Sentenza 26 giugno 2000
Massime • 1
Il reato di cui all'art.14, comma secondo, della legge 8 luglio 1998 n.230 (rifiuto del servizio militare per addotti motivi di coscienza da parte di soggetto che non abbia chiesto l'ammissione al servizio civile), in quanto espressamente attribuito alla competenza, originariamente, del pretore e, attualmente, del tribunale in composizione monocratica, non può essere considerato (benché lo status del soggetto attivo sia sicuramente quello di militare), come reato militare. Conseguentemente non possono trovare applicazione, con riguardo al suddetto reato, le circostanze attenuanti specificamente previste per i reati militari dall'art.48 c.p.m.p. (Conformi, Cass.I, ud. 26 giugno 2000 n.722,PM in proc. Del Bono, e Cass.I, ud.26 giugno 2000 n.725, PM in proc. Saveriano, non massimate).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/06/2000, n. 13320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13320 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott EDOARDO FAZZIOLI Presidente del 26/06/2000
1. Dott. GIORGIO SANTACROCE Consigliere SENTENZA
2. Dott. GIUSEPPE DE NARDO " N. 721
3. Dott. ANGELO VANCHERI " REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIOVANNI CANZIO " N. 12196/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE DI FIRENZEnei confronti di:
RI IA, nato a avverso la sentenza emessa il 22.9.1999 dal GIP del TRIBUNALE DI FRIIENZE;
Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. ANGELO VANCHERI;
Sentito il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore Generale, Dr.
il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentito il difensore avv. Roberto Lorenzini, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso, osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 22.9.1999 il G.I.P. del Tribunale di Firenze, procedendo con il rito abbreviato, dichiarava RI IA colpevole del reato di cui all'art. 14, comma 2, della legge 8.7.1998 n. 230 - per avere rifiutato di prestare il servizio militare di leva, adducendo motivi di coscienza, senza avere chiesto o comunque ottenuto l'ammissione al servizio civile, fatto commesso in Firenze il 22.7.1998 - condannandolo, previa concessione delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 48 - comma 1 n.
2 - c.p.m.p., ed applicando la diminuente del rito, alla pena di mesi due di reclusione.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, lamentando erronea applicazione della legge penale, sul rilievo che l'attenuante prevista dal comma 1 n. 2 dell'art. 48 c.p.m.p. è applicabile esclusivamente ai reati militari, laddove quello ascritto all'imputato non avrebbe tale carattere, in quanto previsto e punito in parte anche dalla legge penale comune.
Ciò premesso, rileva la Corte che il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
L'inadempimento, in genere, degli obblighi militari è stato storicamente sempre inquadrato come reato militare. Ne costituisce classico esempio, oltre alla diserzione, la mancanza alla chiamata, prevista dall'art. 151 del c.p.m.p., che ne costituisce, per così dire, l'antecedente storico e che consiste, come è noto, nella mancata presentazione, senza giusto motivo, nel reparto di destinazione e nel giorno prescritto, di colui che sia stato chiamato alle armi per adempiere il servizio di ferma. Al fine di scongiurare la cosiddetta "spirale delle condanne" - e cioè la reiterazione, fino al raggiungimento del limite di età previsto per l'adempimento del servizio di leva, delle condanne per reati previsti dal codice penale militare - nella quale, a causa della natura di reato omissivo permanente della mancanza alla chiamata, incorrevano gli obiettori di coscienza, ed a seguito di ripetuti interventi della Corte Costituzionale, è stata emanata la legge 15.12.1972 n. 772, che ha introdotto le norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza e che all'art. 8 conteneva delle specifiche disposizioni che, regolamentando su basi diverse la problematica, puniva con la reclusione da 2 a 4 anni sia colui che, ammesso ai benefici previsti dalla stessa legge, rifiutava il servizio militare non armato o quello civile (comma 1), sia colui che, non essendo stato ammesso ai medesimi benefici, rifiutava, prima di assumerlo, il servizio militare di leva, adducendo motivi di coscienza (comma 2). A seguito della entrata in vigore di tale legge, non dubitandosi - a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 113 del 1986 - che il reato previsto dal primo comma del citato art. 8 avesse natura di delitto comune, si è posta tuttavia la questione se quello previsto dal secondo comma avesse o meno natura militare. La giurisprudenza formatasi sul punto ha risolto la questione, affermando costantemente la natura militare del reato suddetto e, conseguentemente, la giurisdizione del giudice militare (v. Cass., Sez. I, sent. n. 149 del 05.04.1995, Cappucci;
Sez. I, sent. n. 325 del 31.03.1995, Mozzi, Sez. I, sent. n. 1400 del 10.02.1995, Leva;
Sez. I, sent. n. 1672 del 29.04.1991, Romagnoli;
Sez. I, sent. n. 1315 del 19.04.1991 (ud. del 18.03.1991), Bonagura, ecc.). Il medesimo problema circa la natura - militare o meno - del reato in esame si ripresenta oggi a seguito della entrata in vigore della nuova legge 8.7.1998 n. 230 sulla obiezione di coscienza, che ha abrogato la legge n. 772 del 1972, e che all'art. 14 delinea le condotte punibili in tema di rifiuto del servizio militare più o meno sulla falsariga delle norme contenute nella vecchia normativa. La nuova legge contiene tuttavia una disposizione che non era prevista in quella abrogata. Il terzo comma del citato art. 14 attribuisce espressamente la competenza a giudicare su entrambi i reati previsti e puniti dai primi due commi del medesimo articolo al pretore (ora tribunale in composizione monocratica) del luogo nel quale deve essere svolto il servizio civile o quello militare. Tale innovazione rappresenta, a parere di questa Corte, l'elemento che consente di superare tutta la precedente elaborazione giurisprudenziale in ordine alla natura militare del reato di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza e di affermare che il medesimo reato, ora previsto e punito dal secondo comma dell'art. 14 della legge 230/98, ha natura di delitto comune.
