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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 18/11/2025, n. 1127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1127 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. GI GN Presidente rel.
Dott. Maura Mancini Consigliere
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. 251/2022 promossa con atto di citazione notificato in data 3
marzo 2022
d a
nato a [...] il giorno 23/09/1944 (C.F. Parte_1 C.F._1
) rappresentato e difeso dall'Avv. MASSIMILIANO MASSARA C.F._2
(C.F. ) del Foro di Genova ed elettivamente domiciliato in C.F._3
Brescia, Via Angelo Inganni 1, presso lo studio dall'Avv. Bruno Marinelli (C.F.
). C.F._4
APPELLANTE
c o n t r o con sede in , Piazza Controparte_1 CP_1
Garibaldi n.16, iscritta all'Albo delle Banche al n.842 e Capogruppo del Gruppo pagina 1 di 12 , iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari al n.5696.0, Controparte_2
iscritta nel Registro delle Imprese di (numero di iscrizione e codice fiscale CP_1
), aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, in persona dei P.IVA_1
procuratori Rag. – Direttore Centrale - e Rag. – V. Parte_2 Controparte_3
Direttore Centrale -, aventi i poteri necessari in forza di delibere del C.d.A. del
29/11/2000 in autentica per Notaio Dott. e n.5261/1207 dello Persona_1
03/04/2003, in autentica per Dott. Notaio in (Rep. Persona_2 CP_1
N.163191), nonché di delibere del C.d.A. nn. 5314/1260 del 23/12/2009 e 5330/1276
del 21/12/2011, rappresentata e difesa dall'Avv. VILARDI VIRGINIO (C.F.
) procuratore domiciliatario come da procura in atti. C.F._5
APPELLATO
e società a responsabilità limitata con unico socio, costituita ai Controparte_4
sensi dell'articolo 3 della Legge n. 130/99, iscritta nell'elenco delle società veicolo di al numero 842, società unipersonale con sede legale in Conegliano CP_5
(TV), via V. Alfieri 1, capitale sociale di Euro 10.000,00, C.F. , e per P.IVA_2
essa, nella sua qualità di mandataria, (di seguito Controparte_6
”), con sede in 20159 Milano, Via Valtellina n. 15/17, C.F. n. CP_7
, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza e P.IVA_3
Lodi al REA n. MI-1608374, in forza di procura del 22.06.2020, rep. 304916, fasc.
36336 registrata a Pordenone in data 23.06.2020, in persona del procuratore speciale
Dott. nato a [...] il [...] (C.F. CP_8 C.F._6
su procura conferita dal Dott. nella sua qualità di Consigliere Persona_3
pagina 2 di 12 della in forza di delibera del Consiglio di Controparte_6
Amministrazione del 24.07.2019, con sottoscrizione autenticata il 25.05.2020 dal
Dott. notaio in Milano, rep. 142719, racc. 36506 e registrata il 27.05.2020 Per_4
in Milano 2 alla serie 1T 35001, rappresentata, assistita e difesa dall'Avv.
LL EP (C.F. ), procuratore domiciliatario C.F._7
come da procura in atti.
