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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/12/2025, n. 3287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3287 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1445/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Seconda Sezione CIVILE composta dai magistrati
Dott. CE Distefano Presidente
Dott. Maria Elena Catalano Consigliere rel.
Dott. Natalia Imarisio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
MO ER e dell'avv. MO FRANCESCO ( ) C.F._1
VIALE MONTE NERO, 53 20135 MILANO;
Parte_2
( ) VIALE MONTE NERO 53 MILANO;
, elettivamente C.F._2
domiciliato in VIALE MONTE NERO, 53 20135 MILANO presso il difensore avv.
MO ER
CONTRO IN PROPRIO E QUALE EREDE DI L. ZI CP_1
(DECEDUTO) (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA C.F._3
LEMONIA 21 40133 BOLOGNA presso lo studio dell'avv. BARBIERI BRUNO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
C.F. ), Controparte_2 C.F._4 OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
LE PARTI ALL'UDIENZA DEL 21.10.2025 PRECISAVANO LE CONCLUSIONI riportandosi ai rispettivi atti e al verbale della medesima udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, i sig.ri e convenivano CP_1 Pt_3
avanti il Tribunale di Milano il sig. e la Controparte_2 Parte_1 chiedendo di condannare i convenuti in solido fra loro al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, previo accertamento dell'irrevocabilità della sentenza penale che aveva condannato il nella sua qualità di promotore finanziario di , per CP_2 Parte_1
i reati di truffa aggravata ed esercizio abusivo dell'attività di gestione collettiva del risparmio, condannandolo altresì, in solido con , responsabile civile, al risarcimento Parte_1 dei danni subiti dalle parti civili, alle quali riconosceva una provvisionale immediatamente esecutiva, rimettendole dinanzi al giudice civile per la liquidazione dei danni.
A fondamento delle proprie pretese, gli attori deducevano in fatto quanto segue:
- nel mese di gennaio 2000 conoscevano il Sig. nella sua veste di promotore CP_2
finanziario della banca Parte_1
- in data 24.2.2000 il sig. accettava di effettuare investimenti unitamente CP_1
al padre e alla madre poi deceduta nel 2008. In questa Pt_3 Persona_1 occasione gli attori sottoscrivevano con il un investimento nel fondo TOP CP_2
Managers n. 107.419 gestito da per la somma di £ 237.786,00 (pari Parte_1
a circa € 122.000,00) Contestualmente il sig. consegnava loro la regolare CP_2
documentazione relativa all'investimento effettuato (un foglio con l'intestazione con l'indicazione degli importi a lui consegnati e con il numero Parte_1
del contratto e del codice cliente degli attori);
- Successivamente il sig. convinceva i sig.ri a disinvestire dal fondo di CP_2 CP_1
cui sopra – sottolineandone la rischiosità – e a destinare la somma così ottenuta verso altri tipi di investimenti da lui suggeriti;
- il quindi sottoponeva agli attori, recandosi presso la loro abitazione, CP_2
documenti relativi al nuovo investimento in obbligazioni e titoli bancari in cui veniva tramutato il precedente investimento invitandoli a compilare i certificati e/o titoli su sua indicazione chiedendo di firmarli e contestualmente ritirava i certificati precedenti;
- In luogo di procedere a reali investimenti, tuttavia, nel corso degli anni il sig. CP_2
all'insaputa degli attori stava disinvestendo la somma originariamente investita, al fine di appropriarsene o distrarla a favore di altri clienti truffati come è poi emerso nel corso del procedimento penale;
- Invero, il modus operandi del sig. consisteva nel chiedere ai sig.ri CP_2 CP_1
all'atto della scadenza dei titoli, se avessero bisogno di liquidità. Puntualmente questi ultimi rispondevano che era sufficiente che restituisse loro la somma indicata dagli attori in modo del tutto atecnico come “il rotto della cifra” (ad esempio, se la rendicontazione consegnata loro indicava un saldo di £ 235.000,00 gli attori chiedevano in restituzione al 5.000,00); CP_2
- I sig.ri consegnavano, nel periodo tra il 19.08.2002 ed il 30.11.2011, l'ulteriore CP_1
somma di € 86.756,00 a mezzo n. 18 assegni bancari a favore del o di altri CP_2 soggetti secondo le direttive impartite dal per i presunti investimenti che il CP_2
sig. aceva credere agli attori di effettuare;
CP_2
- fidandosi dell'operato del sig. gli attori avevano continuato nel tempo ad CP_2
effettuare versamenti ogni qual volta il convenuto li avvertiva della scadenza dei relativi titoli;
in tali occasioni, il promotore si recava direttamente presso la loro abitazione per ritirare gli assegni e, periodicamente, consegnava agli attori dei rendiconti elaborati di suo pugno sui quali riportava gli investimenti, stracciando di volta in volta la documentazione precedente e/o inviata dalla Pt_1
- l'ammontare delle operazioni contabili illecitamente eseguite dal risultava CP_2
pari ad € 205.025,00;
- dall'inizio del mese di febbraio 2013, ogni tentativo di contatto con il sig. CP_2
risultava vano fino a che, in data 06.02.2013, gli attori apprendevano come il sig. fosse stato licenziato da che, interpellata CP_2 Parte_1
telefonicamente, riferiva loro che il conto loro intestato non presentava titoli investiti;
- pertanto, in data 08.02.2013, il sig. presso la Stazione dei Carabinieri CP_1
di OP presentava denuncia-querela nei confronti di per i fatti sopra CP_2 descritti e per i reati che fossero stati ravvisati cui seguivano numerose integrazioni correlate da allegazioni documentali (assegni e documentazione bancaria da cui si sarebbero evinte le dazioni di denaro effettuate a favore del;
CP_2
- a seguito delle numerose denunce sporte nei confronti del promotore anche da altri danneggiati, a conclusione delle indagini svolte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara, con procedimento penale 728/13 R.G.N.R. il veniva CP_2 rinviato a giudizio per reati di truffa aggravata (artt. 640, I comma e 61 n. 7 e n. 11
c.p.), falsità in scrittura privata (art. 485 cpv., c.p.) ed esercizio abusivo della attività di gestione del risparmio (art. 166 I comma lett. a) D.lgs. n.58/1998). Nel corso del procedimento penale veniva citata da numerose parti civili, nel frattempo costituite, la quale responsabile civile;
Parte_1
- Con sentenza n. 76/17 depositata in data 18.07.2017, il Tribunale penale di Ferrara, dichiarava colpevole dei reati ascrittigli (ad esclusione del reato di Controparte_2 falso, nelle more oggetto di depenalizzazione), condannandolo alla pena di anni undici e mesi sette di reclusione e 22.900 euro di multa, oltre al risarcimento del danno subito dalle parti civili, per la cui liquidazione rimetteva le parti dinanzi al giudice civile, con il riconoscimento di una provvisionale immediatamente esecutiva di 60.000,00 euro a titolo di danno patrimoniale e di 20.000,00 euro a titolo di danno non patrimoniale.
Condannava altresì il responsabile civile, in solido con Parte_1
a risarcire il danno patito dalle medesime parti civili, per la cui Controparte_2 liquidazione parimenti rimetteva le parti innanzi al giudice civile,
- Tale sentenza penale di primo grado, oggetto di impugnazione dinnanzi alla Corte
d'Appello di Bologna, veniva in parte riformata dalla sentenza di appello (n. 37/2019).
Ritenuta erronea la qualificazione giuridica dei fatti ascritti al lla stregua di CP_2
truffa a consumazione prolungata, il Giudice penale di seconde cure, infatti, riteneva di dover considerare ogni singolo episodio appropriativo quale autonomo fatto delittuoso a consumazione istantanea, e per l'effetto dichiarava l'estinzione per prescrizione in ordine ai reati di truffa commessi anteriormente al 06 marzo 2011, riducendo dunque la pena detentiva inflitta, confermando a favore dei sig.ri la CP_1
provvisionale liquidata in primo grado a titolo di danno patrimoniale in € 60.000,00 e rideterminando la provvisionale liquidata a titolo di danno non patrimoniale a € 15.000,00 sulla base dell'applicazione di un diverso criterio di liquidazione rispetto a quello applicato dal giudice di prime cure;
- la Corte di Cassazione, con sentenza n. 32514/2020 rigettava i ricorsi e confermava la sentenza della Corte d'Appello, passata così in giudicato.
Pertanto, gli attori introducevano avanti al Tribunale il presente giudizio al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti, a titolo di danno emergente e di lucro cessante, nonché il danno non patrimoniale subito per le condotte poste in essere dal per cui CP_2 chiedevano la condanna in via solidale di Il danno emergente Parte_1
veniva quantificato attraverso una ricostruzione degli importi indebitamente sottratti – mediante una relazione tecnica redatta da un esperto contabile – e rivalutati in quanto
“debito di valore” oltre agli interessi. Il lucro cessante veniva quantificato attraverso il riferimento, in primo luogo, al rendimento dell'8% promesso dal e, in via CP_2
sussidiaria, facendo riferimento al tasso di rendimento medio di titoli obbligazionari a tasso fisso a medio-lungo termine quali i BTP. Inoltre, gli attori quantificavano il danno non patrimoniale in via equitativa al 30% del danno patrimoniale. Sottratta, infine, la somma oggetto di provvisionale, già versata dalla pari a € Parte_1
75.000,00 unitamente all'importo di € 15.000,00 che gli attori affermavano avere ricevuto in restituzione dal la richiesta della parte attorea ammontava ad euro 289.645,50 CP_2
(in caso di capitalizzazione semplice), ovvero ad euro 300.585,57 (in caso di capitalizzazione composta).
In diritto, la parte attrice in primo grado fondava le proprie pretese, ai sensi dell'art. 31, 3 comma TUF e dell'art. 2049 c.c., invocando la responsabilità solidale del promotore finanziario infedele e della .. La parte attrice affermava, infatti, Parte_1 sussistente il nesso di occasionalità necessaria, necessario e sufficiente a fondare la responsabilità sussidiaria dell'istituto di credito per l'operato dal suo agente, CP_2
In particolare, l'accertamento di tale nesso, a parere della difesa dei sig.ri
[...] CP_1
si fondava sulla spendita del nome di da parte del promotore infedele. Parte_1
Parte attrice osservava altresì come l'avvenuto accertamento della responsabilità civile della
Banca in sede penale, ai sensi dell'art. 651 cpp, faccia stato anche nel giudizio civile. Infine, parte attorea deduceva anche la violazione da parte della banca degli obblighi informativi ai sensi dell'art. 21 T.U.F. e degli obblighi di buona fede contrattuale. Si costituiva ritualmente in giudizio la contestando le pretese Parte_1
avversarie ed eccependo preliminarmente la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dei fatti fondanti la pretesa attorea.
Nel merito deduceva quanto segue:
- la mancanza di prova in ordine alla dazione delle somme di denaro non esaminate in sede penale (a cagione dell'intervenuta prescrizione dei reati commessi anteriormente al 6 marzo 2011), per complessivi euro 205.025,00 (oltre interessi e rivalutazione monetaria);
- l'intervenuta restituzione agli attori, da parte del della somma di euro CP_2
20.000,00 (come provato nel corso del processo penale) che, unitamente a quelle versate dalla a titolo di provvisionali per euro 75.000,00, avrebbero dovuto Pt_1 essere detratte dagli importi reclamati dagli attori nel giudizio civile,
- l'errata ed ingiustificata quantificazione dell'asserito danno dedotto da controparte, nonché del conteggio degli interessi e della rivalutazione, in quanto basati su dazioni di denaro non provate o già restituite agli odierni attori;
- la mancata dimostrazione, degli attori, del nesso di occasionalità necessaria, in assenza di elementi in ordine al fatto che il vesse sfruttato in qualche modo il proprio CP_2
ruolo di promotore incaricato da al fine di ottenere la consegna Parte_1 delle somme non oggetto di accertamento in sede penale;
- la colpa esclusiva degli attori nella causazione del danno lamentato, in quanto avrebbero tenuto coscientemente una condotta gravemente anomala (consistente nella consegna al delle somme da investire in contanti o a mezzo di assegni in CP_2
bianco), contraria alle regole previste dall'art. 1227 c.cc., determinando così
l'interruzione del nesso di occasionalità necessaria;
- l'infondatezza in diritto della contestazione relativa all'asserita violazione dell'obbligo di buona fede nei rapporti contrattuali e degli obblighi informativi ai sensi dell'art. 21 TUF;
- l'inattendibilità della relazione tecnica prodotta da parte attrice stante l'illegittimità sia del calcolo degli interessi con il metodo della capitalizzazione composta sia l'illegittimità dell'attualizzazione di interessi e rivalutazione alla data dell'avvio del giudizio con riferimento ad importi relativi agli assegni già esaminati in sede penale ed in relazione ai quali la banca versava la provvisionale.
All'udienza del 09.02.2022, posto che nessuno si costituiva per il convenuto veniva CP_2
dichiarata la contumacia di quest'ultimo.
Nella medesima udienza il Tribunale, in accoglimento dell'eccezione preliminare di nullità dell'atto di citazione sollevato dalla il giudice concedeva termine a parte attrice sino Pt_1 al 7.02.2022 per “rinnovare la citazione nei confronti di termine fino al 07.04.2022 CP_2
per depositare telematicamente memoria integrativa”.
In data 06.04.2022, parte attrice depositava memoria integrativa, finalizzata a sanare il vizio di incertezza dell'oggetto della controversia.
Alla successiva udienza del 07.06.2022, su richiesta delle parti il giudice di prime cure disponeva un rinvio, al fine di condurre trattative, volte alla conciliazione della controversia.
Nel corso dell'udienza del 20.12.2022, il Tribunale invitava la parte attrice a depositare la documentazione idonea a comprovare l'avvenuta regolare notifica al contumace “entro il termine perentorio fissato all'udienza del 09.02.2022” (ossia il 07.04.2022).
Alla successiva udienza del 23.02.2023, il giudice di prime cure, rilevato che “i termini perentori indicati nel verbale del 09.02.2022 per procedere alla rinnovazione della notifica della citazione a sono stati rispettati”, assegnava a parte attrice ulteriore termine, CP_2 fissato al 20.04.2023 per notificare allo stesso la citazione corredata dalla Controparte_2
memoria integrativa, già depositata telematicamente in data 06.04.2022.
La difesa di parte attrice ottemperava a tale prescrizione (vedasi nota di deposito del
14.09.2023, che dimostra l'avvenuta notifica della citazione e della memoria integrativa al
. CP_2
Verificato il regolare rispetto dei termini concessi, fallite nelle more del giudizio il tentativo di conciliare la causa, concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., si perveniva all'udienza del 23.01.2024 per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova. A scioglimento della riserva assunta sul punto il giudice, rigettando le istanze istruttorie e la richiesta di CTU formulata da parte attrice, ritenendo la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del
28.02.2024 per la precisazione delle conclusioni, autorizzando il deposito di note scritte ed assegnando, successivamente i termini abbreviati di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e successive repliche, trattenendo la causa in decisione.
In data 09.04.2024 il procuratore degli attori depositava istanza di interruzione della causa, stante l'intervenuto decesso del sig. Interrotto il processo, esso veniva Persona_2 riassunto in data 17.06.2024 da , che depositava un ricorso in riassunzione Parte_1
con richiesta di fissazione udienza. Concessi al ricorrente i termini per la notifica del ricorso in riassunzione e decreto di fissazione dell'udienza, in occasione della quale, il giudice confermava l'ordinanza con cui non aveva ammesso le prove dedotte dagli attori e ritenendo la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza del 22.10.2024 per la precisazione delle conclusioni, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in seguito alla quale, concessi i termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche, la causa era trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 872 del 2025, pubblicata in data 31.01.2025 il Tribunale di Milano condannava “ e in solido tra loro, al pagamento, Parte_1 Controparte_2
in favore di in proprio e quale erede del a titolo di CP_1 Persona_3
risarcimento dei danni patrimoniali della somma di euro 192.846,27 in moneta attuale e a titolo di danno non patrimoniale della somma di euro 17.375,00 in moneta attuale, oltre interessi”. Condannava altresì i convenuti al pagamento delle spese processuali liquidate
“nella somma complessiva di euro 23.698,00 (di cui euro 22.457,00 per compenso di avvocato ed euro 1241,00 per le ulteriori spese del giudizio), oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge.”
proponeva appello avverso tale sentenza tramite atto di citazione Parte_1
in appello, regolarmente notificato.
L'atto di citazione in appello si articolava nei seguenti motivi:
1. Sull'errore in cui è incorso il primo giudice nel respingere l'eccezione di estinzione del giudizio per omessa notifica al CP_2
2. Sull'errore in cui è incorso il primo giudice nel ritenere la avversa memoria del 6 aprile 2022 idonea a sanare la nullità della citazione
3. Sull'errore in cui è incorso il primo giudice nel qualificare la truffa commessa dal
a consumazione prolungata” CP_2
4. Sull'errore in cui è incorso il primo giudice nell'utilizzare prove atipiche non opponibili a CP_3
5. Sull'errore in cui è incorso il primo giudice nel ritenere dimostrato il nesso di occasionalità necessaria
6. Sull'errore in cui è incorso il primo giudice nel ritenere non dimostrate le anomalie nella condotta dei signori CP_1
7. Sull'errore in cui è incorso il primo giudice nel liquidare un nuovo importo a titolo di danno non patrimoniale
8. Sull'errore in punto di diritto in cui è incorso il primo giudice nel liquidare il danno non patrimoniale in via equitativa
9. Sull'errore in cui è incorso il primo giudice nel calcolo degli interessi legali e la rivalutazione monetaria
in proprio e in qualità di erede di si costituiva tramite CP_1 Persona_3
comparsa di costituzione e risposta, proponendo altresì appello incidentale ex art. 343 c.p.c., articolato nel seguente motivo:
1. Sul mancato accoglimento del lucro cessante.
La causa veniva decisa ex art. 350 bis c.p.c. all'udienza del 4.11.2025.
MOTIVI
Le questioni sulle quali la Corte è chiamata a pronunciarsi sono le seguenti:
1. L'eccezione di estinzione del giudizio per omessa notifica al CP_2
Il Tribunale ha rigettato la prima eccezione sollevata dalla convenuta , Parte_1 concernente l'asserita estinzione del processo, determinata, dalla mancata notificazione dell'atto di integrazione della citazione al contumace CP_2
Con riferimento a tale profilo, invero, il giudice di prime cure rilevava che alla luce della documentazione depositata in data 19.01.2023 le notifiche effettuate da parte attrice erano intervenute tutte nei termini perentori fissati dal Tribunale, di tal ché l'eccezione sul punto è da ritenersi infondata.
L'appellante attraverso il primo motivo dell'atto d'appello censura le statuizioni di prime cure, che hanno respinto l'eccezione della convenuta relative alla nullità della citazione e all'omessa notifica della memoria integrativa a rimasto contumace nel Controparte_2
procedimento di prime cure, ribadendo la tesi dell'intervenuta estinzione dell'intero procedimento.
L'appellato contesta integralmente quanto ex adverso sostenuto, ritenendo che il giudice di prime cure abbia correttamente motivato e statuito sul punto. L'appellante sottolinea infatti che tale eccezione è un'eccezione in senso stretto e che, pertanto, se vi è stato difetto di notifica, il solo soggetto legittimato a sollevarla sia il Dunque, CP_2 Parte_1 difetterebbe di legittimazione a sollevare l'eccezione in parola. Inoltre, rileva che, quando la rinnovazione della notifica al contumace non viene effettuata regolarmente, l'effetto è
l'estinzione parziale del giudizio (nei confronti del solo contumace) e non anche nei confronti del convenuto regolarmente evocato.
Il motivo di appello sul punto è infondato.
Parte attorea nel corso del procedimento di prime cure ha ottemperato tempestivamente alle richieste formulate dal Tribunale, relative alla integrazione della domanda contenuta nell'originario atto di citazione, considerata nulla per indeterminatezza della causa petendi e all'integrazione del contraddittorio di conseguenza resasi necessaria. Più in particolare, come si è dato conto, il giudice di prime cure concedeva termine a parte attrice sino al 7.02.2022 per “rinnovare la citazione nei confronti di e termine fino al 07.04.2022 per CP_2
depositare telematicamente memoria integrativa.” In data 06.04.2022, parte attrice depositava memoria integrativa, finalizzata a sanare il vizio di incertezza dell'oggetto della controversia.
