Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 26/02/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del dott. Luca Venditto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite civili di primo grado iscritte al n. 4846 R.G. cont. 2016 e al n. 4598 R.G. cont. 2019
TRA
- C.F./P.IVA , in Parte_1 P.IVA_1
persona del rappresentante legale pro tempore, con sede in via Manhes n.
6 - Potenza, elettivamente domiciliata in Piazza della Libertà n. 21 - Latina presso lo studio dell'avv. Gianluca Carfagna e rappresentata e difesa dall'avv. Luigi CIRO, giusta procura apposta a margine dell'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
nel giudizio R.G. n. 4846/2016
E
- C.F. , elettivamente TE C.F._1
domiciliato via Armellini n.
7 - Latina presso lo studio dell'avv. Giovanbattista
SARNO, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura apposta a margine della comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
nel giudizio R.G. n. 4846/2016
1
nel giudizio riunito R.G. n. 4598/2019
E
- C.F. in persona del Controparte_2 P.IVA_2
Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Piazza della Repubblica n. 44 -
Terracina (LT) presso lo studio dell'avv. Corrado DE ANGELIS, dal quale è rappresentato e difesa, giusta procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
nel giudizio R.G. n. 4598/2019
OGGETTO: concessione di servizio;
art. 191 TUEL.
CONCLUSIONI: per parte attrice (note Parte_1
scritte a norma dell'art. 127-ter c.p.c. depositate in data 05/07/2024): “Come da conclusioni in atti, e precisamente come da conclusioni rassegnate nell'atto di citazione introduttivo del giudizio notificato in data 11/08/2016 come riportate, con modifiche, nella memoria ex art. 183, VI Comma c.p.c. depositate in data 08/02/2017
e che si riportano: “Voglia l'On. Tribunale adito, dichiarare l'inadempimento contrattuale del sig. e conseguentemente, dichiarare che lo stesso è TE tenuto al pagamento della somma di €. 54.878,15, o della diversa somma da quantificarsi in corso di causa, a favore della parte attrice e, per l'effetto, condannare lo stesso a corrispondere la predetta somma alla parte attrice, oltre interessi dalla data di maturazione del diritto e rivalutazione monetaria sino al soddisfo;
- dichiarare, altresì, che il convenuto sig. è tenuto TE
all'integrale risarcimento danni nei confronti della società attrice per quanto detto nella citazione introduttiva del giudizio e, per l'effetto, condannare lo stesso al pagamento, in favore della società della ulteriore Parte_1
somma che sarà quantificata, anche a titolo di lucro cessante, in corso di causa, eventualmente anche equitativamente dall'On. Giudicante, oltre interessi legali dalla data di maturazione ed oltre rivalutazione monetaria sino al soddisfo;
- in via subordinata, per il caso che si ritenga o venga accertato in corso di causa, come
2 prospettato da controparte, che il regolamento contrattuale prevedeva che la controprestazione a favore della attrice era costituita unicamente dalla “revisione della concessione”, si chiede che l'On. Tribunale adito Voglia dichiarare la nullità del contratto intervenuto tra gli odierni contendenti;
- in ulteriore subordine, sempre per l'ipotesi anzidetta, disporre l'annullamento del contratto intervenuto tra l'attrice ed il sig. per vizio del consenso dell'attrice per errore essenziale e TE
riconoscibile; - per l'effetto, sia in caso di dichiarazione di nullità che di annullamento, condannare il convenuto, secondo le norme sulla ripetizione dell'indebito, alla restituzione di quanto indebitamente prestato dalla attrice, e pari all'importo di €. 54.878,15, ovvero alla diversa somma, maggiore o minore, che meglio dovesse risultare dovuta dal convenuto, in favore dell'istante, nel corso del giudizio, eventualmente quantificata anche equitativamente dall'On. Giudicante, oltre interessi dalla data di maturazione del diritto e rivalutazione monetaria sino al soddisfo, nonché, condannare il convenuto al risarcimento dei danni patiti dalla società attrice per responsabilità precontrattuale, da quantificarsi anche in via equitativa. - in ogni caso, condannare il convenuto alla ripetizione dell'importo di €.
1.081,00, versato a titolo di onorari spettanti al geom. in qualità Controparte_3
di C.T.U. nel procedimento per accertamento tecnico preventivo dinanzi al Tribunale
Civile di Latina, R.G.N. 2339/2014 Giudice dott. Pannullo, oltre alle spese di lite relative al medesimo procedimento nella misura che verrà liquidata dall'On.
Giudicante; -condannare, altresì, il convenuto al rimborso delle spese legali ed al pagamento delle competenze difensive di lite ex D.M. n. 55/14, oltre spese generali ex art. 2, comma 2, D.M. cit., nonché accessori come per legge”; per parte convenuta (attrice nel giudizio riunito R.G. n. 4598/2029) _1
(note scritte a norma dell'art. 127-ter c.p.c. depositate in data 04/05/2022 e
[...]
richiamate): “Voglia il Tribunale di Latina adito: -ammettere le richieste istruttorie contenute nella memoria ex art. 183 6° comma n. 2 cpc depositata in data 9/3/2017 con conseguente revoca dell'ordinanza del GOT del 28/3/2019; -rigettare la domanda proposta dalla con vittoria di spese e Parte_1
compensi professionali;
-in via subordinata condannare il Controparte_2
, in persona del Sindaco pro tempore, a garantire, manlevare e tenere indenne
[...]
l'ing. dal pagamento di somme in caso di condanna pronunciata TE
3 nei propri confronti nel giudizio promosso da ed Parte_1
iscritto al nr. R.G. 4846/2016 presso il Tribunale di Latina, con vittoria di spese e compensi professionali”; per parte convenuta nel giudizio R.G. n. 4598/2029, Controparte_2
, (note scritte a norma dell'art. 127-ter c.p.c. depositate in data 02/07/2024):
[...]
“Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, IN RITO, in primis ove ritenuta la sussistenza dei presupposti giuridico-fattuali e la non opposizione del
all'invocata riunione del presente giudizio all'altro Controparte_2
giudizio iscritto al n. 4846/16 Giudice Dr. Tanzi promosso dalla società nei Pt_1
confronti dell'Ing. con prossima udienza fissata al 16/04/2020, in ogni caso _1
precisando di non accettare il contraddittorio su qualunque atto, statuizione e/o accertamento effettuato nel corso del giudizio iscritto al 4846/16 in relazione al quale è stata spiegata la richiesta di riunione ed ove il Controparte_2
non è mai stato vocato in giudizio. in ogni caso dichiarare la carenza di legittimazione passiva del in relazione alla domanda Controparte_2
giudizialmente spiegata dall'attore nei confronti del Parte_2 CP_4
e per l'effetto dichiarare l'estromissione dal giudizio del
[...] CP_2
con il favore delle spese. NEL MERITO, senza che ciò possa essere
[...]
inteso come implicita rinuncia alla preliminare eccezione di carenza di legittimazione passiva, a) in via principale respingere in ogni caso integralmente le domande attoree finalizzate alla declaratoria di manleva non sussistendone i presupposti di rito e di merito;
b) in via consequenziale condannare l'attore medesimo alla refusione delle spese, competenze ed onorari del giudizio in favore dell'Ente”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 11/08/2016, la società ha convenuto in giudizio , al fine di Parte_1 TE
sentir accertare e dichiarare, in via principale, l'inadempimento contrattuale del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al pagamento della somma di €
54.878,15, oltre interessi, nonché al risarcimento dei danni subiti, nella misura accertata in corso di causa o anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione
4 monetaria, e, in via subordinata, la nullità del contratto, con conseguente condanna del convenuto al pagamento della somma di € 54.878,15, oltre interessi e risarcimento del danno e, in ogni caso, alla corresponsione dell'importo di € 1.081,00 versati a titolo di onorari spettanti al geom. , in qualità di C.T.U. nominato Controparte_3
nel procedimento per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 696 c.p.c.
R.G. n. 2339/2014.
Dedotta la partecipazione e l'aggiudicazione della gara di appalto, indetta dal per la concessione del servizio di installazione e Controparte_2
gestione dell'illuminazione votiva e dei lavori di ristrutturazione nel locale cimitero di via dell'Acropoli, con stipula del contratto in data 28/12/2006, efficace dal
01/01/2007 al 31/12/2009, con previsione di un investimento pari ad € 11.500,00, come riportato nel piano economico finanziario allo stesso allegato, e avente ad oggetto la manutenzione degli impianti, la sostituzione delle lampadine in caso di avaria o esaurimento, l'installazione di contatori per l'erogazione di energia, la fornitura del servizio di illuminazione del cimitero, l'esecuzione di allacci delle lampade votive richieste dagli utenti, l'effettuazione di eventuali ripristini dovuti a manomissioni e relativi allacci nonché la consegna al al termine di ogni CP_2
anno, dell'elenco degli utenti, parte attrice ha prospettato di aver effettuato, a fronte della richiesta dell'ing. (in qualità di responsabile ad interim del settore _1
LL.PP. del Comune di , di ulteriori lavori, non previsti nel contratto, Controparte_2
sia nel cimitero di via dell'Acropoli che nel cimitero di Borgo Montenero, e precisamente lavori di messa a norma ed ampliamento dell'impianto di pubblica illuminazione dei viali del cimitero di via dell'Acropoli e lavori di messa a norma degli impianti di illuminazione votiva e di pubblica illuminazione dei viali del cimitero di Borgo Montenero.
Il compenso preventivato per l'espletamento di tali ulteriori lavori sarebbe stato pari ad € 42.410,00, a cui si sarebbe aggiunto l'importo già contrattualmente previsto (€ 11.500,00).
Comunicato l'affidamento dei lavori e iniziata l'esecuzione degli stessi, alla determina n. 43 del 15/05/2007, relativa all'ampliamento e alla proroga della originaria concessione, non ha fatto seguito alcuna stipula contrattuale e
5 l'obbligazione relativa al pagamento dell'importo spettante alla società aggiudicatrice per l'esecuzione dei lavori è rimasta quindi inadempiuta.
Richiamata l'operatività dell'art. 191, comma 4, del TUEL, con conseguente instaurazione del rapporto tra il privato e il funzionario o dipendente che ha consentito la fornitura (esclusa, in assenza di un contratto scritto e dell'impegno di spesa, la sussistenza di un rapporto contrattuale tra il privato e l'ente locale), parte attrice ha agito in via diretta nei confronti del convenuto, chiedendo la condanna dello stesso al pagamento della somma di € 54.878,15, come accertato e quantificato nell'elaborato peritale redatto dal geom. , nominato nell'ambito Controparte_3
del giudizio R.G. n. 3397/2014, introdotto dalla società istante con ricorso ex art. 696
c.p.c. del 09/04/2014.
Dedotto altresì il mancato guadagno che avrebbe conseguito mediante l'esecuzione del contratto per la concessione e gestione dei cimiteri per dodici anni, anziché per i tre previsti, quantificato in un mancato utile d'impresa del 10% dell'importo contrattuale, parametrato al periodo di durata contrattuale non goduto, nonché il danno curriculare, quantificabile nel 3% dell'importo contrattuale, parametrato al periodo di durata contrattuale non goduto, parte attrice ha chiesto anche la condanna del convenuto al risarcimento dei danni subiti.
1.1 Con atto depositato in data 20/12/2016, si è costituito in giudizio _1
, il quale ha contestato l'esperibilità dell'azione di cui all'art. 191 del d.lgs. n.
[...]
267/2000 (TUEL), stante la riconducibilità dei lavori al contratto di appalto stipulato tra la ed il comune di in data 28/12/2006, al quale la Parte_1 Controparte_2
determina n. 43/2007 fa riferimento, chiedendo, pertanto, il rigetto della domanda proposta da parte attrice.
1.2 Assegnati su istanza formulata dalle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., con ordinanza del 21/11/2017 è stato ammesso la prova per interpello formulata da parte attrice nella memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. n. 2, riservato all'esito ogni eventuale, ulteriore provvedimento.
