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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 13/05/2025, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5564/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona della giudice Willelma Monterotti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al primo grado di merito al n. R.G. 5564/2024 promossa da
(P. IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore sig. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
Alessandra Amatucci ed elettivamente domiciliato presso lo studio del nominato difensore, giusta procura alle liti redatta su foglio separato, depositata telematicamente e sottoscritta e autenticata con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, terzo periodo, c.p.c., da ritenersi in calce all'atto di citazione in opposizione a precetto depositato il 29 ottobre 2024
ATTORE contro
(P. IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 della dott.ssa in qualità di responsabile del contenzioso esattoriale della Controparte_2
Regione Marche (autorizzata con procura speciale autenticata dal notaio Persona_1 del 25.07.2024 racc. 12772 repertorio 181515), rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Fabretti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del nominato difensore, come da procura alle liti redatta su foglio separato, depositata telematicamente e sottoscritta e autenticata con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, terzo periodo, c.p.c., da ritenersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11 dicembre 2024
1 CONVENUTA nonché
(C.F. P. Controparte_3 P.IVA_3
IVA ), in persona del presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti P.IVA_4
Floro Flori, Susanna Mazzaferri e Silvana Mariotti ed elettivamente domiciliato presso l' Controparte_4
CONVENUTO
Oggetto: giudizio di opposizione all'intimazione di pagamento di cartelle esattoriali.
Conclusioni delle parti: all'udienza dell'11 aprile 2025, svoltasi mediante collegamento da remoto ex art. 127bis c.p.c., i difensori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso la causa ex art. 281sexies c.p.c. che è stata trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'articolo citato. Si riportano qui di seguito le rispettive conclusioni:
- per parte attrice: “disporre, anche inaudita altera parte, o previa fissazione di urgente udienza, la sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli esecutivi impugnati, stante la sussistenza del fumus, rappresentato dalla fondatezza delle eccezioni sopra argomentate, e del periculum in mora, integrato dal rischio concreto che il ricorrente subisca ingiuste azioni esecutive per euro 55.369,01 euro in forza di titoli esecutivi nulli / illegittimi per le ragioni spiegate;
dichiarare che l' e l non hanno il diritto di procedere ad Controparte_1 CP_4 esecuzione forzata per i motivi esposti in narrativa, ordinando la cancellazione dei ruoli esattoriali riproduttivi dei seguenti atti:
”.
2 - per parte convenuta (di seguito : “Voglia il Controparte_5 CP_6
Tribunale di CO,
In via preliminare, sulla domanda cautelare avanzata dall'attore, rigettare la stessa per carenza dei requisiti di legge
Nel merito
In via preliminare di rito: Rilevato che tutte le cartelle sono di natura tributaria ovvero di natura contributiva e la domanda afferisce alla notifica delle stesse, dichiarare la propria carenza di giurisdizione;
con ogni provvedimento consequenziale tenendo comunque conto della possibilità dell'attore ad adire sin da subito il Giudice competente.
Ancora in via preliminare di rito: Voglia il Giudice del Tribunale di CO dichiarare la inammissibilità della domanda per violazione del principio del ne bis in idem con riferimento a tutti gli atti già opposti avanti al medesimo Tribunale (civile e lavoro).
Nel merito: e nella denegata ipotesi di ammissibilità del giudizio avanti al Giudice Ordinario, rigettare l'opposizione in quanto INFONDATA rispetto a tutte le eccezioni svolte.
Vinte le spese e con condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c. stante la temerarietà dei motivi già sviluppati e da sempre respinti da parte del Tribunale di CO (si riserva la produzione delle relative sentenze e i relativi aggiornamenti nei termini di cui all'art. 171 ter n.2 c.p.c)..”.
- per parte convenuta (di seguito : Controparte_3 CP_4
“Voglia il Giudice adito, respinte tutte le avverse eccezioni, deduzioni e richieste di merito ed istruttorie,
IN VIA CAUTELARE: RIGETTARE l'istanza di parte attrice, concernente la sospensione degli atti impugnati, in quanto infondata la avversa opposizione e quindi risultando la istanza carente del fumus e del periculum in mora;
NEL RITO, Pregiudizialmente, dichiarare la propria incompetenza territoriale, affermando la competenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di PESARO;
In subordine, sempre nel rito, con riferimento ai crediti dichiarare la competenza della CP_4
Sezione Lavoro e quindi del Giudice del Lavoro del Tribunale di CO, assumendo i relativi provvedimenti di rito;
Preliminarmente, dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' per quanto di ragione, CP_4 per le ragioni ampiamente specificate in premessa;
3 Dichiarare inammissibile e comunque respingere l'opposizione proposta da
[...]
, riconoscendo ed affermando la sussistenza dei crediti recati dagli AVVISI Parte_1
DI ADDEBITO opposti e per l'effetto condannare parte attrice al pagamento delle somme così come ivi indicate, o di quelle che risulteranno comunque accertate come dovute in corso di causa per i periodi contributivi evidenziati negli atti opposti, a titolo di contributi, sanzioni ed accessori come per legge.
In subordine, nella non creduta ipotesi di annullamento dei menzionati AVVISI DI
ADDEBITO, accertato in corso di causa il diritto dell'Ente resistente, condannare la Società attrice al pagamento della somma che risulterà dovuta a titolo di contributi, sanzioni ed accessori.
Con condanna della Società attrice al pagamento di spese e competenze di lite.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La , con atto di citazione Parte_1 ritualmente notificato, ha introdotto il presente giudizio di opposizione al precetto impugnando l'avviso di intimazione dell' n. 00320249005743764/000 (doc. 1 dell'atto di CP_6 citazione) del 27.9.2024, notificatole in data 7.10.2024, con il quale l'ente richiedeva l'immediato pagamento dell'importo di euro 55.369,01 relativo alle seguenti cartelle esattoriali ed avvisi di addebito:
-Cartella 00320200008082287000, notificata il 20/01/2022, importo 842,60;
-Cartella 00320200010220378000, notificata il 02/02/2022, importo 280,84;
-Cartella 00320200010892612000, notificata il 16/09/2022, importo 2.880,53;
-Cartella 00320210001700753000, notificata il 23/03/2022, importo 2.838,44;
-Cartella 00320210004330835000, notificata il 10/06/2022, importo 128,35;
-Cartella 00320210007381639000, notificata il 03/08/2022, importo 1.071,69;
-Cartella 00320220005783638000, notificata il 13/07/2022, importo 1.046,73;
-Cartella 00320220006903779000, notificata il 19/09/2022, importo 7.373,13;
-Cartella 0032022000693880000, notificata il 19/09/2022, importo 3.730,69;
-Cartella 0032023001056428000, notificata il 19/09/2023, importo 1.023,98;
-Avviso di addebito 30320190001455039000, notificato il 27/09/2019, importo 6.437,41;
-Avviso di addebito 30320190001455847000, notificato il 27/09/2019, importo 3.304,34;
-Avviso di addebito 30320190002429014000, notificato il 14/12/2019, importo 4.393,37;
-Avviso di addebito 30320220001404945000, notificato il 27/09/2022, importo 18.599,19;
4 -Avviso di addebito 30320230000375052000, notificato il 20/10/2023, importo 1.365,58.
L'attore preliminarmente ha precisato che la legittimità di alcuni avvisi di addebito e cartelle ivi impugnati è attualmente al vaglio di altro giudice (segnatamente le cartelle nn.
00320210001700753000, 00320210004330835000, 00320210007381639000,
00320220005783638000, 00320220006903779000, 00320230010564528000 innanzi al giudice ordinario del Tribunale di CO R.G. 3600/2024; gli avvisi di addebito nn.
30320220001404945000 e 30320230000375052000 innanzi al giudice del lavoro del
Tribunale di CO R.G. 316/2024; gli avvisi di addebito nn. 30320190001455039000,
30320190001455847000 e 30320190002429014000 innanzi al Tribunale di CO R.G.
1225/2022).
Di seguito, la ha affrontato la Parte_1 questione pregiudiziale della giurisdizione affermando la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, atteso che il presente giudizio verterebbe sulla contestazione del diritto dell' di procedere all'esecuzione (cfr. Corte di cassazione, SS.UU., ordinanza CP_6
7822/2020).
Parte attrice, quindi, ha dedotto l'illegittimità dell'atto di intimazione sulla base dei seguenti motivi:
1) intervenuta estinzione di tutti i ruoli esattoriali ivi sottesi ex art. 1, commi 537 e ss., L.
228/2012, dal momento che sull'istanza di sospensione dell'esecuzione del predetto avviso presentata e notificata dalla società all' in data 17.7.2024 (doc. 2 dell'atto di citazione) si CP_6 sarebbe formato silenzio-assenso, avendo l' omesso di riscontrarla ed essendo ormai CP_6 decorso inutilmente il termine di 220 giorni;
2) inesistenza delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito o quantomeno inesistenza/nullità/illegittimità della notifica degli stessi, dal momento che l'attore non ha mai ricevuto la notifica di suddetti atti e l' non li ha neppure allegati all'intimazione CP_6 successivamente notificata, con conseguente nullità/illegittimità/annullabilità di quest'ultimo atto, in quanto violativo del diritto alla difesa del contribuente, il quale avrebbe potuto dimostrare la nullità della pretesa in fase endoprocedimentale, e carenza dei presupposti per avviare il processo esecutivo esattoriale;
5 3) intervenuta prescrizione dei crediti vantati nei confronti dell'odierno ricorrente relativamente ai debiti riferiti alle annualità 2015-2019, in assenza di qualsiasi prova circa l'interruzione del termine prescrizionale quinquennale.
Per tutti i motivi di cui sopra, la ha Parte_1 avanzato istanza di accertamento e dichiarazione dell'assenza in capo all' del diritto di CP_6 avviare la procedura esecutiva, con consequenziale cancellazione dei ruoli esattoriali indicati nell'avviso di intimazione n. 00320249005743764/000.
2. L' ha chiesto il rigetto dell'opposizione eccependo e deducendo: CP_6
a) in via pregiudiziale, la carenza di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, avendo controparte contestato la validità della notifica delle cartelle esattoriali indicate nell'intimazione, eccezione ricadente -secondo richiamata giurisprudenza- nell'ambito dei fatti oggetto di cognizione del giudice tributario;
parte convenuta ha altresì prodotto le notifiche contestate in formato .eml evidenziando che trattasi degli originali di notifica (docc.
4-18B allegati alla comparsa);
b) in via preliminare, la preclusione del ne bis in idem per le cartelle nn.
