CASS
Sentenza 13 settembre 2023
Sentenza 13 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/09/2023, n. 37339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37339 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA nei confronti di RT SA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 10/01/2023 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha chiesto che il ricorso venga accolto limitatamente alla confisca per equivalente degli immobili;
letta la memoria scritta depositata dal difensore dell'imputato, Avvocata Irene Spoto, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. '747 Penale Sent. Sez. 6 Num. 37339 Anno 2023 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 04/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello dì Palermo con sentenza del 10 gennaio 2023 (motivazione depositata il successivo 27 gennaio) ha parzialmente riformato quella di primo grado emessa dal Tribunale di Sciacca, dichiarando non doversi procedere nei confronti di RT SA in relazione alla contestazione di cui all'art. 316-ter cod. pen. (fatti contestati sino al 1° gennaio 2013) per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione, confermando invece la disposta "confisca della somma in giudiziale sequestro, nonché la confisca diretta dell'ulteriore denaro eventualmente depositato sul conto corrente intestato al RT sino alla concorrenza complessiva del valore di euro 17.577,00, ovvero, in mancanza di denaro, la confisca per equivalente degli immobili in sequestro sino alla concorrenza complessiva del valore di euro 17.577,00". 2. Avverso la sentenza di appello ha presentato ricorso l'imputato deducendo un unico motivo, con il quale eccepisce la violazione dell'articolo 578 bis cod. proc. pen. nella parte in cui la Corte di Appello, dichiarata la estinzione per intervenuta prescrizione del contestato reato di cui all'articolo 316 ter cod. pen., ha nondimeno confermato la disposta confisca. Si deduce sul punto che il fatto contestato risale al 2013 e, dunque, è assai precedente all'introduzione dell'articolo 578 bis cit., la cui disciplina secondo quanto statuito recentemente dalle Sezioni unite, non può essere applicata retroattivamente a fatti di reati commessi prima della sua entrata in vigore. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, e le parti hanno depositato le conclusioni come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato. 2. Le Sezioni unite hanno affermato che la confisca per equivalente «è un istituto di diritto sostanziale che, quindi, non è applicabile ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore o, per i reati rientranti nella previsione della dell'art. 322-ter cod. pen. anteriormente all'entrata in vigore dell'art.1, comma 4, lett. f) della legge 9 gennaio 2019 n. 3» (Sez. U., n. 15229 del 22/9/2022 - dep. 2023, Esposito, Rv 284209). Pertanto la confisca degli immobili - che ha ovviamente natura "per equivalente" - va annullata senza rinvio, in quanto erroneamente disposta in riferimento a fatti di reato precedenti all'entrata in vigore della legge citata. 2 Il nsigliere es nsore 3. Invece, è pacifico che il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, può disporre, a norma dell'art. 240, comma secondo, n. 1 cod. pen., la confisca del prezzo e, ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen., la confisca "diretta" del prezzo o del profitto del reato, a condizione che vi sia stata una precedente pronuncia di condanna e che l'accertamento relativo alla sussistenza del reato, alla penale responsabilità dell'imputato e alla qualificazione del bene da confiscare come prezzo o profitto rimanga inalterato nel merito nei successivi gradi di giudizio (così, Sez. U., n. 15229 del 22/9/2022, Esposito, Rv 284209; Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264434 - 01). Condizioni, queste, che nel caso di specie indubbiamente sussistono e che il ricorrente non contesta. Per tali ragioni il ricorso va dichiarato inammissibile in relazione alla confisca della somma di denaro.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca per equivalente degli immobili. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 4 luglio 2023 Il Presid 1,te
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha chiesto che il ricorso venga accolto limitatamente alla confisca per equivalente degli immobili;
letta la memoria scritta depositata dal difensore dell'imputato, Avvocata Irene Spoto, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. '747 Penale Sent. Sez. 6 Num. 37339 Anno 2023 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 04/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello dì Palermo con sentenza del 10 gennaio 2023 (motivazione depositata il successivo 27 gennaio) ha parzialmente riformato quella di primo grado emessa dal Tribunale di Sciacca, dichiarando non doversi procedere nei confronti di RT SA in relazione alla contestazione di cui all'art. 316-ter cod. pen. (fatti contestati sino al 1° gennaio 2013) per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione, confermando invece la disposta "confisca della somma in giudiziale sequestro, nonché la confisca diretta dell'ulteriore denaro eventualmente depositato sul conto corrente intestato al RT sino alla concorrenza complessiva del valore di euro 17.577,00, ovvero, in mancanza di denaro, la confisca per equivalente degli immobili in sequestro sino alla concorrenza complessiva del valore di euro 17.577,00". 2. Avverso la sentenza di appello ha presentato ricorso l'imputato deducendo un unico motivo, con il quale eccepisce la violazione dell'articolo 578 bis cod. proc. pen. nella parte in cui la Corte di Appello, dichiarata la estinzione per intervenuta prescrizione del contestato reato di cui all'articolo 316 ter cod. pen., ha nondimeno confermato la disposta confisca. Si deduce sul punto che il fatto contestato risale al 2013 e, dunque, è assai precedente all'introduzione dell'articolo 578 bis cit., la cui disciplina secondo quanto statuito recentemente dalle Sezioni unite, non può essere applicata retroattivamente a fatti di reati commessi prima della sua entrata in vigore. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, e le parti hanno depositato le conclusioni come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato. 2. Le Sezioni unite hanno affermato che la confisca per equivalente «è un istituto di diritto sostanziale che, quindi, non è applicabile ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore o, per i reati rientranti nella previsione della dell'art. 322-ter cod. pen. anteriormente all'entrata in vigore dell'art.1, comma 4, lett. f) della legge 9 gennaio 2019 n. 3» (Sez. U., n. 15229 del 22/9/2022 - dep. 2023, Esposito, Rv 284209). Pertanto la confisca degli immobili - che ha ovviamente natura "per equivalente" - va annullata senza rinvio, in quanto erroneamente disposta in riferimento a fatti di reato precedenti all'entrata in vigore della legge citata. 2 Il nsigliere es nsore 3. Invece, è pacifico che il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, può disporre, a norma dell'art. 240, comma secondo, n. 1 cod. pen., la confisca del prezzo e, ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen., la confisca "diretta" del prezzo o del profitto del reato, a condizione che vi sia stata una precedente pronuncia di condanna e che l'accertamento relativo alla sussistenza del reato, alla penale responsabilità dell'imputato e alla qualificazione del bene da confiscare come prezzo o profitto rimanga inalterato nel merito nei successivi gradi di giudizio (così, Sez. U., n. 15229 del 22/9/2022, Esposito, Rv 284209; Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264434 - 01). Condizioni, queste, che nel caso di specie indubbiamente sussistono e che il ricorrente non contesta. Per tali ragioni il ricorso va dichiarato inammissibile in relazione alla confisca della somma di denaro.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca per equivalente degli immobili. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 4 luglio 2023 Il Presid 1,te