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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 17/12/2025, n. 3939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3939 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE CIVILE PRIMA nella persona del Giudice designato dott.ssa Jone Galasso, ha emesso la seguente
SENTENZA assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n.
3541 del ruolo generale per l'anno 2014, tra rappresentato e difeso dall'Avv. VALERIO IORIO;
Parte_1 parte attrice
e in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
GI MA;
parte convenuta
CONCLUSIONI: come da atti delle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 19.06.2014, ha adito il Parte_1
Tribunale affinchè la società convenuta fosse condannata a corrispondere la somma di €. 20.469,80 oltre ad accessori di legge, ad interessi e a rivalutazione monetaria per le attività di tenuta della contabilità e di consulenza e di rappresentanza dinanzi all'Agenzia delle Entrate e alla Commissione
Tributaria provinciale. In particolare, il ricorrente ha richiesto il pagamento della somma di €.
14.689,74 per l'attività di tenuta della contabilità per gli anni dal 2008 a 2010 nonché la somma di €.
5.780,06 per la presentazione dell'istanza di accertamento con adesione in data 30.12.2010 nonché per la proposizione del ricorso n. 1038894 ed, infine, per aver rappresentato la società CP_1 nelle tre udienze celebrate dinanzi alla Commissione tributaria provinciale.
[...]
Con memoria difensiva depositata in data 24.10.2014, la società si è costituita in Controparte_1 giudizio ed ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda, eccependo la mancanza di prova circa il conferimento dell'incarico e la sua effettiva esecuzione. In via gradata, ha contestato il quantum richiesto, ritenendolo eccessivo.
Instaurato il contraddittorio, è stato disposto il mutamento del rito sommario di cognizione in rito ordinario. In via preliminare, deve essere disattesa la richiesta formulata dalla società convenuta di assumere la causa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c., in quanto – con ordinanza depositata in data
11.12.2025 – era stata disposta la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Sul punto, vale ricordare che la direzione del processo ai sensi dell'art. 175 c.p.c. spetta al Giudice, con la conseguenza che la modalità decisoria rientra nell'ambito dei poteri cui all'art. 175 c.p.c. ed, al contempo, il modello della trattazione scritta non è incompatibile con la celebrazione dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c., dovendosi qui richiamare le considerazioni espresse dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sez. 3, sent. n. 37137 del 19/12/2022).
Ciò premesso, la domanda va parzialmente accolta.
La prova testimoniale espletata in corso di causa ha permesso di accertare che parte attrice ha svolto la contabilità per conto della società convenuta negli anni dal 2008 al 2010; tanto è emerso sia dalle dichiarazioni rese dal testimone di parte attrice (v. verbale di udienza del 06.07.2017 in cui è stata escussa la signora ) sia da quelle rese dal testimone di parte convenuta (v. verbale di Testimone_1 udienza del 20.10.2016 in cui è stato escusso il signore ). Testimone_2
Le dichiarazioni rese da tali testimoni sono ritenute particolarmente attendibili poiché essi hanno lavorato nello studio dell' negli anni in cui quest'ultimo si occupava di redigere la Pt_1 contabilità della società convenuta e dunque sono poste a fondamento della decisione.
Non sono state ritenute pertinenti le dichiarazioni rese dagli altri due testimoni escussi (nella specie il signore all'udienza del 06.06.2018 e la signora all'udienza del Testimone_3 Testimone_4
14.12.2018) poiché essi riferiscono di circostanze di cui hanno acquisito conoscenza solo de relato.
Inoltre, l' ha dedotto di aver svolto anche ulteriori attività oltre a quella di tenuta della Pt_1 contabilità, come risultano dalla documentazione di causa.
Pertanto, con riferimento all'avviso di parcella n. 2/2014, la consulenza tecnica espletata in corso di causa ha permesso di quantificare in €. 2.138,05 l'onorario per la domiciliazione per gli anni
2008,2009 e 2010 mentre non ha liquidato alcuna somma per l'attività di tenuta della contabilità, poiché non ha riscontrato alcuna documentazione utile a quantificare tale attività (v. integrazione di consulenza depositata in data 09.10.2025).
Tuttavia, essendo provato lo svolgimento di tale attività a mezzo dei testimoni, deve comunque riconoscersi il compenso per tale attività nella misura individuata dal c.t.u. pari ad €. 2.880,08 (v. relazione tecnica depositata in data 06.06.2025).
Al contempo, il c.t.u. ha quantificato in €. 707,34 l'onorario richiesto per l'assistenza tributaria ed in €.
513,09 l'onorario richiesto per la consulenza tributaria oltre ad €. 152,55 per le spese generali di studio;
tali attività sono riferite all'avviso di parcella n. 5/2014. Nessuna somma è stata liquidata per l'attività svolta dinanzi alla Commissione Tributaria, poiché si è fornita alcuna documentazione a supporto. Al contrario, il c.t.u. non ha potuto quantificare i compensi per le spese generali di studio indicate nell'avviso di parcella n. 2/2014 e le indennità indicate nell'avviso di parcella n. 5/2014, in assenza di elementi probatori necessari alla liquidazione dei relativi importi.
In ogni caso, nella quantificazione degli importi, il consulente d'ufficio ha applicato le tariffe medie vigenti al momento della prestazione.
Pertanto, le conclusioni cui è addivenuto il consulente d'ufficio sono fondate su accertamenti immuni da vizi logici e sono fatte proprie dal tribunale;
di conseguenza, all'INFRANZI è dovuta la somma complessiva di €. 6.391,11 oltre ad IVA e CPA., con il riconoscimento degli interessi legali dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo.
Le spese del presente giudizio sono compensate per 1/3 in ragione dell'accoglimento parziale della domanda e per la restante parte seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo facendo applicazione delle tariffe previste dal D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022) per le cause di valore compreso tra €. 5.200,00 ed €. 26.000,00.
Le spese dell'espletata c.t.u. – liquidate come da separato decreto – sono definitivamente compensate tra le parti nella misura di 1/3 mentre per la restante parte sono poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, sezione Prima, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna la società a Controparte_1 corrispondere a la somma di €. 6.391,11 oltre ad IVA e CPA, con il Parte_1 riconoscimento degli interessi legali dalla data della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo;
2) compensa le spese di lite nella misura di 1/3 mentre per la restante parte condanna la società
a corrispondere a la somma di €. 2.000,00 a titolo di Controparte_1 Parte_1 compensi professionali oltre ad accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario delle spese di lite;
3) compensa le spese dell'espletata c.t.u. nella misura di 1/3 mentre per la restante parte sono poste a carico di parte attrice.
Così deciso in data 17 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Jone Galasso