003202000010892612000, 00320210001700753000, 00320210004330835000,
00320210007381639000, 00320220005783638000, 00320230010564528000, avuto riguardo alla sentenza resa dal giudice ordinario del tribunale di CO in data 5.12.2024 nell'ambito del procedimento R.G. 3600/2024 (doc. 2 della comparsa), non ancora definitiva;
alla sentenza parziale resa dal giudice del lavoro del tribunale di CO in data 11.6.2024 nell'ambito del procedimento R.G. 316/2024 (doc. 3 della comparsa), da ritenersi definitiva ex art. 278 c.p.c. visto che controparte non ha operato riserva di appello nella prima difesa utile;
all'ordinanza resa dallo stesso giudice del lavoro del tribunale di CO in data
6.9.2024 nell'ambito del medesimo procedimento (doc. 3bis della comparsa); e alla sentenza resa dal giudice del lavoro del tribunale di CO in data 13.2.2023 nell'ambito del procedimento R.G. 1225/2022;
c) nel merito, l'infondatezza della tesi di parte in relazione all' intervenuta estinzione di tutti i ruoli esattoriali ex art. 1, commi 537 e ss., L. 228/2012 per formazione del silenzio-assenso dell' avendo quest'ultima riscontrato l'istanza notificatale in data 9.7.2024 il giorno CP_6 seguente dichiarando di non potere accogliere la richiesta in quanto carente dei presupposti
6 di ammissibilità (docc. 23-24 della comparsa);
d) il mancato decorso della prescrizione per i crediti qui azionati, considerando le avvenute notifiche delle cartelle, degli avvisi di addebito e degli atti successivi alle stesse (docc. 19-22 della comparsa), nonché la proposizione dei giudizi di cui sopra.
Per tutti i motivi di cui sopra, l' ha chiesto in via pregiudiziale di accertare e CP_6 dichiarare la carenza di giurisdizione del giudice ordinario;
in via preliminare di dichiarare l'inammissibilità della domanda per violazione del principio del ne bis in idem con riferimento a tutti gli atti già opposti avanti al medesimo tribunale (civile e lavoro); nel merito, di rigettare l'opposizione in quanto infondata;
con condanna della controparte ex art. 96 c.p.c., stante la temerarietà dei motivi già sviluppati e da sempre respinti da parte del tribunale di CO.
3. L' costituendosi, ha chiarito innanzitutto che gli avvisi di addebito qui CP_4 impugnati, gli unici riferibili al suo rapporto creditorio nei confronti dell'odierna parte attrice, sono frattanto tutti al vaglio di altri giudici. In particolare, gli avvisi di addebito nn.
30320190001455039000, 30320190001455847000 e 303 20190002429014000 sono stati oggetto, nell'ambito del procedimento R.G. 1225/2022 (doc. 1 allegato alla comparsa), di una prima declaratoria di incompetenza territoriale del giudice del lavoro di CO a favore del giudice del lavoro di Pesaro, presso il quale le parti successivamente hanno riassunto il giudizio (R.G.383/2023) e attualmente si è in attesa dell'emanazione della sentenza;
gli avvisi di addebito 30320220001404945000 e 30320230000375052000 sono stati anch'essi oggetto, nell'ambito del procedimento R.G. 316/2024 (doc. 3 allegato alla comparsa), di una prima declaratoria di incompetenza territoriale del giudice del lavoro di CO a favore del giudice del lavoro di Pesaro e attualmente si è in attesa dell'eventuale notifica del ricorso in riassunzione dalla controparte.
Quindi, parte convenuta si è associata alla richiesta di rigetto dell'opposizione CP_4 avanzata dall' eccependo e deducendo: CP_6
i) in via pregiudiziale, la competenza funzionale e territoriale del giudice del lavoro di Pesaro ex artt. 615, 618bis (come interpretati da Cass. civ. n. 3230/10) e 444, comma 3, c.p.c., dal momento che tutti gli avvisi di addebito indicati nell'intimazione impugnata sono relativi a modelli DM trasmessi dalla , in qualità di Parte_1 datrice di lavoro, all' di Pesaro poi rimasti insoluti e, dunque, ineriscono sotto il primo CP_4
7 profilo alla materia previdenziale e sotto il secondo profilo ad una posizione contributiva gestita dalla sede di Pesaro;
CP_4
ii) in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva dell' essendo estraneo CP_4 all'attività esecutiva e/o comunque successiva alla notifica degli avvisi di addebito, con conseguente legittimazione passiva esclusiva dell' CP_6
iii) nel merito, l'infondatezza della tesi di parte in relazione all'intervenuta estinzione di tutti i ruoli esattoriali ex art. 1, commi 537 e ss., L. 228/2012 per formazione del silenzio-assenso dell' da una parte, perché la società ha presentato istanza di sospensione soltanto in CP_6 data 17.07.2024, quando era abbondantemente spirato il termine decadenziale di gg. 60 stabilito dal comma 538 dell'art. 1 della l. 228/2012 e, dall'altra, perché la stessa non versava in alcune delle ipotesi di ammissibilità dell'istanza contemplate dalla richiamata normativa;
iv) la non opponibilità e contestabilità dei fatti estintivi o modificativi della pretesa creditoria, eventualmente verificatisi prima della notifica degli avvisi di addebito qui opposti, tramite l'impugnazione dell'intimazione, attesa la mancata opposizione di controparte avverso gli avvisi di debito, non avvenuta entro il termine perentorio di 40 giorni dalla data della notifica degli stessi (doc. 4 allegato alla comparsa) (cfr. Cass. civ. 8624/93);
v) il mancato decorso della prescrizione dei crediti azionati, atteso che questi ultimi sono relativi a contributi compresi nell'arco temporale luglio 2018 - marzo 2023 e dunque si collocano tutti entro i cinque anni antecedenti alla notifica del provvedimento oggetto di opposizione (senza considerare peraltro la sospensione dei termini disposta dai provvedimenti governativi assunti in tempo di pandemia); vi) l'inammissibilità di eccezioni relative alla mancata produzione degli originali delle cartelle e degli avvisi di debito, dato che gli originali in questo caso sono proprio quelli ricevuti mediante la notifica a mezzo pec, trattandosi di documenti in formato nativo digitale e non di copie fotostatiche degli originali di notificazione;
vii) l'inammissibilità di eccezioni relative alla nullità dell'avviso di addebito, essendo le stesse contestazioni formali dell'avviso e del verbale, come tali da sollevarsi entro il termine di 20 giorni decorrenti dalla notifica dell'avviso stesso a mente dell'art. 617 c.p.c.
Per tutti i motivi di cui sopra, l' ha chiesto in via pregiudiziale di accertare e CP_4 dichiarare l'incompetenza del giudice ordinario di CO a favore del giudice del lavoro di
8 Pesaro, o quantomeno del giudice di lavoro di CO;
in via preliminare, di dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' nel merito, di dichiarare inammissibile e CP_4 comunque respingere l'opposizione proposta da parte attrice, riconoscendo e affermando la sussistenza dei crediti recati dagli avvisi di addebito opposti e per l'effetto di condannare parte attrice al pagamento delle somme così come ivi indicate, o di quelle comunque accertate come dovute in corso di causa;
nel caso di annullamento degli avvisi di addebito, di condannare parte attrice al pagamento della somma che risulterà dovuta a titolo di contributi, sanzioni e accessori.
Il processo non ha necessitato di alcuna attività istruttoria ulteriore, in quanto documentale.
4. L'opposizione è infondata e va integralmente rigettata per le seguenti motivazioni.
Nel caso di specie, tenuto conto che, per giurisprudenza costante, la giurisdizione si determina in base alla natura della situazione giuridica dedotta in lite, a prescindere dalla procedura di esazione adottata (cfr. Cass. civ., Sez. un., ordinanza n. 19523 del 23/07/2018 che a sua volta richiama Cass. civ., Sez. un., n. 15168/10; Cass. civ., Sez. un. n. 6539/10;
Cass. civ., Sez. un., n. 7399/07) occorre muovere, innanzitutto, dall'individuazione della natura dei crediti sottesi all'intimazione di pagamento n. 00320249005743764/000, qui opposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c., che comporta la riconduzione di tali pretese creditorie a due distinte categorie, tributaria e previdenziale, in relazione alle quali vanno svolte differenti considerazioni.
In particolare, avuto riguardo alle produzioni documentali dell' e dell' CP_6 CP_4 emerge con evidenza la natura tributaria dei crediti afferenti alle cartelle esattoriali e la natura previdenziale dei crediti afferenti agli avvisi di addebito, segnatamente:
-Cartella 00320200008082287000, notificata il 20/01/2022, importo 842,60 – tassa automobilistica;
-Cartella 00320200010220378000, notificata il 02/02/2022, importo 280,84 – IRPEF sanzione pecuniaria;
-Cartella 00320200010892612000, notificata il 16/09/2022, importo 2.880,53 – INAIL regolazione premio;
-Cartella 00320210001700753000, notificata il 23/03/2022, importo 2.838,44 - IVA;
9 -Cartella 00320210004330835000, notificata il 10/06/2022, importo 128,35 – diritto annuale
Camera di Commercio;
-Cartella 00320210007381639000, notificata il 03/08/2022, importo 1.071,69 – Tassa automobilistica;
-Cartella 00320220005783638000, notificata il 13/07/2022, importo 1.046,73 – Tassa automobilistica;
-Cartella 00320220006903779000, notificata il 19/09/2022, importo 7.373,13 – Sanzioni pecuniarie;
-Cartella 0032022000693880000, notificata il 19/09/2022, importo 3.730,69 – INAIL rate premio;
-Cartella 0032023001056428000, notificata il 19/09/2023, importo 1.023,98 – tassa automobilistica;
-Avviso di addebito 30320190001455039000, notificato il 27/09/2019, importo 6.437,41 – modello DM 10;
-Avviso di addebito 30320190001455847000, notificato il 27/09/2019, importo 3.304,34 – modello DM 10;
-Avviso di addebito 30320190002429014000, notificato il 14/12/2019, importo 4.393,37 – modello DM 10;
-Avviso di addebito 30320220001404945000, notificato il 27/09/2022, importo 18.599,19 – modello DM 10;
-Avviso di addebito 30320230000375052000, notificato il 20/10/2023, importo 1.365,58 – modello DM 10.