APPELLATO
e posta in decisione all'udienza collegiale del 25 giugno 2025 avente ad oggetto:
EI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia, Sez. III, pubblicata in data 29
dicembre 2021 con il n. 3182/2021
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, previ gli accertamenti e le declaratorie del
caso necessari, respinta ogni contraria istanza,
in via principale, nel
riformare l'impugnata sentenza n. 3182/2021 emessa dal Tribunale Civile di Brescia
in data 22.12.2021, depositata in cancelleria e pubblicata il 29.12.2021 e notificata
in data 07.02.2022:
accertare e dichiarare la nullità parziale delle clausole nn. 6, 7 e 8 della
EI prestata dal signor in data 14.05.2010; Parte_1
conseguentemente, accertare e dichiarare che il signor è libero da ogni Parte_1
obbligo di garanzia discendente dalla EI ai sensi dell'art. 1957 cod. civ. pagina 3 di 12 non avendo proposto le istanze contro il debitore Controparte_1
principale e le abbia con diligenza continuate entro sei mesi;
conseguentemente, dichiarare tenuta e condannare a Controparte_1
restituire al signor tutte le somme versate in forza della EI nelle Pt_1
more del presente giudizio e del giudizio di primo grado, oltre interessi maturati e
maturandi;
con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre oneri fiscali, previdenziali e il rimborso
spese generali per entrambi i gradi del giudizio;
in via subordinata, per il caso in cui codesta Ecc.ma Corte d'Appello ritenesse che
l'eccezione di nullità della EI per contrarietà antitrust debba ritenersi
proposta per la prima volta nel presente grado di appello:
accertare e dichiarare la nullità parziale delle clausole nn. 6, 7 e 8 della
EI prestata dal signor in data 14.05.2010; Parte_1
conseguentemente, accertare e dichiarare che il signor è libero da ogni Parte_1
obbligo di garanzia discendente dalla EI ai sensi dell'art. 1957 cod. civ.
non avendo proposto le istanze contro il debitore Controparte_1
principale e le abbia con diligenza continuate entro sei mesi;
conseguentemente, dichiarare tenuta e condannare a Controparte_1
restituire al signor tutte le somme versate in forza della EI nelle Pt_1
more del presente giudizio e del giudizio di primo grado, oltre interessi maturati e
maturandi;
4.con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre oneri fiscali, previdenziali e il
rimborso spese generali del presente giudizio di appello”.
pagina 4 di 12 Dell'appellato
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis
nel merito: dichiarando sin d'ora di non accettarsi il contraddittorio in merito ad
eventuali domande nuove, respingere l'avversario appello e confermare in ogni sua
parte la sentenza impugnata ed il D.I. n° 6981/2014 del Tribunale di Brescia;
in via istruttoria: respingere tutte le istanze istruttorie formulate dall'appellante;
in ogni caso: con rifusione delle spese di lite.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Brescia adito rilevava che la causa opposizione instaurata da
[...]
concerneva la restituzione di un mutuo di 100.000 euro stipulato nel giugno Pt_1
2009 e che doveva essere restituito in due anni in rate trimestrali, erogato a
[...]
e garantito dall'attore opponente. Controparte_9
Inoltre, la società successivamente fallita nel 2017, risultava Controparte_9
debitrice anche per una apertura di conto corrente per euro 500.000 erogata nel maggio 2010 e per alcuni scoperti di conto corrente, per i quali non era stata azionata la fideiussione.
Il tribunale dava atto del fatto che la fideiussione era stata limitata alla somma di euro
400.000,00.
In via preliminare il tribunale riteneva opportuno esaminare la doglianza di parte opponente circa la inefficacia della fideiussione ex art. 1956 c.c., in quanto era stato erogato un ulteriore credito, per 900.000 euro, nel 2010 con atto 02/12/2010 e poi il pagina 5 di 12 06/10/2011, crediti non azionati in causa.
Il tribunale rigettava la doglianza non essendo sorretta da adeguata prospettazione in fatto.
Ulteriormente parte opponente eccepiva la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust. Il tribunale rilevava d'ufficio che l'eccezione era stata verbalizzata in udienza nel 2018, e conseguentemente che la stessa doveva ritenersi nuova. Da ultimo osservava che l'eccezione, non esplicitata nelle conclusioni,
dovesse in ogni caso ritenersi abbandonata, e che la sua riproposizione nelle comparse conclusionali doveva ritenersi inammissibile perché tardiva.
Quanto alla contestazione relativa all'usurarietà dei contratti garantiti, il tribunale rigettava la doglianza in considerazione dell'assenza di un collegamento con la nullità
della fideiussione ed a fronte del mancato soddisfacimento dell'onere probatorio.
