro.
Pertanto, deve ritenersi che la somma rivalutata (cioè liquidata in moneta attuale) ricomprenda il danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario (tra le altre, Cass. n. 3355/2010). Spese secondo soccombenza, applicati i valori medi, tenuto conto del decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione regolarmente notificato da nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
- accoglie in parte la domanda, accertando la responsabilità della convenuta per le condotte descritte in parte motiva;
- Condanna la convenuta al risarcimento del danno in favore di parte attrice, quantificato in € 42.890,53 somma da rivalutarsi all'attualità in base all'indice Istat anno per anno vigente a decorrere dal gennaio
2020;
- condanna la convenuta alla refusione delle spese di lite del presente giudizio in favore di parte attrice, liquidate in € 7500,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge;
- pone a carico di parte convenuta le spese di ctu, come liquidate in corso di causa.
BARI, 7 aprile 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Paola Cesaroni dott. Giuseppe Rana
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Sezione specializzata in materia di Imprese CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Rana Presidente dott. Raffaella Simone Giudice dott. Paola Cesaroni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11345/2020 promossa da:
, in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, con l'avv. Pietro Fenech,
ATTRICE contro
, con l'avv. Nicola Fabio de Feo, Controparte_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.12.2024, sulle conclusioni dei procuratori delle parti riportate nelle note di trattazione scritta dell'udienza inviate in ossequio al decreto del 06.11.2024, la causa era riservata per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, , Pt_1 Parte_1 premesso di essere una società di produzione e lavoro, senza finalità di lucro, titolare delle emittenti di radiodiffusione denominate “Canale 100 Bari”, “Canale 100 Classic”, “Radiofarfalla” e “Reteotto” e concessionaria delle relative frequenze, oltre che titolare dei diritti di sfruttamento economico di ventisette impianti (o diffusori) dislocati nelle regioni Puglia e Basilicata, evocava in giudizio _1
, amministratrice unica della società dal 3 dicembre 2004 all'11 novembre 2019, invocando
[...] l'accertamento della sua responsabilità nei confronti della società per le condotte di mala gestio contestate e la condanna al risarcimento del danno causato, quantificato in € 417.490,53, oltre accessori.
Lamentava, in particolare, le seguenti condotte attive e/o omissive:
aver omesso di convocare l'assemblea dei soci, nell'immediatezza della modifica apportata al testo dell'art. 2542 cod. civ. dalla L. n. 205/2017 (in vigore dal 01 gennaio 2018), onde procedere pagina 1 di 5 all'adeguamento dell'organo amministrativo, ritardando di circa due anni il mutamento dell'organo gestorio e continuando a gestire la società;
aver omesso la regolare tenuta delle scritture contabili e dei libri obbligatori della Società, rendendo difficoltosa una ripresa “informata” dell'attività sociale;
aver compiuto atti di disposizione patrimoniale che hanno comportato l'azzeramento della cassa sociale e il depauperamento della giacenza in conto corrente e che non trovano nessuna giustificazione contabile e causale nella documentazione societaria, con un danno per complessivi
Euro 44.490,53 (di cui Euro 30.868,53 per l'inspiegabile azzeramento della casa sociale e Euro
13.622,00 per spese non giustificate e/o non giustificabili);
aver provocato l'ammaloramento degli impianti di radiodiffusione, non avendone curato la manutenzione e l'efficienza e, per l'effetto,
o aver causato una gravissima contrazione dell'attività di radiodiffusione esercitata dalla con inevitabili ricadute negative in termini di mancato guadagno per non meno Pt_1 di Euro 252.000,00 (limitando l'accertamento agli anni 2018 e 2019);
o aver determinato la necessità di eseguire interventi sugli impianti, volti a ripristinarne il funzionamento, per Euro 21.000,00 circa che si sarebbero potuti evitare;
aver unilateralmente deciso di far modificare lo status delle emittenti radiofoniche da commerciali a comunitarie, così cagionando ulteriori mancati introiti quantificabili nella misura del 15% della capacità produttiva delle stesse, percentuale pari alla differenza del limite massimo di inserimenti pubblicitari orari tra emittenti commerciali (pari al 25%) e comunitarie (pari al 10%);
aver causato il fallimento di un affare vantaggioso per la Società, ossia la vendita dell'impianto di Monte Celano in favore della al corrispettivo di Euro 100.000,00. Parte_2
Si costituiva la convenuta, contestando la fondatezza della domanda.
Istruita la causa a mezzo ctu, era fissata udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi il 10.12.2024, data nella quale la causa era riservata per la decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c., previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda è in parte fondata e viene accolta per quanto di ragione.
Deve premettersi che, ai sensi dell'art. 2476 c.c., l'azione di responsabilità esercitata dalla società nei confronti dell'amministratore ai sensi dell'alt. 2476 c.c. mira ad accertare le responsabilità per i danni che conseguono dalla violazione dei doveri che gli incombono in relazione alla carica assunta. La relativa responsabilità inoltre ha natura contrattuale talché, mentre su chi promuove la relativa azione grava l'onere di dimostrare la condotta inadempiente, il danno ed il nesso di causalità tra queste ed il danno verificatosi, incombe sull'amministratore convenuto l'onere di dimostrare la non imputabilità a se' del fatto dannoso, fornendo, con riferimento all'addebito contestato, la prova dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi che gli sono imposti dalla legge e dallo Statuto della società amministrata (cfr. in tema di s.p.a. –ma la questione non muta in parte qua per le s.r.l.- Cass. n. 19742/18).