Ciò premesso, appare dirimente ai fini del decidere l'eccezione sollevata da parte convenuta di difetto di giurisdizione a favore del giudice tributario in riferimento alle n. CP_6
10 cartelle di pagamento e l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte convenuta a favore del giudice del lavoro del tribunale di Pesaro in riferimento ai n. 5 CP_4 avvisi di addebito aventi a oggetto crediti CP_4
In primo luogo, per quanto riguarda le citate cartelle esattoriali, si pone, come anticipato, un problema di giurisdizione, atteso che, da una parte, le controversie relative ai crediti tributari ricadono nelle materie sottoposte al vaglio della giurisdizione speciale delle
10 commissioni tributarie, dall'altra, le pretese esecutive, cioè l'esecuzione forzata di detti crediti
(in particolare, tenendo conto che tanto le cartelle esattoriali quanto il successivo avviso di intimazione sono assimilabili, per contenuto e funzione, al precetto), ricadono nelle materie sottoposte al vaglio della giurisdizione ordinaria.
In particolare, la linea di demarcazione della giurisdizione, posta dalla cartella di pagamento e dall'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere, viene delineata dal legislatore ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 (Codice del processo tributario)1: “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica”.
Ai sensi dell'art. 19 del Codice del processo tributario, poi, il legislatore individua gli atti autonomamente impugnabili innanzi al giudice tributario -fra i quali rientra la cartella di pagamento- e precisa, nel terzo comma del medesimo disposto normativo, che: “la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente
l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”.
Come chiarito dalla nota pronuncia della Cass. civ., Sez. un., ordinanza n. 7822 del
14/4/2020, tra le ipotesi di mancata notificazione devono ricomprendersi “a) sia alla fattispecie in cui qualsiasi attività notificatoria dell'atto impugnabile sia stata omessa;
b) sia alla fattispecie in cui un'attività notificatoria sia stata eseguita, ma con difformità tali dal modello legale da ridondare in notificazione inesistente;
c) sia ancora all'ipotesi in cui l'attività notificatoria sia stata eseguita in modo nullo, atteso che l'atto nullo è inidoneo a produrre i suoi effetti e, quindi, deve considerarsi inidoneo ad essere apprezzato come notificazione”.
Da ciò i giudici di legittimità deducono che la cognizione della questione della nullità, della inesistenza o della mancanza della notifica della cartella esattoriale non è deducibile
11 come ragione di impugnazione dell'atto dell'esecuzione davanti al giudice ordinario per il fatto che è questione che appartiene alla giurisdizione tributaria. Infatti, sarebbe errato sostenere che il riferimento alla “notifica” di cui all'art. 2 cit. “vada inteso nel senso che una notifica vi debba essere stata, e che, dunque, se non vi sia stata o sia stata fatta in modo inesistente o sia stata fatta in modo nullo e, dunque, tale da non potersi ritenere idonea notifica, gli atti di esecuzione esattoriale non possano ritenersi ad essa successivi alla stregua del citato art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, potendolo essere cioè solo in presenza di una notifica valida secondo l'ordinamento. Con la conseguenza che di fronte ad atti di esecuzione che conseguano in situazione di mancanza, di inesistenza o di nullità della notifica, sia configurabile la giurisdizione ordinaria e non lo sia quella tributaria”; dovendo piuttosto ritenersi che
“essendo la notifica della cartella e dell'intimazione di pagamento necessarie perché sia l'una che l'altra siano produttive dei loro effetti (salva l'ipotesi che vi siano stati equipollenti della notifica stessa), è logica implicazione il ritenere che nell'ambito della previsione della impugnabilità dell'una e dell'altra dinanzi alla giurisdizione tributaria, prevista dall'art. 19, non possa non essere compresa la deduzione, come ragione di impugnabilità, del fatto che tali non abbiano prodotto i loro effetti in ragione o della mancanza o della inesistenza o della nullità della loro notificazione. D'altro canto, quando viene riservata ad un giudice la cognizione di un atto in quanto notificato, l'ambito del controllo deferitogli non può non comprendere
l'esistenza e validità della notificazione, perché altrimenti se tale controllo fosse riservato ad altro giudice, si avrebbe che il controllo del primo risulterebbe in modo incoerente condizionato dall'instaurazione del giudizio sulla notificazione davanti al secondo”.
Dunque, secondo la Corte, il sistema delineato dall'art. 2 cit. in relazione alla linea di demarcazione fra la giurisdizione tributaria e quella ordinaria riguardo all'attuazione coattiva della pretesa tributaria va in definitiva interpretato nel senso che “a) alla prima, ancorché la pretesa tributaria si fosse manifestata con un atto esecutivo, spettava la cognizione di ogni questione con cui si fossero fatti valere fatti relativi alla pretesa tributaria e su di essa incidenti: a1) sia in senso formale, cioè in quanto afferenti ad atti di manifestazione di essa come provvedimenti autoritativi ed alle regole della loro adozione come atti amministrativi, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, e ciò tanto se validamente avvenute quanto se mancate o inesistenti;
a2) e sia in senso sostanziale, cioè in quanto afferenti ai fatti costitutivi, modificativi od impeditivi della pretesa tributaria in senso sostanziale, ove però manifestatisi fino alla notificazione della cartella o dell'intimazione di pagamento (in questo secondo caso con la precisazione fatta in precedenza) se validamente avvenute e fino allo stesso atto
12 esecutivo, se quella notificazione fosse mancata o fosse avvenuta in modo inesistente o invalido;
b) alla seconda la cognizione: b1) sia delle questioni inerenti la forma dell'atto esecutivo e dunque la sua legittimità formale;
b2) sia, se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali (restando, come s'è detto, in caso contrario attribuita alla giurisdizione tributaria la relativa cognizione, tanto se la contestazione fosse stata di nullità, quanto di mancanza, quanto di inesistenza della notifica di detti atti), dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in excutivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o, è da precisare (giusta quanto si è prima osservato), successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione”.
Sotto altro e connesso profilo la medesima pronuncia, in sintesi e per quanto qui di interesse, ha chiarito che a seguito della sentenza additiva della Corte Costituzionale, n. 114 del 2018, che ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), come sostituito dall'art. 16 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337), nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 del codice di procedura civile” la tutela ai sensi dell'art. 615
c.p.c. deve ritenersi ammissibile non solo quando “la contestazione del diritto di procedere all'esecuzione riguardi vicende della pretesa esecutiva tributaria rappresentate da fatti successivi alla notificazione della cartella o dell'intimazione di pagamento” e cioè quando c'è una valida ed incontestata notifica di detti atti, ma, considerando l'espresso riferimento della motivazione ad una esclusione dell'opposizione a sensi dell'art. 615 c.p.c. con una funzione recuperatoria della tutela esperibile davanti alla giurisdizione tributaria, anche quando “l'opposizione si fondi su fatti estintivi o comunque incidenti sulla pretesa tributaria oggetto di esecuzione forzata che si verifichino in una situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notifica della cartella e, dunque, di avvenuta conoscenza di tali atti solo a seguito del compimento di un atto esecutivo, allorquando, però, il contribuente per dedurre detti fatti non abbia bisogno, al fine di dimostrarne la verificazione, di sostenere che essa dipenda dalla mancata notificazione della cartella, dalla inesistenza della sua notificazione o dalla nullità della sua notificazione pur avvenuta. Il fatto deducibile con l'opposizione all'esecuzione deve dedursi come rilevante e,
13 dunque, come verificatosi secondo la fattispecie normativa regolatrice della pretesa tributaria, non già perché è mancata, è stata inesistente o nulla la notificazione della cartella o dell'intimazione, bensì nonostante ciò e, dunque, in modo indifferente rispetto a dette evenienze. In tal caso il contribuente deduce un fatto che non suppone la deduzione e, dunque, l'impugnazione della cartella in quanto non notificata, o notificata in modo invalido o inesistente e che, dunque, non suppone l'attivazione della giurisdizione tributaria. Ciò, perché il fatto non si è, o meglio non si deduce, verificato in ragione ed a causa di quella mancanza, invalidità o inesistenza”.
In questi termini, i giudici di legittimità hanno sostenuto in relazione all'eccezione di prescrizione che se la parte ritiene che essa si sia verificata perché la notifica della cartella o dell'intimazione è mancata, è stata nulla o è stata eseguita in modo inesistente e, quindi, non si è potuto verificare un effetto interruttivo del corso della prescrizione, il preteso fatto estintivo "prescrizione" suppone, per essere apprezzato, l'accertamento di detti vizi della notifica e, dunque, si risolve in una censura il cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite l'impugnazione della cartella o dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite ed in forza dell'atto esecutivo che ne rivela l'esistenza; viceversa, se la prescrizione si assume verificata per il decorso del tempo dopo una valida notifica o comunque per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o dalla sua nullità
l'opposizione innanzi al giudice ordinario ex art. 615 c.p.c. è ammissibile.
In conclusione, le citate Sezioni Unite, sulla scorta di tutte le considerazioni riportate, hanno pronunciato il seguente principio di diritto “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R. n.
602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale
(a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella
14 esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione” che risulta oggi consolidato in quanto incontestato nel panorama giurisprudenziale (cfr. ex multibus Cass. civ., Sez. un., ordinanza n. 18813 del 6/7/2021; Cass. civ., Sez. un., sentenza n. 26817 del 16/10/2024).
Tornando al caso di specie, dunque, in applicazione degli insegnamenti della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite appena citata, avuto riguardo alle eccezioni mosse da parte attrice a sostegno della propria domanda, ed in particolare, all'eccepita inesistenza delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito o quantomeno inesistenza/nullità/illegittimità della notifica degli stessi, nonché all'eccepita intervenuta prescrizione dei crediti sottesi all'intimazione di pagamento, in assenza di qualsiasi prova della notifica dei predetti atti e dunque dell'avvenuta interruzione del termine prescrizionale quinquennale, appare evidente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in riferimento alle pretese avanzate da parte attrice in relazione alle cartelle nn. 00320200008082287000, 00320200010220378000,
00320200010892612000, 00320210001700753000, 00320210004330835000,
00320210007381639000, 00320220005783638000, 00320220006903779000,
0032022000693880000, 0032023001056428000, a favore del giudice tributario nella cui giurisdizione ricadono gli accertamenti richiesti.
5. Ciò precisato, in relazione agli avvisi di addebito sopra menzionati, invece, vanno svolte le seguenti considerazioni.
Come anticipato, gli stessi afferiscono a modelli DM trasmessi dalla
, in qualità di datrice di lavoro, all' di Parte_1 Parte_1 CP_4
Pesaro poi rimasti insoluti e, dunque, afferiscono alla materia previdenziale.
Stante tale natura delle suddette pretese creditorie, va innanzitutto escluso che si possa ipotizzare la giurisdizione del giudice tributario, mancando del tutto un atto qualificato, rientrante nelle tipologie di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, o ad esse assimilabili, che costituisca esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà- soggezione proprio del rapporto tributario (cfr. la già citata Cass. civ., Sez. un., ordinanza n.
19523 del 23/07/2018 che richiama Cass. civ., Sez. un.n. 26149/17).