Esaurita l'istruttoria, rigettati con ordinanza del 28/03/2019 gli ulteriori mezzi di prova articolati da parte attrice, all'udienza del 21/07/2020 è stata disposta l'acquisizione e la riunione al presente giudizio della causa n. 4598/2019 R.G. introdotta da , che, con atto ritualmente notificato in data TE
6 01/08/2019, ha convenuto in giudizio il , rassegnando le Controparte_2
seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Latina adito, previa riunione del presente procedimento con quello iscritto al n. R.G. 4846/2016, condannare il
, in persona del sindaco pro tempore, a garantire, Controparte_2
manlevare e tenere indenne l'ing. dal pagamento di somme in caso TE
di condanna pronunciata nei propri confronti nel giudizio promosso da
[...] ed iscritto al n. R.G. 4846/2016 presso il Tribunale di Parte_1
Latina. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
1.2.1 Nel costituirsi in giudizio, il ha Controparte_2
preliminarmente ribadito la non opposizione alla richiesta di riunione del giudizio, precisando in ogni caso di non accettare il contraddittorio su qualunque atto, statuizione o accertamento effettuato nel corso del giudizio R.G. n. 4846/2016, al quale non ha partecipato.
Nel merito, il convenuto ha precisato che l'operato dell'ing. CP_2 _1
deve ritenersi indenne da censure e pienamente corretto, con conseguente infondatezza delle domande spiegate dalla società nei confronti dello stesso. Pt_1
Ha altresì dedotto l'improcedibilità dell'azione di cui all'art. 191 Tuel, che sancisce la non addebitabilità all'ente locale di obbligazioni da cui derivi impegno di spesa assunto in violazione dei principi contenuti dei primi tre commi della richiamata disposizione, non sussistenti nel caso di specie, in quanto i lavori dei quali la società chiede il pagamento rientrano nell'ambito del contratto di appalto Pt_1
stipulato in dara 28/12/2006, al quale fa esplicito riferimento la determina n. 43 del
15/05/2007.
1.3 Disposta la riunione dei due giudizi e assegnati i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., preso atto dell'omesso deposito di richieste istruttorie nel procedimento n. 4598/2019 R.G. riunito, all'udienza del 12/01/2021 vi è stata la conferma della precedente ordinanza 28/03/2019.
Precisate le conclusioni, con ordinanza del 04/11/2024 (dopo diversi rinvii disposti da giudice istruttore diversamente impersonato dall'odierno decidente) la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti del termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. (rito ante riforma 2022).
7 2. La domanda di parte attrice è infondata per le ragioni di fatto e di diritto di seguito esposte.
La società premesso che con determinazione n. 43 del Parte_1
15/05/2007, sottoscritta dal convenuto, in qualità di responsabile del settore LL.PP. del comune di , è stato approvato un ampliamento al cimitero di Controparte_2
Borgo Montenero della concessione del servizio di installazione e gestione dell'illuminazione votiva e dei lavori di ristrutturazione, già in corso nel locale cimitero di via dell'Acropoli, e una proroga dell'originaria concessione (da tre a nove anni), a cui non è seguita alcuna stipula contrattuale, e dedotta l'operatività nel caso di specie dell'art. 191 del TUEL, ha agito al fine di sentir condannare il dipendente comunale convenuto al pagamento della somma di € 54.878,15 pari al corrispettivo dei lavori eseguiti affidati.
2.1 Va premesso che, qualora un comune si avvalga dell'opera di un privato in relazione all'illuminazione votiva di un cimitero municipale, il relativo rapporto concreta una concessione di pubblico servizio, differenziandosi dall'ipotesi di concessione e gestione di opera pubblica, atteso che non comporta, appunto, la realizzazione di un'opera.
L'illuminazione elettrica votiva di aree cimiteriali da parte del privato costituisce, dunque, oggetto di concessione di servizio pubblico locale a rilevanza economica, in quanto richiede che il concessionario impegni capitali, mezzi, personale da destinare ad un'attività economicamente rilevante, suscettibile, almeno potenzialmente, di generare un utile di gestione e di riflettersi, pertanto, sull'assetto concorrenziale del mercato di settore (Cons. di Stato, sez. V, 24/01/2013, n. 435).
Tale precisazione appare necessaria alla luce dei profili distintivi esistenti tra l'appalto e la concessione.
Nell'appalto di servizi il destinatario dell'utilitas fornita dall'appaltatore è la stessa Pubblica Amministrazione, che è, pertanto, tenuta a corrisponderne il prezzo.
Nell'ambito del contratto di appalto, la responsabilità ricade prevalentemente sull'appaltatore, il quale è tenuto ad eseguire l'opera, la fornitura o servizio secondo le specifiche contrattuali. Tuttavia, il committente conserva la responsabilità della supervisione e del controllo sulla corretta esecuzione del contratto, mentre
8 l'appaltatore non assume rischi legati alla domanda del servizio o al suo sfruttamento economico, essendo il corrispettivo stabilito contrattualmente.
Nella concessione, il servizio pubblico è erogato dal concessionario in favore della collettività indistinta degli utenti, e lo stesso viene remunerato mediante la corresponsione dei canoni da parte dei singoli utenti finali.
Il concessionario assume non solo la responsabilità esecutiva, ma anche quella gestionale, con particolare riguardo al rischio operativo legato alla domanda del servizio (ad esempio le fluttuazioni nella richiesta da parte degli utenti) e all'offerta, essendo direttamente responsabile della gestione e dello sfruttamento economico dell'opera o servizio e risponde dell'efficienza della gestione stessa.
Ciò trova conferma nell'art. 177 del d.lgs. n. 36/2023 (Nuovo codice dei contratti pubblici, che si cita solo per meglio argomentare), ai sensi del quale:
“L'aggiudicazione di una concessione comporta il trasferimento al concessionario di un rischio operativo legato alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi e comprende un rischio dal lato della domanda dal lato dell'offerta o da entrambi. Per rischio dal lato della domanda si intende il rischio associato alla domanda effettiva di lavori o servizi che sono oggetto del contratto. Per rischio dal lato dell'offerta si intende il rischio associato all'offerta dei lavori o servizi che sono oggetto del contratto, in particolare il rischio che la fornitura di servizi non corrisponda al livello qualitativo e quantitativo dedotto in contratto”.
