Articolo 3 della Legge 18 novembre 1975, n. 613
Articolo 2
Versione
26 dicembre 1975
Art. 3.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, per gli anni finanziari 1975 e 1976, mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975 ed al capitolo corrispondente per l'anno finanziario 1976.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 26 dicembre 1975