15 Pacifica la giurisdizione ordinaria, a mente dell'art. 618bis, comma primo, in combinato disposto con l'art. 442 c.p.c. va dichiarata la competenza funzionale e inderogabile del giudice del lavoro.
In particolare, ai sensi dell'art. 443, comma terzo, c.p.c. il giudice del lavoro territorialmente competente risulta essere quello del tribunale di Pesaro, tenuto conto che tutti gli avvisi di addebito di cui si discute risultano emessi dalla sede di Pesaro (cfr. ex CP_4 multibus Cass. civ., Sez. L, ordinanza n. 17038 del 19/08/2005).
Conclusivamente, in relazione agli avvisi di addebito nn. 30320190001455039000,
30320190001455847000, 30320190002429014000, 30320220001404945000,
30320230000375052000 va dichiarata l'incompetenza del tribunale ordinario di CO a favore della competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, di Pesaro, davanti al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine massimo consentito dalla legge.
6. In applicazione dell'art. 91 c.p.c., parte attrice deve essere condannata a rimborsare alle parti convenute opposte le spese processuali da quest'ultime anticipate, liquidate, in mancanza di nota spese, in applicazione del d.m. n. 55 del 2014, parametri previsti per le cause di valore pari al decisum, nella misura dei valori medi per tutte le fasi in relazione alla parte convenuta e valori medi per le sole fasi per le fasi di studio, introduttiva e CP_6 decisionale in relazione alla parte convenuta non avendo quest'ultima depositato le CP_4 memorie ex art. 171ter c.p.c.
Sul punto si rileva che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che solo l'eccezione di incompetenza territoriale inderogabile ha natura decisoria, indipendentemente dalla circostanza che la controparte vi abbia aderito, e pertanto solo tale tipo di eccezione comporta l'obbligo del tribunale che si dichiara incompetente di pronunciarsi sulle spese del procedimento (cfr. Cass. n. 11764 del 2016; Cass. n. 17187 del 2019; Cass. n. 32003 del 2021;
Cass. n. 1848 del 2022 Cass. n. 20153 del 2023; Cass. n. 21300 del 2024).
Al contrario, nell'ipotesi prevista dall'art. 38, comma 2, c.p.c., l'adesione del convenuto all'eccezione di incompetenza territoriale proposta dall'attore comporta l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza, risultando essa risolta dall'accordo formatosi nel processo. Da ciò consegue che il giudice non può nemmeno pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo
16 provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa (cfr. Cass. n. 15017 del 2022; Cass. n. 25180 del 2013).
Nella specie è ravvisabile un'ipotesi di competenza territoriale inderogabile ex art. 444 c.p.c., pertanto devono essere liquidate le spese processuali.
7. Ricorrono i presupposti per la condanna della parte opponente ex art. 96, terzo comma c.p.c, alla luce della condotta processuale tenuta dalla difesa di parte opponente.
La condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c., applicabile d'ufficio (peraltro nella specie sollecitata dall' in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere CP_6 pubblicistico, autonoma e indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi primo e secondo, c.p.c. e con queste cumulabile, volta al contenimento dell'abuso dello strumento processuale.
L'istituto introdotto dalla novella del 2009 "risponde ad una funzione sanzionatoria delle condotte di quanti, abusando del proprio diritto di azione e di difesa, si servano dello strumento processuale a fini dilatori, contribuendo così ad aggravare il volume (già di per sé notoriamente eccessivo) del contenzioso e, conseguentemente, ad ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti". La condanna d'altronde è adattabile anche d'ufficio, e ciò "la sottrae all'impulso di parte e ne conferma, ulteriormente, la finalizzazione alla tutela di un interesse che trascende (o non è, comunque, esclusivo) quello della parte stessa,
e si colora di connotati innegabilmente pubblicistici" per cui si tratta di una "condanna di natura sanzionatoria e officiosa [...] per l'offesa recata alla giurisdizione" (cfr. Corte Cost. n. 152 del 2016).
Alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subìto la lesione, poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile, sicché non è ontologicamente incompatibile con l'ordinamento italiano l'istituto, di origine statunitense, dei "risarcimenti punitivi"( Cass. S.U. n. 16601 del 2017): nella motivazione della sentenza richiamata l'art. 96
u.c. c.p.c è stato inserito nell'elenco delle fattispecie rinvenibili, nel nostro sistema, con funzione di deterrenza.
Il discrimine tra esercizio del diritto processuale e abuso del diritto processuale deve concretizzarsi nella presenza di malafede o colpa grave, non potendosi sostenere - tenuto conto della tutela costituzionale e sovranazionale della fruizione della giurisdizione pubblica - che quel che è una vera sanzione discenda da una sorta di responsabilità oggettiva per l'esito
17 sfavorevole del processo;
agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile (cfr. Cass. n. 3003 del 2014; Cass. n. 3376 del 2016;
Cass. n. 19285 del 2016; Cass. n. 28658 del 2017; Cass. n. 7901 del 2018; Cass. n. 5725 del
2019; Cass. n. 17814 del 2019; Cass. n. 34693 del 2022; Cass. n. 19948 del 2023; vi è orientamento che appare allo stato minoritario che afferma la non necessità del riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, cfr. Cass. n. 27623 del 2017, alla cui ampia motivazione si rinvia;
Cass. n. 29812 del 2019; Cass. n. 20018 del 2020; Cass. n. 3830 del 2021; Cass. n. 22208 del 2021).
In relazione a ciò, va ribadito, a mero titolo esemplificativo, che ai fini della condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c. può costituire abuso del diritto all'impugnazione la proposizione di un ricorso per cassazione basato su motivi manifestamente incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata, o completamente privo di autosufficienza, dedotto in assenza della esposizione sommaria dei fatti oppure contenente una mera complessiva richiesta di rivalutazione nel merito della controversia;
oppure un ricorso per cassazione fondato sulla deduzione del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., ove sia applicabile, ratione temporis, l'art. 348 ter u.c. c.p.c. che ne esclude la invocabilità oppure non osservante di tutti gli incombenti processuali, anche di rilievo pubblicistico, necessari per l'ammissibilità e/o la procedibilità del giudizio di legittimità; la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente e alla giurisprudenza consolidata;
una inconsistenza giuridica percepibile che avrebbe dovuto indurre ad evitare di farla valere;
quando chi ha impugnato abbia insistito colpevolmente in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal giudice precedente, senza parametrare il contenuto dell'atto impugnativo con il contenuto dell'atto impugnato;
un'impugnazione che travisa un contenuto chiaro e lineare del provvedimento impugnato, attribuendo ad esso un contenuto diverso per sostenere la propria tesi di impugnante;
una impugnazione esclusivamente di merito dinanzi al giudice di legittimità.
In tali ipotesi, il ricorso per cassazione integra un ingiustificato sviamento del sistema giurisdizionale, essendo non già finalizzato alla tutela dei diritti e alla risposta alle istanze di giustizia, ma risolvendosi soltanto, oggettivamente, ad aumentare il volume del contenzioso
18 e, conseguentemente, a ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti e il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione.
Nel caso in esame, la malafede di parte attrice si rinviene nel fatto della conoscenza della palese infondatezza del proprio diritto di opporsi all'intimazione di pagamento, stante la temerarietà dei motivi già sviluppati e già respinti da parte del tribunale di CO (in relazione alle medesime cartelle esattoriali e ai medesimi avvisi di addebito)
Una tale condotta processuale, lungi dal rendere un migliore servizio alla parte assistita, ha comportato una defatigante attività difensiva da parte delle controparti e del giudice in sede di motivazione. Tale condotta non è compatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l'accesso alla giustizia ed alla tutela dei diritti (cfr. art. 6 CEDU) e, dall'altra, deve tener conto del principio costituzionalizzato della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) e della necessità di creare strumenti dissuasivi rispetto ad azioni proposte senza l'osservanza delle norme procedurali o con gravi errori di diritto.
Conformemente agli insegnamenti della Cassazione, in tale contesto si intende pertanto sanzionare l'abuso dello strumento giudiziario (cfr. Cass. n. 10177 del 2015), proprio al fine di evitare la dispersione delle risorse per la giurisdizione (cfr. Cass. S.U. n.
12310 del 2015 in motivazione) e consentire l'accesso alla tutela giudiziaria dei soggetti meritevoli e dei diritti violati, per il quale, nella giustizia civile, il primo filtro valutativo - rispetto alle azioni e ai rimedi da promuovere - è affidato alla prudenza del ceto forense coniugata con il principio di responsabilità delle parti (in questi termini, da ultimo, Cass. n.
25177 del 2018; Cass. n. 29812 del 2019).
Deve pertanto concludersi per la condanna della Parte_1 al pagamento in favore dei convenuti, in aggiunta alle spese di lite, di una
[...] somma equitativamente determinata in € 3.000.
P.Q.M.
1) Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione alle cartelle esattoriali nn. 00320200008082287000, 00320200010220378000, 00320200010892612000,
00320210001700753000, 00320210004330835000, 00320210007381639000,
00320220005783638000, 00320220006903779000, 0032022000693880000,
19 0032023001056428000 indicate nell'avviso di intimazione opposto n.
00320249005743764/000 in favore del giudice tributario;
2) dichiara l'incompetenza territoriale del tribunale adito in relazione agli avvisi di addebito nn. 30320190001455039000, 30320190001455847000, 30320190002429014000,
30320220001404945000, 30320230000375052000 indicati nell'avviso di intimazione opposto n. 00320249005743764/000 in favore del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, di
Pesaro, davanti al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine di tre mesi;
3) condanna la a rimborsare le spese Parte_1 Parte_1 processuali anticipate dall' come in epigrafe Controparte_5 rappresentata, che liquida nella somma pari a € 14.103, oltre rimborso spese forfettarie al
15%, IVA e CPA, per compenso professionale;
4) condanna la a rimborsare le spese Parte_1 processuali anticipate dall' come in epigrafe Controparte_7 rappresentato, che liquida nella somma pari a € 8.433, oltre rimborso spese forfettarie al
15%, IVA e CPA, per compenso professionale;
5) condanna la al pagamento, in Parte_1
favore dell' e dell' per lite temeraria ex art. 96 Controparte_5 CP_4 comma terzo c.p.c., della somma di € 3.000 a favore di ciascuno.
Ordina al cancelliere di comunicare la sentenza alle parti.