Può quindi procedersi all'esame nel dettaglio delle condotte contestate, condividendo sul punto le conclusioni esposte nell'accertamento tecnico espletato in giudizio.
1. La legge di bilancio 2018 ha modificato l'art. 2542 c.c., abolendo la figura dell'amministratore unico ed imponendo l'adozione di un organo amministrativo collegiale composto da almeno tre membri e con una durata massima di tre esercizi. La norma è entrata in vigore il 1° gennaio 2018 e non è stato previsto un regime transitorio. A fronte di tale obbligo, la convenuta è rimasta colpevolmente inerte, procedendo ad una prima _1
pagina 2 di 5 convocazione dell'assemblea per la modifica dell'organo amministrativo solo nel mese di maggio 2019, giungendo tuttavia ad una delibera oggetto di rifiuto di iscrizione presso il
Registro delle Imprese, non essendo stato adeguato lo Statuto sociale, con definitiva variazione dell'organo amministrativo avvenuta in data 11.11.2019, iscritta presso il Registro Imprese in data 28.01.2020. Nonostante tale grave omissione, non è stata né allegata né dimostrata l'esistenza di un danno causalmente collegato alla predetta omissione, non risultando alcun evento rilevante dalla consultazione dei bilanci dei due esercizi coinvolti (i quali, peraltro, registrano un piccolo utile di esercizio) e non essendo derivata alcuna sanzione in danno della società attrice.
2. Il bilancio di esercizio 2018 riporta come “cassa” la somma di € 30.868,53. Dal bilancio 2020 redatto dal nuovo C.d.A. si evince quanto segue: “Si ritiene opportuno riferire in merito alle disponibilità liquide, in quanto, anche se nel bilancio è riportata una consistenza di cassa di
Euro 37.605,78, di fatto, il saldo effettivo non corrisponde alla realtà in quanto, a seguito del passaggio di consegna delle cariche dal precedente rappresentante legale, IG.ra
[...]
la somma iscritta in bilancio al 31.12.2018 per Euro 30.868,53 non risulta mai _1 essere stata consegnata al nuovo Presidente del C.d.A. Ciò viene evidenziato anche nel verbale del 29 febbraio 2020 con il quale venivano richiesti chiarimenti sia sulle disponibilità liquide e sia sui prelievi effettuati sui conti correnti senza alcuna giustificazione di spesa. Si
è provveduto ad inoltrare denuncia al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Bari Picone, il cui procedimento è tutt'ora in essere”. La convenuta è stata sostituita nella carica di amministratore a novembre 2019 (la delibera, iscritta a gennaio 2020, è opponibile sia alla società che alla sin dalla sua adozione nel novembre 2019, trattandosi delle parti e non _1 di soggetti terzi). Ne consegue che l'ultimo valore di cassa riconducibile alla convenuta è quello del bilancio 2018, che riporta una somma mai consegnata nelle mani del nuovo C.d.A.
Tale omissione è indubbiamente imputabile alla convenuta, quale amministratore in carica responsabile sia della indicazione di un valore di cassa eventualmente errato o non corrispondente alla realtà sia della mancata consegna della somma al momento della nomina del nuovo organo amministrativo. Aggiungasi, infine, che incombe, per le medesime motivazioni, sulla convenuta l'onere di fornire giustificazione delle spese e degli esborsi eventualmente sostenuti dal 31.12.2018 all'11.11.2019 in grado di ridurre la cassa, onere rimasto totalmente inevaso nel caso di specie. Pertanto, tale contestazione è da ritenersi fondata ed addebitabile alla convenuta.
3. Dall'esame della movimentazione del c/c n. 1000/6522 acceso presso la
[...]
è emersa la presenza di prelievi effettuati nel periodo 01.01.2019 - 07.02.2020 CP_2
a mezzo carte di debito, rimasti ingiustificati nella loro causale, addebitabili all'amministratrice convenuta, per complessivi € 13.622,00. Tale somma è addebitabile alla convenuta, la quale non ha fornito alcuna giustificazione a sostegno della correttezza del prelievo. Condividendo quanto affermato dal ctu, la somma deve essere ridotta ad €
12.022,00, in quanto dall'esame degli estratti conto prodotti emerge che i primi due prelievi indebiti sono stati eseguiti nel dicembre 2018, pertanto presumibilmente inclusi nella cassa riportata in bilancio al 31.12.2018 e già addebitata quale danno risarcibile alla convenuta.