2.2 Nel caso di specie, il contratto tra la società istante, risultata aggiudicataria della concessione, e il Comune di è stato stipulato in data Controparte_2
28/12/2006.
L'art. 3, comma 12, del d. lgs. 163/2006 (applicabile ratione temporis) definisce concessione di servizi il contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi.
Nella concessione di servizi, come si evince dall'art. 30 del d. lgs. 163/2006
(vigente ratione temporis), la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio, potendo il soggetto concedente stabilire in sede di gara un prezzo, qualora al concessionario venisse imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a
9 quelli corrispondenti alla somma del costo del servizio e dell'ordinario utile d'impresa, o qualora fosse necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare.
Posto quanto sopra, in data 28/12/2006, il - Controparte_2
dando atto dell'indizione della gara con determinazione n. 84 del 02/08/2006, della pubblicazione del bando di gara all'Albo Pretorio al n. 1173 dell'11/08/2006, dell'approvazione, con determinazione n. 104 del 10/10/2006, dei verbali di gara relativi all'aggiudicazione definitiva a favore dell'impresa Parte_1
dell'offerta di quest'ultima - ha stipulato con la società attrice contratto di
[...]
concessione del servizio di installazione e gestione dell'illuminazione votiva e dei lavori di ristrutturazione nel cimitero di via dell'Acropoli, elencando altresì, ai sensi dell'art. 143, comma 8, del d.lgs. 163/2006, i presupposti e le condizioni di base determinati l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione (n. 1417 iniziali punti luce attivi;
investimento iniziale € 11.500,00).
Le prestazioni contrattualmente previste a carico dell'odierna attrice, in virtù di quanto disposto dall'art. 6 del contratto, sono la cura e la manutenzione degli impianti e il regolare funzionamento delle lampadine votive, compreso il costo dell'energia elettrica assorbita e la loro sostituzione gratuita in caso di avaria o esaurimento;
l'installazione a sua cura e spese dei contatori relativi al consumo di energia;
la fornitura del servizio di illuminazione elettrica a chiunque ne faccia richiesta alle condizioni stabilite nel contratto di abbonamento;
l'esecuzione degli allacci richiesta dall'utenza e del ripristino in caso di manomissione nonché
l'indicazione, a scadenza annuale, degli utenti.
Con determina n. 43 del 15/05/2007, sono stati affidati alla società attrice, in qualità di aggiudicataria della gara per l'affidamento in concessione del servizio di illuminazione votiva del cimitero di via dell'Acropoli, ulteriori lavori ed oneri di messa a norma ed ampliamento dell'impianto di pubblica illuminazione dei viali dei cimiteri di via dell'Acropoli e di Borgo Montenero (non oggetto del precedente contratto), approvando le revisioni contrattuali a tal fine necessarie, vale a dire la revisione della premessa del contratto di concessione rep. n. 1513 del 28/12/2006 nella parte relativa ai presupposti e condizioni di base determinanti l'equilibrio
10 economico-finanziario (apportando la seguente modifica: ai sensi dell'art. 143 comma 8 legge 163/2006 si elencano i presupposti e le condizioni di base determinati
l'equilibrio economico - finanziario degli investimenti e della connessa gestione, n.
2117 iniziali punti luce attivi;
investimento iniziale € 54.110,00, oltre spese di legge, di cui al piano di ammortamento allegato e parte integrante), la revisione dell'art. 1 del contratto di concessione rep. n. 1513 del 28/12/2006 (“art. 1., il CP_2
affida alla soc. “impianti elettrici”, l'appalto in
[...] Parte_1
concessione del servizio di installazione e gestione dell'illuminazione votiva e dei lavori di ristrutturazione pubblica illuminazione nei cimiteri di via dell'Acropoli e Bg
Montenero alle condizioni e tariffe meglio specificate dal Capitolato speciale
d'Appalto e dalla propria offerta presentata in sede di gara e conformemente a quanto specificato negli elaborati progettuali relativi al “progetto definitivo di illuminazione votiva e pubblica cimiteri di via dell'Acropoli e Bg Montenero” e negli elaborati economici “piano di recupero dell'investimento e piano d'ammortamento” acquisiti agli atti il 09/05/2007 con prot. n. 11788. I suddetti documenti, che depositati agli atti del , si intendono facenti parte CP_2 Controparte_2 integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati”), e la revisione dell'art. 2 del contratto, relativo alla durata della concessione (da tre a nove anni).
Tenuto conto che nella concessione gli impegni assunti dall'operatore economico sono correlati ai ricavi ragionevolmente generati sulla base di una valutazione prognostica, posta alla base dell'offerta economica presentata in sede di offerta, e poi confluita nel piano economico-finanziario (la cui funzione è di dimostrare la concreta capacità del concorrente di eseguire correttamente la prestazione per l'intero arco temporale prescelto attraverso la responsabile prospettazione di un equilibrio economico-finanziario di investimenti e connessa gestione, nonché il rendimento per l'intero periodo: il che consente all'amministrazione concedente di valutare l'adeguatezza dell'offerta e l'effettiva realizzabilità dell'oggetto della concessione;
in altri termini, è un documento che giustifica la sostenibilità dell'offerta e non si sostituisce a essa, ma ne rappresenta un supporto per la valutazione di congruità, per provare che l'impresa è in condizione di trarre utili tali da consentire la gestione proficua dell'attività; sicché il PEF non
11 può essere tenuto separato dall'offerta in senso stretto, rappresentando un elemento significativo della proposta contrattuale, perché dà modo all'amministrazione, che ha invitato a offrire, di apprezzare la congruenza e dunque l'affidabilità della sintesi finanziaria contenuta nell'offerta in senso stretto, Cons. di Stato, sez. III, 09/12/2020,
n. 7811), l'art. 143 del d. lgs. 163/2006 (qui applicabile ratione temporis) prevedeva meccanismi correttivi, a tutela dell'equilibrio economico-finanziario eventualmente alterato nel corso del rapporto da attuarsi attraverso la revisione del piano stesso e la conseguente rimodulazione delle previsioni contrattuali aventi rilevanza economica.