CO, 13 maggio 2025
La giudice
Willelma Monterotti
20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Abrogato dall'art. 130, comma 1, lettera d) del d.lgs. 14 novembre 2024, n. 175 a decorrere dal 1° gennaio 2026 e quindi applicabile all'odierna vicenda ratione temporis.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona della giudice Willelma Monterotti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al primo grado di merito al n. R.G. 5564/2024 promossa da
(P. IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore sig. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
Alessandra Amatucci ed elettivamente domiciliato presso lo studio del nominato difensore, giusta procura alle liti redatta su foglio separato, depositata telematicamente e sottoscritta e autenticata con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, terzo periodo, c.p.c., da ritenersi in calce all'atto di citazione in opposizione a precetto depositato il 29 ottobre 2024
ATTORE contro
(P. IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 della dott.ssa in qualità di responsabile del contenzioso esattoriale della Controparte_2
Regione Marche (autorizzata con procura speciale autenticata dal notaio Persona_1 del 25.07.2024 racc. 12772 repertorio 181515), rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Fabretti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del nominato difensore, come da procura alle liti redatta su foglio separato, depositata telematicamente e sottoscritta e autenticata con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, terzo periodo, c.p.c., da ritenersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11 dicembre 2024
1 CONVENUTA nonché
(C.F. P. Controparte_3 P.IVA_3
IVA ), in persona del presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti P.IVA_4
Floro Flori, Susanna Mazzaferri e Silvana Mariotti ed elettivamente domiciliato presso l' Controparte_4
CONVENUTO
Oggetto: giudizio di opposizione all'intimazione di pagamento di cartelle esattoriali.
Conclusioni delle parti: all'udienza dell'11 aprile 2025, svoltasi mediante collegamento da remoto ex art. 127bis c.p.c., i difensori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso la causa ex art. 281sexies c.p.c. che è stata trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'articolo citato. Si riportano qui di seguito le rispettive conclusioni:
- per parte attrice: “disporre, anche inaudita altera parte, o previa fissazione di urgente udienza, la sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli esecutivi impugnati, stante la sussistenza del fumus, rappresentato dalla fondatezza delle eccezioni sopra argomentate, e del periculum in mora, integrato dal rischio concreto che il ricorrente subisca ingiuste azioni esecutive per euro 55.369,01 euro in forza di titoli esecutivi nulli / illegittimi per le ragioni spiegate;
dichiarare che l' e l non hanno il diritto di procedere ad Controparte_1 CP_4 esecuzione forzata per i motivi esposti in narrativa, ordinando la cancellazione dei ruoli esattoriali riproduttivi dei seguenti atti:
”.
2 - per parte convenuta (di seguito : “Voglia il Controparte_5 CP_6
Tribunale di CO,
In via preliminare, sulla domanda cautelare avanzata dall'attore, rigettare la stessa per carenza dei requisiti di legge
Nel merito
In via preliminare di rito: Rilevato che tutte le cartelle sono di natura tributaria ovvero di natura contributiva e la domanda afferisce alla notifica delle stesse, dichiarare la propria carenza di giurisdizione;
con ogni provvedimento consequenziale tenendo comunque conto della possibilità dell'attore ad adire sin da subito il Giudice competente.
Ancora in via preliminare di rito: Voglia il Giudice del Tribunale di CO dichiarare la inammissibilità della domanda per violazione del principio del ne bis in idem con riferimento a tutti gli atti già opposti avanti al medesimo Tribunale (civile e lavoro).
Nel merito: e nella denegata ipotesi di ammissibilità del giudizio avanti al Giudice Ordinario, rigettare l'opposizione in quanto INFONDATA rispetto a tutte le eccezioni svolte.
Vinte le spese e con condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c. stante la temerarietà dei motivi già sviluppati e da sempre respinti da parte del Tribunale di CO (si riserva la produzione delle relative sentenze e i relativi aggiornamenti nei termini di cui all'art. 171 ter n.2 c.p.c)..”.
- per parte convenuta (di seguito : Controparte_3 CP_4
“Voglia il Giudice adito, respinte tutte le avverse eccezioni, deduzioni e richieste di merito ed istruttorie,
IN VIA CAUTELARE: RIGETTARE l'istanza di parte attrice, concernente la sospensione degli atti impugnati, in quanto infondata la avversa opposizione e quindi risultando la istanza carente del fumus e del periculum in mora;
NEL RITO, Pregiudizialmente, dichiarare la propria incompetenza territoriale, affermando la competenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di PESARO;
In subordine, sempre nel rito, con riferimento ai crediti dichiarare la competenza della CP_4
Sezione Lavoro e quindi del Giudice del Lavoro del Tribunale di CO, assumendo i relativi provvedimenti di rito;
Preliminarmente, dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' per quanto di ragione, CP_4 per le ragioni ampiamente specificate in premessa;
3 Dichiarare inammissibile e comunque respingere l'opposizione proposta da
[...]
, riconoscendo ed affermando la sussistenza dei crediti recati dagli AVVISI Parte_1
DI ADDEBITO opposti e per l'effetto condannare parte attrice al pagamento delle somme così come ivi indicate, o di quelle che risulteranno comunque accertate come dovute in corso di causa per i periodi contributivi evidenziati negli atti opposti, a titolo di contributi, sanzioni ed accessori come per legge.
In subordine, nella non creduta ipotesi di annullamento dei menzionati AVVISI DI
ADDEBITO, accertato in corso di causa il diritto dell'Ente resistente, condannare la Società attrice al pagamento della somma che risulterà dovuta a titolo di contributi, sanzioni ed accessori.
Con condanna della Società attrice al pagamento di spese e competenze di lite.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La , con atto di citazione Parte_1 ritualmente notificato, ha introdotto il presente giudizio di opposizione al precetto impugnando l'avviso di intimazione dell' n. 00320249005743764/000 (doc. 1 dell'atto di CP_6 citazione) del 27.9.2024, notificatole in data 7.10.2024, con il quale l'ente richiedeva l'immediato pagamento dell'importo di euro 55.369,01 relativo alle seguenti cartelle esattoriali ed avvisi di addebito:
-Cartella 00320200008082287000, notificata il 20/01/2022, importo 842,60;
-Cartella 00320200010220378000, notificata il 02/02/2022, importo 280,84;
-Cartella 00320200010892612000, notificata il 16/09/2022, importo 2.880,53;
-Cartella 00320210001700753000, notificata il 23/03/2022, importo 2.838,44;
-Cartella 00320210004330835000, notificata il 10/06/2022, importo 128,35;
-Cartella 00320210007381639000, notificata il 03/08/2022, importo 1.071,69;
-Cartella 00320220005783638000, notificata il 13/07/2022, importo 1.046,73;
-Cartella 00320220006903779000, notificata il 19/09/2022, importo 7.373,13;
-Cartella 0032022000693880000, notificata il 19/09/2022, importo 3.730,69;
-Cartella 0032023001056428000, notificata il 19/09/2023, importo 1.023,98;
-Avviso di addebito 30320190001455039000, notificato il 27/09/2019, importo 6.437,41;
-Avviso di addebito 30320190001455847000, notificato il 27/09/2019, importo 3.304,34;
-Avviso di addebito 30320190002429014000, notificato il 14/12/2019, importo 4.393,37;
-Avviso di addebito 30320220001404945000, notificato il 27/09/2022, importo 18.599,19;
4 -Avviso di addebito 30320230000375052000, notificato il 20/10/2023, importo 1.365,58.
L'attore preliminarmente ha precisato che la legittimità di alcuni avvisi di addebito e cartelle ivi impugnati è attualmente al vaglio di altro giudice (segnatamente le cartelle nn.
00320210001700753000, 00320210004330835000, 00320210007381639000,
00320220005783638000, 00320220006903779000, 00320230010564528000 innanzi al giudice ordinario del Tribunale di CO R.G. 3600/2024; gli avvisi di addebito nn.
30320220001404945000 e 30320230000375052000 innanzi al giudice del lavoro del
Tribunale di CO R.G. 316/2024; gli avvisi di addebito nn. 30320190001455039000,
30320190001455847000 e 30320190002429014000 innanzi al Tribunale di CO R.G.
1225/2022).
Di seguito, la ha affrontato la Parte_1 questione pregiudiziale della giurisdizione affermando la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, atteso che il presente giudizio verterebbe sulla contestazione del diritto dell' di procedere all'esecuzione (cfr. Corte di cassazione, SS.UU., ordinanza CP_6
7822/2020).
Parte attrice, quindi, ha dedotto l'illegittimità dell'atto di intimazione sulla base dei seguenti motivi:
1) intervenuta estinzione di tutti i ruoli esattoriali ivi sottesi ex art. 1, commi 537 e ss., L.
228/2012, dal momento che sull'istanza di sospensione dell'esecuzione del predetto avviso presentata e notificata dalla società all' in data 17.7.2024 (doc. 2 dell'atto di citazione) si CP_6 sarebbe formato silenzio-assenso, avendo l' omesso di riscontrarla ed essendo ormai CP_6 decorso inutilmente il termine di 220 giorni;
2) inesistenza delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito o quantomeno inesistenza/nullità/illegittimità della notifica degli stessi, dal momento che l'attore non ha mai ricevuto la notifica di suddetti atti e l' non li ha neppure allegati all'intimazione CP_6 successivamente notificata, con conseguente nullità/illegittimità/annullabilità di quest'ultimo atto, in quanto violativo del diritto alla difesa del contribuente, il quale avrebbe potuto dimostrare la nullità della pretesa in fase endoprocedimentale, e carenza dei presupposti per avviare il processo esecutivo esattoriale;
5 3) intervenuta prescrizione dei crediti vantati nei confronti dell'odierno ricorrente relativamente ai debiti riferiti alle annualità 2015-2019, in assenza di qualsiasi prova circa l'interruzione del termine prescrizionale quinquennale.
Per tutti i motivi di cui sopra, la ha Parte_1 avanzato istanza di accertamento e dichiarazione dell'assenza in capo all' del diritto di CP_6 avviare la procedura esecutiva, con consequenziale cancellazione dei ruoli esattoriali indicati nell'avviso di intimazione n. 00320249005743764/000.
2. L' ha chiesto il rigetto dell'opposizione eccependo e deducendo: CP_6
a) in via pregiudiziale, la carenza di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, avendo controparte contestato la validità della notifica delle cartelle esattoriali indicate nell'intimazione, eccezione ricadente -secondo richiamata giurisprudenza- nell'ambito dei fatti oggetto di cognizione del giudice tributario;
parte convenuta ha altresì prodotto le notifiche contestate in formato .eml evidenziando che trattasi degli originali di notifica (docc.
4-18B allegati alla comparsa);
b) in via preliminare, la preclusione del ne bis in idem per le cartelle nn.