Successivamente, rilevata la necessità di notificare altresì al contumace la memoria integrativa precedentemente depositata, il Tribunale fissava ulteriore termine perentorio al
20.04.2023 per procedere al detto adempimento. Anche tale ultima notifica veniva effettuata tempestivamente al contumace come risulta da nota di deposito dell'Avv. Controparte_2
Barbieri, datata 14.09.2023. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, invero, “In tema di nullità dell'atto di citazione per vizi dell'editio actionis, ove il convenuto sia costituito l'attore può adempiere all'onere di integrazione mediante semplice deposito in cancelleria del corrispondente atto, assimilabile a una memoria soggetta al regime dell'art. 170, comma 3, c.p.c., senza che occorra la notificazione alla controparte, la quale è, invece, necessaria solo quando si tratti di rinnovazione della citazione verso la parte contumace.” (Così, di recente, Cassazione civile sez. III, 30/07/2025, n.21988).
Orbene posto che nel caso del presente procedimento entrambi gli adempimenti – ossia il deposito della memoria integrativa e la successiva notifica al contumace dell'atto di citazione corredato e integrato dalla medesima - si sono realizzati nei termini perentori stabiliti dal giudice del primo grado, non si rinviene alcun difetto nella regolare costituzione del contraddittorio. Solo per completezza di esame, si osserva che avendo il Tribunale concesso termine alla parte attrice per integrare l'atto introduttivo entro il 7.2.2022 è irragionevole ritenere che tale termine dovesse valere anche per la notifica alla parte contumace. Infine,
l'eventuale invocata estinzione certamente non sarebbe valsa nei confronti del soggetto costituito ( ), non litisconsorte necessario. Parte_1
L'eccezione di estinzione del processo proposta dall'appellante, nel suo primo motivo di appello, è pertanto infondata e deve essere rigettata.
2. La mancata sanatoria della nullità dell'atto di citazione per inidoneità della memoria integrativa a sanare il vizio di indeterminatezza della causa petendi.
Anche l'eccezione sollevata sul punto dai procuratori di parte convenuta, secondo il Tribunale si rivelava priva di fondamento, alla luce del fatto che la memoria integrativa di parte attrice era risultata sufficiente ad identificare la causa petendi “nell'accertamento della sottrazione di somme di denaro da parte del con consequenziale richiesta di restituzione e CP_2
risarcimento del danno” (cfr. sentenza di primo grado, pag. 14), consentendo pertanto alla convenuta di prendere posizione sulle contestazioni attoree ed esercitare compiutamente il proprio diritto alla difesa.
Con specifico motivo di appello, l'appellante deduce nuovamente quanto già allegato in primo grado, relativamente all'inadeguatezza della memoria integrativa depositata da parte attorea a sanare l'indeterminatezza della causa petendi, che aveva viziato la citazione originariamente notificata e insiste nell'affermare l'intervenuta integrale estinzione del procedimento.
L'appellato contesta integralmente quanto ex adverso sostenuto, ritenendo che il giudice di prime cure abbia correttamente motivato e statuito sul punto, allegando che la domanda giudiziale di primo grado risultava chiara, tale da aver consentito all'appellante di esercitare compiutamente il proprio diritto alla difesa in contraddittorio
Il motivo di appello sul punto è infondato.
Il giudice di prime cure ha correttamente statuito sul punto, affermando che non si può ravvisare nel caso di specie quell'assoluta incertezza della domanda, che determinerebbe la nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, 4 comma c.p.c..
In merito la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che “la nullità della domanda sussiste solo nei casi estremi in cui "è omesso o risulta assolutamente incerto" il petitum ovvero "manca l'esposizione dei fatti" che sorreggono la causa petendi.” (Così cass.,
Cassazione civile sez. lav., 11/09/2024, (ud. 19/06/2024, dep. 11/09/2024), n.24392).
Detto principio di diritto è articolato come segue – in altri più analitici termini – dalle Sezioni
Unite della Corte di legittimità in una decisione più risalente: “La dichiarazione di nullità della citazione che si produce, ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c., nel caso in cui il "petitum" venga del tutto omesso o risulti assolutamente incerto, ovvero qualora manchi del tutto
l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda, postula una valutazione che tenga conto, nell'identificazione dell'oggetto della domanda, dell'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e nei documenti ad esso allegati, determinandosi la nullità soltanto qualora, all'esito del predetto scrutinio, l'oggetto della domanda risulti assolutamente incerto. Questo elemento deve peraltro essere vagliato coerentemente con la
"ratio" ispiratrice della norma (consistente essenzialmente nell'esigenza di mettere immediatamente il convenuto nelle condizioni di predisporre una adeguata linea di difesa e di individuare agevolmente ciò che l'attore chiede e per quali ragioni), che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda. La nullità dell'atto di citazione può peraltro essere dichiarata soltanto nel caso in cui l'incertezza dell'oggetto della domanda investa il contenuto dell'atto nella sua interezza: qualora, viceversa, sia possibile individuare una o più domande sufficientemente determinate nei loro elementi essenziali, gli eventuali difetti relativi ad altre domande potranno comportare soltanto l'improponibilità di queste ultime, ma non la nullità della citazione nella sua interezza.” (Così Cassazione civile sez. un., 22/05/2012, n.8077).
È del tutto evidente che nel caso di specie non si sia dinnanzi a quell'estrema ipotesi, cui l'art. 164, 4 comma c.p.c. si riferisce, di totale indeterminatezza della domanda –– tale da non aver consentito al convenuto di approntare le proprie difese. Non v'è infatti dubbio che, come correttamente statuito dal Tribunale, integrata la domanda tramite apposita memoria, “la banca ha potuto prendere posizione sulle contestazioni mosse dagli attori e approntare una difesa con riguardo alle domande svolte dagli stessi” (così sentenza di prime cure, pag.14).
Dette domande si sono concretate nella richiesta di restituzione e risarcimento danni fondata sull'allegazione del fatto illecito della sottrazione di somme di denaro da parte del CP_2 promotore finanziario infedele, legato a da rapporto di agenzia. Parte_1
3. Qualificazione penale della truffa commessa dal “a CP_2
consumazione prolungata” ovvero a consumazione istantanea)
In merito il Tribunale affermava che essendo stato il sig. condannato per il reato di CP_2
truffa aggravata che è un reato di danno qualificato dal giudice penale come “truffa a consumazione prolungata” il danno - evento risultava essere stato già accertato in sede penale, mentre restava compito del giudice civile accertare il danno- conseguenza.
Con specifico motivo di appello, deduce la presenza di un errore di diritto Parte_1
nella motivazione di prime cure, nella misura in cui ha qualificato le condotte ascritte al in sede penale quale truffa a consumazione prolungata, nonostante la Corte di CP_2
Appello di Bologna, all'esito del processo penale di seconde cure, avesse riformato tale parte della decisione, qualificando i fatti alla stregua di singoli episodi di truffa a consumazione istantanea.
La parte appellata contesta integralmente quanto ex adverso sostenuto, sottolineando l'autonomia del giudizio civile rispetto a quello penale, di tal ché il Tribunale ben poteva porre a fondamento della propria decisione anche fatti, non oggetto di accertamento da parte del giudice penale per intervenuta prescrizione del reato. Inoltre, la parte appellata argomenta che per determinare il momento dal quale ricorre la prescrizione del diritto al risarcimento del danno si deve avere riguardo al momento in cui le vittime hanno scoperto la frode e che, sebbene i singoli eventi appropriativi siano stati molteplici, l'evento dannoso (ossia la perdita patrimoniale complessiva) è stato unico.
Il motivo di appello formulato sul punto è infondato.
La questione, relativa a un singolo aspetto specifico della qualificazione giuridica sub specie di diritto penale sostanziale, è del tutto irrilevante ai fini delle decisioni che questa Corte è chiamata ad assumere.
Infatti, la disposizione di cui l'art. 651, 1 comma, c.p.p., cui il giudicante di primo grado ha fatto più volte riferimento nel motivare le proprie statuizioni (vedasi punto 3 delle motivazioni della sentenza di prime cure), prevede che “la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”. L'interpretazione costante di tale norma data dalla giurisprudenza di legittimità chiarisce che “Il giudicato penale di condanna ha efficacia vincolante nel giudizio civile risarcitorio, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., in ordine all'accertamento del nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica e delle circostanze di tempo, luogo e modo di svolgimento di esso” (così, Cassazione civile sez. III,
25/01/2024, n.2426).
Vero è, del resto, come rileva l'appellante, che la Corte di Appello di Bologna, all'esito del secondo grado del giudizio penale celebrato a carico di ha riformato la Controparte_2 sentenza di primo grado riqualificando i fatti di truffa a quest'ultimo ascritti, quali singoli episodi di truffa a consumazione istantanea e non, come invece aveva fatto il Tribunale di
Ferrara in prima istanza, alla stregua di un unico fatto di truffa a consumazione prolungata.
Tuttavia, questa diversa qualificazione ha efficacia solo sul piano del giudizio penale, determinando un diverso esito in ordine al calcolo del termine di prescrizione del reato, mentre nulla toglie alla illiceità del fatto, ex art. 2043 c.c.. I fatti accertati nel menzionato giudizio penale – ossia il nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica – sono dunque sussumibili nella fattispecie penale di cui all'art. 640 c.p., rubricato “truffa”, indipendentemente dalla loro natura di delitto a consumazione istantanea ovvero prolungata, di tal ché devono essere considerati illeciti anche sul piano della responsabilità aquiliana.
4. Opponibilità a degli elementi probatori, acquisiti nel Parte_1
procedimento penale a carico di valore probatorio degli stessi CP_2
Svolte preliminarmente alcune considerazioni sul valore delle statuizioni rese in sede penale, alla luce dell'art. 651 c.p.p., il Tribunale ha rilevato come nei confronti degli attori e della convenuta, costituti parti civili e responsabile civile nel processo penale a carico di CP_2
, si estenda il vincolo del giudicato con riferimento ai fatti storici ivi accertati, da
[...]
considerarsi alla stregua di danni-evento. Rimaneva, dunque, al Tribunale, in sede civile, il compito di accertare la sussistenza di eventuali danni-conseguenza e procedere alla loro quantificazione.
A tal fine, il giudice civile – si è argomentato nella sentenza di prime cure – utilizzando criteri di valutazione probatoria diversi da quelli propri dell'accertamento penale può formare il proprio convincimento alla luce di tutto il materiale probatorio acquisito in atti al processo penale. In particolare, il Tribunale ha affermato dunque che possono essere utilizzate dal giudice civile “le prove raccolte in un giudizio penale con sentenza passata in cosa giudicata
e [che] sono idonei a fondare la decisione gli elementi e le circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, procedendo ad esame diretto del contenuto del materiale probatorio ovvero ricavandoli dalla sentenza, o se necessario, dagli atti del relativo processo in modo da accertare esattamente i fatti materiali sottoponendoli al proprio vaglio critico”
(cfr. sentenza di primo grado, pag. 21).
Le dichiarazioni rese dal lla Polizia Giudiziaria in sede di indagini preliminari sono CP_2
state dunque qualificate dal giudice di prime cure alla stregua di prove atipiche la cui efficacia probatoria è pari a quella di presunzioni semplici o argomenti di prova. Le dichiarazioni del rese in sede di indagini preliminari, da qualificarsi alla stregua di confessione CP_2 stragiudiziale (cfr. pag. 25 della sentenza di primo grado) e le successive dichiarazioni testimoniali rese da nel dibattimento penale, ha pertanto concluso il Tribunale, CP_1 erano riscontrate dalla documentazione versata in atti nel processo civile, costituita da estratti conto e assegni bancari. Alla luce di ciò, dunque, il Tribunale ha ritenuto “accertati non solo nei riguardi del promotore, ma anche nei confronti della banca convenuta i dedotti comportamenti illeciti del promotore ai danni del sig. sia in proprio che quale CP_1 erede del sig. per l'ammontare della somma di € 191.246,38 a titolo di somme Persona_3
distratte dal promotore e non impiegate negli investimenti promessi” (cfr. pag. 26 della sentenza di primo grado).
Sul punto l'appellante principale ritiene che le dichiarazioni rese da in sede di CP_2 indagini preliminari e le dichiarazioni testimoniali rese in dibattimento dal Sig. CP_1
non potessero costituire prova delle appropriazioni delle somme oggetto di condanna
[...] alla luce della loro indeterminatezza e che, comunque, non fossero opponibili a
[...]
. L'appellante deduce altresì l'assenza di qualsivoglia elemento indiziario atto a Parte_1
suffragare tali elementi probatori, di tal ché non si sarebbe raggiunta la prova in ordine ai singoli fatti fondanti la responsabilità civile di . Parte_1
La parte appellata contesta integralmente quanto ex adverso sostenuto, ritenendo che il giudice di prime cure abbia correttamente motivato e statuito sul punto, alla luce del principio di libera valutazione delle prove da parte del giudice civile. Pertanto, per formare il suo libero convincimento, argomenta il procuratore del sig. il giudice civile ben può far ricorso CP_1
a prove atipiche – quali ad esempio le dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari dal ove le stesse costituiscano indizi gravi, precisi e concordanti. CP_2
Il motivo sul punto è fondato e deve essere parzialmente accolto.
Preliminarmente è doveroso osservare, in merito alla questione relativa al valore da attribuire alla condanna civile pronunziata dal giudice penale che secondo la giurisprudenza della
Suprema Corte “la facoltà del giudice penale di pronunciare una condanna generica al risarcimento del danno ed alla provvisionale, prevista dall'art. 539 c.p.p., non incontra restrizioni di sorta in ipotesi di incompiutezza della prova sul quantum, bensì trova implicita conferma nei limiti dell'efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile per la restituzione e il risarcimento del danno fissati dall'art. 651 c.p.p. quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità ed all'affermazione che l'imputato l'ha commesso, con la conseguenza che deve escludersi che il giudicato penale si estenda alle conseguenze economiche del fatto illecito commesso dall'imputato. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che fosse coperta dal giudicato l'affermazione del giudice penale in ordine alla insufficienza degli elementi probatori atti a quantificare il danno lamentato dalla parte civile)” (Così Cassazione civile sez. III, 07/11/2023, n.30992). Alla luce del citato principio di diritto, dunque, la condanna generica, pronunciata in sede penale dal Tribunale di Ferrara, non vincola in alcun modo questa Corte relativamente alla statuizione effettuata nella medesima sede in ordine all'assolvimento – o meno – dell'onere probatorio gravante sull'attore ovvero sul convenuto, avente ad oggetto la sussistenza e il quantum del danno da reato risarcibile.
Il giudicante civile, in altri termini, deve procedere all'autonoma valutazione delle prove acquisite – potendo far ricorso anche alle prove formate nel procedimento penale, le quali assumono valore di argomenti di prova o presunzioni semplici nel procedimento civile – verificandone la rilevanza e il valore probatorio in relazione alle pretese attoree e alle difese o domande riconvenzionali portate avanti dal convenuto, secondo i principi della prova civile.
Con specifico riferimento alla responsabilità dell'intermediario (in questo caso
[...]
) per il fatto illecito del promotore finanziario, ex art. 31, 3 comma T.U.I.F. e art. Parte_1
2049 c.c., la Corte di Cassazione è più volte intervenuta, anche di recente per affermare un principio di rigore probatorio, relativamente alla valutazione delle prove documentali. In sintesi, la Corte di legittimità statuisce che per un investitore, che assume di essere stato truffato, non è sufficiente allegare il fatto dell'appropriazione di somme da parte del promotore finanziario, ma è necessario il rigoroso assolvimento dell'onere della prova relativamente alla consegna al promotore stesso delle somme oggetto di appropriazione. Più specificamente, “l'onere della prova, che grava sul cliente, dell'illecita appropriazione da parte del promotore finanziario del denaro consegnatogli ai fini dell'investimento, varia nella prospettiva della responsabilità del promotore e dell'intermediario: nei confronti di quest'ultimo non può infatti ritenersi rilevante né una condotta processuale esplicitamente ammissiva da parte del promotore finanziario né un comportamento qualificabile come ficta confessio, essendo necessario, pertanto, che il soggetto che agisce nei confronti dell'intermediario provi l'effettiva consegna del denaro al promotore finanziario per
l'effettuazione di operazioni finanziarie rientranti nel campo di operatività del rapporto fra il promotore e l'intermediario (Così da ultimo, con riferimento a una vicenda analoga a quella oggetto del presente procedimento, Cassazione civile sez. III, 02/07/2025, (ud. 01/04/2025, dep. 02/07/2025), n.17903, § 11, con riferimenti a Cass., 14/12/2018, n. 32514, § 39). Dunque, la responsabilità dell'intermediario postula, con tutta evidenza, che vi sia stato – e che sia provato – un effettivo affidamento al promotore finanziario infedele dei capitali da investire.
Al fine di ritenere completamente assolto tale onere della prova nei confronti dell'intermediario, alla luce del superiore principio di diritto, le dichiarazioni orali del rese in sede di indagini preliminari, con le quali quest'ultimo ammetteva le CP_2 appropriazioni ai danni dei suoi clienti (tra i quali figuravano i sig.ri , non possono da CP_1
sole costituire la prova della consegna a sue mani del denaro, oggetto di causa, in assenza di ulteriori riscontri probatori.
Come osserva la Suprema Corte nella già citata decisione (Cassazione civile sez. III,
02/07/2025) la responsabilità in base alla quale è stata evocata in giudizio Controparte_4
è di natura solidale: ”l'onere della prova, che grava sul cliente, dell'illecita appropriazione da parte del promotore finanziario del denaro consegnatogli ai fini dell'investimento, varia nella prospettiva della responsabilità del promotore e dell'intermediario: nei confronti di quest'ultimo non può infatti ritenersi rilevante né una condotta processuale esplicitamente ammissiva da parte del promotore finanziario né un comportamento qualificabile come ficta confessio, essendo necessario, pertanto, che il soggetto che agisce nei confronti dell'intermediario provi l'effettiva consegna del denaro al promotore finanziario per l'effettuazione di operazioni finanziarie rientranti nel campo di operatività del rapporto fra il promotore e l'intermediario (Cass., 14/12/2018, n. 32514, § 39, in cui è richiamata la stabile nomofilachia precedente); in secondo luogo, posto quanto appena osservato, dev'essere escluso che sussista un vincolo di giudicato c.d. riflesso, non venendo in rilievo un diritto giuridicamente 'dipendente', in rapporto di pregiudizialità con l'altro, bensì un distinto sebbene connesso accertamento nei confronti di diversi soggetti anche se convenuti nel medesimo giudizio, in posizioni però scindibili perché di pretesa obbligazione solidale sia pure avente ad oggetto alcuni comuni fatti costitutivi, non potendo logicamente riflettersi su una parte condotte processuali dell'altra quali la mancata risposta all'interrogatorio formale, comunque da valutare in uno alle restanti risultanze, ovvero l'omessa impugnazione della decisione a proprio sfavore”.
Del resto, la confessione giudiziale produce effetti nei confronti della parte che la fa e della parte che la provoca, ma non può acquisire il valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confitente, in quanto costui non ha alcun potere di disposizione relativamente a situazioni giuridiche facenti capo ad altri, distinti soggetti del rapporto processuale e, al più, il giudice ha il potere di apprezzare liberamente la dichiarazione e trarne elementi indiziari di giudizio nei confronti delle altre parti, ma tali elementi non possono prevalere rispetto alle risultanze di prove dirette (così Cass. n. 20476/2015, cfr. pure Cass. n. 38626/2021) e comunque, nella specie, dette dichiarazioni (come già detto) non sono suffragate da altre emergenze istruttorie, anche solo indiziarie, utili a confermarle.
E' doveroso a questo punto esaminare le prove documentali acquisite al presente procedimento.