L'art. 143, comma 8, del d.lgs. 163/2006 consentiva la revisione, da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni, anche tramite la proroga del termine di scadenza della concessione, in caso di variazioni apportate dalla stazione appaltante ai presupposti e alle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione o di nuovi meccanismi tariffari o comunque incidenti sull'equilibrio del piano economico finanziario, introdotti da norme legislative e regolamentari.
Nel caso di specie, con la determina n. 43 del 15/05/2007 è stata, dunque, approvata la revisione del contratto di concessione rep. n. 1513 del 28/12/2006, ai sensi dell'art. 143, comma 8, del d. lgs. 163/2006, richiamato nella premessa dell'atto.
2.3 Va a questo punto osservato come il contratto con la pubblica amministrazione debba rivestire forma scritta ad substantiam e l'osservanza di tale forma richiede la redazione di un atto recante la sottoscrizione del contraente privato e dell'organo della P.A. legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno, nonché
l'indicazione dell'oggetto della prestazione e dell'entità del compenso (Cass. civ., sez. I, 20/09/2024, ord. n. 25256).
La giurisprudenza di legittimità è, dunque, univoca nel ritenere che anche quando la P.A. agisce iure privatorum, è richiesta, ai sensi del R.D. 18 novembre
1923, n. 2440, artt. 16 e 17, come per ogni altro contratto stipulato dalla P.A., la forma scritta ad substantiam, che è strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa nell'interesse del cittadino e della collettività (cfr. parte motiva, Cass. civ., sez. un., 09/08/2018, n. 20684)
12 La ratio di tale principio - per cui i contratti conclusi dallo Stato e dagli enti locali richiedono, per l'appunto, la forma scritta a pena di nullità, con esclusione di qualsivoglia manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi - trova fondamento nei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost., nella misura in cui la forma scritta assolve la funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo di identificare con precisione l'obbligazione assunta ed il contenuto negoziale dell'atto e agevolando l'espletamento della funzione di controllo (cfr. parte motiva Cass. civ., sez. un., 25/03/2022, n. 9775).
Tale principio esclude la possibilità di ritenere ammissibile il perfezionamento dell'accordo sulla base di una volontà implicita o di comportamenti concludenti o meramente attuativi.
La volontà di obbligarsi della P.A. non può, in altre parole, desumersi per implicito da fatti o atti, dovendo essere manifestata nelle forme richieste dalla legge, tra le quali l'atto scritto ad substantiam, sicché non è configurabile il rinnovo tacito del contratto, né rileva, per la formazione del contratto stesso, un mero comportamento concludente, anche se protrattosi per anni (cfr. parte motiva Cass. civ. sez. II, 22/03/2019, (ord.) n. 8244; conf. Cass. civ. 11/11/2015, n. 22994).
Il contratto deve, invero, tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'Ente interessato nei confronti dei terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere ed al compenso da corrispondere. Di conseguenza, in mancanza di detto documento contrattuale, ai fini d'una valida conclusione del contratto rimane del tutto irrilevante l'esistenza di una deliberazione con la quale l'organo collegiale dell'Ente abbia conferito un incarico ad un professionista, o ne abbia autorizzato il conferimento, in quanto detta deliberazione non costituisce una proposta contrattuale nei confronti del professionista, ma un atto con efficacia interna all'Ente che, almeno ai fini che ne occupano, ha solo natura autorizzatoria e quale unico destinatario il diverso organo legittimato ad esprimere la volontà all'esterno (Cass. civ., sez. III, 21/11/2023, ord.
n. 32337, in motivazione).
13 Il contratto stipulato con la PA è nullo sia per difetto della forma scritta, sia quando la delibera di conferimento dell'incarico non è accompagnata dall'attestazione della necessaria copertura finanziaria. Solo tale ultima ipotesi di nullità può essere oggetto di sanatoria mediante ricognizione di debito ex art. 24 del
D.L. n. 66 del 1989, poi confluito negli artt. 191 e 194 del d.lgs. n. 267 del 2000.
La suddetta dichiarazione non rileva e non può avere tuttavia alcuna efficacia sanante ove il contratto stipulato dalla P.A. sia privo della forma scritta rientrando in un regime provvisorio che consente di far salvi gli impegni di spesa in precedenza assunti senza copertura contabile, ma non innova in alcun modo alla disciplina che regolamenta la conclusione dei contratti da parte della P.A., né introduce una sanatoria per i contratti eventualmente nulli o comunque invalidi, conclusi senza la forma scritta prescritta appunto per i contratti conclusi iure privatorum dalla P.A. - ad substantiam.
Ne consegue che per il perfezionamento dei contratti stipulati dalle amministrazioni pubbliche è sempre necessaria - anche per quei rapporti per i quali, tra privati, è stabilita la possibilità di una conclusione “per facta concludentia” o il rinnovo tacito - una manifestazione documentale della volontà negoziale da parte dell'organo rappresentativo abilitato a concludere, in nome e per conto dell'ente pubblico, negozi giuridici, essendo a tal fine inidonee le deliberazioni adottate da organi collegiali, essendo questi atti interni, di natura meramente preparatoria della successiva manifestazione esterna della volontà negoziale.
2.3.1 Nel caso in esame, la determina n. 43 del 15/05/2007, sottoscritta dal responsabile del settore LL.PP., odierno convenuto, non è idonea a manifestare all'esterno la volontà dell'ente locale di apportare modifiche al contratto già stipulato, essendo necessaria, anche per la revisione contrattuale (che, nel caso di specie, comporta oltre ad una proroga del termine di scadenza della concessione anche un ampliamento della stessa), la stipula di un contratto aggiuntivo tra il privato e dell'organo rappresentativo abilitato a concludere, in nome e per conto dell'ente pubblico, negozi giuridici.