4. Non integra una voce di danno riconoscibile –né come danno emergente né come lucro cessante- l'omessa manutenzione degli impianti aziendali. In particolare, premesso che la relazione tecnica di parte non integra un mezzo di prova a sostegno della tesi attorea, in assenza di ulteriore supporto probatorio, in ogni caso deve evidenziarsi come non possa addebitarsi alla convenuta il costo preventivato per il ripristino degli impianti di trasmissione aziendali inattivi, in assenza di prova effettiva circa:
pagina 3 di 5 - l'addebitabilità alla convenuta dello status degli impianti (potenzialmente derivante in tutto o in parte dal decorso del tempo e/o dalla vetustà dell'impianto medesimo);
- la presenza negli anni pregressi delle disponibilità economiche per far fronte ai predetti costi, in assenza delle quali non sarebbe contestabile alcuna inerzia alla convenuta (circostanza che non parrebbe sussistere a fronte dell'esame dei valori riportati nei bilanci di esercizio, che indicato utili molto ridotti e valori di cassa inaffidabili);
- la successiva riparazione degli stessi impianti da parte del nuovo organo amministrativo e l'esborso sostenuto.
5 Con riferimento al lucro cessante, non è stata fornita prova sufficiente del danno lamentato, una volta ribadita l'assoluta insufficienza della relazione tecnica di parte prodotta a tale fine. Infatti, non vi è alcuna prova concreta della effettiva possibilità di incrementare notevolmente la raccolta pubblicitaria e l'ascolto sul territorio, tenuto conto dei dati registrati negli esercizi precedenti esaminati, che rendono del tutto inverosimile la stima presuntiva del lucro cessante. Aggiungasi che –come rilevato dal ctu- la società attrice è una microimpresa, peraltro in forma di cooperativa senza scopo di lucro, con un volume di ricavi modesto ed una struttura dei costi minimale e non comprimibile.
6 Infine, è stata contestata la mancata conclusione della trattativa avviata dallo
[...] per conto della società avente ad oggetto Parte_3 Parte_2 l'acquisto dell'impianto ubicato in località Monte Celano (FG). Dagli atti prodotti, emerge che in data 08.08.2019 era inviata manifestazione di interesse per l'acquisto del suddetto impianto prospettando un prezzo di € 100.000,00 e condizionando la validità della proposta alla definizione della trattativa nel periodo immediatamente successivo a Ferragosto e, comunque, entro il
26.08.2019. In data 17.12.2019 era inviata altra PEC dalla società di con cui CP_3 Pt_3 si comunicava l'annullamento della precedente proposta di acquisto, lamentando in sostanza un ritardo nella definizione delle pratiche circa la modifica dell'organo gestorio e la formalizzazione della modifica presso il Registro delle Imprese. Sul punto, la produzione delle sole due PEC, di cui la seconda proveniente da un mittente diverso rispetto alla prima, unitamente al lasso temporale intercorso tra la prima e la seconda, non essendo stato rispettato il termine previsto nella prima mail, non consente di ritenere assistita da ragionevole probabilità la conclusione circa l'addebitabilità alla convenuta della mancata conclusione dell'accordo e dell'omesso incasso della somma indicata nella prima mail, tenuto peraltro conto della circostanza che a novembre
2019 –quindi prima dell'invio della seconda PEC-si era in realtà cristallizzata la modifica dell'organo gestorio ed era in corso l'iscrizione della relativa delibera presso il R.I.
Sulla base di tali elementi, la domanda è accolta in parte.
Su tale somma spetta la rivalutazione monetaria, la quale non costituisce un risarcimento per il maggior danno, ma attiene all'intrinseca natura di debito di valore dell'obbligazione risarcitoria, che, come è noto, si trasforma in debito di valuta – risultando, così, assoggettata al principio nominalistico di cui all'art. 1224 c.c. – solo al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna. Ne consegue che, fino a quel momento, la somma dovuta a titolo risarcitorio deve essere via via rivalutata, applicando l'indice ISTAT, in base al mutato valore del denaro (tra le altre, Cass. n. 13225/2016).
Oltre alla predetta somma non possono essere riconosciuti in favore della attrice gli interessi Pt_4
c.d. compensativi, non avendo questa specificamente dimostrato un nocumento, sub specie di lucro cessante, derivante dalla mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo risarcitorio.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, sulla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno non possono essere riconosciuti gli interessi “compensativi” qualora l'attore non provi un nocumento pagina 4 di 5 finanziario (lucro cessante) subìto a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro.
Pertanto, deve ritenersi che la somma rivalutata (cioè liquidata in moneta attuale) ricomprenda il danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario (tra le altre, Cass. n. 3355/2010). Spese secondo soccombenza, applicati i valori medi, tenuto conto del decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione regolarmente notificato da nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
- accoglie in parte la domanda, accertando la responsabilità della convenuta per le condotte descritte in parte motiva;
- Condanna la convenuta al risarcimento del danno in favore di parte attrice, quantificato in € 42.890,53 somma da rivalutarsi all'attualità in base all'indice Istat anno per anno vigente a decorrere dal gennaio
2020;
- condanna la convenuta alla refusione delle spese di lite del presente giudizio in favore di parte attrice, liquidate in € 7500,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge;
- pone a carico di parte convenuta le spese di ctu, come liquidate in corso di causa.
BARI, 7 aprile 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Paola Cesaroni dott. Giuseppe Rana
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