Infine, il tribunale rigettava per genericità e carenza di prova anche l'ulteriore eccezione di riduzione del debito principale al solo capitale escludendosi gli interessi di ogni natura, salvo chiedere anche il ricalcolo degli interessi dovuti.
Tutto quanto considerato il Tribunale di Brescia rigettava l'opposizione proposta, e per l'effetto confermava il decreto ingiuntivo opposto;
condannava altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta la somma di euro Controparte_1
18.412,50 per spese di lite, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario 15%.
***
Propone appello avverso la predetta sentenza contestando la pronuncia Parte_1
di prime cure nella parte in cui è stata rigettata l'eccezione di nullità della pagina 6 di 12 fideiussione per contrarietà con la normativa antitrust.
In via preliminare parte appellante afferma di non aver rinunciato a tale eccezione, ed in ogni caso deduce che la questione relativa alla nullità della fideiussione può essere proposta in ogni fase del giudizio, essendo la nullità contrattuale rilevabile d'ufficio.
Ripropone perciò l'eccezione di nullità parziale della fideiussione per violazione della normativa antitrust, affermando che la fideiussione sottoscritta risulta conforme allo schema ABI dichiarato illegittimo dal provvedimento della n. 55/2005. CP_5
Infine, parte appellante contesta la sentenza di prime cure anche in punto spese,
domandando la riforma della pronuncia anche sotto tale aspetto.
***
Costituendosi in giudizio parte appellata contesta in via preliminare l'ammissibilità
della domanda formulata in atto d'appello giusta il disposto di cui all'art. 345 c.p.c.,
chiedendo comunque rigettarsi nel merito le domande di parte appellante in quanto infondate in fatto ed in diritto.
In data 5 luglio 2022 si è costituita in giudizio quale cessionaria Controparte_4
del credito oggetto di causa in forza di un contratto di cessione di crediti, ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 130, concluso in data 1° giugno 2020, contestando integralmente l'appello proposto essendo infondato in fatto ed in diritto.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 25 giugno 2025 la causa è stata assegnata a sentenza, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 7 di 12 In via preliminare si rileva che parte appellata ha contestato ex art. 345 c.p.c.
l'ammissibilità della domanda di accertamento della nullità contrattuale per violazione della normativa antitrust proposta in atto d'appello per violazione della regola del divieto dello ius novorum.
Il Collegio rileva, tuttavia, che la doglianza è stata espressamente proposta nel corso del giudizio di prime ed è stata fatta oggetto di specifica statuizione nella pronuncia impugnata. L'eccezione di inammissibilità è pertanto da ritenersi infondata.
***
Con l'appello proposto parte appellante contesta la nullità parziale della fideiussione stipulata in data 14/05/2010 dal sig. essendo conforme allo schema Parte_1
ABI dichiarato illegittimo dal provvedimento n. 55/2005 della . CP_5
Si ribadisce che la doglianza è stata espressamente formulata nel corso del giudizio di prime cure, essendo stata oggetto di verbalizzazione in udienza antecedentemente alla precisazione delle conclusioni, e si osserva che in ogni caso trattandosi di questione di nullità ne è certa la rilevabilità d'ufficio sul solo presupposto dell'emergenza ex actis dei relativi presupposti.
Per quanto concerne la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, il Collegio osserva che la fideiussione omnibus oggetto di causa è stata stipulata in data 14 maggio 2010, e che non si può presumere la qualificazione tout
court delle norme bancarie uniformi ABI in materia di contratti di fideiussione quali intese illecite, posto che il provvedimento di ha riguardato lo specifico CP_5
schema ABI, risultato contrario alla normativa antitrust, e non il complessivo pagina 8 di 12 apparato di tali norme in tema di fideiussione. Inoltre, l'accertamento dell'intesa illecita da parte dell'Autorità di Vigilanza risale al maggio del 2005 e si fonda su un'istruttoria avviata nel novembre del 2003, ai sensi degli artt. 2 e 14 della legge n.