Diversamente opinando, verrebbe meno la ratio di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sottesa alla previsione della forma scritta ad substantiam per i contratti conclusi dalla P.A.
14 Dall'inesistenza del vincolo contrattuale/convenzionale discende il mancato perfezionamento della fattispecie tipica della concessione-contratto nella quale, per un verso, il provvedimento amministrativo precede, modella e funge da causa della successiva convenzione dell'amministrazione con il privato, ma del quale, per altro verso, la stipula della convenzione regolativa dei diritti e obblighi nascenti dal rapporto concessorio è elemento costitutivo.
Va, pertanto, rilevato che, non essendo stata formalizzata la revisione contrattuale prospettata dalla Determinazione dirigenziale n. 43 del 15/05/2007, alcuna modifica delle precedenti condizioni contrattuali può ritenersi avvenuta nei confronti del Comune di , né può in alcun modo ritenersi che le Controparte_2
prestazioni di cui alla determina n. 43 del 15/05/2007 rientrassero nell'oggetto del contratto del 28/12/2006, come sostenuto dall'odierno convenuto.
2.4 Parte attrice (nella causa portante n. 4846/2026 R.G.), dando atto dell'omessa stipula di un contratto a seguito delle modifiche contrattuali previste con la determina n. 43 del 15/05/2007, ha esperito l'azione diretta di cui all'art. 191, comma 4, del TUEL nei confronti del responsabile del settore LL.PP. che ha consentito il servizio, in violazione delle norme sulla validità del contratto con la P.A.
e sugli impegni di spesa.
L'art. 191 TUEL disciplina l'assunzione degli impegni e l'effettuazione delle spese da parte degli enti locali, i quali “possono effettuare spese solo se sussiste
l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione
e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5”, sussistendo, peraltro, l'obbligo del responsabile del procedimento di spesa di comunicare al destinatario le relative informazioni (circostanza non dedotta e neppure contestata da parte attrice).
Qualora i beni e servizi siano acquisiti in violazione di quanto previsto dal comma 1, vale a dire in mancanza di impegno contabile e della copertura finanziaria, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e
l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura (art. 191, comma 4, TUEL).
15 A tal proposito, va escluso che l'attività di “consentire” la prestazione debba consistere in un ruolo di iniziativa o di determinante intervento del funzionario, essendo sufficiente che questi ometta di manifestare il proprio dissenso e presti invece la sua opera come in presenza di una valida ed impegnativa obbligazione dell'ente locale (Cass. civ., sez. II, 09/10/2014, n. 21340).
Il contratto, ancorché formalmente stipulato tra l'amministrazione pubblica, in persona di un proprio funzionario o amministratore, ed un privato, laddove si rilevi la violazione delle regole contabili in tema di assunzione degli impegni di spesa, viene ex lege convertito in un rapporto intercorrente con il predetto funzionario o amministratore, verificandosi un'interruzione ope legis del rapporto di immedesimazione organica tra l'amministrazione e l'ente pubblico, che preclude il perfezionamento del rapporto obbligatorio nei confronti di quest'ultimo.
Invero, “La normativa in esame (art. 191, D. lgs. 267/2000, TUEL) ha poi comportato la sostituzione del pregresso regime di nullità del contratto per effetto delle norme regolataci della sua formazione con quello della sua piena validità ed efficacia tra agente in proprio e fornitore (del quale sotto questo profilo viene incrementata la tutela) per via di una sorta di novazione soggettiva (di fonte normativa) dell'originario rapporto obbligatorio che avrebbe dovuto intercorrere con l'ente pubblico di cui l'agente è organo, con l'introduzione di una nuova disciplina del rapporto tra gli enti medesimi e i soggetti agenti, nonché tra questi ultimi e i privati contraenti improntata a schemi privatistici. È stato quindi valorizzato, sia ai fini della controprestazione, che per ogni altro effetto di legge, il reale incontro di volontà tra il privato contraente (che nell'accettare di eseguire
l'incarico conferitogli contra legem non possa ignorare che il rapporto contrattuale deve intendersi intercorso con il funzionario o l'amministratore ed assumere, quindi, volontariamente il rischio conseguente alla definitiva individuazione della parte contraente e patrimonialmente responsabile) e quest'ultimo, che, nell'attribuirlo o nel consentirlo, accetta, per converso, la propria responsabilità personale diretta verso il terzo contraente per gli impegni assunti al di fuori od in violazione del procedimento contabile previsto dalla legge” (Cass, civ., sez. I, 04/01/2017, n. 80).
L'art. 191 TUEL prevede, dunque, che, qualora le obbligazioni della P.A. non rientrino nello schema procedimentale di spesa, insorge, ai fini della
16 controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett.
e), un rapporto obbligatorio direttamente tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che ha consentito la fornitura, sicché resta preclusa l'azione di arricchimento nei confronti dell'ente locale per difetto del requisito di sussidiarietà, dovendo il privato depauperato agire direttamente e personalmente nei confronti del funzionario (Cass. civ., sez. I, 29/02/2024, n. 5480).
2.4.1 Nel caso di specie, la rilevata invalidità a monte della convenzione intercorsa tra la società attrice e il di per difetto di forma CP_2 Controparte_2
scritta, osta all'insorgenza di un rapporto contrattuale diretto tra l'anzidetta società e l'odierno convenuto, prevista dall'art. 191, comma 4, TUEL.
L'esame complessivo del quadro normativo di riferimento - art.23 del d.l.
n.66/1989, conv. nella l.n.144/1989, abrogato a far data dal 17 maggio 1995 - data di entrata in vigore del d.lgs.n.77/1995- per lasciare il posto agli art.35
d.lgs.n.77/1995 e più di recente all'art.191, c.1 e 4 T.U.E.L.- induce a ritenere che, ai fini dell'operatività dell'azione diretta in forza della costituzione ex lege del rapporto obbligatorio fra amministratori, funzionari e dipendenti dell'ente locale che abbiano consentito l'acquisizione di beni o servizi e privato fornitore o prestatore di opere e servizi, sia requisito indispensabile l'assenza di impegno di spesa, non operando però detto meccanismo nelle ipotesi di invalidità dei contratti conclusi con l'ente locale in presenza di un impegno contabile registrato.