Ed invero, prescindendo dai principi elaborati in dottrina per la costruzione di una nozione del reato militare in quanto tale, non esistendo un modello legale "formale" per qualificare un certo tipo di reato come militare, si deve a tal fine fare necessariamente riferimento a certi parametri, come la collocazione della norma che lo prevede, il giudice al quale la cognizione di esso è attribuito, la specie di pena prevista, lo status del soggetto interessato, la natura dell'interesse protetto ecc.-
Orbene, i primi tre parametri fanno sicuramente optare per la natura comune del reato in esame, in quanto la norma incriminatrice è contenuta in una legge che regola prevalentemente tematiche non militari, il giudice competente è quello ordinario e la pena prevista è la normale reclusione.
Lo status del soggetto attivo è sicuramente quello militare, ma tale elemento non è certo decisivo al fine di stabilire la natura del reato, in quanto nessuno ha mai dubitato che un militare possa commettere reati comuni sia nell'ambito che al di fuori del servizio. Quanto al bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, normalmente individuato nella esigenza di garantire la regolare incorporazione degli obbligati al servizio di leva nella organizzazione militare, v'è da osservare che l'interesse da essa tutelato riguarda sì, prevalentemente, aspetti di carattere militare, ma esso attiene anche ad aspetti ed esigenze di altra natura, come, ad esempio, la necessità che il giusto riconoscimento dei valori legati alla obiezione di coscienza avvenga secondo le regole previste dalla legge e non in maniera disordinata ed incontrollata. Di conseguenza, l'interesse protetto dalla norma in esame concerne sia aspetti di natura militare che aspetti di natura diversa.
Se ne deve necessariamente dedurre che l'attribuzione della cognizione del reato in questione al giudice ordinario ha fatto cadere ormai l'ultima barriera che impediva finora il pieno riconoscimento di esso come reato comune, e che tale interpretazione risponda pienamente all'intento del legislatore di espungere definitivamente il reato di rifiuto del servizio di leva per motivi di coscienza dal novero dei reati militari, mentre continua ovviamente a farne parte la fattispecie di cui all'art. 151 c.p.m.p., che riguarda, oltre al caso della mancata presentazione, anche l'ipotesi del rifiuto del servizio militare senza giustificato motivo (v. Cass., Sez. I, sent. n. 13193 del 05.10.1990, Cospito). In tal modo risultano superate anche le osservazioni svolte dal difensore dell'imputato nella memoria difensiva da lui presentata e, in particolare, le accuse di irragionevolezza della normativa vigente qualora interpretata nel senso di escludere l'applicabilità della attenuante di cui al primo comma n. 2 dell'art. 48 c.p.m.p., prevista espressamente, è bene ricordarlo, per i reati esclusivamente militari.
Alla luce della considerazioni di cui sopra, l'attenuante di cui sopra, in quanto non applicabile nella fattispecie in esame, va esclusa e la sentenza impugnata va annullata limitatamente a tale punto per erronea applicazione della legge penale ai sensi della lett. b) del primo comma dell'art. 606 c.p.p.- In applicazione della disposizione di cui all'art. 620 lett. l) c.p.p. l'annullamento va pronunciato senza rinvio, in quanto, a seguito della esclusione della attenuante sopra specificata, questa Corte può procedere alla determinazione della pena sulla base degli stessi calcoli eseguiti dal giudice di merito.
Avendo tale giudice quantificato in mese 1 e giorni 20 di reclusione la riduzione di pena per la applicazione della suddetta attenuante, come sopra esclusa, occorre aggiungere alla pena di mesi 2, individuata dal GIP del Tribunale di Firenze come pena applicabile in concreto, la maggiorazione di un mese e 20 giorni di cui sopra, depurata di un terzo per il rito abbreviato, e quindi la differenza di un mese e tre giorni, per cui la pena da infliggere va determinata in mesi 3 e giorni 3 di reclusione (m. 2 + m. 1 e gg. 3 = m.
3. gg. 3), ferme restando le altre statuizioni.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'attenuante di cui all'art. 48, comma 1 n. 2, c.p.m.p., che esclude, e, per l'effetto, determina la pena complessiva in mesi 3 e giorni 3 di reclusione.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2000