287/1990.
Dal parere espresso sul modulo ABI da parte dell'Agcm si ricava come tale istruttoria abbia permesso di appurare che il contenuto dello schema era stato replicato nei contratti delle banche interpellate e come la diffusione su larga scala delle clausole esaminate non fosse un fenomeno “spontaneo” del mercato, bensì il frutto di un'intesa esistente tra le banche in tema di contratti.
Come esposto, la fideiussione in questione è stata sottoscritta in epoca molto successiva a quella oggetto di osservazione e di rilievo da parte dell'autorità
amministrativa.
Al riguardo, non si può di conseguenza attribuire al provvedimento di CP_5
n. 55/2005 valore di prova presuntiva, posto che tale valenza può essere riconosciuta solo con riferimento al comportamento accertato e alla posizione rivestita sul mercato ed al suo abuso per il periodo 2002-2005, ma non riguardo ad una eventuale sussistenza dell'intesa restrittiva con riguardo alla fideiussione in esame, stipulata in un periodo ben lontano.
Il mero richiamo al provvedimento di , nonché la presenza delle CP_5
clausole, non possono ritenersi elementi sufficienti al fine di provare gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito anticoncorrenziale da parte dell'istituto di credito.
pagina 9 di 12 Infatti, la presenza nel contratto di garanzia delle clausole oggetto di esame, la cui liceità è pacifica, ben può ricondursi all'esercizio del potere contrattuale del contraente predisponente le condizioni generali del contratto di inserire delle condizioni derogatorie rispetto al regime civilistico e a tutela del credito oggetto di garanzia, interesse senz'altro meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322 co. 2 c.c.,
senza che ciò possa ritenersi necessariamente frutto della persistenza della intesa anticoncorrenziale lesiva del mercato accertata del 2005 o di una nuova intesa fondata tra operatori del medesimo settore finalizzata a compromettere la concorrenzialità del mercato.
In sostanza, la giustificazione della presenza delle predette clausole, a distanza di anni dal provvedimento della , non può essere necessariamente correlata alla CP_5
intesa oggetto di quell'accertamento, alla protrazione dei suoi effetti ovvero alla esistenza di una nuova intesa lesiva del mercato, di cui non si hanno elementi se non l'invocato provvedimento quale “prova privilegiata”, ben potendo tale giustificazione essere rinvenuta nella rilevanza di tale clausole nell'economia del contratto, attesa la liceità in sé del comportamento dell'istituto bancario nel predisporre un regolamento contrattuale derogativo del sistema codicistico e di maggior tutela rispetto alle ragioni del proprio credito.
Per le considerazioni sopra esposte l'impugnazione fondata sul motivo sopra considerato non può ritenersi fondata.
Spese
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare alle parti pagina 10 di 12 appellate le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 10 marzo
2014, n. 55 come adeguata dal D.M. 147 del 13 agosto 2022 (scaglione di valore dichiarato da euro 260.001,00 sino ad euro 520.000,00).
Sussistono i presupposti per la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17
legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
- rigetta integralmente l'appello proposto da vverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Brescia, Sez. III, pubblicata in data 29 dicembre 2021 con il n.
3182/2021;
- condanna parte appellante a rimborsare a Controparte_10
le spese del grado, che si liquidano in euro 4.389,00 per la “fase di studio”, euro
[...]
2.552,00 per la “fase introduttiva”, euro 2.940,00 per la fase istruttoria ed euro
7.298,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
- condanna parte appellante a rimborsare a le spese del grado, che Controparte_4
si liquidano in euro 4.389,00 per la “fase di studio”, euro 2.552,00 per la “fase introduttiva”, euro 2.940,00 per la fase istruttoria ed euro 7.298,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
con duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR
115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge 228/2012.
pagina 11 di 12 Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 12 novembre 2025
Il presidente estensore
GI GN
pagina 12 di 12
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. GI GN Presidente rel.
