Sentenza 19 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/04/2002, n. 5675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5675 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2002 |
Testo completo
76829 IN NOME DEL PO056 75 / 0 2 REPUBBLICA IT CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE mposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Bruno Saccucci Presidente R.G. n. 16596/2001 Dott. Massimo Oddo Cons.Relatore Cron. 16913 Dott. Mario Cicala Consigliere Rep. Dott. Eugenio Amari Consigliere Ud. 8 gennaio 2002 Dott. Nino Fico Consigliere OGGETTO ha pronunciato la seguente: Tributi indiretti / IVA SENTENZA / credito d'imposta / sul ricorso proposto il 14 giugno 2001 da: decadenza UR BR - rappresentata e difesa in virtù di procura a margi- ne del ricorso dagli avv.ti Roberto Mariani ed Ennio Mazzocco, pres- so i quali elettivamente domicilia in Roma alla via Ugo Bassi, n. 3 ricorrente contro in persona del Ministro Ministero dell'Economia e delle Finanze - rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Ge- pro tempore nerale dello Stato, presso cui domicilia in Roma alla via dei Porto- E L I V E I ghesi, n. 12 N O C I Z A E 9 S S 2 A N C controricorrente 8 I O I D 6 P A 7 M M E R P A avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del U C S E T R O C Piemonte sez. X. - n. 18/2000. proc. n. 16596/2001 R.G. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8 gennaio 2002 dal Consigliere dott. Massimo Oddo;
udito l'avv. Roberto Masiani, difensore della ricorrente, che ha chie- sto la cassazione della sentenza impugnata;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Nardi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Ufficio IVA di Novara con avviso n. 600440/93 rettificava la di- chiarazione d'imposta resa per l'anno 1991 da BR UR, eser- cente un laboratorio di estetica, e recuperava a tassazione un credito d'imposta di L. 12.459.000, irrogando le correlative sanzioni, sul ri- lievo che la contribuente, soggetta a liquidazione forfetaria del tribu- to per avere realizzato nell'anno precedente un volume di affari infe- riore ai 18 milioni, non aveva esercitato nella denuncia di attività o nella dichiarazione presentata per l'anno 1990 l'opzione di applica- zione del regime ordinario che tale detrazione avrebbe consentito. Il ricorso della UR, che rappresentava di avere espresso chiara- mente con la propria condotta la volontà di avvalersi del regime or- dinario, era respinto, salva l'applicazione delle sanzioni nella misura minima, dalla Commissione Tributaria Provinciale di Novara, la qua- le rimarcava la necessità a tal fine di un'opzione formale e negava ef- ficacia retroattiva all'art. 1, d.p.r. 10 novembre 1997, n. 442, che a- veva consentito di desumere una siffatta opzione da comportamenti concludenti. La decisione, appellata dalla contribuente, era confermata l'1 feb- proc. n. 16596/2001 R.G. 2 braio/8 maggio 2000 dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte ed avverso tale sentenza la UR ricorreva per cassazione con un motivo. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze resisteva con controricor- so notificato il 24 luglio 2001. MOTIVI DELLA DECISIONE La ricorrente con l'unico motivo ha denunciato la nullità della sen- tenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3, d.p.r. 10 novembre 1997, n. 442, e dell'art. 31, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della decisione, ed ha dedotto l'applicabilità della norma interpretati- va contenuta nell'art. 4, 1. 21 novembre 2000, n. 342, che riconosce- rebbe valore retroattivo ai comportamenti concludenti dell'opzione del regime IVA tenuti dal contribuente anteriormente alla data di en- trata in vigore del d.p.r. n. 442/97. Il motivo è fondato. La commissione tributaria regionale nel rigettare l'appello della Fur- lan si è richiamata al principio, desunto da una consolidata giurispru- denza di legittimità, che l'opzione per il regime ordinario di tassazio- ne, consentita dall'art. 31, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, nell'ipotesi di assoggettamento dell'attività a regime forfetario d'im-posta in ra- gione della modestia del volume di affari, non poteva essere ricavata da facta concludentia, ma era sottoposta, nell'anno oggetto di rettifi- ca, a regole formali al fine di consentire l'inequivocabile individua- zione della volontà del contribuente. proc. n.16596/2001 R.G. Ha aggiunto, poi, che la regola della non retroattività delle leggi, san- cita dall'art. 11, delle disp. prel. c.c., non consentiva l'applicazione per gli anni pregressi dell'art. 1, d.p.r. n. 442/97, che, nel riordinare la materia, aveva previsto la possibilità di desumere la scelta del re- gime d'imposta da comportamenti concludenti del contribuente stes- So. La correttezza di tali argomenti e delle conseguenze trattene, tuttavia, resta superata, come posto in rilievo dalla ricorrente, dal disposto dall'art. 4, 1. n. 342/2000, che ha inteso applicabile l'art. 1, d.p.r. n. 442/97, concernente l'opzione e la revoca di regimi di determinazio- ne dell'imposta, anche ai comportamenti concludenti tenuti dal con- tribuente anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stes- so, con una norma, la cui efficacia retroattiva è giustificata dall'e- spressa natura interpretativa attribuitale dal legislatore (cfr.: Cass. civ., sez. V, sent. 21 aprile 2001, n. 5931; Cass. civ., sez. V, sent. 21 maggio 2001, 6886). La sentenza impugnata, conseguentemente, deve essere cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale del Piemonte, la quale, tenuto conto che, a norma dell'art. 1, 1° co, d.p.r. n. 442/97, l'opzione della UR per il regime ordinario IVA relati- vamente all'anno 1991 poteva essere desunta anche da comporta- menti concludenti e che la validità dell'opzione era subordinata uni- camente alla sua concreta attuazione sin dall'inizio dell'anno o dell'attività, dovrà valutare se nella condotta della contribuente fos- sero ravvisabili tali comportamenti. proc. n. 16596/2001 R.G. 4 Alla luce del disposto dell'ultimo periodo dell'art. 4, 1. n. 342/2000, il giudice di rinvio apprezzerà, in caso di annullamento della rettifica, anche la questione relativa al diritto della UR alla restituzione del- le imposte, sovrattasse e pene pecuniarie già eventualmente pagate.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte. Così deliberato in camera di consiglio, in Roma 1'8 gennaio 2002. Il consigliere est. Il presidente dott. SaccucciBruno Sac dott. Massimo Oddo muxотило исчис ous E C1 L ARG Innocenzo Battista DEPOSITATO.170 APR. 2002LLERIA Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocento Battista proc. n.16596/2001 R.G. 5