003202000010892612000, 00320210001700753000, 00320210004330835000,
00320210007381639000, 00320220005783638000, 00320230010564528000, avuto riguardo alla sentenza resa dal giudice ordinario del tribunale di CO in data 5.12.2024 nell'ambito del procedimento R.G. 3600/2024 (doc. 2 della comparsa), non ancora definitiva;
alla sentenza parziale resa dal giudice del lavoro del tribunale di CO in data 11.6.2024 nell'ambito del procedimento R.G. 316/2024 (doc. 3 della comparsa), da ritenersi definitiva ex art. 278 c.p.c. visto che controparte non ha operato riserva di appello nella prima difesa utile;
all'ordinanza resa dallo stesso giudice del lavoro del tribunale di CO in data
6.9.2024 nell'ambito del medesimo procedimento (doc. 3bis della comparsa); e alla sentenza resa dal giudice del lavoro del tribunale di CO in data 13.2.2023 nell'ambito del procedimento R.G. 1225/2022;
c) nel merito, l'infondatezza della tesi di parte in relazione all' intervenuta estinzione di tutti i ruoli esattoriali ex art. 1, commi 537 e ss., L. 228/2012 per formazione del silenzio-assenso dell' avendo quest'ultima riscontrato l'istanza notificatale in data 9.7.2024 il giorno CP_6 seguente dichiarando di non potere accogliere la richiesta in quanto carente dei presupposti
6 di ammissibilità (docc. 23-24 della comparsa);
d) il mancato decorso della prescrizione per i crediti qui azionati, considerando le avvenute notifiche delle cartelle, degli avvisi di addebito e degli atti successivi alle stesse (docc. 19-22 della comparsa), nonché la proposizione dei giudizi di cui sopra.
Per tutti i motivi di cui sopra, l' ha chiesto in via pregiudiziale di accertare e CP_6 dichiarare la carenza di giurisdizione del giudice ordinario;
in via preliminare di dichiarare l'inammissibilità della domanda per violazione del principio del ne bis in idem con riferimento a tutti gli atti già opposti avanti al medesimo tribunale (civile e lavoro); nel merito, di rigettare l'opposizione in quanto infondata;
con condanna della controparte ex art. 96 c.p.c., stante la temerarietà dei motivi già sviluppati e da sempre respinti da parte del tribunale di CO.
3. L' costituendosi, ha chiarito innanzitutto che gli avvisi di addebito qui CP_4 impugnati, gli unici riferibili al suo rapporto creditorio nei confronti dell'odierna parte attrice, sono frattanto tutti al vaglio di altri giudici. In particolare, gli avvisi di addebito nn.
30320190001455039000, 30320190001455847000 e 303 20190002429014000 sono stati oggetto, nell'ambito del procedimento R.G. 1225/2022 (doc. 1 allegato alla comparsa), di una prima declaratoria di incompetenza territoriale del giudice del lavoro di CO a favore del giudice del lavoro di Pesaro, presso il quale le parti successivamente hanno riassunto il giudizio (R.G.383/2023) e attualmente si è in attesa dell'emanazione della sentenza;
gli avvisi di addebito 30320220001404945000 e 30320230000375052000 sono stati anch'essi oggetto, nell'ambito del procedimento R.G. 316/2024 (doc. 3 allegato alla comparsa), di una prima declaratoria di incompetenza territoriale del giudice del lavoro di CO a favore del giudice del lavoro di Pesaro e attualmente si è in attesa dell'eventuale notifica del ricorso in riassunzione dalla controparte.
Quindi, parte convenuta si è associata alla richiesta di rigetto dell'opposizione CP_4 avanzata dall' eccependo e deducendo: CP_6
i) in via pregiudiziale, la competenza funzionale e territoriale del giudice del lavoro di Pesaro ex artt. 615, 618bis (come interpretati da Cass. civ. n. 3230/10) e 444, comma 3, c.p.c., dal momento che tutti gli avvisi di addebito indicati nell'intimazione impugnata sono relativi a modelli DM trasmessi dalla , in qualità di Parte_1 datrice di lavoro, all' di Pesaro poi rimasti insoluti e, dunque, ineriscono sotto il primo CP_4
7 profilo alla materia previdenziale e sotto il secondo profilo ad una posizione contributiva gestita dalla sede di Pesaro;
CP_4
ii) in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva dell' essendo estraneo CP_4 all'attività esecutiva e/o comunque successiva alla notifica degli avvisi di addebito, con conseguente legittimazione passiva esclusiva dell' CP_6
iii) nel merito, l'infondatezza della tesi di parte in relazione all'intervenuta estinzione di tutti i ruoli esattoriali ex art. 1, commi 537 e ss., L. 228/2012 per formazione del silenzio-assenso dell' da una parte, perché la società ha presentato istanza di sospensione soltanto in CP_6 data 17.07.2024, quando era abbondantemente spirato il termine decadenziale di gg. 60 stabilito dal comma 538 dell'art. 1 della l. 228/2012 e, dall'altra, perché la stessa non versava in alcune delle ipotesi di ammissibilità dell'istanza contemplate dalla richiamata normativa;
iv) la non opponibilità e contestabilità dei fatti estintivi o modificativi della pretesa creditoria, eventualmente verificatisi prima della notifica degli avvisi di addebito qui opposti, tramite l'impugnazione dell'intimazione, attesa la mancata opposizione di controparte avverso gli avvisi di debito, non avvenuta entro il termine perentorio di 40 giorni dalla data della notifica degli stessi (doc. 4 allegato alla comparsa) (cfr. Cass. civ. 8624/93);
v) il mancato decorso della prescrizione dei crediti azionati, atteso che questi ultimi sono relativi a contributi compresi nell'arco temporale luglio 2018 - marzo 2023 e dunque si collocano tutti entro i cinque anni antecedenti alla notifica del provvedimento oggetto di opposizione (senza considerare peraltro la sospensione dei termini disposta dai provvedimenti governativi assunti in tempo di pandemia); vi) l'inammissibilità di eccezioni relative alla mancata produzione degli originali delle cartelle e degli avvisi di debito, dato che gli originali in questo caso sono proprio quelli ricevuti mediante la notifica a mezzo pec, trattandosi di documenti in formato nativo digitale e non di copie fotostatiche degli originali di notificazione;
vii) l'inammissibilità di eccezioni relative alla nullità dell'avviso di addebito, essendo le stesse contestazioni formali dell'avviso e del verbale, come tali da sollevarsi entro il termine di 20 giorni decorrenti dalla notifica dell'avviso stesso a mente dell'art. 617 c.p.c.
Per tutti i motivi di cui sopra, l' ha chiesto in via pregiudiziale di accertare e CP_4 dichiarare l'incompetenza del giudice ordinario di CO a favore del giudice del lavoro di
8 Pesaro, o quantomeno del giudice di lavoro di CO;
in via preliminare, di dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' nel merito, di dichiarare inammissibile e CP_4 comunque respingere l'opposizione proposta da parte attrice, riconoscendo e affermando la sussistenza dei crediti recati dagli avvisi di addebito opposti e per l'effetto di condannare parte attrice al pagamento delle somme così come ivi indicate, o di quelle comunque accertate come dovute in corso di causa;
nel caso di annullamento degli avvisi di addebito, di condannare parte attrice al pagamento della somma che risulterà dovuta a titolo di contributi, sanzioni e accessori.
Il processo non ha necessitato di alcuna attività istruttoria ulteriore, in quanto documentale.
4. L'opposizione è infondata e va integralmente rigettata per le seguenti motivazioni.
Nel caso di specie, tenuto conto che, per giurisprudenza costante, la giurisdizione si determina in base alla natura della situazione giuridica dedotta in lite, a prescindere dalla procedura di esazione adottata (cfr. Cass. civ., Sez. un., ordinanza n. 19523 del 23/07/2018 che a sua volta richiama Cass. civ., Sez. un., n. 15168/10; Cass. civ., Sez. un. n. 6539/10;
Cass. civ., Sez. un., n. 7399/07) occorre muovere, innanzitutto, dall'individuazione della natura dei crediti sottesi all'intimazione di pagamento n. 00320249005743764/000, qui opposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c., che comporta la riconduzione di tali pretese creditorie a due distinte categorie, tributaria e previdenziale, in relazione alle quali vanno svolte differenti considerazioni.
In particolare, avuto riguardo alle produzioni documentali dell' e dell' CP_6 CP_4 emerge con evidenza la natura tributaria dei crediti afferenti alle cartelle esattoriali e la natura previdenziale dei crediti afferenti agli avvisi di addebito, segnatamente:
-Cartella 00320200008082287000, notificata il 20/01/2022, importo 842,60 – tassa automobilistica;
-Cartella 00320200010220378000, notificata il 02/02/2022, importo 280,84 – IRPEF sanzione pecuniaria;
-Cartella 00320200010892612000, notificata il 16/09/2022, importo 2.880,53 – INAIL regolazione premio;
-Cartella 00320210001700753000, notificata il 23/03/2022, importo 2.838,44 - IVA;
9 -Cartella 00320210004330835000, notificata il 10/06/2022, importo 128,35 – diritto annuale
Camera di Commercio;
-Cartella 00320210007381639000, notificata il 03/08/2022, importo 1.071,69 – Tassa automobilistica;
-Cartella 00320220005783638000, notificata il 13/07/2022, importo 1.046,73 – Tassa automobilistica;
-Cartella 00320220006903779000, notificata il 19/09/2022, importo 7.373,13 – Sanzioni pecuniarie;
-Cartella 0032022000693880000, notificata il 19/09/2022, importo 3.730,69 – INAIL rate premio;
-Cartella 0032023001056428000, notificata il 19/09/2023, importo 1.023,98 – tassa automobilistica;
-Avviso di addebito 30320190001455039000, notificato il 27/09/2019, importo 6.437,41 – modello DM 10;
-Avviso di addebito 30320190001455847000, notificato il 27/09/2019, importo 3.304,34 – modello DM 10;
-Avviso di addebito 30320190002429014000, notificato il 14/12/2019, importo 4.393,37 – modello DM 10;
-Avviso di addebito 30320220001404945000, notificato il 27/09/2022, importo 18.599,19 – modello DM 10;
-Avviso di addebito 30320230000375052000, notificato il 20/10/2023, importo 1.365,58 – modello DM 10.