Dott. Maura Mancini Consigliere
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. 251/2022 promossa con atto di citazione notificato in data 3
marzo 2022
d a
nato a [...] il giorno 23/09/1944 (C.F. Parte_1 C.F._1
) rappresentato e difeso dall'Avv. MASSIMILIANO MASSARA C.F._2
(C.F. ) del Foro di Genova ed elettivamente domiciliato in C.F._3
Brescia, Via Angelo Inganni 1, presso lo studio dall'Avv. Bruno Marinelli (C.F.
). C.F._4
APPELLANTE
c o n t r o con sede in , Piazza Controparte_1 CP_1
Garibaldi n.16, iscritta all'Albo delle Banche al n.842 e Capogruppo del Gruppo pagina 1 di 12 , iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari al n.5696.0, Controparte_2
iscritta nel Registro delle Imprese di (numero di iscrizione e codice fiscale CP_1
), aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, in persona dei P.IVA_1
procuratori Rag. – Direttore Centrale - e Rag. – V. Parte_2 Controparte_3
Direttore Centrale -, aventi i poteri necessari in forza di delibere del C.d.A. del
29/11/2000 in autentica per Notaio Dott. e n.5261/1207 dello Persona_1
03/04/2003, in autentica per Dott. Notaio in (Rep. Persona_2 CP_1
N.163191), nonché di delibere del C.d.A. nn. 5314/1260 del 23/12/2009 e 5330/1276
del 21/12/2011, rappresentata e difesa dall'Avv. VILARDI VIRGINIO (C.F.
) procuratore domiciliatario come da procura in atti. C.F._5
APPELLATO
e società a responsabilità limitata con unico socio, costituita ai Controparte_4
sensi dell'articolo 3 della Legge n. 130/99, iscritta nell'elenco delle società veicolo di al numero 842, società unipersonale con sede legale in Conegliano CP_5
(TV), via V. Alfieri 1, capitale sociale di Euro 10.000,00, C.F. , e per P.IVA_2
essa, nella sua qualità di mandataria, (di seguito Controparte_6
”), con sede in 20159 Milano, Via Valtellina n. 15/17, C.F. n. CP_7
, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza e P.IVA_3
Lodi al REA n. MI-1608374, in forza di procura del 22.06.2020, rep. 304916, fasc.
36336 registrata a Pordenone in data 23.06.2020, in persona del procuratore speciale
Dott. nato a [...] il [...] (C.F. CP_8 C.F._6
su procura conferita dal Dott. nella sua qualità di Consigliere Persona_3
pagina 2 di 12 della in forza di delibera del Consiglio di Controparte_6
Amministrazione del 24.07.2019, con sottoscrizione autenticata il 25.05.2020 dal
Dott. notaio in Milano, rep. 142719, racc. 36506 e registrata il 27.05.2020 Per_4
in Milano 2 alla serie 1T 35001, rappresentata, assistita e difesa dall'Avv.
LL EP (C.F. ), procuratore domiciliatario C.F._7
come da procura in atti.