L'appellato, in allegato all'atto di citazione in primo grado produceva una consulenza tecnica di parte (cfr. documento. 8), finalizzata alla ricostruzione della situazione patrimoniale dei sig.ri e alla determinazione del quantum, oggetto di appropriazione da parte del CP_1
nel corso degli anni dal 2000-2013. Detta perizia era a sua volta corredata di nutrita CP_2 documentazione (contenuta nell'allegato denominato “allegato doc. 8 all. 1_2_3- compresso.pdf”, prodotto unitamente all'intero fascicolo di primo grado dalla parte appellata), contenente copie di assegni bancari, vaglia postali, estratti conto bancari, relativi a rapporti intestati a sig.ri copie dei falsi certificati d'investimento emessi da CP_1 Controparte_2
nonché copia di una sorta di promemoria manoscritto apparentemente da quest'ultimo su carta intestata Ufficio dei promotori finanziari, riepilogativo dei falsi investimenti CP_5
effettuati e dei relativi rendimenti composti.
Ebbene, deve rilevarsi che nessun valore può essere attribuito, nel senso della prova rigorosa della effettiva consegna di somme di denaro al promotore, secondo gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità cui si è fatto riferimento sopra, ai falsi certificati d'investimento rilasciati dal e al promemoria/rendiconto manoscritto dallo stesso, posto che questi CP_2
documenti – in primo luogo dal punto di vista logico – non dimostrano alcunché relativamente all'effettivo affidamento al promotore delle somme ivi indicate.
Analoga conclusione deve necessariamente raggiungersi con riferimento agli estratti conto prodotti nella medesima sede da parte attorea: essi valgono a provare solo dei prelevamenti in contanti da parte della parte lesa e non l'effettiva consegna delle somme prelevate al
CP_2 La stessa perizia di parte (doc. 8, allegato all'atto di citazione, intitolato “relazione di ricostruzione patrimoniale”) quando si tratta di procedere alla ricostruzione delle somme oggetto di appropriazione, consegnate al promotore attraverso mezzi non tracciabili, si esprime utilizzando espressioni verbali che non denotano certezza ma al più mera verosimiglianza. In particolare, la somma oggetto di appropriazione e consegnata attraverso mezzi non tracciabili al promotore infedele è determinata attraverso un calcolo inverso a partire dall'importo indicato nel memorandum riepilogativo manoscritto (ma non sottoscritto) dal scomputato delle somme fittizie ricavate dai falsi rendimenti promessi (pari CP_2
all'8.50% annuo). Ottenuta tale cifra, vi si sottraggono poi le somme consegnate tramite mezzi tracciabili (assegni bancari, sui quali si dirà più avanti). La conclusione del perito di parte è quindi che l'importo così ottenuto, “di € 115.923,46 […] si avvicina, di molto, al totale inizialmente investito dai clienti, pari ad € 118.269,00, ragion per cui, alla luce di quanto argomentato, quest'ultimo totale può ritenersi oggetto di appropriazione indebita da parte del promotore finanziario” (così il doc. 8 allegato all'atto di citazione, pag. 7).
Tale ultima conclusione non può essere condivisa da questa Corte, in quanto basata su un'ipotesi non verificata sul piano probatorio, di tal ché l'onere della prova della effettiva consegna e dell'appropriazione delle relative somme (incombente su non può CP_1
ritenersi assolto.
Diversa conclusione deve invece raggiungersi con riferimento alle somme la cui dazione è avvenuta tramite mezzo tracciabile, ossia mediante assegni bancari. Detti titoli di credito (18), consegnati al senza l'indicazione del beneficiario, sono stati infatti incassati dal CP_2
promotore infedele, da persone a lui riconducibili o da altri clienti del promotore (ai quali egli consegnava detti assegni in pagamento di cedole o rimborso di investimenti fittizi). La perizia di parte raccoglie i dati degli stessi titoli di credito in una chiara tabella e ne allega copia, giungendo a definire un totale pari ad euro € 86.756,00 (cfr. pag.4 del citato doc. 8). In ordine alla effettiva dazione e conseguente appropriazione delle relative somme, pertanto, data la presenza di certa prova documentale, deve ritenersi assolto l'onere probatorio gravante sull'odierno appellato.
Inoltre, sotto altro profilo, le somme in parola risultano persino non contestate da parte dell'odierno appellante. Nell'atto di citazione in appello, invero, i procuratori di nell'argomentare l'insufficienza (e la non opponibilità) delle prove Controparte_4 relative alle dazioni consegnate con mezzi non tracciabili, affermano quanto segue: “il processo penale si concludeva con l'accertamento delle sole truffe riferibili alla complessiva somma di Euro 86.756,00 portata dagli unici n.18 assegni bancari prodotti in copia fronte e retro. Ad avviso di chi scrive, tale profilo è ormai coperto dal giudicato sicché la decisione del Tribunale di Milano nella parte in cui si è discostato da tale statuizione è errata e non potrà che essere riformata.” (Cfr. atto di citazione in appello, punti 66 e 67, pag. 28).
La sentenza di primo grado deve essere pertanto riformata nella parte in cui ritiene provate le appropriazioni relative a somme ulteriori rispetto ad euro 86.756,00, portata dagli unici n.18 assegni bancari prodotti.
5. Prova della sussistenza del nesso di occasionalità necessaria
Il Tribunale ha ritenuto provata la sussistenza del nesso di occasionalità di necessaria affermando dunque la responsabilità solidale della convenuta . In Parte_1
particolare, attraverso il riferimento a nutrita giurisprudenza di legittimità, il giudice di prime cure ha sottolineato che il comportamento doloso del preposto, anche quando costituisce reato, non vale ad interrompere tale nesso. Il giudice di prime cure ha osservato inoltre che la responsabilità solidale dell'intermediario, di cui all'art. 31, comma 3 T.U.I.F. ha natura di responsabilità oggettiva, assolvendo a una funzione eminentemente solidaristica e a una ratio di protezione dell'investitore, da considerarsi soggetto debole. Il tribunale ha concluso altresì nel senso dell'esclusione della sussistenza di condotte anomale da parte dei convenuti investitori, tal da interrompere il nesso di occasionalità.
L'appellante con specifico motivo contesta le superiori conclusioni del Tribunale e allega l'assoluta mancanza di elementi probatori specifici, sufficienti a dimostrare la sussistenza del nesso di occasionalità necessaria, avendo operato il Tribunale una impropria semplificazione deducendo l'esistenza del nesso stesso dal solo rapporto di agenzia tra e Parte_1
CP_2
La parte appellata contesta integralmente quanto ex adverso sostenuto, ritenendo che il giudice di prime cure abbia correttamente motivato e statuito sul punto affermando la sussistenza del nesso di occasionalità necessaria. In particolare, l'appellato, sottolinea che il spendeva il nome di ogni volta che proponeva e realizzava le CP_2 Parte_1
operazioni d'investimento, poi rivelatesi fittizie. Altresì rilevava che era stata la stessa politica della a rafforzare l'affidamento dei clienti verso il Parte_1 Parte_4
puntando molto sulla figura del “family banker”.
La Corte ritiene che il motivo di appello sul punto sia infondato.
Del tutto correttamente ha infatti motivato il giudice di primo grado in ordine alla sussistenza del nesso di occasionalità necessaria, dal quale scaturisce l'affermazione della responsabilità solidale di , ex art. 31, 3 comma T.U.I.F e art. 2049 c.c.. Controparte_4
Invero, è emerso dal compendio probatorio acquisito al presente procedimento che il oltre al fatto che risultava legato da rapporto di agenzia, in qualità di promotore CP_2
finanziario, con , spendeva costantemente il nome dell'istituto bancario Controparte_4 stesso. Anche la modulistica utilizzata dal promotore infedele– sebbene di frequente frutto di falsificazione – recava assai spesso intestazioni riconducibili a . Altresì di Parte_1 rilievo è la circostanza secondo la quale l'odierno appellante si presentava, anche in sede di propaganda pubblicitaria, quale istituto di credito che intendeva fare perno sulla figura del
“family banker”, inducendo quindi i clienti a fare affidamento su questa particolare figura professionale. Tutte queste circostanze, non oggetto di contestazione, sono sintomatiche dell'esistenza del nesso di occasionalità necessaria, che vedeva recarsi a casa dei CP_2
Sign. offrendo la propria consulenza quale promotore della . CP_1 Parte_1
In merito, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità è chiaro nell'affermare che “in tema di intermediazione finanziaria, la società preponente risponde del danno causato al risparmiatore dal promotore allorquando, accertata la sussistenza del rapporto di preposizione ed il carattere illecito, doloso o colposo del fatto dannoso, ricorre un nesso di occasionalità necessaria tra quest'ultimo e l'esecuzione delle incombenze affidate al preposto, per la cui ricorrenza non è necessario che il fatto dannoso derivi dall'esercizio delle incombenze, essendo sufficiente che, in virtù di tale esercizio, il terzo sia esposto all'ingerenza dannosa del preposto e ciò anche nel caso in cui quest'ultimo abbia abusato della sua posizione, andando oltre l'incarico ricevuto od espletato, contravvenendo alle istruzioni ricevute o alle modalità di svolgimento concordate o sostituendo alle finalità perseguite dal preponente obiettivi egoistici di carattere illecito e persino delittuoso.” (così Cassazione civile sez. III, 11/11/2024, n.28952 e, con riguardo alla responsabilità dei promotori, vedasi altresì Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8210 del 04/04/2013; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5020 del 04/03/2014; Sez. 1, Sentenza n. 22956 del 10/11/2015; Sez. 3 -, Sentenza n. 18928 del
31/07/2017).
Condivisibilmente ha argomentato sul punto il giudice di primo grado, rilevando come la responsabilità dell'intermediario si atteggi alla stregua di “vera e propria responsabilità oggettiva, funzionalmente volta alla tutela dei terzi e del mercato” (così sentenza di prime cure, pagg. 27-28, riferendosi a Cass. 12.10.2018 n. 25374).
Per affermare la concorrente responsabilità dell'intermediario è quindi sufficiente che il promotore finanziario si presenti come tale sfruttando la posizione che ha all'interno dell'organizzazione dell'intermediario, tenuto a rispondere del fatto del preposto.
Così ricostruita la natura della responsabilità in parola deve affermarsi pertanto la sussistenza del nesso di occasionalità necessaria tra le condotte delittuose di e il suo Controparte_2 ruolo quale promotore finanziario di . Le relative statuizioni del Tribunale Controparte_4
di Milano sul punto devono pertanto essere confermate da questa Corte.
6. Le anomalie della condotta degli investitori, sig.ri e il concorso di colpa CP_1
di questi ultimi ex art. 1227 c.c.
Il Tribunale richiamando sul punto la giurisprudenza di legittimità sottolineava che al fine di escludere la responsabilità dell'intermediario non è sufficiente allegare “l'ingenuità dell'investitore ovvero il semplice fatto che egli fosse o potesse essere consapevole della violazione dei doveri che incombono sul promotore, se non si dimostri una sua vera e propria connivenza o collusione in funzione elusiva della disciplina legale ed in danno dell'intermediario” (cfr. sentenza di primo grado, pag. 29). Rilevato che la banca non aveva provato l'esistenza di alcuna di tali situazioni di anomalia o connivenza da parte dell'investitore, il giudice di prime cure riaffermava la responsabilità di Parte_1 per le condotte del promotore infedele.
Anche il ricorrere di ipotesi concorso di colpa dei danneggiati, evocato da parte della convenuta , e previsto dall'art. 1227 cc. è escluso dal Tribunale sulla base Parte_1
delle superiori considerazioni, rilevando altresì che l'affidamento incolpevole dei Sig.ri nel on è mai venuto meno nel tempo, costantemente alimentato dagli artifizi CP_1 CP_2
e raggiri attraverso i quali il promotore finanziario ha indotto in errore i convenuti in relazione alla reale natura delle dazioni effettuate. Con ulteriore motivo l'appellante ripropone l'argomentazione secondo la quale le modalità eterodosse, attraverso le quali il passaggio delle somme di denaro dai sig.ri al CP_1 CP_2 avveniva e gli investimenti fittizi venivano finalizzati (modalità non tracciabili quali la consegna di contanti, l'omesso sottoscrizione di moduli ovvero l'assenza di documenti di rendiconto ufficiali della banca), dimostrerebbe la sussistenza di anomalie nella condotta degli investitori, tali da interrompere il nesso di occasionalità necessaria e a configurare una responsabilità esclusiva della parte appellata. L'appellante lamenta che sul punto la motivazione avrebbe natura soltanto apparente, avendo omesso il Tribunale di chiarire su quali prove si fonda il proprio convincimento.
L'appellante inoltre insiste nel ritenere configurabile nel caso di specie un'ipotesi di concorso di colpa ex art. 1227 c.c. da parte degli investitori, il cui comportamento imprudente e negligente avrebbe contribuito alla causazione del danno.
La parte appellata contesta integralmente quanto ex adverso sostenuto, ritenendo che il giudice di prime cure abbia correttamente motivato e statuito sul punto, allegando che la fiducia nutrita nei confronti del – nonché gli artifici e raggiri realizzati da CP_2
quest'ultimo – avessero del tutto impedito ai sig.ri investitori peraltro inesperti – di CP_1 percepire l'anomalia delle modalità in cui gli investimenti venivano effettuati e registrati dal promotore infedele. Nella comparsa di costituzione e risposta si insiste inoltre sulla natura oggettiva della responsabilità dell'istituto di credito, ai sensi dell'art. 31, 3 comma TUIF e
2049 c.c. e sul mancato assolvimento dell'onere della prova liberatoria da parte dell'odierno appellante. Sullo specifico punto della corresponsabilità dei sig.ri ex art. 1227, il CP_1
procuratore della parte appellata evidenzia, infine, che nessuna circostanza di fatto consente di ipotizzare tale fattispecie, adducendo a sostegno di tale conclusione le statuizioni dei giudici penali in merito (i quali ove hanno ritenuto sussistente il concorso di colpa delle vittime di reato lo hanno esplicitamente affermato).
La Corte osserva quanto segue.
In primo luogo, è opportuno affrontare la questione relativa alla presenza di anomalie nelle condotte delle vittime dei fatti di truffa tali da interrompere il nesso di occasionalità. Dette anomalie secondo costante giurisprudenza di legittimità possono costituire prova liberatoria della responsabilità dell'intermediario, determinando l'interruzione del nesso di occasionalità necessaria solo se quest'ultimo “prova che l'investitore aveva percepito l'estraneità delle operazioni eseguite dal promotore rispetto al suo ambito di attività o addirittura fosse compartecipe delle finalità di elusione della legge.” (Così Cassazione civile sez. III,
16/11/2023, n.31894).
Il motivo formulato sul punto dall'appellante è infondato e deve essere rigettato. Con specifico riferimento alle somme, la cui appropriazione è stata ritenuta provata (ossia euro
86.756,00), non vi è alcuna traccia di prova relativa ad anomalie di tal specie (ossia così gravi da determinare l'interruzione del nesso di occasionalità necessaria).
La circostanza secondo la quale le somme sono state affidate al promotore infedele tramite assegni privi di intestatario non rileva a tal fine: dimostrazione di ciò è il fatto stesso che si tratta di un mezzo di pagamento tracciabile, di tal ché non può inferirsi alcuna consapevolezza in capo all'investitore della totale estraneità dell'operazione rispetto all'attività del promotore, né, tantomeno, la sussistenza di alcuna finalità collusiva con il da parte dei sig.ri CP_2
CP_1
Ad analoga conclusione può giungersi con riferimento alla questione della sussistenza di un concorso di colpa ex art. 1227 c.c. da parte dei sig.ri la tracciabilità assicurata dal CP_1 mezzo di pagamento utilizzato – assegno bancario – consente ed ha consentito la ricostruzione dei passaggi di mano delle somme, di tal ché la condotta di questi ultimi non può, sotto questo specifico profilo, ritenersi imprudente o negligente, concausa del danno lamentato. Deve rilevarsi che era stata la stessa politica della a rafforzare l'affidamento dei Parte_1 clienti verso il puntando molto sulla figura del “family banker” e la Parte_4 circostanza che il promotore spendesse il nome della (anche tramite i modelli sottoposti Pt_1
alla firma dei sig. presso l'abitazione dele parti lese, risulta elemento causale univoco CP_1
e assorbente.
Anche il motivo formulato dall'appellante sul punto si rivela pertanto infondato e deve essere rigettato.
7. Liquidazione del danno non patrimoniale
Il Tribunale procedeva a quantificare in via equitativa il danno patrimoniale sulla base di presunzioni semplici. In particolare, il giudice di prime cure affermava che “rientra nel novero dell'ordinario che la perdita del denaro, il quale rappresenta il frutto delle proprie fatiche, ingeneri una frustrazione profonda: per la consapevolezza dell'abuso senza alcuna colpa subito, per la fiducia tradita, per la perdita di una prospettiva patrimoniale che si dava per acquisita, per la preoccupazione per il futuro” (cfr. sentenza di primo grado, pag. 33).
Pertanto, in considerazione del fatto che la somma liquidata a titolo di danno patrimoniale risultava molto più elevata di quella riconosciuta con provvisionale dal giudice penale, il
Tribunale decideva di elevare la somma riconosciuta a titolo di danno non patrimoniale, innalzandola dai 15.000 euro oggetto di provvisionale sino a 35.000 euro.
Con specifico motivo l'appellante contesta la validità della liquidazione del danno non patrimoniale effettuata dal giudice di prime cure. deduce essersi formato Parte_1 il giudicato sulla statuizione del giudice penale, il quale aveva riconosciuto una provvisionale a titolo di danno non patrimoniale pari ad euro 15.000. Nella prospettazione dell'appellante la diversa somma liquidata da parte del giudice civile sarebbe dunque non dovuta, essendo la relativa statuizione contrastante con il precedente giudicato formatosi in sede penale.
Inoltre, con ulteriore motivo, l'appellante lamenta che la sentenza di prime cure è affetta da carenza di motivazione alla luce del fatto che il Tribunale avrebbe omesso di fornire una giustificazione logica ed adeguata dei criteri utilizzati per operare la valutazione equitativa del danno non patrimoniale.
La parte appellata contesta integralmente quanto ex adverso sostenuto, ritenendo che il giudice di prime cure abbia correttamente motivato e statuito sul punto, rilevando che quest'ultimo ha fatto uso del potere di libero e discrezionale apprezzamento, attribuito dalla legge nel valutare la sussistenza e l'entità del danno esistenziale, patito dai sig.ri CP_1
La Corte ritiene che il motivo di appello formulato sul punto sia privo di fondamento.
L'orientamento della giurisprudenza di legittimità è chiaro nello statuire che “a fronte del passaggio in giudicato della sentenza con cui il giudice penale ha condannato l'imputato al risarcimento del danno da reato, questo può essere quantificato equitativamente dal giudice civile ai sensi degli artt. 185 c.p. e 2059 c.c.” (ex ultimis, Cassazione civile sez. III,
18/01/2025, n.1234).
Invero il giudice di prime cure ha correttamente fatto uso del proprio potere di valutare in via equitativa il danno da reato, motivando la propria valutazione rilevando, in modo del tutto logico e condivisibile che “è ragionevole ritenere che [la vicenda che li vede vittime delle condotte delittuose del ] abbia determinato un patema d'animo nel padre CP_2 Per_3
che nel 2013 aveva 80 anni e nel figlio ”, alla luce del fatto che “rientra nel
[...] CP_1 novero dell'ordinario che la perdita del denaro, il quale rappresenta il frutto delle proprie fatiche, ingeneri una frustrazione profonda: per la consapevolezza dell'abuso senza alcuna colpa subito, per la fiducia tradita, per la perdita di una prospettiva patrimoniale che si dava per acquisita, per la preoccupazione per il futuro.” (cfr. sentenza del Tribunale, pag. 33).
È doveroso, peraltro, rilevare che nel caso di specie viene in considerazione una vicenda, che sul piano temporale ha conosciuto un notevole sviluppo, i contatti con il promotore e i primi investimenti iniziarono negli anni 2000; nei primi mesi del 2013, i sig.ri hanno sporto CP_1 le prime denunce-querele contro il , a tutt'oggi, la vicenda giudiziaria non è giunta CP_2
a conclusione. L'eccezionale lungo lasso temporale ha contribuito a determinare un danno esistenziale particolarmente intenso e grave, patito dai sig.ri (dal figlio e dal CP_1 CP_1
padre , deceduto nelle more del presente procedimento). Tale circostanza concorre a Pt_3 confortare la decisione relativa alla conferma della liquidazione dei danni non patrimoniali, operata in primo grado, nella somma di euro 35.000.