Ciò premesso, appare dirimente ai fini del decidere l'eccezione sollevata da parte convenuta di difetto di giurisdizione a favore del giudice tributario in riferimento alle n. CP_6
10 cartelle di pagamento e l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte convenuta a favore del giudice del lavoro del tribunale di Pesaro in riferimento ai n. 5 CP_4 avvisi di addebito aventi a oggetto crediti CP_4
In primo luogo, per quanto riguarda le citate cartelle esattoriali, si pone, come anticipato, un problema di giurisdizione, atteso che, da una parte, le controversie relative ai crediti tributari ricadono nelle materie sottoposte al vaglio della giurisdizione speciale delle
10 commissioni tributarie, dall'altra, le pretese esecutive, cioè l'esecuzione forzata di detti crediti
(in particolare, tenendo conto che tanto le cartelle esattoriali quanto il successivo avviso di intimazione sono assimilabili, per contenuto e funzione, al precetto), ricadono nelle materie sottoposte al vaglio della giurisdizione ordinaria.
In particolare, la linea di demarcazione della giurisdizione, posta dalla cartella di pagamento e dall'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere, viene delineata dal legislatore ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 (Codice del processo tributario)1: “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica”.
Ai sensi dell'art. 19 del Codice del processo tributario, poi, il legislatore individua gli atti autonomamente impugnabili innanzi al giudice tributario -fra i quali rientra la cartella di pagamento- e precisa, nel terzo comma del medesimo disposto normativo, che: “la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente
l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”.
Come chiarito dalla nota pronuncia della Cass. civ., Sez. un., ordinanza n. 7822 del
14/4/2020, tra le ipotesi di mancata notificazione devono ricomprendersi “a) sia alla fattispecie in cui qualsiasi attività notificatoria dell'atto impugnabile sia stata omessa;
b) sia alla fattispecie in cui un'attività notificatoria sia stata eseguita, ma con difformità tali dal modello legale da ridondare in notificazione inesistente;
c) sia ancora all'ipotesi in cui l'attività notificatoria sia stata eseguita in modo nullo, atteso che l'atto nullo è inidoneo a produrre i suoi effetti e, quindi, deve considerarsi inidoneo ad essere apprezzato come notificazione”.
Da ciò i giudici di legittimità deducono che la cognizione della questione della nullità, della inesistenza o della mancanza della notifica della cartella esattoriale non è deducibile
11 come ragione di impugnazione dell'atto dell'esecuzione davanti al giudice ordinario per il fatto che è questione che appartiene alla giurisdizione tributaria. Infatti, sarebbe errato sostenere che il riferimento alla “notifica” di cui all'art. 2 cit. “vada inteso nel senso che una notifica vi debba essere stata, e che, dunque, se non vi sia stata o sia stata fatta in modo inesistente o sia stata fatta in modo nullo e, dunque, tale da non potersi ritenere idonea notifica, gli atti di esecuzione esattoriale non possano ritenersi ad essa successivi alla stregua del citato art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, potendolo essere cioè solo in presenza di una notifica valida secondo l'ordinamento. Con la conseguenza che di fronte ad atti di esecuzione che conseguano in situazione di mancanza, di inesistenza o di nullità della notifica, sia configurabile la giurisdizione ordinaria e non lo sia quella tributaria”; dovendo piuttosto ritenersi che
“essendo la notifica della cartella e dell'intimazione di pagamento necessarie perché sia l'una che l'altra siano produttive dei loro effetti (salva l'ipotesi che vi siano stati equipollenti della notifica stessa), è logica implicazione il ritenere che nell'ambito della previsione della impugnabilità dell'una e dell'altra dinanzi alla giurisdizione tributaria, prevista dall'art. 19, non possa non essere compresa la deduzione, come ragione di impugnabilità, del fatto che tali non abbiano prodotto i loro effetti in ragione o della mancanza o della inesistenza o della nullità della loro notificazione. D'altro canto, quando viene riservata ad un giudice la cognizione di un atto in quanto notificato, l'ambito del controllo deferitogli non può non comprendere
l'esistenza e validità della notificazione, perché altrimenti se tale controllo fosse riservato ad altro giudice, si avrebbe che il controllo del primo risulterebbe in modo incoerente condizionato dall'instaurazione del giudizio sulla notificazione davanti al secondo”.
Dunque, secondo la Corte, il sistema delineato dall'art. 2 cit. in relazione alla linea di demarcazione fra la giurisdizione tributaria e quella ordinaria riguardo all'attuazione coattiva della pretesa tributaria va in definitiva interpretato nel senso che “a) alla prima, ancorché la pretesa tributaria si fosse manifestata con un atto esecutivo, spettava la cognizione di ogni questione con cui si fossero fatti valere fatti relativi alla pretesa tributaria e su di essa incidenti: a1) sia in senso formale, cioè in quanto afferenti ad atti di manifestazione di essa come provvedimenti autoritativi ed alle regole della loro adozione come atti amministrativi, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, e ciò tanto se validamente avvenute quanto se mancate o inesistenti;
a2) e sia in senso sostanziale, cioè in quanto afferenti ai fatti costitutivi, modificativi od impeditivi della pretesa tributaria in senso sostanziale, ove però manifestatisi fino alla notificazione della cartella o dell'intimazione di pagamento (in questo secondo caso con la precisazione fatta in precedenza) se validamente avvenute e fino allo stesso atto
12 esecutivo, se quella notificazione fosse mancata o fosse avvenuta in modo inesistente o invalido;
b) alla seconda la cognizione: b1) sia delle questioni inerenti la forma dell'atto esecutivo e dunque la sua legittimità formale;
b2) sia, se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali (restando, come s'è detto, in caso contrario attribuita alla giurisdizione tributaria la relativa cognizione, tanto se la contestazione fosse stata di nullità, quanto di mancanza, quanto di inesistenza della notifica di detti atti), dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in excutivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o, è da precisare (giusta quanto si è prima osservato), successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione”.
Sotto altro e connesso profilo la medesima pronuncia, in sintesi e per quanto qui di interesse, ha chiarito che a seguito della sentenza additiva della Corte Costituzionale, n. 114 del 2018, che ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), come sostituito dall'art. 16 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337), nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 del codice di procedura civile” la tutela ai sensi dell'art. 615
c.p.c. deve ritenersi ammissibile non solo quando “la contestazione del diritto di procedere all'esecuzione riguardi vicende della pretesa esecutiva tributaria rappresentate da fatti successivi alla notificazione della cartella o dell'intimazione di pagamento” e cioè quando c'è una valida ed incontestata notifica di detti atti, ma, considerando l'espresso riferimento della motivazione ad una esclusione dell'opposizione a sensi dell'art. 615 c.p.c. con una funzione recuperatoria della tutela esperibile davanti alla giurisdizione tributaria, anche quando “l'opposizione si fondi su fatti estintivi o comunque incidenti sulla pretesa tributaria oggetto di esecuzione forzata che si verifichino in una situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notifica della cartella e, dunque, di avvenuta conoscenza di tali atti solo a seguito del compimento di un atto esecutivo, allorquando, però, il contribuente per dedurre detti fatti non abbia bisogno, al fine di dimostrarne la verificazione, di sostenere che essa dipenda dalla mancata notificazione della cartella, dalla inesistenza della sua notificazione o dalla nullità della sua notificazione pur avvenuta. Il fatto deducibile con l'opposizione all'esecuzione deve dedursi come rilevante e,
13 dunque, come verificatosi secondo la fattispecie normativa regolatrice della pretesa tributaria, non già perché è mancata, è stata inesistente o nulla la notificazione della cartella o dell'intimazione, bensì nonostante ciò e, dunque, in modo indifferente rispetto a dette evenienze. In tal caso il contribuente deduce un fatto che non suppone la deduzione e, dunque, l'impugnazione della cartella in quanto non notificata, o notificata in modo invalido o inesistente e che, dunque, non suppone l'attivazione della giurisdizione tributaria. Ciò, perché il fatto non si è, o meglio non si deduce, verificato in ragione ed a causa di quella mancanza, invalidità o inesistenza”.
In questi termini, i giudici di legittimità hanno sostenuto in relazione all'eccezione di prescrizione che se la parte ritiene che essa si sia verificata perché la notifica della cartella o dell'intimazione è mancata, è stata nulla o è stata eseguita in modo inesistente e, quindi, non si è potuto verificare un effetto interruttivo del corso della prescrizione, il preteso fatto estintivo "prescrizione" suppone, per essere apprezzato, l'accertamento di detti vizi della notifica e, dunque, si risolve in una censura il cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite l'impugnazione della cartella o dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite ed in forza dell'atto esecutivo che ne rivela l'esistenza; viceversa, se la prescrizione si assume verificata per il decorso del tempo dopo una valida notifica o comunque per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o dalla sua nullità
l'opposizione innanzi al giudice ordinario ex art. 615 c.p.c. è ammissibile.
In conclusione, le citate Sezioni Unite, sulla scorta di tutte le considerazioni riportate, hanno pronunciato il seguente principio di diritto “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R. n.
602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale
(a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella
14 esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione” che risulta oggi consolidato in quanto incontestato nel panorama giurisprudenziale (cfr. ex multibus Cass. civ., Sez. un., ordinanza n. 18813 del 6/7/2021; Cass. civ., Sez. un., sentenza n. 26817 del 16/10/2024).
Tornando al caso di specie, dunque, in applicazione degli insegnamenti della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite appena citata, avuto riguardo alle eccezioni mosse da parte attrice a sostegno della propria domanda, ed in particolare, all'eccepita inesistenza delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito o quantomeno inesistenza/nullità/illegittimità della notifica degli stessi, nonché all'eccepita intervenuta prescrizione dei crediti sottesi all'intimazione di pagamento, in assenza di qualsiasi prova della notifica dei predetti atti e dunque dell'avvenuta interruzione del termine prescrizionale quinquennale, appare evidente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in riferimento alle pretese avanzate da parte attrice in relazione alle cartelle nn. 00320200008082287000, 00320200010220378000,
00320200010892612000, 00320210001700753000, 00320210004330835000,
00320210007381639000, 00320220005783638000, 00320220006903779000,
0032022000693880000, 0032023001056428000, a favore del giudice tributario nella cui giurisdizione ricadono gli accertamenti richiesti.
5. Ciò precisato, in relazione agli avvisi di addebito sopra menzionati, invece, vanno svolte le seguenti considerazioni.
Come anticipato, gli stessi afferiscono a modelli DM trasmessi dalla
, in qualità di datrice di lavoro, all' di Parte_1 Parte_1 CP_4
Pesaro poi rimasti insoluti e, dunque, afferiscono alla materia previdenziale.
Stante tale natura delle suddette pretese creditorie, va innanzitutto escluso che si possa ipotizzare la giurisdizione del giudice tributario, mancando del tutto un atto qualificato, rientrante nelle tipologie di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, o ad esse assimilabili, che costituisca esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà- soggezione proprio del rapporto tributario (cfr. la già citata Cass. civ., Sez. un., ordinanza n.
19523 del 23/07/2018 che richiama Cass. civ., Sez. un.n. 26149/17).