APPELLATO
e posta in decisione all'udienza collegiale del 25 giugno 2025 avente ad oggetto:
EI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia, Sez. III, pubblicata in data 29
dicembre 2021 con il n. 3182/2021
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, previ gli accertamenti e le declaratorie del
caso necessari, respinta ogni contraria istanza,
in via principale, nel
riformare l'impugnata sentenza n. 3182/2021 emessa dal Tribunale Civile di Brescia
in data 22.12.2021, depositata in cancelleria e pubblicata il 29.12.2021 e notificata
in data 07.02.2022:
accertare e dichiarare la nullità parziale delle clausole nn. 6, 7 e 8 della
EI prestata dal signor in data 14.05.2010; Parte_1
conseguentemente, accertare e dichiarare che il signor è libero da ogni Parte_1
obbligo di garanzia discendente dalla EI ai sensi dell'art. 1957 cod. civ. pagina 3 di 12 non avendo proposto le istanze contro il debitore Controparte_1
principale e le abbia con diligenza continuate entro sei mesi;
conseguentemente, dichiarare tenuta e condannare a Controparte_1
restituire al signor tutte le somme versate in forza della EI nelle Pt_1
more del presente giudizio e del giudizio di primo grado, oltre interessi maturati e
maturandi;
con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre oneri fiscali, previdenziali e il rimborso
spese generali per entrambi i gradi del giudizio;
in via subordinata, per il caso in cui codesta Ecc.ma Corte d'Appello ritenesse che
l'eccezione di nullità della EI per contrarietà antitrust debba ritenersi
proposta per la prima volta nel presente grado di appello:
accertare e dichiarare la nullità parziale delle clausole nn. 6, 7 e 8 della
EI prestata dal signor in data 14.05.2010; Parte_1
conseguentemente, accertare e dichiarare che il signor è libero da ogni Parte_1
obbligo di garanzia discendente dalla EI ai sensi dell'art. 1957 cod. civ.
non avendo proposto le istanze contro il debitore Controparte_1
principale e le abbia con diligenza continuate entro sei mesi;
conseguentemente, dichiarare tenuta e condannare a Controparte_1
restituire al signor tutte le somme versate in forza della EI nelle Pt_1
more del presente giudizio e del giudizio di primo grado, oltre interessi maturati e
maturandi;
4.con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre oneri fiscali, previdenziali e il
rimborso spese generali del presente giudizio di appello”.
pagina 4 di 12 Dell'appellato
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis
nel merito: dichiarando sin d'ora di non accettarsi il contraddittorio in merito ad
eventuali domande nuove, respingere l'avversario appello e confermare in ogni sua
parte la sentenza impugnata ed il D.I. n° 6981/2014 del Tribunale di Brescia;
in via istruttoria: respingere tutte le istanze istruttorie formulate dall'appellante;
in ogni caso: con rifusione delle spese di lite.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Brescia adito rilevava che la causa opposizione instaurata da
[...]
concerneva la restituzione di un mutuo di 100.000 euro stipulato nel giugno Pt_1
2009 e che doveva essere restituito in due anni in rate trimestrali, erogato a
[...]
e garantito dall'attore opponente. Controparte_9
Inoltre, la società successivamente fallita nel 2017, risultava Controparte_9
debitrice anche per una apertura di conto corrente per euro 500.000 erogata nel maggio 2010 e per alcuni scoperti di conto corrente, per i quali non era stata azionata la fideiussione.
Il tribunale dava atto del fatto che la fideiussione era stata limitata alla somma di euro
400.000,00.
In via preliminare il tribunale riteneva opportuno esaminare la doglianza di parte opponente circa la inefficacia della fideiussione ex art. 1956 c.c., in quanto era stato erogato un ulteriore credito, per 900.000 euro, nel 2010 con atto 02/12/2010 e poi il pagina 5 di 12 06/10/2011, crediti non azionati in causa.
Il tribunale rigettava la doglianza non essendo sorretta da adeguata prospettazione in fatto.
Ulteriormente parte opponente eccepiva la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust. Il tribunale rilevava d'ufficio che l'eccezione era stata verbalizzata in udienza nel 2018, e conseguentemente che la stessa doveva ritenersi nuova. Da ultimo osservava che l'eccezione, non esplicitata nelle conclusioni,
dovesse in ogni caso ritenersi abbandonata, e che la sua riproposizione nelle comparse conclusionali doveva ritenersi inammissibile perché tardiva.
Quanto alla contestazione relativa all'usurarietà dei contratti garantiti, il tribunale rigettava la doglianza in considerazione dell'assenza di un collegamento con la nullità
della fideiussione ed a fronte del mancato soddisfacimento dell'onere probatorio.