8. Il calcolo degli interessi legali e la rivalutazione monetaria
Il Tribunale, in considerazione del fatto che i Sig.ri “sono stati vittima di un truffa che CP_1
si è consumata nell'arco di 13 anni, dal 2000 al 2013” procede alla rivalutazione del danno patrimoniale applicando l'indice ISTAT – FOI dal 31.08.2006, considerata quale “data media di erogazione delle somme per effetto della truffa” (cfr. sentenza di primo grado, pag. 34). Le somme riconosciute a titolo di provvisionale dal giudice penale sono rivalutate, invece, avendo riguardo alla data in cui la sentenza della Corte di Cassazione è stata resa, assumendo
– in assenza di documentazione sul punto – che la dazione delle relative somme sia avvenuta nel mese immediatamente successivo (ossia dicembre 2020).
Con il suo ultimo motivo l'appellante lamenta la violazione del corretto criterio di calcolo degli interessi e della rivalutazione monetaria. sostiene che al fine del Parte_1
calcolo di rivalutazione e interessi deve aversi riguardo al momento delle effettive singole dazioni delle somme di denaro e non a un momento posto a metà del lungo sviluppo temporale che ha caratterizzato il rapporto tra il gli appellati. Considerato, cioè che gli episodi CP_2
appropriativi devono essere considerati singolarmente – anche alla luce delle statuizioni della
Corte di Appello di Bologna che ha qualificato i fatti contestati al alla stregua di CP_2 truffe a consumazione istantanea – la scelta della data del 31.08.2006 sarebbe irragionevole e arbitraria. In relazione alla somma di Euro 86.756,00 portata dai n.18 assegni prodotti dall'appellato e già esaminanti in sede penale, il Tribunale ha quantificato gli interessi legali e la rivalutazione monetaria unitariamente sull'intero importo complessivo con calcolo a decorrere dal 31 agosto 2006. La Sentenza sul punto -secondo tesi- merita censura in quanto
è pacifico e non revocabile in dubbio che il calcolo di interessi e rivalutazione monetaria, secondo il metodo via via utilizzato dal Tribunale di Milano, deve decorrere dal momento della effettiva dazione delle somme di denaro e non certo da un momento antecedente.
Parte appellata contesta integralmente quanto ex adverso sostenuto, ritenendo che il giudice di prime cure abbia correttamente motivato e statuito sul punto, avendo individuato il
Tribunale un preciso dies a quo e seguito un valido iter logico-argomentativo. Al contrario, il motivo di appello proposto sul punto sarebbe privo della forza logica-argomentativa necessaria a sconfessare le statuizioni del Tribunale.
La Corte ritiene che le doglianze formulate dall'appellante con il relativo motivo d'appello siano fondate, in quanto la rivalutazione delle somme dovute a titolo di danno patrimoniale avrebbe dovuto essere operata con riferimento ai singoli episodi appropriativi (stante anche la qualificazione dei medesimi, operata dalla Corte di Appello penale di Bologna alla stregua di truffe a consumazione istantanea). È infatti possibile individuare i singoli dies a quibus dai quali calcolare la rivalutazione delle somme e gli interessi dovuti sulle medesime, posto che le illecite appropriazioni, ritenute provate da queste Corte, hanno avuto a oggetto somme affidate tramite assegni bancari. Le data recate da tali titoli di credito corrispondono pertanto ai momenti nei quali la consegna al delle somme di denaro oggetto di truffa è CP_2
avvenuta e a partire da dette date deve essere dunque operata la rivalutazione e il calcolo degli interessi. Devono applicarsi a tale calcolo i criteri, enucleati dalla sentenza della Sezioni Unite della Cassazione n. 1712 del 17 febbraio 1995.
Considerando, poi, che nel mese di dicembre 2020 l'appellante ha corrisposto la somma di €
60.000,00 si procederà a rendere omogenee le somme dovute, attualizzate a tale data (con rivalutazione e interessi). Si provvederà poi a scomputare dal totale l'acconto corrisposto di euro 60.000, per poi attualizzare la somma residua a partire dal 1° dicembre 2020 sino al momento della presente decisione. Per chiarezza espositiva si riporta di seguito l'elenco delle somme oggetto di appropriazione
(consegnate tramite i 18 assegni prodotti in copia dai sig.ri presentate nell'importo CP_1 originario e in valuta attuale al 1° dicembre del 2020 (in applicazione dei criteri di cui sopra):
1) ASSEGNO BANCARIO n. 0102561982-03 del 19/08/2002 Parte_1 intestato a € 3.519,00, attualizzata al 01/12/2020: € 5.709,33; Controparte_6
2) ASSEGNO BANCARIO n. 0102561986-07 del 08/09/2004 Parte_1 intestato a € 900,00, attualizzata al 01/12/2020: € 1.343,48; Controparte_6
3) ASSEGNO BANCARIO n.5342710409-10 Banca Antonveneta S.p.A. del 20/12/2006 intestato a € 6.300,00, attualizzata al 01/12/2020: € 8.696,91; Controparte_2
4) ASSEGNO BANCARIO n. 5342710408-09 Banca Antonveneta S.p.A. del 20/12/2006 intestato a € 6.000,00, attualizzata al 01/12/2020: € 8.282,77; Controparte_2
5) ASSEGNO BANCARIO n. 0104893382-09 del 20/12/2006 Pt_1 Parte_1
intestato a € 2.700,00; attualizzata al 01/12/2020: € 3.727,25; CP_7
6) ASSEGNO BANCARIO n. 0104893383-10 del 20/12/2006 Parte_1 intestato a € 2.000,00, attualizzata al 01/12/2020: € 2.760,93; Controparte_2
7) ASSEGNO BANCARIO n. 0184960792-03 Banca Antonveneta S.p.A. del 31/12/2007 intestato a € 5.000,00, attualizzata al 01/12/2020: € 6.591,12; Controparte_2
8) ASSEGNO BANCARIO n. 0184960793-04 Banca Antonveneta S.p.A. del 31/12/2007 intestato a € 1.000,00 attualizzata al 01/12/2020: € 1.318,23; Controparte_2
9) ASSEGNO BANCARIO n. 0184960791-02 Banca Antonveneta S.p.A. del 03/01/2008 intestato a € 5.050,00, attualizzata al 01/12/2020: € 6.638,62; Controparte_2
10) ASSEGNO BANCARIO n. 0184960795-06 Banca Antonveneta S.p.A. del 03/03/2008 intestato a 10.000,00, attualizzata al 01/12/2020: € 12.994,79; Controparte_2
11) ASSEGNO BANCARIO n. 0184960794-05 Banca Antonveneta S.p.A. del 14/03/2008 intestato a 10.000,00, attualizzata al 01/12/2020: € 12.985,13; Controparte_2
12) ASSEGNO BANCARIO n. 0184960796-07 Banca Antonveneta S.p.A. del 23/11/2010 intestato a € 2.800,00, attualizzata al 01/12/2020: € 3.338,64; Controparte_2 13) ASSEGNO BANCARIO n. 0184960797-08 Banca Antonveneta S.p.A. del 23/11/2010 intestato a 2.800,00, attualizzata al 01/12/2020: € 3.338,64; Controparte_2
14) ASSEGNO BANCARIO n. 0119126517-03 del 26/11/2010 Parte_1
intestato a 4.400,00, attualizzata al 01/12/2020: € 5.246,05; Controparte_8
15) ASSEGNO BANCARIO n. 0121359184-11 del 28/06/2011 Parte_1
intestato a 1.100,00, attualizzata al 01/12/2020: € 1.275,05; Parte_5
16) ASSEGNO BANCARIO n. 0121359190-04 del 21/11/2011 Parte_1 intestato a € 8.000,00 attualizzata al 01/12/2020: €9.126,65; Controparte_8
17) ASSEGNO BANCARIO n. 0121917151-05 del 21/11/2011 Pt_1 Parte_1
7.000,00 attualizzata al 01/12/2020 € 7.985,79: Parte_6
18) ASSEGNO BANCARIO n. 0121917152-06 del 30/11/2011 Parte_1 intestato a € 8.187,00, attualizzata al 01/12/2020 € 9.336,81; Parte_7
La somma di tali importi è pari a € 110,696,19, al 01/12/2020 dai quali si devono sottrarre gli acconti di € 60.000, al 01/12/2020, per un totale di € 50.696,19 al 1.12.2020.
Da tale importo devono altresì sottrarsi le somme oggetto di restituzione da parte del CP_2
nel corso degli anni in cui le truffe si sono realizzate, stimate in via equitativa in € 20.000,00 liquidate al 01/12/2020, per un totale di € 30.696,19 sempre al 1.12.2020. Detta somma residua deve essere infine attualizzata alla data della presente decisione.
La liquidazione del danno patrimoniale totale, data dalla somma degli importi comprensivi di rivalutazione ed interessi al 01/12/2020, dallo scomputo dell'acconto corrisposto e delle restituzioni operate negli anni dal nonché dalla attualizzazione della somma residua CP_2
(rivalutazione ed interessi) alla data della presente decisione ammonta dunque ad € 40.181,25 in moneta attuale.
Come sopra detto, risulta confermata la sentenza di primo grado in punto condanna al danno non patrimoniale.
9. Il lucro cessante (e la relativa richiesta istruttoria) e il danno da perdita di chances Il Tribunale rigettava la domanda relativa al riconoscimento del lucro cessante a favore dei convenuti, ritenendo non assolto il relativo onere della prova. In particolare, si riteneva inadeguato il riferimento a un rendimento – l'8% - solo promesso dal e mai CP_2
effettivamente realizzato nonché il riferimento al rendimento dei BTP decennali, “in assenza di una profilatura [...] atta a qualificare l'attore come investitore abituale” (cfr. sent. di primo grado pag. 32).
Il giudice di prime cure ha rigettato altresì la richiesta di parte attrice di rimessione in istruttoria, ribadendo la superfluità della CTU richiesta, alla luce della documentazione versata in atti.
L'appellato propone motivo di appello incidentale sul punto, insistendo nella richiesta di riconoscimento del lucro cessante. Si chiede la riforma della sentenza di prime cure sul punto, riproponendo la domanda già formulata in primo grado, che adottava come parametro di riferimento per la valutazione del lucro cessante, alternativamente il tasso di rendimento promesso dal (8%) ovvero quello dei BTP a medio-lungo termine. Il procuratore CP_2
dell'appellato allega inoltre che diverso giudice civile ha riconosciuto somme a titolo di lucro cessante, liquidate sulla base del rendimento dei BTP decennali, a favore di altri soggetti, vittime delle truffe del A tal fine, si insiste per l'ammissione di CTU tecnico- CP_2
contabile finalizzata alla quantificazione delle relative somme.
In via gradata nell'appello incidentale – sotto la medesima qualificazione di lucro cessante – si chiede altresì il riconoscimento del danno da perdita di chance, anch'esso da liquidarsi in via equitativa.
Preliminarmente, deve rilevarsi fondata l'eccezione di inammissibilità sollevata da CP_3
laddove ha evidenziato (sin dal primo grado) che la domanda di condanna a risarcire il danno sofferto a titolo di “perdita di chance” è stata tardivamente formulata (solo) in sede di precisazione delle conclusioni (all'esito del giudizio di primo grado), dai sign. CP_1
Consegue, per tale motivo, l'inammissibilità in sede di appello del motivo d'impugnazione su tale specie di danno, allegata tardivamente. La differenza principale è che il lucro cessante è la perdita di un guadagno certo e prevedibile, mentre la perdita di chance riguarda la perdita di una possibilità concreta ma incerta di ottenere un guadagno. Il lucro cessante si configura come un danno futuro certo, un accrescimento patrimoniale mancato ma probabile, mentre la perdita di chance è un danno attuale, la perdita di un'opportunità con un proprio valore intrinseco. Infatti, con ordinanza n. 21794 del 29 luglio 2025, la Cassazione si esprime nel senso che la perdita di chance si configura come il venir meno della possibilità concreta ed effettiva di conseguire un risultato ulteriore di incerta verificazione, mentre il lucro cessante rappresenta la perdita di un'occasione di guadagno attuale direttamente ricollegabile al fatto illecito. Inoltre, con l'ordinanza n. 13514/22 depositata il 29 aprile, la Corte di
Cassazione spiega innanzitutto che i due danni sono “alternativi”: il danneggiato, cioè, deve scegliere se provare di aver perduto un reddito futuro che molto verosimilmente avrebbe percepito, e allora si parla di risarcimento del lucro cessante, oppure, non adducendo questa prova, gli può spettare il risarcimento del danno da perdita di chance, sempre ovviamente che sia dimostrata la serietà della possibilità di conseguire il risultato. Da quanto premesso consegue che questa Corte non può procedere alla valutazione di questo “diverso” danno.
Passando al merito dell'impugnativa sul lucro cessante, non riconosciuto dal Tribunale, si osserva quanto segue.
Vero è, come del resto espressamente riconosciuto dal giudice di prime cure attraverso il riferimento ai principi di diritto espressi sul punto dalla Suprema Corte, che “l'obbligazione risarcitoria da responsabilità aquiliana rappresenta un debito non di valuta ma di valore, il quale tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe ottenuto se avesse ricevuto la prestazione dovutagli e che quindi, in principio la liquidazione del medesimo deve includere, oltre alla rivalutazione monetaria (danno emergente), anche il lucro cessante”
(così. Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza n. 2979 del 01/02/2023, citata dal Tribunale nella sentenza a pag. 31).
Tuttavia, altrettanto vero è che la stessa giurisprudenza di legittimità è chiara nello statuire che “il risarcimento del danno da lucro cessante richiede la prova del nesso causale e del pregiudizio effettivo e non può fondarsi solo su un'astratta e ipotetica possibilità di lucro, bensì su una situazione concreta, che consenta di ritenere fondata e attendibile tale possibilità” (Così, assai di recente, Cassazione civile sez. III, 02/04/2025, n.8758).
La mera allegazione da parte dell'appellato, secondo la quale “le somme che la vittima del reato di truffa non ha potuto avere in restituzione, le avrebbe potuto investire quanto meno in
BTP” (così l'appello incidentale, a pag. 30 della comparsa di costituzione in appello), non può con tutta evidenza costituire prova di un pregiudizio effettivo patito dai sig.ri Si CP_1
tratta, infatti, di affermazioni meramente ipotetiche, senza null'altro allegare in relazione a quale impiego, produttivo di profitti o rendimento, il denaro oggetto di appropriazione avrebbe avuto.
Anche sui criteri di liquidazione la domanda è carente, non assolvendo neppure al relativo onere di allegazione. La richiesta “di voler considerare anche la perdita da lucro cessante (o mancato guadagno) che valuti un rendimento almeno pari all'8% ossia a quanto era stato promesso ai sig.ri da parte del Promotore infedele per quei tipi di investimenti o, in CP_1
subordine, quello di titoli obbligazionari a tasso fisso a medio-lungo termine, come i BTP”
(così l'appello incidentale, a pag. 30 della comparsa di costituzione in appello) si appalesa decisamente infondata per due ordini di motivi.
In primo luogo, come già correttamente argomentato dal giudice di prime cure, il riferimento a un tasso di interesse, promesso da un promotore finanziario infedele (rectius truffatore) non può essere assunto quale base per il calcolo del lucro cessante, posto che, per definizione, tale coefficiente si pone al di fuori di ogni reale logica di mercato e, comunque, l'odierno appellato non ha fornito prova neppure dell'esistenza di strumenti finanziari aventi analogo rendimento, all'epoca dei fatti per i quali è causa (vedasi sul punto, sentenza di prime cure, pag. 33)
In secondo luogo, il riferimento al rendimento di titoli obbligazionari a tasso fisso a medio- lungo termine, quali i BTP, risulta del tutto indeterminato in relazione al quantum: la domanda non specifica né quali tipologie di titoli di Stato (neppure indicando una durata specifica), né quali annualità si debbano considerare per operare una siffatta valutazione. Del tutto priva di prova, infine, è l'allegazione della domanda, secondo la quale i sig.ri avrebbero CP_1
investito in titoli di Stato a medio-lungo termine, non risultando agli atti alcun elemento che dimostri l'effettuazione di consimili investimenti da parte di questi ultimi. Peraltro, non è neppure allegato, tantomeno documentato, il tasso di rendimento degli invocati BTP.
Non è pertanto sufficiente asserire, per la prima volta nel proprio motivo di appello incidentale che è fatto notorio che “ci sono decine e decine di strumenti finanziari che hanno reso ben più del'8 % a partire dal titolo Tesla le cui azioni hanno decuplicato il proprio [sic]. L'oro valeva
10 euro al grammo nel 2002 ora vale 70 euro al grammo per cui parliamo di uno strumento finanziario (investimento in oro) che ha reso il 700% nel corso degli anni. Lo stesso investimento in Bit Coin e via dicendo sono investimenti che hanno reso molto più del'8% promesso da (così l'appello incidentale, a pag. 30 della comparsa di Parte_4 costituzione in appello) ma è necessario, affinché possa essere riconosciuto un maggior importo a titolo di lucro cessante che tempestivamente sin dal primo grado i danneggiati avessero allegato e provato che (gli stessi) avrebbero investito negli strumenti finanziari invocati dal procuratore della parte appellata, ottenendo i relativi rendimenti. Con tutta evidenza questo onere di allegazione e probatorio non è stato assolto, non risultando agli atti alcun elemento in tal senso.
Anche la richiesta di C.T.U., finalizzata a liquidare un danno patrimoniale (emergente o da lucro cessante) ulteriore rispetto alla rivalutazione monetaria, deve essere rigettata, in quanto la consulenza tecnica stessa assumerebbe natura meramente esplorativa. La giurisprudenza della Corte di cassazione è granitica nell'affermare il divieto della cd. “consulenza meramente esplorativa”, non potendo disporsi infatti la consulenza tecnica, come si insegna abitualmente, al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume o, più esattamente, quando la parte tenda per suo tramite a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o a compiere un'indagine alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non debitamente provati” (così Cassazione civile sez. un., 01/02/2022, (ud. 14/09/2021, dep.
01/02/2022), n.3086).
Il motivo in cui si articola l'appello incidentale è infondato e deve essere pertanto rigettato.
SPESE
In tema di liquidazione delle spese processuali in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, è costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione del principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (c.f.r., tra le ultime,
Cass. civile, sez. VI, ord. 4 aprile 2018, n. 8400; Cass. civile, sez. III, ord. 22 agosto 2018, n.
20920; Cass. 32906 del 08/11/2022ordinanza n. 9448 del 06/04/2023). Le spese di lite, perciò, seguono la sostanziale soccombenza di e Controparte_9
sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore effettivo della controversia (in primo grado per il valore da 52.000,00 a 260.000 e per l'appello per il valore da 26.000,00 a
52.000,00) e della sua complessità, ex DM 147/2022, nei valori medi, esclusa la fase istruttoria nel presente grado.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma
1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Rigetta l'appello incidentale proposto da avverso la sentenza n. 872 del CP_1
2025 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 31.01.2025;
2. Accoglie l'appello principale di nei termini di cui in Controparte_9
motivazione e, in parziale riforma della sentenza n. 872 del 2025 del Tribunale di
Milano, pubblicata in data 31.01.2025,
3. Condanna in al risarcimento del danno patrimoniale in Controparte_9
favore del sig. in proprio e in qualità di erede di , CP_1 Persona_3 liquidato come da motivazione in € 40.181,25 in moneta attuale, limitando entro tale somma la solidarietà per il danno patrimoniale;
4. Conferma per il resto la sentenza di primo grado, anche in punto danno non patrimoniale;
5. Condanna al pagamento delle spese di lite del primo grado Controparte_9
e del presente grado di giudizio a favore del sig. , che si liquidano per CP_1
il primo grado in complessivi Euro 14.103,00, oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge e per il presente grado in complessivi € 6.946,00, oltre
15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
il tutto da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. a favore dell'avv. Bruno Barbieri che si è dichiarato antistatario. Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Milano 4.11.2025
Il cons. istr.