15 Pacifica la giurisdizione ordinaria, a mente dell'art. 618bis, comma primo, in combinato disposto con l'art. 442 c.p.c. va dichiarata la competenza funzionale e inderogabile del giudice del lavoro.
In particolare, ai sensi dell'art. 443, comma terzo, c.p.c. il giudice del lavoro territorialmente competente risulta essere quello del tribunale di Pesaro, tenuto conto che tutti gli avvisi di addebito di cui si discute risultano emessi dalla sede di Pesaro (cfr. ex CP_4 multibus Cass. civ., Sez. L, ordinanza n. 17038 del 19/08/2005).
Conclusivamente, in relazione agli avvisi di addebito nn. 30320190001455039000,
30320190001455847000, 30320190002429014000, 30320220001404945000,
30320230000375052000 va dichiarata l'incompetenza del tribunale ordinario di CO a favore della competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, di Pesaro, davanti al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine massimo consentito dalla legge.
6. In applicazione dell'art. 91 c.p.c., parte attrice deve essere condannata a rimborsare alle parti convenute opposte le spese processuali da quest'ultime anticipate, liquidate, in mancanza di nota spese, in applicazione del d.m. n. 55 del 2014, parametri previsti per le cause di valore pari al decisum, nella misura dei valori medi per tutte le fasi in relazione alla parte convenuta e valori medi per le sole fasi per le fasi di studio, introduttiva e CP_6 decisionale in relazione alla parte convenuta non avendo quest'ultima depositato le CP_4 memorie ex art. 171ter c.p.c.
Sul punto si rileva che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che solo l'eccezione di incompetenza territoriale inderogabile ha natura decisoria, indipendentemente dalla circostanza che la controparte vi abbia aderito, e pertanto solo tale tipo di eccezione comporta l'obbligo del tribunale che si dichiara incompetente di pronunciarsi sulle spese del procedimento (cfr. Cass. n. 11764 del 2016; Cass. n. 17187 del 2019; Cass. n. 32003 del 2021;
Cass. n. 1848 del 2022 Cass. n. 20153 del 2023; Cass. n. 21300 del 2024).
Al contrario, nell'ipotesi prevista dall'art. 38, comma 2, c.p.c., l'adesione del convenuto all'eccezione di incompetenza territoriale proposta dall'attore comporta l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza, risultando essa risolta dall'accordo formatosi nel processo. Da ciò consegue che il giudice non può nemmeno pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo
16 provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa (cfr. Cass. n. 15017 del 2022; Cass. n. 25180 del 2013).
Nella specie è ravvisabile un'ipotesi di competenza territoriale inderogabile ex art. 444 c.p.c., pertanto devono essere liquidate le spese processuali.
7. Ricorrono i presupposti per la condanna della parte opponente ex art. 96, terzo comma c.p.c, alla luce della condotta processuale tenuta dalla difesa di parte opponente.
La condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c., applicabile d'ufficio (peraltro nella specie sollecitata dall' in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere CP_6 pubblicistico, autonoma e indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi primo e secondo, c.p.c. e con queste cumulabile, volta al contenimento dell'abuso dello strumento processuale.
L'istituto introdotto dalla novella del 2009 "risponde ad una funzione sanzionatoria delle condotte di quanti, abusando del proprio diritto di azione e di difesa, si servano dello strumento processuale a fini dilatori, contribuendo così ad aggravare il volume (già di per sé notoriamente eccessivo) del contenzioso e, conseguentemente, ad ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti". La condanna d'altronde è adattabile anche d'ufficio, e ciò "la sottrae all'impulso di parte e ne conferma, ulteriormente, la finalizzazione alla tutela di un interesse che trascende (o non è, comunque, esclusivo) quello della parte stessa,
e si colora di connotati innegabilmente pubblicistici" per cui si tratta di una "condanna di natura sanzionatoria e officiosa [...] per l'offesa recata alla giurisdizione" (cfr. Corte Cost. n. 152 del 2016).
Alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subìto la lesione, poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile, sicché non è ontologicamente incompatibile con l'ordinamento italiano l'istituto, di origine statunitense, dei "risarcimenti punitivi"( Cass. S.U. n. 16601 del 2017): nella motivazione della sentenza richiamata l'art. 96
u.c. c.p.c è stato inserito nell'elenco delle fattispecie rinvenibili, nel nostro sistema, con funzione di deterrenza.
Il discrimine tra esercizio del diritto processuale e abuso del diritto processuale deve concretizzarsi nella presenza di malafede o colpa grave, non potendosi sostenere - tenuto conto della tutela costituzionale e sovranazionale della fruizione della giurisdizione pubblica - che quel che è una vera sanzione discenda da una sorta di responsabilità oggettiva per l'esito
17 sfavorevole del processo;
agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile (cfr. Cass. n. 3003 del 2014; Cass. n. 3376 del 2016;
Cass. n. 19285 del 2016; Cass. n. 28658 del 2017; Cass. n. 7901 del 2018; Cass. n. 5725 del
2019; Cass. n. 17814 del 2019; Cass. n. 34693 del 2022; Cass. n. 19948 del 2023; vi è orientamento che appare allo stato minoritario che afferma la non necessità del riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, cfr. Cass. n. 27623 del 2017, alla cui ampia motivazione si rinvia;
Cass. n. 29812 del 2019; Cass. n. 20018 del 2020; Cass. n. 3830 del 2021; Cass. n. 22208 del 2021).
In relazione a ciò, va ribadito, a mero titolo esemplificativo, che ai fini della condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c. può costituire abuso del diritto all'impugnazione la proposizione di un ricorso per cassazione basato su motivi manifestamente incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata, o completamente privo di autosufficienza, dedotto in assenza della esposizione sommaria dei fatti oppure contenente una mera complessiva richiesta di rivalutazione nel merito della controversia;
oppure un ricorso per cassazione fondato sulla deduzione del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., ove sia applicabile, ratione temporis, l'art. 348 ter u.c. c.p.c. che ne esclude la invocabilità oppure non osservante di tutti gli incombenti processuali, anche di rilievo pubblicistico, necessari per l'ammissibilità e/o la procedibilità del giudizio di legittimità; la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente e alla giurisprudenza consolidata;
una inconsistenza giuridica percepibile che avrebbe dovuto indurre ad evitare di farla valere;
quando chi ha impugnato abbia insistito colpevolmente in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal giudice precedente, senza parametrare il contenuto dell'atto impugnativo con il contenuto dell'atto impugnato;
un'impugnazione che travisa un contenuto chiaro e lineare del provvedimento impugnato, attribuendo ad esso un contenuto diverso per sostenere la propria tesi di impugnante;
una impugnazione esclusivamente di merito dinanzi al giudice di legittimità.
In tali ipotesi, il ricorso per cassazione integra un ingiustificato sviamento del sistema giurisdizionale, essendo non già finalizzato alla tutela dei diritti e alla risposta alle istanze di giustizia, ma risolvendosi soltanto, oggettivamente, ad aumentare il volume del contenzioso
18 e, conseguentemente, a ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti e il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione.
Nel caso in esame, la malafede di parte attrice si rinviene nel fatto della conoscenza della palese infondatezza del proprio diritto di opporsi all'intimazione di pagamento, stante la temerarietà dei motivi già sviluppati e già respinti da parte del tribunale di CO (in relazione alle medesime cartelle esattoriali e ai medesimi avvisi di addebito)
Una tale condotta processuale, lungi dal rendere un migliore servizio alla parte assistita, ha comportato una defatigante attività difensiva da parte delle controparti e del giudice in sede di motivazione. Tale condotta non è compatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l'accesso alla giustizia ed alla tutela dei diritti (cfr. art. 6 CEDU) e, dall'altra, deve tener conto del principio costituzionalizzato della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) e della necessità di creare strumenti dissuasivi rispetto ad azioni proposte senza l'osservanza delle norme procedurali o con gravi errori di diritto.
Conformemente agli insegnamenti della Cassazione, in tale contesto si intende pertanto sanzionare l'abuso dello strumento giudiziario (cfr. Cass. n. 10177 del 2015), proprio al fine di evitare la dispersione delle risorse per la giurisdizione (cfr. Cass. S.U. n.
12310 del 2015 in motivazione) e consentire l'accesso alla tutela giudiziaria dei soggetti meritevoli e dei diritti violati, per il quale, nella giustizia civile, il primo filtro valutativo - rispetto alle azioni e ai rimedi da promuovere - è affidato alla prudenza del ceto forense coniugata con il principio di responsabilità delle parti (in questi termini, da ultimo, Cass. n.
25177 del 2018; Cass. n. 29812 del 2019).
Deve pertanto concludersi per la condanna della Parte_1 al pagamento in favore dei convenuti, in aggiunta alle spese di lite, di una
[...] somma equitativamente determinata in € 3.000.
P.Q.M.
1) Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione alle cartelle esattoriali nn. 00320200008082287000, 00320200010220378000, 00320200010892612000,
00320210001700753000, 00320210004330835000, 00320210007381639000,
00320220005783638000, 00320220006903779000, 0032022000693880000,
19 0032023001056428000 indicate nell'avviso di intimazione opposto n.
00320249005743764/000 in favore del giudice tributario;
2) dichiara l'incompetenza territoriale del tribunale adito in relazione agli avvisi di addebito nn. 30320190001455039000, 30320190001455847000, 30320190002429014000,
30320220001404945000, 30320230000375052000 indicati nell'avviso di intimazione opposto n. 00320249005743764/000 in favore del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, di
Pesaro, davanti al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine di tre mesi;
3) condanna la a rimborsare le spese Parte_1 Parte_1 processuali anticipate dall' come in epigrafe Controparte_5 rappresentata, che liquida nella somma pari a € 14.103, oltre rimborso spese forfettarie al
15%, IVA e CPA, per compenso professionale;
4) condanna la a rimborsare le spese Parte_1 processuali anticipate dall' come in epigrafe Controparte_7 rappresentato, che liquida nella somma pari a € 8.433, oltre rimborso spese forfettarie al
15%, IVA e CPA, per compenso professionale;
5) condanna la al pagamento, in Parte_1
favore dell' e dell' per lite temeraria ex art. 96 Controparte_5 CP_4 comma terzo c.p.c., della somma di € 3.000 a favore di ciascuno.
Ordina al cancelliere di comunicare la sentenza alle parti.
CO, 13 maggio 2025
La giudice
Willelma Monterotti
20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Abrogato dall'art. 130, comma 1, lettera d) del d.lgs. 14 novembre 2024, n. 175 a decorrere dal 1° gennaio 2026 e quindi applicabile all'odierna vicenda ratione temporis.