In questa direzione militano due distinti argomenti, il primo dei quali connesso alla ratio della norma da ultimo ricordata che, in continuità con il quadro normativo di riferimento, intende impedire che l'ente locale possa rimanere coinvolto in via diretta nella pretesa del fornitore che ha reso la prestazione in assenza dell'impegno contabile. Questa Corte ha, infatti, più volte affermato che agli effetti di quanto disposto dall'art. 23, quarto comma, del d.l. 2 marzo 1989, n. 66 (convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 1989, n. 144), l'insorgenza del rapporto obbligatorio direttamente con l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione - con conseguente impossibilità di esperire nei confronti del CP_2
l'azione di arricchimento senza causa, stante il difetto del necessario requisito della sussidiarietà - si ha in tutti i casi in cui manchi una valida ed impegnativa obbligazione dell'ente locale.
17 Si è quindi aggiunto che tali disposizioni, rivolte ad assicurare irrinunciabili esigenze di risanamento finanziario, fissano condizioni inderogabili affinché il contratto, anche d'opera professionale, possa essere costitutivo di obbligazioni dell'ente territoriale ed operano sul versante dell'individuazione del soggetto tenuto all'adempimento, escludendo che lo stesso sia il in carenza di deliberazione CP_2
ed iscrizione contabile (Cass., Sez. 1ª, 1 febbraio 2005, n. 1985). Da tali affermazioni si è quindi conseguenzialmente ritenuto che l'azione di arricchimento, per il suo carattere sussidiario (art. 2042 c.c.), non competeva in favore di chi poteva recuperare la subita diminuzione patrimoniale con l'azione prevista dall'art.23, c.3 del d.l. n. 66/1989 dato che il corrispettivo della prestazione medesima è reclamabile nei confronti dell'amministratore o del funzionario responsabili dell'acquisizione del bene o del servizio nonostante il difetto di deliberazione e contabilizzazione dell'impegno di spesa (Cass. 24 settembre 1997, n. 9373; Cass., 14 maggio 2003, n.
7369; Cass., 15 luglio 2003, n. 11067; Cass., 20 agosto 2003, n. 12208; Cass., 4 agosto 2004, n. 14928Cass., 2 gennaio 2014 n.1391). Principi parimenti ribaditi da
Cass.n.10640/2007.
Orbene, tali principi non possono valere per le ipotesi nelle quali vi sia stato impegno di spesa rispetto a contratti invalidi per assenza della forma scritta richiesta ad substantiam.
In questa direzione milita l'art. 191 T.U.E.L. nel quale, omessa la previsione volta a ritenere l'insorgenza del rapporto obbligatorio fra amministratori dell'ente locale(o funzionari o impiegati) e prestatore di opere beni o servizi in caso di delibera dell'ente comunale invalida per l'assenza di forma, è appunto rimasta inalterata la necessità che la delibera comunale contempli indefettibilmente
l'impegno contabile e la relativa registrazione, in assenza del quale soltanto insorge la responsabilità ex lege dei soggetti incardinati nell'amministrazione che hanno dato luogo all'acquisizione dei beni (Cass. civ., sez. I, 29/02/2024, n. 5480, in motivazione).
Il subentro ex lege nel rapporto obbligatorio con l'ente locale presuppone dunque la valida costituzione del titolo negoziale, che, nel caso di specie, non è dato riscontrare.
18 L'azione diretta del fornitore nei confronti dell'amministratore o funzionario che, ai sensi dell'art. 191, comma 4, T.U.E.L., abbia consentito l'acquisizione di beni o servizi, può, dunque, essere esperita unicamente quando la delibera comunale sia priva dell'impegno contabile e della sua registrazione sul competente capitolo di bilancio e non anche quando tali requisiti siano stati rispettati, ma il contratto concluso con l'ente locale sia invalido per difetto di forma scritta, non potendo operare, in ipotesi di invalidità negoziale, il meccanismo di sostituzione nel rapporto obbligatorio previsto dalle legge. Ne consegue che, in tali ipotesi, il fornitore potrà promuovere l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell'ente comunale, nella ricorrenza dei presupposti di legge (Cass. civ., sez. I, 29/02/2024, n. 5480).
Ne consegue l'impossibilità di esperire l'azione diretta nei confronti di amministratori e funzionari in assenza di un titolo negoziale validamente assunto, che, del resto, costituisce la base sulla quale verificare il diritto del privato al corrispettivo della fornitura o del servizio reso nonché elemento imprescindibile rispetto alla sostituzione ex lege nel rapporto obbligatorio prevista dall'art. 191, comma 4, TUEL.
Tale assunto trova, peraltro, conferma nello stesso tenore letterale della disposizione richiamata, in cui non vi è alcun riferimento all'ipotesi del vizio formale del contratto.
2.5 A ciò si aggiunga che, nel caso di specie, si è in presenza di una concessione di servizio di illuminazione votiva (le cui caratteristiche sono state già delineate), senza la previsione di un prezzo, che, è al contrario, necessaria in sede di gara laddove al concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti finali prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla somma del costo del servizio e dell'ordinario utile d'impresa o sia necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare.
Tale circostanza non è stata neppure allegata da parte attrice.
Pertanto, trattandosi di concessione di servizio, senza la previsione di un prezzo a carico dell'ente concedente, non era necessario alcun impegno di spesa e attestazione di copertura finanziaria.
19 Tale assunto trova conferma nell'omesso impegno di spesa e attestazione di copertura finanziaria anche per la determina n. 104 del 13/10/2006, che ha approvato i verbali di gara e aggiudicato in via definitiva la concessione all'odierna attrice.
Anche sotto questo profilo, dunque, il meccanismo della disciplina TUEL sopra esaminata è destinata a non operare.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda di parte attrice
è infondata e va, pertanto, rigettata. Parte_1
2.6 Resta assorbita la domanda di risarcimento del danno proposta da parte attrice, in quanto strettamente connessa all'asserita sussistenza di un rapporto obbligatorio tra la società istante e il dipendente comunale convenuto, che, per le ragioni sopra individuate, non ricorre nel caso di specie.