Maria Elena Catalano Il Presidente
CE Di EF
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT Dott. Filippo Fanoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Seconda Sezione CIVILE composta dai magistrati
Dott. CE Distefano Presidente
Dott. Maria Elena Catalano Consigliere rel.
Dott. Natalia Imarisio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
MO ER e dell'avv. MO FRANCESCO ( ) C.F._1
VIALE MONTE NERO, 53 20135 MILANO;
Parte_2
( ) VIALE MONTE NERO 53 MILANO;
, elettivamente C.F._2
domiciliato in VIALE MONTE NERO, 53 20135 MILANO presso il difensore avv.
MO ER
CONTRO IN PROPRIO E QUALE EREDE DI L. ZI CP_1
(DECEDUTO) (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA C.F._3
LEMONIA 21 40133 BOLOGNA presso lo studio dell'avv. BARBIERI BRUNO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
C.F. ), Controparte_2 C.F._4 OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
LE PARTI ALL'UDIENZA DEL 21.10.2025 PRECISAVANO LE CONCLUSIONI riportandosi ai rispettivi atti e al verbale della medesima udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, i sig.ri e convenivano CP_1 Pt_3
avanti il Tribunale di Milano il sig. e la Controparte_2 Parte_1 chiedendo di condannare i convenuti in solido fra loro al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, previo accertamento dell'irrevocabilità della sentenza penale che aveva condannato il nella sua qualità di promotore finanziario di , per CP_2 Parte_1
i reati di truffa aggravata ed esercizio abusivo dell'attività di gestione collettiva del risparmio, condannandolo altresì, in solido con , responsabile civile, al risarcimento Parte_1 dei danni subiti dalle parti civili, alle quali riconosceva una provvisionale immediatamente esecutiva, rimettendole dinanzi al giudice civile per la liquidazione dei danni.
A fondamento delle proprie pretese, gli attori deducevano in fatto quanto segue:
- nel mese di gennaio 2000 conoscevano il Sig. nella sua veste di promotore CP_2
finanziario della banca Parte_1
- in data 24.2.2000 il sig. accettava di effettuare investimenti unitamente CP_1
al padre e alla madre poi deceduta nel 2008. In questa Pt_3 Persona_1 occasione gli attori sottoscrivevano con il un investimento nel fondo TOP CP_2
Managers n. 107.419 gestito da per la somma di £ 237.786,00 (pari Parte_1
a circa € 122.000,00) Contestualmente il sig. consegnava loro la regolare CP_2
documentazione relativa all'investimento effettuato (un foglio con l'intestazione con l'indicazione degli importi a lui consegnati e con il numero Parte_1
del contratto e del codice cliente degli attori);
- Successivamente il sig. convinceva i sig.ri a disinvestire dal fondo di CP_2 CP_1
cui sopra – sottolineandone la rischiosità – e a destinare la somma così ottenuta verso altri tipi di investimenti da lui suggeriti;
- il quindi sottoponeva agli attori, recandosi presso la loro abitazione, CP_2
documenti relativi al nuovo investimento in obbligazioni e titoli bancari in cui veniva tramutato il precedente investimento invitandoli a compilare i certificati e/o titoli su sua indicazione chiedendo di firmarli e contestualmente ritirava i certificati precedenti;
- In luogo di procedere a reali investimenti, tuttavia, nel corso degli anni il sig. CP_2
all'insaputa degli attori stava disinvestendo la somma originariamente investita, al fine di appropriarsene o distrarla a favore di altri clienti truffati come è poi emerso nel corso del procedimento penale;
- Invero, il modus operandi del sig. consisteva nel chiedere ai sig.ri CP_2 CP_1
all'atto della scadenza dei titoli, se avessero bisogno di liquidità. Puntualmente questi ultimi rispondevano che era sufficiente che restituisse loro la somma indicata dagli attori in modo del tutto atecnico come “il rotto della cifra” (ad esempio, se la rendicontazione consegnata loro indicava un saldo di £ 235.000,00 gli attori chiedevano in restituzione al 5.000,00); CP_2
- I sig.ri consegnavano, nel periodo tra il 19.08.2002 ed il 30.11.2011, l'ulteriore CP_1
somma di € 86.756,00 a mezzo n. 18 assegni bancari a favore del o di altri CP_2 soggetti secondo le direttive impartite dal per i presunti investimenti che il CP_2
sig. aceva credere agli attori di effettuare;
CP_2
- fidandosi dell'operato del sig. gli attori avevano continuato nel tempo ad CP_2
effettuare versamenti ogni qual volta il convenuto li avvertiva della scadenza dei relativi titoli;
in tali occasioni, il promotore si recava direttamente presso la loro abitazione per ritirare gli assegni e, periodicamente, consegnava agli attori dei rendiconti elaborati di suo pugno sui quali riportava gli investimenti, stracciando di volta in volta la documentazione precedente e/o inviata dalla Pt_1
- l'ammontare delle operazioni contabili illecitamente eseguite dal risultava CP_2
pari ad € 205.025,00;
- dall'inizio del mese di febbraio 2013, ogni tentativo di contatto con il sig. CP_2
risultava vano fino a che, in data 06.02.2013, gli attori apprendevano come il sig. fosse stato licenziato da che, interpellata CP_2 Parte_1
telefonicamente, riferiva loro che il conto loro intestato non presentava titoli investiti;
- pertanto, in data 08.02.2013, il sig. presso la Stazione dei Carabinieri CP_1
di OP presentava denuncia-querela nei confronti di per i fatti sopra CP_2 descritti e per i reati che fossero stati ravvisati cui seguivano numerose integrazioni correlate da allegazioni documentali (assegni e documentazione bancaria da cui si sarebbero evinte le dazioni di denaro effettuate a favore del;
CP_2
- a seguito delle numerose denunce sporte nei confronti del promotore anche da altri danneggiati, a conclusione delle indagini svolte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara, con procedimento penale 728/13 R.G.N.R. il veniva CP_2 rinviato a giudizio per reati di truffa aggravata (artt. 640, I comma e 61 n. 7 e n. 11
c.p.), falsità in scrittura privata (art. 485 cpv., c.p.) ed esercizio abusivo della attività di gestione del risparmio (art. 166 I comma lett. a) D.lgs. n.58/1998). Nel corso del procedimento penale veniva citata da numerose parti civili, nel frattempo costituite, la quale responsabile civile;
Parte_1
- Con sentenza n. 76/17 depositata in data 18.07.2017, il Tribunale penale di Ferrara, dichiarava colpevole dei reati ascrittigli (ad esclusione del reato di Controparte_2 falso, nelle more oggetto di depenalizzazione), condannandolo alla pena di anni undici e mesi sette di reclusione e 22.900 euro di multa, oltre al risarcimento del danno subito dalle parti civili, per la cui liquidazione rimetteva le parti dinanzi al giudice civile, con il riconoscimento di una provvisionale immediatamente esecutiva di 60.000,00 euro a titolo di danno patrimoniale e di 20.000,00 euro a titolo di danno non patrimoniale.
Condannava altresì il responsabile civile, in solido con Parte_1
a risarcire il danno patito dalle medesime parti civili, per la cui Controparte_2 liquidazione parimenti rimetteva le parti innanzi al giudice civile,
- Tale sentenza penale di primo grado, oggetto di impugnazione dinnanzi alla Corte
d'Appello di Bologna, veniva in parte riformata dalla sentenza di appello (n. 37/2019).
Ritenuta erronea la qualificazione giuridica dei fatti ascritti al lla stregua di CP_2
truffa a consumazione prolungata, il Giudice penale di seconde cure, infatti, riteneva di dover considerare ogni singolo episodio appropriativo quale autonomo fatto delittuoso a consumazione istantanea, e per l'effetto dichiarava l'estinzione per prescrizione in ordine ai reati di truffa commessi anteriormente al 06 marzo 2011, riducendo dunque la pena detentiva inflitta, confermando a favore dei sig.ri la CP_1
provvisionale liquidata in primo grado a titolo di danno patrimoniale in € 60.000,00 e rideterminando la provvisionale liquidata a titolo di danno non patrimoniale a € 15.000,00 sulla base dell'applicazione di un diverso criterio di liquidazione rispetto a quello applicato dal giudice di prime cure;
- la Corte di Cassazione, con sentenza n. 32514/2020 rigettava i ricorsi e confermava la sentenza della Corte d'Appello, passata così in giudicato.
Pertanto, gli attori introducevano avanti al Tribunale il presente giudizio al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti, a titolo di danno emergente e di lucro cessante, nonché il danno non patrimoniale subito per le condotte poste in essere dal per cui CP_2 chiedevano la condanna in via solidale di Il danno emergente Parte_1
veniva quantificato attraverso una ricostruzione degli importi indebitamente sottratti – mediante una relazione tecnica redatta da un esperto contabile – e rivalutati in quanto
“debito di valore” oltre agli interessi. Il lucro cessante veniva quantificato attraverso il riferimento, in primo luogo, al rendimento dell'8% promesso dal e, in via CP_2
sussidiaria, facendo riferimento al tasso di rendimento medio di titoli obbligazionari a tasso fisso a medio-lungo termine quali i BTP. Inoltre, gli attori quantificavano il danno non patrimoniale in via equitativa al 30% del danno patrimoniale. Sottratta, infine, la somma oggetto di provvisionale, già versata dalla pari a € Parte_1
75.000,00 unitamente all'importo di € 15.000,00 che gli attori affermavano avere ricevuto in restituzione dal la richiesta della parte attorea ammontava ad euro 289.645,50 CP_2
(in caso di capitalizzazione semplice), ovvero ad euro 300.585,57 (in caso di capitalizzazione composta).
In diritto, la parte attrice in primo grado fondava le proprie pretese, ai sensi dell'art. 31, 3 comma TUF e dell'art. 2049 c.c., invocando la responsabilità solidale del promotore finanziario infedele e della .. La parte attrice affermava, infatti, Parte_1 sussistente il nesso di occasionalità necessaria, necessario e sufficiente a fondare la responsabilità sussidiaria dell'istituto di credito per l'operato dal suo agente, CP_2
In particolare, l'accertamento di tale nesso, a parere della difesa dei sig.ri
[...] CP_1
si fondava sulla spendita del nome di da parte del promotore infedele. Parte_1
Parte attrice osservava altresì come l'avvenuto accertamento della responsabilità civile della
Banca in sede penale, ai sensi dell'art. 651 cpp, faccia stato anche nel giudizio civile. Infine, parte attorea deduceva anche la violazione da parte della banca degli obblighi informativi ai sensi dell'art. 21 T.U.F. e degli obblighi di buona fede contrattuale. Si costituiva ritualmente in giudizio la contestando le pretese Parte_1
avversarie ed eccependo preliminarmente la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dei fatti fondanti la pretesa attorea.
Nel merito deduceva quanto segue:
- la mancanza di prova in ordine alla dazione delle somme di denaro non esaminate in sede penale (a cagione dell'intervenuta prescrizione dei reati commessi anteriormente al 6 marzo 2011), per complessivi euro 205.025,00 (oltre interessi e rivalutazione monetaria);
- l'intervenuta restituzione agli attori, da parte del della somma di euro CP_2
20.000,00 (come provato nel corso del processo penale) che, unitamente a quelle versate dalla a titolo di provvisionali per euro 75.000,00, avrebbero dovuto Pt_1 essere detratte dagli importi reclamati dagli attori nel giudizio civile,
- l'errata ed ingiustificata quantificazione dell'asserito danno dedotto da controparte, nonché del conteggio degli interessi e della rivalutazione, in quanto basati su dazioni di denaro non provate o già restituite agli odierni attori;
- la mancata dimostrazione, degli attori, del nesso di occasionalità necessaria, in assenza di elementi in ordine al fatto che il vesse sfruttato in qualche modo il proprio CP_2
ruolo di promotore incaricato da al fine di ottenere la consegna Parte_1 delle somme non oggetto di accertamento in sede penale;
- la colpa esclusiva degli attori nella causazione del danno lamentato, in quanto avrebbero tenuto coscientemente una condotta gravemente anomala (consistente nella consegna al delle somme da investire in contanti o a mezzo di assegni in CP_2
bianco), contraria alle regole previste dall'art. 1227 c.cc., determinando così
l'interruzione del nesso di occasionalità necessaria;
- l'infondatezza in diritto della contestazione relativa all'asserita violazione dell'obbligo di buona fede nei rapporti contrattuali e degli obblighi informativi ai sensi dell'art. 21 TUF;
- l'inattendibilità della relazione tecnica prodotta da parte attrice stante l'illegittimità sia del calcolo degli interessi con il metodo della capitalizzazione composta sia l'illegittimità dell'attualizzazione di interessi e rivalutazione alla data dell'avvio del giudizio con riferimento ad importi relativi agli assegni già esaminati in sede penale ed in relazione ai quali la banca versava la provvisionale.
All'udienza del 09.02.2022, posto che nessuno si costituiva per il convenuto veniva CP_2
dichiarata la contumacia di quest'ultimo.
Nella medesima udienza il Tribunale, in accoglimento dell'eccezione preliminare di nullità dell'atto di citazione sollevato dalla il giudice concedeva termine a parte attrice sino Pt_1 al 7.02.2022 per “rinnovare la citazione nei confronti di termine fino al 07.04.2022 CP_2
per depositare telematicamente memoria integrativa”.
In data 06.04.2022, parte attrice depositava memoria integrativa, finalizzata a sanare il vizio di incertezza dell'oggetto della controversia.
Alla successiva udienza del 07.06.2022, su richiesta delle parti il giudice di prime cure disponeva un rinvio, al fine di condurre trattative, volte alla conciliazione della controversia.
Nel corso dell'udienza del 20.12.2022, il Tribunale invitava la parte attrice a depositare la documentazione idonea a comprovare l'avvenuta regolare notifica al contumace “entro il termine perentorio fissato all'udienza del 09.02.2022” (ossia il 07.04.2022).
Alla successiva udienza del 23.02.2023, il giudice di prime cure, rilevato che “i termini perentori indicati nel verbale del 09.02.2022 per procedere alla rinnovazione della notifica della citazione a sono stati rispettati”, assegnava a parte attrice ulteriore termine, CP_2 fissato al 20.04.2023 per notificare allo stesso la citazione corredata dalla Controparte_2
memoria integrativa, già depositata telematicamente in data 06.04.2022.
La difesa di parte attrice ottemperava a tale prescrizione (vedasi nota di deposito del
14.09.2023, che dimostra l'avvenuta notifica della citazione e della memoria integrativa al
. CP_2
Verificato il regolare rispetto dei termini concessi, fallite nelle more del giudizio il tentativo di conciliare la causa, concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., si perveniva all'udienza del 23.01.2024 per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova. A scioglimento della riserva assunta sul punto il giudice, rigettando le istanze istruttorie e la richiesta di CTU formulata da parte attrice, ritenendo la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del
28.02.2024 per la precisazione delle conclusioni, autorizzando il deposito di note scritte ed assegnando, successivamente i termini abbreviati di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e successive repliche, trattenendo la causa in decisione.
In data 09.04.2024 il procuratore degli attori depositava istanza di interruzione della causa, stante l'intervenuto decesso del sig. Interrotto il processo, esso veniva Persona_2 riassunto in data 17.06.2024 da , che depositava un ricorso in riassunzione Parte_1
con richiesta di fissazione udienza. Concessi al ricorrente i termini per la notifica del ricorso in riassunzione e decreto di fissazione dell'udienza, in occasione della quale, il giudice confermava l'ordinanza con cui non aveva ammesso le prove dedotte dagli attori e ritenendo la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza del 22.10.2024 per la precisazione delle conclusioni, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in seguito alla quale, concessi i termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche, la causa era trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 872 del 2025, pubblicata in data 31.01.2025 il Tribunale di Milano condannava “ e in solido tra loro, al pagamento, Parte_1 Controparte_2
in favore di in proprio e quale erede del a titolo di CP_1 Persona_3
risarcimento dei danni patrimoniali della somma di euro 192.846,27 in moneta attuale e a titolo di danno non patrimoniale della somma di euro 17.375,00 in moneta attuale, oltre interessi”. Condannava altresì i convenuti al pagamento delle spese processuali liquidate
“nella somma complessiva di euro 23.698,00 (di cui euro 22.457,00 per compenso di avvocato ed euro 1241,00 per le ulteriori spese del giudizio), oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge.”
proponeva appello avverso tale sentenza tramite atto di citazione Parte_1
in appello, regolarmente notificato.
L'atto di citazione in appello si articolava nei seguenti motivi:
1. Sull'errore in cui è incorso il primo giudice nel respingere l'eccezione di estinzione del giudizio per omessa notifica al CP_2
2. Sull'errore in cui è incorso il primo giudice nel ritenere la avversa memoria del 6 aprile 2022 idonea a sanare la nullità della citazione
3. Sull'errore in cui è incorso il primo giudice nel qualificare la truffa commessa dal
a consumazione prolungata” CP_2
4. Sull'errore in cui è incorso il primo giudice nell'utilizzare prove atipiche non opponibili a CP_3
5. Sull'errore in cui è incorso il primo giudice nel ritenere dimostrato il nesso di occasionalità necessaria
6. Sull'errore in cui è incorso il primo giudice nel ritenere non dimostrate le anomalie nella condotta dei signori CP_1
7. Sull'errore in cui è incorso il primo giudice nel liquidare un nuovo importo a titolo di danno non patrimoniale
8. Sull'errore in punto di diritto in cui è incorso il primo giudice nel liquidare il danno non patrimoniale in via equitativa
9. Sull'errore in cui è incorso il primo giudice nel calcolo degli interessi legali e la rivalutazione monetaria
in proprio e in qualità di erede di si costituiva tramite CP_1 Persona_3
comparsa di costituzione e risposta, proponendo altresì appello incidentale ex art. 343 c.p.c., articolato nel seguente motivo:
1. Sul mancato accoglimento del lucro cessante.
La causa veniva decisa ex art. 350 bis c.p.c. all'udienza del 4.11.2025.
MOTIVI
Le questioni sulle quali la Corte è chiamata a pronunciarsi sono le seguenti:
1. L'eccezione di estinzione del giudizio per omessa notifica al CP_2
Il Tribunale ha rigettato la prima eccezione sollevata dalla convenuta , Parte_1 concernente l'asserita estinzione del processo, determinata, dalla mancata notificazione dell'atto di integrazione della citazione al contumace CP_2
Con riferimento a tale profilo, invero, il giudice di prime cure rilevava che alla luce della documentazione depositata in data 19.01.2023 le notifiche effettuate da parte attrice erano intervenute tutte nei termini perentori fissati dal Tribunale, di tal ché l'eccezione sul punto è da ritenersi infondata.
L'appellante attraverso il primo motivo dell'atto d'appello censura le statuizioni di prime cure, che hanno respinto l'eccezione della convenuta relative alla nullità della citazione e all'omessa notifica della memoria integrativa a rimasto contumace nel Controparte_2
procedimento di prime cure, ribadendo la tesi dell'intervenuta estinzione dell'intero procedimento.
L'appellato contesta integralmente quanto ex adverso sostenuto, ritenendo che il giudice di prime cure abbia correttamente motivato e statuito sul punto. L'appellante sottolinea infatti che tale eccezione è un'eccezione in senso stretto e che, pertanto, se vi è stato difetto di notifica, il solo soggetto legittimato a sollevarla sia il Dunque, CP_2 Parte_1 difetterebbe di legittimazione a sollevare l'eccezione in parola. Inoltre, rileva che, quando la rinnovazione della notifica al contumace non viene effettuata regolarmente, l'effetto è
l'estinzione parziale del giudizio (nei confronti del solo contumace) e non anche nei confronti del convenuto regolarmente evocato.
Il motivo di appello sul punto è infondato.
Parte attorea nel corso del procedimento di prime cure ha ottemperato tempestivamente alle richieste formulate dal Tribunale, relative alla integrazione della domanda contenuta nell'originario atto di citazione, considerata nulla per indeterminatezza della causa petendi e all'integrazione del contraddittorio di conseguenza resasi necessaria. Più in particolare, come si è dato conto, il giudice di prime cure concedeva termine a parte attrice sino al 7.02.2022 per “rinnovare la citazione nei confronti di e termine fino al 07.04.2022 per CP_2
depositare telematicamente memoria integrativa.” In data 06.04.2022, parte attrice depositava memoria integrativa, finalizzata a sanare il vizio di incertezza dell'oggetto della controversia.