Infine, il tribunale rigettava per genericità e carenza di prova anche l'ulteriore eccezione di riduzione del debito principale al solo capitale escludendosi gli interessi di ogni natura, salvo chiedere anche il ricalcolo degli interessi dovuti.
Tutto quanto considerato il Tribunale di Brescia rigettava l'opposizione proposta, e per l'effetto confermava il decreto ingiuntivo opposto;
condannava altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta la somma di euro Controparte_1
18.412,50 per spese di lite, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario 15%.
***
Propone appello avverso la predetta sentenza contestando la pronuncia Parte_1
di prime cure nella parte in cui è stata rigettata l'eccezione di nullità della pagina 6 di 12 fideiussione per contrarietà con la normativa antitrust.
In via preliminare parte appellante afferma di non aver rinunciato a tale eccezione, ed in ogni caso deduce che la questione relativa alla nullità della fideiussione può essere proposta in ogni fase del giudizio, essendo la nullità contrattuale rilevabile d'ufficio.
Ripropone perciò l'eccezione di nullità parziale della fideiussione per violazione della normativa antitrust, affermando che la fideiussione sottoscritta risulta conforme allo schema ABI dichiarato illegittimo dal provvedimento della n. 55/2005. CP_5
Infine, parte appellante contesta la sentenza di prime cure anche in punto spese,
domandando la riforma della pronuncia anche sotto tale aspetto.
***
Costituendosi in giudizio parte appellata contesta in via preliminare l'ammissibilità
della domanda formulata in atto d'appello giusta il disposto di cui all'art. 345 c.p.c.,
chiedendo comunque rigettarsi nel merito le domande di parte appellante in quanto infondate in fatto ed in diritto.
In data 5 luglio 2022 si è costituita in giudizio quale cessionaria Controparte_4
del credito oggetto di causa in forza di un contratto di cessione di crediti, ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 130, concluso in data 1° giugno 2020, contestando integralmente l'appello proposto essendo infondato in fatto ed in diritto.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 25 giugno 2025 la causa è stata assegnata a sentenza, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 7 di 12 In via preliminare si rileva che parte appellata ha contestato ex art. 345 c.p.c.
l'ammissibilità della domanda di accertamento della nullità contrattuale per violazione della normativa antitrust proposta in atto d'appello per violazione della regola del divieto dello ius novorum.
Il Collegio rileva, tuttavia, che la doglianza è stata espressamente proposta nel corso del giudizio di prime ed è stata fatta oggetto di specifica statuizione nella pronuncia impugnata. L'eccezione di inammissibilità è pertanto da ritenersi infondata.
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Con l'appello proposto parte appellante contesta la nullità parziale della fideiussione stipulata in data 14/05/2010 dal sig. essendo conforme allo schema Parte_1
ABI dichiarato illegittimo dal provvedimento n. 55/2005 della . CP_5
Si ribadisce che la doglianza è stata espressamente formulata nel corso del giudizio di prime cure, essendo stata oggetto di verbalizzazione in udienza antecedentemente alla precisazione delle conclusioni, e si osserva che in ogni caso trattandosi di questione di nullità ne è certa la rilevabilità d'ufficio sul solo presupposto dell'emergenza ex actis dei relativi presupposti.
Per quanto concerne la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, il Collegio osserva che la fideiussione omnibus oggetto di causa è stata stipulata in data 14 maggio 2010, e che non si può presumere la qualificazione tout
court delle norme bancarie uniformi ABI in materia di contratti di fideiussione quali intese illecite, posto che il provvedimento di ha riguardato lo specifico CP_5
schema ABI, risultato contrario alla normativa antitrust, e non il complessivo pagina 8 di 12 apparato di tali norme in tema di fideiussione. Inoltre, l'accertamento dell'intesa illecita da parte dell'Autorità di Vigilanza risale al maggio del 2005 e si fonda su un'istruttoria avviata nel novembre del 2003, ai sensi degli artt. 2 e 14 della legge n.