3. Al rigetto della domanda di parte attrice consegue altresì l'infondatezza della domanda di manleva proposta, nel giudizio riunito, da nei TE
confronti del , al fine di tenerlo indenne dal pagamento Controparte_2
di eventuali somme in caso di condanna pronunciata all'esito del giudizio incardinato dalla in ragione dei benefici tratti dal Parte_1 CP_2
, che si è avvalso delle prestazioni rese dalla
[...] Parte_1
nei cimiteri di via dell'Acropoli e di Borgo Montenero.
[...]
3.1 È opportuno rilevare, ad abuntantiam, che, laddove fosse stata ritenuta fondata l'azione ex art. 191, comma 4, TUEL esperita dalla Parte_1
nei confronti di , il funzionario (o amministratore) avrebbe
[...] TE
potuto esercitare l'azione di cui all'art. 2041 c.c. verso l'ente nei limiti dell'arricchimento da questo conseguito (Cass. civ., sez. VI, 31/03/2022, ord. n.
10432) e non l'azione in concreto proposta (invero di dubbia chiarezza).
In tali ipotesi, peraltro, il privato - professionista o fornitore del servizio - si reputa in generale non legittimato a proporre l'azione diretta di indebito arricchimento verso l'ente pubblico, per difetto del requisito di sussidiarietà (v. Cass.
n. 30109-18, Cass. n. 28860-15); egli difatti è legittimato a esercitare l'azione ex art.
2041 cod. civ. nei confronti dello stesso ente solo utendo iuribus dell'amministratore suo debitore, e quindi in via surrogatoria ex art. 2900 cod. civ., con gli oneri probatori a ciò correlati (di recente Cass. n. 5665-21 nel solco di C. cost. n. 446- 95)
(Cass. civ., sez. VI, 31/03/2022, ord. n. 10432).
20 La proposizione di tale azione può condurre a un risultato integralmente o parzialmente satisfattivo per le ragioni creditorie del privato fornitore e, in ogni caso, espone l'amministratore a un depauperamento patrimoniale che si correla ad un arricchimento ingiustificato dell'amministrazione pubblica per avere comunque beneficiato di una prestazione patrimoniale senza corrispettivo.
Si innesca, di conseguenza, una duplice esigenza di tutela:
“- dell'amministratore, che può essere soddisfatta mediante la proposizione, in mancanza di altre azioni, dell'azione di ingiustificato arricchimento verso l'ente pubblico, a norma dell'art. 2041 c.c., assolvendo, a tal fine, al solo onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento: infatti, il principio secondo cui il riconoscimento dell'utilitas da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041
c.c. ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso (Cass. SU n. 10798 del 2015), è applicabile anche al caso in cui sia l'amministratore ad agire verso
l'ente pubblico, ai sensi dell'art. 2041 c.c., salva la possibilità per l'ente di dimostrare che l'arricchimento sia stato non voluto, non consapevole o imposto (cfr.
Cass. n. 15415 del 2018), restando superato il diverso orientamento emerso nella giurisprudenza antecedente alle Sezioni Unite del 2015 (cfr. Cass. n. 9447 del 2010).
- del privato fornitore, al quale la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto il diritto di agire verso l'ente pubblico in surrogatoria «per assicurare che siano soddisfatte e conservate le sue ragioni [creditorie]» e, dunque, il diritto di
«esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascuri di esercitare», ex art. 2900 c.c.” (Cass. civ., sez. I, 02/03/2021, n.
5665).
Il fornitore ha, dunque, il potere di agire verso l'ente pubblico utendo iuribus debitoris nella eventualità che il patrimonio del debitore (amministratore o funzionario) non offra adeguate garanzie per il soddisfacimento del credito (come di regola, per l'elevato valore delle prestazioni effettuate in favore di amministrazioni pubbliche), al fine di evitare gli effetti negativi che possano derivare alle proprie ragioni dall'inerzia del debitore.
21 Come si è detto, il contraente privato è legittimato ad agire contro la pubblica amministrazione anche contestualmente alla proposizione della domanda per il pagamento del prezzo nei confronti di costui (cfr. Corte cost. n. 446 del 1995) e, dunque, si sostituisce al proprio debitore (amministratore o funzionario) nell'esercizio dell'azione di indebito arricchimento verso l'ente pubblico, su di lui ricadendo l'onere di dimostrare i presupposti costitutivi dell'ingiustificato arricchimento dell'amministrazione in correlazione al depauperamento dell'amministratore (Cass. civ., sez. I, 02/03/2021, n. 5665).
4. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, come aggiornati dal D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta
(valore indeterminato scaglione ricompreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00, applicati i valori minimi relativi a tutte le fasi tenuto conto della scarsa complessità della controversia) seguono la soccombenza dell'attrice nei confronti del convenuto nella causa n. 4846/2016 R.G.) e dell'attore dei confronti del convenuto nella causa riunita n. 4598/2019 R.G. (con esclusione, in tal caso, della fase istruttoria, per detta causa non espletata).
4.1 In applicazione del principio di diritto, alla stregua del quale “le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione
e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.” (Cass. civ., sez. II, 19/07/2023, ord. n. 21085), le spese dell'accertamento tecnico preventivo svolto ante causam restano a carico della parte richiedente, soccombente nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così decide:
- rigetta la domanda proposta da in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di : TE
22 - rigetta la domanda proposta da nei confronti del TE [...]
; Controparte_2
- condanna in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite in favore di _1
, che liquida in € 7.051,50 per compenso al difensore, oltre rimborso delle
[...]
spese generali nella percentuale del 15%, IVA e CPA nella misura di legge;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del TE
, che liquida in € 4.216,50 per compenso al difensore, Controparte_2
oltre rimborso delle spese generali nella percentuale del 15%, IVA e CPA nella misura di legge.
Latina, lì 26/02/2025
Il giudice
Luca Venditto
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