Successivamente, rilevata la necessità di notificare altresì al contumace la memoria integrativa precedentemente depositata, il Tribunale fissava ulteriore termine perentorio al
20.04.2023 per procedere al detto adempimento. Anche tale ultima notifica veniva effettuata tempestivamente al contumace come risulta da nota di deposito dell'Avv. Controparte_2
Barbieri, datata 14.09.2023. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, invero, “In tema di nullità dell'atto di citazione per vizi dell'editio actionis, ove il convenuto sia costituito l'attore può adempiere all'onere di integrazione mediante semplice deposito in cancelleria del corrispondente atto, assimilabile a una memoria soggetta al regime dell'art. 170, comma 3, c.p.c., senza che occorra la notificazione alla controparte, la quale è, invece, necessaria solo quando si tratti di rinnovazione della citazione verso la parte contumace.” (Così, di recente, Cassazione civile sez. III, 30/07/2025, n.21988).
Orbene posto che nel caso del presente procedimento entrambi gli adempimenti – ossia il deposito della memoria integrativa e la successiva notifica al contumace dell'atto di citazione corredato e integrato dalla medesima - si sono realizzati nei termini perentori stabiliti dal giudice del primo grado, non si rinviene alcun difetto nella regolare costituzione del contraddittorio. Solo per completezza di esame, si osserva che avendo il Tribunale concesso termine alla parte attrice per integrare l'atto introduttivo entro il 7.2.2022 è irragionevole ritenere che tale termine dovesse valere anche per la notifica alla parte contumace. Infine,
l'eventuale invocata estinzione certamente non sarebbe valsa nei confronti del soggetto costituito ( ), non litisconsorte necessario. Parte_1
L'eccezione di estinzione del processo proposta dall'appellante, nel suo primo motivo di appello, è pertanto infondata e deve essere rigettata.
2. La mancata sanatoria della nullità dell'atto di citazione per inidoneità della memoria integrativa a sanare il vizio di indeterminatezza della causa petendi.
Anche l'eccezione sollevata sul punto dai procuratori di parte convenuta, secondo il Tribunale si rivelava priva di fondamento, alla luce del fatto che la memoria integrativa di parte attrice era risultata sufficiente ad identificare la causa petendi “nell'accertamento della sottrazione di somme di denaro da parte del con consequenziale richiesta di restituzione e CP_2
risarcimento del danno” (cfr. sentenza di primo grado, pag. 14), consentendo pertanto alla convenuta di prendere posizione sulle contestazioni attoree ed esercitare compiutamente il proprio diritto alla difesa.
Con specifico motivo di appello, l'appellante deduce nuovamente quanto già allegato in primo grado, relativamente all'inadeguatezza della memoria integrativa depositata da parte attorea a sanare l'indeterminatezza della causa petendi, che aveva viziato la citazione originariamente notificata e insiste nell'affermare l'intervenuta integrale estinzione del procedimento.
L'appellato contesta integralmente quanto ex adverso sostenuto, ritenendo che il giudice di prime cure abbia correttamente motivato e statuito sul punto, allegando che la domanda giudiziale di primo grado risultava chiara, tale da aver consentito all'appellante di esercitare compiutamente il proprio diritto alla difesa in contraddittorio
Il motivo di appello sul punto è infondato.
Il giudice di prime cure ha correttamente statuito sul punto, affermando che non si può ravvisare nel caso di specie quell'assoluta incertezza della domanda, che determinerebbe la nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, 4 comma c.p.c..
In merito la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che “la nullità della domanda sussiste solo nei casi estremi in cui "è omesso o risulta assolutamente incerto" il petitum ovvero "manca l'esposizione dei fatti" che sorreggono la causa petendi.” (Così cass.,
Cassazione civile sez. lav., 11/09/2024, (ud. 19/06/2024, dep. 11/09/2024), n.24392).
Detto principio di diritto è articolato come segue – in altri più analitici termini – dalle Sezioni
Unite della Corte di legittimità in una decisione più risalente: “La dichiarazione di nullità della citazione che si produce, ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c., nel caso in cui il "petitum" venga del tutto omesso o risulti assolutamente incerto, ovvero qualora manchi del tutto
l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda, postula una valutazione che tenga conto, nell'identificazione dell'oggetto della domanda, dell'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e nei documenti ad esso allegati, determinandosi la nullità soltanto qualora, all'esito del predetto scrutinio, l'oggetto della domanda risulti assolutamente incerto. Questo elemento deve peraltro essere vagliato coerentemente con la
"ratio" ispiratrice della norma (consistente essenzialmente nell'esigenza di mettere immediatamente il convenuto nelle condizioni di predisporre una adeguata linea di difesa e di individuare agevolmente ciò che l'attore chiede e per quali ragioni), che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda. La nullità dell'atto di citazione può peraltro essere dichiarata soltanto nel caso in cui l'incertezza dell'oggetto della domanda investa il contenuto dell'atto nella sua interezza: qualora, viceversa, sia possibile individuare una o più domande sufficientemente determinate nei loro elementi essenziali, gli eventuali difetti relativi ad altre domande potranno comportare soltanto l'improponibilità di queste ultime, ma non la nullità della citazione nella sua interezza.” (Così Cassazione civile sez. un., 22/05/2012, n.8077).
È del tutto evidente che nel caso di specie non si sia dinnanzi a quell'estrema ipotesi, cui l'art. 164, 4 comma c.p.c. si riferisce, di totale indeterminatezza della domanda –– tale da non aver consentito al convenuto di approntare le proprie difese. Non v'è infatti dubbio che, come correttamente statuito dal Tribunale, integrata la domanda tramite apposita memoria, “la banca ha potuto prendere posizione sulle contestazioni mosse dagli attori e approntare una difesa con riguardo alle domande svolte dagli stessi” (così sentenza di prime cure, pag.14).
Dette domande si sono concretate nella richiesta di restituzione e risarcimento danni fondata sull'allegazione del fatto illecito della sottrazione di somme di denaro da parte del CP_2 promotore finanziario infedele, legato a da rapporto di agenzia. Parte_1
3. Qualificazione penale della truffa commessa dal “a CP_2
consumazione prolungata” ovvero a consumazione istantanea)
In merito il Tribunale affermava che essendo stato il sig. condannato per il reato di CP_2
truffa aggravata che è un reato di danno qualificato dal giudice penale come “truffa a consumazione prolungata” il danno - evento risultava essere stato già accertato in sede penale, mentre restava compito del giudice civile accertare il danno- conseguenza.
Con specifico motivo di appello, deduce la presenza di un errore di diritto Parte_1
nella motivazione di prime cure, nella misura in cui ha qualificato le condotte ascritte al in sede penale quale truffa a consumazione prolungata, nonostante la Corte di CP_2
Appello di Bologna, all'esito del processo penale di seconde cure, avesse riformato tale parte della decisione, qualificando i fatti alla stregua di singoli episodi di truffa a consumazione istantanea.
La parte appellata contesta integralmente quanto ex adverso sostenuto, sottolineando l'autonomia del giudizio civile rispetto a quello penale, di tal ché il Tribunale ben poteva porre a fondamento della propria decisione anche fatti, non oggetto di accertamento da parte del giudice penale per intervenuta prescrizione del reato. Inoltre, la parte appellata argomenta che per determinare il momento dal quale ricorre la prescrizione del diritto al risarcimento del danno si deve avere riguardo al momento in cui le vittime hanno scoperto la frode e che, sebbene i singoli eventi appropriativi siano stati molteplici, l'evento dannoso (ossia la perdita patrimoniale complessiva) è stato unico.
Il motivo di appello formulato sul punto è infondato.
La questione, relativa a un singolo aspetto specifico della qualificazione giuridica sub specie di diritto penale sostanziale, è del tutto irrilevante ai fini delle decisioni che questa Corte è chiamata ad assumere.
Infatti, la disposizione di cui l'art. 651, 1 comma, c.p.p., cui il giudicante di primo grado ha fatto più volte riferimento nel motivare le proprie statuizioni (vedasi punto 3 delle motivazioni della sentenza di prime cure), prevede che “la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”. L'interpretazione costante di tale norma data dalla giurisprudenza di legittimità chiarisce che “Il giudicato penale di condanna ha efficacia vincolante nel giudizio civile risarcitorio, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., in ordine all'accertamento del nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica e delle circostanze di tempo, luogo e modo di svolgimento di esso” (così, Cassazione civile sez. III,
25/01/2024, n.2426).
Vero è, del resto, come rileva l'appellante, che la Corte di Appello di Bologna, all'esito del secondo grado del giudizio penale celebrato a carico di ha riformato la Controparte_2 sentenza di primo grado riqualificando i fatti di truffa a quest'ultimo ascritti, quali singoli episodi di truffa a consumazione istantanea e non, come invece aveva fatto il Tribunale di
Ferrara in prima istanza, alla stregua di un unico fatto di truffa a consumazione prolungata.
Tuttavia, questa diversa qualificazione ha efficacia solo sul piano del giudizio penale, determinando un diverso esito in ordine al calcolo del termine di prescrizione del reato, mentre nulla toglie alla illiceità del fatto, ex art. 2043 c.c.. I fatti accertati nel menzionato giudizio penale – ossia il nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica – sono dunque sussumibili nella fattispecie penale di cui all'art. 640 c.p., rubricato “truffa”, indipendentemente dalla loro natura di delitto a consumazione istantanea ovvero prolungata, di tal ché devono essere considerati illeciti anche sul piano della responsabilità aquiliana.
4. Opponibilità a degli elementi probatori, acquisiti nel Parte_1
procedimento penale a carico di valore probatorio degli stessi CP_2
Svolte preliminarmente alcune considerazioni sul valore delle statuizioni rese in sede penale, alla luce dell'art. 651 c.p.p., il Tribunale ha rilevato come nei confronti degli attori e della convenuta, costituti parti civili e responsabile civile nel processo penale a carico di CP_2
, si estenda il vincolo del giudicato con riferimento ai fatti storici ivi accertati, da
[...]
considerarsi alla stregua di danni-evento. Rimaneva, dunque, al Tribunale, in sede civile, il compito di accertare la sussistenza di eventuali danni-conseguenza e procedere alla loro quantificazione.
A tal fine, il giudice civile – si è argomentato nella sentenza di prime cure – utilizzando criteri di valutazione probatoria diversi da quelli propri dell'accertamento penale può formare il proprio convincimento alla luce di tutto il materiale probatorio acquisito in atti al processo penale. In particolare, il Tribunale ha affermato dunque che possono essere utilizzate dal giudice civile “le prove raccolte in un giudizio penale con sentenza passata in cosa giudicata
e [che] sono idonei a fondare la decisione gli elementi e le circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, procedendo ad esame diretto del contenuto del materiale probatorio ovvero ricavandoli dalla sentenza, o se necessario, dagli atti del relativo processo in modo da accertare esattamente i fatti materiali sottoponendoli al proprio vaglio critico”
(cfr. sentenza di primo grado, pag. 21).
Le dichiarazioni rese dal lla Polizia Giudiziaria in sede di indagini preliminari sono CP_2
state dunque qualificate dal giudice di prime cure alla stregua di prove atipiche la cui efficacia probatoria è pari a quella di presunzioni semplici o argomenti di prova. Le dichiarazioni del rese in sede di indagini preliminari, da qualificarsi alla stregua di confessione CP_2 stragiudiziale (cfr. pag. 25 della sentenza di primo grado) e le successive dichiarazioni testimoniali rese da nel dibattimento penale, ha pertanto concluso il Tribunale, CP_1 erano riscontrate dalla documentazione versata in atti nel processo civile, costituita da estratti conto e assegni bancari. Alla luce di ciò, dunque, il Tribunale ha ritenuto “accertati non solo nei riguardi del promotore, ma anche nei confronti della banca convenuta i dedotti comportamenti illeciti del promotore ai danni del sig. sia in proprio che quale CP_1 erede del sig. per l'ammontare della somma di € 191.246,38 a titolo di somme Persona_3
distratte dal promotore e non impiegate negli investimenti promessi” (cfr. pag. 26 della sentenza di primo grado).
Sul punto l'appellante principale ritiene che le dichiarazioni rese da in sede di CP_2 indagini preliminari e le dichiarazioni testimoniali rese in dibattimento dal Sig. CP_1
non potessero costituire prova delle appropriazioni delle somme oggetto di condanna
[...] alla luce della loro indeterminatezza e che, comunque, non fossero opponibili a
[...]
. L'appellante deduce altresì l'assenza di qualsivoglia elemento indiziario atto a Parte_1
suffragare tali elementi probatori, di tal ché non si sarebbe raggiunta la prova in ordine ai singoli fatti fondanti la responsabilità civile di . Parte_1
La parte appellata contesta integralmente quanto ex adverso sostenuto, ritenendo che il giudice di prime cure abbia correttamente motivato e statuito sul punto, alla luce del principio di libera valutazione delle prove da parte del giudice civile. Pertanto, per formare il suo libero convincimento, argomenta il procuratore del sig. il giudice civile ben può far ricorso CP_1
a prove atipiche – quali ad esempio le dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari dal ove le stesse costituiscano indizi gravi, precisi e concordanti. CP_2
Il motivo sul punto è fondato e deve essere parzialmente accolto.
Preliminarmente è doveroso osservare, in merito alla questione relativa al valore da attribuire alla condanna civile pronunziata dal giudice penale che secondo la giurisprudenza della
Suprema Corte “la facoltà del giudice penale di pronunciare una condanna generica al risarcimento del danno ed alla provvisionale, prevista dall'art. 539 c.p.p., non incontra restrizioni di sorta in ipotesi di incompiutezza della prova sul quantum, bensì trova implicita conferma nei limiti dell'efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile per la restituzione e il risarcimento del danno fissati dall'art. 651 c.p.p. quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità ed all'affermazione che l'imputato l'ha commesso, con la conseguenza che deve escludersi che il giudicato penale si estenda alle conseguenze economiche del fatto illecito commesso dall'imputato. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che fosse coperta dal giudicato l'affermazione del giudice penale in ordine alla insufficienza degli elementi probatori atti a quantificare il danno lamentato dalla parte civile)” (Così Cassazione civile sez. III, 07/11/2023, n.30992). Alla luce del citato principio di diritto, dunque, la condanna generica, pronunciata in sede penale dal Tribunale di Ferrara, non vincola in alcun modo questa Corte relativamente alla statuizione effettuata nella medesima sede in ordine all'assolvimento – o meno – dell'onere probatorio gravante sull'attore ovvero sul convenuto, avente ad oggetto la sussistenza e il quantum del danno da reato risarcibile.
Il giudicante civile, in altri termini, deve procedere all'autonoma valutazione delle prove acquisite – potendo far ricorso anche alle prove formate nel procedimento penale, le quali assumono valore di argomenti di prova o presunzioni semplici nel procedimento civile – verificandone la rilevanza e il valore probatorio in relazione alle pretese attoree e alle difese o domande riconvenzionali portate avanti dal convenuto, secondo i principi della prova civile.
Con specifico riferimento alla responsabilità dell'intermediario (in questo caso
[...]
) per il fatto illecito del promotore finanziario, ex art. 31, 3 comma T.U.I.F. e art. Parte_1
2049 c.c., la Corte di Cassazione è più volte intervenuta, anche di recente per affermare un principio di rigore probatorio, relativamente alla valutazione delle prove documentali. In sintesi, la Corte di legittimità statuisce che per un investitore, che assume di essere stato truffato, non è sufficiente allegare il fatto dell'appropriazione di somme da parte del promotore finanziario, ma è necessario il rigoroso assolvimento dell'onere della prova relativamente alla consegna al promotore stesso delle somme oggetto di appropriazione. Più specificamente, “l'onere della prova, che grava sul cliente, dell'illecita appropriazione da parte del promotore finanziario del denaro consegnatogli ai fini dell'investimento, varia nella prospettiva della responsabilità del promotore e dell'intermediario: nei confronti di quest'ultimo non può infatti ritenersi rilevante né una condotta processuale esplicitamente ammissiva da parte del promotore finanziario né un comportamento qualificabile come ficta confessio, essendo necessario, pertanto, che il soggetto che agisce nei confronti dell'intermediario provi l'effettiva consegna del denaro al promotore finanziario per
l'effettuazione di operazioni finanziarie rientranti nel campo di operatività del rapporto fra il promotore e l'intermediario (Così da ultimo, con riferimento a una vicenda analoga a quella oggetto del presente procedimento, Cassazione civile sez. III, 02/07/2025, (ud. 01/04/2025, dep. 02/07/2025), n.17903, § 11, con riferimenti a Cass., 14/12/2018, n. 32514, § 39). Dunque, la responsabilità dell'intermediario postula, con tutta evidenza, che vi sia stato – e che sia provato – un effettivo affidamento al promotore finanziario infedele dei capitali da investire.
Al fine di ritenere completamente assolto tale onere della prova nei confronti dell'intermediario, alla luce del superiore principio di diritto, le dichiarazioni orali del rese in sede di indagini preliminari, con le quali quest'ultimo ammetteva le CP_2 appropriazioni ai danni dei suoi clienti (tra i quali figuravano i sig.ri , non possono da CP_1
sole costituire la prova della consegna a sue mani del denaro, oggetto di causa, in assenza di ulteriori riscontri probatori.
Come osserva la Suprema Corte nella già citata decisione (Cassazione civile sez. III,
02/07/2025) la responsabilità in base alla quale è stata evocata in giudizio Controparte_4
è di natura solidale: ”l'onere della prova, che grava sul cliente, dell'illecita appropriazione da parte del promotore finanziario del denaro consegnatogli ai fini dell'investimento, varia nella prospettiva della responsabilità del promotore e dell'intermediario: nei confronti di quest'ultimo non può infatti ritenersi rilevante né una condotta processuale esplicitamente ammissiva da parte del promotore finanziario né un comportamento qualificabile come ficta confessio, essendo necessario, pertanto, che il soggetto che agisce nei confronti dell'intermediario provi l'effettiva consegna del denaro al promotore finanziario per l'effettuazione di operazioni finanziarie rientranti nel campo di operatività del rapporto fra il promotore e l'intermediario (Cass., 14/12/2018, n. 32514, § 39, in cui è richiamata la stabile nomofilachia precedente); in secondo luogo, posto quanto appena osservato, dev'essere escluso che sussista un vincolo di giudicato c.d. riflesso, non venendo in rilievo un diritto giuridicamente 'dipendente', in rapporto di pregiudizialità con l'altro, bensì un distinto sebbene connesso accertamento nei confronti di diversi soggetti anche se convenuti nel medesimo giudizio, in posizioni però scindibili perché di pretesa obbligazione solidale sia pure avente ad oggetto alcuni comuni fatti costitutivi, non potendo logicamente riflettersi su una parte condotte processuali dell'altra quali la mancata risposta all'interrogatorio formale, comunque da valutare in uno alle restanti risultanze, ovvero l'omessa impugnazione della decisione a proprio sfavore”.
Del resto, la confessione giudiziale produce effetti nei confronti della parte che la fa e della parte che la provoca, ma non può acquisire il valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confitente, in quanto costui non ha alcun potere di disposizione relativamente a situazioni giuridiche facenti capo ad altri, distinti soggetti del rapporto processuale e, al più, il giudice ha il potere di apprezzare liberamente la dichiarazione e trarne elementi indiziari di giudizio nei confronti delle altre parti, ma tali elementi non possono prevalere rispetto alle risultanze di prove dirette (così Cass. n. 20476/2015, cfr. pure Cass. n. 38626/2021) e comunque, nella specie, dette dichiarazioni (come già detto) non sono suffragate da altre emergenze istruttorie, anche solo indiziarie, utili a confermarle.
E' doveroso a questo punto esaminare le prove documentali acquisite al presente procedimento.