287/1990.
Dal parere espresso sul modulo ABI da parte dell'Agcm si ricava come tale istruttoria abbia permesso di appurare che il contenuto dello schema era stato replicato nei contratti delle banche interpellate e come la diffusione su larga scala delle clausole esaminate non fosse un fenomeno “spontaneo” del mercato, bensì il frutto di un'intesa esistente tra le banche in tema di contratti.
Come esposto, la fideiussione in questione è stata sottoscritta in epoca molto successiva a quella oggetto di osservazione e di rilievo da parte dell'autorità
amministrativa.
Al riguardo, non si può di conseguenza attribuire al provvedimento di CP_5
n. 55/2005 valore di prova presuntiva, posto che tale valenza può essere riconosciuta solo con riferimento al comportamento accertato e alla posizione rivestita sul mercato ed al suo abuso per il periodo 2002-2005, ma non riguardo ad una eventuale sussistenza dell'intesa restrittiva con riguardo alla fideiussione in esame, stipulata in un periodo ben lontano.
Il mero richiamo al provvedimento di , nonché la presenza delle CP_5
clausole, non possono ritenersi elementi sufficienti al fine di provare gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito anticoncorrenziale da parte dell'istituto di credito.
pagina 9 di 12 Infatti, la presenza nel contratto di garanzia delle clausole oggetto di esame, la cui liceità è pacifica, ben può ricondursi all'esercizio del potere contrattuale del contraente predisponente le condizioni generali del contratto di inserire delle condizioni derogatorie rispetto al regime civilistico e a tutela del credito oggetto di garanzia, interesse senz'altro meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322 co. 2 c.c.,
senza che ciò possa ritenersi necessariamente frutto della persistenza della intesa anticoncorrenziale lesiva del mercato accertata del 2005 o di una nuova intesa fondata tra operatori del medesimo settore finalizzata a compromettere la concorrenzialità del mercato.
In sostanza, la giustificazione della presenza delle predette clausole, a distanza di anni dal provvedimento della , non può essere necessariamente correlata alla CP_5
intesa oggetto di quell'accertamento, alla protrazione dei suoi effetti ovvero alla esistenza di una nuova intesa lesiva del mercato, di cui non si hanno elementi se non l'invocato provvedimento quale “prova privilegiata”, ben potendo tale giustificazione essere rinvenuta nella rilevanza di tale clausole nell'economia del contratto, attesa la liceità in sé del comportamento dell'istituto bancario nel predisporre un regolamento contrattuale derogativo del sistema codicistico e di maggior tutela rispetto alle ragioni del proprio credito.
Per le considerazioni sopra esposte l'impugnazione fondata sul motivo sopra considerato non può ritenersi fondata.
Spese
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare alle parti pagina 10 di 12 appellate le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 10 marzo
2014, n. 55 come adeguata dal D.M. 147 del 13 agosto 2022 (scaglione di valore dichiarato da euro 260.001,00 sino ad euro 520.000,00).
Sussistono i presupposti per la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17
legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
- rigetta integralmente l'appello proposto da vverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Brescia, Sez. III, pubblicata in data 29 dicembre 2021 con il n.
3182/2021;
- condanna parte appellante a rimborsare a Controparte_10
le spese del grado, che si liquidano in euro 4.389,00 per la “fase di studio”, euro
[...]
2.552,00 per la “fase introduttiva”, euro 2.940,00 per la fase istruttoria ed euro
7.298,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
- condanna parte appellante a rimborsare a le spese del grado, che Controparte_4
si liquidano in euro 4.389,00 per la “fase di studio”, euro 2.552,00 per la “fase introduttiva”, euro 2.940,00 per la fase istruttoria ed euro 7.298,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
con duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR
115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge 228/2012.
pagina 11 di 12 Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 12 novembre 2025
Il presidente estensore
GI GN
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