L'appellato, in allegato all'atto di citazione in primo grado produceva una consulenza tecnica di parte (cfr. documento. 8), finalizzata alla ricostruzione della situazione patrimoniale dei sig.ri e alla determinazione del quantum, oggetto di appropriazione da parte del CP_1
nel corso degli anni dal 2000-2013. Detta perizia era a sua volta corredata di nutrita CP_2 documentazione (contenuta nell'allegato denominato “allegato doc. 8 all. 1_2_3- compresso.pdf”, prodotto unitamente all'intero fascicolo di primo grado dalla parte appellata), contenente copie di assegni bancari, vaglia postali, estratti conto bancari, relativi a rapporti intestati a sig.ri copie dei falsi certificati d'investimento emessi da CP_1 Controparte_2
nonché copia di una sorta di promemoria manoscritto apparentemente da quest'ultimo su carta intestata Ufficio dei promotori finanziari, riepilogativo dei falsi investimenti CP_5
effettuati e dei relativi rendimenti composti.
Ebbene, deve rilevarsi che nessun valore può essere attribuito, nel senso della prova rigorosa della effettiva consegna di somme di denaro al promotore, secondo gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità cui si è fatto riferimento sopra, ai falsi certificati d'investimento rilasciati dal e al promemoria/rendiconto manoscritto dallo stesso, posto che questi CP_2
documenti – in primo luogo dal punto di vista logico – non dimostrano alcunché relativamente all'effettivo affidamento al promotore delle somme ivi indicate.
Analoga conclusione deve necessariamente raggiungersi con riferimento agli estratti conto prodotti nella medesima sede da parte attorea: essi valgono a provare solo dei prelevamenti in contanti da parte della parte lesa e non l'effettiva consegna delle somme prelevate al
CP_2 La stessa perizia di parte (doc. 8, allegato all'atto di citazione, intitolato “relazione di ricostruzione patrimoniale”) quando si tratta di procedere alla ricostruzione delle somme oggetto di appropriazione, consegnate al promotore attraverso mezzi non tracciabili, si esprime utilizzando espressioni verbali che non denotano certezza ma al più mera verosimiglianza. In particolare, la somma oggetto di appropriazione e consegnata attraverso mezzi non tracciabili al promotore infedele è determinata attraverso un calcolo inverso a partire dall'importo indicato nel memorandum riepilogativo manoscritto (ma non sottoscritto) dal scomputato delle somme fittizie ricavate dai falsi rendimenti promessi (pari CP_2
all'8.50% annuo). Ottenuta tale cifra, vi si sottraggono poi le somme consegnate tramite mezzi tracciabili (assegni bancari, sui quali si dirà più avanti). La conclusione del perito di parte è quindi che l'importo così ottenuto, “di € 115.923,46 […] si avvicina, di molto, al totale inizialmente investito dai clienti, pari ad € 118.269,00, ragion per cui, alla luce di quanto argomentato, quest'ultimo totale può ritenersi oggetto di appropriazione indebita da parte del promotore finanziario” (così il doc. 8 allegato all'atto di citazione, pag. 7).
Tale ultima conclusione non può essere condivisa da questa Corte, in quanto basata su un'ipotesi non verificata sul piano probatorio, di tal ché l'onere della prova della effettiva consegna e dell'appropriazione delle relative somme (incombente su non può CP_1
ritenersi assolto.
Diversa conclusione deve invece raggiungersi con riferimento alle somme la cui dazione è avvenuta tramite mezzo tracciabile, ossia mediante assegni bancari. Detti titoli di credito (18), consegnati al senza l'indicazione del beneficiario, sono stati infatti incassati dal CP_2
promotore infedele, da persone a lui riconducibili o da altri clienti del promotore (ai quali egli consegnava detti assegni in pagamento di cedole o rimborso di investimenti fittizi). La perizia di parte raccoglie i dati degli stessi titoli di credito in una chiara tabella e ne allega copia, giungendo a definire un totale pari ad euro € 86.756,00 (cfr. pag.4 del citato doc. 8). In ordine alla effettiva dazione e conseguente appropriazione delle relative somme, pertanto, data la presenza di certa prova documentale, deve ritenersi assolto l'onere probatorio gravante sull'odierno appellato.
Inoltre, sotto altro profilo, le somme in parola risultano persino non contestate da parte dell'odierno appellante. Nell'atto di citazione in appello, invero, i procuratori di nell'argomentare l'insufficienza (e la non opponibilità) delle prove Controparte_4 relative alle dazioni consegnate con mezzi non tracciabili, affermano quanto segue: “il processo penale si concludeva con l'accertamento delle sole truffe riferibili alla complessiva somma di Euro 86.756,00 portata dagli unici n.18 assegni bancari prodotti in copia fronte e retro. Ad avviso di chi scrive, tale profilo è ormai coperto dal giudicato sicché la decisione del Tribunale di Milano nella parte in cui si è discostato da tale statuizione è errata e non potrà che essere riformata.” (Cfr. atto di citazione in appello, punti 66 e 67, pag. 28).
La sentenza di primo grado deve essere pertanto riformata nella parte in cui ritiene provate le appropriazioni relative a somme ulteriori rispetto ad euro 86.756,00, portata dagli unici n.18 assegni bancari prodotti.
5. Prova della sussistenza del nesso di occasionalità necessaria
Il Tribunale ha ritenuto provata la sussistenza del nesso di occasionalità di necessaria affermando dunque la responsabilità solidale della convenuta . In Parte_1
particolare, attraverso il riferimento a nutrita giurisprudenza di legittimità, il giudice di prime cure ha sottolineato che il comportamento doloso del preposto, anche quando costituisce reato, non vale ad interrompere tale nesso. Il giudice di prime cure ha osservato inoltre che la responsabilità solidale dell'intermediario, di cui all'art. 31, comma 3 T.U.I.F. ha natura di responsabilità oggettiva, assolvendo a una funzione eminentemente solidaristica e a una ratio di protezione dell'investitore, da considerarsi soggetto debole. Il tribunale ha concluso altresì nel senso dell'esclusione della sussistenza di condotte anomale da parte dei convenuti investitori, tal da interrompere il nesso di occasionalità.
L'appellante con specifico motivo contesta le superiori conclusioni del Tribunale e allega l'assoluta mancanza di elementi probatori specifici, sufficienti a dimostrare la sussistenza del nesso di occasionalità necessaria, avendo operato il Tribunale una impropria semplificazione deducendo l'esistenza del nesso stesso dal solo rapporto di agenzia tra e Parte_1
CP_2
La parte appellata contesta integralmente quanto ex adverso sostenuto, ritenendo che il giudice di prime cure abbia correttamente motivato e statuito sul punto affermando la sussistenza del nesso di occasionalità necessaria. In particolare, l'appellato, sottolinea che il spendeva il nome di ogni volta che proponeva e realizzava le CP_2 Parte_1
operazioni d'investimento, poi rivelatesi fittizie. Altresì rilevava che era stata la stessa politica della a rafforzare l'affidamento dei clienti verso il Parte_1 Parte_4
puntando molto sulla figura del “family banker”.
La Corte ritiene che il motivo di appello sul punto sia infondato.
Del tutto correttamente ha infatti motivato il giudice di primo grado in ordine alla sussistenza del nesso di occasionalità necessaria, dal quale scaturisce l'affermazione della responsabilità solidale di , ex art. 31, 3 comma T.U.I.F e art. 2049 c.c.. Controparte_4
Invero, è emerso dal compendio probatorio acquisito al presente procedimento che il oltre al fatto che risultava legato da rapporto di agenzia, in qualità di promotore CP_2
finanziario, con , spendeva costantemente il nome dell'istituto bancario Controparte_4 stesso. Anche la modulistica utilizzata dal promotore infedele– sebbene di frequente frutto di falsificazione – recava assai spesso intestazioni riconducibili a . Altresì di Parte_1 rilievo è la circostanza secondo la quale l'odierno appellante si presentava, anche in sede di propaganda pubblicitaria, quale istituto di credito che intendeva fare perno sulla figura del
“family banker”, inducendo quindi i clienti a fare affidamento su questa particolare figura professionale. Tutte queste circostanze, non oggetto di contestazione, sono sintomatiche dell'esistenza del nesso di occasionalità necessaria, che vedeva recarsi a casa dei CP_2
Sign. offrendo la propria consulenza quale promotore della . CP_1 Parte_1
In merito, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità è chiaro nell'affermare che “in tema di intermediazione finanziaria, la società preponente risponde del danno causato al risparmiatore dal promotore allorquando, accertata la sussistenza del rapporto di preposizione ed il carattere illecito, doloso o colposo del fatto dannoso, ricorre un nesso di occasionalità necessaria tra quest'ultimo e l'esecuzione delle incombenze affidate al preposto, per la cui ricorrenza non è necessario che il fatto dannoso derivi dall'esercizio delle incombenze, essendo sufficiente che, in virtù di tale esercizio, il terzo sia esposto all'ingerenza dannosa del preposto e ciò anche nel caso in cui quest'ultimo abbia abusato della sua posizione, andando oltre l'incarico ricevuto od espletato, contravvenendo alle istruzioni ricevute o alle modalità di svolgimento concordate o sostituendo alle finalità perseguite dal preponente obiettivi egoistici di carattere illecito e persino delittuoso.” (così Cassazione civile sez. III, 11/11/2024, n.28952 e, con riguardo alla responsabilità dei promotori, vedasi altresì Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8210 del 04/04/2013; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5020 del 04/03/2014; Sez. 1, Sentenza n. 22956 del 10/11/2015; Sez. 3 -, Sentenza n. 18928 del
31/07/2017).
Condivisibilmente ha argomentato sul punto il giudice di primo grado, rilevando come la responsabilità dell'intermediario si atteggi alla stregua di “vera e propria responsabilità oggettiva, funzionalmente volta alla tutela dei terzi e del mercato” (così sentenza di prime cure, pagg. 27-28, riferendosi a Cass. 12.10.2018 n. 25374).
Per affermare la concorrente responsabilità dell'intermediario è quindi sufficiente che il promotore finanziario si presenti come tale sfruttando la posizione che ha all'interno dell'organizzazione dell'intermediario, tenuto a rispondere del fatto del preposto.
Così ricostruita la natura della responsabilità in parola deve affermarsi pertanto la sussistenza del nesso di occasionalità necessaria tra le condotte delittuose di e il suo Controparte_2 ruolo quale promotore finanziario di . Le relative statuizioni del Tribunale Controparte_4
di Milano sul punto devono pertanto essere confermate da questa Corte.
6. Le anomalie della condotta degli investitori, sig.ri e il concorso di colpa CP_1
di questi ultimi ex art. 1227 c.c.
Il Tribunale richiamando sul punto la giurisprudenza di legittimità sottolineava che al fine di escludere la responsabilità dell'intermediario non è sufficiente allegare “l'ingenuità dell'investitore ovvero il semplice fatto che egli fosse o potesse essere consapevole della violazione dei doveri che incombono sul promotore, se non si dimostri una sua vera e propria connivenza o collusione in funzione elusiva della disciplina legale ed in danno dell'intermediario” (cfr. sentenza di primo grado, pag. 29). Rilevato che la banca non aveva provato l'esistenza di alcuna di tali situazioni di anomalia o connivenza da parte dell'investitore, il giudice di prime cure riaffermava la responsabilità di Parte_1 per le condotte del promotore infedele.
Anche il ricorrere di ipotesi concorso di colpa dei danneggiati, evocato da parte della convenuta , e previsto dall'art. 1227 cc. è escluso dal Tribunale sulla base Parte_1
delle superiori considerazioni, rilevando altresì che l'affidamento incolpevole dei Sig.ri nel on è mai venuto meno nel tempo, costantemente alimentato dagli artifizi CP_1 CP_2
e raggiri attraverso i quali il promotore finanziario ha indotto in errore i convenuti in relazione alla reale natura delle dazioni effettuate. Con ulteriore motivo l'appellante ripropone l'argomentazione secondo la quale le modalità eterodosse, attraverso le quali il passaggio delle somme di denaro dai sig.ri al CP_1 CP_2 avveniva e gli investimenti fittizi venivano finalizzati (modalità non tracciabili quali la consegna di contanti, l'omesso sottoscrizione di moduli ovvero l'assenza di documenti di rendiconto ufficiali della banca), dimostrerebbe la sussistenza di anomalie nella condotta degli investitori, tali da interrompere il nesso di occasionalità necessaria e a configurare una responsabilità esclusiva della parte appellata. L'appellante lamenta che sul punto la motivazione avrebbe natura soltanto apparente, avendo omesso il Tribunale di chiarire su quali prove si fonda il proprio convincimento.
L'appellante inoltre insiste nel ritenere configurabile nel caso di specie un'ipotesi di concorso di colpa ex art. 1227 c.c. da parte degli investitori, il cui comportamento imprudente e negligente avrebbe contribuito alla causazione del danno.
La parte appellata contesta integralmente quanto ex adverso sostenuto, ritenendo che il giudice di prime cure abbia correttamente motivato e statuito sul punto, allegando che la fiducia nutrita nei confronti del – nonché gli artifici e raggiri realizzati da CP_2
quest'ultimo – avessero del tutto impedito ai sig.ri investitori peraltro inesperti – di CP_1 percepire l'anomalia delle modalità in cui gli investimenti venivano effettuati e registrati dal promotore infedele. Nella comparsa di costituzione e risposta si insiste inoltre sulla natura oggettiva della responsabilità dell'istituto di credito, ai sensi dell'art. 31, 3 comma TUIF e
2049 c.c. e sul mancato assolvimento dell'onere della prova liberatoria da parte dell'odierno appellante. Sullo specifico punto della corresponsabilità dei sig.ri ex art. 1227, il CP_1
procuratore della parte appellata evidenzia, infine, che nessuna circostanza di fatto consente di ipotizzare tale fattispecie, adducendo a sostegno di tale conclusione le statuizioni dei giudici penali in merito (i quali ove hanno ritenuto sussistente il concorso di colpa delle vittime di reato lo hanno esplicitamente affermato).
La Corte osserva quanto segue.
In primo luogo, è opportuno affrontare la questione relativa alla presenza di anomalie nelle condotte delle vittime dei fatti di truffa tali da interrompere il nesso di occasionalità. Dette anomalie secondo costante giurisprudenza di legittimità possono costituire prova liberatoria della responsabilità dell'intermediario, determinando l'interruzione del nesso di occasionalità necessaria solo se quest'ultimo “prova che l'investitore aveva percepito l'estraneità delle operazioni eseguite dal promotore rispetto al suo ambito di attività o addirittura fosse compartecipe delle finalità di elusione della legge.” (Così Cassazione civile sez. III,
16/11/2023, n.31894).
Il motivo formulato sul punto dall'appellante è infondato e deve essere rigettato. Con specifico riferimento alle somme, la cui appropriazione è stata ritenuta provata (ossia euro
86.756,00), non vi è alcuna traccia di prova relativa ad anomalie di tal specie (ossia così gravi da determinare l'interruzione del nesso di occasionalità necessaria).
La circostanza secondo la quale le somme sono state affidate al promotore infedele tramite assegni privi di intestatario non rileva a tal fine: dimostrazione di ciò è il fatto stesso che si tratta di un mezzo di pagamento tracciabile, di tal ché non può inferirsi alcuna consapevolezza in capo all'investitore della totale estraneità dell'operazione rispetto all'attività del promotore, né, tantomeno, la sussistenza di alcuna finalità collusiva con il da parte dei sig.ri CP_2
CP_1
Ad analoga conclusione può giungersi con riferimento alla questione della sussistenza di un concorso di colpa ex art. 1227 c.c. da parte dei sig.ri la tracciabilità assicurata dal CP_1 mezzo di pagamento utilizzato – assegno bancario – consente ed ha consentito la ricostruzione dei passaggi di mano delle somme, di tal ché la condotta di questi ultimi non può, sotto questo specifico profilo, ritenersi imprudente o negligente, concausa del danno lamentato. Deve rilevarsi che era stata la stessa politica della a rafforzare l'affidamento dei Parte_1 clienti verso il puntando molto sulla figura del “family banker” e la Parte_4 circostanza che il promotore spendesse il nome della (anche tramite i modelli sottoposti Pt_1
alla firma dei sig. presso l'abitazione dele parti lese, risulta elemento causale univoco CP_1
e assorbente.
Anche il motivo formulato dall'appellante sul punto si rivela pertanto infondato e deve essere rigettato.
7. Liquidazione del danno non patrimoniale
Il Tribunale procedeva a quantificare in via equitativa il danno patrimoniale sulla base di presunzioni semplici. In particolare, il giudice di prime cure affermava che “rientra nel novero dell'ordinario che la perdita del denaro, il quale rappresenta il frutto delle proprie fatiche, ingeneri una frustrazione profonda: per la consapevolezza dell'abuso senza alcuna colpa subito, per la fiducia tradita, per la perdita di una prospettiva patrimoniale che si dava per acquisita, per la preoccupazione per il futuro” (cfr. sentenza di primo grado, pag. 33).
Pertanto, in considerazione del fatto che la somma liquidata a titolo di danno patrimoniale risultava molto più elevata di quella riconosciuta con provvisionale dal giudice penale, il
Tribunale decideva di elevare la somma riconosciuta a titolo di danno non patrimoniale, innalzandola dai 15.000 euro oggetto di provvisionale sino a 35.000 euro.
Con specifico motivo l'appellante contesta la validità della liquidazione del danno non patrimoniale effettuata dal giudice di prime cure. deduce essersi formato Parte_1 il giudicato sulla statuizione del giudice penale, il quale aveva riconosciuto una provvisionale a titolo di danno non patrimoniale pari ad euro 15.000. Nella prospettazione dell'appellante la diversa somma liquidata da parte del giudice civile sarebbe dunque non dovuta, essendo la relativa statuizione contrastante con il precedente giudicato formatosi in sede penale.
Inoltre, con ulteriore motivo, l'appellante lamenta che la sentenza di prime cure è affetta da carenza di motivazione alla luce del fatto che il Tribunale avrebbe omesso di fornire una giustificazione logica ed adeguata dei criteri utilizzati per operare la valutazione equitativa del danno non patrimoniale.
La parte appellata contesta integralmente quanto ex adverso sostenuto, ritenendo che il giudice di prime cure abbia correttamente motivato e statuito sul punto, rilevando che quest'ultimo ha fatto uso del potere di libero e discrezionale apprezzamento, attribuito dalla legge nel valutare la sussistenza e l'entità del danno esistenziale, patito dai sig.ri CP_1
La Corte ritiene che il motivo di appello formulato sul punto sia privo di fondamento.
L'orientamento della giurisprudenza di legittimità è chiaro nello statuire che “a fronte del passaggio in giudicato della sentenza con cui il giudice penale ha condannato l'imputato al risarcimento del danno da reato, questo può essere quantificato equitativamente dal giudice civile ai sensi degli artt. 185 c.p. e 2059 c.c.” (ex ultimis, Cassazione civile sez. III,
18/01/2025, n.1234).
Invero il giudice di prime cure ha correttamente fatto uso del proprio potere di valutare in via equitativa il danno da reato, motivando la propria valutazione rilevando, in modo del tutto logico e condivisibile che “è ragionevole ritenere che [la vicenda che li vede vittime delle condotte delittuose del ] abbia determinato un patema d'animo nel padre CP_2 Per_3
che nel 2013 aveva 80 anni e nel figlio ”, alla luce del fatto che “rientra nel
[...] CP_1 novero dell'ordinario che la perdita del denaro, il quale rappresenta il frutto delle proprie fatiche, ingeneri una frustrazione profonda: per la consapevolezza dell'abuso senza alcuna colpa subito, per la fiducia tradita, per la perdita di una prospettiva patrimoniale che si dava per acquisita, per la preoccupazione per il futuro.” (cfr. sentenza del Tribunale, pag. 33).
È doveroso, peraltro, rilevare che nel caso di specie viene in considerazione una vicenda, che sul piano temporale ha conosciuto un notevole sviluppo, i contatti con il promotore e i primi investimenti iniziarono negli anni 2000; nei primi mesi del 2013, i sig.ri hanno sporto CP_1 le prime denunce-querele contro il , a tutt'oggi, la vicenda giudiziaria non è giunta CP_2
a conclusione. L'eccezionale lungo lasso temporale ha contribuito a determinare un danno esistenziale particolarmente intenso e grave, patito dai sig.ri (dal figlio e dal CP_1 CP_1
padre , deceduto nelle more del presente procedimento). Tale circostanza concorre a Pt_3 confortare la decisione relativa alla conferma della liquidazione dei danni non patrimoniali, operata in primo grado, nella somma di euro 35.000.
8. Il calcolo degli interessi legali e la rivalutazione monetaria
Il Tribunale, in considerazione del fatto che i Sig.ri “sono stati vittima di un truffa che CP_1
si è consumata nell'arco di 13 anni, dal 2000 al 2013” procede alla rivalutazione del danno patrimoniale applicando l'indice ISTAT – FOI dal 31.08.2006, considerata quale “data media di erogazione delle somme per effetto della truffa” (cfr. sentenza di primo grado, pag. 34). Le somme riconosciute a titolo di provvisionale dal giudice penale sono rivalutate, invece, avendo riguardo alla data in cui la sentenza della Corte di Cassazione è stata resa, assumendo
– in assenza di documentazione sul punto – che la dazione delle relative somme sia avvenuta nel mese immediatamente successivo (ossia dicembre 2020).
Con il suo ultimo motivo l'appellante lamenta la violazione del corretto criterio di calcolo degli interessi e della rivalutazione monetaria. sostiene che al fine del Parte_1
calcolo di rivalutazione e interessi deve aversi riguardo al momento delle effettive singole dazioni delle somme di denaro e non a un momento posto a metà del lungo sviluppo temporale che ha caratterizzato il rapporto tra il gli appellati. Considerato, cioè che gli episodi CP_2
appropriativi devono essere considerati singolarmente – anche alla luce delle statuizioni della
Corte di Appello di Bologna che ha qualificato i fatti contestati al alla stregua di CP_2 truffe a consumazione istantanea – la scelta della data del 31.08.2006 sarebbe irragionevole e arbitraria. In relazione alla somma di Euro 86.756,00 portata dai n.18 assegni prodotti dall'appellato e già esaminanti in sede penale, il Tribunale ha quantificato gli interessi legali e la rivalutazione monetaria unitariamente sull'intero importo complessivo con calcolo a decorrere dal 31 agosto 2006. La Sentenza sul punto -secondo tesi- merita censura in quanto
è pacifico e non revocabile in dubbio che il calcolo di interessi e rivalutazione monetaria, secondo il metodo via via utilizzato dal Tribunale di Milano, deve decorrere dal momento della effettiva dazione delle somme di denaro e non certo da un momento antecedente.
Parte appellata contesta integralmente quanto ex adverso sostenuto, ritenendo che il giudice di prime cure abbia correttamente motivato e statuito sul punto, avendo individuato il
Tribunale un preciso dies a quo e seguito un valido iter logico-argomentativo. Al contrario, il motivo di appello proposto sul punto sarebbe privo della forza logica-argomentativa necessaria a sconfessare le statuizioni del Tribunale.
La Corte ritiene che le doglianze formulate dall'appellante con il relativo motivo d'appello siano fondate, in quanto la rivalutazione delle somme dovute a titolo di danno patrimoniale avrebbe dovuto essere operata con riferimento ai singoli episodi appropriativi (stante anche la qualificazione dei medesimi, operata dalla Corte di Appello penale di Bologna alla stregua di truffe a consumazione istantanea). È infatti possibile individuare i singoli dies a quibus dai quali calcolare la rivalutazione delle somme e gli interessi dovuti sulle medesime, posto che le illecite appropriazioni, ritenute provate da queste Corte, hanno avuto a oggetto somme affidate tramite assegni bancari. Le data recate da tali titoli di credito corrispondono pertanto ai momenti nei quali la consegna al delle somme di denaro oggetto di truffa è CP_2
avvenuta e a partire da dette date deve essere dunque operata la rivalutazione e il calcolo degli interessi. Devono applicarsi a tale calcolo i criteri, enucleati dalla sentenza della Sezioni Unite della Cassazione n. 1712 del 17 febbraio 1995.
Considerando, poi, che nel mese di dicembre 2020 l'appellante ha corrisposto la somma di €
60.000,00 si procederà a rendere omogenee le somme dovute, attualizzate a tale data (con rivalutazione e interessi). Si provvederà poi a scomputare dal totale l'acconto corrisposto di euro 60.000, per poi attualizzare la somma residua a partire dal 1° dicembre 2020 sino al momento della presente decisione. Per chiarezza espositiva si riporta di seguito l'elenco delle somme oggetto di appropriazione
(consegnate tramite i 18 assegni prodotti in copia dai sig.ri presentate nell'importo CP_1 originario e in valuta attuale al 1° dicembre del 2020 (in applicazione dei criteri di cui sopra):
1) ASSEGNO BANCARIO n. 0102561982-03 del 19/08/2002 Parte_1 intestato a € 3.519,00, attualizzata al 01/12/2020: € 5.709,33; Controparte_6
2) ASSEGNO BANCARIO n. 0102561986-07 del 08/09/2004 Parte_1 intestato a € 900,00, attualizzata al 01/12/2020: € 1.343,48; Controparte_6
3) ASSEGNO BANCARIO n.5342710409-10 Banca Antonveneta S.p.A. del 20/12/2006 intestato a € 6.300,00, attualizzata al 01/12/2020: € 8.696,91; Controparte_2
4) ASSEGNO BANCARIO n. 5342710408-09 Banca Antonveneta S.p.A. del 20/12/2006 intestato a € 6.000,00, attualizzata al 01/12/2020: € 8.282,77; Controparte_2
5) ASSEGNO BANCARIO n. 0104893382-09 del 20/12/2006 Pt_1 Parte_1
intestato a € 2.700,00; attualizzata al 01/12/2020: € 3.727,25; CP_7
6) ASSEGNO BANCARIO n. 0104893383-10 del 20/12/2006 Parte_1 intestato a € 2.000,00, attualizzata al 01/12/2020: € 2.760,93; Controparte_2
7) ASSEGNO BANCARIO n. 0184960792-03 Banca Antonveneta S.p.A. del 31/12/2007 intestato a € 5.000,00, attualizzata al 01/12/2020: € 6.591,12; Controparte_2
8) ASSEGNO BANCARIO n. 0184960793-04 Banca Antonveneta S.p.A. del 31/12/2007 intestato a € 1.000,00 attualizzata al 01/12/2020: € 1.318,23; Controparte_2
9) ASSEGNO BANCARIO n. 0184960791-02 Banca Antonveneta S.p.A. del 03/01/2008 intestato a € 5.050,00, attualizzata al 01/12/2020: € 6.638,62; Controparte_2
10) ASSEGNO BANCARIO n. 0184960795-06 Banca Antonveneta S.p.A. del 03/03/2008 intestato a 10.000,00, attualizzata al 01/12/2020: € 12.994,79; Controparte_2
11) ASSEGNO BANCARIO n. 0184960794-05 Banca Antonveneta S.p.A. del 14/03/2008 intestato a 10.000,00, attualizzata al 01/12/2020: € 12.985,13; Controparte_2
12) ASSEGNO BANCARIO n. 0184960796-07 Banca Antonveneta S.p.A. del 23/11/2010 intestato a € 2.800,00, attualizzata al 01/12/2020: € 3.338,64; Controparte_2 13) ASSEGNO BANCARIO n. 0184960797-08 Banca Antonveneta S.p.A. del 23/11/2010 intestato a 2.800,00, attualizzata al 01/12/2020: € 3.338,64; Controparte_2
14) ASSEGNO BANCARIO n. 0119126517-03 del 26/11/2010 Parte_1
intestato a 4.400,00, attualizzata al 01/12/2020: € 5.246,05; Controparte_8
15) ASSEGNO BANCARIO n. 0121359184-11 del 28/06/2011 Parte_1
intestato a 1.100,00, attualizzata al 01/12/2020: € 1.275,05; Parte_5
16) ASSEGNO BANCARIO n. 0121359190-04 del 21/11/2011 Parte_1 intestato a € 8.000,00 attualizzata al 01/12/2020: €9.126,65; Controparte_8
17) ASSEGNO BANCARIO n. 0121917151-05 del 21/11/2011 Pt_1 Parte_1
7.000,00 attualizzata al 01/12/2020 € 7.985,79: Parte_6
18) ASSEGNO BANCARIO n. 0121917152-06 del 30/11/2011 Parte_1 intestato a € 8.187,00, attualizzata al 01/12/2020 € 9.336,81; Parte_7
La somma di tali importi è pari a € 110,696,19, al 01/12/2020 dai quali si devono sottrarre gli acconti di € 60.000, al 01/12/2020, per un totale di € 50.696,19 al 1.12.2020.
Da tale importo devono altresì sottrarsi le somme oggetto di restituzione da parte del CP_2
nel corso degli anni in cui le truffe si sono realizzate, stimate in via equitativa in € 20.000,00 liquidate al 01/12/2020, per un totale di € 30.696,19 sempre al 1.12.2020. Detta somma residua deve essere infine attualizzata alla data della presente decisione.
La liquidazione del danno patrimoniale totale, data dalla somma degli importi comprensivi di rivalutazione ed interessi al 01/12/2020, dallo scomputo dell'acconto corrisposto e delle restituzioni operate negli anni dal nonché dalla attualizzazione della somma residua CP_2
(rivalutazione ed interessi) alla data della presente decisione ammonta dunque ad € 40.181,25 in moneta attuale.
Come sopra detto, risulta confermata la sentenza di primo grado in punto condanna al danno non patrimoniale.
9. Il lucro cessante (e la relativa richiesta istruttoria) e il danno da perdita di chances Il Tribunale rigettava la domanda relativa al riconoscimento del lucro cessante a favore dei convenuti, ritenendo non assolto il relativo onere della prova. In particolare, si riteneva inadeguato il riferimento a un rendimento – l'8% - solo promesso dal e mai CP_2
effettivamente realizzato nonché il riferimento al rendimento dei BTP decennali, “in assenza di una profilatura [...] atta a qualificare l'attore come investitore abituale” (cfr. sent. di primo grado pag. 32).
Il giudice di prime cure ha rigettato altresì la richiesta di parte attrice di rimessione in istruttoria, ribadendo la superfluità della CTU richiesta, alla luce della documentazione versata in atti.
L'appellato propone motivo di appello incidentale sul punto, insistendo nella richiesta di riconoscimento del lucro cessante. Si chiede la riforma della sentenza di prime cure sul punto, riproponendo la domanda già formulata in primo grado, che adottava come parametro di riferimento per la valutazione del lucro cessante, alternativamente il tasso di rendimento promesso dal (8%) ovvero quello dei BTP a medio-lungo termine. Il procuratore CP_2
dell'appellato allega inoltre che diverso giudice civile ha riconosciuto somme a titolo di lucro cessante, liquidate sulla base del rendimento dei BTP decennali, a favore di altri soggetti, vittime delle truffe del A tal fine, si insiste per l'ammissione di CTU tecnico- CP_2
contabile finalizzata alla quantificazione delle relative somme.
In via gradata nell'appello incidentale – sotto la medesima qualificazione di lucro cessante – si chiede altresì il riconoscimento del danno da perdita di chance, anch'esso da liquidarsi in via equitativa.
Preliminarmente, deve rilevarsi fondata l'eccezione di inammissibilità sollevata da CP_3
laddove ha evidenziato (sin dal primo grado) che la domanda di condanna a risarcire il danno sofferto a titolo di “perdita di chance” è stata tardivamente formulata (solo) in sede di precisazione delle conclusioni (all'esito del giudizio di primo grado), dai sign. CP_1
Consegue, per tale motivo, l'inammissibilità in sede di appello del motivo d'impugnazione su tale specie di danno, allegata tardivamente. La differenza principale è che il lucro cessante è la perdita di un guadagno certo e prevedibile, mentre la perdita di chance riguarda la perdita di una possibilità concreta ma incerta di ottenere un guadagno. Il lucro cessante si configura come un danno futuro certo, un accrescimento patrimoniale mancato ma probabile, mentre la perdita di chance è un danno attuale, la perdita di un'opportunità con un proprio valore intrinseco. Infatti, con ordinanza n. 21794 del 29 luglio 2025, la Cassazione si esprime nel senso che la perdita di chance si configura come il venir meno della possibilità concreta ed effettiva di conseguire un risultato ulteriore di incerta verificazione, mentre il lucro cessante rappresenta la perdita di un'occasione di guadagno attuale direttamente ricollegabile al fatto illecito. Inoltre, con l'ordinanza n. 13514/22 depositata il 29 aprile, la Corte di
Cassazione spiega innanzitutto che i due danni sono “alternativi”: il danneggiato, cioè, deve scegliere se provare di aver perduto un reddito futuro che molto verosimilmente avrebbe percepito, e allora si parla di risarcimento del lucro cessante, oppure, non adducendo questa prova, gli può spettare il risarcimento del danno da perdita di chance, sempre ovviamente che sia dimostrata la serietà della possibilità di conseguire il risultato. Da quanto premesso consegue che questa Corte non può procedere alla valutazione di questo “diverso” danno.
Passando al merito dell'impugnativa sul lucro cessante, non riconosciuto dal Tribunale, si osserva quanto segue.
Vero è, come del resto espressamente riconosciuto dal giudice di prime cure attraverso il riferimento ai principi di diritto espressi sul punto dalla Suprema Corte, che “l'obbligazione risarcitoria da responsabilità aquiliana rappresenta un debito non di valuta ma di valore, il quale tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe ottenuto se avesse ricevuto la prestazione dovutagli e che quindi, in principio la liquidazione del medesimo deve includere, oltre alla rivalutazione monetaria (danno emergente), anche il lucro cessante”
(così. Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza n. 2979 del 01/02/2023, citata dal Tribunale nella sentenza a pag. 31).
Tuttavia, altrettanto vero è che la stessa giurisprudenza di legittimità è chiara nello statuire che “il risarcimento del danno da lucro cessante richiede la prova del nesso causale e del pregiudizio effettivo e non può fondarsi solo su un'astratta e ipotetica possibilità di lucro, bensì su una situazione concreta, che consenta di ritenere fondata e attendibile tale possibilità” (Così, assai di recente, Cassazione civile sez. III, 02/04/2025, n.8758).
La mera allegazione da parte dell'appellato, secondo la quale “le somme che la vittima del reato di truffa non ha potuto avere in restituzione, le avrebbe potuto investire quanto meno in
BTP” (così l'appello incidentale, a pag. 30 della comparsa di costituzione in appello), non può con tutta evidenza costituire prova di un pregiudizio effettivo patito dai sig.ri Si CP_1
tratta, infatti, di affermazioni meramente ipotetiche, senza null'altro allegare in relazione a quale impiego, produttivo di profitti o rendimento, il denaro oggetto di appropriazione avrebbe avuto.
Anche sui criteri di liquidazione la domanda è carente, non assolvendo neppure al relativo onere di allegazione. La richiesta “di voler considerare anche la perdita da lucro cessante (o mancato guadagno) che valuti un rendimento almeno pari all'8% ossia a quanto era stato promesso ai sig.ri da parte del Promotore infedele per quei tipi di investimenti o, in CP_1
subordine, quello di titoli obbligazionari a tasso fisso a medio-lungo termine, come i BTP”
(così l'appello incidentale, a pag. 30 della comparsa di costituzione in appello) si appalesa decisamente infondata per due ordini di motivi.
In primo luogo, come già correttamente argomentato dal giudice di prime cure, il riferimento a un tasso di interesse, promesso da un promotore finanziario infedele (rectius truffatore) non può essere assunto quale base per il calcolo del lucro cessante, posto che, per definizione, tale coefficiente si pone al di fuori di ogni reale logica di mercato e, comunque, l'odierno appellato non ha fornito prova neppure dell'esistenza di strumenti finanziari aventi analogo rendimento, all'epoca dei fatti per i quali è causa (vedasi sul punto, sentenza di prime cure, pag. 33)
In secondo luogo, il riferimento al rendimento di titoli obbligazionari a tasso fisso a medio- lungo termine, quali i BTP, risulta del tutto indeterminato in relazione al quantum: la domanda non specifica né quali tipologie di titoli di Stato (neppure indicando una durata specifica), né quali annualità si debbano considerare per operare una siffatta valutazione. Del tutto priva di prova, infine, è l'allegazione della domanda, secondo la quale i sig.ri avrebbero CP_1
investito in titoli di Stato a medio-lungo termine, non risultando agli atti alcun elemento che dimostri l'effettuazione di consimili investimenti da parte di questi ultimi. Peraltro, non è neppure allegato, tantomeno documentato, il tasso di rendimento degli invocati BTP.
Non è pertanto sufficiente asserire, per la prima volta nel proprio motivo di appello incidentale che è fatto notorio che “ci sono decine e decine di strumenti finanziari che hanno reso ben più del'8 % a partire dal titolo Tesla le cui azioni hanno decuplicato il proprio [sic]. L'oro valeva
10 euro al grammo nel 2002 ora vale 70 euro al grammo per cui parliamo di uno strumento finanziario (investimento in oro) che ha reso il 700% nel corso degli anni. Lo stesso investimento in Bit Coin e via dicendo sono investimenti che hanno reso molto più del'8% promesso da (così l'appello incidentale, a pag. 30 della comparsa di Parte_4 costituzione in appello) ma è necessario, affinché possa essere riconosciuto un maggior importo a titolo di lucro cessante che tempestivamente sin dal primo grado i danneggiati avessero allegato e provato che (gli stessi) avrebbero investito negli strumenti finanziari invocati dal procuratore della parte appellata, ottenendo i relativi rendimenti. Con tutta evidenza questo onere di allegazione e probatorio non è stato assolto, non risultando agli atti alcun elemento in tal senso.
Anche la richiesta di C.T.U., finalizzata a liquidare un danno patrimoniale (emergente o da lucro cessante) ulteriore rispetto alla rivalutazione monetaria, deve essere rigettata, in quanto la consulenza tecnica stessa assumerebbe natura meramente esplorativa. La giurisprudenza della Corte di cassazione è granitica nell'affermare il divieto della cd. “consulenza meramente esplorativa”, non potendo disporsi infatti la consulenza tecnica, come si insegna abitualmente, al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume o, più esattamente, quando la parte tenda per suo tramite a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o a compiere un'indagine alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non debitamente provati” (così Cassazione civile sez. un., 01/02/2022, (ud. 14/09/2021, dep.
01/02/2022), n.3086).
Il motivo in cui si articola l'appello incidentale è infondato e deve essere pertanto rigettato.
SPESE
In tema di liquidazione delle spese processuali in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, è costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione del principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (c.f.r., tra le ultime,
Cass. civile, sez. VI, ord. 4 aprile 2018, n. 8400; Cass. civile, sez. III, ord. 22 agosto 2018, n.
20920; Cass. 32906 del 08/11/2022ordinanza n. 9448 del 06/04/2023). Le spese di lite, perciò, seguono la sostanziale soccombenza di e Controparte_9
sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore effettivo della controversia (in primo grado per il valore da 52.000,00 a 260.000 e per l'appello per il valore da 26.000,00 a
52.000,00) e della sua complessità, ex DM 147/2022, nei valori medi, esclusa la fase istruttoria nel presente grado.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma
1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Rigetta l'appello incidentale proposto da avverso la sentenza n. 872 del CP_1
2025 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 31.01.2025;
2. Accoglie l'appello principale di nei termini di cui in Controparte_9
motivazione e, in parziale riforma della sentenza n. 872 del 2025 del Tribunale di
Milano, pubblicata in data 31.01.2025,
3. Condanna in al risarcimento del danno patrimoniale in Controparte_9
favore del sig. in proprio e in qualità di erede di , CP_1 Persona_3 liquidato come da motivazione in € 40.181,25 in moneta attuale, limitando entro tale somma la solidarietà per il danno patrimoniale;
4. Conferma per il resto la sentenza di primo grado, anche in punto danno non patrimoniale;
5. Condanna al pagamento delle spese di lite del primo grado Controparte_9
e del presente grado di giudizio a favore del sig. , che si liquidano per CP_1
il primo grado in complessivi Euro 14.103,00, oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge e per il presente grado in complessivi € 6.946,00, oltre
15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
il tutto da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. a favore dell'avv. Bruno Barbieri che si è dichiarato antistatario. Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Milano 4.11.2025
Il cons. istr.
Maria Elena Catalano Il Presidente
CE Di EF
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT Dott. Filippo Fanoli